Efficientamento energetico e Comuni: in attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (il cosiddetto decreto crescita) con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
Efficientamento energetico e Comuni: i beneficiari
Tutte le amministrazioni comunali del territorio nazionale.
Efficientamento energetico e Comuni: tipologia di aiuto
Contributo a fondo perduto.
Efficientamento energetico e Comuni: risorse finanziarie
500 milioni di euro, ripartiti tra i Comuni italiani in funzione del numero di abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 1 gennaio 2018, come di seguito indicato:
- ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
- ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
- ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
- ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.
Efficientamento energetico e Comuni: che cosa viene finanziato
Opere pubbliche il cui contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico: efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche.
Efficientamento energetico e Comuni: termine inizio lavori
Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019, pena la decadenza dal beneficio.
Efficientamento energetico e Comuni: modalità di erogazione del contributo
L’erogazione del contributo avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero del rispetto del termine di inizio lavori, mentre il saldo, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto solo a seguito del collaudo dell’intervento realizzato.
Efficientamento energetico e Comuni: monitoraggio dell’intervento
I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche realizzate attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – D.L. crescita».
Le disposizioni operative e le modalità di controllo per l’attuazione della misura saranno disciplinate con successivi provvedimenti ministeriali.
Il testo del provvedimento - riportato integralmente qui di seguito - è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2019. In cosa al testo trovate l'allegato con l'elenco dei Comuni interessati.
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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 14 maggio 2019
«Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile»
in Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2019, n.122
IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1°
maggio 2019;
Visto l'art. 30 del predetto decreto-legge, che prevede
l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come
individuati al comma 3 del medesimo articolo;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 30 precitato, ai sensi
del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da
emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma
2, contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni
di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FCS)
di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile;
Visto il comma 2 del medesimo art. 30, che prevede che il
contributo di cui al comma 1 e' attribuito a ciascun comune sulla
base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), come di seguito indicato:
- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti
e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti
e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
- c) ai comuni con popolazione compresa tra 001 e 20.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra 001 e 50.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra 001 e 100.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
- f) ai comuni con popolazione superiore compresa tra 001 e
250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
- g) ai comuni con popolazione superiore a 000 abitanti e'
assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00;
Viste le attivita' demandate dall'art. 30 al Ministero dello
sviluppo economico e le disposizioni recate dal comma 14, ai sensi
del quale agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e di
controllo derivanti dall'articolo si provvede a valere sulle risorse
di cui al comma 1 del citato art. 30;
Vista la tabella di riparto, riportata in calce al medesimo comma
14 dell'art. 30, che, tra l'altro, indica il numero degli enti
appartenenti a ciascuna delle sopra indicate classi di comuni
identificata per popolazione residente;
Considerata la rilevazione delle unita' amministrative
territoriali, pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) in data 20 febbraio 2019, dalla quale risulta che il numero
dei comuni presenti nel territorio nazionale si e' ridotto rispetto
al dato indicato nella predetta tabella a un numero complessivo di
7.915 comuni;
Considerata, pertanto, la necessita' di provvedere al riparto delle
risorse tra i comuni in conformita' con le disposizioni sopra
richiamate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19
del 24 gennaio 2014, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico»;
Vista la nomina della dott.ssa Laura Aria a direttore generale
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2019;
Decreta:
Art. 1
- Le risorse finanziarie previste dall'art. 30, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al netto delle risorse
necessarie per la copertura degli oneri di cui al comma 14, sono
assegnate a ciascun comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2
del citato art. 30, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25
del presente decreto.
- Ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse di cui al
comma 1, nonche' del monitoraggio e della pubblicita' delle opere
finanziate, resta fermo quanto stabilito dall'art. 30 del
decreto-legge n. 34/2019, ivi inclusa la decadenza dall'assegnazione
del contributo con conseguente rientro del relativo importo nelle
disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i comuni
che non iniziano l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di
efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile
entro il termine del 31 ottobre 2019. Fatto salvo il decreto del
Ministero dello sviluppo economico per la disciplina delle modalita'
di controllo previsto dal comma 13 del medesimo art. 30, le
disposizioni operative per l'attuazione della misura sono fornite con
successivo provvedimento del direttore generale della Direzione
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico, da pubblicare sul sito internet del predetto Ministero.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Avvertenza:
Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo
integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' stato
pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico
all'indirizzo www.mise.gov.it