Efficientamento energetico e decreto crescita: con il D.M. 10 luglio 2019 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019 - il ministero dello Sviluppo economico indica le modalità di attuazione degli incentivi realizzate dai Comuni secondo quanto definito dal cosiddetto "decreto crescita" (art. 30). Il decreto, va ricordato, è stato convertito nella legge legge 28 giugno 2019, n. 58.
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Efficientamento energetico e decreto crescita: quali opere?
In tema di efficientamento energetico e decreto crescita, possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più delle opere pubbliche di cui all'art. 30, comma 3, del "decreto crescita" in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Le tipologie di opere che possono essere interessate - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sono sintetizzate nell'allegato al decreto (riportato anche in coda all'articolo).
Si va dalla pubblica illuminazione (impianti a tecnologie Led) a interventi sulle opere edilizie, dalla sostituzione di caldaie a maggior efficienza all'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici fino alla mobilità sostenibile.
Efficientamento energetico e decreto crescita: quante risorse?
Per conoscere quante risorse sono assegnate ai Comuni e con quali criteri, occorre far riferimento all'art. 30 del "decreto crescita" che per maggior chiarezza riportiamo qui di seguito integralmente.
Efficientamento energetico e decreto crescita: l'articolo interessato
(...)
Art. 30
2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a ciascun Comune
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), come di seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000
abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti
e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e'
assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 luglio 2019
Modalita' di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
realizzate dai comuni. (19A04787)
(GU n.173 del 25-7-2019)
IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58;
Visto l'art. 30 del predetto decreto-legge, che prevede
l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come
individuati al comma 3 del medesimo articolo;
Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 30, ai sensi del
quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono
assegnati contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500
milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e
la coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
- 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel
campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile;
Visto, altresi', il comma 13 del medesimo art. 30, che prevede che,
oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei
trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dello sviluppo
economico, anche avvalendosi di societa' in house, effettua, in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
controlli a campione sulle attivita' realizzate con i contributi di
cui al presente articolo, secondo modalita' definite con apposito
decreto ministeriale;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale
per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico
del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1
del citato art. 30, assegna i contributi in favore dei comuni,
secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base
della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i
dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Visti, in particolare, gli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14
maggio 2019, in cui sono elencati i 7.915 comuni assegnatari del
contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto direttoriale 14
maggio 2019, secondo cui le disposizioni operative per l'attuazione
della misura sono fornite con successivo provvedimento del direttore
generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del
Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:
«Codice dei contratti pubblici»;
Visto l'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione», che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto
in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un «Codice
unico di progetto» (CUP), che le competenti amministrazioni o i
soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la
procedura definita dal CIPE;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante:
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante: «Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che prevede che, ai fini della verifica dello stato di avanzamento
della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari
degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
Considerata, pertanto, la necessita' di provvedere alla definizione
delle modalita' operative della misura di cui all'art. 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in attuazione del decreto
direttoriale 14 maggio 2019 e dell'art. 30, comma 13, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
Considerata, altresi', la necessita' di consentire l'immediato
invio da parte dei comuni delle informazioni richieste per
l'attivazione delle procedure di erogazione dei contributi, anche
nelle more della definizione di modalita' di trasmissione telematica
attraverso i sistemi messi a disposizione dal Ministero dell'economia
e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
- Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
- a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
- b) «DL Crescita»: il decreto-legge 30 aprile 2019, 34,
recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- c) «decreto di assegnazione»: il decreto del direttore generale
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
del 14 maggio 2019, pubblicato in pari data sul sito internet del
Ministero e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 122 del 27 maggio 2019;
- d) «Comune» o, congiuntamente, «Comuni»: ciascuna delle 915
amministrazioni comunali assegnatarie del contributo cosi' come
elencate negli allegati da 1 a 25 del decreto di assegnazione;
Art. 2
Finalita' e risorse
- Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione della
misura gestita dalla Direzione generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero a sostegno delle opere di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni
secondo quanto previsto dall'art. 30 del DL Crescita.
- Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DL Crescita, l'intervento di
cui al presente decreto e' finanziato a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, 147.
- L'utilizzo delle risorse di cui al comma 2 e' autorizzato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri previa periodica richiesta da
parte del Ministero. Restano ferme le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze, previste dall'art. 30 del DL crescita,
ai fini dell'erogazione del contributo.
Art. 3
Interventi ammissibili
- Possono beneficiare del contributo i comuni che realizzano una o
piu' delle opere pubbliche di cui all'art. 30, comma 3, del DL
Crescita in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo
sono riportati in allegato 1 le tipologie di intervento ammissibile.
- Le opere di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti
condizioni:
- a) non aver gia' ottenuto un finanziamento a valere su fondi
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali
di investimento europeo;
- b) essere aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla
base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione
dell'anno 2019;
- c) essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende
la data di inizio dell'esecuzione dei lavori, coincidente con la data
di aggiudicazione definitiva del contratto.
- Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi
di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a
supporto della concreta realizzazione dell'opera agevolata.
Art. 4
Contributo erogabile
- Il contributo erogabile a ciascun comune e' pari alla spesa
effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore
all'importo stabilito nel decreto di assegnazione.
- Nel caso in cui il costo dell'intervento sia superiore
all'importo determinato dal decreto di assegnazione, e' a carico del
comune la copertura della parte di costo eccedente.
- Per la copertura dei maggiori costi di cui al comma 2, il
contributo di cui al presente decreto e' cumulabile con finanziamenti
e contributi pubblici ottenuti dal comune, nel rispetto dei limiti di
cui all'art. 3, comma 2 e di quelli eventualmente previsti dalla
disciplina agevolativa di riferimento.
Art. 5
Erogazione della prima quota di contributo
- Ai fini dell'erogazione della prima quota del contributo, i
comuni, per attestare l'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori,
devono trasmettere, in relazione a ciascuna delle opere interessate,
le seguenti informazioni:
- a) Codice unico di progetto (CUP); il CUP deve essere richiesto
utilizzando la specifica modalita' di generazione guidata resa
disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei template riferiti
alla misura «Contributo comuni per efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile - DL Crescita»;
- b) Codice identificativo di gara (CIG) per lavori;
- c) data di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 3,
comma 2, lettera c);
- d) data prevista di fine lavori;
- e) costo dell'opera da realizzare, come indicato nel quadro
economico risultante dall'aggiudicazione definitiva del contratto.
- Le modalita' di trasmissione telematica delle informazioni di
cui al comma 1 saranno definite, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, con successivo provvedimento.
- Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui al comma
2, i comuni possono trasmettere le informazioni indicate al comma 1 a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
contributocomuni@pec.mise.gov.it, utilizzando lo schema di
attestazione di cui all'allegato 2.
- Il Ministero, riscontrata la completezza delle informazioni
trasmesse ai sensi del comma 2 ovvero del comma 3, determina
l'importo della prima quota di contributo spettante, pari al 50% del
costo dell'opera di cui al comma 1, lettera e) e comunque nei limiti
del 50% del contributo individuato con il decreto di assegnazione.
- L'erogazione della prima quota di contributo e' autorizzata dal
Ministero nel Sistema IGRUE - SAP di competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse messe
periodicamente a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Art. 6
Erogazione del saldo
- Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, i comuni, per
attestare l'avvenuta realizzazione delle opere, devono trasmettere le
seguenti informazioni:
- a) il costo a consuntivo dell'opera, come risultante dall'ultimo
quadro economico approvato al netto di eventuali ribassi d'asta;
- b) i dati in ordine al collaudo ovvero alla regolare esecuzione
dei lavori.
- Le modalita' di trasmissione telematica delle informazioni di
cui al comma 1 saranno definite con il provvedimento previsto
dall'art. 5, comma 2.
- Il Ministero, riscontrata la completezza delle informazioni
trasmesse ai sensi del comma 1, determina l'importo del saldo del
contributo spettante, pari alla differenza tra la spesa
effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento,
corrispondente all'importo di cui al comma 1, lettera a), e l'importo
erogato a titolo di prima quota del contributo ai sensi dell'art. 5,
e comunque nei limiti dell'importo del contributo individuato con il
decreto di assegnazione.
- L'erogazione del saldo e' autorizzata dal Ministero con le
modalita' di cui all'art. 5, comma 5.
Art. 7
Monitoraggio
- Il monitoraggio della realizzazione finanziaria, fisica e
procedurale delle opere e' effettuato, sulla base dei dati forniti
dai comuni, attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'art. 1,
comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le
opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico
e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».
Art. 8
Informazione e pubblicita'
- I comuni danno pubblicita' dell'importo ricevuto ai sensi del
presente decreto nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere
pubbliche, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 30 del DL crescita.
- Il Ministero pubblica sul proprio sito internet e aggiorna
periodicamente l'elenco dei comuni utilizzatori del contributo di cui
al presente decreto con indicazione dei contributi erogati per
ciascuna opera pubblica finanziata.
Art. 9
Rinvio
- Con successivo decreto del Ministero sono disciplinate le
modalita' di controllo a campione delle opere finanziate, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 30, comma 13, del DL Crescita nonche' le
circostanze di revoca del contributo.
Il presente decreto e' pubblicato nel sito internet del Ministero e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2019
Allegato 1
INTERVENTI AMMISSIBILI
(ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
(vedere allegato qui sotto)