Efficientamento energetico: finanziamenti per le scuole sono stati disposti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 luglio 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2020, n. 214).
Le risorse, destinate a Province e Città metropolitane ammontano al limite massimo di:
- 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
- 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
I criteri per l'attribuzione sono:
- numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna Provincia e Città metropolitana, nella misura del 50%;
- numero edifici pubblici adibiti a uso scolastico per scuole secondarie di secondo grado presenti nelle province e Città metropolitane, nella misura del 50%.
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Le erogazioni sono disposte :
- fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;
- la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dall'ente.
Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 luglio 2020.
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 luglio 2020
Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e
incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e
citta' metropolitane. (20A04624)
(in Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2020, n.214)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l'art. 1,
commi 63 e 64, che prevedono lo stanziamento di risorse per il
finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e citta'
metropolitane;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica;
Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettera b), del
predetto decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1,
comma 63, della citata legge n. 160 del 2019, prevede che «per il
finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e citta'
metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2034»;
Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettera c), che, nel
modificare l'art. 1, comma 64, della citata legge n. 160 del 2019,
prevede altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020,
sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i
criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi
incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita'
di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e
che con successivo «decreto del Ministero dell'istruzione, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati
gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il
relativo importo»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare
l'art. 11, comma 4-sexies, che prevede l'istituzione, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale
confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato
comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, e in
particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante
interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con
particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno, e in particolare l'art. 7-bis, comma 2, come modificato
dall'art. 1, comma 310, della citata legge n. 160 del 2019 che
prevede: «Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle
risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla
crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero
territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di
attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita'
all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle
Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in
conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e'
proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio
2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto
alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con
riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il Protocollo d'intesa AOOUFGAB000001 tra il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero
dell'economia e delle finanze, la Banca europea per gli investimenti,
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e la Cassa depositi e
prestiti S.p.a. del 7 gennaio 2019 relativo all'attuazione del nuovo
Piano di interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza
e realizzazione delle scuole;
Ritenuto di dover dare attuazione ai richiamati commi 63 e 64
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26
febbraio 2013, con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati
necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l'ex
AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013, concernente «lo scambio
automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi,
concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del
CUP che del CIG», nonche' il relativo allegato tecnico del 5 agosto
2014;
Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili
mediante la concentrazione degli adempimenti in capo alle province e
citta' metropolitane assegnatarie del contributo di cui al presente
decreto;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali nella seduta del 21 maggio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro,
e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Decreta:
Art. 1
Destinazione delle risorse
1. Il presente decreto individua i criteri di riparto delle risorse
destinate al finanziamento degli interventi relativi ad opere
pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
delle scuole di province e citta' metropolitane di cui all'art. 1,
comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' le modalita'
di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei
ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo
utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, e
le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non
utilizzate.
Art. 2
Criteri di riparto e modalita' di utilizzo
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2034, sono assegnate a Province e Citta'
metropolitane per interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico sulla base dei seguenti criteri utilizzati
in pari misura e ponderazione:
a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado presenti in ciascuna provincia e citta'
metropolitana, nella misura del 50%;
b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole
secondarie di secondo grado presenti nelle province e citta'
metropolitane, nella misura del 50%.
2. Gli importi spettanti alle Province e alle Citta' metropolitane,
sulla base dei criteri di cui al comma 1, sono definiti con decreto
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. L'attribuzione del contributo sulla base dei criteri di cui al
comma 1 assicura, nel periodo di riferimento del decreto, il rispetto
dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle
Province e Citta' metropolitane appartenenti alle regioni ivi
indicate.
4. Entro i successivi quaranta giorni dall'adozione del decreto di
cui al comma 2, le Province e le Citta' metropolitane sono tenute a
presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che
intendono realizzare nei limiti delle risorse a ciascuna spettante,
individuati prioritariamente:
a) nell'ambito della programmazione triennale 2018-2020;
b) nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito di
verifiche di vulnerabilita' sismica gia' espletate sugli edifici
ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
c) nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito delle
indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
d) nell'ambito di ulteriori interventi urgenti per garantire
l'agibilita' delle scuole e il diritto allo studio in ambienti
sicuri.
5. L'elenco degli interventi di cui al comma 4 e' approvato con
decreto del Ministro dell'istruzione. Con il medesimo decreto sono,
altresi', individuati i termini di aggiudicazione dei relativi
interventi.
Art. 3
Modalita' di rendicontazione e monitoraggio
1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione
generale competente del Ministero dell'istruzione in favore degli
enti locali beneficiari nel seguente modo:
a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale
beneficiario;
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento
lavori e delle spese maturate dall'ente cosi' come risultanti dal
sistema di cui al comma 4, debitamente certificati dal Responsabile
unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa
complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato
a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare
esecuzione.
2. Le economie di gara non sono nella disponibilita' dell'ente
locale e sono destinate a ulteriori interventi che dovranno essere
autorizzati con apposito successivo decreto del Ministro
dell'istruzione.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica delle Province
e delle Citta' metropolitane e sono gestite con separata
contabilizzazione e rendicontazione.
4. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere
sotto la voce «LB 2020 - comma 63 - Efficientamento energetico
scuole».
5. La documentazione di cui al comma 1 del presente decreto e'
inserita nel sistema di monitoraggio del Ministero dell'istruzione.
Art. 4
Revoche e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto
dei termini di aggiudicazione fissati con il decreto del Ministro
dell'istruzione di cui all'art. 2, comma 5, e nel caso di violazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 accertate a seguito di attivita' di monitoraggio.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o
comunitario per le stesse finalita'.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse
ricevute dagli enti locali beneficiari ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a), del presente decreto sono versate da parte delle Province
o delle Citta' Metropolitane all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo di cui all'art. 11, comma 4-sexies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese.