Appalti verdi, cogenerazione, riscaldamento, raffrescamento tra i punti della direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023

Efficienza energetica: al via la direttiva quadro. È stata infatti pubblicata sulla G.U.C.E. L del 20 settembre 2023, n. 231 la «direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (Ue) 2023/955».

Scopo del provvedimento è «stabilire un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e consentire ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica».

Tra i numerosi punti del provvedimento:

  • fari puntati sul ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica, agendo anche sul settore degli appalti laddove viene previsto l'obbligo di acquisto di soli prodotti, servizi, edifici e lavori ad alta efficienza energetica;
  • obiettivi obbligatori di risparmio energetico per gli Stati membri;
  • obbligo per le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, attuino un sistema di gestione dell’energia;
  • misure per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico, nonché sulla contabilizzazione del gas naturale;
  • disposizioni affinché i contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento di nuova installazione siano leggibili da remoto;
  • informazione e responsabilizzazione dei consumatori;
  • obbligo per ogni Stato membro di presentare alla Commissione una valutazione globale del riscaldamento e del raffrescamento;
  • regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, rivolti ai professionisti dell'efficienza energetica, tra cui fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti, installatori di elementi edilizi di cui alla direttiva 2010/31/UE e fornitori di lavori di ristrutturazione integrata;
  • sanzioni;
  • cogenerazione: principi generali per il calcolo dell'energia elettrica prodotta e metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione.

Di seguito il testo della direttiva (Ue) 2023/1791; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Direttiva (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 settembre 2023, n. 2023/1791

Direttiva (Ue) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (Ue) 2023/955 (rifusione)

(G.U.C.E. L del 20 settembre 2023, n. 231)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(omissis)

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e consente ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica. Tale quadro comune ha lo scopo di contribuire all'attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1). e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione riducendone la dipendenza dalle importazioni di energia, compresi i combustibili fossili.

La presente direttiva stabilisce norme idonee a rendere l'efficienza energetica una priorità in tutti i settori, a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare i fallimenti del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura, nella trasmissione, nello stoccaggio e nell'uso dell'energia. Prevede inoltre la fissazione di contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2030.

La presente direttiva contribuisce all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto, aiutando così anche a trasformare l'Unione in una società inclusiva, giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.

2. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure devono essere conformi al diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri la notificano alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1) «energia»: i prodotti energetici come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).;

2) «efficienza energetica al primo posto»: il principio dell'efficienza energetica al primo posto come definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;

3) «sistema energetico»: il sistema concepito principalmente per fornire servizi energetici al fine di soddisfare la domanda di energia, sotto forma di energia termica, combustibili ed energia elettrica, dei settori di uso finale;

4) «efficienza del sistema»: la scelta di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico che consentano anche un percorso di decarbonizzazione economicamente vantaggioso, una maggiore flessibilità e un uso efficiente delle risorse;

5) «consumo di energia primaria» o «PEC» (primary energy consumption): l'energia lorda disponibile, ad esclusione dei bunkeraggi marittimi internazionali, del consumo non energetico finale e dell'energia dell'ambiente;

6) «consumo di energia finale» o «FEC» (final energy consumption): tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, compreso il consumo di energia dei trasporti aerei internazionali, le famiglie, i servizi pubblici e privati, l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca e gli altri settori di uso finale; sono esclusi il consumo di energia dei bunkeraggi marittimi internazionali, l'energia dell'ambiente e le forniture al settore delle trasformazioni e al settore energetico, nonché le perdite di trasmissione e di distribuzione quali definite all'allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008;

7) «energia dell'ambiente»: l'energia dell'ambiente quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2018/2001;

8) «efficienza energetica»: il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l’immissione di energia;

9) «risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo, o entrambe, prima e dopo l’attuazione di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

10) «miglioramento dell’efficienza energetica»: l’incremento dell’efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;

11) «servizio energetico»: la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell’efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

12) «enti pubblici»: le autorità nazionali, regionali o locali e le entità direttamente finanziate e amministrate da tali autorità, ma non aventi carattere industriale o commerciale;

13) «superficie coperta utile totale»: la superficie coperta di un immobile, o di parte di un immobile, in cui l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

14) «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni aggiudicatrici come definite all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;

15) «enti aggiudicatori»: gli enti aggiudicatori come definiti all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;

16) «sistema di gestione dell'energia»: l'insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di una strategia che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e un piano atto a conseguirlo, compresi il monitoraggio del consumo effettivo di energia, le azioni intraprese per migliorare l'efficienza energetica e la misurazione dei progressi;

17) «norma europea»: norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

18) «norma internazionale»: norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione e resa disponibile per uso pubblico;

19) «parte obbligata»: il distributore di energia, la società di vendita di energia al dettaglio o il gestore del sistema di trasmissione vincolati ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 9;

20) «parte incaricata»: l'entità giuridica alla quale un governo o altro organismo pubblico hanno delegato il potere di elaborare, amministrare o gestire un regime di finanziamento a nome di detto governo o altro organismo pubblico;

21) «parte partecipante»: l'impresa o l'organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi nell'ambito di un accordo volontario o che rientra nell'ambito di uno strumento politico normativo nazionale;

22) «autorità pubblica responsabile dell'attuazione»: l'organismo di diritto pubblico responsabile dell'attuazione o del monitoraggio dell'imposizione sull'energia o sul carbonio, dei regimi e degli strumenti finanziari, degli incentivi fiscali, delle norme, dei regimi di etichettatura, nonché della formazione o dell’istruzione;

23) «misura politica»: lo strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni formalmente istituito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

24) «azione individuale»: l'azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili e che è intrapresa in applicazione di una misura politica;

25) «distributore di energia»: la persona fisica o giuridica, compreso il gestore del sistema di distribuzione, che è responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;

26) «gestore del sistema di distribuzione»: il gestore del sistema di distribuzione come definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda l’energia elettrica o all’articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda il gas;

27) «società di vendita di energia al dettaglio»: la persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;

28) «cliente finale»: la persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;

29) «fornitore di servizi energetici»: la persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;

30) «piccole e medie imprese» o «PMI»: le imprese come definite all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[3]Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).;

31) «microimpresa»: un'impresa come definita all'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

32) «audit energetico»: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico efficaci sotto il profilo dei costi, a individuare le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo e a riferire in merito ai risultati;

33) «contratti di rendimento energetico»: gli accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove per lavori, forniture o servizi nell'ambito della misura sia versato un corrispettivo in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di un altro criterio di prestazione energetica concordato, come i risparmi finanziari;

34) «sistema di misurazione intelligente»: il sistema di misurazione intelligente come definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944 o il sistema di misurazione intelligente di cui alla direttiva 2009/73/CE;

35) «gestore del sistema di trasmissione»: il gestore del sistema di trasmissione come definito all’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda l'energia elettrica o all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda il gas;

36) «cogenerazione»: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

37) «domanda economicamente giustificabile»: la domanda non superiore al fabbisogno di riscaldamento o di raffrescamento che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di produzione di energia diversi dalla cogenerazione;

38) «calore utile»: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di riscaldamento o di raffrescamento;

39) «energia elettrica da cogenerazione»: l'energia elettrica generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo i principi generali che figurano nell'allegato II;

40) «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III;

41) «rendimento complessivo»: la somma annua della produzione di energia elettrica e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di energia elettrica e di energia meccanica;

42) «rapporto energia elettrica/calore»: il rapporto tra energia elettrica da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;

43) «unità di cogenerazione»: l'unità che è in grado di operare in cogenerazione;

44) «unità di piccola cogenerazione»: l'unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 MWe;

45) «unità di micro-cogenerazione»: l'unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kWe;

46) «teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti»: il sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che soddisfa i criteri di cui all'articolo 26;

47) «riscaldamento e raffrescamento efficienti»: l'opzione di riscaldamento e raffrescamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficace in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

48) «riscaldamento e raffrescamento individuali efficienti»: l'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffrescamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

49) «centro dati»: centro dati come definito nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

50) «ammodernamento sostanziale»: l'ammodernamento il cui costo è superiore al 50 % dei costi di investimento per una nuova unità comparabile;

51) «aggregatore»: l'aggregatore indipendente come definito all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2019/944;

52) «povertà energetica»: l'impossibilità per una famiglia di accedere a servizi energetici essenziali che forniscono livelli basilari e standard dignitosi di vita e salute, compresa un'erogazione adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente a livello nazionale e delle altre politiche nazionali pertinenti, a causa di una combinazione di fattori, tra cui almeno l'inaccessibilità economica, un reddito disponibile insufficiente, spese elevate per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni;

53) «utente finale»: la persona fisica o giuridica che acquista riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico per proprio uso finale, oppure la persona fisica o giuridica che occupa un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico da una fonte centrale e che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia;

54) «divergenza di interessi»: l'assenza di una distribuzione equa e ragionevole degli obblighi e dei benefici finanziari connessi agli investimenti nell'efficienza energetica tra i soggetti interessati, ad esempio i proprietari e i locatari o i diversi proprietari di unità immobiliari, oppure i proprietari e i locatari o i diversi proprietari di condomini o edifici polifunzionali;

55) «strategia di coinvolgimento»: una strategia che fissa obiettivi, sviluppa tecniche e stabilisce il processo attraverso il quale coinvolgere nel processo decisionale tutti i pertinenti portatori di interessi a livello nazionale o locale, compresi i rappresentanti della società civile, come le organizzazioni dei consumatori, con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza, ottenere un riscontro su tali politiche e migliorarne l'accettazione da parte del pubblico;

56) «una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica»: una parte e un campione tali da richiedere la creazione di un sottogruppo di una popolazione statistica per quanto riguarda le misure di risparmio energetico in questione, in modo tale da rappresentare l'intera popolazione relativamente a tutte le misure di risparmio energetico e consentire pertanto di trarre conclusioni ragionevolmente affidabili sulla fiducia nella totalità delle misure.

 

Articolo 3

Principio «l'efficienza energetica al primo posto»

1. Conformemente al principio «l'efficienza energetica al primo posto», gli Stati membri provvedono affinché siano valutate soluzioni di efficienza energetica, comprese le risorse sul versante della domanda e la flessibilità del sistema, nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti di valore superiore a 100 000 000 EUR ciascuna o a 175 000 000 EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto, nei seguenti settori:

a) sistemi energetici; e

b) settori non energetici, ove essi incidano sul consumo di energia e sull'efficienza energetica, come edifici, trasporti, acqua, tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), agricoltura e finanza.

2. Entro l'11 ottobre 2027, la Commissione effettua una valutazione delle soglie di cui al paragrafo 1, con l'obiettivo di una revisione al ribasso, tenendo conto dei possibili sviluppi nell'economia e nel mercato dell'energia. Entro l'11 ottobre 2028 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.

3. Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto della raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione[4]Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica – Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre (GU L 350 del 4.10.2021, pag. 9)..

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto», compresi, se del caso, l'integrazione settoriale e gli impatti intersettoriali, sia verificata dalle autorità competenti, se le decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento sono soggette a obblighi di approvazione e monitoraggio.

5. Nell'applicare il principio «l'efficienza energetica al primo posto», gli Stati membri:

a) promuovono e, ove siano necessarie analisi costi-benefici, garantiscono l'applicazione di metodologie di analisi costi-benefici che consentano, se del caso, di valutare adeguatamente i benefici più ampi delle soluzioni di efficienza energetica, e le rendono pubbliche, tenendo conto dell'intero ciclo di vita e della prospettiva a lungo termine, dell'efficienza del sistema e dei costi, della sicurezza dell'approvvigionamento e della quantificazione dal punto di vista sociale, sanitario, economico e della neutralità climatica nonché dei principi della sostenibilità e dell'economia circolare nella transizione verso la neutralità climatica;

b) affrontano l'impatto sulla povertà energetica;

c) individuano il soggetto o i soggetti responsabili di monitorare l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e gli effetti dei quadri normativi, compresi i regolamenti finanziari, delle decisioni strategiche e di pianificazione e di quelle relative ai grandi investimenti di cui al paragrafo 1 sul consumo di energia, sull'efficienza energetica e sui sistemi energetici;

d) riferiscono alla Commissione, nell'ambito delle loro relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, in merito alle modalità con cui si è tenuto conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto» a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti connesse ai sistemi energetici nazionali e regionali, includendovi almeno quanto segue:

i) una valutazione dell'applicazione e dei benefici del principio «l'efficienza energetica al primo posto» nei sistemi energetici, in particolare in relazione al consumo di energia;

ii) un elenco di azioni intraprese per rimuovere eventuali ostacoli normativi o non normativi superflui all'attuazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e delle soluzioni dal lato della domanda, anche attraverso l'individuazione della legislazione e delle misure nazionali contrarie al principio «l'efficienza energetica al primo posto».

6. Entro l'11 aprile 2024, la Commissione adotta orientamenti che forniscono un quadro generale comune, comprensivo della procedura di supervisione, monitoraggio e comunicazione, che gli Stati membri possono utilizzare per elaborare le metodologie costi-benefici di cui al paragrafo 5, lettera a), al fine di garantire la comparabilità, lasciando agli Stati membri la possibilità di adattarsi ai contesti nazionali e locali.

Articolo 4

Obiettivi di efficienza energetica

1. Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all'11,7 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, così che il consumo di energia finale dell'Unione non superi 763 Mtep. Gli Stati membri si adoperano al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione relativo al consumo di energia primaria pari a un volume non superiore a 992,5 Mtep nel 2030.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia finale al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e si adopera al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria di cui a tale paragrafo. Gli Stati membri notificano tali contributi e la relativa traiettoria indicativa alla Commissione nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono i loro contributi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria nel 2030. Nel fissare i loro contributi nazionali indicativi di efficienza energetica, gli Stati membri tengono conto dei requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e precisano come, e in base a quali dati, sono stati calcolati i contributi. A tal fine possono utilizzare la formula che figura nell'allegato I della presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano le quote di consumo di energia primaria e le quote di consumo di energia finale dei settori di uso finale dell'energia ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008, segnatamente industria, famiglie, servizi e trasporti, nei propri contributi nazionali di efficienza energetica. Gli Stati membri indicano altresì le proiezioni riguardanti il consumo di energia del settore delle TIC.

3. Nel fissare i rispettivi contributi nazionali indicativi di efficienza energetica di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto:

a) dell'obiettivo dell'Unione relativo al consumo di energia finale nel 2030, che non deve essere superiore a 763 Mtep, e dell'obiettivo dell'Unione relativo al consumo di energia primaria, che non deve essere superiore a 992,5 Mtep, come stabilito al paragrafo 1;

b) delle misure previste dalla presente direttiva;

c) di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione;

d) di qualsiasi fattore pertinente che influisca sugli sforzi di efficientamento:

i) le azioni e gli sforzi tempestivi in materia di efficienza energetica;

ii) la distribuzione equa degli sforzi nell'Unione;

iii) l'intensità energetica dell'economia;

iv) le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficaci in termini di costi;

e) di altre circostanze nazionali che incidano sul consumo di energia, in particolare:

i) l'evoluzione e la previsione del PIL e in materia di demografia;

ii) le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia, l'evoluzione del mix energetico e la diffusione di nuovi combustibili sostenibili;

iii) lo sviluppo di tutte le fonti rinnovabili, dell'energia nucleare, della cattura e dello stoccaggio del carbonio;

iv) la decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica;

v) il livello di ambizione dei piani nazionali di decarbonizzazione o di neutralità climatica;

vi) il potenziale di risparmio energetico economico;

vii) le condizioni climatiche attuali e le previsioni in materia di cambiamenti climatici.

4. Nell'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato membro provvede affinché il suo contributo espresso in Mtep non sia superiore di oltre il 2,5 % a quello che si sarebbe ottenuto applicando la formula di cui all'allegato I.

5. La Commissione valuta che il contributo collettivo degli Stati membri sia almeno pari all'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di consumo di energia finale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se conclude che non è sufficiente, nell'ambito della valutazione dei progetti di piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, o al più tardi entro il 1° marzo 2024, tenendo in considerazione lo scenario di riferimento UE 2020 aggiornato a norma del presente paragrafo, la Commissione presenta a ciascuno Stato membro un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica corretto in materia di consumo di energia finale basato sugli elementi seguenti:

a) la restante riduzione collettiva del consumo di energia finale necessaria per conseguire l'obiettivo vincolante dell'Unione di cui al paragrafo 1;

b) l'intensità relativa di gas a effetto serra per unità di PIL nel 2019 tra gli Stati membri interessati;

c) il PIL di tali Stati membri nel 2019.

 

Prima di applicare la formula di cui all'allegato I per il meccanismo istituito nel presente paragrafo, e al più tardi entro il 30 novembre 2023, la Commissione aggiorna lo scenario di riferimento UE 2020 sulla base dei più recenti dati Eurostat comunicati dagli Stati membri, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.

Fatto salvo l'articolo 37 della presente direttiva, gli Stati membri che intendono aggiornare i loro contributi nazionali indicativi di efficienza energetica a norma del paragrafo 2 del presente articolo, utilizzando lo scenario di riferimento UE 2020 aggiornato, notificano il loro contributo nazionale indicativo di efficienza energetica aggiornato al più tardi il 1° febbraio 2024. Qualora uno Stato membro intenda aggiornare il proprio contributo nazionale indicativo di efficienza energetica, garantisce che il suo contributo espresso in Mtep non sia superiore di oltre il 2,5 % a quello che si sarebbe ottenuto applicando la formula di cui all'allegato I utilizzando lo scenario di riferimento UE 2020 aggiornato.

Gli Stati membri ai quali la Commissione ha presentato un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica corretto aggiornano i loro contributi nazionali indicativi di efficienza energetica a norma del paragrafo 2 del presente articolo, con il contributo nazionale indicativo di efficienza energetica corretto in materia di consumo di energia finale, unitamente a un aggiornamento della loro traiettoria indicativa per tali contributi e, se del caso, alle loro misure supplementari, nell'ambito degli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999. Conformemente a tale regolamento, la Commissione richiede agli Stati membri di presentare senza indugio il contributo indicativo di efficienza energetica corretto e, se del caso, le misure aggiuntive per garantire l'applicazione del meccanismo previsto al presente paragrafo.

Se uno Stato membro ha notificato un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica in materia di consumo di energia finale espresso in Mtep pari o inferiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando la formula di cui all'allegato I, la Commissione non modifica tale contributo.

Nell'applicare il meccanismo previsto dal presente paragrafo, la Commissione garantisce che non vi sia differenza tra la somma dei contributi nazionali di tutti gli Stati membri e l'obiettivo vincolante dell'Unione indicato al paragrafo 1.

6. Se, sulla base della valutazione a norma dell'articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione conclude che non sono stati compiuti progressi sufficienti nell'apporto dei contributi di efficienza energetica, gli Stati membri che si situano al di sopra delle loro traiettorie indicative in materia di consumo di energia finale di cui al paragrafo 2 del presente articolo provvedono affinché entro un anno dalla data di ricevimento della valutazione della Commissione siano attuate misure supplementari tese a riportarli sul giusto percorso. Le misure supplementari includono, ma non in via esaustiva, almeno una delle misure seguenti:

a) misure nazionali che determinino risparmi energetici aggiuntivi, ivi compresa una maggiore assistenza allo sviluppo di progetti per l'attuazione di misure di investimento a favore dell'efficienza energetica;

b) l'innalzamento dell'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 8 della presente direttiva;

c) l'adeguamento dell'obbligo per il settore pubblico;

d) il versamento di un contributo finanziario volontario al fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 30 della presente direttiva o ad altri strumenti di finanziamento dedicati all'efficienza energetica, di importo annuo corrispondente agli investimenti richiesti per riportarsi sulla traiettoria indicativa.
Lo Stato membro il cui consumo di energia finale si situi al di sopra della sua traiettoria indicativa in materia di consumo di energia finale di cui al paragrafo 2 del presente articolo include, nella relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima presentata in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, una spiegazione delle misure che adotterà per colmare il divario al fine di garantire il raggiungimento dei suoi contributi nazionali di efficienza energetica e del volume di risparmi energetici che dovrebbero essere conseguiti.

La Commissione valuta se le misure nazionali di cui al presente paragrafo sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione. Se le misure nazionali sono ritenute insufficienti, la Commissione, ove opportuno, propone misure ed esercita la sua competenza a livello dell'Unione per garantire nello specifico il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione per il 2030.

7. La Commissione valuta entro il 31 dicembre 2026 eventuali cambiamenti metodologici che abbiano interessato i dati comunicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2008, il metodo di calcolo dei bilanci energetici e i modelli energetici per l'uso di energia in Europa e, ove necessario, propone adeguamenti tecnici di calcolo degli obiettivi dell'Unione per il 2030 al fine di mantenere il livello di ambizione stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO II

RUOLO ESEMPLARE DEL SETTORE PUBBLICO

Articolo 5

Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica

1. Gli Stati membri provvedono affinché il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme sia ridotto almeno dell'1,9 % l'anno rispetto al 2021.

Gli Stati membri possono decidere di escludere i trasporti pubblici o le forze armate dall'obbligo stabilito al primo comma.

Ai fini del primo e del secondo comma, gli Stati membri stabiliscono uno scenario di riferimento che comprende il consumo di energia finale di tutti gli enti pubblici, ad eccezione dei trasporti pubblici o delle forze armate, per il 2021. La riduzione del consumo di energia dei trasporti pubblici e delle forze armate è indicativa e può comunque essere presa in considerazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al primo comma, anche se esclusa dallo scenario di riferimento a norma del presente articolo.

2. Durante un periodo di transizione che termina l'11 ottobre 2027, l'obiettivo di cui al paragrafo 1 è indicativo. Durante tale periodo di transizione gli Stati membri possono utilizzare i dati sul consumo stimato e, entro la stessa data, gli Stati membri adeguano lo scenario di riferimento e allineano il consumo stimato di energia finale di tutti gli enti pubblici al consumo effettivo di energia finale di tutti gli enti pubblici.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non comprende, fino al 31 dicembre 2026, il consumo energetico degli enti pubblici nelle unità amministrative locali con popolazione inferiore a 50 000 abitanti e, fino al 31 dicembre 2029, il consumo energetico degli enti pubblici nelle unità amministrative locali con una popolazione inferiore a 5 000 abitanti.

4. Nel calcolo del consumo di energia finale dei suoi enti pubblici, uno Stato membro può tenere conto delle variazioni climatiche sul territorio nazionale.

5. Gli Stati membri includono negli aggiornamenti, presentati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, notificati a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 di tale regolamento, il volume della riduzione del consumo di energia, disaggregato per settore, che tutti gli enti pubblici sono tenuti a realizzare e le misure che intendono adottare al fine di conseguire tali riduzioni. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima presentata in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, la riduzione del consumo di energia finale realizzata ogni anno.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di efficienza energetica nei rispettivi strumenti di pianificazione a lungo termine, quali piani per la decarbonizzazione o piani in materia di energia sostenibile, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le agenzie per l'energia se del caso, e del pubblico, in particolare dei gruppi vulnerabili a rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, in sede di elaborazione e attuazione delle misure di efficienza energetica, le autorità competenti intraprendano azioni intese ad attenuare gli impatti negativi significativi, diretti o indiretti, delle misure di efficienza energetica sulle famiglie in condizioni di povertà energetica, sulle famiglie a basso reddito o sui gruppi vulnerabili.

7. Gli Stati membri sostengono gli enti pubblici. Tale sostegno può comprendere, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, un sostegno finanziario e tecnico al fine di adottare misure di miglioramento dell'efficienza energetica e incoraggiare gli enti pubblici a tenere conto dei benefici più ampi che vanno oltre il risparmio energetico, ad esempio la qualità dell'ambiente interno, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo il miglioramento e l'acquisizione delle competenze e opportunità di formazione e incoraggiando la cooperazione tra enti pubblici.

8. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a prendere in considerazione le emissioni di carbonio nel ciclo di vita, nonché i vantaggi economici e sociali, delle proprie attività strategiche e di investimento.

9. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a migliorare la prestazione energetica degli edifici di proprietà di enti pubblici o da essi occupati, anche mediante la sostituzione di riscaldatori vecchi e inefficienti.

Articolo 6

Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato membro garantisce che almeno il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli in edifici a emissioni zero o quanto meno in edifici a energia quasi zero in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.

Gli Stati membri possono scegliere quali edifici includere nel requisito di ristrutturazione del 3 %, tenendo debitamente conto dell'efficacia in termini di costi e della fattibilità tecnica nella scelta degli edifici da ristrutturare.

Gli Stati membri possono esentare gli alloggi sociali dall'obbligo di ristrutturazione di cui al primo comma qualora le ristrutturazioni non siano neutre in termini di costi o comportino aumenti dei canoni di locazione per le persone che vivono in tali alloggi, salvo qualora tali aumenti non siano superiori ai risparmi economici sulla fattura energetica.

Gli enti pubblici che occupano un edificio non di loro proprietà negoziano con il proprietario, in particolare quando raggiungono una soglia di intervento come il rinnovo della locazione, il cambiamento d'uso, lavori significativi di riparazione o manutenzione, al fine di stabilire clausole contrattuali affinché l'edificio diventi un edificio a emissioni zero o quanto meno a energia quasi zero.

La quota di almeno il 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2 che sono di proprietà degli enti pubblici e che, al 1° gennaio 2024, non sono edifici a energia quasi zero.

2. Gli Stati membri possono applicare requisiti meno rigorosi di quelli di cui al paragrafo 1 per le categorie di edifici seguenti:

a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

b) edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;

c) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Gli Stati membri possono decidere di non ristrutturare edifici non menzionati al primo comma del presente paragrafo fino al livello di cui al paragrafo 1 se ritengono che non sia tecnicamente, economicamente o funzionalmente fattibile trasformare un determinato edificio in un edificio a energia quasi zero. Se decidono in tal senso, gli Stati membri non conteggiano la ristrutturazione di tale edificio ai fini del rispetto del requisito di cui al paragrafo 1.

3. Per concentrare i risparmi energetici nella fase iniziale e incentivare le azioni intraprese in fasi precoci, uno Stato membro che ristrutturi più del 3 % della superficie coperta totale dei propri edifici a norma del paragrafo 1 nel corso di un anno qualsiasi fino al 31 dicembre 2026 può conteggiare l'eccedenza nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso di uno dei tre anni seguenti. Uno Stato membro che ristrutturi a partire dal 1° gennaio 2027 più del 3 % della superficie coperta totale dei suoi edifici può conteggiare l'eccedenza nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso dei due anni seguenti.

4. Gli Stati membri possono contabilizzare nel tasso annuo di ristrutturazione degli edifici gli edifici nuovi posseduti in sostituzione di edifici specifici degli enti pubblici demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti. Tale disposizione si applica esclusivamente se più efficiente sotto il profilo dei costi e più sostenibile in termini di risparmio di energia e riduzione delle emissioni di CO2 nel ciclo di vita rispetto alla ristrutturazione degli edifici in questione. Lo Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e le procedure volte a individuare tali casi eccezionali.

5. Entro l'11 ottobre 2025, ai fini del presente articolo gli Stati membri predispongono e rendono pubblico e accessibile un inventario degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà degli enti pubblici o da essi occupati e aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2. Gli Stati membri aggiornano tale inventario almeno ogni due anni. L'inventario è collegato alla rassegna del parco immobiliare effettuata nel quadro dei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici in conformità della direttiva 2010/31/UE e delle relative banche dati.

L'Osservatorio del parco immobiliare dell'UE può aggregare i dati pubblici e accessibili sulle caratteristiche del parco immobiliare, sulla ristrutturazione degli edifici e sulla prestazione energetica al fine di garantire una migliore comprensione della prestazione energetica del settore edilizio attraverso dati comparabili.

L'inventario comprende quanto meno i dati seguenti:

a) la superficie coperta in m2;

b) il consumo annuo misurato di riscaldamento, raffrescamento, energia elettrica e acqua calda, qualora tali dati siano disponibili;

c) l'attestato di prestazione energetica di ciascun edificio rilasciato in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2010/31/UE.
6. Gli Stati membri possono decidere di applicare un approccio alternativo a quello di cui ai paragrafi da 1 a 4 al fine di conseguire ogni anno un volume di risparmi energetici negli edifici degli enti pubblici almeno equivalente a quello prescritto al paragrafo 1.

Ai fini dell'applicazione di tale approccio alternativo, gli Stati membri:

a) provvedono affinché ogni anno, ove applicabile sia introdotto un passaporto di ristrutturazione per gli edifici che rappresentano almeno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici. Per tali edifici, la ristrutturazione per trasformarli in edifici a energia quasi zero deve essere realizzata al più tardi entro il 2040;

b) stimano il risparmio energetico che sarebbe generato dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 usando appropriati valori standard per il consumo energetico di edifici di riferimento degli enti pubblici prima e dopo la ristrutturazione per trasformarli in edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE.
Gli Stati membri che decidono di applicare l'approccio alternativo notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, i risparmi energetici previsti per conseguire almeno l'equivalente dei risparmi energetici negli edifici di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2030.

Articolo 7

Appalti pubblici

1. Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE acquistino esclusivamente prodotti, servizi, edifici e lavori ad alta efficienza energetica conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV della presente direttiva, salvo nei casi in cui ciò non sia tecnicamente fattibile.

Gli Stati membri provvedono altresì affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui al primo comma applichino il principio «l'efficienza energetica al primo posto» in conformità dell'articolo 3, anche per i contratti pubblici di appalto e concessione per cui l'allegato IV non prevede requisiti specifici.

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano se compromettono la sicurezza pubblica od ostacolano la risposta alle emergenze di sanità pubblica. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano agli appalti delle forze armate solo nella misura in cui la loro applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate. Gli obblighi non si applicano agli appalti per la fornitura di materiale militare ai sensi della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76)..

3. Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 4, in caso di appalti di servizi con un contenuto energetico significativo gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori valutino la fattibilità di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo termine.

4. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, in caso di acquisto di un pacchetto di prodotti che rientra pienamente nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri possono prevedere che l'efficienza energetica complessiva prevalga rispetto all'efficienza energetica dei singoli prodotti di tale pacchetto, acquistando il pacchetto di prodotti rispondente al criterio dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata disponibile.

5. Gli Stati membri possono esigere che nelle pratiche di appalto, nel concludere i contratti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto, se del caso, dei più ampi aspetti sociali, ambientali e legati alla sostenibilità e all'economia circolare al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione e inquinamento zero. Ove opportuno e conformemente all'allegato IV, gli Stati membri impongono alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tenere conto dei criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi o dei criteri nazionali equivalenti disponibili.

Onde garantire un'applicazione trasparente dei requisiti in materia di efficienza energetica nelle procedure di appalto, gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori rendano pubbliche le informazioni sull'impatto in termini di efficienza energetica degli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 1 pubblicando tali informazioni nei rispettivi avvisi su Tenders Electronic Daily (TED), conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione[6]Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 ("formulari elettronici") (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 7).. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di imporre agli offerenti l'obbligo di divulgare informazioni sul potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita, sull'uso di materiali a basso tenore di carbonio e sulla circolarità dei materiali utilizzati per un nuovo edificio e per un edificio da ristrutturare. Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere pubbliche tali informazioni in relazione agli appalti, in particolare per i nuovi edifici con superficie coperta superiore a 2 000 m2.

Gli Stati membri sostengono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nell'adozione di requisiti di efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, emanando norme e orientamenti chiari, comprese metodologie di valutazione dei costi nel ciclo di vita e degli impatti e dei costi ambientali, istituendo centri di sostegno alle competenze, incoraggiando la cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici, anche sul piano transfrontaliero, e ricorrendo ove possibile ad appalti aggregati e appalti elettronici.

6. Se del caso, la Commissione può fornire ulteriori orientamenti alle autorità nazionali e ai funzionari addetti agli appalti nell'applicazione dei requisiti in materia di efficienza energetica nelle procedure di appalto. Tale supporto può rafforzare i consessi esistenti allo scopo di sostenere gli Stati membri, ad esempio mediante azione concertata, e può aiutare questi ultimi a tenere conto dei criteri relativi agli appalti pubblici verdi.

7. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali necessarie affinché le singole amministrazioni aggiudicatrici non siano dissuase dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e a meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.

8. Gli Stati membri eliminano eventuali ostacoli di ordine regolamentare o non regolamentare all'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali, con l'intento di assicurare che i singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e a meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.

Nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima che presentano in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure adottate per affrontare gli ostacoli alla diffusione di miglioramenti dell'efficienza energetica.

CAPO III

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA

Articolo 8

Obbligo di risparmio energetico

1. Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:

a)
nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da tale calcolo;

b) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari:

i) dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, allo 0,8 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;

ii) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, all'1,3 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;

iii) dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, all'1,5 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;

iv) dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2030, all'1,9 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019.
In deroga al primo comma, lettera b), punto i), Cipro e Malta realizzano nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 pari allo 0,24 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019.

In deroga al primo comma, lettera b), punti ii), iii) e iv), Cipro e Malta realizzano nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,45 % del FEC annuo medio realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019.

Gli Stati membri determinano in che modo ripartire il quantitativo calcolato di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui al primo comma, lettere a) e b), purché alla fine di ciascun periodo d'obbligo sia realizzato il volume totale di risparmi energetici cumulativi prescritto nell'uso finale.

Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui, conformemente al tasso di risparmio di cui al primo comma, lettera b), punto iv), per periodi decennali dopo il 2030.

2. Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1 del presente articolo istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 9 o adottando misure politiche alternative di cui all'articolo 10. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative. Gli Stati membri provvedono affinché i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 9 e 10 e all'articolo 30, paragrafo 14, siano calcolati conformemente all'allegato V.

3. Gli Stati membri attuano regimi obbligatori di efficienza energetica, misure politiche alternative o una loro combinazione, oppure programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica, in via prioritaria, ma non solo, presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri provvedono affinché le misure politiche attuate in applicazione del presente articolo non abbiano effetti negativi su tali individui. Ove applicabile gli Stati membri fanno il miglior uso possibile dei fondi, compresi i finanziamenti pubblici, gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell'Unione e i proventi realizzati con le quote di emissioni in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), al fine di eliminare gli effetti negativi e garantire una transizione energetica giusta e inclusiva.

Al fine di realizzare i risparmi energetici richiesti al paragrafo 1 e fatti salvi il regolamento (UE) 2019/943 e la direttiva (UE) 2019/944, per elaborare le misure politiche gli Stati membri prendono in considerazione e promuovono il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini nel contribuire all'attuazione delle suddette misure.

Gli Stati membri stabiliscono e realizzano una quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Tale quota equivale almeno alla quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nei piani nazionali per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999. Nella valutazione della quota di povertà energetica nei loro piani nazionali per l'energia e il clima, gli Stati membri tengono conto degli indicatori seguenti:

a) incapacità di riscaldare adeguatamente la propria abitazione (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

b) arretrati nel pagamento delle bollette (Eurostat, SILC [ilc_mdes07]);

c) popolazione totale che vive in un'abitazione con perdite al tetto, umidità nelle pareti, nei pavimenti o nelle fondamenta, o marciume nei telai delle finestre o nel pavimento (Eurostat, SILC [ilc_mdho01]);

d) tasso di rischio di povertà (indagini Eurostat, SILC ed ECHP [ilc_li02]) (valore limite: 60 % del reddito equivalente mediano a seguito dei trasferimenti sociali).
Se uno Stato membro non ha comunicato la quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nel piano nazionale per l'energia e il clima, la quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale da realizzare presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali equivale almeno alla quota media aritmetica degli indicatori di cui al terzo comma per l'anno 2019 o, qualora non fossero disponibili per tale anno, dei relativi valori ottenuti per estrapolazione lineare dagli ultimi tre anni disponibili.

4. Negli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati in applicazione dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento e nelle relative relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima presentate in applicazione dell'articolo 17 del medesimo regolamento, gli Stati membri forniscono informazioni sugli indicatori applicati, sulla quota media aritmetica e sui risultati delle misure politiche introdotte in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

5. Gli Stati membri possono contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, introdotte entro il 31 dicembre 2020 o dopo tale data, purché esse diano luogo a nuove azioni individuali eseguite dopo il 31 dicembre 2020. I risparmi energetici realizzati in un dato periodo d'obbligo non sono contabilizzati nel volume di risparmi energetici prescritto per i precedenti periodi d'obbligo indicato al paragrafo 1.

6. Gli Stati membri, a condizione che adempiano almeno il proprio obbligo di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), possono calcolare il volume di risparmio energetico ivi richiesto in uno o più dei modi seguenti:

a) applicando un tasso annuale di risparmi sulla media delle vendite di energia ai clienti finali ovvero sul consumo di energia finale nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;

b) escludendo in tutto o in parte l'energia usata nei trasporti dallo scenario di base del calcolo;

c) ricorrendo a una delle opzioni enunciate al paragrafo 8.

7. Ove si avvalgano di una delle possibilità previste al paragrafo 6 in relazione ai risparmi energetici prescritti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), gli Stati membri stabiliscono:

a) il proprio tasso annuale di risparmi che sarà applicato al calcolo del volume cumulativo dei risparmi energetici sull'uso finale, facendo in modo che il volume totale del risparmio netto di energia non sia inferiore al requisito di cui a tale punto;

b) il proprio scenario di base del calcolo, che può escludere in tutto o in parte l'energia utilizzata nei trasporti.

8. Fatto salvo il paragrafo 9, ciascuno Stato membro può:

a) effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usando valori dell'1 % nel 2014 e nel 2015, dell'1,25 % nel 2016 e 2017 e dell'1,5 % nel 2018, 2019 e 2020;

b) escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata nel periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), ovvero dell'energia finale consumata nel periodo d'obbligo di cui al suddetto comma, lettera b), punto i), ai fini delle attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera b), punto i), i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 7, lettera a), e all'articolo 27, paragrafo 1, paragrafi da 5 a 9 e paragrafo 11. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure politiche previste a norma della presente lettera per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati in applicazione dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12. L'impatto di tali misure è calcolato conformemente all'allegato V e incluso nei piani in questione;

d) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008 che continuano ad avere un impatto nel 2020 rispetto al periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e oltre il 2020 rispetto al periodo di cui al medesimo comma, lettera b), punto i), che possono essere misurate e verificate;

e) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, a condizione che si possa dimostrare che tali misure danno luogo ad azioni individuali, eseguite dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, che generano risparmi dopo il 31 dicembre 2020;

f) escludere dal calcolo del volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera b), punto i), il 30 % della quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili;

g) contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), punto i), i risparmi energetici che superano i risparmi energetici prescritti per il periodo d'obbligo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, a condizione che tali risparmi risultino da azioni individuali eseguite a norma delle misure politiche di cui agli articoli 9 e 10, notificate dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica e riportate nelle rispettive relazioni intermedie conformemente all'articolo 26.

9. Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte a norma del paragrafo 8 per il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a) e lettera b), punto i):

a) per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle opzioni elencate al paragrafo 8, lettere da a) a d). Le opzioni scelte a norma del paragrafo 8 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25 % del volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

b) per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), gli Stati membri possono avvalersi delle opzioni elencate al paragrafo 8, lettere da b) a g), purché le azioni individuali di cui al paragrafo 8, lettera d), continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020. Le opzioni scelte a norma del paragrafo 8 nell'insieme non devono comportare una riduzione superiore al 35 % del volume dei risparmi energetici calcolati conformemente ai paragrafi 6 e 7.
Gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che escludano, in tutto o in parte, dallo scenario di base del calcolo l'energia utilizzata nei trasporti ovvero si avvalgano di una delle opzioni elencate al paragrafo 8, assicurano che il volume netto calcolato di nuovi risparmi da realizzare nel consumo di energia finale nel periodo d'obbligo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), non sia inferiore al volume risultante dall'applicazione del tasso annuale di risparmi di cui al medesimo punto.

10. Negli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati in applicazione dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 ed elaborati conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle rispettive relazioni intermedie, gli Stati membri illustrano il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e, se del caso, forniscono una spiegazione sulle modalità di definizione del tasso annuale di risparmi e dello scenario di base del calcolo, e come e in che misura le opzioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo sono state applicate.

11. Nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999 e nell'ambito dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati in applicazione dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume di risparmi energetici prescritto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 3 del presente articolo, nonché una descrizione delle misure politiche da attuare per realizzare il volume totale prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale e le relative metodologie di calcolo conformemente all'allegato V della presente direttiva. Gli Stati membri usano il modello fornito loro a tal fine dalla Commissione.

12. Se, in base alla valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999 oppure della proposta o della versione definitiva dell'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima presentato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, o in base alla valutazione delle proposte o delle versioni definitive dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione conclude che le misure politiche non assicurano la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale entro la fine del periodo d'obbligo, essa può, conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri le cui misure politiche ritiene insufficienti a garantire l'adempimento dei loro obblighi di risparmio energetico.

13. Lo Stato membro che entro la fine di ciascun periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1 non abbia realizzato i risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale realizza i risparmi mancanti, in aggiunta a quelli prescritti, entro la fine del periodo d'obbligo successivo.

In alternativa, lo Stato membro che abbia realizzato risparmi energetici cumulativi nell'uso finale superiori al livello prescritto entro la fine di ciascun periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1 è autorizzato a riportare il quantitativo ammissibile non superiore al 10 % di tale eccedenza nel periodo d'obbligo successivo senza che l'impegno obiettivo sia aumentato.

14. Nell'ambito degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima presentati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, delle pertinenti relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del medesimo regolamento, nonché dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati conformemente all'articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento, gli Stati membri dimostrano quanto segue, se del caso anche mediante elementi di prova e calcoli:

a) che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti;

b) in che modo i risparmi energetici realizzati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, concorrono all'apporto del contributo nazionale a norma dell'articolo 4;

c) che sono introdotte misure politiche tese ad adempiere l'obbligo di risparmio energetico, elaborate conformemente al presente articolo, e che tali misure politiche sono ammissibili e adeguate a garantire la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale entro la fine di ciascun periodo d'obbligo.

Articolo 9

Regimi obbligatori di efficienza energetica

1. Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 3 del presente articolo che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 8 e 9, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 8, paragrafo 1.

Se del caso, gli Stati membri possono stabilire che le parti obbligate ottemperino in tutto o in parte a tali obblighi di risparmio sotto forma di contributo al fondo nazionale per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 30, paragrafo 14.

2. Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica possono designare un'autorità pubblica responsabile dell'attuazione incaricata della gestione del regime.

3. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti di cui al paragrafo 11, lettera a), del presente articolo.

4. Se le società di vendita di energia al dettaglio sono designate come parti obbligate a norma del paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, nell'adempiere il loro obbligo, tali società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.

5. Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare una quota dei risparmi energetici cui sono tenute presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri possono altresì imporre alle parti obbligate di raggiungere obiettivi di riduzione dei costi dell'energia, a condizione che essi comportino risparmi energetici nell'uso finale e siano calcolati conformemente all'allegato V, e di realizzare risparmi energetici mediante la promozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ivi comprese misure di sostegno finanziario che mitighino gli effetti del prezzo del carbonio sulle PMI e sulle microimprese.

6. Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di collaborare con i servizi sociali, le autorità regionali, le autorità locali o i comuni onde promuovere misure di miglioramento dell'efficienza energetica presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Ciò comporta segnatamente individuare e rispondere alle esigenze specifiche di determinati gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti. Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e gli incentivi finanziari a favore di misure di miglioramento dell'efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici. Gli Stati membri garantiscono l'ammissibilità delle misure per le singole unità situate in condomini.

7. Nell'applicare i paragrafi 5 e 6, gli Stati membri impongono alle parti obbligate di riferire con cadenza annuale in merito ai risparmi energetici da esse realizzati grazie ad azioni promosse presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, ed esigono informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali, con indicazione delle variazioni dei risparmi energetici rispetto alle informazioni trasmesse in precedenza, nonché sul sostegno tecnico e finanziario fornito.

8. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia primaria o consumo di energia finale. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Ai fini della conversione del volume di risparmi energetici, si applicano i poteri calorifici netti di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione[7]Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1). e il fattore di energia primaria a norma dell'articolo 31, a meno che non sia giustificabile l'uso di altri coefficienti di conversione.

9. Gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica finalizzati allo svolgimento di una verifica documentata su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate. La misurazione, il controllo e la verifica sono eseguiti indipendentemente dalle parti obbligate. Se un soggetto è parte obbligata nell'ambito di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica a norma dell'articolo 9 della presente direttiva e dell'EU ETS per l'edilizia e i trasporti stradali in conformità della direttiva 2003/87/CE, il sistema di monitoraggio e verifica garantisce che nel calcolo e nella comunicazione dei risparmi energetici derivanti dalle misure di risparmio energetico del soggetto si tenga conto del prezzo del carbonio trasferito al momento dell'immissione in consumo del combustibile in conformità della direttiva 2003/87/CE.

10. Gli Stati membri informano la Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, dei sistemi di misurazione, controllo e verifica predisposti, ivi compresi i metodi utilizzati, le problematiche individuate e le soluzioni attuate per farvi fronte.

11. Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono autorizzare le parti obbligate a:

a) contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento;

b) contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi purché non oltre la fine dei periodi d'obbligo stabiliti all'articolo 8, paragrafo 1.

Gli Stati membri che autorizzano quanto sopra assicurano che la certificazione dei risparmi energetici di cui al primo comma, lettera a), segua una procedura di riconoscimento posta in essere negli Stati membri, chiara, trasparente e aperta a tutti i partecipanti al mercato e che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione.

Gli Stati membri valutano l'impatto dei costi diretti e indiretti dei regimi obbligatori di efficienza energetica sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica esposte alla concorrenza internazionale e, se del caso, adottano misure volte a ridurre al minimo tale impatto.

12. Gli Stati membri pubblicano annualmente i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime.

Articolo 10

Misure politiche alternative

1. Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all’articolo 8, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono affinché, fatto salvo l’articolo 8, paragrafi 8 e 9, i risparmi energetici prescritti all’articolo 8, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali.

2. Per tutte le misure di natura non fiscale, gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali si svolgono verifiche documentate su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica disposte dalle parti partecipanti o incaricate. La misurazione, il controllo e la verifica sono eseguiti indipendentemente dalle parti partecipanti o incaricate.

3. Gli Stati membri informano la Commissione, nell’ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima presentate in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, dei sistemi di misurazione, controllo e verifica predisposti, ivi compresi i metodi utilizzati, le problematiche individuate e le soluzioni attuate per farvi fronte.

4. Quando riferiscono in merito a una misura fiscale, gli Stati membri dimostrano in che modo il suo impianto garantisce l’efficacia del segnale di prezzo, ad esempio l’aliquota d’imposta e la visibilità nel tempo. Qualora l’aliquota d’imposta diminuisca, gli Stati membri spiegano in che modo la misura fiscale continua a determinare nuovi risparmi energetici.

Articolo 11

Sistemi di gestione dell’energia e audit energetici

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, attuino un sistema di gestione dell’energia. Il sistema di gestione dell’energia è certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali.

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di cui al primo comma dispongano di un sistema di gestione dell’energia al più tardi entro l'11 ottobre 2027.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, che non attuano un sistema di gestione dell'energia siano oggetto di un audit energetico.

Tali audit energetici:

a) sono svolti in maniera indipendente ed efficace sotto il profilo dei costi da esperti qualificati o accreditati conformemente all'articolo 28; oppure

b) sono eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti ai sensi della legislazione nazionale.
Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di cui al primo comma svolgano un primo audit energetico entro l'11 ottobre 2026 e gli audit energetici successivi siano svolti almeno ogni quattro anni. Qualora dette imprese svolgano già audit energetici conformemente al primo comma, esse continuano a farlo almeno ogni quattro anni in conformità della presente direttiva.

Le imprese interessate elaborano un piano d'azione concreto e fattibile sulla base delle raccomandazioni risultanti da tali audit energetici. Il piano d'azione individua misure per attuare ciascuna raccomandazione risultante dagli audit, laddove ciò sia fattibile dal punto di vista tecnico o economico. Il piano d'azione è trasmesso agli amministratori dell'impresa.

Gli Stati membri provvedono affinché i piani d'azione e il tasso di attuazione delle raccomandazioni siano pubblicati nella relazione annuale dell'impresa e che siano resi pubblici conformemente al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.

3. Laddove, in un dato anno, un'impresa di cui al paragrafo 1 abbia un consumo annuo superiore a 85 TJ e un'impresa di cui al paragrafo 2 abbia un consumo annuo superiore a 10 TJ, gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità nazionali responsabili dell'attuazione del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri possono promuovere l'uso di una piattaforma nuova o esistente per facilitare la raccolta dei dati richiesti a livello nazionale.

4. Gli Stati membri possono incoraggiare le imprese di cui ai paragrafi 1 e 2 a fornire, nella loro relazione annuale, informazioni relative al consumo annuo di energia in kWh, al volume annuo di acqua consumata, espresso in metri cubi, come anche un confronto del consumo di energia e acqua rispetto agli anni precedenti.

5. Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e:

a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati secondo criteri di qualificazione; o

b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.

Gli audit energetici di cui al primo comma possono essere svolti da esperti interni o auditor dell'energia, a condizione che lo Stato membro interessato abbia posto in essere un regime di garanzia della qualità, inclusa, se del caso, una selezione casuale annuale di almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit energetici svolti da detti esperti interni o auditor dell'energia.

Allo scopo di garantire l'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia, gli Stati membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici in conformità dell'allegato VI, tenendo conto delle pertinenti norme europee o internazionali. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo competente per garantire il rispetto dei termini per lo svolgimento degli audit energetici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e la corretta applicazione dei criteri minimi di cui all'allegato VI.

Gli audit energetici non includono clausole che impediscano il trasferimento dei risultati dell'audit a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non vi si opponga.

6. Gli Stati membri elaborano programmi intesi a incoraggiare e a sostenere a livello tecnico le PMI alle quali non si applica il paragrafo 1 o 2 affinché si sottopongano ad audit energetici e attuino successivamente le raccomandazioni risultanti da tali audit.

Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire meccanismi, quali i centri per gli audit energetici per le PMI e le microimprese, a condizione che tali meccanismi non siano in concorrenza con gli auditor privati, al fine di fornire audit energetici. Possono inoltre mettere a disposizione altri regimi di sostegno per le PMI, anche se tali PMI hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di audit energetici e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in termini di costi suggeriti nelle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici, se le misure proposte in tali raccomandazioni sono attuate.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di cui al paragrafo 6 comprendano il supporto alle PMI nella quantificazione dei molteplici vantaggi delle misure di efficienza energetica nell'ambito delle loro attività, nello sviluppo di tabelle di marcia in materia di efficienza energetica e nello sviluppo di reti di efficienza energetica per le PMI, agevolate da esperti indipendenti.

Gli Stati membri richiamano l'attenzione delle PMI, anche attraverso le rispettive organizzazioni intermedie rappresentative, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro attività. La Commissione assiste gli Stati membri sostenendo lo scambio delle buone pratiche in questo settore.

8. Gli Stati membri elaborano programmi intesi a incoraggiare le imprese che non sono PMI e alle quali non si applica il paragrafo 1 o 2 a sottoporsi ad audit energetici e ad attuare successivamente le raccomandazioni risultanti da tali audit.

9. Si considerano conformi al paragrafo 2 gli audit energetici:

a) svolti in maniera indipendente, sulla base di criteri minimi indicati all'allegato VI;

b) eseguiti sulla base di accordi volontari conclusi tra associazioni di portatori di interessi e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato, da un altro organismo che le autorità competenti hanno delegato a tal fine o dalla Commissione.

L'accesso dei partecipanti al mercato che offrono servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.

10. Le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rendimento energetico sono esentate dagli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a condizione che il contratto di rendimento energetico includa i necessari elementi del sistema di gestione dell'energia e che il contratto rispetti i requisiti fissati all'allegato XV.

11. Le imprese che attuano un sistema di gestione ambientale – certificato da un organismo indipendente in conformità delle pertinenti norme europee o internazionali – sono esentate dai requisiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che il sistema di gestione ambientale in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi indicati all'allegato VI.

12. Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata. Gli Stati membri possono richiedere che la valutazione della fattibilità tecnica ed economica del collegamento a una rete locale di teleriscaldamento o teleraffrescamento esistente o pianificata faccia parte dell'audit energetico.

Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono attuare regimi d'incentivazione e sostegno per l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe.

Articolo 12

Centri dati

1. Entro il 15 maggio 2024 e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri impongono ai titolari e ai gestori di centri dati sul loro territorio con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW di rendere pubbliche le informazioni di cui all'allegato VII, a eccezione delle informazioni soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai centri dati che sono utilizzati o forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile.

3. La Commissione istituisce una banca dati europea sui centri dati contenente le informazioni comunicate dai centri dati soggetti all'obbligo a norma del paragrafo 1. La banca dati europea è accessibile al pubblico a un livello aggregato.

4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari e i gestori dei centri dati sul loro territorio con una domanda di potenza di IT installata pari o superiore a 1 MW a tenere conto delle buone pratiche indicate nella versione più recente del codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati.

5. Entro il 15 maggio 2025 la Commissione verifica i dati disponibili sull'efficienza energetica nei centri dati che le sono stati trasmessi in conformità dei paragrafi 1 e 3 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, da proposte legislative recanti ulteriori misure per migliorare l'efficienza energetica, tra cui norme minime di prestazione, e da una valutazione della fattibilità della transizione verso un settore di centri dati neutro in termini di emissioni di carbonio, in stretta consultazione con i pertinenti portatori di interessi. Tali proposte possono definire le tempistiche entro le quali i centri dati esistenti sono tenuti a rispettare una prestazione minima.

Articolo 13

Contabilizzazione del gas naturale

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.

Un tale contatore individuale a prezzi concorrenziali è sempre fornito quando:

a) è sostituito un contatore esistente, salvo ciò sia tecnicamente impossibile o non efficace in termini di costi in relazione al potenziale risparmio energetico stimato a lungo termine;

b) si procede a un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni in un edificio ai sensi della direttiva 2010/31/UE.

2. Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:

a) provvedono affinché, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, i sistemi di misurazione forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo d'uso effettivo e affinché si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per i clienti finali;

b) garantiscono la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la privacy dei clienti finali, in conformità del pertinente diritto dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy;

c) richiedono che i clienti ottengano consulenza e informazioni adeguate al momento dell'installazione dei contatori intelligenti, in particolare riguardo al loro pieno potenziale, in merito a gestione della lettura dei contatori e monitoraggio del consumo energetico.

Articolo 14

Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia.

2. Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici oppure allacciati a un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.

Articolo 15

Contabilizzazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1. Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffrescamento oppure da un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato rispetto al potenziale risparmio energetico.

Se per misurare il consumo di energia termica in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano ripartitori individuali dei costi di riscaldamento che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, a meno che lo Stato membro in questione dimostri che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la contabilizzazione del consumo di energia termica. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e l’inefficienza in termini di costi.

2. Nei condomini nuovi e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali, dotati di una fonte centrale di riscaldamento per l'acqua calda per uso domestico o alimentati da sistemi di teleriscaldamento, per l'acqua calda per uso domestico sono forniti contatori individuali in deroga al paragrafo 1, primo comma.

3. Se i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, ovvero se essi sono alimentati prevalentemente da sistemi propri comuni di riscaldamento o raffrescamento, gli Stati membri fanno in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale. Se del caso, tali norme comprendono orientamenti sulle modalità di ripartizione dei costi per l'energia utilizzata per:

a) l'acqua calda per uso domestico;

b) il calore irradiato dall'impianto dell'edificio e il riscaldamento delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori;

c) il riscaldamento o il raffrescamento degli appartamenti.

Articolo 16

Obbligo di lettura da remoto

1. Ai fini degli articoli 14 e 15, i contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento di nuova installazione sono leggibili da remoto. Si applicano le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

2. Entro il 1° gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura da remoto i contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi.

 

Articolo 17

Informazioni di fatturazione per il gas naturale

1. Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti per il gas naturale di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di fatturazione per il gas naturale siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VIII, punto 1.1, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.

Tale obbligo può essere soddisfatto con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri contatori al fornitore di energia. La fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

2. I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono la fornitura di informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

a) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore;

b) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno.
I dati di cui al secondo comma, lettera a), corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione.

I dati di cui al secondo comma, lettera b), sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.

3. Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano stati installati, gli Stati membri:

a) richiedono che, nella misura in cui sono disponibili informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali, queste siano rese disponibili, su richiesta del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale;

b) provvedono affinché ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere le informazioni di fatturazione e le fatture in via elettronica e affinché ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto se le fatture non sono basate sul consumo effettivo;

c) provvedono affinché insieme alla fattura siano rese disponibili adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali, in conformità dell'allegato VIII;

d) possono prevedere che, su richiesta del cliente finale, le informazioni contenute in dette fatture non siano considerate richieste di pagamento. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di fonti di energia offrano soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;

e) richiedono che le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di raffrontare offerte comparabili.

Articolo 18

Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1. Laddove siano installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento, gli Stati membri provvedono a che le informazioni di fatturazione e consumo siano affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del ripartitore dei costi di riscaldamento, conformemente all'allegato IX, punti 1 e 2, per tutti gli utenti finali.

Tale obbligo può essere soddisfatto, se previsto dallo Stato membro, e tranne per la contabilizzazione divisionale del consumo sulla base di ripartitori dei costi di riscaldamento di cui all'articolo 15, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale o l'utente finale comunica le letture del proprio contatore. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo quando il cliente finale o l'utente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

2. Gli Stati membri:

a) prescrivono che, se disponibili, le informazioni di fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale su richiesta di quest'ultimo;

b) provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni di fatturazione e le fatture in via elettronica;

c) provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti finali informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato IX, punto 3;

d) promuovono la sicurezza informatica e assicurano la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti finali conformemente alla normativa applicabile dell'Unione.

Gli Stati membri possono disporre che, su richiesta del cliente finale, la comunicazione delle informazioni di fatturazione non sia considerata una richiesta di pagamento. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché siano offerte soluzioni flessibili per il pagamento effettivo.

3. Gli Stati membri decidono chi è responsabile di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 agli utenti finali senza un contratto diretto o individuale con un fornitore di energia.

Articolo 19

Costi dell'accesso alle informazioni sulla contabilizzazione e sulla fatturazione del gas naturale

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.

 

Articolo 20

Costi dell'accesso alle informazioni di contabilizzazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la ripartizione dei costi delle informazioni di fatturazione in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali a norma dell'articolo 15 è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a terzi, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, e relativi alla contabilizzazione, alla ripartizione e al calcolo del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati agli utenti finali nella misura in cui tali costi siano ragionevoli.

3. Al fine di garantire costi ragionevoli per i servizi di contabilizzazione divisionale come previsto al paragrafo 2, gli Stati membri possono stimolare la concorrenza in tale settore dei servizi adottando opportune misure, quali raccomandare o altrimenti promuovere il ricorso a procedure di gare di appalto o l'utilizzo di dispositivi e sistemi interoperabili che agevolino il passaggio da un fornitore di servizi a un altro.

 

CAPO IV

INFORMAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 21

Diritti contrattuali di base per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico

1. Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[8]Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio[9]Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29)., gli Stati membri provvedono affinché ai clienti finali e, ove esplicitamente menzionati, agli utenti finali siano riconosciuti i diritti di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.

2. I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi:

a) l'identità, l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore;

b) i servizi forniti e i livelli di qualità del servizio inclusi;

c) i tipi di servizio di manutenzione inclusi nel contratto senza oneri aggiuntivi;

d) i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;

e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;

f) l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;

g) le modalità di avvio di una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformemente all'articolo 22;

h) informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nel sito web dell'impresa e comprendenti i recapiti o il collegamento al sito web dei punti unici di contatto di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera e);

i) i dati di contatto che consentono al cliente di individuare gli sportelli unici pertinenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera a).
Le condizioni dei fornitori devono essere eque e comunicate ai clienti finali in anticipo. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Anche qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, tali informazioni sono comunicate prima della stipulazione del contratto.

I clienti finali e gli utenti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, tra cui prezzi e tariffe, comprensibile e in un linguaggio semplice e conciso.

I clienti finali ricevono una copia del contratto e informazioni chiare, in modo trasparente, sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico e l'uso di tali servizi.

Gli Stati membri decidono chi è responsabile di fornire le informazioni di cui al presente paragrafo agli utenti finali senza un contratto diretto o individuale con un fornitore, su richiesta, in modo appropriato e gratuito.

3. I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento. I clienti finali informano senza ritardo gli utenti finali delle nuove condizioni.

4. I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)..

5. Ai sensi del paragrafo 4, i clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.

6. Ai clienti finali e, se del caso, agli utenti finali sono offerte condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco e non contengono ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. Gli utenti finali che ne facciano richiesta hanno accesso alle condizioni generali. I clienti finali e gli utenti finali sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli. Ai clienti finali con disabilità sono fornite in formato accessibile tutte le informazioni pertinenti relative al loro contratto con il fornitore.

7. I clienti finali e gli utenti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.

8. Le autorità competenti garantiscono l'applicazione delle misure di tutela dei consumatori stabilite nella presente direttiva. Le autorità competenti agiscono in modo indipendente dagli interessi di mercato.

9. In caso di disconnessione pianificata, i clienti finali interessati ricevono informazioni adeguate sulle misure alternative con sufficiente anticipo, al più tardi un mese prima della disconnessione pianificata e senza costi aggiuntivi.

 

Articolo 22

Informazione e sensibilizzazione

1. Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità regionali e locali, se del caso, provvedono affinché le informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, sulle azioni individuali e sui quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti, accessibili e divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali clienti finali, utenti finali, organizzazioni di consumatori, rappresentanti della società civile, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini, autorità locali e regionali, agenzie per l'energia, fornitori di servizi sociali, costruttori, architetti, ingegneri, auditor ambientali e dell'energia e installatori di elementi edilizi ai sensi dell'articolo 2, punto 9), della direttiva 2010/31/UE.

2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei clienti finali e degli utenti finali. Dette misure rientrano in una strategia nazionale quale il piano nazionale integrato per l'energia e il clima previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 o la strategia di ristrutturazione a lungo termine istituita ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE.

Ai fini del presente articolo, dette misure comprendono un corredo di strumenti e politiche atti a favorire cambiamenti comportamentali, ad esempio:

a) incentivi fiscali;

b) accesso a finanziamenti, buoni, contributi o sovvenzioni;

c) valutazioni del consumo energetico finanziate con risorse pubbliche e servizi di consulenza e sostegno personalizzati per i consumatori domestici, in particolare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono in alloggi sociali;

d) servizi di consulenza personalizzati per le PMI e le microimprese;

e) erogazione di informazioni in formato accessibile alle persone con disabilità;

f) progetti esemplari;

g) attività sul luogo di lavoro;

h) attività formative;

i) strumenti digitali;

j) strategie di coinvolgimento.

3. Ai fini del presente articolo, tra le misure di cui al paragrafo 2 si annovera la creazione di un quadro di sostegno per attori del mercato quali quelli menzionati al paragrafo 1, in particolare per:

a) la creazione di sportelli unici o meccanismi analoghi volti a fornire ai clienti finali e agli utenti finali, in particolare quelli civili e quelli non civili di piccole dimensioni, comprese le PMI e le microimprese, consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria nel settore dell'efficienza energetica, ad esempio in materia di controlli energetici per le famiglie, ristrutturazione energetica di edifici, sostituzione di sistemi di riscaldamento vecchi e inefficienti con apparecchiature moderne e più efficienti nonché la diffusione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio dell'energia negli edifici;

b) la cooperazione con attori privati che forniscono servizi quali audit energetici e valutazioni del consumo energetico, soluzioni di finanziamento ed esecuzione di ristrutturazioni energetiche;

c) la comunicazione di cambiamenti efficaci in termini costi e di facile realizzazione per quanto riguarda l'uso dell'energia;

d) la divulgazione di informazioni sulle misure di efficienza energetica e sugli strumenti di finanziamento;

e) la predisposizione di punti unici di contatto al fine di fornire ai clienti finali e agli utenti finali tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali punti unici di contatto possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori.

4. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri, in cooperazione con le autorità competenti e, se del caso, con i portatori di interessi privati, istituiscono appositi sportelli unici o meccanismi analoghi volti a fornire consulenza tecnica, amministrativa e finanziaria in materia di efficienza energetica. Tali strutture:

a) forniscono consulenza mediante informazioni semplificate sulle possibilità e le soluzioni tecniche e finanziarie per le famiglie, le PMI, le microimprese, gli enti pubblici;

b) forniscono supporto globale a tutte le famiglie, con un'attenzione particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica e agli edifici con le prestazioni meno efficienti, nonché alle aziende e agli installatori accreditati che forniscono servizi di riqualificazione, adattati a diverse tipologie abitative e aree geografiche, e forniscono supporto che copra le diverse fasi del progetto di riqualificazione, anche per agevolare l'attuazione di norme minime di prestazione energetica, laddove tali norme siano definite in un atto legislativo dell'Unione;

c) forniscono consulenza in merito alle abitudini di consumo energetico.

5. Gli appositi sportelli unici di cui al paragrafo 4, se del caso:

a) forniscono informazioni in merito a professionisti qualificati in materia di efficienza energetica;

b) raccolgono dati aggregati per tipologia ricavati da progetti di efficienza energetica, condividono esperienze e rendono pubbliche tali informazioni;

c) collegano i potenziali progetti con gli operatori del mercato, in particolare i progetti locali su scala ridotta.

Ai fini del primo comma, lettera b), la Commissione assiste gli Stati membri per agevolare la condivisione di buone pratiche e migliorare la cooperazione transfrontaliera in materia.

6. Gli sportelli unici di cui al paragrafo 4 offrono servizi specifici alle persone in condizioni di povertà energetica, ai clienti vulnerabili e alle persone appartenenti a famiglie a basso reddito.

La Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti per lo sviluppo di tali sportelli unici al fine di creare un approccio armonizzato in tutta l'Unione. Tali orientamenti incoraggiano la cooperazione tra gli enti pubblici, le agenzie per l'energia e le iniziative di tipo partecipativo.

7. Gli Stati membri stabiliscono condizioni adeguate affinché gli attori del mercato forniscano informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica ai clienti finali, compresi le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, le PMI e le microimprese.

8. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, gli utenti finali, le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Se il cliente finale è un consumatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[11]Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63)., tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono conformi ai requisiti ivi stabiliti. A tal fine si può ricorrere ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie già esistenti negli Stati membri, a condizione che siano altrettanto efficaci.

Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplice, equo, trasparente, indipendente, efficace ed efficiente per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

La partecipazione delle imprese ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.

9. Fatti salvi i principi di base della propria legislazione in materia di proprietà e locazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica per quanto riguarda la divergenza di interessi tra proprietari e locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare, con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l'assenza di regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici.

Le misure destinate a eliminare tali ostacoli possono comprendere l'erogazione di incentivi, l'abrogazione o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative, la semplificazione delle procedure amministrative, incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà, e la possibilità di ricorrere a soluzioni di finanziamento da parte di terzi. Le misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica, nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica rivolta ad attori del mercato quali quelli menzionati al paragrafo 1.

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sostenere un dialogo multilaterale tra i partner pertinenti, quali autorità locali e regionali, parti sociali, organizzazioni di proprietari e locatari, organizzazioni dei consumatori, distributori di energia o società di vendita di energia al dettaglio, ESCO, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini, autorità e agenzie pubbliche, allo scopo di elaborare proposte di misure, incentivi e orientamenti accettati di comune accordo circa la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare.

Ciascuno Stato membro riferisce in merito ai suddetti ostacoli e alle misure adottate nella propria strategia di ristrutturazione a lungo termine istituita ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE e del regolamento (UE) 2018/1999.

10. La Commissione incoraggia lo scambio e l'ampia diffusione di informazioni sulle buone pratiche in materia di efficienza energetica e sui metodi e fornisce assistenza tecnica per mitigare la divergenza di interessi negli Stati membri.

 

Articolo 23

Partenariati per l'efficienza energetica

1. Entro l'11 ottobre 2024 la Commissione valuta se i partenariati esistenti contemplano l'efficienza energetica. Se dalla valutazione emerge che i partenariati esistenti non contemplano a sufficienza l'efficienza energetica, la Commissione istituisce partenariati settoriali per l'efficienza energetica a livello di Unione, con sottopartenariati per ciascun settore mancante, che riuniscano i principali portatori di interessi, tra cui le parti sociali, in settori quali TIC, trasporti, finanze ed edilizia, in modo inclusivo e rappresentativo.

Qualora sia istituito un partenariato, la Commissione nomina, se del caso, un presidente per ciascun partenariato settoriale dell'Unione per l'efficienza energetica.

2. I partenariati di cui al paragrafo 1 agevolano i dialoghi sul clima e sulla transizione energetica tra gli attori pertinenti e incoraggiano i settori a elaborare tabelle di marcia per l'efficienza energetica al fine di mappare le misure e le opzioni tecnologiche disponibili per conseguire risparmi energetici, prepararsi alle energie rinnovabili e decarbonizzare i settori.

Tali tabelle di marcia fornirebbero un valido contributo per aiutare i settori a pianificare gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e del regolamento (UE) 2021/1119 e agevolerebbero inoltre la cooperazione transfrontaliera tra gli attori per rafforzare il mercato interno.

Articolo 24

Responsabilizzazione e tutela dei clienti vulnerabili e alleviamento della povertà energetica

1. Fatte salve le loro politiche economiche e sociali nazionali e fatti salvi i loro obblighi conformemente al diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano le misure appropriate per responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali.

Nel definire il concetto di clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944, gli Stati membri tengono conto degli utenti finali.

2. Fatte salve le loro politiche economiche e sociali nazionali e fatti salvi i loro obblighi conformemente al diritto dell'Unione, al fine di alleviare la povertà energetica gli Stati membri attuano misure di miglioramento dell'efficienza energetica e misure correlate di informazione o tutela dei consumatori, in particolare quelle prescritte all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 22 della presente direttiva, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Il monitoraggio e la comunicazione di tali misure avvengono nel quadro dei requisiti di comunicazione esistenti di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999.

3. Al fine di sostenere le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri, se del caso:

a) mettono in atto misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a mitigare gli effetti distributivi di altre politiche e misure, quali le misure fiscali attuate conformemente all'articolo 10 della presente direttiva, o dell'applicazione dello scambio di quote di emissioni ai settori dell'edilizia e dei trasporti conformemente alla direttiva 2003/87/CE;

b) fanno il miglior uso possibile dei fondi pubblici disponibili a livello dell'Unione e nazionale, compresi, se del caso, i contributi finanziari che gli Stati membri ricevono dal Fondo sociale per il clima a norma degli articoli 9 e 14 del regolamento (UE) 2023/955 e i proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni a norma dell’EU ETS in conformità della direttiva 2003/87/CE, investendoli in via prioritaria in misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

c) realizzano investimenti tempestivi e orientati al futuro in misure di miglioramento dell'efficienza energetica prima che si manifestino gli effetti distributivi di altre politiche e misure;

d) promuovono l'assistenza tecnica e il varo di strumenti finanziari e di finanziamento abilitanti, quali regimi di compensazione in bolletta, riserve locali per perdite su crediti, fondi di garanzia e fondi mirati a ristrutturazioni profonde e ristrutturazioni che determinano guadagni energetici minimi;

e) promuovono l'assistenza tecnica rivolta agli attori sociali al fine di favorire la partecipazione attiva al mercato dell'energia dei clienti vulnerabili e il cambiamento in meglio delle loro abitudini di consumo energetico;

f) garantiscono l'accesso a finanziamenti, contributi o sovvenzioni subordinato a guadagni energetici minimi e facilitano così l'accesso a prestiti bancari a prezzi abbordabili o ad apposite linee di credito.

4. Gli Stati membri creano una rete di esperti di vari settori, tra cui sanità, edilizia e settore sociale, o incaricano una rete esistente, di elaborare strategie volte a sostenere i responsabili politici locali e nazionali nell'attuazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica come anche strumenti finanziari e di assistenza tecnica volti ad alleviare la povertà energetica. Gli Stati membri si adoperano affinché la composizione della rete di esperti rispetti il principio dell’equilibrio di genere e rifletta i punti di vista di tutti.

Gli Stati membri possono incaricare la rete di esperti di offrire consulenza in merito a:

a) le definizioni nazionali dei concetti di «povertà energetica», «condizioni di povertà energetica» e «clienti vulnerabili», includendovi gli utenti finali, nonché i relativi indicatori e criteri;

b) lo sviluppo o il miglioramento degli indicatori e degli insiemi di dati rilevanti per la questione della povertà energetica che dovrebbero essere usati e comunicati;

c) metodi e misure tesi a garantire l'accessibilità del costo della vita e la promozione della neutralità dei costi degli alloggi, oppure modalità per assicurare che i fondi pubblici investiti in misure di miglioramento dell'efficienza energetica vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari di immobili e unità immobiliari, con particolare riferimento alle persone in condizioni di povertà energetica, ai clienti vulnerabili, alle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, alle persone che vivono negli alloggi sociali;

d) misure per prevenire o porre rimedio alle situazioni in cui determinati gruppi si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica o sono più esposti ai suoi effetti negativi, ad esempio sulla base del reddito, del genere, delle condizioni di salute o dell'appartenenza a una minoranza, e dell'appartenenza demografica.

CAPO V

EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA

Articolo 25

Valutazione e pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento

1. Nell'ambito del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima e relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999, ogni Stato membro presenta alla Commissione una valutazione globale del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione globale contiene le informazioni di cui all'allegato X della presente direttiva ed è corredata della valutazione effettuata in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/2001.

2. Gli Stati membri provvedono affinché ai portatori di interessi interessati dalla valutazione globale di cui al paragrafo 1 sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure, garantendo nel contempo che le autorità competenti non diffondano o pubblichino segreti commerciali o aziendali identificati come tali.

3. Ai fini della valutazione globale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano un'analisi costi-benefici relativa al loro territorio in base alle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica. L'analisi costi-benefici è atta ad agevolare l'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffrescamento, tenendo conto del principio «l'efficienza energetica al primo posto». Tale analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30)..

Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di effettuare le analisi costi-benefici, forniscono metodologie e ipotesi dettagliate conformemente all'allegato XI e definiscono e rendono pubbliche le procedure di analisi economica.

4. Qualora la valutazione globale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e l'analisi di cui al paragrafo 3 del presente articolo individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffrescamento da calore di scarto efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri adottano misure adeguate al fine di sviluppare infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffrescamento, di incoraggiare lo sviluppo di impianti per l'utilizzo del calore di scarto, anche nel settore industriale, e/o di adattare lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e l'uso di riscaldamento e raffrescamento da calore di scarto e da fonti rinnovabili conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 26, paragrafi 7 e 9.

Qualora la valutazione globale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e l'analisi di cui al paragrafo 3 del presente articolo non individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 26, paragrafo 7, lo Stato membro interessato, insieme alle autorità locali e regionali, ove del caso, può esentare le installazioni dai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

5. Gli Stati membri adottano politiche e misure che assicurano la concretizzazione del potenziale individuato nella valutazione globale svolta in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali politiche e misure comprendono almeno gli elementi che figurano nell'allegato X. Ciascuno Stato membro comunica tali politiche e misure nell'ambito dell'aggiornamento del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima presentato a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima trasmessi a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 di tale regolamento e delle pertinenti relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima presentate a norma di tale regolamento.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali elaborino piani locali di riscaldamento e raffrescamento, almeno nei comuni con popolazione complessiva superiore a 45 000 abitanti. I piani dovrebbero quanto meno:

a) essere basati sulle informazioni e sui dati presentati nelle valutazioni globali effettuate in applicazione del paragrafo 1 e fornire una stima e una mappatura del potenziale di aumento dell'efficienza energetica, anche mediante la disponibilità di teleriscaldamento a bassa temperatura, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero del calore di scarto, e della quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento nell'area interessata;

b) rispettare il principio «l'efficienza energetica al primo posto»;

c) includere una strategia per concretizzare il potenziale individuato conformemente alla lettera a);

d) essere elaborati coinvolgendo tutti i portatori di interessi regionali o locali pertinenti e garantire la partecipazione del pubblico, compresi i gestori dell'infrastruttura energetica locale;

e) tenere conto delle pertinenti infrastrutture energetiche esistenti;

f) prendere in considerazione le esigenze comuni delle comunità locali e di varie regioni o unità amministrative locali o regionali;

g) valutare il ruolo delle comunità energetiche e di altre iniziative guidate dai consumatori che possono contribuire attivamente all'attuazione di progetti locali di riscaldamento e raffrescamento;

 

h)
includere un'analisi degli apparecchi e dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento presenti nei parchi immobiliari locali, prendendo in considerazione le potenzialità specifiche alla zona per le misure di efficienza energetica e affrontando le questioni degli edifici dalle prestazioni peggiori e delle esigenze delle famiglie vulnerabili;

i) valutare in che modo finanziare l'attuazione delle politiche e delle misure e individuare meccanismi finanziari che permettano ai consumatori di passare al riscaldamento e al raffrescamento rinnovabili;

j) prevedere una traiettoria per il conseguimento degli obiettivi dei piani in linea con la neutralità climatica e il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione delle politiche e delle misure individuate;

k) mirare a sostituire gli apparecchi di riscaldamento e raffrescamento vecchi e inefficienti negli enti pubblici con alternative ad alta efficienza allo scopo di eliminare gradualmente i combustibili fossili;

l) valutare possibili sinergie con i piani delle autorità regionali o locali vicine al fine di incoraggiare investimenti congiunti e l'efficienza in termini di costi.

Gli Stati membri provvedono affinché a tutte le parti competenti, compresi il pubblico e i pertinenti portatori di interessi privati, sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale di cui al paragrafo 1 e delle politiche e misure di cui al paragrafo 5.

In quest'ottica gli Stati membri formulano raccomandazioni per aiutare le autorità regionali e locali ad attuare politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico e basati sull'energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri sostengono le autorità regionali e locali quanto più possibile e con ogni mezzo, anche con meccanismi di sostegno tecnico e sostegno finanziario. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di riscaldamento e raffrescamento siano in linea con gli altri requisiti di pianificazione in materia climatica, energetica e ambientale a livello locale onde evitare oneri amministrativi per le autorità locali e regionali e incoraggiare l'efficace attuazione dei piani.

I piani locali di riscaldamento e raffrescamento possono essere realizzati congiuntamente da un gruppo di autorità locali vicine, in presenza di un adeguato contesto geografico e amministrativo e di un'appropriata infrastruttura di riscaldamento e raffrescamento.

I piani locali di riscaldamento e raffrescamento sono valutati da un'autorità competente e, ove necessario, seguiti da adeguate misure di attuazione.

Articolo 26

Fornitura di riscaldamento e raffrescamento

1. Onde garantire un consumo più efficiente dell'energia primaria e aumentare la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento immessa nella rete, un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente soddisfa i criteri seguenti:

a) fino al 31 dicembre 2027, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;

b) dal 1° gennaio 2028, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 50 % energia rinnovabile e calore di scarto, l'80 % calore da cogenerazione ad alto rendimento o almeno una combinazione di tale energia termica immessa nella rete con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 5 % e una quota complessiva di energia rinnovabile, calore di scarto o calore da cogenerazione ad alto rendimento pari almeno al 50 %;

c) dal 1° gennaio 2035, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto o il 50 % energia rinnovabile e calore di scarto oppure un sistema con una quota complessiva di energia rinnovabile, calore di scarto o calore da cogenerazione ad alto rendimento pari almeno all'80 % e inoltre la quota complessiva di energia rinnovabile o calore di scarto è pari almeno al 35 %;

d) dal 1° gennaio 2040, un sistema che usa per almeno il 75 % energia rinnovabile, il 75 % calore di scarto o il 75 % energia rinnovabile e calore di scarto oppure un sistema che usa per almeno il 95 % energia rinnovabile, calore di scarto e calore da cogenerazione ad alto rendimento e inoltre la quota complessiva di energia rinnovabile o calore di scarto è pari almeno al 35 %;

e) dal 1° gennaio 2045, un sistema che usa per almeno il 75 % energia rinnovabile, il 75 % calore di scarto o il 75 % energia rinnovabile e calore di scarto;

f) dal 1° gennaio 2050, un sistema che usa esclusivamente energia rinnovabile, esclusivamente calore di scarto o esclusivamente una combinazione di energia rinnovabile e calore di scarto.

2. Gli Stati membri possono inoltre scegliere, in alternativa ai criteri indicati al paragrafo 1 del presente articolo, criteri di sostenibilità della prestazione basati sulla quantità di emissioni di gas a effetto serra del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento per unità di calore o di freddo fornita ai clienti, tenendo conto delle misure attuate per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. Nella scelta di tali criteri, un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente ha la seguente quantità massima di emissioni di gas a effetto serra per unità di calore o di freddo fornita ai clienti:

a) fino al 31 dicembre 2025: 200 grammi/kWh;

b) dal 1° gennaio 2026: 150 grammi/kWh;

c) dal 1° gennaio 2035: 100 grammi/kWh;

d) dal 1° gennaio 2045: 50 grammi/kWh;

e) dal 1° gennaio 2050: 0 grammi/kWh.

3. Gli Stati membri possono scegliere di applicare i criteri relativi alle emissioni di gas a effetto serra per unità di calore o di freddo per ciascun periodo di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), del presente articolo. Se decidono di procedere in tal senso, ne danno notifica alla Commissione entro l'11 gennaio 2024 per il periodo di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, e almeno sei mesi prima dell'inizio dei periodi pertinenti di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e), del presente articolo. Tale notifica comprende le misure attuate per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 se non sono già state comunicate in precedenza nell'ambito dell'aggiornamento dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima.

4. Affinché un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento di nuova realizzazione o le cui unità di alimentazione sono ammodernate in modo sostanziale possa essere definito efficiente, gli Stati membri garantiscono che soddisfi i criteri indicati al paragrafo 1 o 2 quando entra in funzione o riprende a funzionare dopo l'ammodernamento. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento di nuova realizzazione o le relative unità di alimentazione ammodernate in modo sostanziale:

a) non determinino un aumento dell'uso di combustibili fossili diversi dal gas naturale nelle fonti di calore esistenti rispetto al consumo annuale medio degli ultimi tre anni civili di piena operatività prima dell'ammodernamento; e

b) eventuali nuove fonti di calore nel sistema di nuova realizzazione o con unità di alimentazione ammodernate in modo sostanziale non usino combustibili fossili, tranne il gas naturale, fino al 2030.

5. Gli Stati membri provvedono affinché, dal 1° gennaio 2025 e successivamente ogni cinque anni, i gestori di tutti i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti che producono complessivamente più di 5 MW di calore e di freddo e non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), elaborino un piano volto a garantire un consumo più efficiente dell'energia primaria, a ridurre le perdite di distribuzione e ad aumentare la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento. Il piano prevede misure atte a soddisfare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), e richiede l'approvazione dell'autorità competente.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i centri dati con potenza totale assorbita nominale superiore a 1 MW utilizzino il calore di scarto o altre applicazioni di recupero del calore di scarto, a meno che non possano dimostrare che ciò è tecnicamente o economicamente impraticabile conformemente alla valutazione di cui al paragrafo 7.

7. Al fine di valutare la fattibilità economica dell'aumento dell'efficienza energetica della fornitura di calore e raffrescamento, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata un'analisi costi-benefici a livello di impianto conformemente all'allegato XI laddove si progettino ex novo o si ammodernino in modo sostanziale i seguenti impianti:

a) impianti di generazione di energia termica con potenza totale assorbita media annua superiore a 10 MW, al fine di valutare i costi e i benefici della predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;

b) impianti industriali con potenza totale assorbita media annua superiore a 8 MW, al fine di valutare l'uso del calore di scarto in loco ed extra loco;

c) installazioni di servizio con potenza totale assorbita media annua superiore a 7 MW, quali impianti di trattamento delle acque reflue e impianti GNL, al fine di valutare l'uso del calore di scarto in loco e extra loco;

d) centri dati con potenza totale assorbita nominale superiore a 1 MW al fine di valutare l'analisi costi-benefici, comprendente, tra l'altro, la fattibilità tecnica, l'efficienza dei costi e l'impatto sull'efficienza energetica e sulla domanda locale di calore, comprese le variazioni stagionali, dell'uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, nonché i costi e i benefici del collegamento dell'impianto a una rete di teleriscaldamento o a un sistema di teleraffrescamento efficiente/basato sulle energie rinnovabili o ad altre applicazioni di recupero del calore di scarto.
L'analisi di cui al primo comma, lettera d), valuta soluzioni di raffrescamento che consentano di rimuovere o catturare il calore di scarto a livelli di temperatura utili con un apporto energetico supplementare minimo.

Gli Stati membri mirano a rimuovere gli ostacoli all'utilizzo del calore di scarto e forniscono sostegno all'assorbimento del calore di scarto laddove gli impianti siano progettati ex novo o ammodernizzati.

L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE non è considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b) e c) del presente paragrafo.

Gli Stati membri prescrivono che l'analisi costi-benefici sia effettuata in cooperazione con le società responsabili per il funzionamento dell'installazione.

8. Gli Stati membri possono esentare dal paragrafo 7:

a) gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni, in base a una procedura di verifica istituita dagli Stati membri per garantire che tale criterio di esenzione sia soddisfatto;

b) gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE;

c) i centri dati il cui calore di scarto è o sarà usato in una rete di teleriscaldamento o direttamente per il riscaldamento degli ambienti, la preparazione di acqua calda per uso domestico o altri scopi nell'edificio o nel gruppo di edifici o impianti che ospita il centro dati.
Gli Stati membri possono inoltre stabilire soglie, espresse in termini di livello di calore di scarto utile disponibile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione di singoli impianti dal paragrafo 7, lettere c) e d).

Gli Stati membri notificano alla Commissione le esenzioni adottate a norma del presente paragrafo.

9. Gli Stati membri adottano criteri di autorizzazione di cui all'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/944 o criteri equivalenti in materia di permessi per:

a) tener conto dell'esito delle valutazioni globali di cui all'articolo 25, paragrafo 1;

b) garantire che siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 7;

c) tener conto dell'esito dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 7.

10. Gli Stati membri possono esentare singoli impianti dall'obbligo, a titolo dei criteri di autorizzazione o dei criteri equivalenti in materia di permessi di cui al paragrafo 9, di applicare opzioni i cui benefici siano superiori ai costi, se esistono motivi imperativi di diritto, proprietà o bilancio per farlo. In tal caso lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una decisione motivata entro tre mesi dalla data di adozione. La Commissione può formulare un parere sulla decisione entro tre mesi dalla data di ricevimento.

11. I paragrafi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo si applicano agli impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE fatti salvi i requisiti stabiliti in tale direttiva.

12. Gli Stati membri raccolgono informazioni sulle analisi costi-benefici svolte conformemente al paragrafo 7, lettere da a) a d). Tali informazioni dovrebbero includere quanto meno dati sui volumi disponibili di fornitura di calore e sui parametri relativi al calore, sul numero previsto di ore operative per ogni anno e sull'ubicazione geografica dei siti. I dati sono pubblicati tenendo debitamente conto della loro potenziale riservatezza.

13. Sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato III, lettera d), gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi assicurano altresì che tale garanzia di origine sia conforme ai requisiti stabiliti nell'allegato XII e contenga almeno le informazioni ivi specificate. Le garanzie di origine sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova delle informazioni di cui al presente paragrafo. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, è fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale rifiuto e ne indicano la motivazione. In caso di rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione per obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare facendo riferimento ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

14. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi possibile sostegno alla cogenerazione sia subordinato alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente usato per realizzare risparmi di energia primaria. Il sostegno pubblico a favore della cogenerazione, della produzione di teleriscaldamento e delle reti di teleriscaldamento è subordinato, se del caso, alle regole in materia di aiuti di Stato.

Articolo 27

Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

1. Le autorità nazionali di regolazione del settore energetico applicano il principio «l'efficienza energetica al primo posto», conformemente all'articolo 3 della presente direttiva, nell'esercitare le funzioni di regolatori stabilite dalla direttiva 2009/73/CE e dalla direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda le loro decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'energia elettrica, comprese le decisioni sulle tariffe di rete. Oltre al principio «l'efficienza energetica al primo posto», le autorità nazionali di regolazione dell'energia possono tenere conto dell'efficienza in termini di costi, dell'efficienza del sistema e della sicurezza dell'approvvigionamento, e dell'integrazione del mercato, salvaguardando nel contempo gli obiettivi climatici e di sostenibilità dell'Unione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione del gas e dell'energia elettrica si attengano al principio «l'efficienza energetica al primo posto», conformemente all'articolo 3, nella pianificazione e nello sviluppo delle reti e nelle decisioni relative agli investimenti. Le autorità nazionali di regolazione o altre autorità nazionali designate verificano che le metodologie utilizzate dai gestori dei sistemi di trasmissione e dai gestori dei sistemi di distribuzione valutino alternative nell'ambito dell'analisi costi-benefici e tengano conto dei benefici più generalizzati delle soluzioni di efficienza energetica, della flessibilità della domanda e degli investimenti in attivi che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Le autorità nazionali di regolazione e altre autorità designate, quando approvano, verificano o monitorano i progetti e i piani di sviluppo delle reti a norma dell’articolo 22 della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 32, paragrafo 3, e dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944, appurano altresì che i gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori dei sistemi di distribuzione si siano attenuti al principio «l'efficienza energetica al primo posto». Le autorità nazionali di regolazione possono fornire metodologie e orientamenti sulle modalità di valutazione delle alternative nell'ambito dell'analisi costi-benefici in stretta collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, che possono condividere competenze tecniche essenziali.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione controllino e quantifichino il volume complessivo delle perdite di rete e, ove fattibile dal punto di vista tecnico e finanziario, ottimizzino le reti e migliorino l'efficienza della rete. I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione riferiscono all'autorità nazionale di regolazione del settore energetico in merito a tali misure e al risparmio energetico che si prevede di ottenere grazie alla riduzione delle perdite di rete. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione valutino misure di miglioramento dell'efficienza energetica dei loro sistemi esistenti di trasmissione o distribuzione del gas o dell'energia elettrica e migliorino l'efficienza energetica in sede di progettazione e funzionamento delle infrastrutture, in particolare in termini di sviluppo di reti intelligenti. Gli Stati membri incoraggiano i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione a sviluppare soluzioni innovative per migliorare l'efficienza energetica dei sistemi esistenti e futuri mediante una regolamentazione basata sugli incentivi in conformità dei principi relativi alle tariffe di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

4. Le autorità nazionali di regolazione del settore energetico includono nella relazione annuale stilata in applicazione dell'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera i), della direttiva (UE) 2019/944 una sezione specifica sui progressi compiuti in termini di miglioramento dell'efficienza energetica nel funzionamento dell'infrastruttura elettrica e del gas. In tale relazione le autorità di regolazione del settore energetico forniscono una valutazione dell'efficienza globale durante il funzionamento dell'infrastruttura elettrica e del gas e delle misure poste in essere dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, ove opportuno, formulano raccomandazioni finalizzate a migliorare l'efficienza energetica, comprese le alternative efficienti in termini di costi che riducono i carichi di punta e il consumo complessivo di energia elettrica.

5. Per quanto riguarda l'energia elettrica, gli Stati membri garantiscono che la regolamentazione delle reti e le tariffe di rete soddisfino i criteri di cui all'allegato XIII, tenendo conto dei codici di rete e degli orientamenti messi a punto a norma del regolamento (UE) 2019/943 e dell’obbligo di cui all’articolo 59, paragrafo 7, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944 al fine di consentire che i necessari investimenti nelle reti siano effettuati in modo da garantirne la sostenibilità economica.

6. Gli Stati membri possono autorizzare elementi dei regimi e delle strutture tariffarie con finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia di rete, purché eventuali effetti negativi sul sistema di trasmissione e di distribuzione siano mantenuti al minimo necessario e non siano sproporzionati rispetto alla finalità sociale.

7. Le autorità nazionali di regolazione assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l'efficienza energetica della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica e gas. Gli Stati membri garantiscono l'efficienza nella progettazione delle infrastrutture e nel funzionamento delle infrastrutture esistenti, in conformità del regolamento (UE) 2019/943, e garantiscono che le tariffe consentano la gestione della domanda.

8. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione si conformano all'allegato XIV.

9. Se del caso, le autorità nazionali di regolazione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di incoraggiare, riducendo i costi di connessione e di uso del sistema, la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone della domanda di calore.

10. Gli Stati membri possono consentire ai produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderino connettersi alla rete di indire una gara d'appalto per i lavori di connessione.

11. Quando elaborano le relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, gli Stati membri esaminano la possibilità di includere informazioni sui livelli di efficienza energetica delle installazioni che praticano la combustione di combustibili con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, alla luce delle migliori tecniche disponibili sviluppate in conformità della direttiva 2010/75/UE.

CAPO VI

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 28

Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

1. Gli Stati membri istituiscono la rete garantendo che il livello di competenza dei professionisti dell'efficienza energetica sia consono alle esigenze del mercato. Gli Stati membri, in stretta cooperazione con le parti sociali, provvedono affinché siano disponibili regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, rivolti ai professionisti dell'efficienza energetica, tra cui fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti, installatori di elementi edilizi di cui alla direttiva 2010/31/UE e fornitori di lavori di ristrutturazione integrata, e affinché tali regimi siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e degli obiettivi generali di decarbonizzazione dell'Unione.

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, siano accreditati conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[13]Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). o approvati conformemente alla legislazione o a norme nazionali convergenti.

2. Gli Stati membri promuovono la partecipazione a programmi di certificazione, formazione e istruzione per garantire un livello adeguato di competenza dei professionisti dell'efficienza energetica che sia consono alle esigenze del mercato.

3. Entro l'11 ottobre 2024 la Commissione:

a) in cooperazione con un gruppo di esperti designati dagli Stati membri, istituisce un quadro o elabora una campagna per attirare un maggior numero di persone verso le professioni nel settore dell'efficienza energetica, garantendo nel contempo il rispetto del principio di non discriminazione;

b) valuta la fattibilità dell'istituzione di una piattaforma a punto d'accesso unico, avvalendosi ove possibile delle iniziative esistenti, per fornire sostegno agli Stati membri nell'elaborazione delle misure volte a garantire il livello adeguato di professionisti qualificati necessari per tenere il passo con i progressi in materia di efficienza energetica al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. La piattaforma riunirebbe esperti degli Stati membri, le parti sociali, gli istituti di istruzione, il mondo accademico e altri portatori di interessi pertinenti per favorire e promuovere le buone pratiche relative a regimi di qualificazione e programmi di formazione onde garantire un maggior numero di professionisti dell'efficienza energetica e riqualificare o aggiornare le competenze dei professionisti esistenti allo scopo di soddisfare le esigenze del mercato.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i regimi nazionali di certificazione o i regimi nazionali di qualificazione equivalenti, compresi, se del caso, i programmi di formazione, tengano conto delle norme europee o internazionali esistenti in materia di efficienza energetica.

5. Gli Stati membri rendono pubblici i regimi di certificazione o i regimi equivalenti di qualificazione o i programmi di formazione adeguati di cui al paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la Commissione per comparare i regimi e garantirne il riconoscimento.

Gli Stati membri adottano misure appropriate per sensibilizzare i consumatori alla disponibilità dei regimi conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

6. Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente almeno ogni quattro anni gli Stati membri valutano se i regimi garantiscono a fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti, installatori di elementi edilizi di cui alla direttiva 2010/31/UE e fornitori di lavori di ristrutturazione integrata il livello di competenza necessario e parità di accesso a tutte le persone conformemente al principio di non discriminazione. Valutano inoltre il divario tra i professionisti disponibili e quelli richiesti. Gli Stati membri rendono pubbliche la valutazione e le raccomandazioni che ne scaturiscono e le presentano tramite la piattaforma online istituita a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999.

 

Articolo 29

Servizi energetici

1. Gli Stati membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso ad esso delle PMI diffondendo informazioni chiare e accessibili su:

a) contratti relativi ai servizi energetici disponibili e clausole che dovrebbero esservi incluse, al fine di garantire risparmi energetici e tutelare i diritti dei clienti finali;

b) strumenti finanziari, incentivi, contributi, fondi di rotazione, garanzie, regimi assicurativi e prestiti per sostenere i progetti nel settore dei servizi di efficienza energetica;

c) fornitori di servizi energetici disponibili, quali le ESCO, qualificati o certificati e relative qualificazioni o certificazioni conformemente all'articolo 28;

d) metodologie di monitoraggio e verifica e regimi di controllo della qualità disponibili.

2. Gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di marchi di qualità, tra l'altro da parte di organizzazioni professionali, basati ove opportuno su norme europee o internazionali.

3. Gli Stati membri rendono pubblico e aggiornano periodicamente un elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili qualificati o certificati e delle relative qualificazioni o certificazioni conformemente all'articolo 28, o predispongono un'interfaccia che consenta ai fornitori di servizi energetici di trasmettere tali informazioni.

4. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, il ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici di grandi dimensioni di proprietà di enti pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici valutino la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico e ad altri servizi energetici basati sulle prestazioni per la ristrutturazione di edifici non residenziali di grandi dimensioni con superficie coperta utile totale superiore a 750 m2.

Gli Stati membri possono incoraggiare gli enti pubblici a combinare i contratti di rendimento energetico con servizi energetici ampliati, tra cui gestione della domanda e stoccaggio, al fine di garantire risparmi energetici e mantenere nel tempo i risultati ottenuti attraverso un monitoraggio continuo, un funzionamento efficiente e la manutenzione.

5. Gli Stati membri sostengono il settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia:

a) offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico che contengono almeno gli elementi elencati all'allegato XV e tengono conto delle norme europee o internazionali esistenti, degli orientamenti disponibili in materia di gare di appalto e della guida Eurostat al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche;

b) fornendo informazioni sulle buone pratiche per i contratti di rendimento energetico, che includano, se disponibile, un'analisi costi-benefici basata sull'approccio del ciclo di vita;

c) promuovendo e rendendo pubblica una banca dati dei progetti attuati e in corso basati su contratti di rendimento energetico, nella quale siano indicati i risparmi energetici previsti e realizzati.

6. Gli Stati membri sostengono il corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici adottando misure volte a:

a) individuare e pubblicare uno o più punti di contatto da cui i clienti finali possono ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1;

b) eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica per l'individuazione o l'attuazione, o entrambe, di misure di risparmio energetico;

c) istituire organismi consultivi e intermediari di mercato indipendenti, segnatamente sportelli unici o meccanismi di sostegno analoghi, e promuoverne il ruolo al fine di stimolare lo sviluppo del mercato sul fronte della domanda e dell'offerta, nonché rendere pubbliche e accessibili agli attori del mercato le informazioni su tali meccanismi di sostegno.

7. Per favorire il buon funzionamento del mercato dei servizi energetici gli Stati membri possono istituire un meccanismo specifico o designare un mediatore che assicuri il trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie sorte in merito a contratti relativi a servizi energetici e contratti di rendimento energetico.

8. Gli Stati membri provvedono affinché i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio si astengano da ogni attività che possa impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o di misure di miglioramento dell'efficienza energetica od ostacolare lo sviluppo dei mercati di tali servizi o misure, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.

 

Articolo 30

Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finanziamento e supporto tecnico

1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri agevolano l'istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento e della combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica.

2. Ove opportuno, direttamente o per il tramite di istituti finanziari, la Commissione assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e degli strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale o locale per incrementare gli investimenti nell'efficienza energetica in vari settori e per tutelare e responsabilizzare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, anche integrando una prospettiva di parità così che nessuno sia lasciato indietro.

3. Gli Stati membri adottano misure che promuovono e garantiscono un'offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi, garantiti e non garantiti, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori. Gli Stati membri adottano misure tese ad agevolare l'attuazione di regimi di compensazione in bolletta e finanziamento tramite imposte, tenendo conto degli orientamenti della Commissione formulati conformemente al paragrafo 10. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e gli altri istituti finanziari ricevano informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di strumenti di garanzia dei prestiti per gli investimenti nell'efficienza energetica.

4. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri promuovono l'istituzione di regimi di sostegno finanziario per aumentare l'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica per l'ammodernamento sostanziale dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e di riscaldamento/raffrescamento individuali.

5. Gli Stati membri promuovono la creazione di competenze e assistenza tecnica a livello locale, se del caso attraverso reti e strutture esistenti, per fornire consulenza sulle buone pratiche miranti a conseguire una decarbonizzazione del teleriscaldamento e teleraffrescamento locali, come l'accesso a un sostegno finanziario specifico.

6. La Commissione facilita lo scambio delle buone pratiche tra le autorità o gli organismi competenti nazionali o regionali, anche tramite riunioni annuali delle autorità di regolazione, banche dati pubbliche con informazioni sull'attuazione delle misure da parte degli Stati membri e analisi comparative tra paesi.

7. Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche e di concorrere al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e dei contributi nazionali ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, nonché degli obiettivi di cui alla direttiva 2010/31/UE, la Commissione instaura un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati, come pure con settori specifici pertinenti, al fine di individuare le esigenze e i possibili interventi da compiere.

8. Gli interventi di cui al paragrafo 7 comprendono gli elementi seguenti:

a) la mobilitazione degli investimenti di capitale nell'efficienza energetica tenendo conto degli impatti più ampi del risparmio energetico;

b) la facilitazione dell'attuazione di specifici strumenti finanziari e regimi di finanziamento a favore dell'efficienza energetica su larga scala posti in essere da istituti finanziari;

c) la garanzia di migliori dati sulle prestazioni energetiche e finanziarie tramite:

i) l'esame ulteriore delle modalità con cui gli investimenti nell'efficienza energetica migliorano i valori delle attività sottostanti;

ii) il sostegno a studi che valutano la monetizzazione dei vantaggi non energetici degli investimenti nell'efficienza energetica.

9. Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche, nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri:

a)
valutano modalità per meglio utilizzare i sistemi di gestione dell'energia e gli audit energetici di cui all'articolo 11 al fine di incidere sul processo decisionale;

 

b)
sfruttano al meglio le possibilità e gli strumenti messi a disposizione nel bilancio dell'Unione e proposti dall'iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti e dalla comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita».
10. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri e agli attori del mercato su come mobilitare gli investimenti privati.

Gli orientamenti mirano ad aiutare gli Stati membri e gli attori del mercato a mettere a punto e realizzare investimenti a favore dell'efficienza energetica, anche nell'ambito di vari programmi dell'Unione, e propongono meccanismi e soluzioni di finanziamento adeguati e innovativi, con una combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza allo sviluppo di progetti, al fine di potenziare le iniziative esistenti e usare i programmi dell’Unione come catalizzatore per stimolare e mobilitare finanziamenti privati.

11. Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l’efficienza energetica. Scopo del fondo è dare attuazione a misure in materia di efficienza energetica volte a sostenere gli Stati membri nell’apporto dei contributi nazionali di efficienza energetica e nel perseguimento delle traiettorie indicative di cui all’articolo 4, paragrafo 2. Il fondo nazionale per l’efficienza energetica può essere istituito come apposito fondo all’interno di una struttura nazionale già esistente che promuove investimenti di capitale. Può essere finanziato dai proventi della vendita all’asta delle quote di emissioni in applicazione dell’EU ETS per i settori dell'edilizia e dei trasporti.

12. Qualora istituiscano fondi nazionali per l’efficienza energetica di cui al paragrafo 11 del presente articolo, gli Stati membri mettono a punto strumenti di finanziamento, comprese garanzie pubbliche, per aumentare la diffusione degli investimenti privati nell'efficienza energetica e dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica e dei regimi innovativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 24, il fondo nazionale per l'efficienza energetica sostiene l'attuazione delle misure, in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Tale sostegno comprende il finanziamento di misure di efficienza energetica a favore delle PMI al fine di stimolare e mobilitare finanziamenti privati per le PMI.

13. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti pubblici a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tramite contributi annuali al fondo nazionale per l'efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

14. Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, versando annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

15. Gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi a fini di miglioramento dell'efficienza energetica.

16. La Commissione valuta l'efficacia e l'efficienza dei finanziamenti pubblici a sostegno dell'efficienza energetica forniti a livello dell'Unione e nazionale e la capacità degli Stati membri di aumentare gli investimenti privati nell'efficienza energetica, tenendo conto al contempo delle esigenze di finanziamento pubblico espresse nei piani nazionali per l'energia e il clima. Valuta inoltre se un meccanismo per l'efficienza energetica a livello dell'Unione, volto a fornire una garanzia dell'Unione, assistenza tecnica e contributi associati per consentire l'attuazione di strumenti finanziari e regimi di finanziamento e sostegno a livello nazionale, possa sostenere in modo efficace in termini di costi il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e clima e, se del caso, proporre l'istituzione di un tale meccanismo.

A tal fine, la Commissione presenta entro il 30 marzo 2024 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di proposte legislative.

17. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo 2025 e successivamente ogni due anni, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 17 e in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, i dati seguenti:

a) il volume degli investimenti pubblici in materia di efficienza energetica e l'effetto leva medio conseguito mediante finanziamenti pubblici a sostegno delle misure di efficienza energetica;

b) il volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, effettuando una distinzione tra i diversi prodotti;

c) ove del caso, i programmi di finanziamento nazionali posti in essere per incrementare l'efficienza energetica e le buone pratiche e i regimi di finanziamento innovativi per l'efficienza energetica.

Al fine di agevolare l'elaborazione della relazione di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione integra i requisiti enunciati in tale comma nel modello comune stabilito negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

18. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 17, lettera b), e fatte salve le misure nazionali supplementari, gli Stati membri tengono conto degli obblighi di informativa esistenti per gli istituti finanziari, tra cui:

a) le norme in materia di informativa per gli enti creditizi ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione[14]Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).;

b) i rischi ambientali, sociali e di governance per gli enti creditizi a norma dell'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[15]Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)..
Al fine di agevolare la raccolta e l'aggregazione dei dati sul volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 17, lettera b), entro il 15 marzo 2024 la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti sulle modalità di accesso, raccolta e aggregazione dei dati riguardanti il volume di tali prodotti a livello nazionale.

 

Articolo 31

Coefficienti di conversione e fattori di energia primaria

1. Ai fini del raffronto dei risparmi energetici e per la conversione in un'unità comparabile si applicano i poteri calorifici netti di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2018/2066 e i fattori di energia primaria stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo, salvo non sia giustificabile il ricorso ad altri valori o fattori.

2. Si applica un fattore di energia primaria quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando un approccio dal basso verso l’alto (bottom-up) basato sul consumo di energia finale.

3. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente al fine di calcolare precisamente i corrispondenti risparmi nel consumo di energia primaria. Gli Stati membri applicano un coefficiente di base di 1,9 se non utilizzano il proprio potere discrezionale per definire un coefficiente diverso in base a circostanze nazionali motivate.

4. Per i risparmi di altri vettori energetici in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente al fine di calcolare precisamente i corrispondenti risparmi nel consumo di energia primaria.

5. Gli Stati membri che fissano come coefficiente proprio un valore di base fornito in conformità della presente direttiva si avvalgono di un metodo trasparente, sulla base delle circostanze nazionali, regionali o locali che incidono sul consumo di energia primaria. Tali circostanze sono corroborate, verificabili e fondate su criteri obiettivi e non discriminatori.

6. Quando fissano un coefficiente proprio, gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nell'aggiornamento dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentato a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999 e dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati alla Commissione a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 di tale regolamento. Gli Stati membri che si scostano dal valore di base comunicano alla Commissione il coefficiente utilizzato, il metodo di calcolo e i dati sottostanti in tali aggiornamenti e nei piani successivi.

7. Entro il 25 dicembre 2026 e successivamente ogni quattro anni la Commissione rivede i coefficienti di base sulla base dei dati osservati. Tali revisioni sono effettuate tenendo conto dei loro effetti sul diritto dell'Unione, tra cui la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro l'11 ottobre 2025 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

 

Articolo 33

Atti delegati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 al fine di rivedere i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui al regolamento (UE) 2015/2402.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare la presente direttiva adattando al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo, i coefficienti di base per l'energia primaria e i requisiti di cui all'articolo 31 e agli allegati II, III, V, da VIII a XII, e XIV.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare la presente direttiva istituendo, previa consultazione dei portatori di interessi, un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati ubicati sul suo territorio. La Commissione adotta il primo di tali atti delegati entro il 31 dicembre 2023. Il sistema comune dell'Unione stabilisce la definizione degli indicatori di sostenibilità dei centri dati e definisce gli indicatori chiave di prestazione e la metodologia per misurarli.

 

Articolo 34

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 33 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 ottobre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 33 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 33 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

Articolo 35

Riesame e monitoraggio dell'attuazione

1. Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia, presentata a norma del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione riferisce sul funzionamento del mercato del carbonio in conformità dell'articolo 35, paragrafo 1, e dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento, tenendo conto degli effetti dell'attuazione della presente direttiva.

2. Entro il 31 ottobre 2025 e successivamente ogni quattro anni la Commissione valuta le misure vigenti finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica e alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

a) tendenze in materia di efficienza energetica ed emissioni di gas a effetto serra del riscaldamento e del raffrescamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffrescamento;

b) interconnessioni fra le misure adottate;

c) variazioni dell'efficienza energetica e delle emissioni di gas a effetto serra del riscaldamento e del raffrescamento;

d) politiche e misure vigenti e previste in materia di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'Unione e nazionale; e

e) misure indicate dagli Stati membri nelle valutazioni globali in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della presente direttiva e comunicate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999.

Entro il 31 ottobre 2025, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tale valutazione, corredata, se del caso, propone misure volte a garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento, conformemente ai principi generali di cui all'allegato II, in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica. Essi presentano anche statistiche annuali relative alle capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione, nonché alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e teleraffrescamento, in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica. Gli Stati membri presentano statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione, conformemente alla metodologia esposta all'allegato III.

4. Entro il 1° gennaio 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base di una valutazione del potenziale di efficienza energetica in termini di conversione, trasformazione, trasmissione, trasporto e stoccaggio dell'energia, corredata, se del caso, di proposte legislative.

5. Fatte salve eventuali modifiche delle disposizioni in materia di mercati al dettaglio della direttiva 2009/73/CE, entro il 31 dicembre 2021 la Commissione effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni relative a contabilizzazione, fatturazione e informazione al consumatore per quanto riguarda il gas naturale, allo scopo di allinearle, se del caso, alle pertinenti disposizioni in materia di energia elettrica della direttiva (UE) 2019/944, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e consentire ai clienti finali di ricevere informazioni più frequenti, chiare e aggiornate sui loro consumi di gas naturale e regolarli di conseguenza. Non appena possibile dopo la presentazione di detta relazione la Commissione adotta, se del caso, proposte legislative.

6. Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione valuta se l'Unione abbia conseguito il proprio obiettivo principale per il 2020 in materia di efficienza energetica.

7. Entro il 28 febbraio 2027 e successivamente ogni cinque anni la Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Tale valutazione comprende:

a) una valutazione concernente l'efficacia generale della presente direttiva e la necessità di adeguare ulteriormente la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica in funzione degli obiettivi dell'accordo di Parigi e delle evoluzioni sul piano economico e dell'innovazione;

b) una valutazione dettagliata dell'impatto macroeconomico aggregato della presente direttiva, con particolare attenzione agli effetti sulla sicurezza energetica dell'Unione, sui prezzi dell'energia, sulla riduzione al minimo della povertà energetica, sulla crescita economica, sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro, sui costi di mobilità e sul potere d'acquisto delle famiglie;

c) gli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica per il 2030 fissati all'articolo 4, paragrafo 1, al fine di rivederli al rialzo in caso di significative riduzioni dei costi derivanti dalle evoluzioni economiche o tecnologiche, oppure se necessario per realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione per il 2040 o il 2050 o i suoi impegni internazionali in materia di decarbonizzazione;

d) l'indicazione se gli Stati membri siano tenuti a continuare a realizzare nuovi risparmi annui conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iv), per i periodi decennali dopo il 2030;

e) l'indicazione se gli Stati membri siano tenuti a continuare a garantire ogni anno la ristrutturazione di almeno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, in vista della revisione del tasso di ristrutturazione di cui a detto articolo;

f) l'indicazione se gli Stati membri siano tenuti a continuare a realizzare una quota dei risparmi energetici presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, per i periodi decennali dopo il 2030;

g) l'indicazione se gli Stati membri siano tenuti a continuare a conseguire una riduzione del consumo di energia finale conformemente all'articolo 5, paragrafo 1;

h) l'impatto della presente direttiva sul sostegno alla crescita economica, sull'aumento della produzione industriale, sulla diffusione delle energie rinnovabili o sugli sforzi avanzati verso la neutralità climatica.
La valutazione esamina anche gli effetti sugli sforzi volti a elettrificare l'economia e l'introduzione dell'idrogeno, stabilendo anche se eventuali modifiche al trattamento delle fonti energetiche rinnovabili pulite siano giustificate, e propone, se del caso, soluzioni a eventuali effetti potenzialmente negativi individuati.

La relazione è corredata di una valutazione dettagliata che indica se sia necessario rivedere la presente direttiva nell'interesse della semplificazione normativa e, se del caso, di proposte di ulteriori misure.

8. Entro il 31 ottobre 2032 la Commissione valuta se l'Unione abbia conseguito il proprio obiettivo principale per il 2030 in materia di efficienza energetica.

 

Articolo 36

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 4, paragrafo 5, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, all'articolo 4, paragrafi 6 e 7, agli articoli da 5 a 11, all'articolo 12, paragrafi da 2 a 5, agli articoli da 21 a 25, all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 e da 4 a 14, all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafi da 1 a 5, agli articoli da 29 a 32 e agli allegati I, da III a VII, X, XI e XV entro l'11 ottobre 2025.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 5, terzo comma, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 28, paragrafo 6, entro le date ivi indicate. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 37

Modifiche del regolamento (UE) 2023/955

All'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/955, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) “povertà energetica”: la povertà energetica definita all'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Articolo 38

Abrogazione

La direttiva 2012/27/UE, come modificata dagli atti di cui all'allegato XVI, parte A, è abrogata a decorrere dal 12 ottobre 2025, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato XVI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVII.

Articolo 39

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 e gli allegati II, VIII, IX, XII, XIII e XIV si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2025.

L'articolo 37 si applica a decorrere dal 30 giugno 2024.

Articolo 40

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

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Note   [ + ]

1. Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
2. Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).
3. Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
4. Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica – Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre (GU L 350 del 4.10.2021, pag. 9).
5. Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
6. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 ("formulari elettronici") (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 7).
7. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).
8. Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
9. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
10. Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
11. Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
12. Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
13. Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
14. Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).
15. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

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