Efficienza energetica: attuata la direttiva 2018/2002 per effetto della pubblicazione del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 175).
Conseguente la modifica all'impianto del D.Lgs. n. 102/2004, con particolare riferimento, tra gli altri:
- alla promozione dell'efficienza energetica negli edifici;
- al miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pa;
- al regime obbligatorio di efficienza energetica;
- alle diagnosi energetiche e ai sistemi di gestione dell'energia;
- alla misurazione e alla fatturazione dei consumi energetici;
- alla promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento;
- alla disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione;
- alle sanzioni.
Clicca qui per il D.Lgs. n. 48/2020 sull'attuazione della direttiva (Ue) 2018/844 in materia di prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica.
Di seguito il testo del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73.
Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73
Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00093)
(in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 175)
Vigente al: 29-7-2020
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in
particolare, l'allegato A, n. 25);
Vista la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante
attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 2020;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 21 maggio 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per la pubblica amministrazione, delle
infrastrutture e dei trasporti, della difesa e per i beni e le
attivita' culturali e il turismo;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
n. 102 del 2014. Finalita'
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al
comma 1, dopo le parole «in attuazione della direttiva 2012/27/UE»
sono inserite le seguenti: «, come modificata dalla direttiva (UE)
2018/2002,», e dopo le parole «all'articolo 3» sono inserite le
seguenti: «e che contribuiscono all'attuazione del principio europeo
che pone l'efficienza energetica "al primo posto"».
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
n. 102 del 2014. Definizioni
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»;
b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica
certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo
accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi
alle norme UNI CEI EN 16247;
c-bis) auditor energetico: figura coincidente con quella dell'EGE
per le attivita' previste dal presente decreto in relazione
all'esecuzione di diagnosi energetiche;»;
c) al comma 2, la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
«v) grande impresa: ogni entita', a prescindere dalla forma
giuridica, che eserciti un'attivita' economica con piu' di 250
occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro,
oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i
cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri
e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della
Commissione europea del 6 maggio 2003;»;
d) al comma 2, dopo la lettera ee) e' inserita la seguente:
«ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da
7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione
europea;»;
e) al comma 2, la lettera ff) e' sostituita dalla seguente:
«ff) pubblica amministrazione centrale: le autorita' governative
centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nonche' gli organi costituzionali;»;
f) al comma 2, la lettera nn) e' sostituita dalla seguente:
«nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la
misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole
unita' immobiliari (utenze) servite da un impianto termico
centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini
della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono
ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla
contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi
di riscaldamento e i totalizzatori;».
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Obiettivo nazionale di risparmio energetico
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui
concorrono le misure del presente decreto, consiste:
a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale,
conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia
energetica nazionale;
b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030
notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato
per l'energia e il clima.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Promozione dell'efficienza energetica negli edifici
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il
comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per garantire un
coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per
l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica
amministrazione e' istituita, avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal
Ministro dello sviluppo economico, che la presiede, dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e
delle finanze. La cabina di regia assicura il coordinamento delle
politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui
all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma
1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' disciplinato il funzionamento della cabina di
regia, ivi inclusa la previsione di una relazione informativa annuale
al Parlamento in merito alle attivita' svolte, nonche' alla verifica
del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione
dalla cabina di regia stessa gestiti. Ai componenti della cabina non
spetta alcun compenso comunque denominato ne' rimborso spese, e
all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della
Pubblica Amministrazione
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «fino al 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 2030»; le parole «all'articolo 4-bis non appena
istituita» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4»; le
parole «o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep» sono soppresse;
b) al comma 2, la parola «promuovono» e' sostituita dalla seguente:
«promuove», e dopo le parole «della direttiva 2012/27/UE» sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3,
nonche' di tutta la documentazione e degli adempimenti ad esse
inerenti, e' assicurata tramite un apposito portale informatico
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e da esso
gestito.
3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di cui al
comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al
Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma
di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale.»;
d) al comma 6:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) gli immobili
tutelati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati
requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile con
il loro carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro
conservazione;»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) gli immobili
destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli edifici
adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici per le forze armate e
altro personale dipendente dalle autorita' preposte alla difesa
nazionale;»;
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di
snellire la gestione amministrativa e preservare le esigenze di
riservatezza, flessibilita' e continuita' operativa, la realizzazione
degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2
sugli immobili in uso al Ministero della difesa e' di competenza
degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per
tali fini, sono stipulate una o piu' convenzioni tra il Ministero
competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa.»;
f) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e qualora le
risorse dedicate ad assicurare il conseguimento dello stesso lo
consentano, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono
predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di
interventi di miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento
agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti
sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Tali programmi
consentono la cumulabilita' delle relative risorse finanziarie con
quelle rese disponibili da altri strumenti di promozione, fino alla
copertura integrale della spesa complessivamente sostenuta da parte
dell'Amministrazione proponente per gli interventi di efficientamento
energetico. Per le finalita' di cui al presente comma, e previa
verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto di
ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che
definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalita' di
attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei risultati
ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b).»;
g) al comma 12:
1) all'alinea, le parole «Cassa conguaglio per il settore
elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «Cassa per i servizi
energetici e ambientali»;
2) alla lettera a), le parole «il periodo 2015-2020» sono
sostituite dalle seguenti: «il periodo 2015-2030»;
3) alla lettera b), le parole «e fino a 30 milioni di euro annui
per il periodo 2015-2020» sono sostituite dalle seguenti «, fino a 30
milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di
euro annui per il periodo 2021-2030»;
h) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite l'utilizzo del
Sistema informatico integrato di cui di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, comunica al Ministero dello sviluppo economico i consumi
annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi all'anno
precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio al fine di
identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui al presente
comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del Demanio
e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici di
cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 e possono essere oggetto di scambio con i dati raccolti dalle
regioni nel catasto degli impianti termici ai sensi del medesimo
decreto legislativo.»;
i) il comma 16 e' sostituito dal seguente:
«16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi
strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata,
concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui
all'articolo 3, comma 1 e alla riduzione della poverta' energetica,
attraverso l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di
efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare
degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema
di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il
ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per
finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di
proprieta' pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo
termine.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Acquisti delle Pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il
comma 1 bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma
1 e' verificato attraverso la relazione tecnica di cui al comma 1
dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Regime obbligatorio di efficienza energetica
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola «Regime» e' sostituita dalla seguente:
«Obiettivo»;
b) al comma 1, le parole «da conseguire nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, e' determinato secondo la
metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva
2012/27/UE» sono sostituite dalle seguenti: «e' determinato ai sensi
dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive
modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e
il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio
2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi»;
c) al comma 1-bis, dopo le parole «di cui al comma 1,» sono
inserite le seguenti: «relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio
2014 e il 31 dicembre 2020,»; le parole «dall'articolo 7, comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 4»; dopo
le parole «della direttiva 2012/27/UE,» sono inserite le seguenti: «e
successive modificazioni,»;
d) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito tramite misure
di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonche' degli articoli
7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.
A tal fine, al PNIEC e' allegata una relazione elaborata dal
Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del
regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il calcolo
del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonche' l'elenco delle
misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di
cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal
citato allegato III, nonche' dall'allegato V, paragrafo 5, della
direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. Gli aggiornamenti
di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le
periodicita' previste dal suddetto regolamento, sono altresi'
trasmessi al Parlamento.»;
e) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1:
a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter
possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito del
parere reso dalla Conferenza Unificata nell'ambito dell'osservatorio
di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al fine
di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in
modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico
predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento
della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;
b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter sono
calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da
7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;
c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate
quelle gia' previste, si tiene conto dell'esigenza di alleviare la
poverta' energetica secondo le disposizioni di cui all'articolo 7,
paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive
modificazioni;»;
f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I decreti concernenti la periodica determinazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il
meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria
coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze
dell'attivita' di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi
previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o
segnalazione dell'ARERA, modalita' alternative o aggiuntive di
conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora
cio' fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma
1, nonche' sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione
dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei
progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di
progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia
dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi
che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi
strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.»;
g) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e
sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza
energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1, e' aggiornato il Conto Termico di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo
conto della necessita' di adeguare in modo specialistico il
meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che
privato, nonche' dell'esigenza di semplificare l'accesso al
meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati,
anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC,
e dell'opportunita' di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad
esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e
teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di
microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto delle
disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della
qualita' dell'aria istituito con protocollo di intesa tra Governo e
regioni del 4 giugno 2019, nonche' al Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessita' di:
a) prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione
degli edifici del settore terziario privato;
b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico
degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle
Pubbliche Amministrazioni;
c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti
da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle
coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
d) prevedere la possibilita', almeno nell'ambito degli interventi
di riqualificazione profonda dell'edificio, di promuovere gli
interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli
elettrici.»;
h) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Avvalendosi
dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni, il GSE,
nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13,
pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto
obbligato nonche' complessivamente nel quadro del meccanismo dei
certificati bianchi.»;
i) al comma 4-ter, lettera b), la parola «disposizione» e'
sostituita dalla seguente: «disposizioni»;
l) dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:
«4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, trasmette al Ministero dello
sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi diretti e
indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita'
delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese
quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione
e l'adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a
ridurre al minimo tale impatto. L'attivita' di cui al precedente
periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed e' svolta con le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la
finanza pubblica.»;
m) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle
relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste
dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, fornisce alla
Commissione europea informazioni relative al conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi
conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter, anche con specifico
riferimento alle azioni volte ad alleviare la poverta' energetica,
nonche' ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.»;
n) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti
titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all'anno
precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci
energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione
dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti
dal presente decreto, nonche' dagli enti pubblici che abbiano aderito
ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione
o energy management sono comunicati dalle imprese all'ENEA e
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
articolo.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le grandi imprese
eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa' di servizi
energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi
localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni quattro anni, in conformita' ai dettati di cui
all'allegato 2. Tale obbligo di periodicita' non si applica alle
grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla
norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione
includa una diagnosi energetica in conformita' ai dettati di cui
all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA
che ne cura la conservazione.»;
b) al comma 2, le parole: «UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle
ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli
auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi
edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto e' ISPRA»
sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339»;
c) al comma 3, le parole «dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», sono sostituite dalle seguenti:
«del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017,
recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a
copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», e
le parole «indipendentemente dalla loro dimensione e a dare
progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di
efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad
adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001» sono
sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla loro dimensione e
a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza
individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare
sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di
tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone
opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione
dell'intervento stesso,»;
d) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 le grandi
imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori
a 50 tep. A tal fine, con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, e' definita la tipologia di documentazione che le grandi
imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui
inferiori a 50 tep.»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA comunica al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela
del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui
ai commi 1 e 3, anche articolato territorialmente per Regioni e
Province Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivita'
diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.»;
f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di
efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, entro il 31
dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al 2030,
il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE e
sentita la Conferenza delle Regioni, emana bandi pubblici per il
finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione
dell'energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici
definiscono le risorse disponibili, le modalita' di attuazione dei
finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti.
All'attuazione delle attivita' previste dal presente comma si
provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero
dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico- ambientali, con
le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo
19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente.
10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal
2021 al 2030, elabora e sottopone all'approvazione del Ministero
dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione e
assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle
diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la
realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti
nelle diagnosi stesse.»;
g) al comma 11, le parole «All'attuazione delle attivita'
previste ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti:
«All'attuazione delle attivita' previste dai commi 5, 6 e 10-ter»;
dopo le parole: «nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014-2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 0,4
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021-2030».
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole «UNI EN 15459», sono
inserite le seguenti: «. Eventuali casi di inefficienza in termini di
costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali,
devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista
o del tecnico abilitato;»;
b) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati
da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di
riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle
spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il
raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni, nonche'
per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in
modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti
finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi
prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi
rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili,
oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita',
per la prima stagione termica successiva all'installazione dei
dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si
determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di
cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli
edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della
presente disposizione si sia gia' provveduto all'installazione dei
dispositivi di cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla
relativa suddivisione delle spese.»;
c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilita' tecnica ed
efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i
sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore
individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre
2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio
2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne
permettono la lettura da remoto.
5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono
essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di
edifici polifunzionali di nuova costruzione.
5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla
ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari
e involontari di cui al comma 5, lettera d), con particolare
riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita
relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per
metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti il condominio o
l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sottopone al Ministero dello sviluppo economico una
guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione
ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le
prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.»;
d) al comma 6:
1) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dai seguenti:
«2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente
finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito;
2-bis) e' garantita al cliente finale la possibilita' di accedere
gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri
consumi;»;
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per
riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso
domestico provvedono affinche' siano rispettati i requisiti minimi in
materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'allegato
9.»;
e) al comma 7, lettera d), le parole «dalla richieste» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle richieste»;
f) al comma 8, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
assicura, altresi', che le societa' di vendita di energia al
dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro
fornitore.»;
g) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono
installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i
contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla
fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul
consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore,
conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad
eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore,
puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica
da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i
dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul
consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia
provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.»;
h) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:
«8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della
fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o
altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinche':
1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e
sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore
degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un
fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso;
2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla
fatturazione e le bollette in via elettronica;
3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti
informazioni chiare e comprensibili in conformita' dell'allegato 9,
punto 3;
4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate
all'utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei
costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento,
raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli
edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o
contabilizzatori di calore, che e' effettuata senza scopo di lucro;
5) sia garantita all'utente la possibilita' di accedere
gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri
consumi;
6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la
riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla
normativa, anche europea.
8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 8-ter, e concernenti la contabilizzazione, la
ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei
condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati
agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine
di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente comma
l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, pubblica un
rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali
servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree
geografiche.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 ottobre
2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica richiesta
della Commissione europea, il GSE predispone e trasmette al Ministero
dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un
rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di
applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonche' del
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla
base delle indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva
2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019,
n.2019/826/UE. Tale rapporto e' articolato territorialmente per
Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il rapporto, il GSE
tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e
dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e
dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto
rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20
febbraio 2007, n. 20, e consulta le associazioni di categoria di
riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che
limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, e di
proporre le piu' efficaci azioni correttive.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Al fine di redigere la valutazione di cui al comma 1,
l'Acquirente Unico, relativamente ai dati contenuti nel Sistema
informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e
SNAM, relativamente alle utenze di fornitura di gas, mettono i
medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici.»;
c) al comma 2, le parole «all'allegato 4, parte 1» sono sostituite
dalle seguenti: «all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come
sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE e all'allegato
4»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Ministero dello
sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il
rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze da
essa all'uopo fissate.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Disponibilita' di regimi di qualificazione, accreditamento e
certificazione
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, sentite le Regioni
e le Province autonome, le associazioni dei consumatori e le
associazioni di categoria, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, elabora le norme
tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di
individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle
diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa
tecnica di settore.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le
Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI,
definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati
alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi
al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.»;
c) al comma 6, la lettera d) e' soppressa.
Art. 12
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Informazione e formazione
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Programma nazionale di informazione e formazione
sull'efficienza energetica). - 1. Entro il 31 gennaio 2021, e
successivamente con cadenza triennale, l'ENEA, di concerto con il
GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato
a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia e, previa
acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite
consultazione pubblica, lo sottopone all'approvazione del Ministero
dello sviluppo economico.
2. Il programma di cui al comma 1 si conclude nell'anno 2030 ed e'
definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui e'
rivolto ed include azioni volte a:
a) sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nell'esecuzione di
diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti
finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;
b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a
ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un
uso consapevole dell'energia;
d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in
condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto
ad un uso consapevole dell'energia;
e) prevedere attivita' di formazione e informazione rivolte agli
amministratori di condominio, anche con il coinvolgimento delle
relative associazioni di categoria a livello nazionale e regionale;
f) favorire la partecipazione delle banche e degli istituti
finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione
di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
g) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso
efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di
informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive
modalita' di accesso;
h) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei
soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici e degli
installatori di elementi edilizi connessi all'energia;
i) promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di
arredo degli interni idonei a contenere i consumi energetici;
l) promuovere e predisporre una guida facile, riepilogativa,
aggiornata annualmente, contenente indicazioni, buone pratiche,
normativa di riferimento, spiegazioni circa i diversi meccanismi
incentivanti l'efficienza energetica, elaborata da GSE, ENEA e
Agenzia delle Entrate, ciascuno in relazione alle proprie funzioni.
3. L'ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica,
seleziona uno o piu' soggetti altamente qualificati che operano nel
settore della comunicazione e dell'informazione, per lo svolgimento
di una o piu' delle attivita' previste dal programma di cui al comma
1.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede nel
limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021
al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalita' e
nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa
verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.».
Art. 13
Modifiche all'articolo 14
del decreto legislativo n. 102 del 2014
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' abrogato;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro
e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature
esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori,
necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei
limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le
modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e' considerato
nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle
superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior
spessore di cui sopra, e' permesso derogare, nell'ambito delle
pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra
edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle
distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario,
nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno
esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice
civile.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Fondo nazionale per l'efficienza energetica
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alle lettere a) e b), la parola «2020», ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2030»;
b) al comma 3, alla lettera e), le parole «servizi.» sono
sostituite dalle seguenti «servizi;» dopo la lettera e) e' aggiunta
la seguente: «e-bis) efficienza energetica e riduzione dei consumi
nel settore dei trasporti.»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare
i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di
efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo anche sul
processo decisionale delle imprese, nell'ambito degli aggiornamenti
dei provvedimenti di cui al comma 5, valuta modalita' di
valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche di cui
all'articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle possibilita' e degli
strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per
edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.»;
d) al comma 5, dopo le parole «di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
Art. 15
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Sanzioni
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «commi 1 e 3, sono soggetti» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3, se tenute a tale obbligo,
sono soggette»;
b) al comma 6, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 9,
comma 5-ter, la disposizione»;
c) al comma 7, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 9,
comma 5-ter, la disposizione»;
d) al comma 9, le parole «nelle fatture emesse nei confronti di
clienti finali» sono sostituite dalle seguenti: «ai clienti finali»;
e) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
«13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero
dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero
dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad
applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il
trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui all'articolo 8,
entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione
immediata o dalla data della notificazione del verbale di
accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni
entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo
8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza
individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o,
in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme
ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e
la successiva, dandone comunicazione nella diagnosi successiva
l'attuazione dell'intervento stesso, sono soggette ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.»;
f) al comma 18, la parola «1,» e' soppressa;
g) al comma 20, la parola «1,» e' soppressa.
Capo II
Modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 16
Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
1. L'allegato 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e'
abrogato.
Art. 17
Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo
n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici
1. All'allegato 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la
parte 1 «Principi generali dell'analisi costi-benefici» e' abrogata.
Art. 18
Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di
trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
1. All'allegato 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
alla lettera a), le parole «e il potenziamento della rete» sono
sostituite dalle seguenti: «, il potenziamento della rete esistente e
l'attivazione di nuove reti».
Art. 19
Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi
in materia di informazioni di fatturazione e consumo per
riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
1. Dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102,
e' aggiunto il seguente:
«Allegato 9 - Requisiti minimi in materia di informazioni di
fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua
calda per uso domestico
1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei
contabilizzatori di calore.
Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di
energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o
delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta
all'anno.
2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.
Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o
contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla
fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle
letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre
mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno
scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli
altri casi.
Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o
contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla
fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle
letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti
finali almeno una volta al mese. Esse possono altresi' essere rese
disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza
consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.
Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da
questo requisito fuori dalle stagioni di
riscaldamento/raffreddamento.
3. Informazioni minime in fattura.
Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei
contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa
gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle
seguenti informazioni:
a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo
totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di
calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica
nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali
di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul
fattore di conversione in energia primaria, nonche' una descrizione
delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale
e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma
di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del
riscaldamento e del raffreddamento;
d) recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei
consumatori e dell'ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle
misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica,
profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di
utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche
disponibili nell'ambito del presente allegato;
e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di
mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle
controversie;
f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di
riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di
fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a
disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.
Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei
contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e
comprensibile del modo in cui e' stato calcolato l'importo che figura
in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed
e).».
Capo III
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
Art. 20
Modifiche all'allegato 1
del decreto legislativo n. 115 del 2008
1. L'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e'
sostituito dal seguente:
«Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)
TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE
TABELLA DI CONVERSIONE
===================================================================== | Fonte di energia | kJ (NCV) | kgep (NCV) | kWh (NCV) | +===================+=================+==============+==============+ | 1 kg di carbone | 28.500 | 0,676 | 7,917 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di carbon | | | | | fossile | 17.200-30.700 | 0,411-0,733 | 4,778-8,528 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ |1 kg di mattonelle | | | | | di lignite | 20.000 | 0,478 | 5,556 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di lignite | | | | | nera | 10.500-21.000 | 0,251-0,502 | 2,917-5,833 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di lignite | 5.600-10.500 | 0,134-0,251 | 1,556-2,917 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di scisti | | | | | bituminosi | 8.000-9.000 | 0,191-0,215 | 2,222-2,500 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di torba | 7.800-13.800 | 0,186-0,330 | 2,167-3,833 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ |1 kg di mattonelle | | | | | di torba | 16.000-16.800 | 0,382-0,401 | 4,444-4,667 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di olio | | | | | pesante residuo | 40.000 | 0,955 | 11,111 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di olio | | | | | combustibile | 42.300 | 1,010 | 11,750 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ |1 kg di carburante | | | | | (benzina) | 44.000 | 1,051 | 12,222 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di paraffina | 40.000 | 0,955 | 11,111 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di GPL | 46.000 | 1,099 | 12,778 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di gas | | | | | naturale (1) | 47.200 | 1,126 | 13,10 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di GNL | 45.190 | 1,079 | 12,553 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di legname | | | | |(umidita' 25%) (2) | 13.800 | 0,330 | 3,833 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di | | | | | pellet/mattoni di | | | | | legno | 16.800 | 0,401 | 4,667 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kg di rifiuti | 7.400-10.700 | 0,177-0,256 | 2,056-2,972 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 MJ di calore | | | | | derivato | 1.000 | 0,024 | 0,278 | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+ | 1 kWh di energia | | | | | elettrica | 3.600 | 0,086 (***) | 1 (3) | +-------------------+-----------------+--------------+--------------+
Fonte: Eurostat.
1) 93 % metano.
2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del
tipo di legname maggiormente utilizzato.
3) Il fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica e'
applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di
energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul
consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh
si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla
base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia
primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi
concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonche'
basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di
energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di base di 2,1
fatta salva la possibilita' di definire un coefficiente diverso sulla
base di idonea motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei mix
energetici inclusi nel PNIEC.
***) Il valore di riferimento e' aggiornato con apposito
provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al fine
di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco
termoelettrico.».
Art. 21
Disposizioni finali e abrogazioni
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e'
abrogato.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli
articoli 5, 8, 12, 14, ove e' prevista idonea copertura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.