Efficienza energetica: attuata la direttiva 2018/2002

Efficienza energetica
Pubblicato il decreto legislativo n. 73/2020. Modifiche per il D.Lgs. n. 102/2004

Efficienza energetica: attuata la direttiva 2018/2002 per effetto della pubblicazione del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 175).

Conseguente la modifica all'impianto del D.Lgs. n. 102/2004, con particolare riferimento, tra gli altri:

  • alla promozione dell'efficienza energetica negli edifici;
  • al miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pa;
  • al regime obbligatorio di efficienza energetica;
  • alle diagnosi energetiche e ai sistemi di gestione dell'energia;
  • alla misurazione e alla fatturazione dei consumi energetici;
  • alla promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento;
  • alla disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione;
  • alle sanzioni.

Clicca qui per il D.Lgs. n. 48/2020 sull'attuazione della direttiva (Ue) 2018/844 in materia di prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica.

Di seguito il testo del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73.

Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica  la  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00093)

(in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 175)

Vigente al: 29-7-2020 

Capo I
Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,  e,  in

particolare, l'allegato A, n. 25);

  Vista la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

dell'11  dicembre  2018  che   modifica   la   direttiva   2012/27/UE

sull'efficienza energetica;

  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante

attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive

2004/8/CE e 2006/32/CE;

  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante

attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa  all'efficienza  degli

usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della

direttiva 93/76/CEE;

  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo

2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i

termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10

febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di

entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti

dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 25 febbraio 2020;

  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta

del 21 maggio 2020;

  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 6 luglio 2020;

  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari

esteri  e  della  cooperazione   internazionale,   della   giustizia,

dell'economia e delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare,  per  la  pubblica  amministrazione,  delle

infrastrutture e dei trasporti, della  difesa  e  per  i  beni  e  le

attivita' culturali e il turismo;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo

                     n. 102 del 2014. Finalita'

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al

comma 1, dopo le parole «in attuazione  della  direttiva  2012/27/UE»

sono inserite le seguenti: «, come modificata  dalla  direttiva  (UE)

2018/2002,», e dopo le  parole  «all'articolo    sono  inserite  le

seguenti: «e che contribuiscono all'attuazione del principio  europeo

che pone l'efficienza energetica "al primo posto"».

                               Art. 2

          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo

                    n. 102 del 2014. Definizioni

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d)  al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»;

  b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:

  «c)  esperto  in  Gestione  dell'energia  (EGE):   persona   fisica

certificata secondo la norma UNI CEI 11339  rilasciata  da  organismo

accreditato che, tra l'altro, esegue  diagnosi  energetiche  conformi

alle norme UNI CEI EN 16247;

  c-bis) auditor energetico: figura coincidente con  quella  dell'EGE

per  le  attivita'  previste  dal  presente  decreto   in   relazione

all'esecuzione di diagnosi energetiche;»;

  c) al comma 2, la lettera v) e' sostituita dalla seguente:

  «v)  grande  impresa:  ogni  entita',  a  prescindere  dalla  forma

giuridica, che  eserciti  un'attivita'  economica  con  piu'  di  250

occupati e con un fatturato annuo che superi i 50  milioni  di  euro,

oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i

cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri

e  i  principi  stabiliti  dalla  raccomandazione  2003/362/CE  della

Commissione europea del 6 maggio 2003;»;

  d) al comma 2, dopo la lettera ee) e' inserita la seguente:

  «ee-bis)  Piano  nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima

(PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da

7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato  alla  Commissione

europea;»;

  e) al comma 2, la lettera ff) e' sostituita dalla seguente:

  «ff) pubblica amministrazione centrale:  le  autorita'  governative

centrali di cui all'allegato III del decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, nonche' gli organi costituzionali;»;

  f) al comma 2, la lettera nn) e' sostituita dalla seguente:

  «nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente  la

misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita  alle  singole

unita'  immobiliari  (utenze)  servite   da   un   impianto   termico

centralizzato o da teleriscaldamento o  teleraffreddamento,  ai  fini

della  proporzionale  suddivisione   delle   relative   spese.   Sono

ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi  atti  alla

contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi

di riscaldamento e i totalizzatori;».

                               Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.

             Obiettivo nazionale di risparmio energetico

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il

comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. L'obiettivo nazionale indicativo di  risparmio  energetico  cui

concorrono le misure del presente decreto, consiste:

  a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di  tonnellate

equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a  15,5

milioni di tonnellate equivalenti  di  petrolio  di  energia  finale,

conteggiati  a  partire  dal  2010,  in  coerenza  con  la  Strategia

energetica nazionale;

  b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030

notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale  integrato

per l'energia e il clima.».

                               Art. 4

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.

  Promozione dell'efficienza energetica negli edifici

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il

comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:   «4.   Per   garantire   un

coordinamento  ottimale  degli  interventi   e   delle   misure   per

l'efficienza  energetica   anche   degli   edifici   della   pubblica

amministrazione  e'  istituita,  avvalendosi  delle  risorse   umane,

strumentali e finanziarie gia'  esistenti,  senza  nuovi  o  maggiori

oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta  dal

Ministro dello sviluppo economico,  che  la  presiede,  dal  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro  dell'economia  e

delle finanze. La cabina di regia  assicura  il  coordinamento  delle

politiche e degli interventi attivati  attraverso  il  Fondo  di  cui

all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma

1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del  Ministro

dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela

del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, e'  disciplinato  il  funzionamento  della  cabina  di

regia, ivi inclusa la previsione di una relazione informativa annuale

al Parlamento in merito alle attivita' svolte, nonche' alla  verifica

del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione

dalla cabina di regia stessa gestiti. Ai componenti della cabina  non

spetta alcun compenso  comunque  denominato  ne'  rimborso  spese,  e

all'attuazione del presente comma si provvede con le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

                               Art. 5

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.

  Miglioramento della prestazione  energetica  degli  immobili  della

  Pubblica Amministrazione

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, le parole  «fino  al  2020»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «fino al 2030»; le parole «all'articolo  4-bis  non  appena

istituita» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  4»;  le

parole «o che, in alternativa,  comportino  un  risparmio  energetico

cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep» sono soppresse;

  b) al comma 2, la parola «promuovono» e' sostituita dalla seguente:

«promuove», e  dopo  le  parole  «della  direttiva  2012/27/UE»  sono

inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;

  c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3,

nonche' di tutta  la  documentazione  e  degli  adempimenti  ad  esse

inerenti, e'  assicurata  tramite  un  apposito  portale  informatico

istituito presso il Ministero dello  sviluppo  economico  e  da  esso

gestito.

  3-ter. Per le spese per la realizzazione  del  portale  di  cui  al

comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021,  si  provvede  mediante

l'utilizzo  delle  risorse  assegnate  ai   sensi   del   comma   232

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  destinate  al

Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma

di  riqualificazione  energetica  degli   immobili   della   pubblica

amministrazione centrale.»;

    d) al comma 6:

  1) la lettera b) e' sostituita dalla  seguente:  «b)  gli  immobili

tutelati ai sensi  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto  di  determinati

requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile  con

il loro carattere, aspetto o contesto, o  pregiudizievole  alla  loro

conservazione;»;

  2) la lettera c) e' sostituita dalla  seguente:  «c)  gli  immobili

destinati a scopi di difesa nazionale,  ad  eccezione  degli  edifici

adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici  per  le  forze  armate  e

altro personale  dipendente  dalle  autorita'  preposte  alla  difesa

nazionale;»;

    e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

  «8-bis. In deroga a  quanto  disposto  dal  comma  8,  al  fine  di

snellire la gestione  amministrativa  e  preservare  le  esigenze  di

riservatezza, flessibilita' e continuita' operativa, la realizzazione

degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2

sugli immobili in uso al Ministero  della  difesa  e'  di  competenza

degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue  con  le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Per

tali fini, sono stipulate una o piu'  convenzioni  tra  il  Ministero

competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa.»;

    f) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

  «11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1 e qualora  le

risorse dedicate ad  assicurare  il  conseguimento  dello  stesso  lo

consentano, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  possono

predisporre programmi,  anche  congiunti,  per  il  finanziamento  di

interventi  di  miglioramento  della  prestazione  energetica   degli

immobili della pubblica amministrazione, con particolare  riferimento

agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari,  agli  impianti

sportivi  e  all'edilizia  residenziale  pubblica.   Tali   programmi

consentono la cumulabilita' delle relative  risorse  finanziarie  con

quelle rese disponibili da altri strumenti di promozione,  fino  alla

copertura integrale della spesa complessivamente sostenuta  da  parte

dell'Amministrazione proponente per gli interventi di efficientamento

energetico. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma,  e  previa

verifica  dell'entita'  dei  proventi  disponibili  annualmente,   il

Ministero dello sviluppo economico e  il  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del  supporto  di

ENEA e GSE, possono emanare  bandi  pubblici,  anche  congiunti,  che

definiscono il perimetro, le risorse  disponibili,  le  modalita'  di

attuazione dei programmi suddetti e  il  monitoraggio  dei  risultati

ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b).»;

    g) al comma 12:

  1)  all'alinea,  le  parole  «Cassa  conguaglio  per   il   settore

elettrico» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Cassa  per  i  servizi

energetici e ambientali»;

  2)  alla  lettera  a),  le  parole  «il  periodo  2015-2020»   sono

sostituite dalle seguenti: «il periodo 2015-2030»;

  3) alla lettera b), le parole «e fino a 30 milioni  di  euro  annui

per il periodo 2015-2020» sono sostituite dalle seguenti «, fino a 30

milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di

euro annui per il periodo 2021-2030»;

    h) il comma 15 e' sostituito dal seguente:

  «15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite  l'utilizzo  del

Sistema informatico integrato di cui di cui  all'articolo  1-bis  del

decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31  gennaio  di  ciascun

anno, comunica  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  i  consumi

annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze  di

cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e  relativi  all'anno

precedente,  collaborando  con  l'Agenzia  del  Demanio  al  fine  di

identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui  al  presente

comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del  Demanio

e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici  di

cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.

192 e possono essere oggetto di scambio con  i  dati  raccolti  dalle

regioni nel catasto degli impianti  termici  ai  sensi  del  medesimo

decreto legislativo.»;

    i) il comma 16 e' sostituito dal seguente:

  «16. Le Regioni  e  gli  enti  locali  nell'ambito  dei  rispettivi

strumenti  di  programmazione  energetica,  in  maniera   coordinata,

concorrono  al  raggiungimento  dell'obiettivo   nazionale   di   cui

all'articolo 3, comma 1 e alla riduzione della  poverta'  energetica,

attraverso l'approvazione:

  a) di obiettivi e azioni specifici di  risparmio  energetico  e  di

efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare

degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente articolo;

  b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di  un  sistema

di  gestione  dell'energia,  comprese  le  diagnosi  energetiche,  il

ricorso alle  ESCO  e  ai  contratti  di  rendimento  energetico  per

finanziare  le  riqualificazioni  energetiche   degli   immobili   di

proprieta' pubblica e  migliorare  l'efficienza  energetica  a  lungo

termine.».

                               Art. 6

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.

              Acquisti delle Pubbliche amministrazioni

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il

comma 1 bis e' sostituito dal seguente:

  «1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al  comma

1 e' verificato attraverso la relazione tecnica di  cui  al  comma  1

dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.».

                               Art. 7

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.

            Regime obbligatorio di efficienza energetica

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla rubrica, la parola «Regime» e' sostituita  dalla  seguente:

«Obiettivo»;

  b) al comma 1, le parole «da conseguire nel periodo compreso tra il

1° gennaio 2014 e il 31 dicembre  2020,  e'  determinato  secondo  la

metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo  7  della  direttiva

2012/27/UE» sono sostituite dalle seguenti: «e' determinato ai  sensi

dell'articolo   7   della   direttiva   2012/27/UE,   e    successive

modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio  2014  e

il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra  il    gennaio

2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi»;

  c) al comma 1-bis, dopo  le  parole  «di  cui  al  comma  1,»  sono

inserite le seguenti: «relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio

2014 e il 31 dicembre 2020,»; le parole «dall'articolo  7,  comma 

sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 4»;  dopo

le parole «della direttiva 2012/27/UE,» sono inserite le seguenti: «e

successive modificazioni,»;

  d) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

  «1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 e' conseguito tramite  misure

di promozione  dell'efficienza  energetica  nel  rispetto  di  quanto

previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonche' degli articoli

7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.

A tal  fine,  al  PNIEC  e'  allegata  una  relazione  elaborata  dal

Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del

regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono  illustrati  il  calcolo

del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo

dal 1° gennaio 2021 al  31  dicembre  2030,  nonche'  l'elenco  delle

misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo  di

cui al comma 1, corredato  da  tutte  le  informazioni  previste  dal

citato allegato III, nonche'  dall'allegato  V,  paragrafo  5,  della

direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni.  Gli  aggiornamenti

di tale relazione, comunicati alla  Commissione  europea  secondo  le

periodicita'  previste  dal  suddetto  regolamento,   sono   altresi'

trasmessi al Parlamento.»;

    e) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1:

    a) le misure indicate nella  relazione  di  cui  al  comma  1-ter

possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito del

parere reso dalla Conferenza Unificata nell'ambito  dell'osservatorio

di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al fine

di mantenere efficacia agli strumenti  e  conseguire  l'obiettivo  in

modo efficiente. In tali casi il Ministero dello  sviluppo  economico

predispone e trasmette  alla  Commissione  europea  un  aggiornamento

della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;

    b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma  1-ter  sono

calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da

7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;

    c) qualora siano introdotte  nuove  misure,  o  siano  modificate

quelle gia' previste, si tiene conto dell'esigenza  di  alleviare  la

poverta' energetica secondo le disposizioni di  cui  all'articolo  7,

paragrafo   11,   della   direttiva    2012/27/UE,    e    successive

modificazioni;»;

    f) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  «3.  I  decreti  concernenti  la  periodica  determinazione   degli

obiettivi quantitativi  nazionali  di  risparmio  energetico  per  il

meccanismo  dei  certificati  bianchi,  definiscono  una  traiettoria

coerente  con  le  previsioni  del  PNIEC   e   con   le   risultanze

dell'attivita'  di  monitoraggio  dell'attuazione  delle  misure  ivi

previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su  proposta  o

segnalazione  dell'ARERA,  modalita'  alternative  o  aggiuntive   di

conseguimento dei risultati e di attribuzione dei  benefici,  qualora

cio' fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma

1, nonche' sue eventuali dilazioni, un'estensione  o  una  variazione

dell'ambito dei  soggetti  obbligati,  misure  per  l'incremento  dei

progetti presentati, ivi  incluso  l'incremento  delle  tipologie  di

progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione  sia

dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi

che delle procedure di  valutazione,  o  per  tener  conto  di  nuovi

strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.»;

    g) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  «4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di  evitare  frammentazioni  e

sovrapposizioni  tra  gli  strumenti  di  promozione  dell'efficienza

energetica e  incrementarne  l'efficacia  rispetto  al  conseguimento

dell'obiettivo di cui al comma 1, e' aggiornato il Conto  Termico  di

cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  marzo  2016,  n.  51,  tenendo

conto  della  necessita'  di  adeguare  in  modo   specialistico   il

meccanismo nel settore civile  non  residenziale,  sia  pubblico  che

privato,  nonche'  dell'esigenza   di   semplificare   l'accesso   al

meccanismo da parte della pubblica  amministrazione  e  dei  privati,

anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC,

e dell'opportunita' di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad

esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento  e

teleraffrescamento  efficiente  e  l'installazione  di  impianti   di

microcogenerazione.  L'aggiornamento  tiene   inoltre   conto   delle

disposizioni di cui al Piano  d'azione  per  il  miglioramento  della

qualita' dell'aria istituito con protocollo di intesa tra  Governo  e

regioni del 4 giugno 2019, nonche' al Piano nazionale  integrato  per

l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessita' di:

  a) prevedere  l'inclusione  degli  interventi  di  riqualificazione

degli edifici del settore terziario privato;

  b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico

degli utenti, il contingente di  spesa  messo  a  disposizione  delle

Pubbliche Amministrazioni;

  c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti

da  parte  delle  Pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  renderle

coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50;

  d) prevedere la possibilita', almeno nell'ambito  degli  interventi

di  riqualificazione  profonda  dell'edificio,  di   promuovere   gli

interventi  di  installazione  di  punti  di  ricarica  per   veicoli

elettrici.»;

  h) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:  «4-bis.  Avvalendosi

dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro

dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni,  il  GSE,

nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13,

pubblica  i  risparmi  energetici  realizzati  da  ciascun   soggetto

obbligato nonche' complessivamente  nel  quadro  del  meccanismo  dei

certificati bianchi.»;

  i)  al  comma  4-ter,  lettera  b),  la  parola  «disposizione»  e'

sostituita dalla seguente: «disposizioni»;

  l) dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:

  «4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente  disposizione,  trasmette  al  Ministero  dello

sviluppo  economico  una  stima  dell'impatto  dei  costi  diretti  e

indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita'

delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese

quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la  promozione

e l'adozione da parte  dello  stesso  Ministero  di  misure  volte  a

ridurre al minimo tale impatto.  L'attivita'  di  cui  al  precedente

periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed e' svolta con le

risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per  la

finanza pubblica.»;

    m) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  nell'ambito  delle

relazioni intermedie sullo stato di  attuazione  del  PNIEC  previste

dall'articolo  21  del  regolamento  (UE)  2018/1999,  fornisce  alla

Commissione   europea   informazioni   relative   al    conseguimento

dell'obiettivo di cui al  comma  1,  e  in  particolare  ai  risparmi

conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter,  anche  con  specifico

riferimento alle azioni volte ad alleviare  la  poverta'  energetica,

nonche' ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.»;

    n) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

  «8. I risparmi di energia per i quali non siano stati  riconosciuti

titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto  all'anno

precedente e in condizioni normalizzate,  riscontrabili  dai  bilanci

energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di  gestione

dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e  dagli  audit  previsti

dal presente decreto, nonche' dagli enti pubblici che abbiano aderito

ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia,  illuminazione

o  energy  management  sono  comunicati  dalle  imprese  all'ENEA   e

concorrono al raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al  presente

articolo.».

                               Art. 8

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.

  Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Le  grandi  imprese

eseguono una diagnosi energetica, condotta  da  societa'  di  servizi

energetici o esperti in gestione dell'energia,  nei  siti  produttivi

localizzati sul territorio nazionale, entro il  5  dicembre  2015  e,

successivamente, ogni quattro anni, in conformita' ai dettati di  cui

all'allegato 2. Tale obbligo di  periodicita'  non  si  applica  alle

grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione  conformi  alla

norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione

includa una diagnosi energetica in  conformita'  ai  dettati  di  cui

all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA

che ne cura la conservazione.»;

  b) al comma 2, le parole: «UNI CEI 11352,  UNI  CEI  11339  o  alle

ulteriori norme di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  relative  agli

auditor energetici, con l'esclusione degli installatori  di  elementi

edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli

edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto e' ISPRA»

sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339»;

  c) al comma 3, le parole «dell'articolo 39, comma 1 o comma 3,  del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», sono sostituite  dalle  seguenti:

«del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre  2017,

recante  disposizioni  in  materia  di  riduzione  delle  tariffe   a

copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore»,  e

le  parole  «indipendentemente  dalla  loro  dimensione  e   a   dare

progressiva attuazione, in  tempi  ragionevoli,  agli  interventi  di

efficienza individuati dalle diagnosi  stesse  o  in  alternativa  ad

adottare sistemi di gestione conformi  alle  norme  ISO  50001»  sono

sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla loro dimensione e

a dare attuazione  ad  almeno  uno  degli  interventi  di  efficienza

individuati dalle diagnosi stesse  o,  in  alternativa,  ad  adottare

sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di

tempo che intercorre  tra  una  diagnosi  e  la  successiva,  dandone

opportuna  comunicazione  nella  diagnosi   successiva   l'attuazione

dell'intervento stesso,»;

  d) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

  «3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1  le  grandi

imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori

a 50 tep. A tal  fine,  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo

economico, e' definita la tipologia di documentazione che  le  grandi

imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui

inferiori a 50 tep.»;

    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

  «8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA  comunica  al  Ministero

dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente,  della  tutela

del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui

ai commi 1 e 3,  anche  articolato  territorialmente  per  Regioni  e

Province Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle  attivita'

diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.»;

    f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

  «10-bis. Al fine di promuovere  il  miglioramento  del  livello  di

efficienza energetica nelle piccole e  medie  imprese,  entro  il  31

dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al  2030,

il Ministero dello sviluppo economico, con  il  supporto  del  GSE  e

sentita la Conferenza delle Regioni,  emana  bandi  pubblici  per  il

finanziamento   dell'implementazione   di   sistemi    di    gestione

dell'energia  conformi  alla  norma  ISO  50001.  I  bandi   pubblici

definiscono le risorse disponibili, le modalita'  di  attuazione  dei

finanziamenti suddetti e  il  monitoraggio  dei  risultati  ottenuti.

All'attuazione  delle  attivita'  previste  dal  presente  comma   si

provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota  spettante  al  Ministero

dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di

emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13

marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico- ambientali,  con

le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo

19,   previa   verifica   dell'entita'   dei   proventi   disponibili

annualmente.

  10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno  degli  anni  dal

2021 al 2030, elabora  e  sottopone  all'approvazione  del  Ministero

dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione  e

assistenza alle  piccole  e  medie  imprese  per  l'esecuzione  delle

diagnosi energetiche  presso  i  propri  siti  produttivi  e  per  la

realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti

nelle diagnosi stesse.»;

    g)  al  comma  11,  le  parole  «All'attuazione  delle  attivita'

previste  ai  commi  5  e    sono   sostituite   dalle   seguenti:

«All'attuazione delle attivita' previste dai commi 5,  6  e  10-ter»;

dopo le parole: «nel limite  massimo  di  0,3  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2014-2020» sono aggiunte le seguenti: «e  di  0,4

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021-2030».

                               Art. 9

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.

          Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole «UNI EN 15459», sono

inserite le seguenti: «. Eventuali casi di inefficienza in termini di

costi e sproporzione  rispetto  ai  risparmi  energetici  potenziali,

devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista

o del tecnico abilitato;»;

  b) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

  «d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati

da teleriscaldamento o teleraffreddamento  o  da  sistemi  comuni  di

riscaldamento o raffreddamento, per la  corretta  suddivisione  delle

spese  connesse  al  consumo  di  calore  per  il  riscaldamento,  il

raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni,  nonche'

per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta  in

modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti

finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi

prelievi volontari di  energia  termica.  In  tal  caso  gli  importi

rimanenti possono essere ripartiti, a titolo  esemplificativo  e  non

esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi  utili,

oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilita',

per  la  prima  stagione  termica  successiva  all'installazione  dei

dispositivi  di  cui  al  presente  comma,  che  la  suddivisione  si

determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di

cui alla presente  lettera  sono  facoltative  nei  condomini  o  gli

edifici polifunzionali ove alla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente disposizione si sia gia'  provveduto  all'installazione  dei

dispositivi di cui al presente comma e si sia  gia'  provveduto  alla

relativa suddivisione delle spese.»;

  c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. Ferme restando le condizioni  di  fattibilita'  tecnica  ed

efficienza  in  termini  di  costi,  i  contatori  di  fornitura,   i

sotto-contatori  o  i  sistemi  di   contabilizzazione   del   calore

individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre

2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio

2027, tutti i predetti sistemi sono  dotati  di  dispositivi  che  ne

permettono la lettura da remoto.

  5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono

essere derogati nel caso di  condomini  di  nuova  costruzione  o  di

edifici polifunzionali di nuova costruzione.

  5-quater.  Al  fine  di  informare   gli   utenti   riguardo   alla

ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica  volontari

e involontari  di  cui  al  comma  5,  lettera  d),  con  particolare

riferimento  ai  casi  in  cui  siano  comprovate,  tramite  apposita

relazione tecnica asseverata, differenze di  fabbisogno  termico  per

metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti  il  condominio  o

l'edificio polifunzionale superiori al 50 per  cento,  l'ENEA,  entro

novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, sottopone al Ministero  dello  sviluppo  economico  una

guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in  relazione

ai fattori quali, a titolo  non  esaustivo,  la  zona  climatica,  le

prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.»;

    d) al comma 6:

  1) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dai seguenti:

  «2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate  al  cliente

finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito;

  2-bis) e' garantita al cliente finale la possibilita'  di  accedere

gratuitamente e agevolmente  alle  informazioni  relative  ai  propri

consumi;»;

  2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

    «b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del  calore  per

riscaldamento,  raffreddamento  e  acqua  calda  sanitaria  per   uso

domestico provvedono affinche' siano rispettati i requisiti minimi in

materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'allegato

9.»;

  e) al comma  7,  lettera  d),  le  parole  «dalla  richieste»  sono

sostituite dalle seguenti: «dalle richieste»;

  f) al comma 8, dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:

«L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema  idrico

assicura,  altresi',  che  le  societa'  di  vendita  di  energia  al

dettaglio non ostacolino i  consumatori  nel  passaggio  a  un  altro

fornitore.»;

  g) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:

  «8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali  in  cui  sono

installati  i  contatori  di  fornitura,  i   sotto-contatori   o   i

contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le  informazioni  sulla

fatturazione e sul consumo sono  affidabili,  precise  e  basate  sul

consumo effettivo o sulla lettura  del  contabilizzatore  di  calore,

conformemente ai punti 1  e  2  dell'allegato  9.  Tale  obbligo,  ad

eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore,

puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica

da parte degli utenti, in base al quale questi  ultimi  comunicano  i

dati dei propri consumi: in tal caso  la  fatturazione  si  basa  sul

consumo stimato esclusivamente nel caso in  cui  l'utente  non  abbia

provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.»;

    h) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:

  «8-ter. Nei casi di  cui  al  comma  8-bis,  i  responsabili  della

fatturazione dei consumi, quali gli amministratori  di  condominio  o

altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinche':

  1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica  e

sui consumi storici o sulle letture dei  contabilizzatori  di  calore

degli utenti siano rese  disponibili,  su  richiesta  formale,  a  un

fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso;

  2) gli utenti possano scegliere di ricevere le  informazioni  sulla

fatturazione e le bollette in via elettronica;

  3)  insieme  alla  fattura  siano  fornite  a  tutti   gli   utenti

informazioni chiare e comprensibili in conformita'  dell'allegato  9,

punto 3;

  4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano  comunicate

all'utente a titolo gratuito, ad  eccezione  della  ripartizione  dei

costi  in  relazione  al  consumo   individuale   di   riscaldamento,

raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e  negli

edifici  polifunzionali  ove  siano  installati   sotto-contatori   o

contabilizzatori di calore, che e' effettuata senza scopo di lucro;

  5)  sia  garantita   all'utente   la   possibilita'   di   accedere

gratuitamente e agevolmente  alle  informazioni  relative  ai  propri

consumi;

  6)  sia  promossa  la  sicurezza  informatica   e   assicurata   la

riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla

normativa, anche europea.

  8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento  delle  attivita'  di

cui  al  comma  8-ter,  e  concernenti   la   contabilizzazione,   la

ripartizione e il  calcolo  del  consumo  individuale  effettivo  nei

condomini e negli edifici polifunzionali,  possono  essere  fatturati

agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al  fine

di garantire la ragionevolezza dei costi di  cui  al  presente  comma

l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi  giorni  dalla

data di entrata in vigore della presente  disposizione,  pubblica  un

rapporto contenente un'analisi  del  mercato  e  dei  costi  di  tali

servizi  a  livello  nazionale,  se  del  caso  suddiviso  per   aree

geografiche.».

                               Art. 10

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n.  102  del  2014.

  Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro il  30  ottobre

2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica  richiesta

della Commissione europea, il GSE predispone e trasmette al Ministero

dello sviluppo economico, alle Regioni e alle  Province  Autonome  un

rapporto contenente  una  valutazione  del  potenziale  nazionale  di

applicazione della  cogenerazione  ad  alto  rendimento  nonche'  del

teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti,  elaborata  sulla

base delle indicazioni  di  cui  all'allegato  VIII  della  direttiva

2012/27/UE  come   sostituito   dal   Regolamento   4   marzo   2019,

n.2019/826/UE.  Tale  rapporto  e'  articolato  territorialmente  per

Regioni e Province Autonome. Nel  predisporre  il  rapporto,  il  GSE

tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni  e

dalle Province autonome, anche in attuazione  del  burden  sharing  e

dell'analisi  dei  potenziali  nazionali  di  cogenerazione  ad  alto

rendimento  a  norma  dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  20

febbraio 2007, n. 20, e consulta  le  associazioni  di  categoria  di

riferimento,  al  fine  di  identificare  gli  attuali  ostacoli  che

limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento,  e  di

proporre le piu' efficaci azioni correttive.»;

  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:

  «1-bis. Al fine di redigere la  valutazione  di  cui  al  comma  1,

l'Acquirente Unico,  relativamente  ai  dati  contenuti  nel  Sistema

informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n.  105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,  e

SNAM, relativamente alle  utenze  di  fornitura  di  gas,  mettono  i

medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici.»;

  c) al comma 2, le parole «all'allegato 4, parte 1» sono  sostituite

dalle seguenti: «all'allegato VIII della  direttiva  2012/27/UE  come

sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE e all'allegato

4»;

  d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Il  Ministero  dello

sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare  e  la  Conferenza  unificata,  approva  il

rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze  da

essa all'uopo fissate.».

                               Art. 11

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n.  102  del  2014.

  Disponibilita'  di  regimi  di  qualificazione,  accreditamento   e

  certificazione

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 3, e' sostituito dal seguente:

  «3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, sentite le  Regioni

e  le  Province  autonome,  le  associazioni  dei  consumatori  e  le

associazioni di categoria, entro centottanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore  della  presente  disposizione,  elabora  le  norme

tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di

individuare specifiche competenze  in  materia  di  esecuzione  delle

diagnosi energetiche, anche in relazione alla  particolare  normativa

tecnica di settore.»;

  b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La  Conferenza  delle

Regioni e delle Province Autonome, in  collaborazione  con  ENEA,  le

Associazioni  imprenditoriali  e  professionali  e  sentito  il  CTI,

definisce e rende disponibili  programmi  di  formazione  finalizzati

alla qualificazione degli installatori di elementi  edilizi  connessi

al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.»;

  c) al comma 6, la lettera d) e' soppressa.

                               Art. 12

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n.  102  del  2014.

                      Informazione e formazione

  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art.  13  (Programma  nazionale  di  informazione   e   formazione

sull'efficienza energetica).  -  1.  Entro  il  31  gennaio  2021,  e

successivamente con cadenza triennale, l'ENEA,  di  concerto  con  il

GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato

a promuovere e facilitare l'uso  efficiente  dell'energia  e,  previa

acquisizione   delle   osservazioni   degli    stakeholder    tramite

consultazione pubblica, lo sottopone all'approvazione  del  Ministero

dello sviluppo economico.

  2. Il programma di cui al comma 1 si conclude nell'anno 2030 ed  e'

definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti  a  cui  e'

rivolto ed include azioni volte a:

  a) sensibilizzare ed incoraggiare  le  imprese  nell'esecuzione  di

diagnosi energetiche e  nell'utilizzo  degli  strumenti  incentivanti

finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;

  b) stimolare comportamenti  dei  dipendenti  che  contribuiscano  a

ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;

  c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado  ad  un

uso consapevole dell'energia;

  d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono  in

condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto

ad un uso consapevole dell'energia;

  e) prevedere attivita' di formazione e  informazione  rivolte  agli

amministratori di  condominio,  anche  con  il  coinvolgimento  delle

relative associazioni di categoria a livello nazionale e regionale;

  f)  favorire  la  partecipazione  delle  banche  e  degli  istituti

finanziari  al   finanziamento   di   interventi   di   miglioramento

dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a  disposizione

di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;

  g)  sensibilizzare  le  imprese  e  i  clienti  domestici  sull'uso

efficiente   dell'energia   anche   attraverso   la   diffusione   di

informazioni  sui  meccanismi  di  incentivazione  e  le   rispettive

modalita' di accesso;

  h) promuovere programmi di formazione  per  la  qualificazione  dei

soggetti che operano  nell'ambito  dei  servizi  energetici  e  degli

installatori di elementi edilizi connessi all'energia;

  i) promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di

arredo degli interni idonei a contenere i consumi energetici;

  l)  promuovere  e  predisporre  una  guida  facile,  riepilogativa,

aggiornata  annualmente,  contenente  indicazioni,  buone   pratiche,

normativa di riferimento,  spiegazioni  circa  i  diversi  meccanismi

incentivanti  l'efficienza  energetica,  elaborata  da  GSE,  ENEA  e

Agenzia delle Entrate, ciascuno in relazione alle proprie funzioni.

  3. L'ENEA, nel  rispetto  delle  procedure  di  evidenza  pubblica,

seleziona uno o piu' soggetti altamente qualificati che  operano  nel

settore della comunicazione e dell'informazione, per  lo  svolgimento

di una o piu' delle attivita' previste dal programma di cui al  comma

1.

  4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede  nel

limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021

al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero  dello  sviluppo

economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione  di

CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.

30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le  modalita'  e

nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello  stesso  articolo  19,  previa

verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.».

                               Art. 13

                      Modifiche all'articolo 14

               del decreto legislativo n. 102 del 2014

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,

sono apportate le seguenti modifiche:

  a) il comma 6 e' abrogato;

  b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

  «7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria,  restauro

e ristrutturazione  edilizia,  il  maggior  spessore  delle  murature

esterne  e  degli  elementi  di  chiusura  superiori  ed   inferiori,

necessario per ottenere una riduzione minima del  10  per  cento  dei

limiti di trasmittanza previsti dal  decreto  legislativo  19  agosto

2005,  n.  192,  e  successive  modificazioni,  certificata  con   le

modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e'  considerato

nei computi per la determinazione dei volumi,  delle  altezze,  delle

superfici e dei rapporti di copertura. Entro  i  limiti  del  maggior

spessore di  cui  sopra,  e'  permesso  derogare,  nell'ambito  delle

pertinenti procedure di rilascio  dei  titoli  abitativi  di  cui  al

titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,

n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o  dai

regolamenti edilizi comunali, in  merito  alle  distanze  minime  tra

edifici,  alle  distanze  minime  dai  confini  di  proprieta',  alle

distanze minime di protezione  del  nastro  stradale  e  ferroviario,

nonche'  alle  altezze  massime  degli  edifici.  Le  deroghe   vanno

esercitate nel rispetto delle distanze minime  riportate  nel  codice

civile.».

                               Art. 14

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n.  102  del  2014.

             Fondo nazionale per l'efficienza energetica

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, alle lettere a) e  b),  la  parola  «2020»,  ovunque

ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2030»;

  b)  al  comma  3,  alla  lettera  e),  le  parole  «servizi.»  sono

sostituite dalle seguenti «servizi;» dopo la lettera e)  e'  aggiunta

la seguente: «e-bis) efficienza energetica e  riduzione  dei  consumi

nel settore dei trasporti.»;

  c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

  «4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare

i  finanziamenti  privati  per  la  realizzazione  di  interventi  di

efficienza  energetica  promossi  dal  Fondo,  incidendo  anche   sul

processo decisionale delle imprese, nell'ambito  degli  aggiornamenti

dei  provvedimenti  di  cui  al  comma   5,   valuta   modalita'   di

valorizzazione delle risultanze delle  diagnosi  energetiche  di  cui

all'articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle  possibilita'  e  degli

strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per

edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.»;

    d) al comma 5, dopo  le  parole  «di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «e con  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

                               Art. 15

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n.  102  del  2014.

                              Sanzioni

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1,  le  parole  «commi  1  e  3,  sono  soggetti»  sono

sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3, se tenute  a  tale  obbligo,

sono soggette»;

  b) al comma 6, secondo periodo, le parole  «La  disposizione»  sono

sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto  previsto  dall'articolo  9,

comma 5-ter, la disposizione»;

  c) al comma 7, secondo periodo, le parole  «La  disposizione»  sono

sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto  previsto  dall'articolo  9,

comma 5-ter, la disposizione»;

  d) al comma 9, le parole «nelle fatture  emesse  nei  confronti  di

clienti finali» sono sostituite dalle seguenti: «ai clienti finali»;

  e) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:

  «13. Le sanzioni di cui al comma  1  sono  irrogate  dal  Ministero

dello  sviluppo  economico  ed  al  procedimento  si   applicano   le

disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero

dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione,  oltre  ad

applicare la sanzione pecuniaria  di  cui  al  comma  1,  diffida  il

trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui  all'articolo  8,

entro il termine di novanta giorni  dalla  data  della  contestazione

immediata  o  dalla  data  della   notificazione   del   verbale   di

accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta  giorni

entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

  13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di  cui  all'articolo

8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza

individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o,

in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle  norme

ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e

la  successiva,  dandone  comunicazione  nella  diagnosi   successiva

l'attuazione dell'intervento stesso, sono soggette  ad  una  sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.»;

  f) al comma 18, la parola «1,» e' soppressa;

  g) al comma 20, la parola «1,» e' soppressa.

Capo II
Modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

                               Art. 16

Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del  2014.

  Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

  1. L'allegato 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,  e'

abrogato.

                               Art. 17

          Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo

               n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici

  1. All'allegato 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la

parte 1 «Principi generali dell'analisi costi-benefici» e' abrogata.

                               Art. 18

Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo  n.  102  del  2014.

  Requisiti di efficienza energetica per i  gestori  dei  sistemi  di

  trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione

  1. All'allegato 7 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,

alla lettera a), le parole  «e  il  potenziamento  della  rete»  sono

sostituite dalle seguenti: «, il potenziamento della rete esistente e

l'attivazione di nuove reti».

                               Art. 19

Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti  minimi

  in  materia  di  informazioni  di  fatturazione   e   consumo   per

  riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

  1. Dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n.  102,

e' aggiunto il seguente:

  «Allegato 9 -  Requisiti  minimi  in  materia  di  informazioni  di

fatturazione e consumo  per  riscaldamento,  raffreddamento  e  acqua

calda per uso domestico

  1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o  sulle  letture  dei

contabilizzatori di calore.

  Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di

energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo  effettivo  o

delle  letture  dei  contabilizzatori  di  calore  almeno  una  volta

all'anno.

  2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.

  Dal  25  ottobre  2020,  se  sono  stati  installati  contatori   o

contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla

fatturazione o sul consumo  basate  sul  consumo  effettivo  o  sulle

letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno  ogni  tre

mesi agli utenti finali che ne hanno  fatto  richiesta  o  che  hanno

scelto la fatturazione elettronica, oppure  due  volte  l'anno  negli

altri casi.

  Dal    gennaio  2022,  se  sono  stati  installati  contatori   o

contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla

fatturazione o sul consumo  basate  sul  consumo  effettivo  o  sulle

letture dei contabilizzatori  di  calore  sono  fornite  agli  utenti

finali almeno una volta al mese. Esse possono  altresi'  essere  rese

disponibili via  Internet  e  aggiornate  con  la  massima  frequenza

consentita dai dispositivi e dai sistemi di  misurazione  utilizzati.

Il riscaldamento e  il  raffreddamento  possono  essere  esentati  da

questo      requisito       fuori       dalle       stagioni       di

riscaldamento/raffreddamento.

  3. Informazioni minime in fattura.

  Nelle fatture basate sul consumo  effettivo  o  sulle  letture  dei

contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata  trasmessa

gli utenti devono disporre  in  modo  chiaro  e  comprensibile  delle

seguenti informazioni:

  a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo

totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;

  b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel  caso  di

calore da impianti  di  teleriscaldamento  con  una  potenza  termica

nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative  emissioni  annuali

di gas a effetto serra, sul mix  di  combustibili  utilizzato  e  sul

fattore di conversione in energia primaria, nonche'  una  descrizione

delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;

  c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente  finale

e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente,  sotto  forma

di grafico, corretto  per  le  variazioni  climatiche  nel  caso  del

riscaldamento e del raffreddamento;

  d) recapiti (compresi  i  siti  Internet)  delle  associazioni  dei

consumatori e dell'ENEA,  al  fine  di  ottenere  informazioni  sulle

misure  disponibili  di  miglioramento  dell'efficienza   energetica,

profili comparativi dei consumi in base  alle  diverse  tipologie  di

utenti  e   chiarimenti   sulle   migliori   tecnologie   energetiche

disponibili nell'ambito del presente allegato;

  e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di

mediazione  o  i  meccanismi   alternativi   di   risoluzione   delle

controversie;

  f) confronti con  il  consumo  di  un  utente  finale  medio  o  di

riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso  di

fatture elettroniche, tali confronti possono invece  essere  messi  a

disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

  Le fatture non basate sul consumo effettivo  o  sulle  letture  dei

contabilizzatori  di  calore  contengono  una  spiegazione  chiara  e

comprensibile del modo in cui e' stato calcolato l'importo che figura

in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere  d)  ed

e).».

Capo III
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

                               Art. 20

                      Modifiche all'allegato 1

               del decreto legislativo n. 115 del 2008

  1. L'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,  e'

sostituito dal seguente:

                                                          «Allegato I

                                  (previsto dall'articolo 3, comma 2)

TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE

                       TABELLA DI CONVERSIONE

    

=====================================================================

| Fonte di energia  |    kJ (NCV)     |  kgep (NCV)  |  kWh (NCV)   |

+===================+=================+==============+==============+

|  1 kg di carbone  |     28.500      |    0,676     |    7,917     |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|  1 kg di carbon   |                 |              |              |

|      fossile      |  17.200-30.700  | 0,411-0,733  | 4,778-8,528  |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|1 kg di mattonelle |                 |              |              |

|    di lignite     |     20.000      |    0,478     |    5,556     |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|  1 kg di lignite  |                 |              |              |

|       nera        |  10.500-21.000  | 0,251-0,502  | 2,917-5,833  |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|  1 kg di lignite  |  5.600-10.500   | 0,134-0,251  | 1,556-2,917  |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|  1 kg di scisti   |                 |              |              |

|    bituminosi     |   8.000-9.000   | 0,191-0,215  | 2,222-2,500  |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|   1 kg di torba   |  7.800-13.800   | 0,186-0,330  | 2,167-3,833  |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|1 kg di mattonelle |                 |              |              |

|     di torba      |  16.000-16.800  | 0,382-0,401  | 4,444-4,667  |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|   1 kg di olio    |                 |              |              |

|  pesante residuo  |     40.000      |    0,955     |    11,111    |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|   1 kg di olio    |                 |              |              |

|   combustibile    |     42.300      |    1,010     |    11,750    |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|1 kg di carburante |                 |              |              |

|     (benzina)     |     44.000      |    1,051     |    12,222    |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

| 1 kg di paraffina |     40.000      |    0,955     |    11,111    |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|    1 kg di GPL    |     46.000      |    1,099     |    12,778    |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|    1 kg di gas    |                 |              |              |

|   naturale (1)    |     47.200      |    1,126     |    13,10     |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|    1 kg di GNL    |     45.190      |    1,079     |    12,553    |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|  1 kg di legname  |                 |              |              |

|(umidita' 25%) (2) |     13.800      |    0,330     |    3,833     |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|      1 kg di      |                 |              |              |

| pellet/mattoni di |                 |              |              |

|       legno       |     16.800      |    0,401     |    4,667     |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|  1 kg di rifiuti  |  7.400-10.700   | 0,177-0,256  | 2,056-2,972  |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

|  1 MJ di calore   |                 |              |              |

|     derivato      |      1.000      |    0,024     |    0,278     |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

| 1 kWh di energia  |                 |              |              |

|     elettrica     |      3.600      | 0,086 (***)  |    1 (3)     |

+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

   Fonte: Eurostat.

  1) 93 % metano.

  2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del

tipo di legname maggiormente utilizzato.

  3) Il fattore di conversione di  1  kWh  di  energia  elettrica  e'

applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di

energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up»  basata  sul

consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh

si applica il coefficiente definito con un metodo  trasparente  sulla

base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di  energia

primaria, al fine  di  garantire  un  calcolo  preciso  dei  risparmi

concreti. Tali circostanze sono  corroborate,  verificabili,  nonche'

basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i  risparmi  di

energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di  base  di  2,1

fatta salva la possibilita' di definire un coefficiente diverso sulla

base di idonea motivazione. A tale riguardo, si tiene conto  dei  mix

energetici inclusi nel PNIEC.

  ***)  Il  valore  di  riferimento  e'   aggiornato   con   apposito

provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al fine

di  tener  conto  dell'efficienza  media  di  produzione  del   parco

termoelettrico.».

                               Art. 21

                  Disposizioni finali e abrogazioni

  1. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  e'

abrogato.

  2. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli

articoli 5, 8, 12, 14, ove e' prevista idonea copertura.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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