Efficienza energetica e sviluppo sostenibile: al via i contributi

Pubblicato il decreto ministero dello Sviluppo economico 2 luglio 2020

Efficienza energetica e sviluppo sostenibile: al via i contributi per 1940 Comuni di popolazione inferiore ai 1000 abitanti. Lo ha disposto il ministero dello Sviluppo economico con il decreto 2 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2020, n. 173.

L'importo messo a disposizione a favore di ciascun comune è pari a 19.329,89 euro, a condizione che i lavori per la realizzazione degli interventi inizino entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso.

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Di seguito il testo del decreto ministero dello Sviluppo economico 2 luglio 2020. In allegato l'elenco dei Comuni beneficiari.

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Decreto ministero dello Sviluppo economico 2 luglio 2020

Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione
di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile. (20A03615)

(Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2020, n. 173)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l'art. 30, comma 14-bis, che
prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la
realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1
dello stesso art. 30, richiamando l'applicazione, per quanto
compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo
art. 30;
Visto l'art. 30, comma 14-quater del citato decreto-legge n. 34 del
2019 , che dispone, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 14-bis e 14-ter, l'istituzione, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire in
misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita' di cui ai
medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi
dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende
corrispondentemente ridotta di pari importo;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione di
decreti legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 125, comma 1, che ha
prorogato di sei mesi i termini previsti dall'art. 30, comma 14-bis,
del decreto-legge n. 34 del 2019;
Visto che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico per l'anno 2020, risultano disponibili per le finalita' di
cui al presente decreto euro 37.500.000,00 sul capitolo 7351
«Contributi a favore dei comuni per investimenti di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile»;
Considerato che, ai sensi del citato art. 30, comma 14-bis, del
decreto-legge n. 34 del 2019, a ciascun comune con popolazione
inferiore a 1000 abitanti deve essere assegnato un contributo di pari
importo;
Considerato che l'importo del contributo da assegnare a ciascuno
dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come
risultanti dall'elenco di cui al decreto del Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14
gennaio 2020, e' pari ad euro 19.329,89;
Rilevato altresi' che i comuni beneficiari del contributo sono
tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 novembre 2020,
pena la decadenza automatica del contributo concesso;
Considerata la necessita' di provvedere al riparto delle risorse
tra i comuni in conformita' con le disposizioni sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1

Ripartizione dei contributi per l'anno 2020

1. In applicazione del comma 14-bis dell'art. 30 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e' assegnato, per l'anno 2020, un contributo
dell'importo di euro 19.329,89 in favore di ciascuno dei 1.940 comuni
con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'allegato 1) al
presente decreto, per la realizzazione di progetti relativi a
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile.
2. Il comune beneficiario del contributo e' tenuto ad avviare
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi entro
il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo
concesso.
3. Ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse di cui al
comma 1, trovano applicazione, per quanto compatibili, i commi 3, 4,
6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del
2019.
4. Con successivo provvedimento del direttore generale della
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico, sono dettate le disposizioni operative per la
fruizione del contributo di cui al comma 1.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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Allegati

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