Efficienza energetica: novità per strutture e servizi targati Ecolabel

La decisione (Ue) della Commissione 29 marzo 2023, n. 2023/705, modifica le decisioni (Ue) 2017/175 e (UE) 2018/680 sui requisiti di determinati prodotti impiegati rispettivamente in strutture ricettive e servizi di pulizia di ambienti interni

Efficienza energetica: novità per strutture e servizi Ecolabel. Si tratta della decisione (Ue)  della Commissione 29 marzo 2023, n. 2023/705, che modifica le decisioni (Ue) 2017/175 e (UE) 2018/680, per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica di determinati prodotti impiegati rispettivamente in:

  • strutture ricettive con marchio Ecolabel Ue;
  • servizi di pulizia di ambienti interni con marchio Ecolabel Ue.

Di seguito il testo della decisione (Ue)  della Commissione 29 marzo 2023, n. 2023/705; l'allegato è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.

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Decisione (Ue) 2023/705 della Commissione del 29 marzo 2023 che modifica le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica per le strutture ricettive con marchio Ecolabel UE e per i servizi di pulizia di ambienti interni con marchio Ecolabel UE per determinati prodotti connessi all’energia

(in G.U.C.E. L del 30 marzo 2023, n. 92)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

[notificata con il numero C(2023) 2067]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) [1]GU L 27 del 30.1.2010, pag.1. , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)  A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.

(2)  La decisione (UE) 2017/175 della Commissione[2]Decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 9). ha stabilito criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti «strutture ricettive» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica.

(3)  La decisione (UE) 2018/680 della Commissione [3]Decisione (UE) 2018/680 della Commissione, del 2 maggio 2018, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 22).ha stabilito criteri per il marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» e i pertinenti requisiti di valutazione e verifica.

(4)  Sia la decisione (UE) 2017/175 che la decisione (UE) 2018/680 comprendono requisiti di efficienza energetica per specifici prodotti connessi all’energia, facendo riferimento ad atti legislativi che devono essere aggiornati.

(5)  La Commissione ha introdotto etichette di efficienza energetica riscalate che vanno da A a G per determinati prodotti connessi all’energia («prodotti riscalati»), conformemente al piano di lavoro di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).. Detti prodotti riscalati sono menzionati al criterio 8 e al criterio 31, lettere a), c), d), e) e h), della decisione (UE) 2017/175 e al sottocriterio O10 a) della decisione (UE) 2018/680 e corrispondono rispettivamente a sorgenti luminose, apparecchiature di refrigerazione, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e display elettronici. Poiché i regolamenti delegati (UE) 2019/2015[5]Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68)., (UE) 2019/2016[6]Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102). , (UE) 2019/2017 [7]Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134)., (UE) 2019/2014[8]Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29). e (UE) 2019/2013[9]Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1). della Commissione hanno abrogato i regolamenti delegati (UE) n. 874/2012[10]Regolamento delegato (UE) n.874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1)., (UE) n. 1060/2010[11]Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17). , (UE) n. 1059/2010[12]Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1)., (UE) n. 1061/2010[13]Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47). e (UE) n. 1062/2010[14]Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64). della Commissione, è necessario aggiornare i criteri summenzionati inserendo i riferimenti ai requisiti energetici stabiliti nei regolamenti delegati (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017, (UE) 2019/2014 e (UE) 2019/2013. L’aggiornamento dei criteri si rende necessario anche per rispecchiare le classi superiori di efficienza energetica riscalate affinché i criteri Ecolabel UE continuino a corrispondere al 10-20 % dei prodotti migliori in termini di prestazione ambientale presenti sul mercato dell’UE, conformemente all’allegato I, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 66/2010. Nelle decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 è opportuno mantenere i riferimenti ai requisiti energetici stabiliti nei regolamenti delegati (UE) n. 874/2012, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1061/2010 e (UE) n. 1062/2010, affinché i prodotti acquistati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme sull’etichettatura energetica possano essere ancora considerati conformi ai criteri Ecolabel UE.

(7)  Il criterio 31, lettera e), fissato nella decisione (UE) 2017/175 fa riferimento al regime Energy Star dell’UE applicabile alle apparecchiature da ufficio, e all’accordo Energy Star UE-USA[15]Decisione(UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell’Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all’allegato C dell’accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9). [16]Decisione2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell’Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all’allegato C dell’accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell’allegato C dell’accordo (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 68). , scaduto il 20 febbraio 2018. Per garantire che i criteri Ecolabel UE abbiano elevate prestazioni ambientali, in assenza di pertinenti etichette energetiche o di regolamenti che definiscano classi energetiche applicabili alle apparecchiature per ufficio — ad eccezione dei display elettronici, per i quali sono disponibili classi di efficienza energetica riscalate9 — il requisito modificato dovrebbe prevedere che le apparecchiature per ufficio nuove siano conformi a un marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I[17] UNI EN ISO 14024:2018. Etichette e dichiarazioni ambientali–Etichettatura ambientale di TipoI–Principi e procedure..

(8)  Il criterio 31, lettera g), fissato nella decisione (UE) 2017/175 e il criterio O5 fissato nella decisione (UE) 2018/680 assegnano punti ai richiedenti del marchio Ecolabel UE per l’uso di aspirapolvere efficienti sotto il profilo energetico e fanno riferimento al regolamento delegato (UE) n. 665/2013[18]Regolamento delegato (UE) n.665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).della Commissione e alle relative classi di efficienza energetica Il Tribunale aveva annullato tale regolamento delegato con sentenza nella causa T-544/13 RENV[19]Sentenza del Tribunale dell’11 novembre 2015, DysonLtd/Commissione europea, CausaT-544/13RENV,ECLI:EU:T:2018:761.. Affinché sia possibile continuare ad assegnare punti ai richiedenti del marchio Ecolabel UE per l’uso di aspirapolvere efficienti sotto il profilo energetico, i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione annullato dovrebbero essere sostituiti con riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione[20]Regolamento (UE) n.666/2013 della Commissione, dell’8 luglio2013, recante modalità di applicazione della direttiva2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24)., e i riferimenti alle classi di efficienza energetica dovrebbero essere sostituiti con riferimenti alle soglie di consumo annuo di energia.

(9)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680.

(10)  Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 

L’allegato della decisione (UE) 2017/175 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2 

L’allegato della decisione (UE) 2018/680 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

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Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 27 del 30.1.2010, pag.1.
2. Decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 9).
3. Decisione (UE) 2018/680 della Commissione, del 2 maggio 2018, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 22).
4. Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
5. Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).
6. Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).
7. Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134).
8. Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).
9. Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1).
10. Regolamento delegato (UE) n.874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).
11. Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).
12. Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).
13. Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).
14. Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).
15. Decisione(UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell’Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all’allegato C dell’accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9).
16. Decisione2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell’Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all’allegato C dell’accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell’allegato C dell’accordo (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 68).
17. UNI EN ISO 14024:2018. Etichette e dichiarazioni ambientali–Etichettatura ambientale di TipoI–Principi e procedure.
18. Regolamento delegato (UE) n.665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).
19. Sentenza del Tribunale dell’11 novembre 2015, DysonLtd/Commissione europea, CausaT-544/13RENV,ECLI:EU:T:2018:761.
20. Regolamento (UE) n.666/2013 della Commissione, dell’8 luglio2013, recante modalità di applicazione della direttiva2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).

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