Emas applicato alla gestione dei Raee: gli incentivi per le indicazioni per le certificazioni sono riportate nel decreto del ministero della Transizione ecologica 15 giugno 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2022, n. 180.
In particolare, il provvedimento dettaglia:
- i soggetti che possono beneficiare delle misure;
- come accedere ai contributi, pari a 500.000 euro annui;
- il soggetto attuatore;
- le modalità per la concessione e le eventuali revoche.
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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 15 giugno 2022 .
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 15 giugno 2022
Misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che
effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi
certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009. (22A04305)
(in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2022, n. 180)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
d'intesa con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attribuisce
al Ministero il compito di assicurare la promozione, la conservazione
ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi
della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa
delle risorse naturali dall'inquinamento compiendo e promuovendo
studi, indagini e rilevamenti interessanti per l'ambiente;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, a norma del quale il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e l'art. 3 del
medesimo decreto-legge, in cui sono previste disposizioni transitorie
concernenti il «Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante le
norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati ed in particolare la parte IV, titolo III, recante la
«Gestione di particolari categorie di rifiuti»;
Visto l'art. 227, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, che indica i rifiuti elettrici ed elettronici
tra le tipologie di rifiuti per le quali restano ferme le
disposizioni speciali, nazionali e comunitarie;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento e del Consiglio del 4
luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), che sostituisce le precedenti direttive 2022/96/UE e
2003/108/UE, da ultimo modificata dalla direttiva 2018/849/UE del
Parlamento e del Consiglio, che modifica, tra le altre, la direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)», da ultimo modificato dal decreto
legislativo n. 118/2020, a seguito del recepimento della direttiva
2018/849/UE;
Visto in particolare l'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 14
marzo 2014, n. 49, «sono definite, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente
articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle
imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei
sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a
un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)»;
Visto il regolamento 1221/2009/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il
regolamento 461/2001/CE e le decisioni della Commissione 2001/681/CE
e 2006/193/CE;
Considerato che il richiamato regolamento europeo, EMAS, che,
costituisce strumento importante del piano d'azione «Produzione e
consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», ed e'
volto a ottimizzare i processi di produzione, riducendo gli impatti
ambientali ed utilizzando in modo piu' efficiente le risorse e dunque
un viatico efficace per stabilire un concreto modello di economia
circolare;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2021, n. 464, recante
l'atto di indirizzo sulle priorita' politiche per l'anno 2022 e il
triennio 2022-2024, aggiornato in coerenza con gli obiettivi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Ritenuto opportuno, al fine di garantire il continuo miglioramento
delle prestazioni ambientali, stabilire misure atte ad incentivare le
imprese, che effettuano operazioni di trattamento dei RAEE, ad
avviare i procedimenti preordinati al rilascio della certificazione
EMAS;
Ritenuta la necessita' di demandare a un ente strumentale
dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche
per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per
la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro
esito e per la successiva erogazione del contributo;
Vista la convenzione del 25 marzo 2021, sottoscritta tra il
Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per
l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, registrata
con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;
Considerato che nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
il Ministero individua le misure di cui all'art. 18, comma 7, decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze,
espressa con nota protocollo n. 3328;
Acquisita l'intesa del Ministero della salute, espressa con nota
protocollo n. 2196;
Acquisita l'intesa del Ministero dello sviluppo economico, espressa
con nota protocollo n. 6664;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalita' di
cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 49 del 2014,
definendo le misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle
imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi
certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Art. 2
Misure di incentivazione
1. Le misure, volte a incentivare l'introduzione volontaria del
sistema di ecogestione e audit (EMAS) e dettagliate mediante il
provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, sono individuate in
contributi economici, nel limite di euro 500.000,00 annui, a valere
sulle risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7510/01 dello stato
di previsione del Ministero della transizione ecologica.
2. Le imprese che effettuano il trattamento di RAEE che intendono
accedere al contributo devono certificare l'avvio della procedura per
l'ottenimento della registrazione EMAS nonche' produrre la relativa
documentazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Le disposizioni del presente decreto sono rivolte alle imprese
che effettuano operazioni di trattamento di RAEE, autorizzate ai
sensi dell'art. 208 o dell'art. 213 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Il possesso dell'autorizzazione garantisce l'utilizzo
delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di
riciclaggio disponibili nonche' l'osservanza dei requisiti previsti
all'art. 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per il
trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di
riciclaggio e recupero di cui all'allegato V del medesimo decreto.
2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della
domanda, sono in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:
a) risultano regolarmente costituite e iscritte al registro delle
imprese;
b) risultano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o
alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
e non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
d) non si trovino in stato di liquidazione o siano, comunque,
soggette a una procedura concorsuale con finalita' liquidatoria.
Art. 4
Modalita' di accesso ai contributi
1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i
soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda, ai sensi
del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica.
2. Ciascun soggetto istante puo' presentare una sola domanda di
ammissione all'agevolazione.
3. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di
agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale per l'economia circolare del Ministero della transizione
ecologica. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo
schema in base al quale deve essere presentata la domanda di
ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione
utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria. Il suddetto
provvedimento e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
della transizione ecologica.
4. La presentazione dell'istanza e' sottoscritta dal rappresentante
legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato
camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale e'
stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
5. Sono escluse dall'attribuzione dei contributi economici di cui
al comma 1 le imprese che abbiano gia' ottenuto la certificazione
EMAS o abbiano concluso il procedimento per l'ottenimento della
registrazione EMAS al momento di presentazione dell'istanza.
Art. 5
Determinazione e misura del contributo straordinario
1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa in forma
di contributo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di
cui all'art. 2, comma 1.
2. Il contributo concesso e' pari all'importo sostenuto per
l'ottenimento della certificazione EMAS e comunque fino ad un massimo
di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria.
3. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni
concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della
dotazione finanziaria di cui all'art. 2, comma 1, del presente
decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in
proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun
soggetto istante. Tutti i soggetti beneficiari concorrono al riparto,
senza alcuna priorita' connessa al momento della presentazione della
domanda.
Art. 6
Soggetto attuatore
1. L'attivita' istruttoria di cui al presente decreto e' svolta dal
Ministero della transizione ecologica, che si avvale, sulla base
della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.
2. Allo scadere della convenzione citata al comma 1, il Ministero
svolge l'attivita' istruttoria avvalendosi del personale in servizio
presso la Direzione generale per l'economia circolare.
Art. 7
Concessione delle agevolazioni
1. Il Ministero della transizione ecologica (tramite il soggetto
attuatore), trascorso il termine finale per la presentazione delle
domande di accesso alle agevolazioni, verifica la completezza e la
regolarita' della domanda e della documentazione allegata, il
possesso dei requisiti di ammissibilita' sulla base delle
dichiarazioni rese dal soggetto istante.
2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si
concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione
a corredo dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica
procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza.
3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si
concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle
dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione
concedibile entro i limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 1,
tenendo conto dell'eventuale riparto, adotta uno o piu' provvedimenti
cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del
direttore generale per l'economia circolare, da pubblicare sul sito
web del Ministero della transizione ecologica: www.mite.gov.it
4. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente
decreto sono effettuate dal Ministero della transizione ecologica
esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC).
Art. 8
Erogazione del contributo
1. Il contributo e' erogato dal Ministero della transizione
ecologica, con l'avvalimento del soggetto attuatore di cui all'art.
6, previa verifica della vigenza della regolarita' contributiva del
soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi
dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), nonche' della verifica degli inadempimenti ai
sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
2. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle
attivita' di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede
all'erogazione secondo le modalita' e i tempi previsti dalle
procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui
all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare
l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto
previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
Art. 9
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti
dal Ministero ai sensi dell'art. 10, anche mediante sopralluoghi, al
fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' oggetto di
concessione dell'agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti
dal presente decreto;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la
valutazione degli effetti dei benefici concessi.
Art. 10
Controlli
1. Il Ministero della transizione ecologica, successivamente
all'erogazione del contributo spettante, procede allo svolgimento dei
controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di
verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari
agevolati, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio rilasciate dai medesimi soggetti beneficiari in sede di
richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli,
il Ministero della transizione ecologica procede alla revoca delle
agevolazioni.
2. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica puo'
effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione
diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla
verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le
dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante
il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
Art. 11
Cause di revoca del contributo
1. Il contributo concesso e' revocato, ferme restando le
disposizioni vigenti per le responsabilita' penali per le
dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di
ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare
la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto
beneficiario e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e
sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;
c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui
all'art. 9;
d) il soggetto beneficiario non consenta le attivita' di
controllo di cui all'art. 10.
2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la
revoca, totale o parziale, del contributo e, anche mediante il
soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate, anche
con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatte salve le ulteriori
sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono versate ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato, per restare acquisite all'erario.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero assicura che i dati personali di cui entra in
possesso a seguito dell'attuazione del presente decreto siano
trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e del regolamento 2016/679/UE.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dall'attivita' rimessa, ai sensi dell'art.
6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, si provvede esclusivamente
nell'ambito della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle
premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.