Decisone (Ue) 2019/61 della Commissione del 19 dicembre 2018 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per la pubblica amministrazione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
(G.U.C.E. L del 18 gennaio 2019, n. 17)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, in particolare l’articolo 46, paragrafo 1 GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione deve elaborare documenti di riferimento per determinati settori economici. Tali documenti devono includere la migliore pratica di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli della prestazione ambientale. Le organizzazioni registrate o in procinto di registrarsi a titolo del sistema di ecogestione e audit istituito dal suddetto regolamento devono tenere conto di tali documenti quando sviluppano i rispettivi sistemi di gestione ambientale e valutano le rispettive prestazioni ambientali nella dichiarazione ambientale, o nella dichiarazione ambientale aggiornata, redatta conformemente all’allegato IV del regolamento.
(2) A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione doveva definire un piano di lavoro mediante il quale stabilire l’elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali. La comunicazione della Commissione «Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)» [1]GU C 358 dell’8.12.2011, pag. 2. annovera la pubblica amministrazione tra i settori prioritari.
(3) Data l’eterogeneità dell’attività svolta dalle varie amministrazioni pubbliche all’interno dell’Unione, il documento di riferimento per questo settore verte sugli aspetti ambientali principali. Dovrebbe indicare, a titolo di migliori pratiche di gestione ambientale, le azioni concrete da intraprendere per migliorare la gestione amministrativa, l’efficienza energetica e l’efficienza delle risorse, la mobilità, l’uso del suolo, la qualità dell’aria, l’approvvigionamento idrico e la gestione dei rifiuti, al fine di favorire un’economia più circolare.
(4) Affinché le organizzazioni, i verificatori ambientali e gli altri soggetti dispongano del tempo sufficiente per prepararsi all’introduzione del documento di riferimento settoriale per la pubblica amministrazione, la data di applicazione della presente decisione dovrebbe essere rinviata di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(5) Per elaborare il documento di riferimento settoriale allegato alla presente decisione la Commissione ha consultato gli Stati membri e altre parti interessate in conformità del regolamento (CE) n. 1221/2009.
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per la pubblica amministrazione ai fini del regolamento (CE) n. 1221/ 2009 figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 18 maggio 2019.
Allegati
Note
1. | ↑ | GU C 358 dell’8.12.2011, pag. 2. |