Emergenza climatica e lavoratori.
Convertito nella legge 18 settembre 2023, n. 127 il decreto legge 28 luglio 2023, n. 98 dal titolo «Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento».
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Il periodo di riferimento per l'applicazione del decreto va dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
Sul tema, leggi l'approfondimento
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento, con le indicazioni in merito a emergenza climatica e lavoratori.
Testo coordinato del decreto-legge 28 luglio 2021, n. 98
Testo del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2023), coordinato con la
legge di conversione 18 settembre 2023, n. 127 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia
di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini
di versamento.». (23A05339)
( Gazzetta Ufficiale n.223 del 23 settembre 2023)
Vigente al 23 settembre 2023
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con DPR 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrare con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Arte. 1
Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le
imprese del settore edile, lapideo e delle scavazioni in caso di
eccezionale emergenza climatica
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo dal 1°
luglio 2023 al 31 dicembre 2023 , le disposizioni dell'articolo 12,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non
trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da
eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) eo), del medesimo
decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di
integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica
il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Arte. 2
Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai
agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuata nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31
dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8
agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, e'
riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso
di riduzione dell'attivita' lavorativa pari alla meta' dell'orario
giornaliero contrattualmente previsto.
2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati
ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate
all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito
delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della
legge 8 agosto 1972, n. 457.
3. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il
trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' concesso dalla sede
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
territorialmente competente ed e' erogato direttamente dall'Istituto.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
Arte. 3
Linee guida in materia di salute e sicurezza
1. I Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute
favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine
di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra
l'umidita' relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e
procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.
2. Le intese di cui al comma 1 possono essere ricevute con decreto
dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
Arte. 4
Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento
1. Il contributo di solidarieta' di cui dell'articolo 1, commi da
115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 puo' essere versato
entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e
interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra
l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma
116, della legge n. 197 del 2022 e l'importo del contributo che
sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente
abrogato.
2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30
marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 ottobre 2023».
2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui
all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2023, n. 56, e' diverso dal 30 settembre 2023.
Arte. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.