Emission trading: cambia il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/Ce. A disporlo è la decisione di esecuzione (Ue) 2022/919 della Commissione dell'8 giugno 2022, pubblicata sulla G.U.C.E. L del 14 giugno 2022, n. 159 che, di fatto, sostituisce l’allegato alla precedente decisione 2005/381/Ce.
La misura è la diretta conseguenza delle modifiche alla direttiva 2003/87/Ce, introdotte dalla direttiva (Ue) 2018/410, per recepire l’impegno assunto dal Consiglio europeo nel 2014 di ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell’Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990.
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Di seguito gli articoli della decisione di esecuzione (Ue) 2022/919 della Commissione dell'8 giugno 2022; l'allegato contenente il nuovo questionario è disponibile alla fine della pagina in formato pdf.
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Decisione di esecuzione (Ue) 2022/919 della Commissione dell'8 giugno 2022 che modifica la decisione 2005/381/CE per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(in G.U.C.E. L del 14 giugno 2022, n. 159)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio[1]GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32., in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di presentare relazioni annuali alla Commissione sull’applicazione di tale direttiva.
(2) La decisione 2005/381/CE della Commissione[2]Decisione 2005/381/CE della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 43).stabilisce nel suo allegato un questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni annuali destinate a fornire un resoconto dettagliato dell’applicazione della direttiva 2003/87/CE.
(3) La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).ha modificato la direttiva 2003/87/CE in modo da riflettere l’impegno assunto dal Consiglio europeo nel 2014 di ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell’Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990.
(4) Al fine di attuare le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/410, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione[4]Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1). ha definito norme rivedute per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni che è iniziato il 1o gennaio 2021 e nei successivi periodi di scambio. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione[5]Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).ha stabilito disposizioni rivedute per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE e per l’accreditamento e la supervisione dei verificatori. Tale regolamento di esecuzione ha inoltre stabilito disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 si applica alla verifica, effettuata a decorrere dal 1o gennaio 2019, delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l’aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell’assegnazione gratuita agli impianti.
(5) Inoltre le norme per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni sono state aggiornate dal regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione[6]Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione[7]Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20)..
(6) È pertanto necessario integrare nella decisione 2005/381/CE le modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE e agli atti delegati e di esecuzione collegati. Inoltre l’ulteriore esperienza acquisita dagli Stati membri e dalla Commissione nell’utilizzo del questionario ha rivelato la necessità di migliorare l’efficienza della comunicazione e la coerenza delle informazioni comunicate.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/381/CE.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2005/381/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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Allegati
Note
1. | ↑ | GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. |
2. | ↑ | Decisione 2005/381/CE della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 43). |
3. | ↑ | Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3). |
4. | ↑ | Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1). |
5. | ↑ | Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94). |
6. | ↑ | Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8). |
7. | ↑ | Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20). |