Emissioni da autotrasporti: gli incentivi per il rinnovo del parco veicolare sono l'oggetto del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021 (in. Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2021, n. 297).
L'ammontare complessivo è pari a 50 milioni di euro, suddiviso in:
- 25 milioni di euro per l'annualità 2021;
- 25 milioni di euro per l'annualità 2022.
Scopo dei fondi è sostenere le imprese di autotrasporto nella rottamazione di veicoli più inquinanti, nell'acquisto di mezzi a minor impatto ambientale (euro VI) e di rimorchi e semirimorchi rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico, rispetto ambientale e maggiori standard di sicurezza.
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Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021
Rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte
al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli
autotrasportatori. (21A07308)
(Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2021, n.297)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 304 del 30
dicembre 2019, Supplemento ordinario n. 45, ed in particolare l'art.
1, commi 14 e 15;
Vista, altresi', la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 322 del 30 dicembre
2020, Supplemento ordinario n. 46;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2020, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30
dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 45;
Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, piano
di gestione n. 4, risultano accantonate risorse finanziarie pari a
complessivi 50 milioni di euro destinate al rinnovo del parco
veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli
autotrasportatori;
Considerato che gli incentivi di cui al presente decreto sono
inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti
contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di
veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilita'
dal punto di vista ambientale;
Visti, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17
del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014, che consentono aiuti agli
investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a
future norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del
summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014, occorre fare
riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire
la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed
ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensita'
d'aiuto come definita dal regolamento in parola;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di piccola e media impresa, stabilisce il
numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono tali
categorie di imprese;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto, altresi', l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 in materia di cumulo dei contributi costituenti aiuti di
Stato;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,
sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili (gia' Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e
la societa' Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture
e trasporti S.p.a., registrato dalla Corte dei conti in data 13
luglio 2020, con il quale vengono definite le linee di attivita' da
affidare alla societa' R.A.M. - Logistica, infrastrutture e trasporti
S.p.a. sulla base della direttiva annuale del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di
spesa pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi nell'arco del biennio
2021-2022 in ragione di euro 25 milioni per l'annualita' 2021 e di 25
milioni di euro per l'annualita' 2022.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad
incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio
italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale
(R.E.N.), e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di
cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del
parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando
l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.
3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni
settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove del caso, nel
rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2009.
Art. 2
Ripartizione delle risorse
1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli
importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art.
1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' Rete autostrade
mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a., quale
soggetto gestore dell'attivita' istruttoria giusta quanto disposto
dall'art. 6, comma 1, del presente decreto:
a) 5 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al
trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas
naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full
electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad
operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a
motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi
dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
europea del 17 giugno 2014;
b) 35 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di
automezzi commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5
tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi
alla normativa Euro VI di massa complessiva a partire da 3,5
tonnellate, comprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi
2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2009, nonche' Euro 6-D Final ai sensi di
quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.
715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007
con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia. La
suddetta dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro, viene
suddivisa equamente in ragione di euro 17,5 milioni per l'annualita'
2021 ed euro 17,5 milioni per l'annualita' 2022;
c) 10 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica
adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti
alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e
i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi
di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire
maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono
incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014.
2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto da destinare alla societa' Rete autostrade
mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. quale
soggetto gestore dell'attivita' istruttoria per l'intera attivita' ad
essa attribuita, anche relativamente alle attivita' connesse
all'implementazione e gestione della piattaforma di cui all'art. 5,
comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'Accordo di
servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (gia' «delle
infrastrutture e dei trasporti») e la societa' Rete autostrade
mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a.
3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d'intensita'
massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione europea del 17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita',
per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi
ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre
agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis»
ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea
del 18 dicembre 2013.
4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 per singola impresa, non
puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo
stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.
Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata
disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste
pervenute e dichiarate ammissibili.
5. L'importo massimo ammissibile e' omnicomprensivo per la
totalita' dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il
beneficio.
6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita'
del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla
data di erogazione del contributo medesimo, pena la revoca del
contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo
anche nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto
degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di
presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del
presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati
detenuti in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Modalita' di funzionamento
1. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a
concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di
tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma 2. A tal
fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata
disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto
limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita'
residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle
domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito
internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a
risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili
ulteriori risorse.
2. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette
aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per
effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a
favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza
dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014, gli investimenti di cui al presente decreto sono
finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata
in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato
dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 2.
Art. 4
Prenotazione
1. Ai soli fini della proponibilita' delle istanze volte ad
ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di
cui all'art. 2, e' sufficiente produrre copia del relativo contratto
di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione
della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale
caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti
dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito
contatore, puntualmente aggiornato, per ogni area di investimenti e
accantonati. L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la
prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in
sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento
dell'investimento secondo le modalita' fissate con il decreto
direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto.
2. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la rendicontazione con decreto del direttore generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto decade dal benefico e le risorse
corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono
riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con lo scorrimento
della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.
Art. 5
Importi dei contributi, costi ammissibili e intensita' di aiuto
1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 del
presente decreto:
a) nel caso dell'acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione
alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full
electric) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e
fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7
tonnellate, il contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni
veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 14.000 per ogni
veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5
tonnellate e fino a 7 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo
elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) nel caso dell'acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione
alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale
liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7
tonnellate, il contributo e' determinato in euro 9.000 per ogni
veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano
CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino
a 16 tonnellate ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione
alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a
motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16
tonnellate;
c) nel caso dell'acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di dispositivi idonei ad operare la riconversione di
autoveicoli per il trasporto merci, di massa complessiva fino a 3,5
tonnellate comprese, come veicoli elettrici il contributo e'
determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili,
comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo
pari ad euro 2.000.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
a) e b), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di
veicoli di classe inferiore ad Euro VI, viene riconosciuto una
maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo
rottamato. Tale veicolo, a pena d'ammissibilita' deve essere stato
detenuto in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno precedente
l'entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di
massa complessiva superiore a 7 tonnellate con contestuale
acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli
commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa
complessiva superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti
inquinamento Euro VI, il contributo e' determinato, avuto riguardo al
sovra-costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi
i limiti di emissione Euro VI in sostituzione del veicolo radiato, in
euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a
7 tonnellate e fino a 16 tonnellate, comprese, ed in euro 15.000 per
ogni veicolo Euro VI di massa complessiva superiore a 16 tonnellate.
4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri
Euro 6-D Final ed Euro VI il contributo e' determinato in euro 3.000
per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e
inferiore o pari a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di
veicoli della medesima tipologia.
5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti,
rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato
ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla normati IMO per
il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e semirimorchi
conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e IMO. I
rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo
innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini
dell'ammissione al beneficio;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore
del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le
unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla
fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita'
criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al
motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
6. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per
rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo
ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro 5.000 per
le grandi imprese.
7. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese: nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con
un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo
specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime
ATP, ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a superiore
standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c),
installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora
sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a
creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente,
diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti
nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente;
2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto
che e' possibile incentivare il 40 per cento della differenza di
costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo
innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei
veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a
criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale,
ovvero dei maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a
superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5,
lettera c), installate su tali veicoli.
8. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per
rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti il contributo
unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro
5.000 per le grandi imprese.
9. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente
articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.
Art. 6
Soggetto gestore e commissione di validazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
- Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per
le attivita' istruttorie si avvale della societa' Rete autostrade
mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. in
qualita' di soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso
attribuite, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione
dell'applicazione informatica, della gestione del flusso documentale
via posta elettronica certificata, nonche' all'attivita' istruttoria,
all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di
prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di
investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite la predisposizione
dell'elenco delle domande ammissibili, ordinate sulla base della data
di presentazione, e alla verifica della rendicontazione, ferma
rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili -
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La
Commissione di cui al comma 4, qualora sussistano i requisiti
previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con proposta
di accoglimento della domanda ai fini dell'adozione del relativo
provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero
con proposta di rigetto ove non sussistano i requisiti di cui al
presente decreto.
3. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1
del presente decreto da destinare alla societa' Rete autostrade
mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a., quale
soggetto gestore dell'attivita' istruttoria per l'intera attivita' ad
essa attribuita, anche relativamente alle attivita' connesse
all'implementazione e gestione della piattaforma di cui al comma 2,
viene determinata con atto attuativo dell'Accordo di servizio prot.
261 del 26 giugno 2020 sottoscritto dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili (gia' «Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti») e la societa' Rete autostrade
mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a.
4. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto e' nominata una commissione, senza oneri per la
finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal
soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente,
individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il
Dipartimento per la mobilita' sostenibile, e da due componenti,
individuati tra il personale di area III, in servizio presso il
medesimo dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di
segreteria. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese.
Art. 7
Modalita' di dimostrazione dei requisiti
1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 2, gli
aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di
rendicontazione, ed a pena di inammissibilita', la prova documentale
che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste
dal presente decreto.
2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle
domande.
Art. 8
Cumulabilita' degli aiuti
1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di
esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno
2014, in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto
degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del citato regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione europea del 18
dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi
ammissibili se tale cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore
ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione
(UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.
Art. 9
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili di procedere con tutti
gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione
dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con
l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento di cui
all'art. 6, comma 2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione
al bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando in
esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in
relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti
beneficiari.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.