Emissioni da materiali polverulenti: quale regime autorizzativo? Questa la domanda che la Provincia di Cosenza ha rivolto al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica sotto forma di interpello ambientale.
In particolare, è stato chiesto di conoscere il regime autorizzativo da applicare alle aree portuali in cui si svolgono attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti, alla luce delle disposizioni della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. n. 59/2013.
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.
Interpello ambientale della Provincia di Cosenza 9 gennaio 2025, n. 2568
Interpello ex art 3-septies del D.Lgs 152/2006. Chiarimenti in merito alla lettura del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 267 comma 1 lettera h) del d.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii., del successivo art. 269 del medesimo Decreto legislativo e degli artt. 2 e 3 del DPR 59/2013.
Con riferimento a quanto normato dall'art. 3 septies del D.lgs 152/06, laddove si prevede, tra l'altro, che le Province possano inviare a Codesto Ministero istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale, si trasmette quanto qui di seguito rappresentato.
Come è noto il comma 1 dell'art. 267 alla lettera h) del D.lgs 152/06 fornisce la definizione di stabilimento ovvero "... il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività" ed alla lett. n) la definizione di gestore ovvero "... la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto".
Il successivo art. 269 al comma 1 del medesimo Decreto legislativo dispone che: "... per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento".
L'art. 2 comma 1 lett. d) del DPR 59/2013 ribadisce che, il gestore è "... la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e al successivo art. 3 si prevede che "... i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: ... c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Avuto riguardo di quanto sopra, voglia Codesto Ministero chiarire se, nel caso in cui una ditta, ubicata ín area portuale di cui detiene la necessaria concessione demaniale marittima, intenda effettuare, mediante l'impiego di gru semoventi e macchine operatici, attività di imbarco/ sbarco, movimentazione e deposito da e su navi di materiale polverulento che genera emissioni diffuse in atmosfera, nel rispetto delle definizioni normative richiamate nella premessa della presente comunicazione, abbia bisogno di acquisire il titolo abilitativo relativo all'autorizzazione alla emissioni in atmosfera.
In tale fattispecie, voglia specificare quale tipo di procedimento amministrativo sia necessario seguire, tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 269 del D.Igs 152/06 ovvero dal "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" di cui al DPR 59/2013.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 7 febbraio 2025, n. 23595
Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del Dlgs 152/2006. Autorizzazione di attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti nelle aree portuali. Rif. nota n. prot. 250000994 del 09/01/2025, ricevuta con prot. MASE 0002568 del 09/01/2025
Con la nota indicata in oggetto la Provincia in indirizzo ha proposto un atto di interpello al fine di conoscere il regime autorizzativo da applicare alle aree portuali in cui si svolgono attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti, alla luce delle disposizioni della parte quinta del Dlgs 152/2006 e del d.p.r. 59/2013.
Al riguardo, è necessario muovere dalla normativa di settore in materia di emissioni di impianti e attività produttive, rappresentata dalla parte quinta del Dlgs 152/2006, che prevede (all’articolo 269) il principio secondo cui sono soggetti alla “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Lo “stabilimento” è “il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso per esempio dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività” (articolo 268 del Dlgs 152/2006).
Tale estensiva definizione è finalizzata a garantire che sia sottoposto ad autorizzazione qualsiasi complesso, anche al di fuori di capannoni e altre strutture chiuse, in cui un operatore gestisce in modo stabile, come componenti di un ciclo produttivo, impianti e/o attività aventi emissioni convogliate e/o diffuse in atmosfera.
In questo quadro, un’area portuale adibita in modo stabile, sotto la gestione del concessionario, allo svolgimento di attività di carico, scarico e movimentazione che producono emissioni (come le attività che interessano i materiali pulverulenti), anche solo attraverso l’uso di dispositivi mobili (gru mobili, tramogge, mezzi di trasporto, ecc.), ricade nella definizione di stabilimento.
Il d.p.r. 59/2013 ha poi previsto che, nei casi di soggezione all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera o ad altre autorizzazioni di settore ambientali, tali titoli autorizzativi sono sostituiti da una autorizzazione unica ambientale (AUA), avente una propria disciplina procedurale.
Il campo di applicazione del d.p.r. 59/2013 si riferisce alla categoria delle piccole medie imprese e a tutte le tipologie impiantistiche escluse dall’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e soggette alle sopra indicate autorizzazioni ambientali di settore (articolo 1, comma 1).
È stato in più occasioni chiarito, da parte di questo Ministero, che tali due categorie afferenti al campo di applicazione del d.p.r. 59/2013 sono tra loro autonome, con la conseguenza che l’AUA deve essere riferita a tutti gli operatori, anche diversi da piccole medie imprese, che gestiscono un’attività che risulti soggetta ad autorizzazioni ambientali come l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Pertanto, alla luce di tale scenario normativo, un’area portuale che integra uno stabilimento per cui l’articolo 269 del Dlgs 152/2006 prescrive l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in quanto sede unitaria e stabile di attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti), ricade, dal 2013, nel campo di applicazione del d.p.r. in esame ed è conseguentemente soggetta all’AUA.
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