Con la decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio del 29 novembre 2018 (in G.U.C.E. L del 21 dicembre 2018, n. 328) è stata resa nota la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'organizzazione per l'aviazione civile internazionale, in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente, regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (cosiddetto sistema Corsia).
Sulla stessa G.U.C.E. sono state pubblicate altre disposizioni in materia di energia e lotta ai cambiamenti climatici:
- il regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (Ce) n. 663/2009 e (Ce) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/Ce, 2009/31/Ce, 2009/73/Ce, 2010/31/Ue, 2012/27/Ue e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/Ce e (Ue) 2015/652 e che abroga il regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CLICCA QUI);
- la direttiva (Ue) 2018/2001 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (CLICCA QUI);
- la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (CLICCA QUI).
Di seguito il testo integrale della decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio del 29 novembre 2018.
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Decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio del 29 novembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in meritoalla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)
in G.U.C.E. L del 21 dicembre 2018, n. 328
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) La convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale («convenzione»), che mira a disciplinare il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
(2) Gli Stati membri dell'Unione sono Stati contraenti della convenzione e membri dell'ICAO, mentre l'Unione assume lo status di osservatore in taluni organi dell'ICAO.
(3) Ai sensi dell'articolo 54 della convenzione, il Consiglio dell'ICAO deve adottare norme internazionali e pratiche raccomandate.
(4) La 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si è conclusa con esito positivo nel dicembre 2015 con l'adozione dell'accordo di Parigi. L'obiettivo dell'accordo di PArigi consiste nel contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e nel continuare ad adoperarsi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto a tali livelli. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire a realizzare tali riduzioni delle emissioni, compreso il trasporto aereo internazionale.
(5) La 39a Assemblea generale dell'ICAO, svoltasi nel 2016, ha deciso attraverso la risoluzione A39-3 di sviluppare un meccanismo globale basato sul mercato per limitare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale ai livelli del 2020. La posizione dell'Unione a questo proposito è stata definita dalla decisione (UE) 2016/915 del Consiglio [1]Decisione (UE) 2016/915 del Consiglio, del 30 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in relazione allo strumento internazionale che deve essere predisposto in sede di organi dell'ICAO e finalizzato all'attuazione, a partire dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 32).
(6) Il 27 giugno 2018 durante la decima riunione della sua 214a sessione, il Consiglio dell'ICAO ha adottato la prima edizione dell'allegato 16, volume IV, della convenzione: le norme internazionali e le pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — Regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale («CORSIA»).
(7) Le norme contenute nel regime CORSIA potrebbero diventare vincolanti conformemente alla convenzione ed entro i limiti da essa fissati, e potrebbero inoltre divenire tali per l'Unione e i suoi Stati membri ai sensi degli accordi internazionali vigenti in materia di trasporto aereo.
(8) A norma dell'articolo 90 della convenzione, a meno che la maggioranza degli Stati contraenti notifichi il proprio disaccordo al CORSIA, quest'ultimo avrà effetto tre mesi dopo il termine concesso per il suo rigetto.
(9) L'articolo 38 della convenzione riguarda le deroghe alle norme e ai procedimenti internazionali. Conformemente a tale articolo uno Stato contraente, qualora reputi di non potersi attenere in tutto alle norme o ai procedimenti internazionali o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche alle norme o ai procedimenti internazionali modificati, o qualora reputi necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscano in qualche punto da quelli introdotti in base a una norma internazionale, deve avvertire immedia¬ tamente l'ICAO delle differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dalla norma internazionale.
(10) Il 20 luglio 2018 l'ICAO ha inviato la lettera agli Stati AN 1/17.14 — 18/78, («lettera agli Stati»), con cui chiedeva loro di notificare in primo luogo un eventuale disaccordo riguardante parti del CORSIA entro il 22 ottobre 2018 e, in secondo luogo, di notificare eventuali differenze tra le loro pratiche nazionali e il CORSIA, nonché la data prevista di conformità, entro il 1o dicembre 2018.
(11) Il CORSIA diventa applicabile nei confronti di un operatore aereo che produca emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate, provenienti da voli internazionali effettuati da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, fatta eccezione per i voli umanitari, quelli del servizio medico e per attività antincendio.
(12) Gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica previsti dal CORSIA diventano applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2019.
(13) Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2035 gli obblighi di compensazione stabiliti dal CORSIA divengono applicabili nei confronti di un operatore aereo che effettui voli internazionali (definiti nella parte II, capitolo 1, punto 1.1.2, e nella parte II, capitolo 2, punto 2.1) fra gli Stati contraenti di cui al documento dell'ICAO di prossima pubblicazione, intitolato «CORSIA States for Chapter 3 State Pairs» («Stati del CORSIA per le coppie di paesi di cui al capitolo 3»).
(14) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in risposta alla lettera agli Stati. Questo perché il CORSIA sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2]Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(15) Considerati i notevoli progressi che il CORSIA consentirebbe di compiere a livello internazionale, non dovrebbe essere notificato alcun disaccordo ai sensi dell'articolo 90 della convenzione.
(16) L'Unione appoggia pienamente gli sforzi intrapresi nell'ambito dell'ICAO per rendere il CORSIA operativo il prima possibile. Ai sensi della direttiva 2003/87/CE, la Commissione è in procinto di tradurre le modalità di monitoraggio, comunicazione e verifica del CORSIA in atti dell'Unione che dovrebbero entrare in vigore entro il mese di gennaio 2019. Inoltre la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell'Unione. Il termine entro cui devono essere notificate eventuali differenze, in base alla lettera agli Stati è troppo breve per consentire all'Unione di adottare adeguamenti da apportare al CORSIA entro tale scadenza. Pertanto, affinché l'ICAO tenga pienamente conto della situazione giuridica attuale a livello di Unione, nonché dei lavori avviati nell'ambito del monitoraggio, della comunicazione e della verifica, in risposta alla lettera agli Stati gli Stati membri dovrebbero notificare eventuali differenze secondo quanto previsto nell'addendum della presente decisione.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'articolo 28 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE, riguarda il seguito da dare all'esito dei lavori a livello dell'ICAO. È opportuno informare quest'ultima in merito ai termini di tali disposizioni.
La posizione dell'Unione deve essere espressa dagli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'ICAO,
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in risposta alla lettera agli Stati AN 1/17.14 – 18/78, emessa il 20 luglio 2018 dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale con riferimento, è definita nell'addendum.
Articolo 2
Gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'ICAO esprimono la posizione di cui all'articolo 1.
ADDENDUM
Per quanto concerne l'ALLEGATO C della lettera agli Stati dell'ICAO AN 1/17.14 – 18/78 (NOTIFICA DI CONFORMITÀ O DIFFERENZE RISPETTO ALL'ANNESSO 16, VOLUME IV), sono notificate le differenze e fornite le spiegazioni seguenti al riguardo:
Considerazioni generali
L'Unione e i suoi Stati membri sostengono fermamente gli sforzi dell'ICAO per istituire a livello mondiale una misura mondiale basata sul mercato per il trasporto aereo internazionale, in modo da contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici.
L'(inserire il nome del vostro Stato) appoggia pienamente gli sforzi intrapresi nell'ambito dell'ICAO per rendere il CORSIA operativo il prima possibile. Ai sensi della direttiva 2003/87/CE, l'Europa è in procinto di tradurre gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica previsti dal CORSIA in atti giuridici dell'Unione che dovrebbero entrare in vigore entro il mese di gennaio 2019. Il termine entro cui devono essere notificate eventuali differenze, in base alla lettera agli Stati dell'ICAO AN 1/17.14 – 18/78, è troppo breve per consentire all'Unione di adottare adeguamenti da apportare al proprio diritto entro tale scadenza.
In questa fase esistono alcune differenze tra la direttiva 2003/87/CE e le regole specifiche adottate dalla Commissione, da una parte, e il CORSIA dall'altra. Ciò vale sia per gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica che per gli obblighi di compensazione.
Nei due casi, va ricordato l'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, nella sua attuale formulazione. La direttiva si applica indipendentemente dalla nazionalità dell'operatore del velivolo e, in linea di principio, riguarda i voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. La direttiva 2003/87/CE si applica indistintamente ai voli effettuati tra Stati membri e/o paesi SEE e al loro interno.
Obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica
Gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica previsti dal CORSIA diverranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le norme dell'Unione europea applicabili in materia a decorrere dal 1° dicembre 2018 sono contenute principalmente nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione. Tale direttiva costituisce la base giuridica per le disposizioni dettagliate in materia contenute nel regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE e nel regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
Occorre osservare che la Commissione europea è attualmente in procinto di adottare regolamenti che dovrebbero eliminare, fatte salve le considerazioni generali sopra enunciate, le differenze rispetto agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica del CORSIA di cui alla prima edizione dell'annesso 16, volume IV, la cui entrata in vigore è prevista entro il 1o gennaio 2019.
Obblighi di compensazione
Riguardo alla compensazione, va osservato che i corrispondenti obblighi contenuti nel CORSIA si applicheranno solo in una fase successiva e che il diritto dell'Unione sarà nel frattempo modificato alla luce del CORSIA.
Di conseguenza, non è necessario che gli attuali obblighi di compensazione siano oggetto di un trattamento che vada al di là delle considerazioni generali sopra enunciate.
Note
1. | ↑ | Decisione (UE) 2016/915 del Consiglio, del 30 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in relazione allo strumento internazionale che deve essere predisposto in sede di organi dell'ICAO e finalizzato all'attuazione, a partire dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 32) |
2. | ↑ | Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). |