Emissioni da veicoli: il monitoraggio e la comunicazione dei dati sono al centro del regolamento di esecuzione (Ue) della Commissione 4 marzo 2021, n. 2021/392, pubblicato sulla G.U.C.E. L del 5 marzo 2021, n. 77.
In particolare, il provvedimento si applica a due tipologie di mezzi:
- autovetture nuove;
- veicoli commerciali leggeri nuovi.
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Di seguito il testo integrale del regolamento di esecuzione (Ue) della Commissione 4 marzo 2021, n. 2021/392.
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione del 4 marzo 2021 relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153
(G.U.C.E. L del 5 marzo 2021, n. 77)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011[1]GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13., in particolare l’articolo 7, paragrafo 7, l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) Il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle autovetture e sui veicoli commerciali leggeri immatricolati nell’Unione sono essenziali per il funzionamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 di cui al regolamento (UE) 2019/631. Atteso che tale regolamento ha iniziato ad applicarsi il 1o gennaio 2020, è opportuno semplificare e chiarire le disposizioni di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010[2]Regolamento di esecuzione (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15). e (UE) n. 293/2012[3]Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri nuovi ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1).
della Commissione e riunire tali disposizioni in un unico regolamento di esecuzione. Ai fini della comunicazione dei dati per l’anno civile 2020, è opportuno tuttavia consentire che le disposizioni nuove e quelle esistenti si sovrappongano fino al 28 febbraio 2021.
(2) Per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle autovetture nuove e ai veicoli commerciali leggeri nuovi è necessario stabilire delle procedure che devono essere seguite dalle autorità competenti degli Stati membri, dai costruttori, dalla Commissione e dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA).
(3) Il ciclo di monitoraggio e comunicazione di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/631 prevede tre tappe principali: la comunicazione annuale alla Commissione, da parte delle autorità degli Stati membri, dei dati provvisori basati sulle immatricolazioni di veicoli nuovi nel corso dell’anno civile precedente; la trasmissione di tali dati provvisori, da parte della Commissione assistita dall’AEA, ai costruttori interessati; la verifica di tali dati da parte dei costruttori e, se necessario, la comunicazione alla Commissione delle eventuali correzioni apportate.
(4) È opportuno definire chiaramente le misure che le diverse parti devono adottare, entro i termini previsti nel corso delle tre fasi, al fine di garantire la solidità e l’affidabilità dell’insieme di dati finale pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631, sulla base del quale vengono determinate le emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori e il rispetto dei loro obiettivi specifici per le emissioni di CO2.
(5) A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione è tenuta a raccogliere, a partire dal 2021, i dati sul consumo reale di carburante o di energia delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri che sono registrati dai dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia elettrica di cui all’articolo 4 bis del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione[4]Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1)..
(6) Questi dati reali dovrebbero essere raccolti non appena disponibili, in quanto è essenziale individuare, quanto prima possibile, come evolvono nel tempo la differenza tra le emissioni e il consumo di carburante o di energia reali e i corrispondenti valori di omologazione, sia per monitorare l’efficacia delle norme sulle emissioni di CO2 ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli, sia per informare il pubblico.
(7) Al fine di garantire che sia possibile accedere il più rapidamente possibile ai dati sul consumo reale di carburante e di energia, i costruttori dovrebbero essere tenuti a raccogliere questi dati dalle autovetture nuove e dai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati a partire dal 1o gennaio 2021. Tali dati possono essere rilevati sia attraverso il trasferimento diretto dei dati dai veicoli ai costruttori, sia attraverso i loro concessionari o riparatori autorizzati quando effettuano operazioni di manutenzione o riparazioni sui veicoli e devono leggere i dati di bordo per altri scopi. I costruttori che hanno accesso a tali dati dovrebbero comunicarli alla Commissione, iniziando dai dati relativi ai veicoli nuovi immatricolati nell’Unione per la prima volta nel 2021.
(8) A norma del regolamento (UE) 2017/1151, l’obbligo di dotare i veicoli di dispositivi per il monitoraggio a bordo del consumo di carburante o di energia non si applica ad alcuni piccoli costruttori ed è pertanto opportuno che questi siano esentati anche dall’obbligo di raccogliere e comunicare i dati reali. Se lo desiderano, i piccoli costruttori dovrebbero comunque avere la possibilità di comunicare tali dati.
(9) È opportuno che gli Stati membri raccolgano dati sul consumo reale di carburante e di energia nell’ambito dei controlli tecnici effettuati a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).. Per agevolare questo compito, occorre allineare l’obbligo di rilevamento dei dati reali alle disposizioni di cui alla direttiva 2014/45/UE, per quanto riguarda i calendari nazionali dei controlli tecnici e la lettura dei dati dalla porta seriale di diagnosi a bordo dei veicoli. La raccolta dei dati dovrebbe pertanto iniziare sin dal primo controllo tecnico e dovrebbe diventare obbligatoria solo dopo il 20 maggio 2023, data a partire dalla quale gli organismi e i soggetti che effettuano tali controlli devono dotarsi dei dispositivi necessari, come gli strumenti di scansione, a norma di tale direttiva. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, qualora lo desiderino, a comunicare i dati prima di tale data.
(10) I costruttori e gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione e all’AEA i dati reali raccolti nel corso di un anno civile, utilizzando le procedure per la trasmissione di dati stabilite dall’AEA. Qualora tali dati non fossero disponibili, come può accadere in particolare nei primi anni civili successivi al 2021, i costruttori e gli Stati membri dovrebbero informarne la Commissione indicando i motivi della mancata disponibilità dei dati.
(11) I dati sul consumo reale di carburante e di energia dovrebbero essere rilevati insieme al numero di identificazione del veicolo (VIN). Dal momento in cui il veicolo è immatricolato, il VIN è considerato un dato personale ed è pertanto soggetto alle disposizioni stabilite per quanto riguarda la protezione di tali dati dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).. Il trattamento dei VIN ai fini del regolamento (UE) 2019/631 dovrebbe essere considerato lecito a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679. Occorre inoltre precisare che i soggetti convolti nel rilevamento, comunicazione e trattamento dei VIN devono essere considerati titolari del trattamento di tali dati ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda l’AEA e la Commissione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).. Occorre inoltre garantire che i VIN siano raccolti mediante mezzi di comunicazione sicuri e che gli interessati, ossia i proprietari dei veicoli, siano adeguatamente informati a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.
(12) È auspicabile inoltre specificare in che modo devono essere utilizzati i dati reali e i VIN, nonché per quanto tempo devono essere conservati dai diversi soggetti coinvolti nella loro rilevazione e comunicazione. Poiché l’obiettivo è seguire l’evoluzione nel tempo delle prestazioni reali del veicolo nel corso della sua durata di vita prevista, i dati dovrebbero essere raccolti per un periodo di 15 anni per lo stesso veicolo ed essere conservati dall’AEA per un periodo di 20 anni. Gli altri soggetti che raccolgono e comunicano questi dati dovrebbero invece conservarli solo per il tempo necessario per la preparazione dei dati in questione ai fini della trasmissione all’AEA.
(13) La raccolta dei dati reali e dei VIN dovrebbe essere pienamente trasparente e i proprietari dei veicoli dovrebbero pertanto avere la possibilità di rifiutare di mettere tali dati a disposizione dei costruttori o nel corso dei controlli tecnici. Va rilevato che la facoltà di rifiuto del proprietario del veicolo non si fonda sull’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/679 e che il rifiuto è da ritenersi valido solo per quanto riguarda i dati rilevati ai fini del presente regolamento.
(14) I dati da pubblicare a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/631 non dovrebbero consentire l’identificazione di singoli veicoli o conducenti, e dovrebbero essere pubblicati solo come insieme di dati anonimi aggregati senza alcun riferimento ai VIN.
(15) Sulla base della valutazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione dovrebbe esaminare alcuni aspetti delle disposizioni relative al monitoraggio, alla comunicazione e alla pubblicazione dei dati sul consumo reale di carburante e di energia, tenendo conto, tra l’altro, dell’esistenza di sistemi di trasferimento diretto dei dati dai veicoli.
(16) Per garantire la disponibilità dei dati di omologazione ai fini dell’istituzione di una procedura di verifica delle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in servizio, secondo quanto previsto dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/631, la raccolta di tali dati a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152[8]Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).e (UE) 2017/1153 [9]Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679). della Commissione dovrebbe continuare anche una volta che l’obbligo di rilevare i dati in questione a norma dei suddetti regolamenti cessa di applicarsi il 1° gennaio 2021.
(17) Le autorità di omologazione dovrebbero pertanto accertarsi che i dati relativi alle prove eseguite conformemente al regolamento (UE) 2017/1151 continuino ad essere registrati e trasmessi al Centro comune di ricerca della Commissione, utilizzando la procedura di trasmissione sicura da esso prevista.
(18) Dal 1° gennaio 2021 non è più necessario determinare le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri secondo la procedura del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153, se non per le autovetture elettriche ibride a ricarica esterna immesse sul mercato fino al 31 dicembre 2022 qualora il costruttore desideri beneficiare dei supercrediti di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/631.
(19) Dato che la transizione dalle norme sulle emissioni di CO2 basate sul NEDC alle norme basate sulla procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri di cui al regolamento (UE) 2017/1151 sarà completata solo alla fine del 2023 e che se ne terrà conto nell’ambito del processo annuale di monitoraggio dei dati relativi al CO2 solo nel 2024, e considerando, in particolare, le disposizioni sulle innovazioni ecocompatibili e sui veicoli di fine serie, i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 dovrebbero rimanere in vigore fino alla fine del 2024.
(20) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha trasmesso i suoi commenti il 14 gennaio 2021.
(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sulle procedure per il monitoraggio e la comunicazione da parte degli Stati membri e dei costruttori dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, nonché dei dati relativi alle emissioni di CO2 reali e al consumo effettivo di carburante o di energia di tali veicoli.
2. Al fine di istituire la procedura di verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli in servizio a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/631, il presente regolamento prevede anche la comunicazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di determinati dati registrati nell’ambito delle prove di omologazione effettuate a norma del regolamento (UE) 2017/1151.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/631, si applicano le seguenti definizioni:
a)
«dati dettagliati risultanti dal monitoraggio»: i dati di monitoraggio dettagliati specificati per le autovetture nell’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (UE) 2019/631 e per i veicoli commerciali leggeri nell’allegato III, parte C, sezione 2, di tale regolamento;
b)
«dati aggregati risultanti dal monitoraggio»: i dati di monitoraggio aggregati specificati per le autovetture nell’allegato II, parte B, sezione 1, del regolamento (UE) 2019/631 e per i veicoli commerciali leggeri nell’allegato III, parte C, sezione 1, di tale regolamento;
c)
«dati reali»: i dati di cui all’allegato XXII, punto 3.1, lettere a) e b), e punto 3.2, lettere da a) a g) e l), del regolamento (UE) 2017/1151 che sono stati ottenuti dai dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia.
CAPO 2
COMUNICAZIONE DEI DATI A NORMA DELL’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/631
Articolo 3
Dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio
1. Gli Stati membri provvedono alla conservazione, alla rilevazione, al controllo, alla verifica e alla tempestiva comunicazione alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) dei dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio.
Gli Stati membri provvedono affinché le richieste da parte dell’AEA di chiarimenti o correzioni dei dati trasmessi siano trattate rapidamente dalle persone di contatto da essi designate.
2. I dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio sono comunicati in due serie di dati separate per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri, rispettivamente, in conformità all’allegato II, parte B, del regolamento (UE) 2019/631 e all’allegato III, parte C, di tale regolamento.
3. Gli Stati membri trasmettono, mediante trasferimento elettronico al deposito centrale (CDR) gestito dall’AEA, i dati aggregati e dettagliati risultanti dal monitoraggio. Gli Stati membri informano la Commissione della data in cui i dati sono trasmessi.
Articolo 4
Dati e calcoli provvisori
1. La Commissione, insieme all’AEA, provvede, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, affinché a tutti i costruttori e raggruppamenti di costruttori, responsabili di autovetture nuove o di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione, siano comunicati il calcolo provvisorio del loro obiettivo specifico per le emissioni e delle loro emissioni specifiche medie di CO2 e i dati comunicati dagli Stati membri.
2. I calcoli provvisori e i dati di cui al paragrafo 1 sono notificati separatamente per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri e comprendono i dati che, sulla base del nome del costruttore e del codice WMI (World Manufacturer Identifier), sono attribuibili al costruttore.
3. Il registro centralizzato dei dati di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631 contiene tutti i dati comunicati dagli Stati membri, ad eccezione dei numeri di identificazione del veicolo (VIN).
I VIN sono conservati dall’AEA per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data in cui sono stati caricati per la prima volta nel deposito centrale (CDR) o nel Business Data Repository (BDR) dell’AEA.
Articolo 5
Informazioni sui costruttori
I costruttori che immettono o intendono immettere sul mercato dell’Unione autovetture o veicoli commerciali leggeri che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/631 notificano tempestivamente alla Commissione le seguenti informazioni e le eventuali modifiche:
a)
il nome del costruttore che indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità;
b)
il codice World Manufacturer Identifier, corrispondente ai primi tre caratteri del VIN, che indicano o intendono indicare sui certificati di conformità;
c)
ai fini della comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/631, il nome e l’indirizzo della persona di contatto, che rappresenta il costruttore, a cui va trasmessa la comunicazione dei calcoli e dei dati provvisori.
I nomi e gli indirizzi di cui alla lettera c) sono considerati dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 6
Segnalazione di errori nei dati utilizzati per i calcoli provvisori
1. Quando un costruttore verifica i dati provvisori a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2019/631, utilizza l’insieme di dati fornito a tal fine dall’AEA.
2. Se nell’insieme di dati individua un errore, il costruttore, ove possibile, lo corregge e inserisce, sotto una voce separata nell’insieme di dati per ciascun veicolo, intitolata «Osservazioni del costruttore», uno dei seguenti codici:
a) codice A, se il dato è stato modificato dal costruttore;
b) codice B, se il veicolo non può essere identificato dal costruttore;
c) codice C, se il veicolo non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/631;
d) codice D, se il costruttore al quale è stato attribuito un veicolo di categoria N1 è il costruttore del veicolo completato ma non del veicolo di base completo o incompleto.
Ai fini della lettera b), un veicolo è considerato non identificabile se il VIN non è indicato o è manifestamente errato.
3. I costruttori notificano alla Commissione eventuali errori a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631 caricando nel BDR l’insieme completo di dati corretti. Inviano inoltre, per conoscenza, una copia elettronica della notifica ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu
e
CO2-monitoring@eea.europa.eu
4. I costruttori si accertano che le richieste di chiarimenti delle correzioni da parte della Commissione o dell’AEA siano trattate rapidamente dalle loro persone di contatto designate a norma dell’articolo 5, lettera c), del presente regolamento.
5. Se un costruttore non notifica errori alla Commissione entro la scadenza del periodo di tre mesi di cui all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631, i valori provvisori notificati a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento sono considerati definitivi.
Articolo 7
Comunicazione dei dati relativi ai veicoli commerciali leggeri completati
I costruttori di un veicolo di base di cui all’allegato III, punto 1.2.2, del regolamento (UE) 2019/631 trasmettono al BDR i dati di cui al punto in questione mediante trasferimento elettronico al più tardi entro tre mesi dalla comunicazione dei dati provvisori a norma dell’articolo 4 del presente regolamento.
Articolo 8
Comunicazione delle emissioni di CO2 NEDC ai fini dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/631
1. Un costruttore di autovetture nuove immatricolate negli anni civili 2021 o 2022 con valori di CO2 NEDC misurati inferiori a 50 g CO2/km, conformemente all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153, comunica alla Commissione questi valori di CO2 NEDC misurati contemporaneamente alla comunicazione di cui all’articolo 6 del presente regolamento.
2. La Commissione può chiedere al costruttore di fornire i certificati di conformità e i certificati di omologazione pertinenti a sostegno dei valori comunicati per le emissioni di CO2.
CAPO 3
RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI REALI
Articolo 9
Rilevazione e comunicazione dei dati reali da parte dei costruttori
1. I costruttori raccolgono i dati reali insieme ai VIN delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati a partire dal 1o gennaio 2021 che sono dotati di dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (UE) 2017/1151, a meno che il proprietario del veicolo non rifiuti espressamente di mettere tali dati a disposizione del costruttore o del suo concessionario o riparatore autorizzato.
2. Qualora i dati reali e i VIN non siano rilevati dal costruttore mediante il trasferimento diretto di dati dal veicolo al costruttore, questi si accerta che i dati siano rilevati e trasmessigli dal suo concessionario autorizzato o dal suo riparatore autorizzato ogni volta che effettuano operazioni di manutenzione o riparazione o qualsiasi altro intervento sul veicolo e che devono leggere i dati dalla porta seriale per la diagnosi a bordo dei veicoli. Il dispositivo o lo strumento di scansione utilizzati devono essere in grado di leggere i dati registrati sul dispositivo di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia. La lettura dei dati è gratuita e non soggetta a condizioni specifiche.
Il costruttore e, se del caso, il suo rivenditore o riparatore autorizzato si assicura che per la rilevazione dei VIN si utilizzino mezzi di comunicazione sicuri.
3. Il 1o aprile di ogni anno, a decorrere dal 2022, i costruttori comunicano alla Commissione tutti i dati reali e i VIN rilevati nell’anno civile precedente, come specificato nella tabella 1 dell’allegato, caricandoli nel BDR.
Nel caso in cui un costruttore rilevi più registrazioni relative allo stesso VIN nel corso dello stesso anno civile, i dati reali da comunicare sono quelli che indicano la distanza totale percorsa più elevata. I dati reali relativi a un determinato veicolo sono rilevati per un periodo massimo di 15 anni a decorrere dalla data in cui sono stati comunicati per la prima volta all’AEA.
Se un costruttore afferma che i dati reali non possono essere comunicati o possono esserlo solo parzialmente, rilascia una dichiarazione alla Commissione spiegandone i motivi. La dichiarazione e la motivazione sono caricate nel BDR.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai piccoli costruttori di cui all’articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1151.
Articolo 10
Rilevazione e comunicazione dei dati reali da parte degli Stati membri
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi o i soggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/45/UE raccolgano i dati reali e i VIN delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, immatricolati a partire dal 1o gennaio 2021, che sono dotati di dispositivi di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia, conformemente all’articolo 4 bis del regolamento (UE) 2017/1151.
A partire dal 20 maggio 2023 i dati reali e i VIN saranno rilevati quando i veicoli sono sottoposti al controllo tecnico a norma dell’articolo 5 della direttiva 2014/45/UE, a meno che il proprietario del veicolo non rifiuti espressamente di rendere disponibili tali dati.
I dati reali sono letti utilizzando un dispositivo di collegamento con l’interfaccia elettronica del veicolo, come lo scanner di cui all’allegato III della direttiva 2014/45/UE. Il dispositivo utilizzato è in grado di leggere i dati registrati sul dispositivo di bordo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia.
2. A decorrere dal 2022 gli Stati membri provvedono affinché i dati reali e i VIN, come indicato nella tabella 1 dell’allegato, rilevati nell’anno civile precedente siano comunicati ogni anno alla Commissione il 1o aprile, caricandoli nel CDR. Qualora tali dati non siano disponibili, una dichiarazione in tal senso, che specifica motivi per cui i dati non sono disponibili, è caricata nel CDR.
Gli Stati membri provvedono affinché i dati reali per un determinato veicolo siano rilevati per un periodo massimo 15 anni a partire dalla data in cui sono stati comunicati per la prima volta all’AEA.
Gli Stati membri e gli organismi e i soggetti responsabili della rilevazione dei VIN garantiscono che per il rilevamento si utilizzino mezzi di comunicazione sicuri.
Articolo 11
Obblighi relativi alla protezione dei dati di carattere personale
1. I seguenti soggetti responsabili della rilevazione dei VIN e dei dati reali direttamente dai veicoli sono considerati, in relazione alla raccolta e al trattamento dei VIN, titolari del trattamento dei dati in questione ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679:
a) i costruttori in caso di trasferimento diretto di dati dai veicoli al costruttore;
b) i rivenditori e i riparatori autorizzati;
c) gli organismi o i soggetti responsabili del controllo tecnico.
Questi soggetti si impegnano a rispettare l’obbligo di fornire informazioni ai proprietari dei veicoli nella loro qualità di interessati, come stabilito dall’articolo 13 di tale regolamento.
2. Se i VIN e i dati reali sono stati ottenuti indirettamente dal proprietario del veicolo ai fini degli articoli 3, 9 o 10, gli Stati membri e, se del caso, i costruttori, nella loro veste di titolari del trattamento, si impegnano a soddisfare l’obbligo di fornire informazioni ai proprietari dei veicoli a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679.
3. Per quanto riguarda il rilevamento e il trattamento dei VIN ai fini del presente regolamento, l’AEA e la Commissione sono considerati titolari del trattamento conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725.
4. I VIN e i dati reali rilevati a norma degli articoli 9 e 10 del presente regolamento non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli specificati all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/631.
5. I VIN e i dati reali raccolti a norma degli articoli 9 e 10 possono essere conservati solo per i seguenti periodi:
a) dai costruttori, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3;
b) dai rivenditori e riparatori autorizzati, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell’articolo 9, paragrafo 2;
c) dagli organismi e dai soggetti responsabili dei controlli tecnici, fino a quando tali dati non siano stati trasmessi all’AEA o all’autorità designata dagli Stati membri per la comunicazione dei dati all’AEA, a norma dell’articolo 10, paragrafo 2;
d) dalle autorità designate dagli Stati membri per la comunicazione dei dati reali all’AEA, fino a quando tali dati non siano stati comunicati a norma dell’articolo 10, paragrafo 2;
e) dall’AEA, per al massimo 20 anni dalla data in cui i dati sono stati caricati per la prima volta nel BDR a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, o nel CDR a norma dell’articolo 10, paragrafo 2.
Articolo 12
Pubblicazione dei dati reali
A decorrere dal dicembre 2022, la Commissione pubblica ogni anno insiemi di dati aggregati anonimizzati, ripartiti tra autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motore a combustione interna e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV) delle stesse categorie, ivi compresi i dati seguenti per costruttore:
a) il consumo medio di carburante (l/100 km) sulla base dei dati comunicati a norma degli articoli 9 e 10;
b) il consumo medio di energia elettrica (kWh/100 km) sulla base dei dati comunicati a norma degli articoli 9 e 10;
c) le emissioni medie di CO2 (g/km) calcolate sulla base dei dati comunicati a norma degli articoli 9 e 10;
d) la differenza tra il consumo medio di carburante di cui alla lettera a) e la media dei valori di consumo di carburante riportati nei certificati di conformità degli stessi veicoli per i quali sono stati comunicati i dati reali;
e) la differenza tra il consumo medio di energia elettrica di cui alla lettera b) e la media dei valori di consumo di energia elettrica riportati nei certificati di conformità degli stessi veicoli per i quali sono stati comunicati i dati reali;
f) la differenza tra le emissioni medie di CO2 (g/km) calcolate conformemente alla lettera c) e la media dei valori di emissione di CO2 riportati nei certificati di conformità degli stessi veicoli per i quali sono stati comunicati i dati reali.
Le lettere b) ed e) si applicano solo ai veicoli OVC-HEV.
Articolo 13
Esame
Sulla base della valutazione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione esamina l’attuazione degli articoli da 9 a 12 del presente regolamento tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il numero di veicoli dotati di dispositivi di trasferimento diretto dei dati;
b) la necessità di un monitoraggio e di una comunicazione costanti dei dati reali da parte dei costruttori;
c) il periodo durante il quale i dati reali devono essere monitorati e comunicati;
d) il livello adeguato di aggregazione dei dati che devono essere pubblicati dalla Commissione a norma dell’articolo 12 del presente regolamento.
CAPO 4
MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DEI DATI DERIVANTI DALLE PROVE EFFETTUATE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1151
Articolo 14
Dati relativi alle prove
1. Le autorità di omologazione si accertano che i dati di cui alla tabella 2 dell’allegato siano registrati per ogni prova di tipo 1 eseguita conformemente all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151.
2. I dati registrati sono caricati in un formato criptato sull’apposito server della Commissione. Quando i dati sono caricati correttamente, il server della Commissione invia una ricevuta al soggetto che ha effettuato il caricamento.
3. I dati di prova non sono pubblicati.
Articolo 15
Abrogazione
1. I regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010 e (UE) n. 293/2012 sono abrogati a decorrere dal 1o marzo 2021.
2. I regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
1. Rilevazione e comunicazione dei dati reali e dei numeri di identificazione dei veicoli (VIN) conformemente agli articoli 9 e 10
Tabella 1
Dati da comunicare a norma degli articoli 9 e 10
Parametro |
Unità |
Veicoli di categoria M1 e N1 |
|
|
|
Veicoli dotati esclusivamente di motori a combustione interna e veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna[10]Alimentati esclusivamente a diesel minerale, biodiesel, benzina, etanolo o qualsiasi combinazione di tali carburanti. |
Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna[11]Alimentati a energia elettrica, diesel minerale, biodiesel, benzina o etanolo. |
Numero di identificazione del veicolo |
- |
√ |
√ |
Carburante totale consumato (ciclo di vita) |
l |
√ |
√ |
Distanza totale percorsa (ciclo di vita) |
km |
√ |
√ |
Carburante totale consumato in funzionamento in modalità charge-depleting (ciclo di vita) |
l |
_ |
√ |
Carburante totale consumato in funzionamento di aumento della carica selezionabile dal conducente (ciclo di vita) |
l |
_ |
√ |
Distanza totale percorsa in funzionamento in modalità charge-depleting con motore spento (ciclo di vita) |
km |
_ |
√ |
Distanza totale percorsa in funzionamento in modalità charge-depleting con motore acceso (ciclo di vita) |
km |
_ |
√ |
Distanza totale percorsa in funzionamento di aumento della carica selezionabile dal conducente (ciclo di vita) |
km |
_ |
√ |
Energia totale di rete alimentata alla batteria (ciclo di vita) |
kWh |
_ |
√ |
2. Comunicazione dei dati a norma dell’articolo 14
Per ogni famiglia di interpolazione devono essere comunicati i parametri indicati in appresso, ossia per il Veicolo High (VH) e, se del caso, per il Veicolo Low (VL) o il veicolo M, per le prove di tipo 1 eseguite in conformità dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151.
Salvo indicazione contraria nella tabella 2, se viene effettuata più di una prova di tipo 1 del VH o del VL, i dati di prova devono essere comunicati come indicato in appresso:
a) |
nel caso di due prove di tipo 1, i dati di prova per la prova di tipo 1 con le emissioni più elevate di CO2 misurate (ciclo misto); |
b) |
nel caso di tre prove di tipo 1, i dati di prova per la prova di tipo 1 con le emissioni mediane di CO2 misurate (ciclo misto). Tabella 2 Dati di prova di tipo 1
|
Note
1. | ↑ | GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13. |
2. | ↑ | Regolamento di esecuzione (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15). |
3. | ↑ | Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri nuovi ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1). |
4. | ↑ | Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1). |
5. | ↑ | Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51). |
6. | ↑ | Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
7. | ↑ | Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). |
8. | ↑ | Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644). |
9. | ↑ | Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679). |
10. | ↑ | Alimentati esclusivamente a diesel minerale, biodiesel, benzina, etanolo o qualsiasi combinazione di tali carburanti. |
11. | ↑ | Alimentati a energia elettrica, diesel minerale, biodiesel, benzina o etanolo. |
12, 13, 14, 15. | ↑ | P0: la macchina elettrica è collegata alla cinghia di trasmissione del motore e pertanto la velocità del motore è la velocità di riferimento |