Emissioni di carbonio e compensazione dei costi: un bando del Mase è stato definito tramite il decreto direttoriale 31 maggio 2024, n. 18.
In particolare, il provvedimento specifica i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del fondo e di valutazione delle stesse.
Il decreto definisce anche:
- la gestione dell’intervento (ricevimento e istruttoria delle domande di beneficio, erogazione degli aiuti e verifiche);
- la valutazione istruttoria delle domande di aiuto;
- la concessione, l'erogazione e l'eventuale revoca degli aiuti;
- i controlli.
Tempistiche e soggetti
Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 9:00 del giorno 10 giugno 2024 e fino alle ore 19:00 del giorno 30 giugno 2024 da parte delle aziende di cui all'allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 317/04 (vedi sotto) e che abbiano sostenuto costi indiretti delle emissioni di carbonio tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.
Di seguito il testo del decreto direttoriale Mase 31 maggio 2024, n. 18; in allegato la comunicazione della Commissione europea 2020/C 317/04, recante, all'allegato I, l'elenco dei soggetti ammessi.
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Decreto direttoriale del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 31 maggio 2024, n. 18
Fondo per la Transizione Energetica nel settore industriale. Avviso pubblico apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni di carbonio
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero dell’ambiente in “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale è stato istituito il Ministero della transizione ecologica, in sostituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria del Ministero dello sviluppo economico;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato in G.U. 07/12/2023, n.286;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero della Transizione Ecologica in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128” che articola il Ministero in tre dipartimenti e dodici direzioni generali;
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno, finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;
VISTA la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE;
VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato” e in particolare l’articolo 29, comma 1, che stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definiti i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo del «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale» istituito presso il Ministero dello sviluppo economico con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, alimentato secondo le previsioni dell’articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema EU ETS;
VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», che all’articolo 4-octies (Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti) sostituisce le parole "e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale," dell’articolo 23, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, con le seguenti: ", di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale,";
VISTA la comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) "Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 317 del 25 settembre 2020, che stabilisce le condizioni delle misure di aiuto di Stato nel contesto dell'EU ETS che possono essere considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
VISTA la comunicazione della Commissione (2021/C 528/01) che integra gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (2020/C 317/04), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 528, del 30 dicembre 2021;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO, in particolare, l’articolo 9, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell’aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo;
VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 466 del 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.304 del 23-12-2021, che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47, definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di seguito «Fondo», relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica;
VISTO l’articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, che prevede che la gestione del Fondo è affidata ad Acquirente Unico S.p.A., società per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.), sulla base di apposita convenzione con la ex Direzione generale per l’Approvvigionamento, l’Efficienza e la Competitività Energetica del Ministero della transizione ecologica, ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica , ai sensi dell’art.63, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n.50/2016, che disciplina il trasferimento delle risorse ad Acquirente Unico e lo svolgimento, rispettivamente, degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti il ricevimento e l’istruttoria delle domande di beneficio, l’erogazione degli aiuti e le verifiche ivi previste;
CONSIDERATO che all’articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 466 del 12 novembre 2021 stabilisce che, con successivo provvedimento del Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di beneficio e resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria;
DECRETA:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “decreto”: il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n.466 del 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.304 del 23-12-2021, che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47, definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica (generalmente denominati «costi indiretti delle emissioni»);
b) “Fondo”: il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, così come sostituito dall’art.13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;
c) “soggetto proponente”: ciascun soggetto che presenta domanda di accesso agli aiuti del Fondo per uno o più impianti di sua proprietà che operano in uno dei settori o sottosettori pertinenti dell’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04);
d) “soggetto gestore”: il soggetto individuato all’art. 3, comma 3 del decreto del Ministro della Transizione Ecologica n.466 del 12 novembre 2021 per la gestione del Fondo sulla base di apposita Convenzione;
e) “GDPR”: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
f) “Ministero”: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del decreto, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo e di valutazione delle stesse, per le imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) e che abbiano sostenuto costi indiretti delle emissioni di carbonio tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.
2. Possono beneficiare degli aiuti le imprese che, alla data di presentazione della domanda di beneficio rispettino tutti i requisiti di cui all’articolo 9 del decreto.
3. Il presente decreto definisce, altresì, i compiti posti a carico del soggetto gestore individuati in attuazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto e della convenzione.
Art. 3.
Gestione dell’intervento
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto, gli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti il ricevimento e l’istruttoria delle domande di beneficio, l’erogazione degli aiuti e le verifiche ivi previste sono svolti dal soggetto gestore, sulla base della Convenzione con il Ministero che regola i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente intervento, nonché definisce gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, che sono posti a carico delle medesime risorse.
Art. 4.
Termini e modalità di presentazione delle domande di aiuto da parte delle imprese che operano nei settori dell’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) per i costi indiretti delle emissioni di carbonio sostenuti nell’anno 2023
1. Le misure finanziare di aiuto di cui al decreto sono concesse alle imprese che operano nei settori dell’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) nella forma di sovvenzione diretta sulla base di una procedura valutativa da parte del soggetto gestore.
2. I soggetti beneficiari hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui all’articolo 3 del decreto che saranno corrisposti, su richiesta. Qualora le risorse non consentano l’integrale accoglimento dei costi ammissibili previsti dalle domande di beneficio, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all’ammontare dei predetti costi, come previsto dall’art. 13, comma 4, del decreto.
3. Le domande di aiuto possono essere presentate, a decorrere dalle ore 9:00 del giorno 10 giugno 2024 e fino alle ore 19:00 del giorno 30 giugno 2024, e devono essere compilate esclusivamente in lingua italiana e in forma elettronica, utilizzando il modello reso disponibile sul sito web del soggetto gestore (https://www.acquirenteunico.it/fte).
4. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente attraverso una delle modalità previste dall’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dal soggetto gestore: fondotesi@pec.acquirenteunico.it con i relativi allegati. La data di presentazione della domanda di beneficio coincide con la data di invio telematico della medesima PEC. Il soggetto gestore in qualità di responsabile del procedimento adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria in conformità all’art. 6 della legge n. 241/1990.
5. Le domande di beneficio sono ammesse alla fase istruttoria nell’ordine cronologico di presentazione delle PEC.
6. Ciascun soggetto proponente di cui all’articolo 9 del decreto, deve presentare in un’unica domanda di beneficio la richiesta di aiuti per uno o più impianti di sua proprietà che operano nel settore o nel sottosettore pertinente di cui allegato I della Comunicazione della Commissione (2020/C 317/04).
7. Ai fini della presentazione della domanda di beneficio, il soggetto proponente deve fornire, in conformità con quanto disposto all’art.13, comma 3 del decreto, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del medesimo decreto resa secondo il modello allegato alla domanda disponibile sul sito web del soggetto gestore di cui all’articolo 4, comma 3.
8. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel presente decreto non saranno prese in esame.
Art. 5.
Valutazione istruttoria delle domande di aiuto
1. Nella valutazione delle domande, il soggetto gestore procede a riscontrarne la completezza e la regolarità rispetto alle previsioni di cui al precedente articolo 4 e a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 9 del decreto.
2. Il soggetto gestore, accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, avvia l’istruttoria tecnica della domanda di aiuto. Nelle more dello svolgimento della predetta istruttoria, il soggetto gestore procede, per le domande in relazione alle quali l’aiuto richiesto è superiore a euro 150.000,00, agli adempimenti necessari all’acquisizione della documentazione antimafia.
3. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma precedente, il soggetto gestore può richiedere all’impresa proponente integrazioni o informazioni aggiuntive necessarie all’espletamento delle verifiche di competenza, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi alla concessione dell’aiuto, determina il non accoglimento della domanda.
4. Il soggetto gestore, entro 75 (settantacinque) giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, redige, sulla base degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 2, una relazione delle domande ammesse e non ammesse, con motivazione, agli aiuti presentate dai soggetti proponenti, e la trasmette al Ministero.
Art. 6.
Concessione ed erogazione degli aiuti
1. Il Ministero, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relazione di cui all’articolo 5, comma 4, adotta il provvedimento di concessione provvisoria degli aiuti che provvede a trasmettere al soggetto gestore.
2. Per le domande la cui attività di valutazione si concluda con esito negativo, il soggetto gestore per conto del Ministero comunica, tramite PEC, all’impresa proponente, ai sensi della legge n. 241/1990, le motivazioni del mancato accoglimento. Le imprese proponenti possono presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
3. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di concessione degli aiuti, il soggetto gestore, per conto del Ministero, procede alla registrazione dell’aiuto individuale per ciascun beneficiario, ritenuto idoneo, sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n.115, previa le opportune visure e verifiche sul medesimo Registro per gli aiuti già ricevuti.
4. Per le domande di beneficio la cui attività di valutazione si è conclusa con esito positivo, con la conferma della registrazione dell’aiuto sul Registro Nazionale Aiuti, il soggetto gestore sulla base delle risorse disponibili nel Fondo, determina prima l’intensità dell’aiuto di cui all’art. 11 del decreto, poi calcola l’importo dell’aiuto per ciascun beneficiario di cui all’art. 10 del decreto, ed eroga le somme dovute a tutti i beneficiari, ritenuti idonei, sull’IBAN comunicato nell’istanza, notificando il provvedimento di concessione tramite PEC. Resta ferma la facoltà del soggetto gestore di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.
5. Al termine delle attività di registrazione ed erogazione degli aiuti in favore di tutti i beneficiari, il soggetto gestore ne dà comunicazione tramite PEC al Ministero, specificando per ciascun beneficiario l’importo erogato.
Art. 7.
Revoca degli aiuti
1. Gli aiuti sono revocati, nei casi previsti dall’articolo 15 del decreto, con provvedimento del Ministero,
adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal soggetto gestore.
Art. 8.
Controllo
1. Il soggetto gestore può effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante accertamenti d’ufficio sulle dichiarazioni presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.
2. Le imprese beneficiarie sono tenute a favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dal soggetto gestore nonché da competenti organismi statali.
3. In esito alle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il soggetto gestore trasmette i relativi esiti al Ministero e in caso di esito negativo adotta il provvedimento di revoca degli aiuti.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto direttoriale, si rinvia a quanto disposto dal decreto.
2. In attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono gli aiuti ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati, a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito web del soggetto gestore (https://www.acquirenteunico.it/fte).
3. Il soggetto gestore pubblica e aggiorna, se necessario, sul proprio sito istituzionale una sezione di raccolta delle risposte alle domande più frequenti (FAQ).