Emissioni di gas serra: le procedure di assegnazione gratuita delle quote

Negli allegati i parametri di riferimento generici, il metodo di calcolo del livello di attività storica e i contenuti minimi del piano della metodologia di monitoraggio

Armonizzare delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas serra ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE. Questo lo scopo delle norme transitorie stabilite dal regolamento delegato della Commissione 19 dicembre 2018, n. 2019/331, pubblicato sulla G.U.C.E. del 27 febbraio 2019, n. 59.

Tra le numerose misure disposte, rilevano le norme per:

  • la presentazione della domanda, alla comunicazione dei dati e al monitoraggio;
  • di assegnazione delle quote;

    mentre negli allegati sono riportati:

  • i parametri di riferimento generici (allegato I);
  • i parametri di riferimento per prodotti specifici (allegato II);
  • il calcolo del livello di attività storica per i parametri di riferimento specifici (allegato III);
  • i parametri per la raccolta di dati di riferimento (allegato IV);
  • i fattori applicabili per ridurre l'assegnazione gratuita (allegato V);
  • i contenuti minimi del piano della metodologia di monitoraggio (allegato VI);
  • i metodi di monitoraggio dei dati (allegato VII).

Di recente la Commissione era intervenuta sul monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle emissioni dei gas serra con il regolamento di esecuzione (Ue) n. 2018/2066 (CLICCA QUI).
Di seguito il testo del regolamento delegato della Commissione 19 dicembre 2018, n.  2019/331; gli allegati sono disponibili alla fine della pagina.

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Regolamento delegato 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(G.U.C.E. del 27 febbraio 2019, n. 59)

LA COMMISSIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/CE stabilisce norme sul modo in cui l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per un periodo transitorio deve avvenire tra il 2021 e il 2030.
(2) Con la decisione n. 2011/278/UE (2)la Commissione ha stabilito norme transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. La direttiva 2003/87/CE è stata sostanzialmente modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e per motivi di chiarezza per quanto riguarda il regime applicabile tra il 2021 e il 2030, la decisione n. 2011/278/UE dovrebbe essere abrogata e sostituita.
(3) A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, misure transitorie per l'insieme dell'Unione e interamente armonizzate per l'assegnazione gratuita di quote di emissioni devono, per quanto possibile, definire parametri di riferimento ex ante per garantire che l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche più efficienti, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, dell'utilizzo della biomassa e della cattura e dello stoccaggio del biossido di carbonio, ove tali tecniche siano disponibili. Al tempo stesso tali misure non devono incentivare l'incremento delle emissioni. Al fine di ridurre gli incentivi alla combustione in torcia dei gas di scarico per ragioni diverse dalla sicurezza, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti interessati dovrebbe essere ridotto delle emissioni storiche prodotte dalla combustione in torcia di gas di scarico, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzate per produrre calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica. Tuttavia, tenuto conto del trattamento speciale accordato dall'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e allo scopo di prevedere un periodo di transizione, tale riduzione dovrebbe applicarsi solo a decorrere dal 2026.
(4) Ai fini del rilevamento dei dati che devono costituire la base per l'adozione dei valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote tra il 2021 e il 2030 mediante atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è necessario continuare a prevedere definizioni dei parametri di riferimento, compresi i prodotti e i processi correlati, identiche a quelle attualmente figuranti nell'allegato I della decisione n. 2011/278/UE, a parte alcuni miglioramenti in termini di chiarezza giuridica e linguistici. L'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che gli atti di esecuzione per i valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote tra il 2021 e il 2030 devono essere determinati usando i punti di partenza per la determinazione del tasso di riduzione annuale per il valore del parametro di riferimento aggiornato contenuti nella decisione n. 2011/278/UE della Commissione, adottata il 27 aprile 2011. Per motivi di chiarezza, questi punti di partenza dovrebbero anche essere contenuti in un allegato del presente regolamento.
(5) Il rilevamento dei dati effettuato prima dei periodi di assegnazione serve per stabilire il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a livello di impianto e fornire dati che saranno utilizzati ai fini degli atti di esecuzione che determineranno i valori dei 54 parametri di riferimento applicabili tra il 2021 e il 2030. Devono essere raccolti dati dettagliati a livello di sottoimpianto come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.
(6) Data la rilevanza economica dell'assegnazione gratuita transitoria e la necessità di assicurare la parità di trattamento dei gestori, è importante che i dati raccolti presso gli operatori e utilizzati per prendere decisioni in merito all'assegnazione e che saranno utilizzati per gli atti di esecuzione che determineranno i valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote tra il 2021 e il 2030 siano completi e coerenti e presentino il massimo livello di precisione possibile. La verifica da parte di verificatori indipendenti è una misura importante a tal fine.
(7) L'obbligo di garantire il rilevamento di dati di elevata qualità e coerenza con il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE incombe congiuntamente agli operatori e agli Stati membri. A tal fine, devono essere previste norme specifiche per il monitoraggio e la comunicazione dei livelli di attività, dei flussi di energia e delle emissioni a livello di sottoimpianto, tenendo debitamente conto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (4). I dati forniti dall'industria e raccolti in conformità di tali norme dovrebbero essere il più possibile accurati e di elevata qualità e riflettere l'effettivo funzionamento degli impianti; di essi si deve tenere debito conto per l'assegnazione gratuita.
(8) Il gestore di un impianto deve iniziare a monitorare i dati richiesti conformemente all'allegato IV non appena il presente regolamento entra in vigore per garantire che i dati per l'anno 2019 possano essere raccolti in linea con le disposizioni del presente regolamento.
(9) Per limitare la complessità delle norme per il monitoraggio e la comunicazione dei livelli di attività, dei flussi di energia e delle emissioni a livello di sottoimpianto, è opportuno non applicare un approccio graduale.
(10) Al fine di garantire dati comparabili per gli atti di esecuzione che determineranno i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita applicabili tra il 2021 e il 2030, è necessario stabilire norme dettagliate per assegnare i livelli di attività, i flussi di energia e le emissioni ai sottoimpianti, in modo coerente con i documenti di orientamento elaborati ai fini del rilevamento dei dati per i parametri di riferimento per il periodo 2013-2020.
(11) Il piano relativo alla metodologia di monitoraggio dovrebbe fornire istruzioni al gestore in maniera logica e semplice, evitando la duplicazione degli sforzi e tenendo conto dei sistemi già in funzione nell'impianto. Il piano relativo alla metodologia di monitoraggio dovrebbe riguardare il monitoraggio dei livelli di attività, dei flussi di energia e delle emissioni a livello di sottoimpianto e fungere da base per le relazioni sui dati di riferimento e la comunicazione dei livelli di attività annuali necessarie per adeguare l'assegnazione gratuita transitoria di quote ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE. Ove possibile, il gestore dovrebbe avvalersi di sinergie con il piano di monitoraggio approvato in conformità del regolamento (UE) n. 601/2012.
(12) Il piano relativo alla metodologia di monitoraggio dovrebbe essere soggetto ad approvazione da parte dell'autorità competente al fine di garantire la coerenza con le norme sul monitoraggio. Dati i limiti di tempo, l'approvazione da parte dell'autorità competente non dovrebbe essere richiesta per la relazione sui dati di riferimento da presentare nel 2019. In questo caso, i verificatori devono valutare la conformità del piano relativo alla metodologia di monitoraggio con i requisiti di cui al presente regolamento. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, l'approvazione da parte dell'autorità competente dovrebbe essere richiesta solo per modifiche significative del piano relativo alla metodologia di monitoraggio.
(13) Per garantire la coerenza tra la verifica delle comunicazioni delle emissioni annuali previste dalla direttiva 2003/87/CE e la verifica delle relazioni presentate per richiedere l'assegnazione gratuita e per sfruttare le sinergie, è opportuno utilizzare il quadro giuridico stabilito dalle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.
(14) Per agevolare la rilevazione di dati da parte dei gestori e il calcolo delle quote di emissioni che gli Stati membri devono assegnare, è opportuno attribuire i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni di ogni impianto ai sottoimpianti. I gestori devono assicurare che i livelli di attività, i flussi di energia e le quote di emissioni siano correttamente attribuiti ai sottoimpianti interessati, rispettando la gerarchia e la reciproca esclusività dei sottoimpianti, e che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti. Se del caso, questa ripartizione dovrebbe tener conto della produzione di prodotti in settori ritenuti esposti ad un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
(15) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le misure nazionali di attuazione entro il 30 settembre 2019. Al fine di promuovere la parità di trattamento degli impianti e di evitare distorsioni della concorrenza, tali comunicazioni devono comprendere tutti gli impianti che saranno inclusi nell'ambito del sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS) ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, in particolare qualora siano già state effettuate assegnazioni a tali impianti in relazione al calore durante il periodo tra il 2013 e il 2020.
(16) Per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l'adeguato funzionamento del mercato del carbonio, è opportuno che i gestori garantiscano, nella determinazione dell'assegnazione dei singoli impianti, l'assenza di doppie assegnazioni o doppi conteggi dei materiali o dei flussi di energia. In questo contesto, i gestori devono prestare particolare attenzione ai casi in cui un prodotto per il quale è stato definito un parametro di riferimento è prodotto in più impianti, a quelli in cui più prodotti per i quali sono stati definiti parametri di riferimento sono prodotti nello stesso impianto e a quelli in cui prodotti intermedi sono scambiati tra impianti diversi. Gli Stati membri devono controllare le domande a tal fine.
(17) L'articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE prevede l'assegnazione gratuita per il teleriscaldamento e la cogenerazione ad alto rendimento. Conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 4, di tale direttiva, il fattore relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio applicato ai sottoimpianti non interessati dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio diminuirà in modo lineare dal 30 % nel 2026 allo 0 % nel 2030, fatta eccezione per il teleriscaldamento, previo riesame a norma dell'articolo 30 della direttiva. A causa di tale distinzione introdotta tra il teleriscaldamento e tutti le altre forme di calore ammissibili nell'ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento relativo al calore, occorre introdurre un sottoimpianto separato per la produzione di calore per il teleriscaldamento allo scopo di fornire un chiaro approccio in termini di prescrizioni relative alle formule e al modello dei dati di riferimento. Il teleriscaldamento dovrebbe includere il calore misurabile utilizzato per il riscaldamento di ambienti e il raffreddamento di edifici o siti che non rientrano nell'EU ETS o per la produzione di acqua calda per uso domestico.
(18) È opportuno che i parametri di riferimento per i prodotti tengano conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si dovrebbe tenere conto in larga misura del tenore di carbonio di questi gas. Quando i gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al di fuori dei limiti del sistema del pertinente parametro di riferimento di prodotto e bruciati per la produzione di calore al di fuori dei limiti del sistema di un processo per il quale è stato definito un parametro di riferimento, si dovrebbe tenere conto delle emissioni connesse assegnando quote di emissioni aggiuntive sulla base del parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili. Alla luce del principio generale secondo il quale nessuna quota di emissioni deve essere assegnata a titolo gratuito per la produzione di energia elettrica al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza sui mercati dell'energia elettrica fornita agli impianti industriali e tenuto conto del prezzo del carbonio insito nell'energia elettrica, è opportuno che, quando i gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al fuori dei limiti del sistema del pertinente parametro di riferimento di prodotto e bruciati per la produzione di energia elettrica, nessuna quota supplementare sia assegnata al di là della quota di tenore di carbonio dei gas di scarico di cui si è tenuto conto nel parametro di riferimento pertinente.
(19) Per evitare distorsioni della concorrenza e incentivare l'uso dei gas di scarico, in assenza di informazioni sulla composizione dei flussi di gas interessati, le emissioni di CO2 che si verificano al di fuori dei limiti del sistema di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto risultanti dalla riduzione di ossidi metallici o processi simili dovrebbero essere solo in parte attribuite ai sottoimpianti con emissioni di processo, se non sono emesse come risultato dell'uso a scopo energetico dei gas di scarico.
(20) Le emissioni indirette legate alla produzione di energia elettrica sono state prese in considerazione per la determinazione di alcuni valori dei parametri di riferimento nella decisione 2011/278/UE, sulla base del fatto che le emissioni dirette e le emissioni indirette derivanti dalla produzione di energia elettrica sono in una certa misura intercambiabili. Nei casi in cui si applicano tali parametri di riferimento, le emissioni indirette di un impianto devono continuare a essere dedotte applicando il fattore di emissione standard che è utilizzato anche per valutare l'esposizione dei settori alla potenziale rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Le disposizioni pertinenti dovrebbero essere riesaminate periodicamente, inter alia al fine di migliorare la parità di trattamento delle attività che producono lo stesso prodotto e di aggiornare l'anno di riferimento 2015 per le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio tra il 2026 e il 2030.
(21) Quando due o più impianti si scambiano calore misurabile, è opportuno che l'assegnazione gratuita di quote di emissioni si basi sul consumo di calore di un impianto e tenga conto, ove opportuno, del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Pertanto per garantire che il numero di quote di emissioni gratuite da assegnare sia indipendente dalla struttura di approvvigionamento di calore, le quote di emissioni devono essere assegnate al consumatore di calore.
(22) Il numero di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti esistenti deve basarsi su dati storici sull'attività. I livelli di attività storici devono essere basati sulla media aritmetica dell'attività durante i periodi di riferimento. I periodi di riferimento sono sufficientemente lunghi per garantire che possano essere considerati rappresentativi anche per i periodi di assegnazione relativi a cinque anni civili. Per i nuovi entranti, quali definiti all'articolo 3, lettera h), della direttiva 2003/87/CE, i livelli di attività dovrebbero essere determinati sulla base del livello di attività del primo anno civile di esercizio, dopo l'anno dell'avvio del funzionamento normale, in quanto il livello di attività comunicato per un anno intero è considerato più rappresentativo del valore relativo al primo anno di funzionamento che potrebbe coprire solo un breve periodo di tempo. Rispetto al periodo di assegnazione 2013-2020, a causa dell'introduzione di adeguamenti delle assegnazioni in conformità all'articolo 10 bis, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE, non è necessario mantenere il concetto di modifica sostanziale della capacità.
(23) Per garantire che l'EU ETS determini alla lunga delle riduzioni, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che il numero di quote per l'insieme dell'Unione diminuisca in maniera lineare. Per quanto riguarda i produttori di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 4, di tale direttiva, si applica un fattore di riduzione lineare utilizzando il 2013 come anno di riferimento, a meno che non si applichi il fattore di correzione transettoriale uniforme. Il valore del fattore di riduzione lineare è aumentato al 2,2 % l'anno a partire dal 2021.
(24) Per i nuovi entranti il fattore di riduzione lineare si applica prendendo come riferimento il primo anno del periodo di assegnazione pertinente.
(25) Il fattore di correzione transettoriale uniforme applicabile ogni anno nel periodo dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 agli impianti non classificati come impianti di produzione di energia elettrica e che non sono nuovi entranti, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, dovrebbe essere determinato sulla base del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito in ogni periodo di assegnazione, calcolato per questi impianti conformemente al presente regolamento, esclusi gli impianti che sono stati esclusi dall'EU ETS dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 27 bis della suddetta direttiva. È opportuno confrontare il numero risultante di quote di emissioni gratuite assegnate ogni anno dei due periodi con il numero annuo di quote calcolato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2003/87/CE per gli impianti tenendo conto della rispettiva quota del numero annuo totale per l'insieme dell'Unione, stabilita ai sensi dell'articolo 9 di tale direttiva e il numero pertinente di emissioni che saranno inserite nell'EU ETS solo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030, a seconda dei casi.
(26) Dal momento che i gestori presentano una domanda di assegnazione di quote di emissioni gratuite, essi dovrebbero essere liberi di rinunciare alla loro assegnazione, del tutto o in parte, presentando una domanda all'autorità competente in qualsiasi momento durante il periodo di assegnazione in questione. Per mantenere la certezza del diritto e la prevedibilità, i gestori non dovrebbero avere il diritto di revocare tale domanda per lo stesso periodo di assegnazione. I gestori che hanno rinunciato alla loro assegnazione devono continuare a monitorare e comunicare i dati necessari per poter presentare domanda di assegnazione gratuita nel successivo periodo di assegnazione. Essi devono inoltre continuare a monitorare e comunicare le emissioni ogni anno e a restituire il numero corrispondente di quote.
(27) Per garantire la parità di trattamento degli impianti, è opportuno stabilire norme sulle fusioni e scissioni di impianti.
(28) Per agevolare la rilevazione dei dati da parte dei gestori e il calcolo delle quote di emissioni che gli Stati membri devono assegnare relativamente ai nuovi entranti, è opportuno stabilire norme per l'applicazione a tali impianti.
(29) Per garantire che non siano assegnate quote gratuite di emissioni a un impianto che ha cessato l'attività, è necessario specificare le condizioni in base alle quali si ritiene che un impianto abbia cessato l'attività.
(30) L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione in materia di ambiente sia fondata sul principio «chi inquina paga» e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica temporaneamente il rinvio della vendita all'asta integrale delle quote, mentre l'assegnazione gratuita e mirata all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare i rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottino misure di politica climatica paragonabili. Inoltre, le norme relative all'assegnazione gratuita dovrebbero incentivare le riduzioni delle emissioni coerentemente con l'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni complessive di gas a effetto serra di almeno il 40 % al di sotto dei livelli del 1990 entro il 2030. Gli incentivi per ridurre le emissioni per le attività che producono lo stesso prodotto dovrebbero essere rafforzati.
(31) In linea con la prassi della Commissione di consultare esperti durante la preparazione di atti delegati, il gruppo di esperti della Commissione in materia di cambiamenti climatici, composto da esperti degli Stati membri, dell'industria e di altre organizzazioni pertinenti, compresa la società civile, è stato consultato sui documenti, ha formulato osservazioni e suggerimenti in merito a vari elementi della proposta, e si è riunito tre volte tra maggio e luglio 2018.
(32) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, in quanto i gestori sono tenuti a conformarsi alle sue norme in merito alla relazione sui dati di riferimento entro aprile o maggio 2019, come previsto dall'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all'assegnazione gratuita di quote di emissioni a norma del capo III (impianti fissi) della direttiva 2003/87/CE nei periodi di assegnazione a partire dal 2021, ad eccezione dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione della produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10 quaterdella direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «impianto esistente»: qualsiasi impianto che svolge una o più attività tra quelle elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o un'attività inclusa per la prima volta nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS) conformemente all'articolo 24 di tale direttiva che abbia ottenuto un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra entro il:
a) 30 giugno 2019 per il periodo 2021-2025,

b) 30 giugno 2024 per il periodo 2026-2030;

2)   «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto»: i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relativi alla produzione di un prodotto per il quale all'allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento;

3)   «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»: i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni corrispondenti non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativi alla produzione da fonte diversa dall'energia elettrica, all'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS o d entrambe, di calore misurabile:
a) consumato nei limiti dell'impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, o
b) esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nell'EU ETS per fini diversi dal teleriscaldamento, ad eccezione dell'esportazione per la produzione di energia elettrica;

4)   «teleriscaldamento»: la distribuzione di calore misurabile per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o per la produzione di acqua calda per uso domestico, attraverso una rete, a edifici o siti non interessati dall'EU ETS, ad eccezione del calore misurabile utilizzato per la produzione di prodotti e attività connesse o per la produzione di energia elettrica;

5)   «sottoimpianto di teleriscaldamento»: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, relativi alla produzione, all'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS o a entrambe, di calore misurabile esportato per il teleriscaldamento;6)   «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili»: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, relativi alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, ivi compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza;

7)   «calore misurabile»: flusso termico netto trasportato lungo tubature o condotte individuabili utilizzando un mezzo di scambio termico quale vapore, aria calda, acqua, olio, metalli liquidi e sali, per i quali un contatore di calore è stato o può essere installato;

8)   «contatore di calore»: un contatore di energia termica (MI-004) ai sensi dell'allegato VI della direttiva 2014/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)o qualsiasi altro dispositivo atto a misurare e registrare la quantità di energia termica prodotta sulla base dei volumi e delle temperature dei flussi;

9)   «calore non misurabile»: tutto il calore diverso dal calore misurabile;

10)  «sottoimpianto con emissioni di processo»: le emissioni di gas a effetto serra, di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE diversi dal biossido di carbonio, prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I del presente regolamento, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all'allegato I del presente regolamento, come risultato diretto e immediato a seguito di uno dei processi elencati qui di seguito e le emissioni derivanti dalla combustione di gas di scarico ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:
a) la riduzione chimica, elettrolitica o pirometallurgica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
b) l'eliminazione di impurità da metalli e composti metallici per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
c) la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
d) le sintesi chimiche di prodotti e prodotti intermedi nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

e) l'impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
f) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
11)   «gas di scarico»: gas contenenti carbonio non completamente ossidato allo stato gassoso alle condizioni standard a seguito di uno dei processi di cui al punto 10), dove per «condizioni standard» si intendono temperatura di 273,15 K e pressione di 101 325 Pa che definisce i metri cubi normali (Nm3) ai sensi dell'articolo 3, punto 50), del regolamento (UE) n. 601/2012;12)   «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento;13)   «combustione in torcia per ragioni di sicurezza»: la combustione di combustibili pilota e di quantità estremamente fluttuanti di gas di processo o di gas residui in un'unità esposta a perturbazioni atmosferiche, richiesta espressamente per ragioni di sicurezza dalle autorizzazioni pertinenti dell'impianto;

14)   «periodo di riferimento»: i cinque anni civili precedenti il termine per la trasmissione dei dati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;

15)   «periodo di assegnazione»: il periodo di cinque anni a decorrere dal 1ogennaio 2021 e ogni periodo successivo di cinque anni;

16)   «incertezza»: parametro associato al risultato della determinazione di una quantità che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti dei fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale, e che descrive un intervallo di confidenza attorno al valore medio comprendente il 95 % dei valori desunti, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori;

17)   «fusione»: la fusione di due o più impianti già in possesso di autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra, a condizione che siano tecnicamente connessi, operino sullo stesso sito e l'impianto che ne deriva sia coperto da un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra;

18)   «scissione»: la divisione di un impianto in due o più impianti che sono disciplinati da distinte autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e sono gestite da gestori differenti.

Articolo 3
Disposizioni amministrative nazionali

Oltre a designare una o più autorità competenti a norma dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri adottano opportune disposizioni amministrative allo scopo di attuare le disposizioni del presente regolamento.

CAPO II
Norme relative alla presentazione della domanda, alla comunicazione dei dati e al monitoraggio

Articolo 4
Domanda di assegnazione gratuita presentata da gestori di impianti esistenti

1.   Il gestore di un impianto ammesso a beneficiare di quote gratuite ai sensi dell'articolo 10 bisdella direttiva 2003/87/CE può presentare all'autorità competente domanda di assegnazione gratuita per un periodo di assegnazione. La domanda va presentata prima del 30 maggio 2019 per il primo periodo di assegnazione e, successivamente, ogni cinque anni.

Gli Stati membri possono fissare un termine alternativo per la presentazione delle domande, che, tuttavia, non può essere precedente o successivo di oltre un mese rispetto al termine di cui al primo comma.
2.   La domanda di assegnazione gratuita presentata conformemente al paragrafo 1 deve essere corredata delle seguenti informazioni:

a) la relazione sui dati di riferimento, riconosciuta conforme alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, contenente i dati relativi all'impianto e ai suoi sottoimpianti come specificato all'articolo 10 e negli allegati I e II del presente regolamento, prendendo in considerazione, per il calcolo dei livelli di attività storica per i parametri di riferimento per prodotti specifici, l'allegato III del presente regolamento, contenente ogni parametro di cui all'allegato IV del presente regolamento e riguardante il periodo di riferimento relativo al periodo di assegnazione a cui si riferisce la domanda;
b) il piano della metodologia di monitoraggio che ha costituito la base della relazione sui dati di riferimento e la relazione di verifica, in conformità con l'allegato VI;
c) la relazione di verifica, elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, sulla relazione sui dati di riferimento e, a meno che non sia già stato approvato dall'autorità competente, sul piano della metodologia di monitoraggio.

Articolo 5
Domanda di assegnazione gratuita presentata da nuovi entranti

1.   Quando la domanda di assegnazione è presentata da un nuovo entrante, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base del presente regolamento, la quantità di quote da assegnare a titolo gratuito all'impianto in questione una volta che ha iniziato a funzionare normalmente.
2.   Il gestore suddivide l'impianto interessato in sottoimpianti conformemente all'articolo 10. Il gestore presenta all'autorità competente, a corredo della domanda di cui al paragrafo 1, tutte le informazioni utili e una relazione sui dati del nuovo entrante contenente ognuno dei parametri di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato IV per ogni sottoimpianto separatamente, per il primo anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale, insieme al piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 8 e alla relazione di verifica elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, e indica all'autorità competente la data di avvio del funzionamento normale.
3.   Se la domanda di un nuovo entrante soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 e segue le norme di assegnazione di cui agli articoli da 17 a 22, l'autorità competente l'approva, insieme alla data di avvio del funzionamento normale.
4.   Le autorità competenti accettano unicamente i dati trasmessi ai sensi del presente articolo che siano stati ritenuti conformi da un responsabile della verifica, conformemente alle prescrizioni delle misure adottate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 6
Obbligo generale di monitoraggio

Il gestore di un impianto che richiede o riceve l'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bisdella direttiva 2003/87/CE effettua un monitoraggio dei dati da presentare, di cui all'elenco dell'allegato IV del presente regolamento, sulla base di un piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 7
Principi di monitoraggio

1.   I gestori determinano dati completi e coerenti e garantiscono che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi. I gestori applicano i metodi di determinazione definiti nell'allegato VII, esercitano la dovuta diligenza e utilizzano fonti di dati che rappresentano la massima accuratezza possibile a norma dell'allegato VII, sezione 4.
2.   In deroga al paragrafo 1, il gestore può utilizzare altre fonti di dati conformemente all'allegato VII, sezioni da 4.4 a 4.6, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) l'uso di fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4, non è tecnicamente fattibile;
b) l'uso di fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4, comporta costi irragionevoli;
c) in base a una valutazione dell'incertezza semplificata che identifica le principali fonti di incertezza e stima i livelli di incertezza a queste associati, il gestore dimostra, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che il corrispondente livello di accuratezza della fonti di dati da lui proposta è pari o superiore al livello di accuratezza delle fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4.
3.   I gestori conservano la documentazione completa e trasparente di tutti i dati di cui all'allegato IV e i documenti giustificativi per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di assegnazione gratuita. Il gestore, su richiesta, mette tali dati e documenti a disposizione dell'autorità competente e del responsabile della verifica.

Articolo 8
Contenuto e trasmissione del piano della metodologia di monitoraggio

1.   Il gestore di un impianto che chiede l'assegnazione gratuita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 5, paragrafo 2, redige un piano della metodologia di monitoraggio che contiene, in particolare, la descrizione dell'impianto, dei suoi sottoimpianti e dei processi di produzione e la descrizione dettagliata delle metodologie di monitoraggio e delle fonti di dati. Il piano della metodologia di monitoraggio comprende la documentazione dettagliata, completa e trasparente di tutte le pertinenti fasi di rilevamento dei dati, e contiene almeno gli elementi di cui all'allegato VI.
2.   Per ogni parametro di cui all'allegato IV, il gestore seleziona un metodo di monitoraggio in base ai principi di cui all'articolo 7 e ai requisiti metodologici di cui all'allegato VII. Sulla base della valutazione dei rischi conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, e delle procedure di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, nella scelta dei metodi di monitoraggio il gestore deve dare la preferenza ai metodi di monitoraggio che danno risultati più affidabili, riducono al minimo il rischio di lacune nei dati, e sono meno esposti a rischi intrinseci, compresi i rischi di controllo. Il metodo scelto deve essere documentato nel piano della metodologia di monitoraggio.
3.   Quando nell'allegato VI si fa riferimento a una procedura, e ai fini dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012, il gestore deve istituire, documentare, attuare e mantenere tale procedura separatamente dal piano della metodologia di monitoraggio. Su richiesta, il gestore mette a disposizione dell'autorità competente ogni eventuale documentazione scritta delle procedure.
4.   Il gestore presenta il piano della metodologia di monitoraggio all'autorità competente, per approvazione, entro la data fissata all'articolo 4, paragrafo 1. Gli Stati membri possono fissare un termine anteriore per la presentazione del piano della metodologia di monitoraggio e possono richiederne l'approvazione da parte dell'autorità competente prima della presentazione della domanda di assegnazione gratuita.
5.   Il gestore, se presenta domanda di assegnazione gratuita, ma vi ha rinunciato per un precedente periodo di assegnazione, presenta il piano della metodologia di monitoraggio per approvazione non oltre sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 9
Modifiche del piano della metodologia di monitoraggio

1.   Il gestore verifica periodicamente se il piano della metodologia di monitoraggio riflette la natura e il funzionamento dell'impianto e se possa essere migliorato. A tal fine, il gestore tiene conto delle eventuali raccomandazioni sui miglioramenti contenute nella pertinente relazione di verifica.
2.   Il gestore modifica il piano della metodologia di monitoraggio nel caso in cui si presenti una qualsiasi delle seguenti situazioni:
a) si verificano nuove emissioni o nuovi livelli di attività, dovuti a nuove attività svolte o all'uso di nuovi combustibili o materiali non ancora contemplati dal piano della metodologia di monitoraggio;
b) l'uso di nuovi tipi di strumenti di misurazione, nuovi metodi di campionamento o analisi, nuove fonti di dati, o altri fattori, comportano una maggiore accuratezza nella determinazione dei dati comunicati;
c) i dati ottenuti dall'impiego della metodologia di monitoraggio applicata in precedenza si sono rivelati errati;
d) il piano della metodologia di monitoraggio non è, o non è più, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
e) è necessario mettere in atto le raccomandazioni per il miglioramento del piano della metodologia di monitoraggio formulate nella relazione di verifica.
3.   Il gestore notifica tempestivamente all'autorità competente ogni modifica prevista del piano della metodologia di monitoraggio. Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare il gestore a notificare, entro il 31 dicembre dello stesso anno o entro un'altra data stabilita dallo Stato membro, modifiche previste del piano di monitoraggio che non siano significative ai sensi del paragrafo 5.
4.   Ogni significativa modifica del piano della metodologia di monitoraggio ai sensi del paragrafo 5 è soggetta all'approvazione dell'autorità competente. Se l'autorità competente ritiene che una modifica notificata dal gestore come significativa non sia tale, ne informa il gestore.
5.   Le seguenti modifiche del piano della metodologia di monitoraggio di un impianto sono considerate significative:
a) modifiche derivanti da modifiche dell'impianto, in particolare nuovi sottoimpianti, modifiche dei limiti dei sottoimpianti esistenti o chiusure di sottoimpianti;
b) il passaggio da una metodologia di monitoraggio indicata nelle sezioni da 4.4 a 4.6 dell'allegato VII a un'altra metodologia indicata in tali sezioni;
c) la modifica di un valore standard o di un metodo di stima indicato nel piano della metodologia di monitoraggio;
d) modifiche richieste dall'autorità competente al fine di garantire la conformità del piano della metodologia di monitoraggio con i requisiti del presente regolamento.
6.   Il gestore registra tutte le modifiche apportate al piano della metodologia di monitoraggio. In ciascuna registrazione deve essere riportato quanto segue:
a) una descrizione chiara della modifica apportata;
b) le ragioni dell'introduzione della modifica;
c) la data in cui la modifica prevista è stata comunicata all'autorità competente;
d) la data in cui l'autorità competente ha confermato di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 3, se disponibile, e la data dell'approvazione o della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 4;
e) la data di inizio dell'applicazione del piano della metodologia di monitoraggio modificato.

Articolo 10
Divisione in sottoimpianti

1.   Ai fini della comunicazione dei dati e del monitoraggio, il gestore divide in sottoimpianti ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l'assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all'articolo 10 bisdella direttiva 2003/87/CE. A tale scopo, i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni dell'impianto sono attribuiti a uno o più sottoimpianti stabilendo, se del caso, un metodo per quantificare specifiche frazioni di materiali in ingresso, di materiali in uscita e di emissioni da attribuire ai singoli sottoimpianti.
2.   Per l'attribuzione ai sottoimpianti dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni dell'impianto, il gestore deve eseguire le seguenti fasi in ordine successivo:
a) se uno qualsiasi dei prodotti specificati per i parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato I viene prodotto nell'impianto, il gestore deve attribuire i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni relativi ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;
b) se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o a sottoimpianti di teleriscaldamento sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alla lettera a), il gestore li attribuisce ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o ai sottoimpianti di teleriscaldamento, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;
c) se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alle lettere a) o b), il gestore deve attribuirli ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;
d) se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti con emissioni di processo sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alle lettere a), b) o c), il gestore deve attribuirli ai sottoimpianti con emissioni di processo, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII.
3.   Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e i sottoimpianti con emissioni di processo, il gestore distingue chiaramente, sulla base dei codici NACE e PRODCOM, se il processo in questione è utilizzato o meno in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Inoltre, l'operatore deve distinguere la quantità di calore misurabile esportata ai fini del teleriscaldamento dal calore misurabile non utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
Nel caso in cui almeno il 95 % del livello di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili o dei sottoimpianti con emissioni di processo venga utilizzato in settori o sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, o nel caso in cui almeno il 95 % del livello di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili o dei sottoimpianti con emissioni di processo venga utilizzato in settori o sottosettori non ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare dati che consentano di effettuare la distinzione in termini di esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Nel caso in cui almeno il 95 % del livello di attività dei sottoimpianti di teleriscaldamento o di sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore è attribuibile ad uno di tali sottoimpianti, il gestore può attribuire il livello totale di attività di questi sottoimpianti a quello con il più alto livello di attività.
4.   Quando un impianto incluso nell'EU ETS ha prodotto ed esportato calore misurabile verso un impianto o un'altra entità non inclusi nel sistema, il gestore considera che il processo pertinente del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore per questo calore non è utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, a meno che non dimostri in modo soddisfacente per l'autorità competente che il consumatore del calore misurabile appartiene ad un settore o un sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
Per distinguere il calore misurabile attribuibile al sottoimpianto di teleriscaldamento, il gestore deve dimostrare in modo soddisfacente per l'autorità competente che il calore misurabile è esportato per il teleriscaldamento.
5.   Effettuando la ripartizione in conformità ai paragrafi 1 e 2, il gestore garantisce il rispetto di tutti i seguenti aspetti:
a) ognuno dei prodotti fisici dell'impianto è attribuito a un sottoimpianto senza omissioni o doppi conteggi;
b) il 100 % del numero di tutti i flussi di fonti e delle emissioni dell'impianto elencati nel piano di monitoraggio dell'impianto approvato in conformità del regolamento (UE) n. 601/2012 è attribuito ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi, a meno che essi non si riferiscano a processi non ammissibili per l'assegnazione gratuita, quali la produzione di energia elettrica nell'impianto, la combustione in torcia per ragioni diverse dalla sicurezza non coperta da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, o la produzione di calore misurabile esportato verso altri impianti inclusi nell'EU ETS;
c) il 100 % del quantitativo di calore misurabile netto ammissibile per l'assegnazione gratuita prodotto all'interno dell'impianto, o importato o esportato dall'impianto, nonché i quantitativi trasferiti tra sottoimpianti, sono attribuiti ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi;
d) per tutto il calore misurabile prodotto, importato o esportato da sottoimpianti, è documentato se il calore misurabile è stato prodotto in un processo di combustione all'interno di un impianto incluso nell'EU ETS, importato da altri processi che producono calore o importato da entità non incluse nell'EU ETS;
e) quando l'energia elettrica è prodotta all'interno dell'impianto, i quantitativi prodotti nei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto sono attribuiti a tali sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi;
f) per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto nei casi in cui intercambiabilità combustibile/energia elettrica è pertinente in conformità all'allegato I, sezione 2, la quantità pertinente di energia elettrica consumata è identificata e attribuita separatamente;
g) se i materiali in uscita di un sottoimpianto contengono carbonio sotto forma di combustibili, prodotti, sottoprodotti o materie prime esportati per altri sottoimpianti o impianti, o gas di scarico, tali materiali in uscita sono attribuiti ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi, se non contemplati dalla lettera b);
h) le emissioni di CO2 che si verificano al di fuori dei limiti del sistema di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto risultanti dai processi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a f), sono attribuite ad un sottoimpianto con emissioni di processo nella misura in cui è possibile dimostrare, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che tali emissioni sono il risultato diretto e immediato di uno dei processi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, e che non derivano dalla successiva ossidazione del carbonio non completamente ossidato allo stato gassoso in condizioni standard;
i) se le emissioni di CO2derivanti dalla combustione di gas di scarico non utilizzati per la produzione di calore misurabile, di calore non misurabile o di energia elettrica si verificano al di fuori dei limiti del sistema di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto a seguito dei processi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a f), il 75 % della quantità del tenore di carbonio dei gas di scarico è considerato come convertito in CO2 e assegnato ad un sottoimpianto con emissioni di processo;
j) per evitare doppi conteggi, i prodotti di un processo di produzione reintrodotti nello stesso processo di produzione sono dedotti dai livelli di attività annuali, se del caso in linea con le definizioni dei prodotti di cui all'allegato I;
k) se il calore misurabile è recuperato da processi coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, per evitare il doppio conteggio, la relativa quantità di calore misurabile netto divisa per il rendimento di riferimento del 90 % è dedotta dal combustibile di alimentazione. Il recupero di calore proveniente dai processi coperti da un sottoimpianto con emissioni di processo è trattato allo stesso modo.

Articolo 11
Sistema di controllo

1.   Il gestore individua le fonti di rischio di errori nel flusso di dati, dai dati primari ai dati definitivi nella relazione sui dati di riferimento e definisce, documenta, applica e mantiene un sistema efficace di controllo per garantire che le relazioni risultanti dalle attività riguardanti il flusso dei dati non contengano inesattezze e siano conformi al piano della metodologia di monitoraggio e rispettino il presente regolamento.
Su richiesta, il gestore mette a disposizione dell'autorità competente la valutazione del rischio di cui al primo comma. Il gestore la rende inoltre disponibile ai fini della verifica.
2.   Ai sensi del paragrafo 1, primo comma, il gestore stabilisce, documenta, applica e mantiene procedure scritte per le attività riguardanti il flusso dei dati e per le attività di controllo, e include riferimenti a tali procedure nel piano della metodologia di monitoraggio in conformità all'articolo 8, paragrafo 3.
3.   Le attività di controllo di cui al paragrafo 2, comprendono, se del caso:
a) l'assicurazione della qualità degli strumenti di misura pertinenti;
b) l'assicurazione della qualità dei sistemi informatici che garantisca che i sistemi siano progettati, documentati, testati, messi in atto, controllati e sottoposti a manutenzione in modo da garantire un'elaborazione affidabile, accurata e tempestiva dei dati, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi del paragrafo 1;
c) la separazione delle funzioni nelle attività riguardanti il flusso di dati e nelle attività di controllo, oltre che la gestione delle necessarie competenze;
d) le revisioni interne e la convalida dei dati;
e) le rettifiche e le azioni correttive;
f) il controllo dei processi esternalizzati;
g) la tenuta dei registri e della documentazione, compresa la gestione delle versioni dei documenti.
4.  Ai sensi del paragrafo 3, lettera a), il gestore provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli regolari e prima dell'uso e affinché ne sia verificata la conformità a norme sulla misura riconducibili a eventuali norme internazionali esistenti in materia, e che siano proporzionati ai rischi individuati.
Qualora taluni componenti dei sistemi di misurazione non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano della metodologia di monitoraggio e propone attività di controllo alternative.
Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad attuare prontamente i correttivi necessari.
5.   Ai fini del paragrafo 3, lettera d), il gestore rivede e convalida i dati ottenuti dalle attività riguardanti il flusso dei dati di cui al paragrafo 2.
La revisione e la convalida dei dati devono comprendere:
a) la verifica della completezza dei dati;
b) il confronto tra i dati che il gestore ha determinato nel precedente periodo di riferimento e, in particolare, i controlli di coerenza basati su serie temporali dell'efficienza rispetto ai gas a effetto serra di ciascun sottoimpianto;
c) il confronto dei dati e dei valori ricavati da sistemi diversi di rilevamento dei dati operativi, in particolare per i protocolli di produzione, i dati sulle vendite e i dati sulle scorte dei prodotti ai quali si riferiscono i parametri di riferimento di prodotto;
d) confronti e controlli di completezza dei dati a livello di impianto e sottoimpianto per garantire che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 5, siano soddisfatti.
6.   Ai fini del paragrafo 3, lettera e), il gestore garantisce che, qualora le attività riguardanti il flusso dei dati o le attività di controllo risultino non funzionare efficacemente o non rispettare le norme stabilite nella documentazione delle procedure per tali attività, siano adottate misure correttive e i dati interessati siano rettificati senza indugio.
7.   Ai fini del paragrafo 3, lettera f), se esternalizza una o più attività riguardanti il flusso dei dati o le attività di controllo di cui al paragrafo 1, il gestore svolge tutte le seguenti operazioni:
a) verifica la qualità delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo esternalizzate conformemente al presente regolamento;
b) definisce parametri appropriati per i risultati dei processi esternalizzati nonché per i metodi utilizzati in tali processi;
c) verifica la qualità dei risultati e dei metodi di cui alla lettera b);
d) provvede affinché le attività esternalizzate siano svolte in maniera tale da far fronte ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1.

8.   Il gestore monitora l'efficacia del sistema di controllo, anche mediante revisioni interne e tenendo conto delle conclusioni del responsabile della verifica nel corso della verifica delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

Qualora ritenga il sistema di controllo inefficace o non commisurato ai rischi individuati, il gestore si adopera per migliorare il sistema di controllo e aggiornare il piano della metodologia di monitoraggio o le procedure scritte a esso sottese per le attività riguardanti il flusso dei dati, le valutazioni dei rischi e le attività di controllo, se del caso.

Articolo 12
Lacune nei dati

1.   Qualora per motivi tecnici risulti temporaneamente impossibile applicare il piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente, il gestore applica un metodo basato sulle fonti alternative di dati elencate nel piano della metodologia di monitoraggio allo scopo di effettuare controlli di conferma a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, oppure, se tale alternativa non è contenuta nel piano della metodologia di monitoraggio, un metodo alternativo che offra la massima accuratezza possibile in base alle fonti generiche di dati e alla loro gerarchia indicate al punto 4 dell'allegato VII, o una stima prudente, finché le condizioni di applicazione del piano della metodologia di monitoraggio approvato non siano state ripristinate.

Il gestore adotta tutte le misure necessarie per giungere a una rapida applicazione del piano della metodologia di monitoraggio approvato.

2.   Qualora i dati pertinenti per la relazione sui dati di riferimento siano mancanti, per i quali il piano della metodologia di monitoraggio non indica metodi di monitoraggio alternativi o fonti alternative dei dati per confermare i dati o per colmare le lacune nei dati, il gestore si avvale di un metodo di stima adeguato per determinare dati sostitutivi prudenti per il relativo periodo di tempo e per il parametro mancante, in particolare, basati sulle migliori pratiche dell'industria e sulle conoscenze scientifiche e tecnologiche recenti, e fornisce debita giustificazione delle lacune nei dati e dell'uso di tali metodi in un allegato alla relazione sui dati di riferimento.
3.   Qualora una deviazione temporanea dal piano della metodologia di monitoraggio approvato avvenga in conformità del paragrafo 1, o nei casi in cui i dati per la relazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), o all'articolo 5, paragrafo 2, sono assenti, il gestore deve, senza indebito ritardo, elaborare una procedura scritta per evitare questo tipo di lacuna nei dati in futuro e modificare il piano della metodologia di monitoraggio conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Inoltre, il gestore valuta se e come si debbano aggiornare le attività di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e modifica tali attività di controllo e le relative procedure scritte, ove opportuno.

Articolo 13
Utilizzo di modelli elettronici

Gli Stati membri possono imporre ai gestori e ai responsabili delle verifiche di impiegare modelli elettronici o specifici formati dei file per la presentazione delle relazioni sui dati di riferimento, dei piani della metodologia di monitoraggio e delle relazioni di verifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle relazioni sui dati relativi ai nuovi entranti, dei piani della metodologia di monitoraggio e delle relazioni di verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

CAPO III
Norme di assegnazione

Articolo 14
Misure nazionali di attuazione

1.   L'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE è presentato alla Commissione mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione e individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU ETS a norma degli articoli 27 e 27 bisdella direttiva 2003/87/CE e gli impianti che saranno inclusi nell'EU ETS a norma dell'articolo 24 di tale direttiva.
2.   L'elenco di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni per ciascun impianto esistente che richiede l'assegnazione gratuita di quote:
a) l'identificativo dell'impianto e dei suoi limiti, utilizzando il codice identificativo dell'impianto del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL);
b) informazioni sulle attività e informazioni sull'ammissibilità per l'assegnazione gratuita;
c) l'identificativo di ogni sottoimpianto dell'impianto;
d) per ogni sottoimpianto, il livello annuale di attività e le emissioni annue in ogni anno del periodo di riferimento pertinente;
e) per ogni sottoimpianto, informazioni che consentano di stabilire se appartiene ad un settore o sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, compresi i codici PRODCOM dei prodotti che vi vengono prodotti, se del caso;
f) per ogni sottoimpianto, i dati comunicati in conformità dell'allegato IV.
3.   Non appena ricevuto l'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina l'inclusione di ogni impianto nell'elenco e i relativi dati comunicati in conformità del paragrafo 2.
4.   Qualora la Commissione non rifiuti l'inclusione dell'impianto nell'elenco, i dati sono usati per il calcolo dei valori riveduti dei parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.
5.   Gli Stati membri stabiliscono e notificano per ciascun impianto i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione in questione, determinati in conformità dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 7, e degli articoli da 19 a 22.
6.   Una volta che i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per il pertinente periodo di assegnazione sono stati notificati, la Commissione determina ogni fattore fissato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, confrontando la somma dei quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti in ogni anno del rilevante periodo di assegnazione con l'applicazione dei fattori di cui all'allegato V del presente regolamento, con il numero annuo di quote calcolato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2003/87/CE per gli impianti, tenendo conto della pertinente quota del numero annuo totale a livello dell'Unione determinata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. La determinazione tiene conto delle inclusioni a norma dell'articolo 24 e delle esclusioni a norma degli articoli 27 e 27 bisdella direttiva 2003/87/CE, a seconda dei casi.
7.   Una volta determinato il fattore stabilito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel corso del pertinente periodo di assegnazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 8.
8.   Su richiesta, ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le relazioni ricevute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 15
Livello di attività storica per gli impianti esistenti

1.   Gli Stati membri valutano le relazioni sui dati di riferimento e le relazioni di verifica presentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. Se del caso, l'autorità competente richiede ai gestori di rettificare eventuali dati non conformi o errori che incidono sulla determinazione dei livelli di attività storica. L'autorità competente può chiedere ai gestori di fornire ulteriori dati in aggiunta alle informazioni e ai documenti da fornire a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.
2.   Sulla base della valutazione delle relazioni sui dati di riferimento e delle relazioni di verifica, gli Stati membri determinano i livelli di attività storica di ciascun impianto e sottoimpianto per il pertinente periodo di riferimento. Gli Stati membri possono decidere di determinare i livelli di attività storica solo qualora i dati relativi a un impianto siano stati verificati e ritenuti conformi o se ritengono che le lacune nei dati alla base del parere del responsabile della verifica sono dovute a circostanze eccezionali e imprevedibili che non avrebbero potuto essere evitate neanche con tutta la dovuta attenzione.
3.   Per ogni prodotto per il quale è stato definito un parametro di riferimento di prodotto ai sensi dell'allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto corrisponde alla media aritmetica della produzione annua storica di tale prodotto nell'impianto interessato nel periodo di riferimento.
4.   Il livello di attività storica relativo al calore corrisponde alla media aritmetica dell'importazione annua storica da un impianto incluso nell'EU ETS, della produzione o di entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile netto consumato entro i limiti dell'impianto per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di energia elettrica, o esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nell'EU ETS, ad eccezione dell'esportazione ai fini della produzione di energia elettrica, espresso in terajoule l'anno.Il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento corrisponde alla media aritmetica dell'importazione storica annua da un impianto incluso nell'EU ETS, della produzione o di entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile esportato ai fini del teleriscaldamento, espresso in terajoule l'anno.
5.   Il livello di attività storica relativo ai combustibili corrisponde alla media aritmetica del consumo annuo storico di combustibili utilizzati per la produzione di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, ivi compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza, durante il periodo di riferimento, espresso in terajoule l'anno.
6.   Per le emissioni di processo legate alla produzione di prodotti nell'impianto interessato durante il periodo di riferimento, il livello di attività storica relativo al processo corrisponde alla media aritmetica delle emissioni di processo annuali storiche, espressa in tonnellate equivalenti di biossido di carbonio.
7.   Ai fini della determinazione dei valori della media aritmetica di cui ai paragrafi da 3 a 6, si tiene conto solo degli anni civili nel corso dei quali l'impianto è stato in funzione per almeno un giorno.
Se un sottoimpianto è stato in funzione per meno di due anni civili durante il periodo di riferimento pertinente, i livelli di attività storica sono i livelli di attività del primo anno civile di esercizio dopo l'avvio del funzionamento normale del sottoimpianto.
Se un sottoimpianto non è stato in funzione per un anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale durante il periodo di riferimento, il livello di attività storica viene determinato quando viene presentata la relazione sul livello di attività dopo il primo anno civile di funzionamento.
8.   In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri determinano il livello di attività storica relativo al prodotto per i prodotti oggetto dei parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato III sulla base della media aritmetica delle produzione annua storica secondo le formule riportate nel suddetto allegato.

Articolo 16
Assegnazione a livello di impianto per gli impianti esistenti

1.   Se il gestore di un impianto esistente ha presentato una domanda valida per l'assegnazione gratuita a norma dell'articolo 4, lo Stato membro interessato, sulla base di dati raccolti in conformità dell'articolo 14, calcola, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tale impianto a partire dal 2021.
2.   Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri determinano in primo luogo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti:
a) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore di tale parametro di riferimento di prodotto per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2), della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al prodotto in questione;
b) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al calore per il consumo o l'esportazione verso impianti o altre entità non inclusi nell'EU ETS di calore misurabile per fini diversi dal teleriscaldamento;
c) per i sottoimpianti di teleriscaldamento, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento;
d) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di combustibile per il periodo di cinque anni pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al combustibile;
e) per i sottoimpianti con emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello di attività storica relativo al processo moltiplicato per 0,97.
Se un sottoimpianto è stato in funzione per meno di un anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale durante il periodo di riferimento, l'assegnazione preliminare per il pertinente periodo di assegnazione è determinata dopo che il livello di attività storica è stato comunicato.
3.   Ai fini dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, i fattori determinati nell'allegato V del presente regolamento si applicano al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato per ogni sottoimpianto per l'anno in questione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, quando i processi svolti in tali sottoimpianti sono utilizzati in settori o sottosettori considerati non esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
In deroga al primo comma, per i sottoimpianti di teleriscaldamento il fattore da applicare è 0,3.
4.   Quando i processi messi in atto nei sottoimpianti di cui al paragrafo 2 sono utilizzati in settori o sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il fattore da applicare è 1.
5.   Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti che hanno ricevuto calore misurabile da sottoimpianti che producono prodotti oggetto del parametro di riferimento dell'acido nitrico è ridotto del consumo storico annuo di tale calore durante il periodo di riferimento pertinente, moltiplicato per il valore del parametro di riferimento di calore applicabile a questo calore misurabile per il pertinente periodo di assegnazione adottato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.
A partire dal 2026 il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto per il pertinente periodo di assegnazione è ridotto delle emissioni storiche derivanti dalla combustione di gas di scarico, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzate per produrre calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica.
6.   Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
Qualora un impianto comprenda sottoimpianti che producono pasta per carta (pasta kraft a fibre corte, pasta kraft a fibre lunghe, pasta termomeccanica e pasta meccanica, pasta al bisolfito o altre paste che non sono oggetto di un parametro di riferimento di prodotto) esportando calore misurabile verso altri sottoimpianti tecnicamente collegati, nel numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito sarà considerato, fatto salvo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad altri sottoimpianti dell'impianto considerato, solo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nella misura in cui le paste per carta prodotte da questo sottoimpianto sono immesse sul mercato e non trasformate in carta nello stesso impianto o in altri impianti tecnicamente collegati a tale impianto.
7.   Quando determinano il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto, gli Stati membri e i gestori provvedono affinché le emissioni e i livelli di attività non siano oggetto di un doppio conteggio e non si configuri un'assegnazione negativa. In particolare qualora un impianto importa un prodotto intermedio oggetto di un parametro di riferimento di prodotto conformemente alla definizione dei rispettivi limiti di sistema di cui all'allegato I, le emissioni non devono essere oggetto di un doppio conteggio al momento della determinazione del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai due impianti in questione.
8.   Il numero annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente, ad eccezione degli impianti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, corrisponde al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, moltiplicato per il fattore determinato in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, del presente regolamento.
Per gli impianti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE che soddisfano le condizioni per l'assegnazione gratuita di quote, il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al numero annuo preliminare di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, utilizzando come riferimento il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il 2013, ad eccezione di ogni anno in cui tali assegnazioni sono adeguate in modo uniforme ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
In deroga al secondo comma, per ogni anno per il quale il fattore determinato conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, è inferiore al 100 %, per gli impianti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e che possono beneficiare dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni, il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, rettificato ogni anno per il fattore determinato conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del presente regolamento.
9.   Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi da 1 a 8, il numero di quote assegnate agli impianti e sottoimpianti è espresso come il numero intero più vicino.

Articolo 17
Livello di attività storica per i nuovi entranti

Gli Stati membri determinano i livelli di attività storica di ciascun nuovo entrante e dei suoi sottoimpianti secondo le seguenti modalità:
a) il livello di attività storica relativo al prodotto è, per ogni prodotto per il quale è stato determinato un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I del presente regolamento o a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto in questione;
b) Il livello di attività storica relativo al calore è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per l'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS, la produzione o entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile consumato entro i limiti dell'impianto per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di energia elettrica, o esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nell'EU ETS, ad eccezione dell'esportazione ai fini della produzione di energia elettrica;
c) il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per l'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS, la produzione o entrambe, di calore misurabile esportato ai fini del teleriscaldamento;
d) il livello di attività storica relativo al combustibile è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per il consumo di combustibili utilizzati per la produzione di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza, dell'impianto interessato;
e) il livello di attività relativo alle emissioni di processo è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per la produzione di emissioni di processo dell'unità di processo;
f) In deroga alla lettera a), il livello di attività storica relativo al prodotto per i prodotti cui si applicano i parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato III è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto interessato, determinato secondo le formule riportate in tale allegato.

Articolo 18
Assegnazione ai nuovi entranti

1.   Ai fini dell'assegnazione di quote di emissioni ai nuovi entranti, gli Stati membri calcolano separatamente per ogni sottoimpianto il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a partire dall'avvio del funzionamento normale dell'impianto, nel modo seguente:
a) per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, di un parametro di riferimento di calore e di un parametro di riferimento di combustibile, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro per il periodo pertinente moltiplicato per il pertinente livello di attività storica;
b) per ogni sottoimpianto con emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello di attività storica relativo al processo moltiplicato per 0,97.
Ai fini del calcolo del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, si applica mutatis mutandisl'articolo 16, paragrafi 3, 4, 5 e 7.
2.   Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per l'anno civile in cui ha luogo l'avvio del funzionamento normale corrisponde al valore del parametro di riferimento applicabile per ciascun sottoimpianto moltiplicato per il livello di attività di tale anno.
3.   Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi 1 e 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma.
4.   Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione il numero annuo di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto.
Le quote di emissioni della riserva per i nuovi entranti, istituita a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, sono assegnate dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», al ricevimento della notifica.
La Commissione può respingere il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un impianto specifico.
5.   Il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al numero annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto, determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9, della direttiva 2003/87/CE utilizzando come riferimento il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione per il primo anno del pertinente periodo di assegnazione.
6.   Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi da 1 a 5, il numero di quote assegnate agli impianti e sottoimpianti è espresso come il numero intero più vicino.

Articolo 19
Assegnazione per il cracking con vapore

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo alla produzione di sostanze chimiche di elevato valore (in appresso «HVC») corrisponde al valore del parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore per il pertinente periodo di assegnazione, moltiplicato per il livello di attività storica determinato a norma dell'allegato III e moltiplicato per il quoziente delle emissioni dirette totali, comprese le emissioni derivanti dal calore netto importato nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, calcolato a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti e della somma di queste emissioni dirette totali e delle emissioni indirette pertinenti nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, calcolate conformemente all'articolo 22, paragrafo 3. Al risultato di questo calcolo vanno aggiunte 1,78 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di idrogeno moltiplicate per la produzione media storica dell'idrogeno a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di idrogeno, 0,24 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di etilene moltiplicate per la produzione media storica di etilene a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di etilene e 0,16 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di HVC moltiplicate per la produzione media storica di HVC diverse dall'idrogeno e dall'etilene a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di HVC.

Articolo 20
Assegnazione per il cloruro di vinile monomero

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad un sottoimpianto relativo alla produzione di cloruro di vinile monomero (in appresso «CVM») corrisponde al valore del parametro di riferimento del CVM per il periodo di assegnazione pertinente moltiplicato per il livello di attività storica della produzione di CVM espresso in tonnellate e moltiplicato per il quoziente delle emissioni dirette legate alla produzione di CVM, comprese le emissioni derivanti dal calore netto importato nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda de casi, calcolate conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti, e della somma di queste emissioni dirette e delle emissioni legate all'idrogeno per la produzione di CVM nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti, calcolate in base al consumo storico di calore derivante dalla combustione di idrogeno espresso in terajoule moltiplicato per il valore del parametro di riferimento del calore per il pertinente periodo di assegnazione.

Articolo 21
Flussi termici tra impianti

Quando un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto comprende calore misurabile importato da un impianto o da un'altra entità non inclusi nell'EU ETS, dal numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il sottoimpianto oggetto del parametro di riferimento di prodotto in questione, determinato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), a seconda dei casi, viene sottratto il quantitativo relativo all'importazione storica di calore da un impianto o da un'altra entità non inclusi nell'EU ETS nell'anno corrispondente, moltiplicato per il valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il pertinente periodo di assegnazione.

Articolo 22
Intercambiabilità combustibile/energia elettrica

1.   Per ciascun sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto corrispondente a un parametro di riferimento di prodotto definito nell'allegato I, sezione 2, per il quale si è tenuto conto dell'intercambiabilità tra combustibile ed energia elettrica, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al valore del pertinente parametro di riferimento di prodotto per il pertinente periodo di assegnazione, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al prodotto e moltiplicato per il quoziente delle emissioni dirette totali, comprese le emissioni derivanti dal calore netto importato nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, calcolate a norma del paragrafo 2, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti e della somma di queste emissioni dirette totali e delle emissioni indirette pertinenti del periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, calcolate conformemente all'articolo 22, paragrafo 3.
2.   Ai fini del calcolo delle emissioni derivanti dal calore netto importato, il quantitativo di calore misurabile per la produzione del prodotto interessato importato da impianti inclusi nell'EU ETS durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o il primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, è moltiplicato per il valore del parametro di riferimento del calore per il pertinente periodo di assegnazione.
3.   Ai fini del calcolo delle emissioni indirette, le emissioni indirette corrispondenti si riferiscono al consumo di energia elettrica pertinente, come specificato nella definizione di processi ed emissioni di cui all'allegato I, nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o nel primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale di cui all'articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, espresso in megawatt-ora per la produzione del prodotto in questione moltiplicato per 0,376 tonnellate di biossido di carbonio per megawatt-ora ed espresso in tonnellate di biossido di carbonio.

Articolo 23
Modifiche del funzionamento di un impianto

1.   I gestori informano la pertinente autorità competente di eventuali modifiche relative al funzionamento di un impianto che hanno un impatto sull'assegnazione all'impianto. Gli Stati membri possono fissare un termine per tale notifica e possono richiedere l'uso di modelli elettronici o specifici formati dei file.
2.   Dopo aver valutato le informazioni pertinenti, l'autorità competente trasmette alla Commissione tutte le informazioni pertinenti, compreso il numero annuo finale rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione.
L'autorità competente trasmette le informazioni pertinenti a norma del primo comma utilizzando il sistema elettronico gestito dalla Commissione.
3.   La Commissione può respingere il numero annuo totale preliminare rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto interessato.
4.   La Commissione adotta una decisione sulla base della notifica ricevuta, informa l'autorità competente pertinente e inserisce le modifiche, se del caso, nel registro dell'Unione istituito ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e nell'EUTL, di cui all'articolo 20 di tale direttiva.

Articolo 24
Rinuncia all'assegnazione gratuita di quote

1.   Il gestore a cui è stata concessa l'assegnazione gratuita di quote può rinunciarvi per quanto riguarda tutti i sottoimpianti o alcuni di essi in qualsiasi momento durante il pertinente periodo di assegnazione mediante la presentazione di una domanda all'autorità competente.
2.   Dopo aver valutato le informazioni pertinenti, l'autorità competente comunica alla Commissione il numero annuo finale rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione come descritto all'articolo 23, paragrafo 2.
L'assegnazione rivista riguarda gli anni civili successivi all'anno della domanda di cui al paragrafo 1.
3.   La Commissione adotta una decisione in merito alla rinuncia e segue la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 4.
4.   Il gestore non ha il diritto di ritirare la domanda di cui al paragrafo 1 nello stesso periodo di assegnazione.

Articolo 25
Fusioni e scissioni

1.   I gestori di nuovi impianti derivanti da una fusione o da una scissione forniscono, a seconda dei casi, la seguente documentazione all'autorità competente:
a) nome, indirizzo e dati di contatto dei gestori degli impianti singoli o precedentemente separati;
b) nome, indirizzo e dati di contatto dei gestori degli impianti di nuova formazione;
c) la descrizione dettagliata dei limiti delle parti dell'impianto interessate, se applicabile;
d) il codice identificativo dell'autorizzazione e il codice di identificazione dell'impianto di nuova formazione nel registro dell'Unione.
2.   Gli impianti derivanti da fusioni o scissioni presentano all'autorità competente le relazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Se gli impianti prima della fusione o scissione erano nuovi entranti, i gestori comunicano all'autorità competente i dati dall'avvio del funzionamento normale.
3.   Le fusioni o scissioni di impianti, comprese le scissioni all'interno del medesimo gruppo societario sono valutate dall'autorità competente. L'autorità competente notifica alla Commissione il cambiamento dei gestori.
Sulla base dei dati ricevuti a norma del paragrafo 2, l'autorità competente determina i livelli di attività storica nel periodo di riferimento per ogni sottoimpianto di ogni impianto di nuova formazione a seguito della fusione o scissione. Nel caso in cui un sottoimpianto venga scisso in due o più sottoimpianti, il livello di attività storica e l'assegnazione ai sottoimpianti dopo la scissione si basa sui livelli di attività storica nel periodo di riferimento delle rispettive unità tecniche dell'impianto prima della scissione.
4.   Sulla base dei livelli di attività storica dopo le fusioni o di scissioni, l'assegnazione gratuita di quote di emissioni degli impianti dopo le fusioni o scissioni corrisponde al numero finale di assegnazioni gratuite di quote prima delle fusioni o scissioni.
5.   La Commissione riesamina ciascuna assegnazione di quote agli impianti dopo le fusioni o scissioni e comunica i risultati di tale valutazione all'autorità competente.

Articolo 26
Cessazione delle attività di un impianto

1.   Si ritiene che un impianto abbia cessato le proprie attività quando si verifica una delle situazioni seguenti:
a) la pertinente autorizzazione ad emettere gas a effetto serra è stata revocata, compreso il caso in cui l'impianto non rispetta più le soglie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
b) l'impianto non è più in funzione e per ragioni tecniche la ripresa dell'attività è impossibile.
2.   Quando un impianto ha cessato le sue attività, lo Stato membro interessato non rilascia
più ad esso quote di emissioni a decorrere dall'anno successivo alla cessazione delle attività.
3.   Gli Stati membri possono sospendere il rilascio di quote di emissioni agli impianti che hanno sospeso l'attività fino a quando non si stabilisce che l'impianto riprenderà le attività.

CAPO IV
Disposizioni finali

Articolo 27
Abrogazione della decisione 2011/278/UE

La decisione 2011/278/UE è abrogata con effetto dal 1ogennaio 2021. Tuttavia, continua ad applicarsi alle assegnazioni relative al periodo precedente il 1ogennaio 2021.

Articolo 28
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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