Armonizzare delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni di gas serra ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE. Questo lo scopo delle norme transitorie stabilite dal regolamento delegato della Commissione 19 dicembre 2018, n. 2019/331, pubblicato sulla G.U.C.E. del 27 febbraio 2019, n. 59.
Tra le numerose misure disposte, rilevano le norme per:
- la presentazione della domanda, alla comunicazione dei dati e al monitoraggio;
-
di assegnazione delle quote;
mentre negli allegati sono riportati:
- i parametri di riferimento generici (allegato I);
- i parametri di riferimento per prodotti specifici (allegato II);
- il calcolo del livello di attività storica per i parametri di riferimento specifici (allegato III);
- i parametri per la raccolta di dati di riferimento (allegato IV);
- i fattori applicabili per ridurre l'assegnazione gratuita (allegato V);
- i contenuti minimi del piano della metodologia di monitoraggio (allegato VI);
-
i metodi di monitoraggio dei dati (allegato VII).
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(G.U.C.E. del 27 febbraio 2019, n. 59)
LA COMMISSIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2003/87/CE stabilisce norme sul modo in cui l'assegnazione gratuita di quote di emissioni per un periodo transitorio deve avvenire tra il 2021 e il 2030.
(2) Con la decisione n. 2011/278/UE (2)la Commissione ha stabilito norme transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. La direttiva 2003/87/CE è stata sostanzialmente modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e per motivi di chiarezza per quanto riguarda il regime applicabile tra il 2021 e il 2030, la decisione n. 2011/278/UE dovrebbe essere abrogata e sostituita.
(3) A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, misure transitorie per l'insieme dell'Unione e interamente armonizzate per l'assegnazione gratuita di quote di emissioni devono, per quanto possibile, definire parametri di riferimento ex ante per garantire che l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche più efficienti, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, dell'utilizzo della biomassa e della cattura e dello stoccaggio del biossido di carbonio, ove tali tecniche siano disponibili. Al tempo stesso tali misure non devono incentivare l'incremento delle emissioni. Al fine di ridurre gli incentivi alla combustione in torcia dei gas di scarico per ragioni diverse dalla sicurezza, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti interessati dovrebbe essere ridotto delle emissioni storiche prodotte dalla combustione in torcia di gas di scarico, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzate per produrre calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica. Tuttavia, tenuto conto del trattamento speciale accordato dall'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e allo scopo di prevedere un periodo di transizione, tale riduzione dovrebbe applicarsi solo a decorrere dal 2026.
(4) Ai fini del rilevamento dei dati che devono costituire la base per l'adozione dei valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote tra il 2021 e il 2030 mediante atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è necessario continuare a prevedere definizioni dei parametri di riferimento, compresi i prodotti e i processi correlati, identiche a quelle attualmente figuranti nell'allegato I della decisione n. 2011/278/UE, a parte alcuni miglioramenti in termini di chiarezza giuridica e linguistici. L'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che gli atti di esecuzione per i valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote tra il 2021 e il 2030 devono essere determinati usando i punti di partenza per la determinazione del tasso di riduzione annuale per il valore del parametro di riferimento aggiornato contenuti nella decisione n. 2011/278/UE della Commissione, adottata il 27 aprile 2011. Per motivi di chiarezza, questi punti di partenza dovrebbero anche essere contenuti in un allegato del presente regolamento.
(5) Il rilevamento dei dati effettuato prima dei periodi di assegnazione serve per stabilire il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a livello di impianto e fornire dati che saranno utilizzati ai fini degli atti di esecuzione che determineranno i valori dei 54 parametri di riferimento applicabili tra il 2021 e il 2030. Devono essere raccolti dati dettagliati a livello di sottoimpianto come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.
(6) Data la rilevanza economica dell'assegnazione gratuita transitoria e la necessità di assicurare la parità di trattamento dei gestori, è importante che i dati raccolti presso gli operatori e utilizzati per prendere decisioni in merito all'assegnazione e che saranno utilizzati per gli atti di esecuzione che determineranno i valori dei 54 parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote tra il 2021 e il 2030 siano completi e coerenti e presentino il massimo livello di precisione possibile. La verifica da parte di verificatori indipendenti è una misura importante a tal fine.
(7) L'obbligo di garantire il rilevamento di dati di elevata qualità e coerenza con il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE incombe congiuntamente agli operatori e agli Stati membri. A tal fine, devono essere previste norme specifiche per il monitoraggio e la comunicazione dei livelli di attività, dei flussi di energia e delle emissioni a livello di sottoimpianto, tenendo debitamente conto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (4). I dati forniti dall'industria e raccolti in conformità di tali norme dovrebbero essere il più possibile accurati e di elevata qualità e riflettere l'effettivo funzionamento degli impianti; di essi si deve tenere debito conto per l'assegnazione gratuita.
(8) Il gestore di un impianto deve iniziare a monitorare i dati richiesti conformemente all'allegato IV non appena il presente regolamento entra in vigore per garantire che i dati per l'anno 2019 possano essere raccolti in linea con le disposizioni del presente regolamento.
(9) Per limitare la complessità delle norme per il monitoraggio e la comunicazione dei livelli di attività, dei flussi di energia e delle emissioni a livello di sottoimpianto, è opportuno non applicare un approccio graduale.
(10) Al fine di garantire dati comparabili per gli atti di esecuzione che determineranno i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita applicabili tra il 2021 e il 2030, è necessario stabilire norme dettagliate per assegnare i livelli di attività, i flussi di energia e le emissioni ai sottoimpianti, in modo coerente con i documenti di orientamento elaborati ai fini del rilevamento dei dati per i parametri di riferimento per il periodo 2013-2020.
(11) Il piano relativo alla metodologia di monitoraggio dovrebbe fornire istruzioni al gestore in maniera logica e semplice, evitando la duplicazione degli sforzi e tenendo conto dei sistemi già in funzione nell'impianto. Il piano relativo alla metodologia di monitoraggio dovrebbe riguardare il monitoraggio dei livelli di attività, dei flussi di energia e delle emissioni a livello di sottoimpianto e fungere da base per le relazioni sui dati di riferimento e la comunicazione dei livelli di attività annuali necessarie per adeguare l'assegnazione gratuita transitoria di quote ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE. Ove possibile, il gestore dovrebbe avvalersi di sinergie con il piano di monitoraggio approvato in conformità del regolamento (UE) n. 601/2012.
(12) Il piano relativo alla metodologia di monitoraggio dovrebbe essere soggetto ad approvazione da parte dell'autorità competente al fine di garantire la coerenza con le norme sul monitoraggio. Dati i limiti di tempo, l'approvazione da parte dell'autorità competente non dovrebbe essere richiesta per la relazione sui dati di riferimento da presentare nel 2019. In questo caso, i verificatori devono valutare la conformità del piano relativo alla metodologia di monitoraggio con i requisiti di cui al presente regolamento. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, l'approvazione da parte dell'autorità competente dovrebbe essere richiesta solo per modifiche significative del piano relativo alla metodologia di monitoraggio.
(13) Per garantire la coerenza tra la verifica delle comunicazioni delle emissioni annuali previste dalla direttiva 2003/87/CE e la verifica delle relazioni presentate per richiedere l'assegnazione gratuita e per sfruttare le sinergie, è opportuno utilizzare il quadro giuridico stabilito dalle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.
(14) Per agevolare la rilevazione di dati da parte dei gestori e il calcolo delle quote di emissioni che gli Stati membri devono assegnare, è opportuno attribuire i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni di ogni impianto ai sottoimpianti. I gestori devono assicurare che i livelli di attività, i flussi di energia e le quote di emissioni siano correttamente attribuiti ai sottoimpianti interessati, rispettando la gerarchia e la reciproca esclusività dei sottoimpianti, e che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti. Se del caso, questa ripartizione dovrebbe tener conto della produzione di prodotti in settori ritenuti esposti ad un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
(15) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le misure nazionali di attuazione entro il 30 settembre 2019. Al fine di promuovere la parità di trattamento degli impianti e di evitare distorsioni della concorrenza, tali comunicazioni devono comprendere tutti gli impianti che saranno inclusi nell'ambito del sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS) ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, in particolare qualora siano già state effettuate assegnazioni a tali impianti in relazione al calore durante il periodo tra il 2013 e il 2020.
(16) Per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l'adeguato funzionamento del mercato del carbonio, è opportuno che i gestori garantiscano, nella determinazione dell'assegnazione dei singoli impianti, l'assenza di doppie assegnazioni o doppi conteggi dei materiali o dei flussi di energia. In questo contesto, i gestori devono prestare particolare attenzione ai casi in cui un prodotto per il quale è stato definito un parametro di riferimento è prodotto in più impianti, a quelli in cui più prodotti per i quali sono stati definiti parametri di riferimento sono prodotti nello stesso impianto e a quelli in cui prodotti intermedi sono scambiati tra impianti diversi. Gli Stati membri devono controllare le domande a tal fine.
(17) L'articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE prevede l'assegnazione gratuita per il teleriscaldamento e la cogenerazione ad alto rendimento. Conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 4, di tale direttiva, il fattore relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio applicato ai sottoimpianti non interessati dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio diminuirà in modo lineare dal 30 % nel 2026 allo 0 % nel 2030, fatta eccezione per il teleriscaldamento, previo riesame a norma dell'articolo 30 della direttiva. A causa di tale distinzione introdotta tra il teleriscaldamento e tutti le altre forme di calore ammissibili nell'ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento relativo al calore, occorre introdurre un sottoimpianto separato per la produzione di calore per il teleriscaldamento allo scopo di fornire un chiaro approccio in termini di prescrizioni relative alle formule e al modello dei dati di riferimento. Il teleriscaldamento dovrebbe includere il calore misurabile utilizzato per il riscaldamento di ambienti e il raffreddamento di edifici o siti che non rientrano nell'EU ETS o per la produzione di acqua calda per uso domestico.
(18) È opportuno che i parametri di riferimento per i prodotti tengano conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si dovrebbe tenere conto in larga misura del tenore di carbonio di questi gas. Quando i gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al di fuori dei limiti del sistema del pertinente parametro di riferimento di prodotto e bruciati per la produzione di calore al di fuori dei limiti del sistema di un processo per il quale è stato definito un parametro di riferimento, si dovrebbe tenere conto delle emissioni connesse assegnando quote di emissioni aggiuntive sulla base del parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili. Alla luce del principio generale secondo il quale nessuna quota di emissioni deve essere assegnata a titolo gratuito per la produzione di energia elettrica al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza sui mercati dell'energia elettrica fornita agli impianti industriali e tenuto conto del prezzo del carbonio insito nell'energia elettrica, è opportuno che, quando i gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al fuori dei limiti del sistema del pertinente parametro di riferimento di prodotto e bruciati per la produzione di energia elettrica, nessuna quota supplementare sia assegnata al di là della quota di tenore di carbonio dei gas di scarico di cui si è tenuto conto nel parametro di riferimento pertinente.
(19) Per evitare distorsioni della concorrenza e incentivare l'uso dei gas di scarico, in assenza di informazioni sulla composizione dei flussi di gas interessati, le emissioni di CO2 che si verificano al di fuori dei limiti del sistema di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto risultanti dalla riduzione di ossidi metallici o processi simili dovrebbero essere solo in parte attribuite ai sottoimpianti con emissioni di processo, se non sono emesse come risultato dell'uso a scopo energetico dei gas di scarico.
(20) Le emissioni indirette legate alla produzione di energia elettrica sono state prese in considerazione per la determinazione di alcuni valori dei parametri di riferimento nella decisione 2011/278/UE, sulla base del fatto che le emissioni dirette e le emissioni indirette derivanti dalla produzione di energia elettrica sono in una certa misura intercambiabili. Nei casi in cui si applicano tali parametri di riferimento, le emissioni indirette di un impianto devono continuare a essere dedotte applicando il fattore di emissione standard che è utilizzato anche per valutare l'esposizione dei settori alla potenziale rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Le disposizioni pertinenti dovrebbero essere riesaminate periodicamente, inter alia al fine di migliorare la parità di trattamento delle attività che producono lo stesso prodotto e di aggiornare l'anno di riferimento 2015 per le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio tra il 2026 e il 2030.
(21) Quando due o più impianti si scambiano calore misurabile, è opportuno che l'assegnazione gratuita di quote di emissioni si basi sul consumo di calore di un impianto e tenga conto, ove opportuno, del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Pertanto per garantire che il numero di quote di emissioni gratuite da assegnare sia indipendente dalla struttura di approvvigionamento di calore, le quote di emissioni devono essere assegnate al consumatore di calore.
(22) Il numero di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti esistenti deve basarsi su dati storici sull'attività. I livelli di attività storici devono essere basati sulla media aritmetica dell'attività durante i periodi di riferimento. I periodi di riferimento sono sufficientemente lunghi per garantire che possano essere considerati rappresentativi anche per i periodi di assegnazione relativi a cinque anni civili. Per i nuovi entranti, quali definiti all'articolo 3, lettera h), della direttiva 2003/87/CE, i livelli di attività dovrebbero essere determinati sulla base del livello di attività del primo anno civile di esercizio, dopo l'anno dell'avvio del funzionamento normale, in quanto il livello di attività comunicato per un anno intero è considerato più rappresentativo del valore relativo al primo anno di funzionamento che potrebbe coprire solo un breve periodo di tempo. Rispetto al periodo di assegnazione 2013-2020, a causa dell'introduzione di adeguamenti delle assegnazioni in conformità all'articolo 10 bis, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE, non è necessario mantenere il concetto di modifica sostanziale della capacità.
(23) Per garantire che l'EU ETS determini alla lunga delle riduzioni, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che il numero di quote per l'insieme dell'Unione diminuisca in maniera lineare. Per quanto riguarda i produttori di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 4, di tale direttiva, si applica un fattore di riduzione lineare utilizzando il 2013 come anno di riferimento, a meno che non si applichi il fattore di correzione transettoriale uniforme. Il valore del fattore di riduzione lineare è aumentato al 2,2 % l'anno a partire dal 2021.
(24) Per i nuovi entranti il fattore di riduzione lineare si applica prendendo come riferimento il primo anno del periodo di assegnazione pertinente.
(25) Il fattore di correzione transettoriale uniforme applicabile ogni anno nel periodo dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030 agli impianti non classificati come impianti di produzione di energia elettrica e che non sono nuovi entranti, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, dovrebbe essere determinato sulla base del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito in ogni periodo di assegnazione, calcolato per questi impianti conformemente al presente regolamento, esclusi gli impianti che sono stati esclusi dall'EU ETS dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 27 bis della suddetta direttiva. È opportuno confrontare il numero risultante di quote di emissioni gratuite assegnate ogni anno dei due periodi con il numero annuo di quote calcolato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2003/87/CE per gli impianti tenendo conto della rispettiva quota del numero annuo totale per l'insieme dell'Unione, stabilita ai sensi dell'articolo 9 di tale direttiva e il numero pertinente di emissioni che saranno inserite nell'EU ETS solo dal 2021 al 2025 o dal 2026 al 2030, a seconda dei casi.
(26) Dal momento che i gestori presentano una domanda di assegnazione di quote di emissioni gratuite, essi dovrebbero essere liberi di rinunciare alla loro assegnazione, del tutto o in parte, presentando una domanda all'autorità competente in qualsiasi momento durante il periodo di assegnazione in questione. Per mantenere la certezza del diritto e la prevedibilità, i gestori non dovrebbero avere il diritto di revocare tale domanda per lo stesso periodo di assegnazione. I gestori che hanno rinunciato alla loro assegnazione devono continuare a monitorare e comunicare i dati necessari per poter presentare domanda di assegnazione gratuita nel successivo periodo di assegnazione. Essi devono inoltre continuare a monitorare e comunicare le emissioni ogni anno e a restituire il numero corrispondente di quote.
(27) Per garantire la parità di trattamento degli impianti, è opportuno stabilire norme sulle fusioni e scissioni di impianti.
(28) Per agevolare la rilevazione dei dati da parte dei gestori e il calcolo delle quote di emissioni che gli Stati membri devono assegnare relativamente ai nuovi entranti, è opportuno stabilire norme per l'applicazione a tali impianti.
(29) Per garantire che non siano assegnate quote gratuite di emissioni a un impianto che ha cessato l'attività, è necessario specificare le condizioni in base alle quali si ritiene che un impianto abbia cessato l'attività.
(30) L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione in materia di ambiente sia fondata sul principio «chi inquina paga» e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica temporaneamente il rinvio della vendita all'asta integrale delle quote, mentre l'assegnazione gratuita e mirata all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare i rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottino misure di politica climatica paragonabili. Inoltre, le norme relative all'assegnazione gratuita dovrebbero incentivare le riduzioni delle emissioni coerentemente con l'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni complessive di gas a effetto serra di almeno il 40 % al di sotto dei livelli del 1990 entro il 2030. Gli incentivi per ridurre le emissioni per le attività che producono lo stesso prodotto dovrebbero essere rafforzati.
(31) In linea con la prassi della Commissione di consultare esperti durante la preparazione di atti delegati, il gruppo di esperti della Commissione in materia di cambiamenti climatici, composto da esperti degli Stati membri, dell'industria e di altre organizzazioni pertinenti, compresa la società civile, è stato consultato sui documenti, ha formulato osservazioni e suggerimenti in merito a vari elementi della proposta, e si è riunito tre volte tra maggio e luglio 2018.
(32) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, in quanto i gestori sono tenuti a conformarsi alle sue norme in merito alla relazione sui dati di riferimento entro aprile o maggio 2019, come previsto dall'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «impianto esistente»: qualsiasi impianto che svolge una o più attività tra quelle elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o un'attività inclusa per la prima volta nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS) conformemente all'articolo 24 di tale direttiva che abbia ottenuto un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra entro il:
a) 30 giugno 2019 per il periodo 2021-2025,
2) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto»: i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relativi alla produzione di un prodotto per il quale all'allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento;
3) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»: i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni corrispondenti non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativi alla produzione da fonte diversa dall'energia elettrica, all'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS o d entrambe, di calore misurabile:
a) consumato nei limiti dell'impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, o
b) esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nell'EU ETS per fini diversi dal teleriscaldamento, ad eccezione dell'esportazione per la produzione di energia elettrica;
5) «sottoimpianto di teleriscaldamento»: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, relativi alla produzione, all'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS o a entrambe, di calore misurabile esportato per il teleriscaldamento;6) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili»: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, relativi alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, ivi compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza;
7) «calore misurabile»: flusso termico netto trasportato lungo tubature o condotte individuabili utilizzando un mezzo di scambio termico quale vapore, aria calda, acqua, olio, metalli liquidi e sali, per i quali un contatore di calore è stato o può essere installato;
8) «contatore di calore»: un contatore di energia termica (MI-004) ai sensi dell'allegato VI della direttiva 2014/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)o qualsiasi altro dispositivo atto a misurare e registrare la quantità di energia termica prodotta sulla base dei volumi e delle temperature dei flussi;
9) «calore non misurabile»: tutto il calore diverso dal calore misurabile;
10) «sottoimpianto con emissioni di processo»: le emissioni di gas a effetto serra, di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE diversi dal biossido di carbonio, prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I del presente regolamento, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all'allegato I del presente regolamento, come risultato diretto e immediato a seguito di uno dei processi elencati qui di seguito e le emissioni derivanti dalla combustione di gas di scarico ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:
a) la riduzione chimica, elettrolitica o pirometallurgica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
b) l'eliminazione di impurità da metalli e composti metallici per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
c) la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
d) le sintesi chimiche di prodotti e prodotti intermedi nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
f) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;
11) «gas di scarico»: gas contenenti carbonio non completamente ossidato allo stato gassoso alle condizioni standard a seguito di uno dei processi di cui al punto 10), dove per «condizioni standard» si intendono temperatura di 273,15 K e pressione di 101 325 Pa che definisce i metri cubi normali (Nm3) ai sensi dell'articolo 3, punto 50), del regolamento (UE) n. 601/2012;12) «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento;13) «combustione in torcia per ragioni di sicurezza»: la combustione di combustibili pilota e di quantità estremamente fluttuanti di gas di processo o di gas residui in un'unità esposta a perturbazioni atmosferiche, richiesta espressamente per ragioni di sicurezza dalle autorizzazioni pertinenti dell'impianto;
14) «periodo di riferimento»: i cinque anni civili precedenti il termine per la trasmissione dei dati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;
15) «periodo di assegnazione»: il periodo di cinque anni a decorrere dal 1ogennaio 2021 e ogni periodo successivo di cinque anni;
16) «incertezza»: parametro associato al risultato della determinazione di una quantità che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti dei fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale, e che descrive un intervallo di confidenza attorno al valore medio comprendente il 95 % dei valori desunti, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori;
17) «fusione»: la fusione di due o più impianti già in possesso di autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra, a condizione che siano tecnicamente connessi, operino sullo stesso sito e l'impianto che ne deriva sia coperto da un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra;
18) «scissione»: la divisione di un impianto in due o più impianti che sono disciplinati da distinte autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e sono gestite da gestori differenti.
Articolo 3
Disposizioni amministrative nazionali
Oltre a designare una o più autorità competenti a norma dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri adottano opportune disposizioni amministrative allo scopo di attuare le disposizioni del presente regolamento.
CAPO II
Norme relative alla presentazione della domanda, alla comunicazione dei dati e al monitoraggio
Articolo 4
Domanda di assegnazione gratuita presentata da gestori di impianti esistenti
1. Il gestore di un impianto ammesso a beneficiare di quote gratuite ai sensi dell'articolo 10 bisdella direttiva 2003/87/CE può presentare all'autorità competente domanda di assegnazione gratuita per un periodo di assegnazione. La domanda va presentata prima del 30 maggio 2019 per il primo periodo di assegnazione e, successivamente, ogni cinque anni.
Gli Stati membri possono fissare un termine alternativo per la presentazione delle domande, che, tuttavia, non può essere precedente o successivo di oltre un mese rispetto al termine di cui al primo comma.
2. La domanda di assegnazione gratuita presentata conformemente al paragrafo 1 deve essere corredata delle seguenti informazioni:
a) la relazione sui dati di riferimento, riconosciuta conforme alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, contenente i dati relativi all'impianto e ai suoi sottoimpianti come specificato all'articolo 10 e negli allegati I e II del presente regolamento, prendendo in considerazione, per il calcolo dei livelli di attività storica per i parametri di riferimento per prodotti specifici, l'allegato III del presente regolamento, contenente ogni parametro di cui all'allegato IV del presente regolamento e riguardante il periodo di riferimento relativo al periodo di assegnazione a cui si riferisce la domanda;
b) il piano della metodologia di monitoraggio che ha costituito la base della relazione sui dati di riferimento e la relazione di verifica, in conformità con l'allegato VI;
c) la relazione di verifica, elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, sulla relazione sui dati di riferimento e, a meno che non sia già stato approvato dall'autorità competente, sul piano della metodologia di monitoraggio.
Articolo 5
Domanda di assegnazione gratuita presentata da nuovi entranti
2. Il gestore suddivide l'impianto interessato in sottoimpianti conformemente all'articolo 10. Il gestore presenta all'autorità competente, a corredo della domanda di cui al paragrafo 1, tutte le informazioni utili e una relazione sui dati del nuovo entrante contenente ognuno dei parametri di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato IV per ogni sottoimpianto separatamente, per il primo anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale, insieme al piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 8 e alla relazione di verifica elaborata in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, e indica all'autorità competente la data di avvio del funzionamento normale.
3. Se la domanda di un nuovo entrante soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 e segue le norme di assegnazione di cui agli articoli da 17 a 22, l'autorità competente l'approva, insieme alla data di avvio del funzionamento normale.
4. Le autorità competenti accettano unicamente i dati trasmessi ai sensi del presente articolo che siano stati ritenuti conformi da un responsabile della verifica, conformemente alle prescrizioni delle misure adottate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 6
Obbligo generale di monitoraggio
Articolo 7
Principi di monitoraggio
2. In deroga al paragrafo 1, il gestore può utilizzare altre fonti di dati conformemente all'allegato VII, sezioni da 4.4 a 4.6, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) l'uso di fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4, non è tecnicamente fattibile;
b) l'uso di fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4, comporta costi irragionevoli;
c) in base a una valutazione dell'incertezza semplificata che identifica le principali fonti di incertezza e stima i livelli di incertezza a queste associati, il gestore dimostra, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che il corrispondente livello di accuratezza della fonti di dati da lui proposta è pari o superiore al livello di accuratezza delle fonti di dati della massima accuratezza a norma dell'allegato VII, sezione 4.
3. I gestori conservano la documentazione completa e trasparente di tutti i dati di cui all'allegato IV e i documenti giustificativi per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di assegnazione gratuita. Il gestore, su richiesta, mette tali dati e documenti a disposizione dell'autorità competente e del responsabile della verifica.
Articolo 8
Contenuto e trasmissione del piano della metodologia di monitoraggio
2. Per ogni parametro di cui all'allegato IV, il gestore seleziona un metodo di monitoraggio in base ai principi di cui all'articolo 7 e ai requisiti metodologici di cui all'allegato VII. Sulla base della valutazione dei rischi conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, e delle procedure di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, nella scelta dei metodi di monitoraggio il gestore deve dare la preferenza ai metodi di monitoraggio che danno risultati più affidabili, riducono al minimo il rischio di lacune nei dati, e sono meno esposti a rischi intrinseci, compresi i rischi di controllo. Il metodo scelto deve essere documentato nel piano della metodologia di monitoraggio.
3. Quando nell'allegato VI si fa riferimento a una procedura, e ai fini dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012, il gestore deve istituire, documentare, attuare e mantenere tale procedura separatamente dal piano della metodologia di monitoraggio. Su richiesta, il gestore mette a disposizione dell'autorità competente ogni eventuale documentazione scritta delle procedure.
4. Il gestore presenta il piano della metodologia di monitoraggio all'autorità competente, per approvazione, entro la data fissata all'articolo 4, paragrafo 1. Gli Stati membri possono fissare un termine anteriore per la presentazione del piano della metodologia di monitoraggio e possono richiederne l'approvazione da parte dell'autorità competente prima della presentazione della domanda di assegnazione gratuita.
5. Il gestore, se presenta domanda di assegnazione gratuita, ma vi ha rinunciato per un precedente periodo di assegnazione, presenta il piano della metodologia di monitoraggio per approvazione non oltre sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 9
Modifiche del piano della metodologia di monitoraggio
a) si verificano nuove emissioni o nuovi livelli di attività, dovuti a nuove attività svolte o all'uso di nuovi combustibili o materiali non ancora contemplati dal piano della metodologia di monitoraggio;
b) l'uso di nuovi tipi di strumenti di misurazione, nuovi metodi di campionamento o analisi, nuove fonti di dati, o altri fattori, comportano una maggiore accuratezza nella determinazione dei dati comunicati;
c) i dati ottenuti dall'impiego della metodologia di monitoraggio applicata in precedenza si sono rivelati errati;
d) il piano della metodologia di monitoraggio non è, o non è più, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;
e) è necessario mettere in atto le raccomandazioni per il miglioramento del piano della metodologia di monitoraggio formulate nella relazione di verifica.
a) modifiche derivanti da modifiche dell'impianto, in particolare nuovi sottoimpianti, modifiche dei limiti dei sottoimpianti esistenti o chiusure di sottoimpianti;
b) il passaggio da una metodologia di monitoraggio indicata nelle sezioni da 4.4 a 4.6 dell'allegato VII a un'altra metodologia indicata in tali sezioni;
c) la modifica di un valore standard o di un metodo di stima indicato nel piano della metodologia di monitoraggio;
d) modifiche richieste dall'autorità competente al fine di garantire la conformità del piano della metodologia di monitoraggio con i requisiti del presente regolamento.
a) una descrizione chiara della modifica apportata;
b) le ragioni dell'introduzione della modifica;
c) la data in cui la modifica prevista è stata comunicata all'autorità competente;
d) la data in cui l'autorità competente ha confermato di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 3, se disponibile, e la data dell'approvazione o della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 4;
e) la data di inizio dell'applicazione del piano della metodologia di monitoraggio modificato.
Articolo 10
Divisione in sottoimpianti
a) se uno qualsiasi dei prodotti specificati per i parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato I viene prodotto nell'impianto, il gestore deve attribuire i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni relativi ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;
b) se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o a sottoimpianti di teleriscaldamento sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alla lettera a), il gestore li attribuisce ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o ai sottoimpianti di teleriscaldamento, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;
c) se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alle lettere a) o b), il gestore deve attribuirli ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII;
d) se i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni riferibili a sottoimpianti con emissioni di processo sono pertinenti all'impianto e non sono riferibili a nessuno dei sottoimpianti di cui alle lettere a), b) o c), il gestore deve attribuirli ai sottoimpianti con emissioni di processo, se del caso, applicando le norme di cui all'allegato VII.
Nel caso in cui almeno il 95 % del livello di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili o dei sottoimpianti con emissioni di processo venga utilizzato in settori o sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, o nel caso in cui almeno il 95 % del livello di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili o dei sottoimpianti con emissioni di processo venga utilizzato in settori o sottosettori non ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il gestore è esentato dall'obbligo di comunicare dati che consentano di effettuare la distinzione in termini di esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Nel caso in cui almeno il 95 % del livello di attività dei sottoimpianti di teleriscaldamento o di sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore è attribuibile ad uno di tali sottoimpianti, il gestore può attribuire il livello totale di attività di questi sottoimpianti a quello con il più alto livello di attività.
Per distinguere il calore misurabile attribuibile al sottoimpianto di teleriscaldamento, il gestore deve dimostrare in modo soddisfacente per l'autorità competente che il calore misurabile è esportato per il teleriscaldamento.
5. Effettuando la ripartizione in conformità ai paragrafi 1 e 2, il gestore garantisce il rispetto di tutti i seguenti aspetti:
a) ognuno dei prodotti fisici dell'impianto è attribuito a un sottoimpianto senza omissioni o doppi conteggi;
b) il 100 % del numero di tutti i flussi di fonti e delle emissioni dell'impianto elencati nel piano di monitoraggio dell'impianto approvato in conformità del regolamento (UE) n. 601/2012 è attribuito ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi, a meno che essi non si riferiscano a processi non ammissibili per l'assegnazione gratuita, quali la produzione di energia elettrica nell'impianto, la combustione in torcia per ragioni diverse dalla sicurezza non coperta da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, o la produzione di calore misurabile esportato verso altri impianti inclusi nell'EU ETS;
c) il 100 % del quantitativo di calore misurabile netto ammissibile per l'assegnazione gratuita prodotto all'interno dell'impianto, o importato o esportato dall'impianto, nonché i quantitativi trasferiti tra sottoimpianti, sono attribuiti ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi;
d) per tutto il calore misurabile prodotto, importato o esportato da sottoimpianti, è documentato se il calore misurabile è stato prodotto in un processo di combustione all'interno di un impianto incluso nell'EU ETS, importato da altri processi che producono calore o importato da entità non incluse nell'EU ETS;
e) quando l'energia elettrica è prodotta all'interno dell'impianto, i quantitativi prodotti nei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto sono attribuiti a tali sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi;
f) per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto nei casi in cui intercambiabilità combustibile/energia elettrica è pertinente in conformità all'allegato I, sezione 2, la quantità pertinente di energia elettrica consumata è identificata e attribuita separatamente;
g) se i materiali in uscita di un sottoimpianto contengono carbonio sotto forma di combustibili, prodotti, sottoprodotti o materie prime esportati per altri sottoimpianti o impianti, o gas di scarico, tali materiali in uscita sono attribuiti ai sottoimpianti senza omissioni o doppi conteggi, se non contemplati dalla lettera b);
h) le emissioni di CO2 che si verificano al di fuori dei limiti del sistema di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto risultanti dai processi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a f), sono attribuite ad un sottoimpianto con emissioni di processo nella misura in cui è possibile dimostrare, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che tali emissioni sono il risultato diretto e immediato di uno dei processi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, e che non derivano dalla successiva ossidazione del carbonio non completamente ossidato allo stato gassoso in condizioni standard;
i) se le emissioni di CO2derivanti dalla combustione di gas di scarico non utilizzati per la produzione di calore misurabile, di calore non misurabile o di energia elettrica si verificano al di fuori dei limiti del sistema di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto a seguito dei processi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a f), il 75 % della quantità del tenore di carbonio dei gas di scarico è considerato come convertito in CO2 e assegnato ad un sottoimpianto con emissioni di processo;
j) per evitare doppi conteggi, i prodotti di un processo di produzione reintrodotti nello stesso processo di produzione sono dedotti dai livelli di attività annuali, se del caso in linea con le definizioni dei prodotti di cui all'allegato I;
k) se il calore misurabile è recuperato da processi coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, per evitare il doppio conteggio, la relativa quantità di calore misurabile netto divisa per il rendimento di riferimento del 90 % è dedotta dal combustibile di alimentazione. Il recupero di calore proveniente dai processi coperti da un sottoimpianto con emissioni di processo è trattato allo stesso modo.
Articolo 11
Sistema di controllo
Su richiesta, il gestore mette a disposizione dell'autorità competente la valutazione del rischio di cui al primo comma. Il gestore la rende inoltre disponibile ai fini della verifica.
b) l'assicurazione della qualità dei sistemi informatici che garantisca che i sistemi siano progettati, documentati, testati, messi in atto, controllati e sottoposti a manutenzione in modo da garantire un'elaborazione affidabile, accurata e tempestiva dei dati, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi del paragrafo 1;
c) la separazione delle funzioni nelle attività riguardanti il flusso di dati e nelle attività di controllo, oltre che la gestione delle necessarie competenze;
d) le revisioni interne e la convalida dei dati;
e) le rettifiche e le azioni correttive;
f) il controllo dei processi esternalizzati;
g) la tenuta dei registri e della documentazione, compresa la gestione delle versioni dei documenti.
Qualora taluni componenti dei sistemi di misurazione non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano della metodologia di monitoraggio e propone attività di controllo alternative.
Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad attuare prontamente i correttivi necessari.
La revisione e la convalida dei dati devono comprendere:
a) la verifica della completezza dei dati;
b) il confronto tra i dati che il gestore ha determinato nel precedente periodo di riferimento e, in particolare, i controlli di coerenza basati su serie temporali dell'efficienza rispetto ai gas a effetto serra di ciascun sottoimpianto;
c) il confronto dei dati e dei valori ricavati da sistemi diversi di rilevamento dei dati operativi, in particolare per i protocolli di produzione, i dati sulle vendite e i dati sulle scorte dei prodotti ai quali si riferiscono i parametri di riferimento di prodotto;
d) confronti e controlli di completezza dei dati a livello di impianto e sottoimpianto per garantire che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 5, siano soddisfatti.
a) verifica la qualità delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo esternalizzate conformemente al presente regolamento;
b) definisce parametri appropriati per i risultati dei processi esternalizzati nonché per i metodi utilizzati in tali processi;
c) verifica la qualità dei risultati e dei metodi di cui alla lettera b);
d) provvede affinché le attività esternalizzate siano svolte in maniera tale da far fronte ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1.
8. Il gestore monitora l'efficacia del sistema di controllo, anche mediante revisioni interne e tenendo conto delle conclusioni del responsabile della verifica nel corso della verifica delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.
Qualora ritenga il sistema di controllo inefficace o non commisurato ai rischi individuati, il gestore si adopera per migliorare il sistema di controllo e aggiornare il piano della metodologia di monitoraggio o le procedure scritte a esso sottese per le attività riguardanti il flusso dei dati, le valutazioni dei rischi e le attività di controllo, se del caso.
Articolo 12
Lacune nei dati
1. Qualora per motivi tecnici risulti temporaneamente impossibile applicare il piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente, il gestore applica un metodo basato sulle fonti alternative di dati elencate nel piano della metodologia di monitoraggio allo scopo di effettuare controlli di conferma a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, oppure, se tale alternativa non è contenuta nel piano della metodologia di monitoraggio, un metodo alternativo che offra la massima accuratezza possibile in base alle fonti generiche di dati e alla loro gerarchia indicate al punto 4 dell'allegato VII, o una stima prudente, finché le condizioni di applicazione del piano della metodologia di monitoraggio approvato non siano state ripristinate.
Il gestore adotta tutte le misure necessarie per giungere a una rapida applicazione del piano della metodologia di monitoraggio approvato.
Articolo 13
Utilizzo di modelli elettronici
CAPO III
Norme di assegnazione
Articolo 14
Misure nazionali di attuazione
a) l'identificativo dell'impianto e dei suoi limiti, utilizzando il codice identificativo dell'impianto del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL);
b) informazioni sulle attività e informazioni sull'ammissibilità per l'assegnazione gratuita;
c) l'identificativo di ogni sottoimpianto dell'impianto;
d) per ogni sottoimpianto, il livello annuale di attività e le emissioni annue in ogni anno del periodo di riferimento pertinente;
e) per ogni sottoimpianto, informazioni che consentano di stabilire se appartiene ad un settore o sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, compresi i codici PRODCOM dei prodotti che vi vengono prodotti, se del caso;
f) per ogni sottoimpianto, i dati comunicati in conformità dell'allegato IV.
Articolo 15
Livello di attività storica per gli impianti esistenti
Se un sottoimpianto è stato in funzione per meno di due anni civili durante il periodo di riferimento pertinente, i livelli di attività storica sono i livelli di attività del primo anno civile di esercizio dopo l'avvio del funzionamento normale del sottoimpianto.
Se un sottoimpianto non è stato in funzione per un anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale durante il periodo di riferimento, il livello di attività storica viene determinato quando viene presentata la relazione sul livello di attività dopo il primo anno civile di funzionamento.
Articolo 16
Assegnazione a livello di impianto per gli impianti esistenti
a) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore di tale parametro di riferimento di prodotto per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2), della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al prodotto in questione;
b) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al calore per il consumo o l'esportazione verso impianti o altre entità non inclusi nell'EU ETS di calore misurabile per fini diversi dal teleriscaldamento;
c) per i sottoimpianti di teleriscaldamento, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento;
d) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di combustibile per il periodo di cinque anni pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al combustibile;
e) per i sottoimpianti con emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello di attività storica relativo al processo moltiplicato per 0,97.
Se un sottoimpianto è stato in funzione per meno di un anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale durante il periodo di riferimento, l'assegnazione preliminare per il pertinente periodo di assegnazione è determinata dopo che il livello di attività storica è stato comunicato.
3. Ai fini dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, i fattori determinati nell'allegato V del presente regolamento si applicano al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato per ogni sottoimpianto per l'anno in questione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, quando i processi svolti in tali sottoimpianti sono utilizzati in settori o sottosettori considerati non esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
In deroga al primo comma, per i sottoimpianti di teleriscaldamento il fattore da applicare è 0,3.
4. Quando i processi messi in atto nei sottoimpianti di cui al paragrafo 2 sono utilizzati in settori o sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il fattore da applicare è 1.
5. Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti che hanno ricevuto calore misurabile da sottoimpianti che producono prodotti oggetto del parametro di riferimento dell'acido nitrico è ridotto del consumo storico annuo di tale calore durante il periodo di riferimento pertinente, moltiplicato per il valore del parametro di riferimento di calore applicabile a questo calore misurabile per il pertinente periodo di assegnazione adottato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.
A partire dal 2026 il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto per il pertinente periodo di assegnazione è ridotto delle emissioni storiche derivanti dalla combustione di gas di scarico, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzate per produrre calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica.
6. Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
Qualora un impianto comprenda sottoimpianti che producono pasta per carta (pasta kraft a fibre corte, pasta kraft a fibre lunghe, pasta termomeccanica e pasta meccanica, pasta al bisolfito o altre paste che non sono oggetto di un parametro di riferimento di prodotto) esportando calore misurabile verso altri sottoimpianti tecnicamente collegati, nel numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito sarà considerato, fatto salvo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad altri sottoimpianti dell'impianto considerato, solo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nella misura in cui le paste per carta prodotte da questo sottoimpianto sono immesse sul mercato e non trasformate in carta nello stesso impianto o in altri impianti tecnicamente collegati a tale impianto.
Per gli impianti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE che soddisfano le condizioni per l'assegnazione gratuita di quote, il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al numero annuo preliminare di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, utilizzando come riferimento il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il 2013, ad eccezione di ogni anno in cui tali assegnazioni sono adeguate in modo uniforme ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
In deroga al secondo comma, per ogni anno per il quale il fattore determinato conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, è inferiore al 100 %, per gli impianti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e che possono beneficiare dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni, il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, rettificato ogni anno per il fattore determinato conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del presente regolamento.
Articolo 17
Livello di attività storica per i nuovi entranti
b) Il livello di attività storica relativo al calore è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per l'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS, la produzione o entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile consumato entro i limiti dell'impianto per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di energia elettrica, o esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nell'EU ETS, ad eccezione dell'esportazione ai fini della produzione di energia elettrica;
c) il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per l'importazione da un impianto incluso nell'EU ETS, la produzione o entrambe, di calore misurabile esportato ai fini del teleriscaldamento;
d) il livello di attività storica relativo al combustibile è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per il consumo di combustibili utilizzati per la produzione di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza, dell'impianto interessato;
e) il livello di attività relativo alle emissioni di processo è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per la produzione di emissioni di processo dell'unità di processo;
f) In deroga alla lettera a), il livello di attività storica relativo al prodotto per i prodotti cui si applicano i parametri di riferimento di prodotto di cui all'allegato III è il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto interessato, determinato secondo le formule riportate in tale allegato.
Articolo 18
Assegnazione ai nuovi entranti
a) per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, di un parametro di riferimento di calore e di un parametro di riferimento di combustibile, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro per il periodo pertinente moltiplicato per il pertinente livello di attività storica;
b) per ogni sottoimpianto con emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello di attività storica relativo al processo moltiplicato per 0,97.
Ai fini del calcolo del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, si applica mutatis mutandisl'articolo 16, paragrafi 3, 4, 5 e 7.
Le quote di emissioni della riserva per i nuovi entranti, istituita a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, sono assegnate dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», al ricevimento della notifica.
La Commissione può respingere il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un impianto specifico.
6. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi da 1 a 5, il numero di quote assegnate agli impianti e sottoimpianti è espresso come il numero intero più vicino.
Articolo 19
Assegnazione per il cracking con vapore
Articolo 20
Assegnazione per il cloruro di vinile monomero
Articolo 21
Flussi termici tra impianti
Articolo 22
Intercambiabilità combustibile/energia elettrica
Articolo 23
Modifiche del funzionamento di un impianto
Articolo 24
Rinuncia all'assegnazione gratuita di quote
L'assegnazione rivista riguarda gli anni civili successivi all'anno della domanda di cui al paragrafo 1.
Articolo 25
Fusioni e scissioni
a) nome, indirizzo e dati di contatto dei gestori degli impianti singoli o precedentemente separati;
b) nome, indirizzo e dati di contatto dei gestori degli impianti di nuova formazione;
c) la descrizione dettagliata dei limiti delle parti dell'impianto interessate, se applicabile;
d) il codice identificativo dell'autorizzazione e il codice di identificazione dell'impianto di nuova formazione nel registro dell'Unione.
Sulla base dei dati ricevuti a norma del paragrafo 2, l'autorità competente determina i livelli di attività storica nel periodo di riferimento per ogni sottoimpianto di ogni impianto di nuova formazione a seguito della fusione o scissione. Nel caso in cui un sottoimpianto venga scisso in due o più sottoimpianti, il livello di attività storica e l'assegnazione ai sottoimpianti dopo la scissione si basa sui livelli di attività storica nel periodo di riferimento delle rispettive unità tecniche dell'impianto prima della scissione.
Articolo 26
Cessazione delle attività di un impianto
a) la pertinente autorizzazione ad emettere gas a effetto serra è stata revocata, compreso il caso in cui l'impianto non rispetta più le soglie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
b) l'impianto non è più in funzione e per ragioni tecniche la ripresa dell'attività è impossibile.