Emissioni di Tvoc: come si interpretano le Bat-Ael?

Emissioni di Tvoc
Il tema al centro di un interpello ambientale della Provincia di Padova

Emissioni di Tvoc (composti organici volatili totali): come si interpretano le Bat-Ael? Questa la domanda che la Provincia di Padova ha posto, sotto forma di interpello ambientale, al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

In particolare, l'amministrazione provinciale si riferisce alle Bat-Ael citate nelle conclusioni sulle Bat di cui alla decisione 2020/2009 con particolare riferimento alla Bat 24 (paragrafo 13, tabella 11) e alla Bat 26 (paragrafo 17, tabella 17) concernenti, appunto, le emissioni di Tvoc.

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Di seguito i testi dell'interpello ambientale e del parere del Mase.

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Interpello ambientale della Provincia di Padova 17 ottobre 2023, n. 166328

Oggetto: interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006 smi in ordine alla individuazione dei limiti alle emissioni in atmosfera per i TCOV in impianti ricadenti nella categoria 6.7 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 smi. Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009.

Egr. Direttore Generale, la Provincia di Padova è autorità competente per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di gran parte delle installazioni site nel proprio territorio, a seguito delle deleghe conferite dalla L.R. 33/85 smi.

Ci si riferisce, in particolare, alla categoria 6.7 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 riguardante le installazioni in cui vengono effettuati trattamenti di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno.

Per questa categoria di attività è stata pubblicata in GUCE in data 09/12/2020 la Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione che stabilisce le migliori tecniche disponibili per il trattamento di superficie con solventi organici.

Ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 smi, entro quattro anni dalla pubblicazione delle BATC , l’A.I.A. delle installazioni deve essere riesaminata per il recepimento delle migliori tecniche disponibili, l’adeguamento e il rilascio della nuova autorizzazione.

Nell’analisi di contenuti della Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione che stabilisce le migliori tecniche disponibili per il trattamento di superficie con solventi organici sono sorti alcuni dubbi interpretativi che sottoponiamo alla S.V. per un chiarimento.

In particolare si chiede come devono essere interpretate le BAT-AEL citate nelle BATC n. 24 (par 1.3, tabella 11) o n. 26 (par 1.7, tabella 17), concernenti i livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni negli scarichi gassosi che determinano gli intervalli in mg C/Nmc per i TCOV, che ad es. nella tabella 17, tenuto conto delle note, vengono individuate in:
(1) un limite superiore dell'intervallo (in questo caso 50 anziché 20 mg C/Nmc) se si utilizzano tecniche che consentono il reimpiego/riciclaggio del solvente recuperato;
(2) per gli impianti che utilizzano la BAT 16 c) associata a una tecnica di trattamento dei gas in uscita dal processo, si applica una BAT-AEL aggiuntiva inferiore a 50 mg C/Nmc agli scarichi gassosi in uscita dal concentratore.

L’interpello riguarda i seguenti quesiti:
1. il limite superiore dell'intervallo individuato dalla nota n. (1) (da 20 -> 50 mg C/Nmc) deve essere considerato per qualsiasi tipo di recupero (distillatore, adsorbimento/desorbimento con carboni attivi/zeoliti, etc.)?
La scrivente Provincia ritiene che anche l'utilizzo di un distillatore (oltre che nel caso di impianti di adsorbimento/desorbimento) per il recupero di gran parte dei solventi esausti possa permettere l’incremento al limite superiore delle emissioni in atmosfera, per qualsiasi camino dell’installazione che emetta S.O.V.

2. il BAT-AEL aggiuntivo di 50 mg C/Nmc, in caso di utilizzo della BAT 16 c) associata ad una tecnica di trattamento del gas in uscita della nota 2), va intesa come aggiunta al BAT-AEL di 20 o 50 mg C/Nmc (quindi 20 + 50 = 70 mg C/Nmc oppure da 50 + 50 = 100 mg CNmc)? Si riporta ad esempio l'attività di una installazione autorizzata in A.I.A. dalla Provincia di Padova per la produzione di nastri adesivi che recupera in continuazione i solventi (ambiente di lavoro in depressione in cui oltre il 99% dei solventi viene riciclato) che esalano dalle fasi di spalmatura degli adesivi e taglio dei rotoli mediante utilizzo di carboni attivi/zeoliti per adsorbimento e recupero del solvente mediante strippaggio e condensazione: a ns. avviso sembrano verificarsi entrambe le condizioni previste dalle note 1) recupero e 2) trattamento dei gas in uscita e quindi la BAT-AEL potrebbe essere innalzata a 100 mg C/Nmc.

L’interpello viene formulato con l’intenzione di uniformare il comportamento delle autorità competenti sul territorio, dato che dubbi analoghi sono stati segnalati verbalmente anche da altre Province del Veneto.

La richiesta ha carattere di urgenza in quanto dalla risposta della S.V. dipendono le scelte imprenditoriali sulle eventuali installazioni di sistemi di abbattimento e recupero dei solventi (impegnativi da un punto di vista economico e progettuale) per giungere entro la data del 09/12/2024 all’adeguamento delle installazioni.

Si ringrazia per l’attenzione che verrà dedicata all’interpello e nell’occasione si porgono distinti saluti.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 29 marzo 2024, n. 61172

Oggetto: riscontro all’interpello ambientale, ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs n. 152 del 2006, n.152, in limiti di emissione in atmosfera per nella categoria 6.7 dell’allegato VIII 152/06 – Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009

Con riferimento all’interpello ambientale proposto da codesta Provincia con nota che si riscontra, nell’invitare codesta Provincia per il futuro a formulare richieste del genere nelle modalità previste ai sensi dei decreti attuativi dell’articolo 3-septies del D.Lgs n. 152 del 2006, n.152, ovvero con note dei rappresentanti apicali dell’Ente, si rileva che la questione ha interesse generale e si fa presente che essa è stata analizzata nel merito sia con confronto nell’ambito del Coordinamento di cui all’articolo 29.quinquies, del D.lgs. 152/06, nella riunione tenutasi il 22 febbraio 2024, sia consultando le minute dei lavori preparatori della pertinente Decisione di esecuzione della Commissione UE 2020/2009, sia esaminando le norme attuative elaborate sulla base di tale decisione in altri Paesi dell’UE (Francia e Germania), consentendo di definire le seguenti conclusioni.

QUESITO

Con istanza di interpello, la Provincia di Padova ha chiesto come vadano interpretate le BAT- AEL citate nelle Conclusioni sulle BAT pubblicate con Decisione 2020/2009 con particolare riferimento alla BAT 24 (paragrafo 13, tabella 11) e alla BAT 26 (paragrafo 17, tabella 17) concernenti le emissioni di TVOC. Tali tabelle, difatti, riportano due note di non immediata lettura che giustificano la richiesta di chiarire se la prima nota possa essere riferita a qualsiasi tipo di recupero (anche con utilizzo di un distillatore) e se la seconda nota vada intesa nel consentire un innalzamento del limite superiore del BAT-AEL indicato in tabella o nella nota 1.

Il quesito riveste carattere generale..

RIFERIMENTI NORMATIVI

Come noto la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (art. 29-sexies, commi 4 e 4bis, del D.Lgs. 152/06) non impone generalmente la applicazione di tecniche o tecnologie specifiche, ma piuttosto la fissazione di valori limite di emissione individuati negli intervalli di riferimento (BAT-AEL) indicati nei documenti di riferimento comunitari (Conclusioni sulle BAT) pubblicati con decisione dalla Commissione UE a valle di un approfondito scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili che coinvolge gestori, associazioni, stati membri e Commissione UE.

La decisione di esecuzione (UE 2020/2009) che approva le Conclusioni sulle BAT per la categoria IPPC 6.7 in due casi (tabella 11 e tabella 17) nell’individuare i BAT-AEL per le emissioni del parametro TCOV specifica in due distinte note che:

1)  ilvaloresuperioredell’intervallodiriferimento(postogeneralmentea20mgC/Nm3,ovvero a venti milligrammi di carbonio per normal metro cubo) può essere elevato al valore 50 mg C/Nm3 se si impiegano tecniche che consentono il reimpiego/riciclaggio del solvente recuperato

2)  per gli impianti che utilizzano la tecnica dell’adsorbimento (illustrata al capitolo BAT 16 c del documento) associata ad una tecnica di trattamento dei gas in uscita dal processo, si applica un requisito BAT-AEL aggiuntivo inferiore a 50 mg C/Nm3 agli scarichi gassosi in uscita dal concentratore

CONSIDERAZIONI

In generale, nell’applicare la disciplina IPPC, sia le autorizzazioni, sia i documenti di

riferimento comunitari, non possono fissare requisiti riguardanti l’impiego di una tecnica o tecnologia specifica dovendo piuttosto traguardare requisiti in termini prestazionali.

Ciò fornisce una chiara indicazione di come vada interpretata la prima delle note alle tabelle 11 e 17 delle Conclusioni sulle BAT per il settore 6.7, avendo quindi a riferimento la prestazione, e non la soluzione tecnica adottata.

Meno immediata è l’interpretazione della seconda nota, che in effetti ad una prima lettura pare introdurre la possibilità di elevare la soglia superiore dell’intervallo di riferimento nel caso di utilizzo della soluzione tecnica dell’adsorbimento, inducendo quindi le perplessità manifestate dalla Provincia di Padova in merito alla possibilità di applicare a tale intervallo congiuntamente sia la nota 1, sia la nota 2.

Peraltro, tale prima lettura non è ammissibile, perché in violazione del principio generale già enunciato secondo il quale non è lecito a livello generale discriminare in base alla scelta tecnologica, dovendo piuttosto fare riferimento ai requisiti prestazionali.

In effetti il confronto avvenuto in sede di Coordinamento IPPC e l’esame delle norme attuative con le quali altri Paesi hanno chiarito come applicare la Conclusioni sulle BAT, mostrano che per comprendere tale seconda nota bisogna prima avere ben presente la tecnica cui essa fa riferimento.

Con la tecnica dell’adsorbimento/deadsorbimento un flusso gassoso che contiene un tenore medio/basso dell’inquinante passa in un “concentratore” in cui viene separato in due distinti flussi, uno con tenore di inquinante molto elevato (sul quale le successive tecniche di trattamento/recupero sono più efficienti) ed un altro con tenore di inquinante molto basso che può quindi essere rilasciato direttamente in atmosfera. Con l’applicazione di tale tecnica, pertanto, si hanno (almeno concettualmente) due distinti punti di emissione e sorge pertanto il problema di fissare due distinti valori limite.

Alla luce di tale analisi tecnica, appare con tutta chiarezza che la seconda nota non si riferisce al BAT-AEL da applicare al flusso concentrato che esce dall’adsorbitore con elevato contenuto di inquinante ed è poi trattato in una ulteriore fase, ma piuttosto al flusso primario che è direttamente rilasciato in atmosfera dal concentratore (cui in mancanza della nota bisognerebbe applicare la soglia di 20 mg C/Nm3).

Per completezza di rappresenta che la normativa francese specifica la opportunità che tale flusso sia convogliato e controllato autonomamente.

RISPOSTA ALL’INTERPELLO

Alla luce di quanto esposto è possibile formulare la seguente risposta ai quesiti posti con l’interpello in oggetto.

Quesito 1 – il limite superiore dell’intervallo individuato dalla nota n. (1) (da 20->50 mg C/Nm3) deve essere considerato per qualsiasi tipo di recupero (distillatore, adsorbimento/deadsorbimento con carboni attivi/zeoliti, etc.)?

Considerato che l’articolo 29.sexes, comma 4, del D.Lgs. 152/06, in completa coerenza con la direttiva IED, chiarisce il principio generale secondo il quale l’autorizzazione fissa le condizioni in termini prestazionali, senza imporre il ricorso a specifiche tecniche o tecnologie, si puo' confermare che la tecnica impiegata per il recupero è irrilevante ai fini dell’applicazione della nota 1 alle tabelle 11 e 17 delle Conclusioni sulle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/2009, a condizione che sia consentito il reimpiego/riciclaggio del solvente recuperato.

Quesito 2 – il BAT-EL aggiuntivo di 50 mg C/Nm3, in caso di utilizzo della BAT 16 c) associata ad una tecnica di trattamento dei gas in uscita della nota 2), va intesa come aggiunta al BAT- AEL di 20 o 50 mg C/N m3 (quindi 20+50 =70 mg C/N m3 oppure 50+50 = 100 mg C/N m3)?

Differentemente da quanto assunto implicitamente nella formulazione quesito, la nota 2) alle tabelle 11 e 17 delle Conclusioni sulle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/2009, non si riferisce ai valori BAT-AEL da considerare per il flusso rilasciato in atmosfera a valle del trattamento del gas concentrato in uscita dal processo di adsorbimento/deadsorbimento, i cui valori massimi rimangono pertanto rispettivamente 20 mg C/N m3 o (in caso di recupero, in applicazione dalla nota 1) 50 mg C/N m3.

Tale nota si riferisce piuttosto ai limiti da applicare alle distinte emissioni in atmosfera del concentratore non soggette a ulteriori trattamenti, per le quali il valore superiore BAT-AEL è in ogni caso 50 mg C/N m3.

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