Emissioni: la posizione della Ue sul trasporto aereo è stata resa nota con la decisione (Ue) 2020/954 del Consiglio del 25 giugno 2020, pubblicata sulla G.U.C.E. L del 3 luglio 2020, n. 212.
In particolare, il provvedimento riguarda la posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito dell’organizzazione per l’aviazione civile internazionale (Icao) riguardo alla notifica della partecipazione volontaria al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (Corsia) a decorrere dal 1° gennaio 2021 e dell’opzione scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023.
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Di seguito il testo della decisione (Ue) 2020/954 del Consiglio del 25 giugno 2020.
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Decisione (Ue) 2020/954 del Consiglio del 25 giugno 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo alla notifica della partecipazione volontaria al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) a decorrere dal 1° gennaio 2021 e dell’opzione scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023
(G.U.C.E. L del 3 luglio 2020, n. 212)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) La convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago») è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e mira a disciplinare il trasporto aereo internazionale.
(2) Tutti gli Stati membri dell’Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione assume lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO.
(3) Nel dicembre 2015 la 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha adottato l’accordo di Parigi [1]GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.. Gli obiettivi dell’accordo di Parigi includono il mantenimento dell’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e la prosecuzione dell’azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Tutti i settori dell’economia dovrebbero contribuire a realizzare tali riduzioni delle emissioni, compreso il trasporto aereo internazionale.
(4) Attraverso la risoluzione A39-3, la 39a Assemblea dell’ICAO, svoltasi nel 2016, ha deciso di attuare un sistema globale basato sul mercato con il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale («CORSIA») per limitare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale ai livelli del 2020. La posizione dell’Unione riguardo all’elaborazione e all’adozione di tale sistema e dei suoi vari elementi dettagliati è stata stabilita dalla decisione (UE) 2016/915 del Consiglio[2]Decisione (UE) 2016/915 del Consiglio, del 30 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in relazione allo strumento internazionale che deve essere predisposto in sede di organi dell’ICAO e finalizzato all’attuazione, a partire dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 32)..
(5) Il 27 giugno 2018, alla decima riunione della sua 214a sessione, il Consiglio dell’ICAO ha adottato la prima edizione dell’Allegato 16, Volume IV della Convenzione di Chicago: regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale («CORSIA») («Allegato 16, Volume IV»).
(6) Nel 2017 il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/ CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell’ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7)., ha modificato la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).. Uno degli scopi di tale regolamento era preparare l’attuazione del regime CORSIA a partire dal 2021, stabilire gli obblighi ai sensi del diritto dell’Unione relativi a monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni ai fini del regime CORSIA e alla comunicazione e riesame dell’attuazione del regime CORSIA.
(7) Le norme contenute nell’Allegato 16, Volume IV, sono destinate a diventare vincolanti conformemente alla convenzione di Chicago ed entro i limiti da essa fissati. Tali norme sono destinate inoltre a divenire vincolanti per l’Unione e i suoi Stati membri ai sensi degli accordi internazionali vigenti in materia di trasporto aereo.
(8) Affinché l’ICAO tenga pienamente conto dell’attuale quadro giuridico a livello dell’Unione, gli Stati membri hanno notificato differenze in conformità della decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio[5]Decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell’ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 25).. Ai sensi della decisione (UE) 2018/2027, la direttiva 2003/87/CE, nella sua attuale formulazione, si applica indipendentemente dalla nazionalità dell’operatore aereo e, in linea di principio, riguarda i voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). La direttiva 2003/87/CE si applica indistintamente ai voli effettuati tra Stati membri e/o paesi dello Spazio economico europeo e al loro interno. In questa fase, tali norme si applicano sia agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) sia agli obblighi di compensazione.
(9) Fatte salve le differenze notificate in conformità della decisione (UE) 2018/2027, gli obblighi MRV che sono previsti dall’Allegato 16, Volume IV, e sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2019, sono stati integrati nel diritto dell’Unione tramite i regolamenti di attuazione della Commissione (UE) 2018/2066[6]Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1). e (UE) 2018/2067[7]Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94). e il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione [8]Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10).. In base a tali regolamenti, i dati relativi alle emissioni saranno raccolti e trasmessi al segretariato dell’ICAO per quanto riguarda le emissioni durante la fase pilota.
(10) A norma dei punti 3.1.3 e 3.2.1 del capitolo 3 della parte II, e dell’appendice 1 dell’Allegato 16, Volume IV, gli Stati contraenti sono tenuti a notificare all’ICAO la loro decisione di partecipare volontariamente, o di interrompere la partecipazione volontaria, al regime CORSIA a decorrere dal 1° gennaio 2021. Gli Stati contraenti sono inoltre tenuti a notificare all’ICAO, quale opzione hanno scelto per calcolare gli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023. Essi sono tenuti a presentare tali notifiche entro il 30 giugno 2020.
(11) Dalle suddette disposizioni risulta che determinati effetti giuridici dell’Allegato 16, Volume IV, dipendono dalla presentazione all’ICAO di notifiche pertinenti e dai termini di tali notifiche. L’adozione di una posizione dell’Unione in merito a tali notifiche rientra pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
(12) A tale riguardo, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito dell’ICAO, tenuto conto degli obblighi di notifica di cui all’Allegato 16, Volume IV, in particolare perché la partecipazione volontaria al regime CORSIA e la scelta dell’opzione di cui al punto 3.2.1 dell’Allegato 16, Volume IV, possono influenzare in modo determinante i diritti e gli obblighi in un settore disciplinato dal diritto dell’Unione, in particolare dalla direttiva 2003/87/CE e, in una certa misura, dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82)..
(13) L’Unione e gli Stati membri hanno ripetutamente dichiarato[10]Ad esempio «dichiarazione di Bratislava» e documenti ICAO A39-WP/414 (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12029-2016-INIT/en/pdf) e ICAO A40- WP/102 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10227-2019-REV-1/it/pdf).la volontà di partecipare al regime CORSIA dal 1° gennaio 2021.
(14) La partecipazione volontaria al regime CORSIA implica, conformemente al punto 3.2.1 dell’Allegato 16, Volume IV, la scelta di un’opzione per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei durante il periodo 2021-2023. A tale riguardo è opportuno che i calcoli siano basati sulle emissioni degli anni, rispettivamente, 2021, 2022 e 2023. Tale opzione potrebbe determinare un maggiore vantaggio ambientale e per il trasporto internazionale rispetto all’altra opzione disponibile, ovvero basare i calcoli sulle emissioni del 2020, poiché si prevede che nel 2021, 2022 e 2023 le emissioni siano più elevate che nel 2020 e implichino pertanto maggiori obblighi di compensazione. Questo garantirebbe inoltre maggiore continuità tenendo conto del fatto che, per gli anni a decorrere dal 2024, il punto 3.2.2 dell’Allegato 16, Volume IV, prevede ugualmente un calcolo basato sul rispettivo anno.
(15) La selezione delle emissioni rispettivamente del 2021, 2022 e 2023 per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei si applicherebbe durante il periodo 2021-2023 a tutti gli operatori aerei che sono stati assegnati allo Stato membro interessato in linea con l’ultima edizione del documento ICAO «CORSIA Aeroplane Operator to State Attributions» [11]https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CCR.aspx.
(16) Il quadro della direttiva 2003/87/CE è attualmente diverso, per alcuni suoi aspetti, dall’Allegato 16, Volume IV. Ai sensi dell’articolo 28 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE entro 12 mesi dall’adozione degli strumenti pertinenti da parte dell’ICAO e prima che il regime CORSIA divenga operativo, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuti le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell’Unione mediante revisione della direttiva 2003/87/CE, e in cui esamini, tra l’altro, l’ambizione e l’integrità ambientale complessiva del regime CORSIA, compresa la sua ambizione generale in relazione agli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi, il livello di partecipazione, la sua applicabilità, la trasparenza, le sanzioni in caso di non conformità, i processi di partecipazione pubblica, la qualità dei crediti di compensazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, i registri, la rendicontabilità nonché le norme relative all’uso dei biocarburanti. A norma dell’articolo 28 ter, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE la Commissione accompagna la relazione, se del caso, con una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per la modifica, la soppressione, la proroga o la sostituzione delle deroghe di cui all’articolo 28 bis di tale direttiva, che sia coerente con l’impegno dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori economici, allo scopo di preservare l’integrità ambientale e l’efficacia dell’azione per il clima dell’Unione.
(17) La Commissione non ha ancora presentato la relazione. È pertanto urgente che la Commissione presenti quanto prima, e comunque entro la fine del 2020, la relazione di cui all’articolo 28 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE corredata della corrispondente proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
(18) In tale contesto è necessario garantire che le attuali e le possibili future differenze tra il diritto dell’Unione e l’allegato 16, volume IV siano tenute in debita considerazione al fine di preservare, come necessario, il quadro giuridico dell’Unione, ivi compreso il margine di manovra del legislatore per decidere in merito al futuro regime dell’Unione applicabile alla zona interessata.
(19) Le pertinenti notifiche all’ICAO dovrebbero pertanto includere un riferimento alla differenza notificata conformemente alla decisione (UE) 2018/2027, che si applica alle questioni oggetto della partecipazione volontaria. Poiché tale differenza, per quanto ancora pertinente, riguarda unicamente l’attribuzione della competenza degli Stati nei confronti dei diversi operatori, le pertinenti notifiche all’ICAO dovrebbero anche prevedere la possibilità di notificare ulteriori differenze.
(20) Le posizioni da adottare a nome dell’Unione nell’ambito dell’ICAO dovrebbero essere espresse da ciascuno Stato membro dell’Unione che è membro dell’ICAO,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo alla notifica all’ICAO in merito alla partecipazione volontaria degli Stati membri al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) a decorrere dal gennaio 2021, è la seguente: entro il 30 giugno 2020 ciascuno Stato membro che è membro dell’ICAO notifica all’ICAO il testo seguente:
«A norma del punto 3.1.3 del capitolo 3 della parte II e dell’appendice 1 dell’Allegato 16, Volume IV, della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale: regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), [Stato membro] notifica all’ICAO la propria partecipazione volontaria al CORSIA a decorrere dal 1° gennaio 2021.».
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito dell’ICAO riguardo alla notifica all’ICAO in merito all’opzione scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023, è la seguente: entro il 30 giugno 2020 ciascuno Stato membro che è membro dell’ICAO notifica all’ICAO il testo seguente:
«A norma del punto 3.2.1 del capitolo 3 della parte II e dell’appendice 1 dell’Allegato 16, Volume IV, della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale: regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), [Stato membro] notifica all’ICAO che ai fini del calcolo degli obblighi di compensazione per gli operatori aerei durante il periodo 2021-2023 l’opzione scelta corrisponde a OE = emissioni di CO2 dell’operatore del velivolo oggetto del punto 3.1 nell’anno considerato y.».
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono accompagnate dal testo seguente:
«La presente notifica non pregiudica le differenze, ai sensi dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, con le disposizioni dell’Allegato 16, Volume IV, della convenzione di Chicago.».
Articolo 2
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri dell’ICAO esprimono ciascuno la posizione di cui all’articolo 1.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Note
1. | ↑ | GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4. |
2. | ↑ | Decisione (UE) 2016/915 del Consiglio, del 30 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in relazione allo strumento internazionale che deve essere predisposto in sede di organi dell’ICAO e finalizzato all’attuazione, a partire dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 32). |
3. | ↑ | Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/ CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell’ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7). |
4. | ↑ | Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). |
5. | ↑ | Decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell’ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 25). |
6. | ↑ | Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1). |
7. | ↑ | Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94). |
8. | ↑ | Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10). |
9. | ↑ | Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82). |
10. | ↑ | Ad esempio «dichiarazione di Bratislava» e documenti ICAO A39-WP/414 (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12029-2016-INIT/en/pdf) e ICAO A40- WP/102 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10227-2019-REV-1/it/pdf). |
11. | ↑ | https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CCR.aspx. |