Emissioni: le deroghe per i combustibili utilizzati a fini di ricerca

Il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 settembre 2017 stabilisce criteri e modalità perle esenzioni dalle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Ai combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione non si applica la disciplina sulle emissioni di cui all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo stabilisce il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 settembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2017, n. 237) che fissa:

  • i requisiti dell'utilizzo dei materiali;
  • le procedure autorizzative;
  • l'istruttoria autorizzativa;
  • la disciplina sui controlli;
  • le modalità di pubblicazione dei risultati.

Nell'allegato, infine, sono riportati gli elementi da valutare in sede di relazione tecnica.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 settembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
26 settembre 2017 

Criteri e modalita' per esentare i combustibili utilizzati a fini  di
ricerca  e  sperimentazione  dall'applicazione   delle   prescrizioni
dell'allegato X alla parte quinta del decreto  legislativo  3  aprile 
2006, n. 152. (17A06759)

         in Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2017, n. 237


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
                           di concerto con
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta,  avente  ad

oggetto la  tutela  dell'aria  e  la  riduzione  delle  emissioni  in

atmosfera;

  Visto l'art. 293, comma 1, del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, secondo cui,  negli  impianti  produttivi  e  negli  impianti

civili,  possono  essere  utilizzati  esclusivamente  i  combustibili

previsti per tali categorie di impianti dall'allegato  X  alla  parte

quinta dello stesso decreto, essendo soggetta alla normativa  vigente

in materia di rifiuti la combustione di altri materiali e sostanze;

  Visto l'art. 293, comma 2, del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della

tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono  stabiliti  i

criteri  e  le  modalita'  per   esentare   dall'applicazione   delle

prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta dello stesso  decreto,

anche  mediante  apposite  procedure   autorizzative,   i   materiali

utilizzati come combustibili a fini di ricerca e sperimentazione;

  Visto l'art. 298, comma 2-ter, del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, che prevede una apposita commissione  interministeriale

per  l'esame  delle  proposte  di   integrazione   ed   aggiornamento

dell'allegato X alla parte quinta  dello  stesso  decreto  presentate

dalle amministrazioni dello Stato  e  dalle  regioni,  istituita  con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 31 maggio 2016;

  Considerato che l'utilizzo come combustibili, a fini di  ricerca  e

sperimentazione, di materiali non conformi all'allegato X alla  parte

quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  richiede  una

disciplina che preveda apposite cautele,  sul  piano  procedurale  ed

autorizzativo, al  fine  di  evitare  qualsiasi  rischio  di  impatti

ambientali conseguenti a tale utilizzo;

  Considerato che i  risultati  delle  sperimentazioni  sull'utilizzo

come combustibili di materiali non conformi all'allegato X alla parte

quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono  essere

considerati ai fini della presentazione di proposte alla  commissione

prevista dall'art. 298-ter di tale decreto;

                              Decreta:
                               Art. 1
                                Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina i  criteri  e  le  modalita'  per

esentare  i   combustibili   utilizzati   a   fini   di   ricerca   e

sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato  X

alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

                               Art. 2
                 Requisiti dell'utilizzo dei materiali

  1. L'utilizzo previsto dall'art. 1 puo' avvenire negli impianti  di

combustione  ad  uso   industriale   ubicati   in   installazioni   o

stabilimenti dotati delle autorizzazioni previste dall'art. 3  e  non

puo' avere una durata superiore ad  un  anno.  L'utilizzo  non e'  in

tutti i casi ammesso presso impianti che prevedono  l'uso  simultaneo

di piu' combustibili.

  2. Il deposito e il trasporto dei materiali ai  fini  dell'utilizzo

previsto dal comma 1  puo'  avvenire  solo  a  seguito  del  rilascio

dell'autorizzazione  prevista  dall'art.  3  e  per  un  quantitativo

complessivo non eccedente quello indicato da tale autorizzazione.

  3. I materiali destinati all'utilizzo previsto  dal  comma  1  sono

depositati  e  trasportati,  presso   le   sedi   dei   fornitori   e

dell'impianto di combustione, in  modo  separato  rispetto  ad  altri

materiali. Ai relativi documenti di accompagnamento e'  allegata  una

copia dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, messa a  disposizione

dal gestore dell'impianto di combustione.

  4. Le partite di materiali per cui siano violate le prescrizioni di

cui al comma 3 non possono essere  utilizzate  presso  l'impianto  di

combustione.

  5. Per i materiali destinati all'utilizzo previsto  dall'art.  1  e

ricadenti nel campo di applicazione  dell'art.  184-bis  del  decreto

legislativo n. 152/2006 il requisito della legalita' dell'utilizzo si

considera soddisfatto, ferma restando la  dimostrazione  degli  altri

requisiti previsti da tale articolo.

  6. L'utilizzo previsto dall'art. 1 non  e'  ammesso,  su  materiali

corrispondenti,  per  tipologia  e  caratteristiche,  a  quelli  gia'

oggetto di tale utilizzo a fini di ricerca e  sperimentazione.  nello

stesso o in altro impianto.

                               Art. 3
                        Procedure autorizzative

  1. L'utilizzo previsto dall'art. 1, in installazioni o stabilimenti

dotati di autorizzazione integrata ambientale,  autorizzazione  unica

ambientale o autorizzazione alle emissioni, costituisce una  modifica

sostanziale da autorizzare come tale. E' fatto salvo il caso  in  cui

sia necessaria una nuova  autorizzazione  per  effetto  dell'allegato

VIII, lettera A,  alla  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.

152/2006.

  2. I tempi previsti dalla vigente normativa per il  rilascio  delle

autorizzazioni previste dal comma 1 sono ridotti della meta'.

  3. Le autorizzazioni previste dal comma 1, corredate dalla  domanda

autorizzativa, sono inviate dalle autorita' competenti  al  Ministero

dell'ambiente ed al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca ai fini previsti dall'art. 6.

                               Art. 4
                       Istruttoria autorizzativa
  1. Ai fini dell'istruttoria delle autorizzazioni previste dall'art.

3,  la  domanda  autorizzativa  deve  contenere,  in  aggiunta   alle

informazioni richieste dalle vigenti normative  di  riferimento,  una

relazione tecnica che,  sulla  base  degli  elementi  di  valutazione

dell'allegato I e degli ulteriori elementi di valutazione  pertinenti

al caso specifico, descrive il programma di utilizzo, le finalita' di

ricerca e sperimentazione e la convenienza della sperimentazione.  La

relazione descrive anche i rifiuti derivanti dalla combustione.

  2.  Nella  individuazione  dei  valori  limite  di   emissione   in

atmosfera, degli obblighi di monitoraggio di competenza del gestore e

delle  altre   prescrizioni   di   esercizio   degli   impianti,   le

autorizzazioni previste dall'art. 3 devono valutare, in  aggiunta  ai

requisiti richiesti  dalle  vigenti  normative  di  riferimento,  gli

elementi di valutazione dell'allegato 1. L'autorita' competente  puo'

altresi' imporre al gestore, in sede di istruttoria autorizzativa, di

fornire,  in  relazione  alla  specificita'  del  caso,  elementi  di

valutazione ulteriori rispetto a quelli utilizzati per  la  relazione

tecnica.

  3.  Le  autorizzazioni  previste  dall'art.  3,  in  aggiunta  alle

prescrizioni  richieste  dalla  vigente  normativa  di   riferimento,

contengono il programma di utilizzo ed individuano i  quantitativi  e

la provenienza dei materiali da utilizzare.

  4. Le autorizzazioni previste dall'art.  3  possono  stabilire,  in

funzione  dei  possibili  rischi  che  risultino  dagli  elementi  di

valutazione previsti dai commi 1 e 2,  valori  limite  di  emissione,

obblighi di monitoraggio di competenza del gestore e prescrizioni  di

esercizio piu' severi di quelli imponibili  ai  sensi  delle  vigenti

normative di riferimento.
                     
                                Art. 5
                               Controlli

  1. L'autorita' competente per i controlli esegue, in relazione agli

impianti in cui si  effettua  l'utilizzo  previsto  dall'art.  1,  un

controllo quantomeno ogni tre mesi di esercizio al fine di verificare

il rispetto delle autorizzazioni previste dall'art. 3.  I  costi  dei

controlli  sono  posti  a  carico  del   gestore   dell'impianto   di

combustione  sulla  base  delle  vigenti  tariffe  delle  prestazioni

attinenti ai controlli ambientali.

  2. In caso di reiterazione  di  violazioni  dei  valori  limite  di

emissione, anche individuate attraverso il monitoraggio di competenza

del  gestore,  o  di  altre  prescrizioni  date  dell'autorizzazione,

l'autorita'  competente  dispone,   con   ordinanza,   l'interruzione

dell'utilizzo previsto dall'art. 1. L'ordinanza e'  comunicata  anche

al  Ministero  dell'ambiente   ed   al   Ministero   dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca.

  3. L'ordinanza di interruzione dell'utilizzo previsto  dall'art.  1

e' adottata anche nel caso in cui  sia  volato  il  divieto  previsto

dall'art. 2, comma 4.


                               Art. 6
                       Pubblicita' dei risultati

  1. Entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun  utilizzo  previsto

dall'art. 1, il gestore dell'impianto interessato, invia al Ministero

dell'ambiente ed al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e

della  ricerca   una   relazione   contenente   i   risultati   della

sperimentazione,  che  include  i  valori  di  emissione  oggetto  di

monitoraggio.

  2. Il  Ministero  dell'ambiente  e  il  Ministero  dell'istruzione,

dell'universita'  e  della  ricerca  rendono  disponibili  tutte   le

relazioni previste dal comma 1 sul proprio sito  internet,  anche  ai

fini  della  presentazione  di  proposte  alla  commissione  prevista

dall'art. 298-ter del decreto legislativo n. 152/2006.

                                                              Allegato 1
            Elementi di valutazione della relazione tecnica

    1. Ai fini  della  relazione  tecnica  prevista  dall'art.  4  si

considerano quantomeno i seguenti elementi di valutazione:

      indagine bibliografica, volta all'acquisizione di dati per  una

valutazione comparativa delle problematiche  connesse  con  l'impiego

dei  combustibili  sia  in  termini  di  impatto  ambientale  che  di

sicurezza;  essa  include  una  raccolta  di  Norme  riguardanti   le

caratteristiche  chimico-fisiche  dei  combustibili  coinvolti  nella

sperimentazione, includendo la Normativa tecnica di  riferimento  sui

requisiti  minimi  di  qualita'  dei   combustibili   oggetto   della

sperimentazione;

      specificita' del materiale utilizzato rispetto ai  combustibili

ammessi dalla vigente normativa;

      eterogeneita' e variabilita' della composizione  del  materiale

utilizzato;

      presenza di sostanze classificate come pericolose nel materiale

utilizzato;

      durata dell'utilizzo e quantitativo  di  materiale  utilizzato,

eventuali effetti prodotti nell'utilizzo prolungato;

      i costi e il rischio per la  salute  umana  relativamente  alle

diverse   fasi   di   utilizzo   del   combustibile   oggetto   della

sperimentazione;

      esistenza di  valutazioni  specifiche  circa  le  emissioni  in

atmosfera associabili  alla  combustione  del  materiale  utilizzato,

anche sulla base di precedenti sperimentazioni in ambienti  confinati

o in altri Paesi;

      esistenza di prove relative  all'utilizzo  del  materiale  come

combustibile presso specifiche tipologie di impianti in  altri  Paesi

dell'Unione europea;

      comparazione  dei  dati  sperimentali   ottenuti   con   quanto

disponibile in Letteratura sulla base  degli  inventari  nazionali  e

internazionali   delle   emissioni    e    stima    del    contributo

all'inquinamento atmosferico complessivo e della sua ripartizione tra

i diversi combustibili. L'attenzione del relatore dovra' essere posta

sull'esame  dei  fattori  di  emissione,  calcolati  sulla  base  dei

risultati    delle    misure    eseguite    sui    diversi    sistemi

combustibile-impianto,  in  laboratorio  e  in   campo;   i   fattori

sperimentali di emissione cosi' determinati, dovranno poi  costituire

la  base  per  un   confronto   con   quelli   emersi   dall'indagine

bibliografica.

 

Allegati

D.M. 26 settembre 2017

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