Emissioni: modifiche al testo unico ambientale. Così ha disposto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102 (in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2020, n. 202) recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170».
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In particolare, sono state variati:
- gli articoli 268, 269, 270, 271, 272, 273-bis, 279, 281, 283, 284, 294;
- gli allegati I, IV, VI e IX alla parte quinta.
Di seguito il testo del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102.
Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15
novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015,
relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni
inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il
riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono
emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12
agosto 2016, n. 170. (20G00120)
(in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2020, n. 202)
Vigente al: 28-8-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti
di combustione medi;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, e, in particolare,
l'articolo 17 che delega il Governo ad adottare disposizioni per
l'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2193, nonche' per
realizzare un riordino del quadro normativo degli stabilimenti che
producono emissioni in atmosfera, nel quale e' compresa la disciplina
degli impianti di combustione medi;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante
attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2193, nonche' il riordino del
quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni
nell'atmosfera;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare,
l'articolo 31, comma 5;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e, in particolare, la parte quinta, relativa
alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante
attuazione della direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, recante il regolamento sulla disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 20 febbraio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le
autonomie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 268, comma 1:
1) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse
aventi effetti di natura odorigena;»;
2) la lettera mm) e' sostituita dalla seguente:
«mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in
combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche,
al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come
agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come
dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosita',
correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;»;
b) all'articolo 269:
1) al comma 4, lettera b), in fine il segno di interpunzione
«;» e' sostituito dal seguente: «.» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«I valori limite di emissione sono identificati solo per
sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo
produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo
di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18.»;
2) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Alla variazione del gestore si applica la procedura di cui
al comma 11-bis.»;
3) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:
«11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento e'
comunicata dal nuovo gestore all'autorita' competente entro dieci
giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal
contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento
dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente
procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del
gestore, e' effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.
11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno
stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio
dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica
la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i),
i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di
parziale trasferimento. L'autorita' competente procede altresi'
all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che
rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una
apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di
quest'ultimo.
11-quater. Le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e
sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni
di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base
di appositi tariffari adottati dall'autorita' competente.»;
c) all'articolo 270:
1) al comma 8, primo periodo, le parole «articolo 281, commi 1,
2, 3 o 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 281»;
2) al comma 8-bis, le parole «ulteriori disposizioni» sono
sostituite dalle seguenti: «specifiche disposizioni»;
d) all'articolo 271:
1) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come
cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350,
H360) e delle sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente
elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal
punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle
classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n.
1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere
sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei
cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.
Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo
dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle
installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono
utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano
all'autorita' competente una relazione con la quale si analizza la
disponibilita' di alternative, se ne considerano i rischi e si
esamina la fattibilita' tecnica ed economica della sostituzione delle
predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente
periodo, l'autorita' competente puo' richiedere la presentazione di
una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In
caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le
miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni
ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della
classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta,
entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta
all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla
stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.»;
2) al comma 14, terzo periodo, le parole «articolo 272, comma
4, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 272, comma
4,»;
3) al comma 18, secondo periodo, le parole «articolo 279, comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 279, comma 2-bis»;
4) al comma 20, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del
gestore devono essere da costui specificamente comunicate
all'autorita' competente e all'autorita' competente per il controllo
entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione stabilisce i casi in
cui devono essere comunicate anche le difformita' relative ai singoli
valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base
media o percentuale.»;
e) all'articolo 272:
1) al comma 1, quinto periodo, le parole «nella parte III II,»
sono sostituite dalle seguenti: «nella parte II»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, la parola «possono» e'
sostituita dalla seguente: «puo'»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole «utilizzate,
nell'impianto o nell'attivita', le sostanze o le miscele» sono
sostituite dalle seguenti: «utilizzate, nei cicli produttivi da cui
originano le emissioni, le sostanze o le miscele» e dopo le parole
«H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd» sono
aggiunte le seguenti: «o quelle classificate estremamente
preoccupanti,»;
f) all'articolo 273-bis:
1) al comma 6, secondo periodo, le parole «L'adeguamento puo'
essere altresi'» sono sostituite dalle seguenti: «L'adeguamento,
anche su richiesta dell'autorita' competente, puo' essere altresi'»;
2) al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo
restando il rispetto dei termini di legge di cui al primo periodo,
l'autorita' competente puo' stabilire appositi calendari e criteri
temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni
previste dal presente comma.»;
3) al comma 10, alla fine della lettera q) il segno di
interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera
q), e' aggiunta la seguente:
«q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica
nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di
aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1,
salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti
di emissione comuni.»;
4) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
«10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis,
si applicano i valori limite di emissione specificamente previsti dal
presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale
inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall'articolo 272,
comma 1-bis.»;
5) al comma 11, primo periodo, le parole «Parte V» sono
sostituite dalle seguenti: «Parte IV-bis»;
6) al comma 12, lettera f), le parole «articolo 284, commi 3 e
4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 284, commi 2-bis e
2-ter»;
7) al comma 20, ultimo periodo, le parole «quelli autorizzati
del 19 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «quelli
autorizzati prima del 19 dicembre 2017»;
g) all'articolo 279:
1) al comma 1, primo periodo, le parole «della prescritta
autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione
prevista dagli articoli 269 o 272» e al terzo periodo, le parole «la
comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8» sono sostituite
dalle seguenti: «la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8
o comma 11-bis,»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «e' punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro»
sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro» e al terzo
periodo, le parole «chi non effettua una delle comunicazioni previste
all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d)» sono
sostituite dalle seguenti: «chi non presenta, nei termini previsti,
la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi
non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste
all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non
presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis,
comma 6»;
3) al comma 4, le parole «e' punito con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sono sostituite
dalle seguenti: «e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro»;
h) all'articolo 281, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano
soggetti al regime di deroga previsto dall'articolo 272, comma 1, e
che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono
esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e
le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione del
relativo stabilimento previsti dall'articolo 273-bis per i medi
impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore
a 5 MW.»;
i) all'articolo 283, comma 1, lettere i) e m), le parole «decreto
attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), e comma 1-bis»;
l) all'articolo 284:
1) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«In caso di modifica di impianti fuori produzione l'installatore
dichiara che il libretto di centrale e' stato integrato nei modi
previsti dal comma 2.»;
2) al comma 2-bis, secondo periodo, la parola «quantomeno» e'
sostituita dalle seguenti: «entro un termine non inferiore a» e le
parole: «Parte V,» sono sostituite dalle seguenti: «Parte IV-bis» e,
dopo il secondo periodo, e', aggiunto, in fine, il seguente: «Il
termine di sessanta giorni puo' essere ridotto qualora sussista una
imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal
responsabile dell'esercizio e della manutenzione.»;
3) al comma 2-ter, secondo periodo, le parole «allegato I,
parte V» sono sostituite dalle seguenti: «allegato I, parte IV-bis»;
m) all'articolo 294:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli
impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente
decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla
stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente
possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta
la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini
della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione
previste dall'articolo 272, comma 1.» ;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per consentire la regolazione automatica del rapporto
aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di
controllo della combustione deve essere in grado di garantire il
mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al
collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa,
anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente
o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se e'
utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura
in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei
valori espressi come massa di comburente e combustibile. I
dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili
con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere
tarati in conformita' alle modalita' ed alle periodicita' previste
nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.»;
2. Agli allegati IV, VI e IX alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'allegato IV, parte I, dopo la lettera kk-quinquies), e'
aggiunta la seguente:
«kk-sexies) turbine a gas e motori a gas esclusivamente usati
su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi
elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a
3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se
alimentati a biogas.»;
b) all'allegato IV, Parte II, la lettera ll) e' sostituita dalla
seguente:
«ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale
non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.»;
c) all'allegato VI, al paragrafo 2.3 le parole: «nelle condizioni
di esercizio piu' gravose» sono soppresse;
d) all'allegato IX, prima tabella della sezione 2 della parte
III, il riferimento «>0,15 ÷ ≤1» e' sostituito dal seguente: «>0,15 ÷
≤3»;
e) all'allegato IX, seconda, terza, quarta e quinta tabella della
sezione 2 della parte III, il riferimento «> 3» e' sostituito dal
seguente: «≤ 3».
Art. 2
Modifiche all'allegato I alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'allegato I, parte quinta del decreto legislativo n. 152 del
2006 la parte III e' modificata secondo quanto previsto all'allegato
I al presente decreto.
Art. 3
Norme transitorie e finali
1. In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017,
l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, e'
effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello
stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della
parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 1°
gennaio 2025.
2. Nel caso in cui uno o piu' impianti o attivita' ricompresi in
autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto
all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006
per effetto del presente decreto, il gestore presenta, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n.
152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si
considera in esercizio senza autorizzazione.
3. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271,
comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli
stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele
previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui
originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione
entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata
dall'autorita' competente alla luce della relazione di cui al comma
8. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorita' competente, puo'
essere altresi' previsto nelle domande di rinnovo periodico
dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate
prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non puo' essere
superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda
autorizzativa puo' essere, altresi', presentata nell'ambito delle
procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della
domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma
3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista
dall'articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006
si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. In relazione alle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali
con sanzioni amministrative nella parte quinta del decreto
legislativo n. 152 del 2006 si applica la procedura prevista dagli
articoli 8, commi 1 e 2, e 9, del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n. 8.
6. Agli allegati alla parte quinta del decreto legislativo n. 152
del 2006 le parole «ossidi di azoto» sono sostituite dalle seguenti:
«ossidi di azoto (NOx)».
7. In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui
le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli
produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista
e' inviata all'autorita' competente entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In caso di omessa
presentazione della relazione nei termini di applica la sanzione
prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152
del 2006.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche provvedono agli adempimenti derivanti da tale decreto con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato I
MODIFICHE ALLA PARTE III DELL'ALLEGATO I ALLA PARTE QUINTA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.
1. All'allegato I, parte III, alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono introdotte, nei paragrafi 1,
3, 4, le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 1.1, alla quarta tabella, relativa a «Medi
impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e
impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW
installati prima del 19 dicembre 2017», le righe relative a:
«monossido di carbonio» e «ossidi di azoto» sono sostituite dalle
seguenti:
+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |monossido di | | | | | |carbonio (CO) | 350 mg/Nm³ |300 mg/Nm³ |250 mg/Nm³ |200 mg/Nm³ | +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ | | | |150 mg/Nm³ |100 mg/Nm³ | +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ | | | | [2] | [2] | +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |ossidi di azoto | | | | | |(NOX ) | 500 mg/Nm³ | 500 mg/Nm³| 400 mg/Nm³|400 mg/Nm³ | +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ | | | | 300 mg/Nm³| 200 mg/Nm³| +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ | | | | [2] | [2] | +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+
a-bis) al paragrafo 1.1, alla seconda tabella, relativa a «Medi
impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi
(valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis,
comma 5)». Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente
gassoso del 6%.», alla riga «Potenza termica nominale (MW)» le parole
«≤1 ÷ ≤5» sono sostituite dalle seguenti: «≥1 ÷ ≤5».
b) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a «Medi impianti di
combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da
rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5)»,
la riga relativa a: «polveri» e' sostituita dalla seguente:
+--------------+------------+------+------+-----------+-----+-------+ |polveri | 5 mg/Nm3 | [1] | [4] | 5 mg/Nm3 | [1] | [4] | +--------------+------------+------+------+-----------+-----+-------+
c) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a «Medi impianti di
combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi», la riga
relativa a «polveri» e' sostituita dalla seguente:
+---------------+-------------+-------+-------------+-------+ |polveri | 5 mg/Nm3 | [3] | 5 mg/Nm3 | [3] | +---------------+-------------+-------+-------------+-------+
d) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a «Medi impianti di
combustione esistenti alimentati a biogas e impianti di combustione a
biogas di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre
2017», la riga relativa a «polveri» e' eliminata e la riga relativa a
«composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come
HCI)» e' sostituita dalla seguente:
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come
30 mg/Nm3 30 mg/Nm3 HCI);
e) al paragrafo 3, alla tabella relativa a «Motori fissi
costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a
combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste
dall'articolo 273-bis, comma 5)», la nota «[4] 20 mg/Nm3 in caso di
motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di
potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a
20 MW; 10 mg/Nm3 in caso di motori alimentati a combustibili liquidi
diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 20 MW.»
e' rinumerata come nota [6];
f) al paragrafo 4, alla tabella relativa a «Turbine a gas
costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a
biogas installate prima del 19 dicembre 2017», la riga relativa a:
«ossidi di azoto» e' sostituita dalla seguente:
+-------------+-------------+-------------+-------------+ |ossidi di | | | | |azoto (NOx) | 150 mg/Nm³ | 80 mg/Nm³ | 80 mg/Nm³ | +-------------+-------------+-------------+-------------+