Emissioni: novità sulla comunicazione dei dati

Il regolamento (Ue) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 riguarda le informazioni ambientali delle installazioni industriali nonché la creazione di un portale sulle emissioni industriali. Abrogato il regolamento (Ce) n. 166/2006

Emissioni: novità sulla comunicazione dei dati con la pubblicazione sulla G.U.U.E. L del 2 maggio 2024 del «Regolamento (Ue) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006».

Di fatto, il portale dovrà riportare:

a) i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti;
b) i dati sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e di sostanze inquinanti in acque reflue;
c) le informazioni sulle singole installazioni comunicate dagli stati membri alla Commissione;
d) i dati sull’uso dell’acqua, dell’energia e delle materie prime pertinenti;
e) le informazioni contestuali;
f) i dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse.

oltre ai link alle banche dati;

  • dei i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituiti dagli Stati membri in conformità del protocollo;
  • di altri registri, banche dati o siti web esistenti accessibili al pubblico, istituiti a livello di Stato membro o di Unione, che consentono l'accesso ai dati da comunicare a norma della legislazione dell’Unione in materia di cambiamenti climatici, protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo e gestione dei rifiuti.

Di seguito il testo del regolamento (Ue) 2024/1244; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.

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Regolamento (Ue) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006

 

(G.U.U.E. L del 2 maggio 2024)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

(omissis)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e istituisce un portale sulle emissioni industriali («portale») a livello dell’Unione sotto forma di una banca dati online che dà accesso pubblico a tali dati.

Il presente regolamento attua il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti («protocollo»).

Articolo 2

Obiettivi

L’obiettivo del presente regolamento è migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni attraverso l’istituzione del portale, agevolando in tal modo la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale e identificando le fonti di inquinamento industriale, nonché permettere il monitoraggio dell’inquinamento industriale al fine di contribuire alla sua prevenzione e riduzione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «installazione»: l’unità tecnica permanente all’interno della quale sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate nello stesso sito, che hanno un collegamento tecnico con le attività elencate in tale allegato e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;

2) «complesso»: una o più installazioni, o parti di esse, presenti nello stesso sito e gestite dalla stessa persona fisica o giuridica;

3) «sito»: la sede geografica dell’installazione e del complesso;

4) «pubblico»: il pubblico quale definito all’articolo 3, punto 16), della direttiva 2010/75/UE;

5) «emissione»: qualsiasi introduzione di una sostanza inquinante nell’ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi le fuoriuscite, l’emissione, lo scarico, l’iniezione, lo smaltimento o l’abbandono, o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;

6) «sostanza inquinante»: la sostanza o il gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e in esito alla loro introduzione nell’ambiente;

7) «sostanza»: la sostanza quale definita all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2010/75/UE;

8) «gestore»: il gestore quale definito all’articolo 3, punto 15), della direttiva 2010/75/UE;

9) «trasferimento fuori sito»: lo spostamento, oltre i confini di un’installazione industriale, di rifiuti destinati a operazioni di recupero o di smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;

10) «rifiuto»: il rifiuto quale definito all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

11) «acque reflue»: le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite, rispettivamente, nell’articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa dell’Unione;

12) «fonti diffuse»: le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti nell’atmosfera, nell’acqua o nel suolo, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata;

13) «autorità competente»: la o le autorità nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri;

14) «rifiuto pericoloso»: i rifiuti pericolosi quali definiti all’articolo 3, punto 2), della direttiva 2008/98/CE;

15) «operazione di recupero»: qualsiasi operazione di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE;

16) «operazione di smaltimento»: qualsiasi operazione di cui all’allegato I della direttiva 2008/98/CE;

17) «anno di riferimento»: l’anno civile con riferimento al quale devono essere raccolti i dati.

18) «acquacoltura»: l’acquacoltura quale definita all’articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)..

Articolo 4

Contenuto del portale

1.   Il portale contiene quanto segue:

a) i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

b) i dati sui trasferimenti fuori sito di rifiuti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e di sostanze inquinanti in acque reflue di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c);

c) le informazioni sulle singole installazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma della direttiva 2010/75/UE, in particolare dell’articolo 72;

d) i dati sull’uso dell’acqua, dell’energia e delle materie prime pertinenti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

e) le informazioni contestuali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e);

f) i dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, ove disponibili.

2.   Il portale contiene i link alle banche dati seguenti:

a) i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituiti dagli Stati membri in conformità del protocollo;

b) altri registri, banche dati o siti web esistenti accessibili al pubblico, istituiti a livello di Stato membro o di Unione, che danno accesso ai dati da comunicare a norma della legislazione dell’Unione in materia di cambiamenti climatici, protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo e gestione dei rifiuti.

Articolo 5

Impianto concettuale e struttura del portale

1.   La Commissione rende accessibile al pubblico il portale, presentando i dati in un formato standardizzato, in forma aggregata e disaggregata, in modo da consentire quanto meno la ricerca, l’estrazione di dati e il download di set di dati sulla base di un’interrogazione in base agli elementi seguenti:

a) complesso, compresa la società madre del complesso se del caso, e comprese l’ubicazione geografica, incluso il bacino idrografico di pertinenza;

b) installazione;

c) attività;

d) incidenza a livello di Stato membro o a livello dell’Unione;

e) sostanza inquinante, rifiuto o risorsa, a seconda dei casi;

f) comparto ambientale, vale a dire aria, acqua o terra, in cui la sostanza inquinante è emessa;

g) trasferimenti fuori sito di rifiuti e, se del caso, la loro destinazione;

h) trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti nelle acque reflue;

i) fonti diffuse; e

j) proprietario o gestore dell’installazione.

2.   Il portale è concepito in modo da consentire al pubblico di accedere il più facilmente possibile ai dati e affinché, in condizioni operative normali, i dati siano disponibili in maniera continua e prontamente accessibili via Internet. Il portale comprende tutti i dati comunicati almeno per i 10 anni di riferimento precedenti. Esso è concepito in modo da tenere conto della possibilità di un ampliamento futuro.

Articolo 6

Comunicazione dei dati alle autorità competenti da parte dei gestori

1.   Ciascun gestore di un’installazione che intraprende una o più delle attività di cui all’allegato I, che raggiunge o supera le soglie di capacità applicabili specificate in tale allegato, e che emette una delle sostanze inquinanti di cui all’allegato II per un quantitativo superiore alle soglie applicabili o supera le soglie di rifiuti di cui alla lettera b) del presente paragrafo, comunica annualmente alla propria autorità competente almeno le informazioni e i dati seguenti, a meno che tali informazioni o dati non siano già a disposizione dell’autorità competente:

a) i dati sull’emissione nell’aria, nell’acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all’allegato II per un quantitativo superiore alla soglia di cui allo stesso allegato;

b) i dati sui trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l’anno per  complesso o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l’anno per complesso, per qualsiasi operazione di recupero o di smaltimento, salvo per quanto riguarda il trattamento in ambiente terrestre e l’iniezione in profondità, di cui all’allegato I della direttiva 2008/98/CE, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati, rispettivamente, a operazioni di recupero o di smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l’indirizzo dell’impresa che ha eseguito le operazioni di recupero o di smaltimento concernenti i rifiuti e del sito effettivo delle operazioni di smaltimento o di recupero; i rifiuti sottoposti a smaltimento mediante trattamento in ambiente terrestre o iniezione in profondità sono dichiarati come emissioni nel suolo soltanto dal gestore dell’installazione da cui provengono i rifiuti;

c) i dati sui trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante di cui all’allegato II per quantitativi superiori alla soglia di cui alla colonna 1 b dello stesso allegato;

d) i dati sull’utilizzo di acqua, dell’energia e delle materie prime pertinenti stabilite nell’atto di esecuzione di cui al secondo comma;

e) informazioni che consentano la contestualizzazione dei dati di cui alle lettere da a) a d), compresi il volume di produzione e il numero di ore operative;

f) informazioni che indichino se l’installazione è disciplinata dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).e dalle direttive 91/271/CEE, 2010/75/UE, 2012/18/UE e (UE) 2015/2193 o da qualsiasi altra normativa ambientale dell’Unione indicata nel formato di comunicazione di cui all’articolo 7 del presente regolamento;

g) informazioni sul complesso cui appartiene l’installazione.
Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un elenco delle materie prime pertinenti che devono essere comunicate a norma del primo comma, lettera d), del presente paragrafo, specificandone i tipi e le unità, sulla base dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT) quali definiti all’articolo 3, punto (11), della direttiva 2010/75/UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento. La Commissione riesamina tali atti di esecuzione e, se del caso, li rivede.

2.   Se un’emissione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), o un trasferimento fuori sito di sostanze inquinanti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), non supera le soglie applicabili specificate nell’allegato II, o se i trasferimenti fuori sito di rifiuti non superano le soglie di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), il gestore dell’installazione dichiara, nelle sue comunicazioni, che l’emissione di sostanze inquinanti o i trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti o rifiuti sono inferiori a tali soglie.

Gli Stati membri possono decidere di comunicare le informazioni di cui al primo comma solo nella prima comunicazione concernente un’installazione redatta da un gestore dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o nella prima comunicazione redatta da un gestore dopo che l’emissione di sostanze inquinanti o i trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti o rifiuti non superano più le soglie applicabili specificate nell’allegato II.

3.   Nell’elaborare la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, i gestori utilizzano le migliori informazioni disponibili. I gestori ottengono i dati tramite misurazione. Se la misurazione non produce le migliori informazioni disponibili, non è praticabile o non è tecnologicamente ed economicamente sostenibile, i gestori ottengono i dati mediante calcolo. Se né la misurazione né il calcolo sono realizzabili, i gestori possono ottenere i dati mediante stima. Le informazioni possono comprendere dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto o altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e, se disponibili, di metodologie riconosciute a livello internazionale.

4.   I gestori specificano nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 i metodi utilizzati per ottenere i dati. Se i dati sono stati ottenuti mediante misurazione, si indica il metodo analitico. Se i dati sono stati ottenuti mediante calcolo, si indicar il metodo di calcolo.

5.   Le emissioni di cui all’allegato II, che sono comunicate a norma del paragrafo 1, primo comma, comprendono le emissioni complessive da tutte le fonti di cui all’allegato I nel sito di installazione.

6.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, sono comunicati i dati sulle emissioni e i trasferimenti totali di tutte le attività volontarie, involontarie, abituali e straordinarie. Al momento di fornire tali dati, i gestori specificano, se possibile, eventuali dati relativi all’emissione accidentale di sostanze inquinanti.

7.   Il gestore di ciascuna installazione raccoglie con una frequenza adeguata le informazioni necessarie per determinare le emissioni e i trasferimenti fuori sito dell’installazione, o parte di essa, soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.

8.   Il gestore di ciascuna installazione tiene a disposizione delle proprie autorità competenti, per i cinque anni dalla fine dell’anno di riferimento, la documentazione dalla quale sono stati ricavati i dati comunicati. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.

9.   Gli Stati membri possono decidere di quantificare essi stessi le emissioni volontarie di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo per conto dei gestori delle installazioni interessate dalle attività di cui alla seconda e settima riga dell’allegato I. In tali casi, i paragrafi da 1 a 8 del presente articolo non si applicano a tali gestori per quanto riguarda tali emissioni.

10.   Ai fini dell’articolo 7, gli Stati membri fissano la data entro la quale i gestori sono tenuti a fornire i dati di cui al presente articolo alle loro autorità competenti.

11.   Fino alla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, se un’installazione, o parte di essa, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, ma fa parte di un complesso che soddisfa tali condizioni, tale installazione, o parte di essa, è soggetta agli obblighi di comunicazione stabiliti nel presente articolo, ad eccezione degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 7

Comunicazione dei dati alla Commissione da parte degli Stati membri

1.   Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, entro 11 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, per via elettronica, una relazione comprendente tutti i dati di cui all’articolo 6, nel formato stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

2.   I servizi della Commissione, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente («Agenzia»), inseriscono le informazioni comunicate dagli Stati membri nel portale entro un mese dal completamento della comunicazione effettuata dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1.

Articolo 8

Dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse

1.   La Commissione, assistita dall’Agenzia, inserisce nel portale le informazioni sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, qualora tali informazioni esistano e siano già state comunicate dagli Stati membri.

2.   I dati disponibili nel portale consentono agli utilizzatori di cercare e individuare l’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse ripartite secondo un’adeguata disaggregazione geografica e comprendono indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare i dati.

3.   Laddove accerti che non esistono dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento avviando la comunicazione di dati sull’emissione di determinate sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.

Articolo 9

Garanzia e valutazione della qualità

1.   I gestori di un’installazione soggetta agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 6 garantiscono che i dati comunicati siano di alta qualità.

2.   Le autorità competenti valutano la qualità dei dati trasmessi dai gestori come paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto attiene alla completezza, coerenza e credibilità di tali dati. Qualora i dati forniti a norma dell’articolo 6 presentino carenze qualitative, i gestori interessati forniscono senza indugio, su richiesta delle autorità competenti, i dati corretti.

Articolo 10

Accesso alle informazioni

1.   La Commissione, assistita dall’Agenzia, mette a disposizione del pubblico gratuitamente i dati inclusi nel portale entro un mese dalla trasmissione delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri a norma dell’articolo 7, paragrafo 1.

2.   Se il pubblico non può accedere facilmente ai dati inclusi nel portale, lo Stato membro in questione e la Commissione facilitano la consultazione elettronica del portale in luoghi accessibili al pubblico.

3.   Ciascuno Stato membro mette a disposizione del pubblico i propri dati, comunicati a norma dell’articolo 6 e, se del caso, dell’articolo 8, paragrafo 1, in modo continuo, gratuito e senza che l’accesso sia subordinato alla registrazione.

Articolo 11

Riservatezza

Lo Stato membro che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE, consideri riservati determinati dati, indica nella comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, per l’anno di riferimento interessato e separatamente per ciascuna installazione, quali informazioni non possono essere pubblicate e per quale motivo.

Articolo 12

Partecipazione del pubblico

1.   La Commissione offre al pubblico, tempestivamente ed effettivamente, la possibilità di partecipare all’ulteriore sviluppo del portale, tra l’altro mediante lo sviluppo delle capacità e la preparazione di modifiche del presente regolamento.

2.   Il pubblico ha l’opportunità di presentare osservazioni, informazioni, analisi o pareri entro un lasso di tempo ragionevole e in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione.

3.   La Commissione tiene in debita considerazione tale contributo e comunica al pubblico l’esito della sua partecipazione.

Articolo 13

Orientamenti

La Commissione, assistita dall’Agenzia e previa consultazione con gli Stati membri, elabora e aggiorna periodicamente orientamenti relativi all’attuazione del presente regolamento, riguardanti almeno gli aspetti seguenti:

a) procedure di comunicazione dei dati, con particolare attenzione da prestarsi alle disposizioni che non facevano parte del regolamento (CE) n. 166/2006 e ai settori non contemplati da tale regolamento, comprese linee guida tecniche relative ai metodi per facilitare l’analisi del monitoraggio delle PFAS, quali i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento;

b) dati da comunicare;

c) garanzia e valutazione della qualità;

d) indicazione del tipo di dati che possono essere omessi e, per i dati riservati, i motivi della loro omissione;

e) riferimento a metodologie riconosciute a livello internazionale per la determinazione, l’analisi e il campionamento delle emissioni;

f) denominazioni di qualsiasi società madre;

g) metodi di calcolo, compresi i fattori di emissione per la tecnologia di riduzione, la produzione animale e l’acquacoltura;

h) come applicare nella pratica le definizioni di cui al presente regolamento per i siti, i complessi e le installazioni mediante, tra l’altro, un elenco di esempi o spiegazioni specifiche, immagini, disegni, diagrammi o qualsiasi altro riferimento o supporto visivo.
Gli orientamenti riferiti al primo comma, lettere da a) a g), sono elaborati per la prima volta entro il 1o gennaio 2026.

Gli orientamenti riferiti al primo comma, lettera h), sono elaborati per la prima volta entro il 1o gennaio 2025, previa consultazione degli Stati membri.

Articolo 14

Sensibilizzazione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al portale e la comprensione e l’utilizzo dei dati in esso inclusi.

Articolo 15

Modifiche degli allegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 del presente regolamento al fine di modificare l’allegato I per allinearlo al protocollo a seguito dell’adozione di eventuali modifiche dei suoi allegati.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di modificare l’allegato II per una o più delle seguenti finalità:

a)
aggiungere una sostanza inquinante, qualora il suo rilascio nell’aria, nell’acqua o nel suolo abbia o possa avere un impatto negativo sull’ambiente o sulla salute umana, compresa una sostanza rilasciata dalle attività di cui all’allegato I, e che soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) è designata come sostanza contemplata da una voce dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 o soggetta a una restrizione contenuta nell’allegato XVII di tale regolamento;

ii) è designata come sostanza prioritaria ai sensi della direttiva 2000/60/CE o 2008/105/CE;

iii) è inclusa negli elenchi di controllo istituiti nel quadro della direttiva 2006/118/CE o 2008/105/CE o della direttiva (UE) 2020/2184;

iv) è soggetta a valori limite o ad altre restrizioni ai sensi della direttiva 2004/107/CE, 2006/118/CE, 2008/50/CE o (UE) 2020/2184;

b)
fissare e aggiornare le soglie per l’emissione di sostanze inquinanti in modo da raggiungere l’obiettivo di coprire/ricomprendere almeno il 90 % delle emissioni di ogni sostanza inquinante nell’aria, nell’acqua e nel suolo derivanti dalle attività di cui all’allegato I, ivi comprese soglie pari a zero per le sostanze che comportano un pericolo particolarmente elevato per la salute umana o per l’ambiente;

c) aggiungere o rimuovere una sostanza inquinante e, ove necessario, modificare la soglia applicabile al fine di allineare l’allegato II del presente regolamento al protocollo;

d) rimuovere una sostanza inquinante che non è più designata come sostanza prioritaria di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo, o che è stata rimossa dagli elenchi di controllo di cui alla lettera a), punto iii), dello stesso.

3.   Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto delegato conformemente al paragrafo 2. Dopo tale data la Commissione può adottare altri atti delegati conformemente al paragrafo 2.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 maggio 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, o dell’articolo 15, paragrafi 1 o 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Sanzioni e misure di garanzia della conformità

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza indebito ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica di qualsiasi eventuale modifica successiva a tali norme o misure.

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione, tenendo conto dell’impatto sull’obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;

b) il grado della colpa nella violazione;

c) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o sia reiterata.

4.   Gli Stati membri adottano misure di garanzia della conformità per prevenire e individuare le violazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 19

Riesame

La Commissione procede a un riesame dell’attuazione del presente regolamento e dei suoi allegati, almeno ogni cinque anni a decorrere dalla sua data di applicazione. Il riesame mira, tra l’altro, a garantire l’allineamento del presente regolamento e dei suoi allegati al progresso scientifico e tecnico. Il processo di riesame tiene debitamente conto delle iniziative internazionali riguardanti l’emissione di sostanze inquinanti provenienti dalle attività industriali e il loro impatto dell’emissione di tali sostanze inquinanti sulla salute umana o sull’ambiente, delle migliori pratiche e dei progressi compiuti dagli Stati membri in tale materia, nonché dei progressi nella ricerca e nella tecnologia.

Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento o i suoi allegati, o entrambi.

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 166/2006 è abrogato con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2028.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 166/2006 abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 20, primo comma, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 166/2006 continua ad applicarsi per quanto riguarda le comunicazioni per l’anno 2026.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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Allegati

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Note   [ + ]

1. Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
2. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

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