Emissioni: nuove regole per la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori

Necessario apportare un certo numero di modifiche al regolamento (Ue) n. 600/2012 che è stato, per questo motivo, sostituito

L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione sulle emissioni di gas serra ha evidenziato la necessità di migliorare, chiarire e semplificare le norme in materia di accreditamento e verifica al fine di promuovere ulteriormente l'armonizzazione e aumentare l'efficienza del sistema. Si rende pertanto necessario apportare un certo numero di modifiche al regolamento (Ue) n. 600/2012. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento.

Così il terzo considerando del «regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» (in G.U.C.E. L del 31 dicembre 2018, n. 334). Il provvedimento è suddiviso in sette Capi:

  • Capo I - Disposizioni generali
  • Capo II - Verifica
  • Capo III - Prescrizioni per i verificatori
  • Capo IV - Accreditamento
  • Capo V - Requisiti relativi agli organismi di accreditamento per l'accreditamento dei verificatori Ets
  • Capo VI - Scambio di informazioni
  • Capo VII - Disposizioni finali.

Sulla stessa G.U.C.E. è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (Ue) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (CLICCA QUI).

 

Box 1

Gas serra in (leggero) aumento: i dati di Ispra

Nel terzo trimestre del 2018, la stima tendenziale delle emissioni dei gas serra prevede un leggero aumento rispetto all’anno precedente, pari allo 0,4% a fronte di una crescita del PIL pari a 0,8%.

Lo rende noto l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) che conferma, in generale, il disaccoppiamento tra l’andamento delle emissioni e la tendenza dell’indice economico, anche se, rispetto al trimestre precedente, per la prima volta dopo diversi anni, si riscontra che a una riduzione del PIL è associato un incremento delle emissioni di gas serra.

https://www.ambientesicurezzaweb.it/gas-serra-in-leggero-aumento-i-dati-di-ispra/

 

Sempre sul tema delle emissioni, sono stati pubblicati recentemente (G.U.C.E. L del 21 dicembre 2018, n. 328):

  • il regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (Ce) n. 663/2009 e (Ce) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/Ce, 2009/31/Ce, 2009/73/Ce, 2010/31/Ue, 2012/27/Ue e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/Ce e (Ue) 2015/652 e che abroga il regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CLICCA QUI);
  • la direttiva (Ue) 2018/2001 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (CLICCA QUI);
  • la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (CLICCA QUI);
  • la decisione (Ue) 2018/2027 del consiglio del 29 novembre 2018  relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente - regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CLICCA QUI).

A seguire il testo integrale del regolamento n. 2018/2067.

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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(in G.U.C.E. L del 31 dicembre 2018, n. 334)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [1]GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 10 bis, paragrafo 2, considerando quanto segue:

(1) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza per tener conto della prima edizione delle norme internazionali e pratiche raccomandate in materia di protezione dell'ambiente — sistema di compen­ sazione e riduzione delle emissioni di carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA) (allegato 16, volume IV, della convenzione di Chicago), adottate il 27 giugno 2018 dal Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) in occasione della decima riunione della sua 214a sessione e che dovrebbero essere applicate a partire dal 2019.

(2) È necessario un quadro complessivo di norme in materia di accreditamento dei verificatori al fine di assicurare che la verifica delle comunicazioni del gestore o dell'operatore aereo nel quadro del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, che deve essere trasmessa a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione [2]Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale)., sia condotta da verificatori dotati delle competenze tecniche per svolgere il compito loro affidato in maniera indipendente e imparziale e in conformità alle prescrizioni e ai principi del presente regolamento.

(3) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione R[3]egolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1). ha evidenziato la necessità di migliorare, chiarire e semplificare le norme in materia di accreditamento e verifica al fine di promuovere ulteriormente l'armonizzazione e aumentare l'efficienza del sistema. Si rende pertanto necessario apportare un certo numero di modifiche al regolamento (UE) n. 600/2012. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento.

(4) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4] Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36)istituisce un quadro generale inteso ad agevolare la libera circolazione dei servizi e dei prestatori di servizi nell'Unione mantenendo al contempo un elevato livello qualitativo. L'armonizzazione a livello dell'Unione delle norme in materia di accreditamento e verifica concernenti il sistema unionale per lo scambio di quote di emissioni dovrebbe contribuire alla realiz­ zazione di un mercato concorrenziale per i verificatori, garantendo al contempo trasparenza e informazioni ai gestori e agli operatori aerei.

(5) Nel dare attuazione all'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE è necessario garantire una sinergia fra il quadro generale di accreditamento istituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [5]Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).  e le disposizioni connesse della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [6]Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82)., da un lato, e le caratteristiche specifiche del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione e le prescrizioni essenziali per un'attuazione efficace della direttiva 2003/87/CE, dall'altro. È opportuno che il regolamento (CE) n. 765/2008 rimanga di applicazione per gli aspetti dell'accreditamento dei verificatori non contemplati dal presente regolamento. In particolare, si dovrebbe garantire che ove per le prassi interne di uno Stato membro una procedura alternativa all'accreditamento, ossia la certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, sia eseguita da un'autorità nazionale designata da tale Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, lo Stato membro di cui trattasi fornisca prove documentali attestanti che tale autorità possiede un livello di credibilità simile a quello degli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato con successo una valutazione inter pares svolta dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 di detto regolamento.

(6) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [7]Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1). prevede un sistema di accredi­tamento o di abilitazione indipendente e imparziale per i verificatori ambientali. Per motivi di coerenza e al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori economici, è opportuno tenere conto delle sinergie fra il suddetto regolamento e il presente regolamento.

(7) Il sistema di verifica e di accreditamento dovrebbe evitare inutili duplicazioni delle procedure e delle organiz­ zazioni istituite a norma di altri strumenti giuridici dell'Unione, che creerebbero un maggiore onere per gli Stati membri o gli operatori economici. Risulta pertanto opportuno basarsi sulle migliori prassi derivanti dall'appli­ cazione di norme armonizzate adottate dal Comitato europeo per la normalizzazione sulla base di una richiesta della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [8]Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12)., quali la norma armonizzata relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità e la norma armonizzata relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra ai fini dell'accreditamento o di altre forme di riconoscimento, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nonché il documento EA-6/03 e altri documenti tecnici elaborati dalla cooperazione europea per l'accreditamento o da altri organismi.

(8) Nello stabilire disposizioni armonizzate per la verifica delle comunicazioni dei gestori o degli operatori aerei e l'accreditamento dei verificatori, è necessario assicurare che l'onere imposto ai gestori che riportano minori emissioni annuali di anidride carbonica (CO2) e agli operatori aerei considerati emettitori di entità ridotta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, nonché i vincoli che pesano sulle risorse di cui dispongono gli Stati membri, non sia sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.

(9) Per sfruttare al meglio le sinergie e data l'importanza della verifica dei dati utilizzati per l'aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e la determinazione delle quote gratuite assegnate agli impianti, è opportuno che le norme armonizzate in materia di verifica e accreditamento dei verificatori includano norme per la verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento e dei dati relativi ai nuovi entranti richieste a norma del regolamento delegato …/… della Commissione, del 19 dicembre 2019, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [9]Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(10) L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri a escludere dal sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra gli impianti di dimensioni ridotte, purché adottino misure equivalenti e siano soddisfatte le condizioni stabilite nel suddetto articolo. L'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri a escludere dal sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra gli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2 500 tonnellate, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel suddetto articolo. È opportuno che il presente regolamento non si applichi direttamente agli impianti esclusi a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE, a meno che gli Stati membri non decidano altrimenti.

(11) Conformemente ai principi esposti nell'allegato V della direttiva 2003/87/CE, il verificatore dovrebbe effettuare una visita in sito per controllare i limiti dell'impianto o dell'operatore aereo in questione, per valutare il funzio­ namento dei dispositivi di misurazione e dei sistemi di monitoraggio, tenere colloqui e svolgere altre attività. Il verificatore dovrebbe rinunciare alla visita in sito solo a determinate condizioni.

(12) Conformemente ai principi esposti nell'allegato V della direttiva 2003/87/CE, è opportuno che il verificatore adotti un approccio basato sul rischio allo scopo di giungere a un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole sul fatto che le emissioni o le tonnellate-chilometro complessive non sono viziate da inesattezze rilevanti e che la comunicazione può essere giudicata soddisfacente. È opportuno che il livello di garanzia dipenda dal grado di approfondimento e di dettaglio delle attività svolte nel corso della verifica nonché dalla formulazione della dichiarazione relativa al parere sulla verifica. Qualora i risultati e le informazioni ottenuti durante il processo di verifica lo richiedessero, il verificatore dovrebbe essere tenuto ad adeguare una o più attività del processo di verifica per soddisfare le disposizioni volte a conseguire una garanzia ragionevole.

(13) Al fine di evitare una sovrapposizione tra il ruolo dell'autorità competente e quello del verificatore, è opportuno definire chiaramente le responsabilità di quest'ultimo nello svolgimento della verifica. Il verificatore dovrebbe avere come punto di riferimento il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente e valutare se questo e le procedure ivi descritte sono stati attuati in maniera corretta. Qualora rilevi un'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, la responsabilità di segnalare tale inosservanza nella dichiarazione di verifica dovrebbe incombere al verificatore.

(14) Per effettuare un'adeguata verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è necessaria la piena comprensione delle attività da questi svolte. Il verificatore dovrebbe eseguire le attività di verifica richieste solo dopo aver accertato, in esito a una valutazione preliminare, di essere in possesso delle competenze necessarie. Per garantire un elevato livello qualitativo delle attività di verifica, occorre elaborare regole armonizzate per una valutazione preliminare finalizzata a stabilire se un verificatore disponga delle competenze, dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie a condurre le attività di verifica richieste conformemente alle disposizioni e ai principi di cui al presente regolamento.

(15) Lo scambio di informazioni utili tra il gestore o l'operatore aereo e il verificatore è essenziale in tutti gli aspetti del processo di verifica, soprattutto nella fase precontrattuale, nello svolgimento dell'analisi strategica a opera del verificatore e durante la verifica. È necessario stabilire una serie di requisiti armonizzati atti a disciplinare in ogni momento tale scambio di informazioni tra il gestore o l'operatore aereo e il verificatore.

(16) Tutte le attività relative al processo di verifica sono interconnesse e dovrebbero concludersi con la presentazione di una dichiarazione di verifica da parte del verificatore, in cui figuri un parere di verifica adeguato all'esito della valutazione. È opportuno stabilire requisiti armonizzati per le dichiarazioni di verifica e l'espletamento delle attività di verifica al fine di garantire che le relazioni e le attività di verifica negli Stati membri rispettino le stesse norme.

(17) L'analisi della probabilità di inesattezze potenzialmente rilevanti nei dati comunicati è una parte essenziale del processo di verifica e determina il modo in cui il verificatore dovrebbe condurre le attività di verifica. Ogni elemento del processo di verifica deve pertanto essere strettamente connesso all'esito dell'analisi di tali rischi di inesattezze.

(18) È opportuno prevedere disposizioni specifiche per la verifica delle comunicazioni trasmesse dagli operatori aerei e dai gestori di siti disciplinati dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [10]Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(19) Una comunicazione corretta ed efficace delle emissioni di gas a effetto serra da parte del gestore o dell'operatore aereo è essenziale ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE. Per assicurare l'adeguato funzionamento del processo di monitoraggio e comunicazione, è opportuno che le attività di verifica espletate dal verificatore riguardino anche il miglioramento continuo delle prestazioni del gestore o dell'operatore aereo.

(20) Le attività di verifica e la presentazione delle dichiarazioni di verifica dovrebbero essere effettuate unicamente da verificatori e da membri del loro personale dotati delle competenze necessarie. I verificatori dovrebbero istituire e migliorare costantemente i processi interni atti ad assicurare che tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica possieda le competenze necessarie all'espletamento dei compiti assegnatigli. È opportuno che i criteri per stabilire se un verificatore dispone di tali competenze siano identici in tutti gli Stati membri e che siano verificabili, obiettivi e trasparenti.

(21) L'organismo nazionale di accreditamento istituito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 dovrebbe essere autorizzato ad accreditare e rilasciare un'attestazione autorevole circa la competenza di un verificatore per svolgere le attività di verifica ai sensi del presente regolamento, ad adottare misure amministrative e a effettuare la sorveglianza dei verificatori.

(22) È opportuno mettere a disposizione dei verificatori modelli e specifici formati di file al fine di agevolare l'armo­ nizzazione tra gli Stati membri ed evitare differenze d'impostazione. I verificatori dovrebbero usare modelli o specifici formati di file elaborati dalla Commissione. Qualora uno Stato membro abbia elaborato modelli o specifiche di formato dei file a livello nazionale, questi dovrebbero almeno avere lo stesso contenuto dei modelli della Commissione per garantire impostazioni armonizzate.

(23) È opportuno che uno Stato membro che non considera economicamente sensato o sostenibile istituire un organismo nazionale di accreditamento o condurre attività di accreditamento ricorra all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro. È opportuno che solo gli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato una valutazione inter pares organizzata dall'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 siano autorizzati a espletare le attività di accreditamento ai sensi del presente regolamento.

(24) È opportuno che gli organismi nazionali di accreditamento che dimostrano di ottemperare alle disposizioni del presente regolamento, e che hanno già superato una valutazione inter pares organizzata dall'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008, siano considerati conformi ai requisiti procedurali obbligatori per gli organismi nazionali di accreditamento, quali i requisiti relativi alla struttura di un organismo nazionale di accreditamento, all'istituzione di un processo di garanzia delle competenze e alla definizione delle procedure e del sistema di gestione necessari, nonché le disposizioni per salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, e che siano esentati da una nuova valutazione inter pares in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento. Ai sensi della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [11]Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26)., per garantire la trasparenza le informazioni ambientali contenute nelle comunicazioni dei gestori o degli operatori aerei e detenute dalle autorità pubbliche dovrebbero essere rese pubbliche, fatti salvi alcuni vincoli di riservatezza.

(25) L'efficace cooperazione tra gli organismi nazionali di accreditamento, o eventualmente altre autorità nazionali, e le autorità competenti è essenziale per l'adeguato funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e il controllo della qualità della verifica. Per motivi di trasparenza è necessario garantire che gli organismi nazionali di accreditamento o, eventualmente, altre autorità nazionali, e le autorità competenti istituiscano strumenti efficaci di scambio delle informazioni. È opportuno che gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e tra queste ultime e gli organismi nazionali di accreditamento o, eventualmente, altre autorità nazionali, siano disciplinati dalle più rigorose garanzie di riservatezza e segretezza professionale e siano gestiti in osservanza della legislazione nazionale e unionale in vigore.

(26) Il presente regolamento contempla miglioramenti dell'accreditamento e della verifica che tengono parzialmente conto della prima edizione delle norme internazionali e pratiche raccomandate in materia di protezione dell'am­ biente — sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA) (allegato 16, volume IV, della convenzione di Chicago), adottate il 27 giugno 2018 dal Consiglio dell'ICAO in occasione della decima riunione della sua 214a sessione. È attualmente in corso anche la modifica del regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE al fine di tener conto della prima edizione delle suddette norme internazionali e pratiche raccomandate; questi due strumenti saranno integrati da un atto delegato ai sensi dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE.

(27) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori.

Il presente regolamento fissa altresì, fatto salvo il regolamento (CE) n. 765/2008, le disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alla verifica, effettuata a decorrere dal 1o gennaio 2019, delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l'aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell'asse­ gnazione gratuita agli impianti.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, si applicano le seguenti definizioni:
(1) «rischio di non individuazione»: il rischio che il verificatore non individui un'inesattezza rilevante;
(2) «accreditamento»: l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell'ottemperanza di un verificatore ai requisiti fissati dalle norme armonizzate, ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008, e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento per svolgere la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo a norma del presente regolamento;
(3) «verificatore»: una persona giuridica o altro ente giuridico che svolge attività di verifica a norma del presente regolamento ed è accreditato da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento, oppure una persona fisica altrimenti autorizzata, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, al momento dell'emissione della dichiarazione di verifica;
(4) «verifica»: le attività svolte da un verificatore per presentare una dichiarazione di verifica a norma del presente regolamento;
(5) «inesattezza»: un'omissione, una falsa dichiarazione o un errore nei dati comunicati dal gestore o dall'operatore aereo, ad esclusione dell'incertezza ammissibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
(6) «inesattezza rilevante»: un'inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo da parte dell'autorità competente;
(7) «comunicazione del gestore o dell'operatore aereo»: la comunicazione annuale delle emissioni che il gestore o l'operatore aereo deve presentare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE; la comuni­ cazione delle tonnellate-chilometro che l'operatore aereo deve presentare al fine di richiedere l'assegnazione delle quote ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies della medesima direttiva; la comunicazione dei dati di riferimento presentata dall'operatore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) …/… oppure la comunicazione dei dati presentata dall'operatore a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento;
(8) «ambito di accreditamento»: le attività di cui all'allegato I per le quali è chiesto o è stato concesso l'accreditamento;
(9) «competenza»: la capacità di applicare conoscenze e abilità per lo svolgimento di un'attività;
(10) «soglia di rilevanza»: il limite quantitativo o il valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, sono considerate rilevanti dal verificatore;
(11) «sistema di controllo»: la valutazione dei rischi da parte del gestore o dell'operatore aereo e il complesso delle attività di controllo, compresa la relativa gestione permanente, che un gestore o un operatore aereo istituisce, documenta, applica e mantiene ai sensi dell'articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell'ar­ ticolo 11 del regolamento delegato (UE) …/…, a seconda dei casi;
(12) «attività di controllo»: le azioni compiute o le misure adottate dal gestore o dall'operatore aereo per attenuare i rischi intrinseci;
(13) «non conformità»: una delle seguenti situazioni:
a) ai fini della verifica di una comunicazione delle emissioni da parte di un gestore, qualsiasi atto compiuto o omesso dal gestore in violazione dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e degli obblighi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
b) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro da parte di un operatore aereo, qualsiasi atto compiuto o omesso dall'operatore aereo in violazione degli obblighi previsti nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
c) ai fini della verifica della comunicazione dei dati di riferimento presentata da un gestore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) …/… o della comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentata dal gestore a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, qualsiasi atto compiuto o omesso dall'operatore in violazione degli obblighi contemplati nel piano della metodologia di monitoraggio;
d) ai fini dell'accreditamento di cui al capo IV, qualsiasi atto compiuto o omesso dal verificatore in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento;

(14) «sito»: ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro di un operatore aereo, i luoghi in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi quelli in cui i dati e le informazioni utili sono controllati e archiviati;
(15) «ambiente di controllo»: il contesto in cui opera il sistema di controllo interno e il complesso delle azioni del personale dirigente di un gestore o di un operatore aereo volte a far conoscere detto sistema di controllo interno;
(16) «rischio intrinseco»: la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione di un gestore o di un operatore aereo sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, prima di prendere in considerazione l'effetto di eventuali attività di controllo correlate;
(17) «rischio di controllo»: la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione di un gestore o di un operatore aereo sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, e che non possono essere evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;
(18) «rischio di verifica»: il rischio, quale funzione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e del rischio di non individuazione, che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è viziata da inesattezze rilevanti;
(19) «garanzia ragionevole»: un livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso formalmente nel parere sulla verifica, in merito al fatto che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo oggetto della verifica non è viziata da inesattezze rilevanti;
(20) «procedure di analisi»: l'analisi delle oscillazioni e degli andamenti tendenziali dei dati, compresa un'analisi delle relazioni che non sono in linea con altre informazioni pertinenti o che evidenziano uno scostamento dai quantitativi previsti;
(21) «documentazione interna di verifica»: l'intera documentazione interna che un verificatore raccoglie per registrare tutte le prove documentali e le motivazioni delle attività svolte per la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo;
(22) «auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS»: un auditor dell'EU ETS (il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea) incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica e responsabile della verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo e dell'elaborazione della relazione in merito;
(23) «auditor dell'EU ETS»: un membro di una squadra di verifica responsabile di condurre la verifica della comuni­ cazione di un gestore o di un operatore aereo che non l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS;
(24) «esperto tecnico»: una persona che mette a disposizione conoscenze e competenze dettagliate su una materia specifica necessarie per la conduzione delle attività di verifica ai fini del capo III e per lo svolgimento delle attività di accreditamento ai fini del capo V;
(25) «livello di garanzia»: il grado di garanzia fornito dal verificatore sulla dichiarazione di verifica in base all'obiettivo di ridurre il rischio di verifica in funzione delle circostanze dell'incarico di verifica;
(26) «valutatore»: una persona alla quale un organismo nazionale di accreditamento ha affidato il compito di condurre, individualmente o in quanto parte di una squadra di valutazione, la valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento;
(27) «valutatore responsabile»: un valutatore cui è attribuita la responsabilità complessiva di valutare un verificatore ai sensi del presente regolamento;
(28) «comunicazione dei dati di riferimento»: una comunicazione presentata da un gestore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) …/…;
(29) «comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti»: una comunicazione presentata da un gestore a norma dell'ar­ ticolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) …/….

Articolo 4
Presunzione di conformità

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate — quali definite all'articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008 — o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un verificatore è considerato conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali prescrizioni.

Articolo 5
Quadro generale per l'accreditamento

In assenza di disposizioni specifiche del presente regolamento relative alla composizione degli organismi nazionali di accreditamento o alle attività e ai requisiti connessi all'accreditamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.

CAPO II
VERIFICA

Articolo 6

Affidabilità della verifica

Una comunicazione delle emissioni, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti che è stata oggetto di verifica è affidabile per chi ne fa uso. Costituisce una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.

Il processo di verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è uno strumento efficace e affidabile a sostegno delle procedure di garanzia e controllo della qualità e fornisce informazioni in base alle quali il gestore o l'operatore aereo può intervenire per migliorare le proprie prestazioni nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni o dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita.

Articolo 7

Obblighi generali del verificatore

1. Il verificatore esegue la verifica e svolge le attività previste al presente capo allo scopo di fornire una dichiarazione di verifica che affermi con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti.

2. Il verificatore pianifica ed esegue la verifica con senso critico professionale, con la consapevolezza che possono sussistere circostanze che determinano la presenza di inesattezze rilevanti nelle informazioni riportate nella comuni­ cazione del gestore o dell'operatore aereo.

3. Il verificatore esegue la verifica nell'interesse pubblico ed è indipendente rispetto al gestore o all'operatore aereo e alle autorità competenti responsabili dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE.

4. In occasione della verifica, il verificatore valuta se:
a) la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo è completa e soddisfa i requisiti di cui all'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o all'allegato IV del regolamento delegato (UE) …/…, a seconda dei casi;
b) il gestore o l'operatore aereo ha agito in conformità alle disposizioni previste nell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e al piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, ove si tratti della verifica della comuni­ cazione delle emissioni da parte di un gestore, e alle disposizioni previste dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro di un operatore aereo;
c) il gestore ha agito in conformità alle disposizioni previste dal piano della metodologia di monitoraggio a norma dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) …/… approvato dall'autorità competente ove si tratti della verifica della comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti;
d) i dati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non sono viziati da inesattezze rilevanti;
e) possono essere fornite informazioni a sostegno delle attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e le procedure associate del gestore o dell'operatore aereo per migliorare i risultati del rispettivo monitoraggio e comuni­ cazione.
In deroga alla lettera c), il verificatore valuta se il piano della metodologia di monitoraggio del gestore è conforme alle disposizioni del regolamento delegato (UE) …/… qualora tale piano non sia soggetto all'approvazione dell'autorità competente prima della trasmissione della comunicazione concernente i dati di riferimento. Qualora il verificatore rilevi che il piano della metodologia di monitoraggio non ottempera al regolamento delegato (UE) …/…, il gestore modifica tale piano in modo da renderlo conforme alle disposizioni di detto regolamento.

Ai fini della lettera d) del presente paragrafo, il verificatore ottiene dal gestore o dall'operatore aereo elementi probanti evidenti e oggettivi a sostegno delle emissioni aggregate, delle tonnellate-chilometro oppure dei dati pertinenti comunicati ai fini dell'assegnazione gratuita, tenendo conto di tutte le altre informazioni fornite nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo.

5. Qualora rilevi che un gestore o un operatore aereo non ottempera al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o al regolamento delegato (UE) …/…, il verificatore include tale non conformità nella dichiarazione di verifica anche se il relativo piano di monitoraggio o il piano della metodologia di monitoraggio in questione, a seconda dei casi, è stato approvato dall'autorità competente.

6. Qualora il piano di monitoraggio non sia stato approvato dall'autorità competente a norma dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, sia incompleto oppure, durante il periodo di comunicazione, vi siano state apportate le modifiche significative di cui all'articolo 15, paragrafo 3 o 4, di detto regolamento senza la conseguente approvazione dell'autorità competente, il verificatore raccomanda al gestore o all'operatore aereo di ottenere la necessaria approvazione dall'autorità competente.
Qualora il piano della metodologia di monitoraggio sia soggetto all'approvazione dall'autorità competente prima della trasmissione della comunicazione concernente i dati di riferimento a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) …/… e tale piano non sia stato approvato, sia incompleto oppure vi siano state apportate le modifiche significative di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del medesimo regolamento senza l'approvazione dell'autorità competente, il verificatore raccomanda al gestore di ottenere la necessaria approvazione dall'autorità competente.

In seguito all'approvazione da parte dell'autorità competente, il verificatore continua, ripete o adegua di conseguenza le attività di verifica.

Qualora l'approvazione non sia stata ottenuta prima della presentazione della dichiarazione di verifica, il verificatore lo segnala in detta dichiarazione.

Articolo 8
Obblighi precontrattuali

1. Prima di accettare un incarico di verifica, il verificatore raccoglie adeguate informazioni sul gestore o sull'operatore aereo e valuta se è in grado di procedere alla verifica. A tal fine il verificatore quanto meno:
a) valuta i rischi insiti nell'esecuzione della verifica concernente la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo in conformità al presente regolamento;
b) esamina le informazioni fornite dal gestore o dall'operatore aereo per stabilire l'ambito della verifica;
c) valuta se l'incarico rientra nel proprio ambito di accreditamento;
d) valuta se possiede le competenze, il personale e le risorse necessarie per selezionare una squadra di verifica in grado di far fronte alla complessità dell'impianto o delle attività e della flotta dell'operatore aereo e se è in grado di portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti;
e) valuta se è in grado di garantire che la potenziale squadra di verifica di cui dispone possieda le competenze e il personale necessari per svolgere le attività di verifica relative al gestore o all'operatore aereo interessato;
f) determina, per ciascun incarico di verifica richiesto, la tempistica necessaria per condurre la verifica in maniera appropriata.
2. Il gestore o l'operatore aereo fornisce al verificatore tutte le informazioni utili che lo mettono in condizione di svolgere le attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 9
Tempistica

1. Nel determinare la tempistica per un incarico di verifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), il verificatore tiene conto almeno dei seguenti elementi:
a) la complessità dell'impianto o delle attività e della flotta dell'operatore aereo;
b) il livello delle informazioni e la complessità del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o del piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi;
c) la soglia di rilevanza richiesta;
d) la complessità e la completezza delle attività riguardanti il flusso dei dati e del sistema di controllo del gestore o dell'o­ peratore aereo;
e) l'ubicazione delle informazioni e dei dati concernenti le emissioni di gas a effetto serra, dei dati relativi alle tonnellate- chilometro oppure dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita.
2. Il verificatore garantisce che il contratto di verifica preveda la possibilità di remunerare la prestazione di tempo aggiuntivo rispetto al tempo stipulato nel contratto, qualora ciò si riveli necessario ai fini dell'analisi strategica, dell'analisi dei rischi o di altre attività di verifica. Le situazioni in cui tale tempo aggiuntivo può essere necessario includono almeno le seguenti:
a) quando, durante la verifica, le attività riguardanti il flusso dei dati, le attività di controllo o la logistica del gestore o dell'operatore aereo sembrano essere più complesse di quanto inizialmente previsto;

b) quando, durante la verifica, il verificatore rileva inesattezze, non conformità, dati insufficienti o errati.
3. Il verificatore registra il tempo impiegato nella documentazione interna di verifica.

Articolo 10

Informazioni fornite da un gestore o da un operatore aereo

1. Prima dell'analisi strategica e in altri momenti durante la verifica, il gestore o l'operatore aereo fornisce al verificatore tutti i seguenti elementi:
a) l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra del gestore, se si tratta della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore;
b) la versione più recente del piano di monitoraggio del gestore o dell'operatore aereo nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall'autorità competente, compresa la certificazione dell'approvazione;
c) la versione più recente del piano della metodologia di monitoraggio del gestore o dell'operatore aereo nonché qualsiasi altra versione utile di tale piano, compresa, se del caso, la certificazione dell'approvazione;
d) una descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati del gestore o dell'operatore aereo;
e) la valutazione dei rischi del gestore o dell'operatore aereo di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) …/…, a seconda dei casi, nonché una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;
f) se del caso, la valutazione dell'incertezza semplificata di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) …/…;
g) le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o nel piano della metodologia di monitoraggio, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo;
h) la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo concernente le emissioni, le tonnellate-chilometro, i dati di riferimento o i dati relativi ai nuovi entranti, a seconda dei casi;
i) le comunicazioni dei dati di riferimento relative a periodi di assegnazione precedenti per fasi di assegnazione precedenti e, se del caso, le comunicazioni concernenti il livello di attività annuale degli anni precedenti trasmesse all'autorità competente ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 21, della direttiva 2003/87/CE;
j) ove applicabile, il piano di campionamento del gestore di cui all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 approvato dall'autorità competente;
k) qualora il piano di monitoraggio abbia subito modifiche nel periodo di comunicazione, l'elenco di tutte le modifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
l) ove applicabile, la comunicazione di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
m) la dichiarazione di verifica dell'anno precedente o del periodo di riferimento precedente, a seconda dei casi, qualora il verificatore non abbia eseguito la verifica per quel determinato gestore o operatore aereo nell'anno precedente o nel periodo di riferimento precedente;
n) tutta la corrispondenza pertinente con l'autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche apportate al piano di monitoraggio o, se del caso, al piano della metodologia di monitoraggio;
o) le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione, comprese quelle provenienti da Eurocontrol o da altri organismi pertinenti;
p) qualora la verifica interessi la comunicazione delle emissioni di un impianto che effettua lo stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il piano di monitoraggio previsto da detta direttiva e le relazioni previste dall'articolo 14 dello stesso atto, quanto meno in relazione al periodo oggetto della comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica;
q) ove applicabile, l'approvazione dell'autorità competente in merito alla rinuncia alle visite in sito presso gli impianti, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1;
r) gli elementi probatori in possesso del gestore che dimostrano la conformità alle soglie di incertezza per i livelli contemplati nel piano di monitoraggio;
s) qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.
2. Prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, il gestore o l'operatore aereo gli fornisce la propria comunicazione definitiva autorizzata e convalidata internamente.

Articolo 11
Analisi strategica

1. All'inizio della verifica, il verificatore valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che riguardano l'impianto o l'operatore aereo.
2. Per comprendere le attività svolte dall'impianto o dall'operatore aereo, il verificatore raccoglie ed esamina le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a svolgere la verifica, per stabilire se il tempo assegnato previsto dal contratto sia stato fissato correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l'analisi dei rischi necessaria. Le informazioni comprendono come minimo:
a) le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
b) la soglia di rilevanza richiesta;
c) le informazioni ottenute dalla verifica negli anni precedenti, se il verificatore sta eseguendo la verifica per il medesimo gestore o operatore aereo.
3. Nel passare in rassegna le informazioni di cui al paragrafo 2, il verificatore valuta quanto meno:
a) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore, la categoria dell'impianto di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e le attività condotte in tale impianto;
b) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro dell'operatore aereo, le dimensioni e la natura dell'operatore aereo, la distribuzione delle informazioni nei vari siti nonché il numero e la tipologia dei voli;
c) il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o, a seconda dei casi, il piano della metodologia di monitoraggio, nonché le specifiche della metodologia di monitoraggio definite nel piano di monitoraggio o, a seconda dei casi, nel piano della metodologia di monitoraggio;
d) la natura, l'entità e la complessità delle fonti di emissione e dei flussi di fonti nonché l'apparecchiatura e i processi che hanno permesso di calcolare le emissioni, i dati sulle tonnellate-chilometro o i dati pertinenti ai fini dell'asse­ gnazione gratuita, compresa l'apparecchiatura di misurazione descritta nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, l'origine e l'applicazione dei fattori di calcolo e le altre fonti primarie di dati;
e) le attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e l'ambiente di controllo.
4. Nell'eseguire l'analisi strategica, il verificatore controlla:
a) se il piano di monitoraggio o il piano della metodologia di monitoraggio trasmessogli, a seconda dei casi, è la versione più recente e, ove necessario, se è stato approvato dall'autorità competente;
b) se sono intervenute modifiche al piano di monitoraggio durante il periodo di comunicazione o al piano della metodologia di monitoraggio durante il periodo di riferimento, a seconda dei casi;
c) ove applicabile, se le modifiche di cui alla lettera b) sono state notificate all'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, o dell'articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o se sono state approvate dall'au­ torità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione;
d) ove applicabile, se le modifiche di cui alla lettera b) sono state notificate all'autorità competente a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) …/… o se sono state approvate dall'autorità competente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Articolo 12
Analisi dei rischi

1. Il verificatore individua e analizza i seguenti elementi per definire, pianificare ed effettuare una verifica efficace:
a) i rischi intrinseci;
b) le attività di controllo;
c) qualora siano state effettuate attività di controllo di cui alla lettera b), i rischi di controllo riguardanti l'efficacia di tali attività di controllo.
2. Nell'individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 1, il verificatore considera quanto meno:
a) i risultati dell'analisi strategica di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
b) le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c);
c) la soglia di rilevanza di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b).

3. Se accerta che il gestore o l'operatore aereo non è riuscito a individuare, nella valutazione dei rischi, i rischi intrinseci e i rischi di controllo pertinenti, il verificatore ne informa il gestore o l'operatore aereo.
4. Se del caso, in funzione delle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina l'analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica richieste.

Articolo 13
Piano di verifica

1. Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati nell'analisi strategica e nell'analisi dei rischi, che comprenda quanto meno:
a) un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività;
b) un piano di collaudo che fissi l'ambito di applicazione e la metodologia di collaudo delle attività di controllo, nonché delle relative procedure;
c) un piano per il campionamento dei dati che stabilisca la portata e la metodologia del campionamento dei dati in relazione ai punti di rilevamento sui quali si fondano le emissioni aggregate riportate nella comunicazione delle emissioni del gestore o dell'operatore aereo, alle tonnellate-chilometro aggregate riportate nella comunicazione delle tonnellate-chilometro dell'operatore aereo o ai dati aggregati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita riportati nella comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti del gestore.
2. Il verificatore predispone il piano di collaudo di cui al paragrafo 1, lettera b), in modo da poter stabilire in quale misura le attività di controllo in questione siano affidabili ai fini dell'accertamento della conformità ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), c), d), o all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma.
Nel determinare le dimensioni e le attività del campionamento per il collaudo delle attività di controllo, il verificatore considera i seguenti elementi:
a) i rischi intrinseci;
b) l'ambiente di controllo;
c) le attività di controllo pertinenti;
d) l'esigenza di emettere un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole.
3. Nel determinare le dimensioni del campione e le attività di campionamento per il campionamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettera c), il verificatore considera i seguenti elementi:
a) i rischi intrinseci e i rischi di controllo;
b) i risultati delle procedure di analisi;
c) l'obbligo di emettere un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole;
d) la soglia di rilevanza;
e) la rilevanza del contributo di un singolo dato per l'insieme dei dati.
4. Il verificatore predispone e attua il piano di verifica in modo che il rischio di verifica sia ridotto a un livello accettabile per poter conseguire una garanzia ragionevole in merito al fatto che la comunicazione del gestore o dell'ope­ ratore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti.
5. Durante la verifica il verificatore aggiorna l'analisi dei rischi e il piano di verifica e adatta le attività di verifica qualora individui rischi aggiuntivi che devono essere ridotti o ritenga che il rischio effettivo sia inferiore alle attese iniziali.

Articolo 14
Attività di verifica

Il verificatore dà attuazione al piano di verifica e, sulla base dell'analisi dei rischi, controlla l'attuazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o del piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi.
A tal fine, il verificatore effettua quanto meno verifiche sostanziali costituite da procedure di analisi, verifica dei dati e controllo della metodologia di monitoraggio e provvede a controllare:
a) le attività riguardanti il flusso dei dati e i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra cui i sistemi informatici;
b) che le attività di controllo del gestore o dell'operatore aereo siano adeguatamente documentate, applicate e mantenute e che siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci;

c) che le procedure elencate nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci e i rischi di controllo e che tali procedure siano attuate e adegua­ tamente documentate e mantenute.
Ai fini del secondo comma, lettera a), il verificatore traccia il flusso di dati osservando la sequenza e l'interazione delle attività riguardanti il flusso di dati, a partire dai dati provenienti dalle fonti primarie fino alla compilazione della comuni­ cazione del gestore o dell'operatore aereo.

Articolo 15

Procedure di analisi

1. Il verificatore applica procedure di analisi per valutare la plausibilità e la completezza dei dati laddove il rischio intrinseco, il rischio di controllo e la predisposizione delle attività di controllo del gestore o dell'operatore aereo evidenzino l'esigenza di tali procedure.

2. Nell'attuare le procedure di analisi di cui al paragrafo 1, il verificatore valuta i dati comunicati per individuare potenziali ambiti di rischio e successivamente convalidare e adattare le attività di verifica pianificate. Il verificatore provvede quanto meno a:
a) valutare la plausibilità di oscillazioni e andamenti tendenziali nel tempo o tra elementi paragonabili;
b) individuare valori palesemente anomali, dati inattesi e lacune nei dati.
3. Nell'applicare le procedure di analisi di cui al paragrafo 1, il verificatore esegue:
a) procedure di analisi preliminari sui dati aggregati prima di svolgere le attività di cui all'articolo 14, al fine di comprendere la natura, la complessità e la rilevanza dei dati comunicati;
b) procedure di analisi sostanziali sui dati aggregati e sui punti di rilevamento su cui gli stessi si basano al fine di individuare potenziali errori strutturali e valori palesemente anomali;
c) procedure di analisi finali sui dati aggregati per garantire che tutti gli errori individuati durante il processo di verifica siano stati risolti in maniera corretta.
4. Ove il verificatore individui valori anomali, oscillazioni, tendenze, lacune nei dati o dati incoerenti con altre informazioni pertinenti o che si discostano in misura significativa dai valori o dai rapporti attesi, il verificatore ottiene spiegazioni dal gestore o dall'operatore aereo suffragate da ulteriori prove utili.

In base alle spiegazioni e alle ulteriori prove prodotte, il verificatore valuta l'impatto sul piano di verifica e sulle relative attività da svolgere.

Articolo 16

Verifica dei dati

1. Il verificatore verifica i dati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo effettuando un controllo dettagliato dei dati, che includa il loro tracciamento risalendo alla fonte primaria, il controllo incrociato con fonti esterne di informazioni, l'esecuzione di riconciliazioni, il controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti e il ricalcolo dei valori.

2. Nell'ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1 e in considerazione del piano di monitoraggio approvato o, a seconda dei casi, del piano della metodologia di monitoraggio, comprese le procedure ivi descritte, il verificatore controlla:
a) allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte del gestore, i limiti dell'impianto;
b) allo scopo di verificare la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, i limiti dell'impianto e dei suoi sottoimpianti;
c) allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, la completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione descritti nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi;
d) allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro da parte dell'operatore aereo, la completezza dei voli che rientrano in un'attività di trasporto aereo elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE per la quale l'operatore aereo è responsabile, nonché la completezza dei dati relativi alle emissioni e alle tonnellate- chilometro, rispettivamente;
e) allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro da parte dell'operatore aereo, la coerenza tra i dati comunicati e la documentazione sulla massa e sul bilanciamento;

f) allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte dell'operatore aereo, la coerenza tra i consumi aggregati di carburante e i dati riguardanti il carburante acquistato o fornito in altro modo agli aeromobili che svolgono l'attività di trasporto aereo;
g) la coerenza tra i dati aggregati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo e i dati provenienti da fonti primarie;
h) ove il gestore applichi una metodologia fondata su misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, i valori misurati utilizzando i risultati dei calcoli eseguiti dal gestore in conformità all'articolo 46 di tale regolamento di esecuzione;
i) l'attendibilità e l'accuratezza dei dati.
3. Per controllare la completezza dei voli di cui al paragrafo 2, lettera d), il verificatore utilizza i dati sul traffico aereo dell'operatore aereo, compresi i dati ottenuti da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti che possono trattare informazioni sul traffico aereo quali quelle a disposizione di Eurocontrol.

Articolo 17

Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio

1. Il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione della metodologia di monitoraggio approvata dall'au­ torità competente nel piano di monitoraggio, compresi i dettagli specifici di detta metodologia.

2. Allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte del gestore, il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione del piano di campionamento di cui all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 approvato dall'autorità competente.

3. Allo scopo di verificare la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, il verificatore controlla se la metodologia di rilevamento e monitoraggio dei dati definita nel piano della metodologia di monitoraggio è applicata correttamente, e in particolare:
a) se tutti i dati riguardanti le emissioni, gli input, gli output e i flussi energetici sono attributi correttamente ai sottoim­ pianti, in linea con i limiti del sistema di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) …/…;
b) se i dati sono completi e se si rilevano lacune nei dati o doppi conteggi;
c) se i livelli di attività per i parametri di riferimento relativi ai prodotti si basano su una corretta applicazione delle definizioni dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) …/…;
d) se i livelli di attività per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, per il sottoimpianto di teleri­ scaldamento, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e per i sottoimpianti con emissioni di processo sono stati attribuiti correttamente in base ai prodotti fabbricati e in linea con gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

4. Qualora il CO2 trasferito sia sottratto a norma dell'articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, o il N2O trasferito non sia contabilizzato a norma dell'articolo 50 di tale regolamento, e la misurazione del CO2 o del N2O trasferito avvenga sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario, il verificatore controlla che le differenze tra i valori misurati nei due impianti siano riconducibili all'incertezza insita nei sistemi di misurazione e che sia stata utilizzata nelle comunicazioni di entrambi gli impianti la corretta media aritmetica dei valori misurati.

Qualora le differenze tra i valori misurati nei due impianti non siano riconducibili all'incertezza insita nei sistemi di misurazione, il verificatore controlla che siano state operate correzioni per allineare i valori misurati, che tali correzioni siano state prudenziali e l'autorità competente le abbia approvate.

5. Qualora i gestori siano tenuti, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, a includere nei piani di monitoraggio ulteriori elementi utili per rispettare le disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione [12]Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'ar­ monizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1)., il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione. Nel far ciò, il verificatore controlla anche che il gestore abbia sottoposto all'autorità competente, entro il 31 dicembre del periodo di comunicazione, le informazioni su eventuali modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto.

Articolo 18

Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti

1. Qualora siano stati utilizzati i metodi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente per completare dati mancanti a norma dell'articolo 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla che tali metodi fossero adeguati per la situazione specifica e che siano stati applicati in maniera corretta.

Qualora il gestore o l'operatore aereo abbia ottenuto l'approvazione dell'autorità competente per l'uso di metodi diversi da quelli di cui al primo comma, a norma dell'articolo 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla che l'approccio approvato sia stato applicato correttamente e documentato in modo adeguato.

Qualora il gestore o l'operatore aereo non riesca a ottenere per tempo tale approvazione, il verificatore si accerta che l'approccio utilizzato dal gestore o dall'operatore aereo per completare i dati mancanti assicuri che le emissioni non siano sottostimate e che non comporti inesattezze rilevanti.

2. Il verificatore controlla l'efficacia delle attività di controllo attuate dal gestore o dall'operatore aereo per evitare la mancanza di dati di cui all'articolo 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

3. In caso di lacune nei dati di riferimento o nei dati relativi ai nuovi entranti di cui alle relative comunicazioni, il verificatore controlla che il piano della metodologia di monitoraggio preveda metodi per porre rimedio a tali lacune conformemente all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) …/…, che tali metodi fossero adeguati per la situazione specifica e che siano stati applicati in maniera corretta.

Qualora il piano della metodologia di monitoraggio non preveda alcun metodo applicabile alle lacune nei dati, il verificatore controlla che l'approccio utilizzato dal gestore per completare i dati mancanti sia basato su prove ragionevoli e garantisca che i dati richiesti dal regolamento delegato (UE) …/… non siano sottostimati né sovrastimati.

Articolo 19

Valutazione dell'incertezza

1. Se in osservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 il gestore è tenuto a dimostrare il rispetto delle soglie di incertezza per i dati relativi alle attività e per i fattori di calcolo, il verificatore conferma la validità delle informazioni utilizzate per calcolare i livelli di incertezza previsti nel piano di monitoraggio approvato.

2. Qualora il gestore applichi una metodologia di monitoraggio non basata su livelli, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla quanto segue:
a) se sono state effettuate una valutazione e una quantificazione dell'incertezza da parte del gestore a dimostrazione del fatto che è stata rispettata la soglia di incertezza complessiva richiesta per il livello annuale di emissioni di gas a effetto serra a norma dell'articolo 22, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
b) la validità delle informazioni utilizzate per la valutazione e la quantificazione dell'incertezza;
c) se l'approccio complessivo utilizzato per la valutazione e la quantificazione dell'incertezza è conforme all'articolo 22, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
d) se sono stati forniti elementi di prova per dimostrare che sono state soddisfatte le condizioni per la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 22, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
3. Se in osservanza del regolamento delegato (UE) …/… il gestore è tenuto a effettuare una valutazione dell'incertezza semplificata, il verificatore conferma la validità delle informazioni utilizzate per tale valutazione.

Articolo 20

Campionamento

1. Nell'accertare la conformità delle attività e delle procedure di controllo di cui all'articolo 14, lettere b) e c), oppure nell'effettuare i controlli di cui agli articoli 15 e 16, il verificatore può ricorrere a metodi di campionamento specifici per un impianto o un operatore aereo purché il campionamento sia giustificato in base all'analisi dei rischi.

2. Qualora, in sede di campionamento, il verificatore individui una non conformità o un'inesattezza, chiede al gestore o all'operatore aereo di spiegare le principali cause della non conformità o dell'inesattezza al fine di valutarne l'impatto sui dati comunicati. In base all'esito di tale valutazione, il verificatore stabilisce se siano necessarie attività di verifica aggiuntive, se occorra aumentare le dimensioni del campione e quale parte dell'insieme dei dati debba essere corretta dal gestore o dall'operatore aereo.

3. Il verificatore documenta l'esito dei controlli di cui agli articoli da 14 a 17, compresi i dettagli dei campioni aggiuntivi, nella documentazione interna di verifica.

Articolo 21

Visite in sito

1. Una o più volte, in momenti idonei, il verificatore conduce, durante il processo di verifica, una visita in sito per valutare il funzionamento dei dispositivi di misurazione e dei sistemi di monitoraggio, per tenere colloqui, per svolgere le attività previste dal presente capo, nonché per raccogliere informazioni e prove sufficienti a consentirgli di concludere che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti.

2. Il gestore o l'operatore aereo dà al verificatore l'accesso ai propri siti.

3. Al fine di verificare la comunicazione delle emissioni del gestore, il verificatore si avvale della visita in sito anche per valutare i limiti dell'impianto nonché la completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione.

4. Al fine di verificare la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, il verificatore si avvale della visita in sito anche per valutare i limiti dell'impianto e dei suoi sottoimpianti nonché la completezza dei flussi di fonti, delle fonti di emissioni e dei collegamenti tecnici.

5. Per verificare la comunicazione delle emissioni, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, il verificatore decide, in base all'analisi dei rischi, se siano necessarie visite a ulteriori siti, anche quando parti importanti delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo siano condotte in altri luoghi, come la sede centrale e altri uffici dislocati della società.

Articolo 22

Trattamento di inesattezze, non conformità e inosservanze

1. Qualora, nel corso della verifica, rilevi inesattezze, non conformità o inosservanze del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/…, a seconda dei casi, il verificatore ne informa tempestivamente il gestore o l'operatore aereo e chiede che vengano effettuate le correzioni opportune.

Il gestore o l'operatore aereo corregge qualsiasi inesattezza o non conformità comunicata.

Qualora rilevati un'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/…, il gestore o l'operatore aereo ne dà comunicazione all'autorità competente e corregge l'inosservanza in modo opportuno e senza indebito ritardo.

2. Il verificatore documenta e riporta come risolte, nella documentazione interna di verifica, tutte le inesattezze, non conformità o inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/… che sono state corrette dal gestore o dall'operatore aereo durante la verifica.

3. Qualora il gestore o l'operatore aereo non corregga le inesattezze o le non conformità comunicategli dal verificatore a norma del paragrafo 1 prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest'ultimo chiede al gestore o all'operatore aereo di spiegare le principali cause della non conformità o dell'inesattezza, al fine di valutarne l'impatto sui dati comunicati.

Il verificatore stabilisce se le inesattezze non corrette, individualmente o se aggregate con altre, abbiano un effetto rilevante sul totale delle emissioni comunicate, dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita. Nel valutare l'incidenza delle inesattezze, il verificatore considera l'entità e la natura dell'ine­ sattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata.

Il verificatore valuta se la non conformità non corretta, individualmente o se aggregata ad altre, ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un'inesattezza rilevante.

Qualora il gestore o l'operatore aereo non corregga l'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/…, a norma del paragrafo 1, prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest'ultimo valuta se l'inosservanza non corretta ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un'inesattezza rilevante.
Il verificatore può considerare rilevanti le inesattezze anche qualora queste, individualmente o se aggregate ad altre, siano inferiori alla soglia di rilevanza di cui all'articolo 23, ove ciò si giustifichi per l'entità e la natura delle inesattezze e le circostanze specifiche in cui si sono verificate.

Articolo 23

Soglia di rilevanza

1. Ai fini della verifica delle comunicazioni delle emissioni, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % delle emissioni totali comunicate nel periodo di comunicazione oggetto di verifica:
a) per gli impianti di categoria A di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e gli impianti di categoria B di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento di esecuzione;
b) per gli operatori aerei con emissioni annue pari o inferiori a 500 chilotonnellate di CO2 fossile.
2. Ai fini della verifica delle comunicazioni delle emissioni, la soglia di rilevanza è fissata al 2 % delle emissioni totali comunicate nel periodo di comunicazione oggetto di verifica:
a) per gli impianti di categoria C di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
b) per gli operatori aerei con emissioni annue superiori a 500 chilotonnellate di CO2 fossile.
3. Ai fini della verifica delle comunicazioni degli operatori aerei concernenti le tonnellate-chilometro, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % dei dati sulle tonnellate-chilometro totali comunicate nel periodo di comunicazione sottoposto a verifica.
4. Ai fini della verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % del valore totale comunicato:
a) delle emissioni totali dell'impianto ove i dati si riferiscano a emissioni;
b) della somma delle importazioni e della produzione di calore misurabile netto, se del caso, ove i dati si riferiscano a dati di calore misurabile;
c) della somma dei quantitativi di gas di scarico importati e prodotti nell'impianto, se del caso;
d) del livello di attività individuale di ciascun sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento per prodotto.

Articolo 24

Conclusioni tratte dai risultati della verifica

Nel completare la verifica e considerare le informazioni ottenute durante la stessa, il verificatore:
a) controlla i dati definitivi provenienti dal gestore o dall'operatore aereo, compresi quelli che sono stati corretti in base alle informazioni ottenute durante la verifica;
b) esamina le motivazioni addotte dal gestore o dall'operatore aereo per eventuali discrepanze tra i dati definitivi e quelli forniti in precedenza;
c) esamina l'esito della valutazione per stabilire se il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o, secondo i casi, il piano della metodologia di monitoraggio, comprese le procedure ivi descritte, sia stato attuato in maniera corretta;
d) valuta se il rischio di verifica si collochi a un livello accettabilmente basso per poter fornire una garanzia ragionevole;
e) si assicura di aver raccolto prove sufficienti per poter emettere un parere sulla verifica, che confermi con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;
f) si assicura che il processo di verifica sia interamente comprovato nella documentazione interna di verifica e che sia possibile esprimere un giudizio definitivo nella dichiarazione di verifica.

Articolo 25

Riesame indipendente

1. Prima di trasmettere la dichiarazione di verifica, il verificatore sottopone la documentazione interna di verifica e la dichiarazione di verifica a un responsabile del riesame indipendente.

2. Il responsabile del riesame indipendente non ha svolto nessuna delle attività di verifica sottoposte a riesame.
3. Il riesame indipendente comprende l'intero processo di verifica descritto nel presente capo e registrato nella documentazione interna di verifica.
Il responsabile del riesame indipendente conduce tale riesame in modo da assicurare che il processo di verifica si sia svolto in conformità al presente regolamento, che le procedure per le attività di verifica di cui all'articolo 41 siano state eseguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.
Il responsabile del riesame indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al verificatore di emettere una dichiarazione di verifica che fornisca una garanzia ragionevole.
4. Qualora si verifichino circostanze tali da comportare modifiche della dichiarazione di verifica successivamente al riesame, il responsabile del riesame indipendente analizza anche tali modifiche e i relativi elementi probanti.
5. Il verificatore autorizza debitamente una persona ad autenticare la dichiarazione di verifica sulla base delle conclusioni del responsabile del riesame indipendente e delle prove presenti nella documentazione interna di verifica.

Articolo 26

Documentazione interna di verifica

1. Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno:
a) i risultati delle attività di verifica svolte;
b) l'analisi strategica, l'analisi dei rischi e il piano di verifica;
c) informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica, comprese le motivazioni per i giudizi espressi in merito al fatto che le inesattezze individuate abbiano o meno un effetto rilevante sulle emissioni, sui dati relativi alle tonnellate- chilometro o sui dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita oggetto della comunicazione.
2. La documentazione interna di verifica di cui al paragrafo 1 è redatta in modo che il responsabile del riesame indipendente di cui all'articolo 25 e l'organismo nazionale di accreditamento possano valutare se la verifica sia stata condotta in conformità al presente regolamento.
Dopo l'autenticazione della dichiarazione di verifica a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.
3. Su richiesta, il verificatore permette all'autorità competente di accedere alla documentazione interna di verifica per agevolare una valutazione della verifica da parte della stessa.

Articolo 27

Dichiarazione di verifica

1. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, il verificatore presenta una dichiarazione di verifica al gestore o all'operatore aereo per ciascuna comunicazione delle emissioni, delle tonnellate-chilometro, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti sottoposta a verifica. La dichiarazione di verifica comprende almeno uno dei seguenti risultati:
a) la comunicazione è giudicata soddisfacente in seguito alla verifica;
b) la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della dichiarazione di verifica;
c) l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell'articolo 28 e il verificatore non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere un parere sulla verifica che attesti con garanzia ragionevole che la comuni­ cazione non è viziata da inesattezze rilevanti;
d) le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell'o­ peratore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti;
e) qualora il piano della metodologia di monitoraggio non sia soggetto all'approvazione dell'autorità competente, l'inos­ servanza del regolamento delegato (UE) …/… non consente una sufficiente chiarezza e impedisce al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti non è viziata da inesattezze rilevanti.
Ai fini del primo comma, lettera a), la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo può essere giudicata soddisfacente solo se non contiene inesattezze rilevanti.

2. Il gestore o l'operatore aereo trasmette la dichiarazione di verifica all'autorità competente unitamente alla propria comunicazione.

3. La dichiarazione di verifica contiene almeno i seguenti elementi:
a) il nome del gestore o dell'operatore aereo sottoposto a verifica;
b) gli obiettivi della verifica;
c) l'ambito di applicazione della verifica;
d) un riferimento alla comunicazione del gestore o dell'operatore aereo sottoposta a verifica;
e) i criteri impiegati per la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo, compresa l'autorizzazione, ove applicabile, e le versioni del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o del piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, nonché il periodo di validità di ciascun piano;
f) in caso di verifica della comunicazione di riferimento necessaria ai fini dell'assegnazione per il periodo 2021-2025, e qualora l'autorità competente non abbia richiesto l'approvazione del piano della metodologia di monitoraggio, una conferma che il verificatore ha controllato tale piano e che esso è conforme al regolamento delegato (UE) …/…;
g) qualora la verifica riguardi la comunicazione delle emissioni del gestore o dell'operatore aereo, le emissioni aggregate o le tonnellate-chilometro per attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e per impianto o operatore aereo;
h) qualora la verifica riguardi la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti, i dati annuali verificati aggregati per anno del periodo di riferimento, per ciascun sottoimpianto e per il livello di attività annuale, nonché le emissioni attribuite al sottoimpianto;
i) il periodo di comunicazione o il periodo di riferimento sottoposto a verifica;
j) le responsabilità del gestore o dell'operatore aereo, dell'autorità competente e del verificatore;
k) la dichiarazione relativa al parere sulla verifica;
l) una descrizione di ciascuna inesattezza e non conformità individuata che non è stata corretta prima della presen­ tazione della dichiarazione di verifica;
m) le date delle visite in sito effettuate e il soggetto che le ha effettuate;
n) informazioni in merito all'eventuale rinuncia a una visita in sito e i motivi di tale rinuncia;
o) eventuali inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/… emerse nel corso della verifica;
p) qualora non si possa ottenere per tempo l'approvazione dell'autorità competente per il metodo utilizzato per colmare le lacune nei dati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, la conferma che il metodo impiegato è o non è prudenziale e che comporta o no inesattezze rilevanti;
q) una dichiarazione che attesti se il metodo impiegato per colmare eventuali lacune nei dati a norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) …/… comporta inesattezze rilevanti;
r) qualora il verificatore abbia rilevato modifiche della capacità, del livello di attività e del funzionamento dell'impianto che potrebbero avere un impatto sull'assegnazione delle quote di emissioni dell'impianto stesso e che non sono state comunicate all'autorità competente entro il 31 dicembre del periodo di comunicazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione, una descrizione di tali modifiche e le osservazioni connesse;
s) ove opportuno, raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti;
t) i nominativi dell'auditor responsabile gruppo di audit dell'EU ETS, del responsabile del riesame indipendente e, se del caso, dell'auditor dell'EU ETS e dell'esperto tecnico coinvolti nella verifica della comunicazione del gestore o dell'ope­ ratore aereo;
u) la data e la firma di una persona autorizzata in nome e per conto del verificatore, con il relativo nominativo.
4. Nella dichiarazione di verifica il verificatore descrive inesattezze, non conformità e inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/… con un livello di dettaglio sufficiente a consentire al gestore o all'operatore aereo, nonché all'autorità competente, di comprendere:
a) l'entità e la natura dell'inesattezza, della non conformità o dell'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/…;
b) il motivo per cui l'inesattezza ha o meno un effetto rilevante;

c) quale elemento della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo è interessato dall'inesattezza oppure quale elemento del piano di monitoraggio o del piano della metodologia di monitoraggio è interessato dalla non conformità;
d) a quale articolo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o del regolamento delegato (UE) …/… è riconducibile l'inosservanza.
5. Ai fini della verifica delle comunicazioni delle emissioni o delle tonnellate-chilometro, qualora uno Stato membro chieda al verificatore di trasmettere, in aggiunta agli elementi descritti nel paragrafo 3, informazioni sul processo di verifica che non siano necessarie per comprendere il parere sulla verifica, per ragioni di efficienza il gestore o l'operatore aereo può trasmettere tali informazioni all'autorità competente separatamente dalla dichiarazione di verifica e in una data diversa, ma non successiva al 15 maggio dello stesso anno.

Articolo 28

Limiti dell'ambito di applicazione

Il verificatore può concludere che l'ambito di applicazione della verifica di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), è troppo limitato in una delle seguenti situazioni:
a) la mancanza di dati impedisce al verificatore di ottenere le prove richieste per ridurre il rischio di verifica al livello necessario per conseguire una ragionevole certezza;
b) il piano di monitoraggio non è approvato dall'autorità competente;
c) il piano di monitoraggio o, se del caso, il piano della metodologia di monitoraggio non fornisce un ambito di applicazione o una chiarezza sufficiente per trarre conclusioni sulla verifica;
d) il gestore o l'operatore aereo non ha messo a disposizione informazioni sufficienti per consentire al verificatore di eseguire la verifica;
e) il regolamento delegato (UE) …/… o lo Stato membro richiede che il piano della metodologia di monitoraggio sia approvato dall'autorità competente prima della trasmissione della comunicazione concernente i dati di riferimento e tale piano non è stato approvato dall'autorità competente prima dell'inizio della verifica.

Articolo 29

Trattamento delle non conformità non rilevanti non rettificate

1. Il verificatore valuta se il gestore o l'operatore aereo hanno corretto le non conformità segnalate nella dichiarazione di verifica relativa al periodo di monitoraggio precedente, in conformità agli obblighi del gestore di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, ove pertinenti.

Qualora il gestore o l'operatore aereo non abbia rettificato le non conformità a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore appura se l'omissione aumenta o può aumentare il rischio di inesattezze.

Il verificatore indica nella dichiarazione di verifica se tali non conformità sono state risolte dal gestore o dall'operatore aereo.

2. Il verificatore registra, nella documentazione interna di verifica, i particolari circa i tempi e i modi in cui le non conformità individuate vengono risolte dal gestore o dall'operatore aereo durante la verifica.

Articolo 30

Miglioramento del processo di monitoraggio e comunicazione

1. Qualora individui ambiti di miglioramento della prestazione del gestore o dell'operatore aereo in relazione alle lettere da a) a e) in appresso, il verificatore include nella dichiarazione di verifica raccomandazioni tese a migliorare le prestazioni del gestore o dell'operatore aereo riguardo a detti elementi, ossia:
a) la valutazione dei rischi eseguita dal gestore o dall'operatore aereo;
b) lo sviluppo, la documentazione, l'applicazione e il mantenimento delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo nonché la valutazione del sistema di controllo;

c) lo sviluppo, la documentazione, l'applicazione e il mantenimento delle procedure per le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo nonché altre procedure che un gestore o un operatore aereo deve istituire ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) …/…;

d) il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro, anche in relazione al conseguimento di livelli più elevati, alla riduzione dei rischi e al miglioramento dell'efficienza del monitoraggio e della comuni­ cazione;

e) il monitoraggio e la comunicazione dei dati per le comunicazioni dei dati di riferimento e dei nuovi entranti.

2. Durante la verifica effettuata l'anno successivo a quello in cui sono state formulate raccomandazioni di miglio­ ramento nella dichiarazione di verifica, il verificatore controlla che il gestore o l'operatore aereo abbia dato seguito a dette raccomandazioni e in che modo ciò sia avvenuto.

Qualora il gestore o l'operatore aereo non abbia attuato dette raccomandazioni o non l'abbia fatto in modo corretto, il verificatore ne valuta l'impatto sul rischio di inesattezze e non conformità.

Articolo 31

Verifica semplificata di impianti

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, il verificatore può decidere, previa approvazione di un'autorità competente a norma del secondo comma del presente articolo, di rinunciare alla conduzione di visite in sito degli impianti. Tale decisione è presa in base all'esito dell'analisi dei rischi dopo aver appurato che il verificatore può accedere a distanza a tutti i dati utili e che sono soddisfatte le condizioni per la rinuncia alle visite in sito. Il verificatore ne informa senza indugio il gestore.

Il gestore presenta una domanda all'autorità competente affinché essa approvi la decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito.

Sulla base della domanda presentata dal gestore interessato, l'autorità competente decide se approvare la decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito, prendendo in considerazione tutti gli elementi seguenti:

a) le informazioni fornite dal verificatore sull'esito dell'analisi dei rischi;

b) l'informazione secondo cui è possibile accedere a distanza ai dati utili;

c) gli elementi a riprova del fatto che le disposizioni di cui al paragrafo 3 non sono applicabili all'impianto;

d) gli elementi a riprova del fatto che sono soddisfatte le condizioni per la rinuncia alle visite in sito.

2. L'approvazione dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è necessaria per rinunciare alle visite in sito agli impianti a emissioni ridotte di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

3. Il verificatore effettua sempre visite in sito nelle situazioni seguenti:

a) quando verifica per la prima volta una comunicazione delle emissioni del gestore in questione;

b) se il verificatore non ha effettuato visite in sito nei due periodi di comunicazione immediatamente anteriori al periodo di comunicazione in corso;

c) se durante il periodo di comunicazione sono state apportate modifiche significative ai piani di monitoraggio, incluse le modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

d) se l'oggetto della verifica è la comunicazione del gestore concernente i dati di riferimento o i dati relativi ai nuovi entranti.

4. Il paragrafo 3, lettera c), non è applicabile qualora le modifiche apportate durante il periodo di comunicazione abbiano interessato soltanto il valore standard per un fattore di calcolo, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, lettera h), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

Articolo 32

Condizioni per la rinuncia alla conduzione di visite in sito

La rinuncia alla conduzione di visite in sito di cui all'articolo 31, paragrafo 1, presuppone che si verifichi una delle seguenti condizioni:
1) la verifica riguarda un impianto di categoria A ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o un impianto di categoria B ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento di esecuzione, e:
a) nell'impianto è presente un solo flusso di fonti di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, costituito da gas naturale, oppure uno o più flussi di fonti de minimis che, aggregati, non superano la soglia pertinente fissata all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
b) il gas naturale è monitorato tramite misurazione fiscale soggetta a un adeguato regime giuridico di controllo dei misuratori fiscali e nel rispetto dei livelli di incertezza previsti per il livello applicabile;
c) si applicano esclusivamente valori standard per i fattori di calcolo del gas naturale;
2) la verifica riguarda un impianto di categoria A ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o un impianto di categoria B ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento di esecuzione, e:
a) nell'impianto è presente un solo flusso di fonti, costituito da combustibile senza emissioni di processo, e tale combustibile è un combustibile solido la cui combustione avviene direttamente presso l'impianto, senza stoccaggio intermedio, oppure un combustibile liquido o gassoso che può essere oggetto di stoccaggio intermedio;
b) i dati relativi alle attività e connessi al flusso di fonti sono monitorati mediante uno dei seguenti metodi:
i) metodo della misurazione fiscale, soggetta a un adeguato regime giuridico di controllo dei misuratori fiscali, nel rispetto dei livelli di incertezza previsti per il livello applicabile;
ii) metodo basato esclusivamente sui dati di fatturazione tenendo conto delle variazioni delle scorte, se del caso;
c) si applicano esclusivamente valori standard i per fattori di calcolo;
d) l'autorità competente ha accordato all'impianto il permesso di attuare un piano di monitoraggio semplificato a norma dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
3) la verifica riguarda un impianto a basse emissioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e le lettere da a) a c) del punto 2 sono applicabili;
4) la verifica riguarda un impianto situato in un sito senza personale e:
a) i dati acquisiti in telemisura dal sito senza personale sono inviati direttamente a un altro luogo in cui avvengono il trattamento, la gestione e l'archiviazione;
b) le responsabilità della gestione e della registrazione di tutti i dati relativi al sito incombono alla stessa persona;
c) i misuratori sono già stati ispezionati in sito dall'operatore o da un laboratorio a norma dell'articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e il gestore fornisce un documento firmato o prove fotografiche recanti indicazione della data comprovanti che nell'impianto non sono state operate modifiche operative o di misurazione successivamente all'ispezione in questione;
5) la verifica riguarda un impianto situato in un sito remoto o inaccessibile, in particolare un impianto in mare aperto, e:
a) esiste un elevato livello di centralizzazione dei dati raccolti dal sito e trasmessi direttamente a un altro luogo in cui avvengono il trattamento, la gestione e l'archiviazione con una buona garanzia di qualità;
b) i misuratori sono già stati ispezionati in sito dall'operatore o da un laboratorio a norma dell'articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e il gestore fornisce un documento firmato o prove fotografiche recanti indicazione della data comprovanti che nell'impianto non sono state operate modifiche operative o di misurazione successivamente all'ispezione in questione.
Il punto 2) può essere applicato anche qualora nell'impianto siano presenti, oltre al flusso di fonti di cui alla lettera a) del medesimo punto, uno o più flussi di fonti de minimis che, aggregati, non superino la soglia pertinente fissata all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

Articolo 33

Verifica semplificata per gli operatori aerei

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento, il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito per un emettitore di entità ridotta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/2066 se il verificatore ritiene, sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, di poter accedere a distanza a tutti i dati utili.
2. Qualora un operatore aereo utilizzi gli strumenti semplificati di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per stabilire il consumo di carburante e i dati comunicati siano stati generati da tali strumenti, indipendentemente da qualsiasi informazione proveniente dall'operatore aereo, il verificatore può decidere, sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, di non eseguire i controlli di cui agli articoli 14 e 16, all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 34

Piani per le verifiche semplificate

I verificatori che utilizzano un piano di verifica semplificato tengono un registro delle motivazioni dell'utilizzo di tale piano nella documentazione interna di verifica, compresa la dimostrazione del fatto che le condizioni per ricorrere a un piano di verifica semplificato sono state soddisfatte.

CAPO III

PRESCRIZIONI PER I VERIFICATORI

Articolo 35

Ambiti di accreditamento per settore

Il verificatore presenta una dichiarazione di verifica solo a un gestore o a un operatore aereo che svolga un'attività di cui all'allegato I, per la quale il verificatore ha ottenuto un accreditamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento.

Articolo 36

Processo continuo di garanzia delle competenze

1. Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo di garanzia delle competenze atto ad assicurare che tutto il personale incaricato di attività di verifica disponga delle competenze per svolgere i compiti assegnati.
2. Nell'ambito del processo di garanzia delle competenze di cui al paragrafo 1, il verificatore quanto meno definisce, documenta, applica e mantiene:
a) criteri generali di competenza per tutto il personale che svolge attività di verifica;
b) criteri specifici di competenza per ciascuna funzione in seno all'organizzazione del verificatore che svolge attività di verifica, in particolare per l'auditor dell'EU ETS, l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS, il responsabile del riesame indipendente e l'esperto tecnico;
c) un metodo per assicurare il mantenimento delle competenze e la periodica valutazione del rendimento di tutto il personale che svolge attività di verifica;
d) un processo per assicurare la formazione continua del personale che svolge attività di verifica;
e) un processo per valutare se l'incarico di verifica ricada nell'ambito di accreditamento del verificatore e se quest'ultimo disponga delle competenze, del personale e delle risorse necessari a selezionare una squadra di verifica e a portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti.
I criteri di competenza di cui al primo comma, lettera b), sono specifici per ciascun ambito di accreditamento in cui tali soggetti svolgono attività di verifica.
Nel valutare le competenze del personale a norma del primo comma, lettera c), il verificatore valuta tali competenze a fronte dei criteri di competenza di cui alle lettere a) e b).
Il processo di cui al primo comma, lettera e), comprende anche un processo per valutare se la squadra di verifica sia in possesso di tutte le competenze e risorse umane necessarie a svolgere le attività di verifica per un determinato gestore od operatore aereo.
Il verificatore elabora criteri generali e specifici di competenza in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, nonché agli articoli 38, 39 e 40.
3. Il verificatore controlla regolarmente il rendimento di tutto il personale che svolge attività di verifica al fine di verificare che continuino a possedere le competenze necessarie.

4. Il verificatore passa regolarmente in rassegna il processo di garanzia delle competenze di cui al paragrafo 1 per far sì che:
a) i criteri di competenza di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), siano elaborati in conformità ai requisiti di competenza previsti dal presente regolamento;
b) siano affrontate tutte le problematiche individuabili in relazione alla fissazione dei criteri generali e specifici di competenza, a norma del paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b);
c) tutti i requisiti del processo di garanzia delle competenze siano opportunamente aggiornati e preservati.
5. Il verificatore si dota di un sistema per registrare i risultati delle attività condotte nell'ambito del processo di garanzia delle competenze di cui al paragrafo 1.
6. Un valutatore dotato di competenze sufficienti valuta la competenza e il rendimento degli auditor dell'EU ETS e dell'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS.
Il valutatore competente osserva detti auditor durante la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo nel sito dell'impianto o dell'operatore aereo, a seconda dei casi, per stabilire se gli auditor soddisfino i criteri di competenza.
7. Qualora un membro del personale non sia in grado di dimostrare di soddisfare pienamente i criteri di competenza per un compito specifico affidatogli, il verificatore individua e organizza una formazione aggiuntiva o un'esperienza di lavoro sotto supervisione. Il verificatore osserva tale membro del personale finché questi non dimostri al verificatore stesso di soddisfare i criteri di competenza.

Articolo 37

Squadre di verifica

1. Per ciascun incarico specifico di verifica, il verificatore forma una squadra di verifica in grado di eseguire le attività di verifica di cui al capo II.
2. La squadra di verifica consiste quanto meno di un auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS e, ove richiesto dalle conclusioni del verificatore durante la valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), e dall'analisi strategica, di un numero congruo di auditor dell'EU ETS e di esperti tecnici.
3. Per il riesame indipendente delle attività di verifica relative a un particolare incarico di verifica, il verificatore nomina un responsabile del riesame indipendente che non faccia parte della squadra di verifica.
4. Ciascun componente della squadra:
a) ha una chiara comprensione del proprio ruolo individuale nel processo di verifica;
b) è in grado di comunicare efficacemente nella lingua necessaria ad assolvere ai propri compiti specifici.
5. La squadra di verifica comprende almeno una persona dotata della competenza e delle conoscenze tecniche necessarie per valutare gli aspetti tecnici specifici di monitoraggio e comunicazione connessi alle attività di cui all'allegato I svolte dall'impianto o dall'operatore aereo. La squadra di verifica comprende inoltre una persona in grado di comunicare nella lingua necessaria per verificare la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo nello Stato membro in cui il verificatore esegue la verifica di cui trattasi.
Qualora il verificatore esegua la verifica di comunicazioni dei dati di riferimento e di comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti, la squadra di verifica comprende anche perlomeno una persona dotata della competenza e delle conoscenze tecniche necessarie per valutare gli aspetti tecnici specifici connessi alla raccolta, al monitoraggio e alla comunicazione dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita.
6. Qualora la squadra di verifica sia composta da un'unica persona, questa soddisfa tutti i requisiti di competenza per l'auditor dell'EU ETS e per l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS, nonché i requisiti previsti ai paragrafi 4 e 5.

Articolo 38

Requisiti di competenza per gli auditor dell'EU ETS e gli auditor responsabili del gruppo di audit dell'EU ETS

1. Un auditor dell'EU ETS ha le competenze per effettuare la verifica. A tal fine, l'auditor dell'EU ETS quanto meno:
a) conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento d'esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento (UE) …/… qualora si occupi della verifica della comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili, nonché gli orientamenti e la legislazione in merito emanati dallo Stato membro in cui il verificatore effettua la verifica;

b) possiede la conoscenza e l'esperienza relative alla revisione dei dati e delle informazioni, anche in relazione ai seguenti elementi:
i) le metodologie di revisione dei dati e delle informazioni, compresa l'applicazione della soglia di rilevanza e la valutazione della rilevanza delle inesattezze;
ii) l'analisi dei rischi intrinseci e dei rischi di controllo;
iii) le tecniche di campionamento per il campionamento dei dati e il controllo delle attività di controllo;
iv) la valutazione dei sistemi di dati e informazioni, dei sistemi informatici, delle attività riguardanti il flusso dei dati, delle attività di controllo, dei sistemi di controllo e delle procedure per le attività di controllo;
c) è in grado di svolgere attività connesse alla verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo secondo i requisiti previsti al capo II;
d) possiede la conoscenza e l'esperienza degli aspetti tecnici specifici per settore relativi al monitoraggio e alla comuni­ cazione e che interessano l'ambito delle attività previste all'allegato I per le quali conduce la verifica.
2. Un auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS soddisfa i requisiti di competenza di un auditor dell'EU ETS e dispone di comprovate competenze per dirigere una squadra di verifica e per essere responsabile della conduzione delle attività di verifica a norma del presente regolamento.

Articolo 39

Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

1. Il responsabile del riesame indipendente beneficia dell'autorità adeguata a rivedere il progetto di dichiarazione di verifica e la documentazione interna di verifica ai sensi dell'articolo 25.
2. Il responsabile del riesame indipendente soddisfa i requisiti di competenza per un auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS previsti all'articolo 38, paragrafo 2.
3. Il responsabile del riesame indipendente dispone delle competenze necessarie ad analizzare le informazioni fornite per confermarne la completezza e l'integrità, contestare le informazioni mancanti o contraddittorie, nonché controllare le tracce dei dati allo scopo di valutare se la documentazione interna di verifica sia completa e se fornisca sufficienti informazioni a sostegno del progetto di dichiarazione di verifica.

Articolo 40

Ricorso a esperti tecnici

1. Nell'eseguire le attività di verifica, il verificatore può consultare esperti tecnici per avvalersi di conoscenze e competenze dettagliate su una determinata materia, necessarie a coadiuvare l'auditor dell'EU ETS e l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS nello svolgimento delle attività di verifica.
2. Qualora il responsabile del riesame indipendente non abbia la competenza per valutare una determinata questione nell'ambito del riesame, il verificatore richiede l'assistenza di un esperto tecnico.

3. L'esperto tecnico ha le competenze e le conoscenze necessarie per assistere efficacemente l'auditor dell'EU ETS e l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS oppure, se del caso, il responsabile del riesame indipendente nella materia per cui la sua consulenza è richiesta. Inoltre, l'esperto tecnico dispone di una comprensione sufficiente delle questioni descritte all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
4. L'esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità dell'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS della squadra di verifica in cui si trova a operare o del responsabile del riesame indipendente.

Articolo 41

Procedure per le attività di verifica

1. Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene una o più procedure per le attività di verifica descritte nel capo II, nonché le procedure e i processi previsti all'allegato II. Nel definire e applicare tali procedure e processi, il verificatore esegue le attività conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II.
2. Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione della qualità per assicurare la coerenza nello sviluppo, nell'attuazione, nel miglioramento e nella revisione delle procedure e dei processi di cui al paragrafo 1, conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II.

Articolo 42

Registri e comunicazione

1. Il verificatore tiene registri, anche sulla competenza e sull'imparzialità del personale, atti a dimostrare l'osservanza del presente regolamento.
2. Periodicamente il verificatore mette le informazioni a disposizione del gestore o dell'operatore aereo e delle altre parti interessate, conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II.
3. Il verificatore tutela la riservatezza delle informazioni ottenute durante la verifica, conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II.

Articolo 43

Imparzialità e indipendenza

1. Il verificatore è indipendente dal gestore o dall'operatore aereo ed è imparziale nell'esecuzione delle attività di verifica.
Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità, il verificatore e qualsiasi parte della medesima persona giuridica non è un gestore o un operatore aereo, né proprietario di un gestore o di un operatore aereo o di proprietà di questi, né intrattiene relazioni con il gestore o l'operatore aereo che possano compromettere la sua indipendenza e imparzialità. Il verificatore è altresì indipendente dagli organismi che scambiano le quote di emissioni nel quadro del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE.
2. Il verificatore è organizzato in modo da tutelare la propria obiettività, indipendenza e imparzialità. Ai fini del presente regolamento si applicano gli obblighi pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.
3. Il verificatore non svolge attività di verifica per un gestore o un operatore aereo se ciò è atto a generare un rischio inaccettabile per la sua imparzialità o a creare un conflitto di interessi. Nella verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo, il verificatore non si avvale di personale interno o esterno che comporti un conflitto di interessi effettivo o potenziale. Il verificatore assicura altresì che le attività del personale o delle organizzazioni non compro­ mettano la riservatezza, l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità della verifica.
Si ritiene che esista un rischio inaccettabile per l'imparzialità o un conflitto di interessi di cui alla prima frase del primo comma segnatamente in uno dei casi seguenti:
a) qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione descritto nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o, a seconda dei casi, nel piano della metodologia di monitoraggio, compresa l'elaborazione della metodologia di monitoraggio, la stesura della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo e la stesura del piano di monitoraggio o del piano della metodologia di monitoraggio;
b) qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema impiegato per monitorare e comunicare le emissioni, i dati relativi alle tonnellate-chilometro
o i dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita.
4. Si ritiene che esista un conflitto di interessi per il verificatore nelle relazioni con il gestore o l'operatore aereo segnatamente in uno dei casi seguenti:
a) qualora la relazione tra il verificatore e il gestore o l'operatore aereo si basi su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni e contratti o commercializzazione in comune;
b) qualora il gestore o l'operatore aereo abbia beneficiato di servizi di consulenza di cui al paragrafo 3, lettera a), oppure di assistenza tecnica di cui al paragrafo 3, lettera b), da un ente di consulenza, da un organismo di assistenza tecnica o da un'altra organizzazione che intrattenga relazioni con il verificatore e rischi di comprometterne l'imparzialità.
Ai fini del primo comma, lettera b), l'imparzialità del verificatore si ritiene compromessa qualora le relazioni tra il verificatore e l'ente di consulenza, l'organismo di assistenza tecnica o l'altra organizzazione si basino su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni, contratti o commercializzazione in comune e un pagamento comune della commissione sulle vendite o altro incentivo per la segnalazione di nuovi clienti.
5. Il verificatore non affida esternamente il riesame indipendente né la dichiarazione di verifica. Ai fini del presente regolamento, in caso di esternalizzazione di altre attività di verifica, il verificatore adempie agli obblighi pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.
Tuttavia, l'assunzione di persone fisiche per l'espletamento di attività di verifica non costituisce esternalizzazione ai fini del primo comma qualora il verificatore, nell'effettuare tale assunzione, soddisfi i pertinenti requisiti della norma armonizzata di cui all'allegato II.

6. Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo per assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza proprie, delle parti della medesima persona giuridica, delle altre organizzazioni di cui al paragrafo 4, nonché di tutto il personale e delle persone fisiche assunte che siano coinvolti nella verifica. Tale processo comprende un meccanismo per tutelare l'imparzialità e l'indipendenza del verificatore e soddisfa i pertinenti requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.
7. Se l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS svolge sei verifiche annuali per un dato operatore aereo, si astiene dal fornire servizi di verifica al medesimo operatore aereo per tre anni consecutivi. Il periodo massimo di sei anni include qualsiasi verifica di gas a effetto serra eseguita per l'operatore aereo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO IV

ACCREDITAMENTO

Articolo 44

Accreditamento

Il verificatore che presenta una dichiarazione di verifica al gestore o all'operatore aereo è accreditato per l'ambito delle attività di cui all'allegato I per le quali il verificatore effettua la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo.
Ai fini della verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti, il verificatore che presenta una dichiarazione di verifica al gestore deve inoltre essere accreditato per il gruppo di attività n. 98 di cui all'allegato I.

Articolo 45

Obiettivi dell'accreditamento

Durante il processo di accreditamento e il monitoraggio dei verificatori accreditati, ciascun organismo nazionale di accreditamento valuta se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:
a) dispongano delle competenze per eseguire la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo in conformità al presente regolamento;
b) eseguano la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo in conformità al presente regolamento;
c) soddisfino i requisiti di cui al capo III.

Articolo 46

Domanda di accreditamento

1. Qualsiasi persona giuridica o altro soggetto giuridico può presentare una domanda di accreditamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 e delle disposizioni del presente capo.
La domanda è corredata delle informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato III.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, prima dell'inizio della valutazione a norma dell'articolo 45 il richiedente mette a disposizione dell'organismo nazionale di accreditamento anche i seguenti elementi:
a) tutte le informazioni chieste dall'organismo nazionale di accreditamento;
b) le procedure e le informazioni relative ai processi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, e le informazioni sul sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 41, paragrafo 2;
c) i criteri di competenza di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere a) e b), i risultati del processo di garanzia delle competenze di cui all'articolo 36 nonché altra documentazione utile sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica;
d) le informazioni sul processo inteso ad assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza di cui all'articolo 43, paragrafo 6, compresi i registri pertinenti sull'imparzialità e l'indipendenza del verificatore e del relativo personale;
e) le informazioni sugli esperti tecnici e sui principali addetti coinvolti nella verifica delle comunicazioni dei gestori e degli operatori aerei;
f) il sistema e il processo per assicurare un'adeguata documentazione interna di verifica;
g) altri registri utili di cui all'articolo 42, paragrafo 1.

Articolo 47

Predisposizione della valutazione

1. Nel predisporre la valutazione di cui all'articolo 45, ciascun organismo nazionale di accreditamento prende in considerazione la complessità dell'ambito per il quale il richiedente chiede l'accreditamento, nonché la complessità del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 41, paragrafo 2, le procedure e le informazioni sui processi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, e le zone geografiche in cui il richiedente effettua o prevede di effettuare verifiche.
2. Ai fini del presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti minimi stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.

Articolo 48

Valutazione

1. La squadra di valutazione di cui all'articolo 58 svolge quanto meno le seguenti attività per effettuare la valutazione di cui all'articolo 45:
a) un esame di tutti i documenti e registri pertinenti di cui all'articolo 46;
b) una visita presso i locali del richiedente per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l'attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi di cui all'articolo 41;
c) l'osservazione diretta di una parte rappresentativa dell'ambito di accreditamento richiesto, nonché delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo degli addetti del verificatore coinvolti nella verifica della comuni­ cazione del gestore o dell'operatore aereo al fine di assicurare che il personale operi conformemente al presente regolamento.
Nello svolgere tali attività, la squadra di valutazione soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
2. La squadra di valutazione comunica i risultati e le non conformità al richiedente conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III e chiede al richiedente di rispondere ai risultati e alle non conformità segnalati conformemente a tali disposizioni.
3. Il richiedente adotta misure correttive per far fronte a eventuali non conformità segnalate a norma del paragrafo 2 e indica, nella sua risposta ai risultati e alle non conformità segnalati dalla squadra di valutazione, le misure adottate o previste entro un termine fissato dall'organismo nazionale di accreditamento per risolvere eventuali non conformità individuate.
4. L'organismo nazionale di accreditamento esamina le risposte del richiedente ai risultati e alle non conformità segnalati a norma del paragrafo 3.
Qualora reputi la risposta del richiedente insufficiente o inefficace, l'organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente ulteriori informazioni o interventi. L'organismo nazionale di accreditamento può anche chiedere prove a dimostrazione dell'effettiva attuazione delle misure adottate, oppure condurre una valutazione di follow-up per accertare l'effettiva attuazione delle misure correttive.

Articolo 49

Decisione sull'accreditamento e sull'attestato di accreditamento

1. L'organismo nazionale di accreditamento tiene conto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III al momento di predisporre e adottare la decisione in merito alla concessione, all'ampliamento o al rinnovo dell'accreditamento di un richiedente.
2. Qualora l'organismo nazionale di accreditamento decida di concedere, ampliare o rinnovare l'accreditamento di un richiedente, emette un attestato di accreditamento in tal senso.
L'attestato di accreditamento è corredato delle informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato III.
L'attestato di accreditamento ha validità non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di emissione da parte dell'or­ ganismo nazionale di accreditamento.

Articolo 50

Vigilanza

1. L'organismo nazionale di accreditamento sottopone a una vigilanza annuale ciascun verificatore cui ha rilasciato un attestato di accreditamento.

La vigilanza comprende quanto meno:
a) una visita ai locali del verificatore, finalizzata allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera b);
b) l'osservazione diretta delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera c).
2. L'organismo nazionale di accreditamento effettua il primo intervento di vigilanza in relazione a un verificatore, di cui al paragrafo 1, entro 12 mesi dalla data in cui è stato rilasciato l'attestato di accreditamento al verificatore in questione.
3. L'organismo nazionale di accreditamento predispone il piano per l'intervento di vigilanza in relazione a ciascun verificatore in maniera da consentire la valutazione di campioni rappresentativi dell'ambito di accreditamento, confor­ memente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.
4. Sulla base dei riscontri dell'intervento di vigilanza di cui al paragrafo 1, l'organismo nazionale di accreditamento decide se confermare la continuazione dell'accreditamento.
5. Qualora un verificatore svolga una verifica in un altro Stato membro, l'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore può chiedere all'organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui si svolge la verifica di effettuare attività di vigilanza per suo conto e sotto la sua responsabilità.

Articolo 51

Rivalutazione

1. Prima della scadenza dell'attestato di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento effettua una rivalu­ tazione del verificatore al quale ha rilasciato un attestato di accreditamento, per stabilire se la validità di tale attestato di accreditamento possa essere prorogata.
2. L'organismo nazionale di accreditamento predispone il piano per la rivalutazione di ciascun verificatore in maniera da consentire la valutazione di campioni rappresentativi dell'ambito di accreditamento. Nel pianificare ed effettuare la rivalutazione l'organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.

Articolo 52

Valutazione straordinaria

1. In qualsiasi momento l'organismo nazionale di accreditamento può effettuare una valutazione straordinaria per assicurare che il verificatore rispetti le disposizioni del presente regolamento.
2. Per consentire all'organismo nazionale di accreditamento di valutare l'esigenza di una valutazione straordinaria, il verificatore informa immediatamente l'organismo nazionale di accreditamento circa qualsiasi modifica significativa apportata a un aspetto del proprio stato o funzionamento che si rifletta sul proprio accreditamento. Tali modifiche significative comprendono le modifiche menzionate nella norma armonizzata di cui all'allegato III.

Articolo 53

Ampliamento dell'ambito

In risposta a una domanda presentata da un verificatore per l'ampliamento dell'ambito di un accreditamento già concesso, l'organismo nazionale di accreditamento intraprende le azioni necessarie a stabilire se il verificatore soddisfi i requisiti di cui all'articolo 45 per l'ampliamento richiesto del proprio ambito di accreditamento.

Articolo 54

Misure amministrative

1. L'organismo nazionale di accreditamento può sospendere, revocare o ridurre l'accreditamento di un verificatore qualora quest'ultimo non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento.
L'organismo nazionale di accreditamento sospende, revoca o riduce l'accreditamento di un verificatore su richiesta di quest'ultimo.
L'organismo nazionale di accreditamento istituisce, documenta, applica e mantiene una procedura per la sospensione e la revoca dell'accreditamento e la riduzione dell'ambito dell'accreditamento.
2. L'organismo nazionale di accreditamento sospende un accreditamento o ne restringe l'ambito in ognuno dei seguenti casi:
a) il verificatore ha commesso una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento;
b) il verificatore non ha soddisfatto le prescrizioni del presente regolamento in maniera persistente e ripetuta;
c) il verificatore ha violato altri specifici termini o condizioni dell'organismo nazionale di accreditamento.

3. L'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accreditamento nei seguenti casi:
a) il verificatore non ha posto rimedio ai problemi che hanno determinato una decisione di sospensione dell'attestato di accreditamento;
b) un membro dell'alta dirigenza del verificatore o un membro del personale del verificatore coinvolto in attività di verifica disciplinate dal presente regolamento ha subito una condanna per frode;
c) il verificatore ha intenzionalmente fornito informazioni false o occultato informazioni.
4. La decisione di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere, revocare o ridurre l'ambito dell'accredi­ tamento a norma dei paragrafi 2 e 3 è passibile di ricorso.
Gli Stati membri istituiscono procedure per la risoluzione di tali ricorsi.
5. La decisione di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere, revocare o ridurre l'ambito dell'accredi­ tamento ha effetto a decorrere dalla relativa notifica al verificatore.
L'organismo nazionale di accreditamento pone termine alla sospensione dell'attestato di accreditamento qualora abbia ricevuto informazioni soddisfacenti e sia convinto che il verificatore soddisfa i requisiti del presente regolamento.

CAPO V

REQUISITI RELATIVI AGLI ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI ETS

Articolo 55

Organismo nazionale di accreditamento

1. I compiti connessi all'accreditamento a norma del presente regolamento sono svolti dagli organismi nazionali di accreditamento designati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Qualora uno Stato membro decida di autorizzare la certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, confor­ memente al presente regolamento i compiti relativi alla certificazione di detti verificatori sono affidati a un'autorità nazionale diversa dall'organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 2, garantisce che l'autorità nazionale di cui trattasi soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, comprese quelle stabilite all'articolo 71, e fornisce le prove documentali richieste a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008.
4. Un organismo nazionale di accreditamento è membro dell'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008.
5. Un organismo nazionale di accreditamento è incaricato di espletare l'accreditamento quale attività di autorità pubblica e gode del riconoscimento formale dello Stato membro, ove l'accreditamento non sia direttamente svolto da autorità pubbliche.
6. Ai fini del presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento espleta le proprie funzioni confor­ memente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.

Articolo 56

Accreditamento transfrontaliero

Qualora uno Stato membro non consideri economicamente sensato o sostenibile designare un organismo nazionale di accreditamento o fornire determinati servizi di accreditamento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, esso ricorre all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro.
Lo Stato membro di cui trattasi ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 57

Indipendenza e imparzialità

1. L'organismo nazionale di accreditamento è organizzato in modo da garantire la propria piena indipendenza dai verificatori che valuta e la propria imparzialità nell'espletamento delle attività di accreditamento.
2. A tal fine l'organismo nazionale di accreditamento non presta o fornisce attività o servizi che sono offerti dai verificatori, né eroga servizi di consulenza, possiede partecipazioni o detiene altri interessi finanziari o di gestione all'interno della struttura di un verificatore.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 55, paragrafo 2, la struttura, le responsabilità e i compiti dell'organismo nazionale di accreditamento sono nettamente distinti da quelli dell'autorità competente e di altre autorità nazionali.

4. L'organismo nazionale di accreditamento adotta tutte le decisioni definitive relative all'accreditamento dei verificatori.
Tuttavia, l'organismo nazionale di accreditamento può esternalizzare determinate attività, nel rispetto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.

Articolo 58

Squadra di valutazione

1. L'organismo nazionale di accreditamento designa una squadra di valutazione per ogni singola valutazione.
2. La squadra di valutazione è costituita da un valutatore responsabile e, se del caso, da un numero congruo di valutatori o esperti tecnici per un ambito specifico di accreditamento.
La squadra di valutazione comprende almeno una persona competente in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 negli aspetti pertinenti per l'ambito di accreditamento e dotata delle competenze e delle conoscenze necessarie a valutare le attività di verifica presso l'impianto o l'operatore aereo per tale ambito, nonché almeno una persona che conosca la normativa e gli orientamenti nazionali in materia.
Qualora l'organismo nazionale di accreditamento valuti la competenza e le prestazioni del verificatore per l'ambito n. 98 di cui all'allegato I del presente regolamento, la squadra di valutazione comprende anche perlomeno una persona competente in materia di raccolta, monitoraggio e comunicazione dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita a norma del regolamento delegato (UE) …/… e dotata delle competenze e delle conoscenze necessarie a valutare le attività di verifica per tale ambito.

Articolo 59

Requisiti di competenza per i valutatori

1. Nel valutare un verificatore, il valutatore possiede le competenze per svolgere le attività previste al capo IV. A tal fine il valutatore:
a) soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 di cui all'allegato III;
b) conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento d'esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) …/… nel caso in cui i valutatori valutino la competenza e le prestazioni del verificatore per l'ambito n. 98 di cui all'allegato I del presente regolamento, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili;
c) è competente in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, per formazione o grazie all'accesso a una persona che possiede conoscenze ed esperienza in tale ambito.
2. Un valutatore responsabile soddisfa i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, dispone di comprovate competenze per dirigere una squadra di valutazione ed è responsabile della conduzione della valutazione a norma del presente regolamento.
3. Gli esaminatori interni e le persone che prendono le decisioni sulla concessione, sull'ampliamento o sul rinnovo dell'accreditamento, oltre a soddisfare i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, possiedono anche conoscenze ed esperienze sufficienti a valutare l'accreditamento.

Articolo 60

Esperti tecnici

1. L'organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze dettagliate e delle competenze specifiche in una determinata materia, necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore nello svolgimento delle attività di valutazione.
2. Un esperto tecnico è dotato delle competenze necessarie per assistere efficacemente il valutatore responsabile e il valutatore nella materia per cui è richiesta la sua consulenza. Inoltre, l'esperto tecnico:
a) conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento d'esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) …/… nel caso in cui l'esperto tecnico valuti la competenza e le prestazioni del verificatore per l'ambito n. 98 di cui all'allegato I del presente regolamento, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili;
b) dispone di una conoscenza sufficiente delle attività di verifica.
3. L'esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del valutatore responsabile della squadra di valutazione di appartenenza.

Articolo 61

Procedure

L'organismo nazionale di accreditamento ottempera agli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 62

Reclami

Qualora riceva un reclamo riguardante il verificatore dall'autorità competente, dal gestore o dall'operatore aereo oppure da altre parti interessate, l'organismo nazionale di accreditamento entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione del reclamo:
a) si pronuncia in merito alla validità del reclamo;
b) provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni;
c) adotta misure adeguate per far fronte al reclamo;
d) registra il reclamo e le misure adottate; e
e) risponde all'autore del reclamo.

Articolo 63

Registri e documentazione

1. L'organismo nazionale di accreditamento tiene registri relativi a ciascun soggetto coinvolto nel processo di accredi­ tamento. Tali registri includono informazioni riguardanti le qualifiche, la formazione, l'esperienza, l'imparzialità e le competenze pertinenti necessarie per dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
2. L'organismo nazionale di accreditamento tiene registri del verificatore in linea con la norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 di cui all'allegato III.

Articolo 64

Accesso alle informazioni e riservatezza

1. L'organismo nazionale di accreditamento divulga e aggiorna periodicamente le informazioni relative alla propria organizzazione e alle proprie attività di accreditamento.
2. L'organismo nazionale di accreditamento adotta le disposizioni opportune per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni ottenute, a norma dell'articolo 8, punto 4), del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 65

Valutazione inter pares

1. Gli organismi nazionali di accreditamento si sottopongono periodicamente a una valutazione inter pares.
Tale valutazione inter pares è organizzata dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 applica adeguati criteri di valutazione inter pares e attua un processo efficace e indipendente per detta valutazione al fine di stabilire se:
a) l'organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares abbia condotto le attività di accredi­ tamento conformemente al capo IV;
b) l'organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares soddisfi i requisiti di cui al presente capo.
I criteri per i valutatori e le squadre di valutazione inter pares comprendono requisiti di competenza specifici al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito dalla direttiva 2003/87/CE.
3. L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 pubblica l'esito della valutazione inter pares di un organismo nazionale di accreditamento e lo comunica alla Commissione, alle autorità nazionali responsabili degli organismi nazionali di accreditamento negli Stati membri e all'autorità competente di ciascuno Stato membro o al punto di contatto di cui all'articolo 70, paragrafo 2.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un organismo nazionale di accreditamento abbia superato una valutazione inter pares organizzata dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, detto organismo nazionale di accreditamento è esentato da una nuova valutazione inter pares in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento se può dimostrare la conformità alle prescrizioni di tale regolamento.

A tal fine, l'organismo nazionale di accreditamento di cui trattasi presenta una richiesta corredata della documentazione necessaria all'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008.
L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 decide se sono soddisfatte le condizioni per concedere un'esenzione.
Tale esenzione si applica per un periodo non superiore a tre anni dalla data di notifica della decisione all'organismo nazionale di accreditamento.
5. L'autorità nazionale cui sono affidati, a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, i compiti relativi alla certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, a norma del presente regolamento possiede un livello di credibilità equivalente a quello degli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato una valutazione inter pares.
A tal fine, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri, immediatamente dopo le proprie decisioni che autorizzano l'autorità nazionale a effettuare la certificazione, tutte le prove documentali attinenti. L'autorità nazionale non certifica verificatori ai fini del presente regolamento prima che lo Stato membro interessato abbia fornito tali prove documentali.
Lo Stato membro interessato esamina periodicamente il funzionamento dell'autorità nazionale per garantire che continui a soddisfare il summenzionato livello di credibilità e riferisce in merito alla Commissione.

Articolo 66

Misure correttive

1. Gli Stati membri monitorano regolarmente i propri organismi nazionali di accreditamento per assicurare che continuino a soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento, tenendo conto dei risultati della valutazione inter pares eseguita a norma dell'articolo 65.
2. Se un organismo nazionale di accreditamento non soddisfa i requisiti o non rispetta gli obblighi di cui al presente regolamento, lo Stato membro interessato adotta o assicura che siano adottate misure correttive adeguate e ne informa la Commissione.

Articolo 67

Riconoscimento reciproco dei verificatori

1. Gli Stati membri riconoscono l'equivalenza dei servizi offerti dagli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato una valutazione inter pares. Gli Stati membri accettano gli attestati di accreditamento dei verificatori accreditati da detti organismi nazionali di accreditamento e rispettano il diritto di tali verificatori di condurre verifiche per il proprio ambito di accreditamento.
2. Se un organismo nazionale di accreditamento non è stato sottoposto a un processo completo di valutazione inter pares, gli Stati membri accettano gli attestati di accreditamento dei verificatori emessi da detto organismo purché l'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 abbia avviato una valutazione inter pares nei confronti di tale organismo nazionale di accreditamento e non abbia individuato alcuna inosservanza del presente regolamento da parte dello stesso.
3. Qualora la certificazione dei verificatori sia effettuata da un'autorità nazionale di cui all'articolo 55, paragrafo 2, gli Stati membri accettano il certificato rilasciato da detta autorità e rispettano il diritto dei verificatori certificati di condurre verifiche per il proprio ambito di certificazione.

Articolo 68

Monitoraggio dei servizi forniti

Qualora uno Stato membro determini, durante un'ispezione eseguita conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE, che un verificatore non ottempera al presente regolamento, l'autorità competente o l'organismo nazionale di accreditamento di tale Stato membro ne informa l'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore.
L'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore considera la comunicazione di tale informazione come un reclamo ai sensi dell'articolo 62, adotta misure adeguate e risponde all'autorità competente o all'organismo nazionale di accreditamento conformemente all'articolo 73, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 69
Scambio elettronico di dati e impiego di sistemi di automazione
1. Gli Stati membri possono chiedere ai verificatori di impiegare modelli elettronici o specifici formati di file per le dichiarazioni di verifica conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) …/….

2. Modelli elettronici standardizzati o specifiche di formato dei file per altre tipologie di comunicazione tra il gestore, l'operatore aereo, il verificatore, l'autorità competente e l'organismo nazionale di accreditamento possono essere resi disponibili conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

CAPO VI

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 70

Scambio di informazioni e punti di contatto

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione fra il proprio organismo nazionale di accreditamento — o, se del caso, l'autorità nazionale incaricata della certificazione dei verificatori — e l'autorità competente.

2. Qualora in uno Stato membro siano designate più autorità competenti ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, una di esse viene autorizzata dallo Stato membro a fungere da punto di contatto per lo scambio di informazioni, per il coordinamento della cooperazione di cui al paragrafo 1 e per le attività di cui al presente capo.

Articolo 71

Programma di lavoro riguardante l'accreditamento e relazione di gestione

1. Ogni anno entro il 31 dicembre l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente di ciascuno Stato membro un programma di lavoro riguardante l'accreditamento, contenente l'elenco dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento che gli hanno comunicato, a norma dell'articolo 77, l'intenzione di condurre verifiche negli Stati membri interessati. Il programma di lavoro riguardante l'accreditamento contiene quanto meno le seguenti informazioni riguardo a ciascun verificatore:
a) i tempi e i luoghi previsti per la verifica;
b) informazioni sulle attività che l'organismo nazionale di accreditamento ha pianificato per il verificatore in questione, in particolare le attività in materia di vigilanza e rivalutazione;
c) le date dei controlli mediante osservazione diretta che l'organismo nazionale di accreditamento intende condurre per valutare il verificatore, compreso l'indirizzo e i recapiti dei gestori o degli operatori aerei che saranno visitati durante i controlli mediante osservazione diretta;
d) l'indicazione se l'organismo nazionale di accreditamento abbia chiesto di condurre attività di vigilanza all'organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui il verificatore effettua la verifica.
Qualora le informazioni di cui al primo comma subiscano variazioni, l'organismo nazionale di accreditamento trasmette all'autorità competente una versione aggiornata del programma di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. In seguito alla presentazione del programma di lavoro riguardante l'accreditamento a norma del paragrafo 1, l'autorità competente fornisce all'organismo nazionale di accreditamento ogni informazione utile, in particolare gli atti legislativi o gli orientamenti nazionali in materia.

3. Ogni anno entro il 1o giugno l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente una relazione di gestione. La relazione di gestione contiene quanto meno le seguenti informazioni riguardo a ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione:
a) i particolari dell'accreditamento dei nuovi verificatori accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento, compreso il relativo ambito di accreditamento;
b) eventuali variazioni dell'ambito di accreditamento per tali verificatori;
c) una sintesi dei risultati delle attività di vigilanza e rivalutazione eseguite dall'organismo nazionale di accreditamento;
d) una sintesi dei risultati delle valutazioni straordinarie effettuate, indicando le motivazioni alla base del loro avvio;
e) eventuali reclami presentati nei confronti del verificatore dall'ultima relazione di gestione e le misure adottate dall'or­ ganismo nazionale di accreditamento;
f) una descrizione dettagliata delle misure adottate dall'organismo nazionale di accreditamento in risposta alle informazioni condivise dall'autorità competente, a meno che l'organismo nazionale di accreditamento abbia considerato le informazioni come un reclamo ai sensi dell'articolo 62.

Articolo 72

Scambio di informazioni sulle misure amministrative

Qualora l'organismo nazionale di accreditamento abbia adottato misure amministrative nei confronti di un verificatore a norma dell'articolo 54, si sia posto fine a una sospensione dell'accreditamento o una decisione su un ricorso abbia annullato la decisione di un organismo nazionale di accreditamento di imporre le misure amministrative di cui all'articolo 54, l'organismo nazionale di accreditamento ne informa i seguenti soggetti:
a) l'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore è accreditato;
b) l'autorità competente e l'organismo nazionale di accreditamento di ciascuno Stato membro in cui il verificatore svolge le verifiche.

Articolo 73

Informazioni trasmesse dall'autorità competente

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore conduce la verifica trasmette con cadenza annuale all'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore in questione quanto meno le informazioni seguenti:
a) i risultati utili ottenuti dal controllo della comunicazione del gestore e dell'operatore aereo e delle dichiarazioni di verifica, in particolare in merito a eventuali inosservanze del presente regolamento da parte del verificatore in questione;
b) i risultati dell'ispezione del gestore o dell'operatore aereo qualora siano rilevanti per l'organismo nazionale di accredi­ tamento ai fini dell'accreditamento e della vigilanza del verificatore oppure qualora evidenzino eventuali inosservanze del presente regolamento da parte del verificatore in questione;
c) i risultati della valutazione della documentazione interna di verifica del verificatore in questione, qualora detta valutazione sia stata eseguita dall'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 3;
d) i reclami pervenuti all'autorità competente che riguardano il verificatore in questione.
2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 dimostrano che l'autorità competente ha individuato un'inosservanza del presente regolamento da parte del verificatore, l'organismo nazionale di accreditamento considera la comunicazione di tali informazioni alla stregua di un reclamo dell'autorità competente nei confronti del verificatore in questione ai sensi dell'articolo 62.

L'organismo nazionale di accreditamento adotta misure adeguate per dare seguito a dette informazioni e risponde all'autorità competente entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione delle medesime. Nella propria risposta, l'organismo nazionale di accreditamento informa l'autorità competente in merito alle misure adottate e, se del caso, alle misure amministrative imposte nei confronti del verificatore.

Articolo 74

Scambio di informazioni sulla vigilanza

1. Qualora, a norma dell'articolo 50, paragrafo 5, sia stato chiesto all'organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui un verificatore effettua una verifica di svolgere attività di vigilanza, tale organismo nazionale di accreditamento ne riferisce i risultati all'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore, salvo diverso accordo fra detti organismi nazionali di accreditamento.

2. L'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore tiene in considerazione i risultati di cui al paragrafo 1 nel valutare se il verificatore soddisfi i requisiti del presente regolamento.

3. Qualora i risultati di cui al paragrafo 1 dimostrino che il verificatore non ottempera al presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore adotta misure adeguate, a norma del presente regolamento, e comunica all'organismo nazionale di accreditamento che ha svolto attività di vigilanza:
a) le misure adottate dall'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore;
b) ove opportuno, il modo in cui il verificatore ha posto rimedio a quanto rilevato dal verificatore;
c) se del caso, le misure amministrative imposte al verificatore.

Articolo 75

Scambio di informazioni con lo Stato membro in cui il responsabile della verifica è stabilito

Se un verificatore ha ricevuto un accreditamento da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, il programma di lavoro riguardante l'accreditamento e la relazione di gestione di cui all'articolo 71, nonché le informazioni di cui all'articolo 72, sono forniti anche all'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore è stabilito.

Articolo 76

Banche di dati concernenti i verificatori accreditati

1. Gli organismi nazionali di accreditamento o, se del caso, le autorità nazionali di cui all'articolo 55, paragrafo 2, istituiscono e gestiscono una banca di dati e ne permettono l'accesso agli altri organismi nazionali di accreditamento, alle autorità nazionali, ai verificatori, ai gestori, agli operatori aerei e alle autorità competenti.

L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l'accesso alle banche di dati, onde consentire una comunicazione efficace ed efficiente in termini di costi tra gli organismi nazionali di accreditamento, le autorità nazionali, i verificatori, i gestori, gli operatori aerei e le autorità competenti, e può raggruppare tali banche di dati in un'unica banca di dati centralizzata.
2. La banca di dati di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo di ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione;
b) gli Stati membri in cui il verificatore effettua verifiche;
c) l'ambito di accreditamento di ciascun verificatore;
d) le date di concessione e di scadenza dell'accreditamento;
e) eventuali informazioni sulle misure amministrative imposte al verificatore. Tali informazioni sono rese pubbliche.

Articolo 77

Notifica da parte dei verificatori

1. Per consentire all'organismo nazionale di accreditamento di redigere il programma di lavoro riguardante l'accredi­ tamento e la relazione di gestione di cui all'articolo 71, il verificatore notifica, ogni anno entro il 15 novembre, le seguenti informazioni all'organismo nazionale di accreditamento che l'ha accreditato:
a) i tempi e i luoghi pianificati per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare;
b) l'indirizzo e i recapiti dei gestori o degli operatori aerei la cui comunicazione delle emissioni, delle tonnellate- chilometro, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti è oggetto di verifica;
c) il nome dei membri della squadra di verifica e l'ambito di accreditamento in cui rientra l'attività del gestore o dell'ope­ ratore aereo.
2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano variazioni, il verificatore ne dà notifica all'organismo nazionale di accreditamento entro un termine concordato con quest'ultimo.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78
Abrogazione del regolamento (UE) n. 600/2012 e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (UE) n. 600/2012 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2019 oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

2. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2012 continuano ad applicarsi alla verifica delle emissioni e, se del caso, ai dati relativi alle attività che avranno luogo anteriormente al 1o gennaio 2019.

Articolo 79

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019 oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Ambito di accreditamento dei verificatori

L'ambito di accreditamento dei verificatori è indicato nel certificato di accreditamento in base ai seguenti gruppi di attività, a norma dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, e di altre attività a norma degli articoli 10 bis e 24 della direttiva 2003/87/CE. Tali disposizioni si applicano altresì ai verificatori certificati da un'autorità nazionale a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.

Gruppo di atti­vità n.
Ambiti dell'accreditamento
1a Combustione di combustibili in impianti in cui sono impiegati unicamente combustibili commerciali standard ai sensi del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/2066 oppure in im­ pianti di categoria A o B in cui è impiegato gas naturale
1b Combustione di combustibili in impianti, senza limitazioni
2 Raffinazione di petrolio
3 —   Produzione di coke

—   Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metalliferi (tra cui i mine­ rali sulforati)

—   Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua

4 —   Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe)

—   Produzione di alluminio secondario

—   Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la produzione di leghe

5 Produzione di alluminio primario (emissioni di CO2 e PFC)
6 —   Produzione di clinker (cemento)

—   Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite

—   Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro

—   Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura

—   Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale

—   Essicazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e di altri prodotti  a base di gesso

7 —   Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

—   Fabbricazione di carta o cartoni

8 —   Produzione di nerofumo (carbon black)

—   Produzione di ammoniaca

—   Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili

—   Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale

—   Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3)

9 —   Produzione di acido nitrico (emissioni di CO2 e N2O)

—   Produzione di acido adipico (emissioni di CO2 e N2O)

—   Produzione di gliossale e acido gliossilico (emissioni di CO2 e N2O)

10 —   Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

—   Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

 

ALLEGATO II

Requisiti per i verificatori

Per quanto riguarda i requisiti per i verificatori, si applica la norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra per l'utilizzo nell'accredi­ tamento o in altre forme di riconoscimento. Si applicano inoltre le seguenti procedure, processi e provvedimenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1:
a) un processo e una politica per la comunicazione con il gestore o l'operatore aereo e altre parti interessate;
b) i provvedimenti adeguati per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute;
c) un processo per il trattamento dei ricorsi;
d) un processo per il trattamento dei reclami (che comprende una tempistica indicativa);
e) un processo per la presentazione di una dichiarazione di verifica rivista laddove si riscontri un errore nella dichia­ razione di verifica o nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo dopo che il verificatore ha sottoposto la dichiarazione di verifica al gestore o all'operatore aereo per l'inoltro all'autorità competente;
f) una procedura o un processo per l'esternalizzazione delle attività di verifica ad altre organizzazioni.

ALLEGATO III

Requisiti minimi per il processo di accreditamento e requisiti per gli organismi di accreditamento

Per quanto riguarda i requisiti minimi per l'accreditamento e i requisiti per gli organismi di accreditamento, si applica la norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti generali per gli organismi di accredi­ tamento che accreditano organismi di valutazione della conformità.

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

 

Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione

Presente regolamento

Articoli da 1 a 31

Articoli da 1 a 31

Articolo 32

Articoli da 32 a 78

Articoli da 33 a 79

Allegati da I a III

Allegati da I a III

Allegato IV

Note   [ + ]

1. GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 
2. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
3. egolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1).
4. Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36)
5. Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
6. Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
7. Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
8. Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
9. Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
10. Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114)
11. Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
12. Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'ar­ monizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

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