La direttiva 2010/75/UE (nota anche come "Ied" - industrial emissions directive, nel seguito “direttiva”) sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ha lo scopo di proseguire il processo di riduzione delle emissioni delle installazioni industriali ed è il frutto della fusione di 7 direttive, come la direttiva Ippc (2008/1/CE), attuata nell’ordinamento italiano attraverso la disciplina della autorizzazione integrata ambientale (Aia - autorizzazione integrata ambientale) e alcune direttive settoriali:
- 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione;
- 2000/76/CE sull'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti;
- 1999/13/CE sulle attività che utilizzano solventi organici;
- 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 92/112/CEE (tutte sulla produzione di biossido di titanio).
L'Italia ha recepito la direttiva europea sulle emissioni industriali con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46, entrato in vigore l’11 aprile 2014, che ha introdotto importanti modifiche al testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) e, in particolare, al titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/2006 che reca la disciplina in tema di autorizzazione integrata ambientale.
Le maggiori novità consistono in:
- introduzione dei documenti “Bat conclusions” (le “Bat-C”) che contengono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i criteri per il monitoraggio associato, i livelli di consumo e i valori limite di riferimento (i “Bat Aels”);
- definizione della relazione di riferimento che contiene informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti. Questa baseline si rende necessaria al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi dello stato di eventuale contaminazione con lo stato al momento della cessazione definitiva dell’attività;
- ampliamento a “nuove” installazioni dell’obbligo di assoggettabilità ad Aia [Gassificazione o liquefazione di altri combustibili; fonderie di metalli non ferrosi; attività di gestione rifiuti (sono state incluse alcune operazioni ed è stata effettuata una modifica di alcune delle esistenti); impianti di produzione di pannelli a base di legno; cattura di flussi di CO2; conservazione del legno e dei prodotti in legno; attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue];
- obbligo di sottoporre alla disciplina Aia anche gli impianti tecnicamente connessi alle installazioni principali.
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