Emissioni: verifiche straordinarie sui veicoli nuovi

La direzione generale per la motorizzazione stabilirà modalità e metodologie di prova con successivi decreti.

«Verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni  inquinanti dei  veicoli di nuova fabbricazione, nonché sui componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati» sono previste nel decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2016, n. 58.

Verifiche e prove saranno di competenza della direzione generale per la motorizzazione, la quale, oltre ai propri uffici centrali  e periferici, potrà avvalersi di istituti specializzati e di idonei laboratori, o ricorrere all'affidamento dei servizi accessori per l'espletamento del programma, ad operatori di mercato, con procedure di evidenza pubblica.

La stessa direzione stabilirà modalità e metodologie di prova con successivi decreti.

Di seguito il testo del D.M. 26 febbraio 2016, disponibile anche in formato pdf alla fine della pagina.


Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2016 
Verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni  inquinanti
dei  veicoli  di  nuova  fabbricazione,  nonche'  sui  componenti,  i
dispositivi ed i sistemi omologati. (16A01975)

in Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2016, n. 58


                        IL CAPO DIPARTIMENTO
                  per i trasporti, la navigazione,
                 gli affari generali ed il personale

  Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016);
  Visto il Codice della strada approvato con decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
  Vista  la  direttiva  2007/46/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli  a
motore e dei  loro  rimorchi,  nonche'  dei  sistemi,  componenti  ed
entita' tecniche destinati a tali veicoli;
  Visti in particolare gli articoli 12 e 30  della  citata  direttiva
2007/46/CE  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio,   recanti
provvedimenti  riguardanti  la   conformita'   della   produzione   e
l'immissione dei prodotti sul mercato;
  Vista   la   direttiva   2002/24/CE   del    Consiglio,    relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote;
  Visti in particolare gli articoli 10 e 12  della  citata  direttiva
2002/24/CE  del  Consiglio,  recanti  provvedimenti  riguardanti   la
conformita' della produzione e l'immissione dei prodotti sul mercato;
  Vista  la  direttiva  2001/95/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale  dei
prodotti attuata con decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172;
  Vista la decisione 2010/15/UE della Commissione,  del  16  dicembre
2009, recante linee guida per la  gestione  del  sistema  comunitario
d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica  di  cui,
rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 11 della direttiva 2001/95/CE
relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
  Visto il Codice  del  consumo  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa  posta  a
tutela del consumatore;
  Considerato che la citata legge 28 dicembre 2015, n. 208,  all'art.
1, comma 655, dispone che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  con  decreto  dirigenziale,  stabilisce  le  disposizioni
straordinarie per avviare una specifica campagna  di  verifica  sulla
effettivita' dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli, nonche'
per incrementare le verifiche di conformita' su veicoli e dispositivi
a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica;

                              Decreta:
                               Art. 1
                        Finalita' ed oggetto

  1. In applicazione di quanto disposto dal  comma  655  dell'art.  1
della Legge di  Stabilita'  2016,  i  veicoli  nuovi  di  fabbrica  e
circolanti sul territorio nazionale sono oggetto di una  campagna  di
verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni  inquinanti
su strada.
  2. In applicazione di quanto  disposto  dal  medesimo  comma  della
Legge di Stabilita' 2016, i veicoli, i componenti, i dispositivi ed i
sistemi omologati sono oggetto di una campagna di verifiche  tecniche
straordinarie dei requisiti di omologazione.
  3. Le verifiche di cui ai commi precedenti, sono disposte a  tutela
della sicurezza stradale e della salute pubblica ed integrano  quanto
gia' stabilito dall'art. 77 del Codice della strada.
                             Art. 2
                       Ambito di applicazione

  1. Sono oggetto del presente decreto:
    a) per le verifiche di effettivita' delle emissioni inquinanti su
strada: i veicoli di categoria internazionale M1 ed N1;
    b) per le verifiche di conformita' al tipo omologato (art. 77 del
Codice della strada):
      1. i veicoli di cui alle lettere e), f), g),  i)  dell'art.  47
del Codice della strada;
      2. i caschi protettivi per utenti di veicoli a due ruote  (art.
171 del Codice della strada);
      3. i sistemi di ritenuta per bambini (art. 172 del Codice della
strada);
      4. i pneumatici per autoveicoli, motocicli e ciclomotori  (art.
72 del Codice della strada);
      5. le ruote (decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20);
      6. le guarnizioni di attrito per i sistemi frenanti dei veicoli
(art. 75 del Codice della strada);
    c) per la verifica di rispondenza alle pertinenti prescrizioni: i
velocipedi a pedalata assistita (art. 50 del Codice della strada).
                              Art. 3
                         Modalita' attuative

  1. La  Direzione  generale  della  motorizzazione,  con  successivi
decreti, stabilisce le modalita' e le metodologie di prova, nonche' i
corrispondenti requisiti di accettabilita', riferiti  alle  verifiche
di conformita' al tipo omologato.
  2. Per quanto attiene le emissioni inquinanti dei veicoli nuovi  di
fabbrica, devono essere eseguite prove su banco a rulli  e  prove  su
strada, individuando idonei fattori di conformita' per  il  confronto
dei rispettivi risultati, con riferimento alla normativa UE, in corso
di definizione.
  3.  Per  quanto  attiene  le  emissioni  inquinanti   dei   veicoli
circolanti,  devono  essere  eseguite  prove  su   banco   a   rulli,
individuando idonei fattori  di  comparazione,  rispetto  alle  reali
condizioni d'uso dei veicoli, con riferimento alla vigente  normativa
tecnica.
                              Art. 4
                         Soggetti incaricati

  1. Le verifiche e prove vengono effettuate dalla Direzione generale
per  la  motorizzazione,  attraverso  i  propri  uffici  centrali   e
periferici, anche avvalendosi di istituti specializzati e  di  idonei
laboratori, nonche' mediante l'affidamento dei servizi accessori  per
l'espletamento del programma, ad operatori di mercato, con  procedure
di evidenza pubblica.
  2. Le relative determine a contrarre disciplinano le  modalita'  di
individuazione dei soggetti di cui al comma precedente, nel  rispetto
delle condizioni di terzieta'.

                              Art. 5
                 Provvedimenti conclusivi e sanzioni

  1. Gli esiti delle verifiche  e  prove,  effettuate  ai  sensi  dei
precedenti articoli 2 e 3, sono pubblicati  sul  sito  del  Ministero
infrastrutture e trasporti e ne viene data contestuale  comunicazione
al costruttore del veicolo e/o componente esaminato.
  2. Nel caso vengano accertate irregolarita',  fatto  salvo  che  il
fatto costituisca reato, vengono applicati pertinenti provvedimenti e
sanzioni, cosi come gia' previste  dal  Codice  della  strada,  dalle
direttive 2007/46/CE e 2002/24/CE, dal Codice del consumo  citato  in
premessa e  dal  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  172  di
«Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE».
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Allegati

D.M. 26 febbraio 2016

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