«Verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli di nuova fabbricazione, nonché sui componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati» sono previste nel decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2016, n. 58.
Verifiche e prove saranno di competenza della direzione generale per la motorizzazione, la quale, oltre ai propri uffici centrali e periferici, potrà avvalersi di istituti specializzati e di idonei laboratori, o ricorrere all'affidamento dei servizi accessori per l'espletamento del programma, ad operatori di mercato, con procedure di evidenza pubblica.
La stessa direzione stabilirà modalità e metodologie di prova con successivi decreti.
Di seguito il testo del D.M. 26 febbraio 2016, disponibile anche in formato pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2016
Verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti
dei veicoli di nuova fabbricazione, nonche' sui componenti, i
dispositivi ed i sistemi omologati. (16A01975)
in Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2016, n. 58
IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016);
Visto il Codice della strada approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed
entita' tecniche destinati a tali veicoli;
Visti in particolare gli articoli 12 e 30 della citata direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti
provvedimenti riguardanti la conformita' della produzione e
l'immissione dei prodotti sul mercato;
Vista la direttiva 2002/24/CE del Consiglio, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote;
Visti in particolare gli articoli 10 e 12 della citata direttiva
2002/24/CE del Consiglio, recanti provvedimenti riguardanti la
conformita' della produzione e l'immissione dei prodotti sul mercato;
Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti attuata con decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172;
Vista la decisione 2010/15/UE della Commissione, del 16 dicembre
2009, recante linee guida per la gestione del sistema comunitario
d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui,
rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 11 della direttiva 2001/95/CE
relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Visto il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a
tutela del consumatore;
Considerato che la citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art.
1, comma 655, dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce le disposizioni
straordinarie per avviare una specifica campagna di verifica sulla
effettivita' dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli, nonche'
per incrementare le verifiche di conformita' su veicoli e dispositivi
a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica;
Decreta:
Art. 1
Finalita' ed oggetto
1. In applicazione di quanto disposto dal comma 655 dell'art. 1
della Legge di Stabilita' 2016, i veicoli nuovi di fabbrica e
circolanti sul territorio nazionale sono oggetto di una campagna di
verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti
su strada.
2. In applicazione di quanto disposto dal medesimo comma della
Legge di Stabilita' 2016, i veicoli, i componenti, i dispositivi ed i
sistemi omologati sono oggetto di una campagna di verifiche tecniche
straordinarie dei requisiti di omologazione.
3. Le verifiche di cui ai commi precedenti, sono disposte a tutela
della sicurezza stradale e della salute pubblica ed integrano quanto
gia' stabilito dall'art. 77 del Codice della strada.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Sono oggetto del presente decreto:
a) per le verifiche di effettivita' delle emissioni inquinanti su
strada: i veicoli di categoria internazionale M1 ed N1;
b) per le verifiche di conformita' al tipo omologato (art. 77 del
Codice della strada):
1. i veicoli di cui alle lettere e), f), g), i) dell'art. 47
del Codice della strada;
2. i caschi protettivi per utenti di veicoli a due ruote (art.
171 del Codice della strada);
3. i sistemi di ritenuta per bambini (art. 172 del Codice della
strada);
4. i pneumatici per autoveicoli, motocicli e ciclomotori (art.
72 del Codice della strada);
5. le ruote (decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20);
6. le guarnizioni di attrito per i sistemi frenanti dei veicoli
(art. 75 del Codice della strada);
c) per la verifica di rispondenza alle pertinenti prescrizioni: i
velocipedi a pedalata assistita (art. 50 del Codice della strada).
Art. 3
Modalita' attuative
1. La Direzione generale della motorizzazione, con successivi
decreti, stabilisce le modalita' e le metodologie di prova, nonche' i
corrispondenti requisiti di accettabilita', riferiti alle verifiche
di conformita' al tipo omologato.
2. Per quanto attiene le emissioni inquinanti dei veicoli nuovi di
fabbrica, devono essere eseguite prove su banco a rulli e prove su
strada, individuando idonei fattori di conformita' per il confronto
dei rispettivi risultati, con riferimento alla normativa UE, in corso
di definizione.
3. Per quanto attiene le emissioni inquinanti dei veicoli
circolanti, devono essere eseguite prove su banco a rulli,
individuando idonei fattori di comparazione, rispetto alle reali
condizioni d'uso dei veicoli, con riferimento alla vigente normativa
tecnica.
Art. 4
Soggetti incaricati
1. Le verifiche e prove vengono effettuate dalla Direzione generale
per la motorizzazione, attraverso i propri uffici centrali e
periferici, anche avvalendosi di istituti specializzati e di idonei
laboratori, nonche' mediante l'affidamento dei servizi accessori per
l'espletamento del programma, ad operatori di mercato, con procedure
di evidenza pubblica.
2. Le relative determine a contrarre disciplinano le modalita' di
individuazione dei soggetti di cui al comma precedente, nel rispetto
delle condizioni di terzieta'.
Art. 5
Provvedimenti conclusivi e sanzioni
1. Gli esiti delle verifiche e prove, effettuate ai sensi dei
precedenti articoli 2 e 3, sono pubblicati sul sito del Ministero
infrastrutture e trasporti e ne viene data contestuale comunicazione
al costruttore del veicolo e/o componente esaminato.
2. Nel caso vengano accertate irregolarita', fatto salvo che il
fatto costituisca reato, vengono applicati pertinenti provvedimenti e
sanzioni, cosi come gia' previste dal Codice della strada, dalle
direttive 2007/46/CE e 2002/24/CE, dal Codice del consumo citato in
premessa e dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di
«Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.