Emissions trading system: definito il regime tariffario Ue

Emissions trading system
Il decreto del ministero della transizione ecologica 6 dicembre 2021 si applica a operatori aerei e gestori di impianti

Emissions trading system: definito il regime tariffario Ue con la pubblicazione del decreto del ministero della transizione ecologica 6 dicembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310).

Le disposizioni si applicano a:

  • operatori aerei: piano di monitoraggio e relativi  aggiornamenti, assegnazione e rilascio di quote di emissione, comunicazione delle emissioni;
  • impianti fissi: rilascio modifica e revoca autorizzazione, assegnazione e rilascio quote, piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti, comunicazione emissioni, cessazione o interruzione delle attività;
  • impianti di dimensioni ridotte e ridottissime.

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Definiti anche:

  • le attività ispettive;
  • la gestione del sistema di registri;
  • la valutazione progetti di riduzione dell'anidride carbonica.

Di seguito il testo del decreto del ministero della transizione ecologica 6 dicembre 2021.

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Decreto del ministero della transizione ecologica 6 dicembre 2021 

Regime tariffario in EU  ETS  (European  Emissions  Trading  System).
(21A07658)
(in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei

Ministeri che ha ridenominato il  «Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione

ecologica», ridefinendone le competenze;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2018  e,  in

particolare, l'art. 13;

Vista la  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  recante  ratifica  ed

esecuzione  della  convenzione  quadro  delle   Nazioni   Unite   sui

cambiamenti climatici, e la legge 1°  giugno  2002,  n.  120  recante

ratifica ed esecuzione  del  Protocollo  di  Kyoto  alla  Convenzione

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

Vista  la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 13 ottobre 2003, che  istituisce  un  sistema  per  lo

scambio di  quote  di  emissioni  dei  gas  ad  effetto  serra  nella

Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Vista  la  direttiva  2004/101/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 27  ottobre  2004,  recante  modifica  della  direttiva

2003/87/CE che istituisce un sistema  per  lo  scambio  di  quote  di

emissioni dei  gas  a  effetto  serra  nella  Comunita'  riguardo  ai

meccanismi di progetto  del  Protocollo  di  Kyoto,  e  la  direttiva

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  novembre

2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al  fine  di  includere  le

attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle

quote di emissioni dei gas a effetto serra;

Vista  la  decisione  2004/280/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio dell'11  febbraio  2004,  relativa  ad  un  meccanismo  per

monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e  per

attuare il protocollo di Kyoto;

Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al

fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo

scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e  del

Consiglio dell'11 marzo 2009, che adegua alla  decisione  1999/468/CE

del Consiglio  determinati  atti,  soggetti  alla  procedura  di  cui

all'art. 251 del trattato, concernente l'«Adeguamento alla  procedura

di regolamentazione con controllo - parte seconda» e, in particolare,

il paragrafo 3.6 dell'Allegato I;

Vista la decisione n. 406/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente  gli  sforzi  degli  Stati

membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al  fine  di

adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione  delle

missioni di gas a effetto serra entro il 2020;

Visti, il regolamento (CE) n.  748/2009  della  Commissione  del  5

agosto 2009, relativo all'elenco  degli  operatori  aerei  che  hanno

svolto  una  delle  attivita'  di  trasporto   aereo   che   figurano

nell'allegato I della direttiva  2003/87/CE  al  1°  gennaio  2006  o

successivamente a  tale  data,  che  specifica  lo  Stato  membro  di

riferimento di ciascun operatore aereo, ed  il  regolamento  (CE)  n.

394/2011 del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n.

748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che  hanno  svolto

una delle attivita' di trasporto aereo che figurano  nell'allegato  I

della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio  2006  o  successivamente  a

tale data, che specifica lo Stato membro di  riferimento  di  ciascun

operatore aereo, con particolare  riferimento  agli  operatori  aerei

amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione  del

sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione  agli  Stati

membri del SEE e dell'EFTA;

Visto il regolamento (UE) n.  389/2013  della  Commissione,  del  2

maggio 2013, che istituisce  un  registro  dell'Unione  conformemente

alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,

alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio e che abroga i regolamenti  (UE)  n.  920/2010  e  n.

1193/2011 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 1122/2019  della  Commissione  del  12

marzo 2019,  che  integra  la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  funzionamento  del

registro dell'Unione;

Vista la decisione (UE) 2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa   all'istituzione   e   al

funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel  sistema

dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei  gas  a  effetto

serra recante modifica della direttiva 3003/87/CE;

Visto l'accordo di Parigi collegato alla Convenzione  quadro  delle

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a  Parigi  il  12

dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai  sensi  della  legge  4

novembre 2016, n. 204;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il  regolamento  (UE)  2017/1902  della  Commissione  del  18

ottobre  2017  che  modifica  il  regolamento  (UE)  1031/2010  della

Commissione al fine di allineare la messa all'asta di  quote  con  la

decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e  al

fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito;

Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 13  dicembre  2017  recante  modifica  della  direttiva

2003/87/CE al fine di mantenere gli  attuali  limiti  dell'ambito  di

applicazione  relativo  alle  attivita'  di  trasporto  aereo  e   di

introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura

mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;

Vista la direttiva (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE  per

sostenere una  riduzione  delle  emissioni  piu'  efficace  sotto  il

profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse

emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

Visto  il  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47   recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE

per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace  sotto  il

profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse

emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa  nazionale

alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/2392  relativo  alle

attivita' di trasporto aereo e della  decisione  (UE)  2015/1814  del

Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa

all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del

mercato»;

Visto in particolare l'art. 46, comma 2, del decreto legislativo  9

giugno 2020, n. 47, che stabilisce che i costi delle attivita' svolte

a favore dei gestori o degli operatori aerei di cui all'art. 4, comma

8, all'art. 7, commi 1 e 3, all'art. 8, commi 4, 7 e 8,  all'art.  9,

all'art. 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'art. 12, commi 1  e  5,  all'art.

18, all'art. 19, all'art. 20, commi 2 e 5, all'art. 21, commi 2 e  5,

all'art. 24, all'art. 26, commi 1, 3 e 7, all'art. 27,  all'art.  31,

commi 1 e 6, all'art. 32, commi 1 e  5,  all'art.  33,  all'art.  34,

commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'art. 35, commi 2 e 4, all'art. 39, comma  2

e all'art. 41, commi 3 e 4,  sono  a  carico  degli  stessi,  secondo

tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze ed  il  Ministro  dello

sviluppo economico;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico;

 

Adotta

il seguente decreto:

 

                               Art. 1

                         Finalita' e oggetto

1. Il decreto disciplina le tariffe relative alle attivita' di  cui

all'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2. Le tariffe di cui al comma 1  coprono  il  costo  effettivo  dei

servizi resi ai sensi dell'art. 30, commi  4  e  5,  della  legge  24

dicembre 2012, n. 234, sono predeterminate e rese  pubbliche  e  sono

aggiornate ogni tre anni ai sensi dell'art. 46, comma 5, del  decreto

legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

3. Il versamento delle tariffe, di cui al  presente  decreto,  deve

essere effettuato prima dell'inizio delle  attivita'  istruttorie  ed

ispettive.

                               Art. 2

                  Campo e modalita' di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si  applicano  ai

soggetti rientranti nella disciplina EU ETS ai sensi degli Allegati I

e II al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  7  marzo

2005, n. 82, i pagamenti spettanti a titolo di tariffe sui servizi  e

le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, del  presente  decreto  sono

effettuati    attraverso    la    piattaforma     tecnologica     per

l'interconnessione e l'interoperabilita',  individuata  nel  «Portale

ETS» di cui all'art. 4, comma 8, del  decreto  legislativo  9  giugno

2020, n. 47.

3. Ai fini della verifica degli standard e dei livelli di  qualita'

della piattaforma di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo

9 giugno 2020, n. 47, il Ministero della transizione ecologica adotta

gli strumenti di analisi previsti dall'Agenzia per l'Italia  Digitale

(AgID) con le relative Linee guida.

4. Ciascun gestore di impianti fissi  inclusi  nell'elenco  di  cui

all'art. 25 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  ovvero

ciascun operatore aereo incluso nella lista, relativa all'anno  2021,

di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9  giugno  2020,

n. 47, paga la tariffa di euro  350,00  entro  il  31  gennaio  2022,

dovuta all'utilizzo del sistema telematico di cui all'art.  4,  comma

8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per il  periodo  dal

2021 al 2025.

5. In deroga al comma 4, ciascun gestore di impianti fissi  di  cui

agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.  47

paga la tariffa di euro 250,00  entro  il  31  gennaio  2022,  dovuta

all'utilizzo del sistema telematico di cui all'art. 4, comma  8,  del

decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; per il periodo dal 2021  al

2025.

                               Art. 3

Operatori aerei: piano  di  monitoraggio  e  relativi  aggiornamenti,

  assegnazione e rilascio di quote di emissione, comunicazione  delle

  emissioni.

1. Per le attivita' di cui all'art. 4, comma 8, all'art. 10,  commi

1, 2 e 4, all'art. 35, commi 2 e 4, nonche' all'art. 41, commi 3 e 4,

del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  l'operatore  aereo

incluso  per  la  prima  volta  nella  lista  degli  operatori  aerei

pubblicata annualmente con delibera del Comitato  ETS  e'  tenuto  al

pagamento, a partire dall'anno 2022 o comunque a partire dall'amo di,

inclusione nella suddetta lista, di euro 700,00 entro  trenta  giorni

dalla pubblicazione della medesima  delibera.  Dall'anno  successivo,

l'operatore aereo rientra nella procedura di cui al comma 3.

2. Per le attivita' di cui all'art. 7, comma 1  e  3,  all'art.  8,

commi 4, 7 e 8, all'art. 9, all'art. 10, comma 3 e  4,  all'art.  35,

commi 2 e 4, nonche' all'art. 41, commi 3 e 4 del decreto legislativo

9 giugno 2020, n. 47, l'operatore aereo  incluso  nella  lista  degli

operatori aerei pubblicata annualmente con delibera del Comitato  ETS

e che  usufruisce  del  rilascio  di  quote  di  emissione  a  titolo

gratuito, e' tenuto al pagamento, a partire dall'anno 2022,  di  euro

650,00.  Il  pagamento  deve  avvenire  entro  trenta  giorni   dalla

pubblicazione della delibera del Comitato ETS.

3. Per le attivita' di cui all'art. 10, commi 3 e 4,  all'art.  35,

commi 2 e 4, nonche' all'art. 41, commi 3 e 4 del decreto legislativo

9 giugno 2020, n. 47, l'operatore aereo  incluso  nella  lista  degli

operatori aerei pubblicata annualmente con delibera del Comitato  ETS

che non usufruisce del  rilascio  di  quote  di  emissione  a  titolo

gratuito, e' tenuto al pagamento, a partire dall'anno  2022  di  euro

350,00.  Il  pagamento  deve  avvenire  entro  trenta  giorni   dalla

pubblicazione della citata delibera del Comitato ETS.

 

                               Art. 4

Impianti  fissi:  rilascio   modifica   e'   revoca   autorizzazione,

  assegnazione e rilascio quote, piani  di  monitoraggio  e  relativi

  aggiornamenti, comunicazione emissioni, cessazione  o  interruzione

  delle attivita'.

1. Per le attivita' di  cui  all'art.  4,  comma  8,  all'art.  18,

all'art. 20, commi 2 e 5, nonche' all'art.  21,  commi  2  e  5,  del

decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore di  un  impianto

fisso effettua il pagamento di una tariffa unica annuale di  ingresso

nel  sistema  EU  ETS  pari  a  euro  750,00,  contestualmente   alla

presentazione della domanda di nuova autorizzazione. Per il  suddetto

anno, il medesimo gestore e' esentato dal pagamento della tariffa  di

cui al comma 2 ovvero della tariffa di cui al comma 4.

2. Per le attivita' di cui agli articoli 24, 27, 35, commi 2  e  4,

41, commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.  47,  il

gestore dell'impianto fisso che ha diritto all'assegnazione  gratuita

di quote di emissione effettuata, nel periodo compreso tra il 1° e il

31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022,  il  pagamento  di

una,  tariffa  complessiva  pari  a  euro  700,00.  La   tariffa   e'

comprensiva degli eventuali aggiornamenti del Piano  di  monitoraggio

ovvero del  Piano  della  metodologia  di  monitoraggio  relativi  al

periodo al quale si riferisce il pagamento della tariffa.

3. Per le attivita' istruttorie di cui,  agli  articoli  19  e  26,

commi 1 e 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore

di un impianto fisso effettua il pagamento di una tariffa complessiva

pari a euro 110,00 contestualmente alla presentazione delle  relative

comunicazioni. Per le attivita' istruttorie di cui all'art. 26, comma

7 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.  47,  il  gestore  di  un

impianto fisso effettua il pagamento  di  una  tariffa  pari  a  euro

110,00   contestualmente   alla    presentazione    della    relativa

comunicazione.

4. Per le, attivita' di cui all'art. 35, comma 2 e 4 e all'art. 41,

commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 il  gestore

dell'impianto fisso che non ha diritto all'assegnazione  gratuita  di

quote di emissione o che  vi  rinunci  nel  caso  ne  abbia  diritto,

esclusi gli impianti di cui all'art. 31 e 32 del decreto  legislativo

9  giugno  2020,  n.  47,  effettua  il  pagamento  di  una   tariffa

complessiva pari a euro 400,00, nel periodo compreso tra il 1°  e  il

31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022.

5. Nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere a)  e  b),  del

decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la tariffa di cui al  comma

2 o quella di cui comma 4 del presente articolo e' dovuta dal gestore

dell'impianto che presenta istanza ai sensi dell'art.  26,  comma  1,

del medesimo decreto  legislativo  prima  della  comunicazione  degli

esiti istruttori in misura proporzionale  alle  mensilita'  trascorse

dal 1° gennaio dell'anno a cui l'istanza si riferisce fino alla  data

di revoca dell'autorizzazione.

 

                               Art. 5

            Impianti di dimensioni ridotte e ridottissime

1. Per le attivita' istruttorie di impianti di  dimensioni  ridotte

di cui all'art. 31, commi 1 e 6  del  decreto  legislativo  9  giugno

2020, n. 47 il gestore dell'impianto effettua  il  pagamento  di  una

tariffa complessiva pari a euro 300,00, nel periodo compreso  tra  il

1° e il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022.

2.  Per  le  attivita'  istruttorie  di  impianti   di   dimensioni

ridottissime di cui all'art. 32, commi 1 e 5, del decreto legislativo

9 giugno 2020, n. 47, ad esclusione degli impianti  di  cui  all'art.

32,  comma  3,  del  medesimo   decreto   legislativo,   il   gestore

dell'impianto effettua il pagamento di una tariffa complessiva pari a

euro 250,00, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio  di  ogni

anno, a partire dall'anno 2022

3. Il gestore di impianto di cui all'art. 32, comma 1, lettera  c),

del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  e'  soggetto  alle

tariffe di cui all'art. 4 del presente decreto dalla data del rientro

in ETS ovvero alle tariffe di cui al comma 1 dalla  data  di  rientro

nel nuovo regime.

4. Il gestore di impianto che rientra in ETS ai sensi dell'art. 31,

comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e'

soggetto, alle tariffe di cui all'art. 4 del presente decreto,  dalla

data del rientro stabilita con apposita delibera del Comitato ETS.

 

                               Art. 6

                         Attivita' ispettive

1. Per le attivita'  di  ispezione  degli  impianti  fissi  di  cui

all'art. 33 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' previsto

un riconoscimento economico da parte del gestore, con le  tariffe  di

cui al comma 3  fino  a  un  massimo  di  quaranta  ore-uomo  per  le

verifiche preliminari e di trenta ore-uomo per le verifiche in sito.

2. Le attivita' ispettive e le  relative  verifiche  in  sito  sono

svolte secondo un piano  recante  la  programmazione  e  la  relativa

previsione finanziaria, che e'  approvato  annualmente  dal  Comitato

ETS.

3. Ai sensi dell'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 9 giugno

2020, n. 47, per lo svolgimento delle attivita' ispettive di  cui  al

presente  articolo   il   Comitato   ETS   puo'   essere   supportato

dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  e

da altri enti di ricerca con i quali il Ministero  della  transizione

ecologica sottoscrive apposite convenzioni.

4.  L'importo  della  tariffa,  dovuta  per  lo  svolgimento  delle

attivita'   di   cui   al   presente   articolo,   viene   comunicato

preventivamente al gestore affinche' provveda al  relativo  pagamento

prima dell'effettuazione della prestazione resa dal personale a  tale

attivita' dedicato.

 

                               Art. 7

                  Gestione del Sistema di registri

1. Le tariffe annuali per le attivita' relative alla  gestione  del

Registro dell'Unione ai sensi dell'art. 34, commi 2, 4, 5, 6  e  7  e

dell'art. 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.

47 sono differenziate per tipologia di conto e pari a:

i) euro 400 per i conti  di  deposito  «operatore»  e  «operatore

aereo»;

ii) euro 700 per i conti «di scambio»;

iii) euro 200 per i conti nel Registro nazionale di Kyoto;

iv) euro 500 per i verificatori;

v) euro 1000 per il conto per la consegna delle garanzie d'asta.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono versate all'atto dell'apertura

del conto e successivamente tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno,

a partire dall'anno 2022, secondo le modalita' di cui al comma 3.

3. Il pagamento della tariffa  di  cui  al  comma 1  e'  effettuato

mediante un versamento distinto  per ogni  conto,  sulla  piattaforma

tecnologica  per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'  tra  le

pubbliche amministrazioni e i  prestatori  di  servizi  di  pagamento

abilitati, resa disponibile dall'Istituto superiore per la protezione

e la ricerca ambientale, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del  decreto

legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  indicando  nella  causale  di

versamento  il  numero  del  conto  rappresentato  sul  Registro.  Le

modalita' del pagamento sono pubblicate sul  sito  web  dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,  nella  sezione

del Registro italiano per l'Emission Trading.

4. In caso di mancato pagamento entro il 31  maggio,  l'accesso  al

relativo conto e' sospeso fino al pagamento della tariffa,  ai  sensi

di quanto  previsto  dall'art.  30,  paragrafo  2,  lettera  b),  del

regolamento UE n. 1122/2019.

                               Art. 8

      Valutazione progetti di riduzione dell'anidride carbonica

1. Per le attivita' di valutazione e di verifica di conformita'  di

cui all'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n

47, da svolgersi  sui  progetti  di  riduzione  delle  emissioni,  il

richiedente  e'  tenuto  al  pagamento  di  una  tariffa  commisurata

all'impegno in ore-uomo del personale a tali attivita'  dedicato,  ai

sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, del medesimo  decreto  legislativo  e

degli accordi di cooperazione e delle convenzioni ivi previsti.

2.  L'importo  della  tariffa,  dovuta  per  lo  svolgimento  delle

attivita' di cui al comma  1,  viene  comunicato  preventivamente  al

gestore   affinche',   provveda   al   relativo    pagamento    prima

dell'effettuazione  della  prestazione  resa  dal  personale  a  tale

attivita' dedicato.

                               Art. 9

                         Disposizioni finali

1. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui agli articoli 2, 3, 4,

5, 6 e 8, sono  versate  ad  apposito  capitolo  n.  2592,  art.  22,

dell'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente

riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero  della

transizione ecologica al fine  di  coprire  le  spese  dell'effettivo

costo del servizio reso.

 

                               Art. 10

                             Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato

il decreto ministeriale 25 luglio  2016  recante  «Tariffe  a  carico

degli operatori per le attivita' previste dal decreto legislativo  n.

30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS».

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la

registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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