End of waste dei rifiuti da carta e cartone: pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 settembre 2020, n. 188 sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, n. 33.
Definiti:
- i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;
- il sistema di gestione;
- i requisiti di qualità della carta e cartone recuperati (allegato 1);
- gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati (allegato 2);
- la dichiarazione di conformità (allegato 3).
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Di seguito il testo del D.M. 22 settembre 2020, n. 188 sull'end of waste di carta e cartone (l'allegato 3 è disponibile in pdf alla fine della pagina).
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 settembre 2020, n. 188
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di
rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (21G00011)
(in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, n. 33)
Vigente al: 24-2-2021
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «i criteri
di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito
dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri
comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto
attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonche' il comma 3, come
sostituito, da ultimo, dall'articolo 14-bis, comma 2, del
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione del 6
dicembre 2013;
Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993;
Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2009;
Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;
Considerato che esiste un mercato per la carta e cartone recuperati
in ragione del fatto che gli stessi risultano comunemente oggetto di
transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di
scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tali sostanze
sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al
presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti;
Considerato che dall'istruttoria effettuata e' emerso che la carta
e cartone recuperati, che soddisfano i requisiti tecnici di cui al
presente regolamento, non comportano impatti negativi complessivi
sulla salute o sull'ambiente;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota prot. 8795 del 21 maggio 2020, ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva n.
2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione (codificazione) con nota prot. 37451 del
22 maggio 2020;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel
rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere
qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo
184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonche' le seguenti:
a) «rifiuti di carta e cartone»: rifiuti di carta e cartone,
inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta
differenziata di rifiuti urbani e speciali;
b) «carta e cartone recuperati»: rifiuti di carta e cartone che
hanno cessato di essere tali ai sensi del presente regolamento;
c) «lotto di carta e cartone recuperati»: un quantitativo di
carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito,
comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative
uniformi. Il lotto di produzione non puo' essere in ogni caso
superiore a 5.000 tonnellate;
d) «produttore di carta e cartone recuperati»: il gestore di un
impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone (di
seguito: impianto di recupero);
e) «dichiarazione di conformita'»: dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore di carta e cartone
recuperati attestante le caratteristiche di carta e cartone
recuperati, di cui all'articolo 5;
f) «autorita' competente»: l'autorita' che rilascia
l'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II o del
titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione di
cui all'articolo 216 del medesimo decreto;
g) «componenti non cartacei»: i componenti cosi' definiti dalla
norma UNI EN 643;
h) «materiali proibiti»: i materiali cosi' definiti dalla norma
UNI EN 643, ad esclusione dei «rifiuti organici compresi alimenti».
Art. 3
Criteri ai fini della cessazione
della qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'esito di operazioni di
recupero effettuate esclusivamente in conformita' alle disposizioni
della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di
essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e
cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui
all'allegato 1.
Art. 4
Scopi specifici di utilizzabilita'
1. La carta e cartone recuperati sono utilizzabili per gli scopi
specifici elencati nell'allegato 2.
Art. 5
Dichiarazione di conformita'
e modalita' di detenzione dei campioni
1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, e'
attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di
ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata,
con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorita' competente e
all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. Il produttore di carta e cartone recuperati conserva la
dichiarazione di conformita' di cui al comma 1 presso l'impianto di
produzione o presso la propria sede legale, anche in formato
elettronico, mettendola a disposizione delle autorita' di controllo
che la richiedano.
3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 3, il produttore conserva per un anno presso l'impianto
di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e
cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1,
lettera b, e in conformita' alla norma UNI 10802. Le modalita' di
conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione
delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati
prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.
Art. 6
Sistema di gestione
1. Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema
di gestione della qualita' secondo la norma UNI EN ISO 9001
certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa
vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al
presente regolamento. Il manuale della qualita' deve essere
comprensivo:
a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche
di conformita' alla norma UNI EN 643;
b) del piano di campionamento.
2. Il periodo di conservazione del campione di cui all'articolo 5,
comma 3, e' ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo
accreditato ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini della riduzione di cui al comma 2, deve essere
predisposta dal produttore apposita documentazione relativa a
ciascuno dei seguenti aspetti:
a) il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;
b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle
eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.
Art. 7
Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente
regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta
all'autorita' competente un aggiornamento della comunicazione
effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, indicando la corrispondente tipologia di cui
all'allegato 1, suballegato 1, e la quantita' massima correlata alla
specifica attivita' di recupero riportata nell'allegato 4 del decreto
del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, supplemento ordinario n. 72 o
un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo
III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali che
risultano in esito alle procedure di recupero gia' autorizzate
possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui
all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di
cui all'articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformita'
ai sensi dell'articolo 5.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 1
(articolo 3)
a) Requisiti di qualita' della carta e cartone recuperati.
La carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai
requisiti indicati nella seguente tabella:
======================================================= | | Unita' di | | | Parametri | misura | Valori limite | +=======================+=============+===============+ | Materiali proibiti | | | |escluso i rifiuti | | norma UNI EN | |organici e alimenti | - | 643 | +-----------------------+-------------+---------------+ | Rifiuti organici | | | |compresi alimenti | % in peso | < 0,1 | +-----------------------+-------------+---------------+ | Componenti non | | norma UNI EN | |cartacei | % in peso | 643 | +-----------------------+-------------+---------------+
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone.
Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i
seguenti rifiuti:
a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
b) 15 01 05 imballaggi compositi;
c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
d) 20 01 01 carta e cartone;
e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti
urbani e speciali;
f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati
ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle
attivita' di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.
Non sono comunque ammessi:
g) rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto
indifferenziato.
Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il
rispetto dei seguenti obblighi minimi:
accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato
livello di formazione e addestramento;
esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in
ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da
sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di
monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
controlli supplementari, anche analitici, a campione
ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo
indichino tale necessita'. Nel caso di controlli analitici tramite
laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di
riferimento sono i seguenti:
===================================================================== | | Unita' di | Valori | | Parametri | misura | limite | +=========================================+===========+=============+ | Formaldeide | % in peso | < 0,1 | +-----------------------------------------+-----------+-------------+ | Fenolo | % in peso | < 0,1 | +-----------------------------------------+-----------+-------------+ | Nonilfenoli (NP) | % in peso | < 0,1 | +-----------------------------------------+-----------+-------------+ | Nonilfenolietossilati (NPE) | % in peso | < 0,1 | +-----------------------------------------+-----------+-------------+
pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in
ingresso;
stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
procedura scritta per la gestione, la tracciabilita' e la
rendicontazione delle non conformita';
quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in
ingresso;
analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale
nel piano di gestione qualita'.
Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una
lista di misure specifiche minime da implementare:
1) lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire
sotto il controllo di personale qualificato il quale:
a. provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che
devono corrispondere a quanto elencato alle precedenti lettere a),
b), c), d), e) e f);
b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo
ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente
a quanto elencato alla precedente lettera g);
2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono
identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle
finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a
operazioni di smaltimento;
3) quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati
nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente
ed inequivocabilmente a tali rifiuti;
4) l'area di cui al punto 3 del presente allegato non deve
permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e
cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine puo'
risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di
raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale
dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;
5) le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e
cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati
avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con
altri rifiuti o con altri materiali estranei;
6) il personale addetto alla selezione, separazione e
movimentazione dei rifiuti di carta e cartone e' qualificato alle
operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un
addestramento idoneo.
c) Verifiche sulla carta e cartone recuperati.
L'accertamento di conformita' ai requisiti di cui alla lettera a)
deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare
delle caratteristiche di qualita' dei rifiuti in ingresso.
L'accertamento dei requisiti di cui alla lettera a) deve essere
effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e
il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite
dalla norma UNI 10802.
Allegato 2
(articolo 4)
Scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone
recuperati.
La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura
di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre
industrie che li utilizzano come materia prima.