End of waste di carta e cartone: pubblicate le regole

Dopo Css, conglomerato bituminoso, Pap e Pfu, il D.M. n. 188/2020 rappresenta il quinto regolamento per definire i criteri per far cessare la qualifica di rifiuto a questi materiali ai fini del recupero nell’ottica dell’economia circolare

Contesto, finalità ed oggetto del decreto

Il decreto del ministero dell’Ambiente 22 settembre 2020, n. 188 (in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, n. 33), in vigore dal 24 febbraio 2021, stabilisce «i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali», ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 (art. 1, comma 1), divenendo “carta e cartone recuperati”.

Anche per il recente decreto, il ministero dell’Ambiente ha adottato il format già utilizzato per pneumatici fuori uso (Pfu[1]D.M. n. 78/2020. Si veda A. Kiniger End of waste: le regole per la gomma vulcanizzata in Ambiente&Sicurezza n. 9/2020) e prodotti assorbenti per la persona (Pap)[2]D.M. n 62/2019. Si veda A. Kiniger Prodotti assorbenti per la persona: i criteri per l’end of waste in Ambiente&Sicurezza n. 11/2019, mantenendone struttura e articolazione. Così, nella parte finale della premessa si precisa che la carta e il cartone recuperati hanno un mercato, un valore economico di scambio commerciale, nonché utilizzi specifici nel rispetto dei requisiti tecnici del regolamento, requisiti che, sulla base dell’istruttoria effettuata dal ministero, non comportano impatti negativi complessivi sulla salute e sull’ambiente.

Nei “visto” e “considerato” vengono poi richiamate le discipline di settore nell’ambito delle quali l’utilizzo della carta e del cartone riciclati costituisce prassi assodata. In questo senso vanno letti i riferimenti alla legislazione alimentare, a quella che regolamenta i dispositivi medici, la sicurezza dei giocattoli, il codice del consumo e agli ormai inevitabili, perché centrali, regolamenti Reach e Clp.

Il D.M. n. 188/2020 interviene in un settore, quello cartario, che pur caratterizzandosi - da sempre - per una spiccata propensione a riciclo, fino ad oggi dipendeva dalla disciplina regolamentare contenuta al punto 1.1. dell’allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, mancando un regolamento comunitario dedicato.

 

Definizioni

Come i precedenti regolamenti, anche il decreto in commento (art. 2) rimanda alle definizioni dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 in tema di gestione rifiuti, che integra con altre otto, relative al recupero di questa particolare tipologia di rifiuti. Le più rilevanti sono quelle di:

  • «rifiuto di carta e cartone: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati[3]Si tratta dei rifiuti di carta e cartone costituiti anche da componenti diverse dalla carta, quali plastica, alluminio eccetera., anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali»;
  • «lotto di carta e cartone recuperati, un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate»;
  • «componenti non cartacei, i componenti così definiti dalla norma Uni En 643»;
  • «materiali proibiti, i materiali così definiti dalla norma Uni En 643, ad esclusione dei «rifiuti organici compresi alimenti».

 

Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto e scopi specifici di utilizzabilità

L’art. 3 riporta i criteri specifici che permettono di cessare la qualifica di rifiuto e per farlo richiama i due riferimenti cardine della disciplina:

  • la norma Uni En 643, individuata dal decreto quale criterio esclusivo di conformità delle attività di recupero di rifiuti di carta e cartone[4]La norma, in verità, per quanto costituisca dalla sua adozione il riferimento tecnico applicato nella prassi, non disciplina le attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone, esclusivamente le caratteristiche di qualità dei rifiuti da recuperare. e
  • l’allegato 1 al D.M. n. 188/2020, riportante i requisiti tecnici della carta e cartone recuperati.

Come noto, la norma Uni En 643 del marzo 2014 definisce le caratteristiche di qualità di carta e cartone da riciclare, distinguendo 5 gruppi di qualità unificate[5]Gruppo 1, qualità ordinarie; gruppo 2, qualità medie; gruppo 3, qualità superiori; gruppo 4, qualità kraft; gruppo 5, qualità speciali..

 

L’allegato 1 è suddiviso in tre sezioni:

  • requisiti di qualità della carta e cartone recuperati (vedere la tabella 1);

 

Tabella 1
       =======================================================

       |                       |  Unita' di  |               |

       |       Parametri       |   misura    | Valori limite |

       +=======================+=============+===============+

       | Materiali proibiti    |             |               |

       |escluso i rifiuti      |             |  norma UNI EN |

       |organici e alimenti    |      -      |      643      |

       +-----------------------+-------------+---------------+

       | Rifiuti organici      |             |               |

       |compresi alimenti      |  % in peso  |     < 0,1     |

       +-----------------------+-------------+---------------+

       | Componenti non        |             |  norma UNI EN |

       |cartacei               |  % in peso  |      643      |

       +-----------------------+-------------+---------------+

 

  • verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone, nel quale sono riportati:

- i codici Eer dei rifiuti ammessi (vedere la tabella 2);

- i rifiuti non ammessi, ovverosia i «rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato»;

- gli obblighi minimi del sistema di controllo dei rifiuti in ingresso, tra i quali controlli documentali, visivi e analitici «ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità”, formazione e addestramento del personale, nonché “analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità»;

- le misure operative minime da implementare presso gli impianti di recupero (tabella 3);

  • verifiche sulla carta e cartone recuperati, dove si afferma che l’accertamento di conformità dei requisiti di cui alla lettera a) deve:

- avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso;

- essere effettuato da un organismo certificato per la qualità ai sensi della norma Uni En 9001;

- con prelievo di campioni conforme alle metodiche di cui alla norma Uni 10802.

Tabella 2
Codice Eer e descrizione
15 01 01 Imballaggi di carta e cartone
15 01 05 Imballaggi compositi
15 01 06 Imballaggi in materiali misti
20 01 01 Carta e cartone
19 12 01 Carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali
03 03 08 Scarti della selezione di carta e cartone destinati a essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

 

Tabella 3

 

Misure operative minime
1) lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:

a. provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere a quanto elencato alle tabella 2

b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alla precedente lettera g) [rifiuti non ammessi]

2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento
3) quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti
4) l'area di cui al punto 3 del presente allegato non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti
5) le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei
6) il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un addestramento idoneo

 

 

L’art. 4 individua invece gli “scopi specifici” ai quali possono essere destinati la carta e il cartone recuperati. Per farlo, rinvia all’allegato 2 al decreto, nel quale si ammette l’utilizzabilità «nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materie prime». Una formulazione, tutt’altro che “specifica”.

 

La dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

Come già nei precedenti decreti in materia, la dichiarazione di conformità costituisce il documento per la gestione dei lotti di end of waste prodotto. Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello riportato nell’allegato 3 al D.M. n. 188/2020, al termine del processo produttivo di ciascun lotto il produttore attesta il rispetto dei criteri di cui all’art. 3, comma 1, D.M. n. 188/2020. La dichiarazione deve essere trasmessa all’autorità competente e all’Arpa[6]Nel parere consultivo 897/2020 del 13 maggio 2020, il Consiglio di Stato ha suggerito al ministero di inserire tra i destinatari della dichiarazione di conformità anche il detentore successivo del materiale, «fatta salva, in ogni caso, la specifica responsabilità dei singoli soggetti che partecipano alla filiera medesima»; il ministero non sembra però aver aderito all’osservazione formulata. tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite fax o per via telematica[7]Ai sensi dell’art. 65, D.Lgs. n. 82/2005, che richiama a sua volta l’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.. La dichiarazione di conformità deve essere conservata presso l’impianto o presso la sede legale del produttore, anche in formato elettronico, e messa a disposizione delle autorità di controllo.

Il comma 2 dell’art. 5 non specifica per quanto tempo deve essere conservata la dichiarazione. Il comma 3 del medesimo articolo richiede però al produttore di conservare, per un periodo di un anno, un campione di carta e cartone recuperati, prelevato in conformità alla norma Uni 10802:2013 e secondo le modalità di cui all’allegato 1, lettera c) [il decreto richiama, si ritiene erroneamente, la lettera b) del medesimo allegato 1, relativa alle verifiche sui rifiuti in ingresso all’impianto]. Anche se non specificato dal comma 3 dell’art. 5 si ritiene che il campione debba essere prelevato al termine del processo produttivo di ogni lotto. Le modalità di conservazione dei campioni non devono in ogni caso alterare le caratteristiche chimico/fisiche dell’end of waste e devono consentire la ripetizione delle analisi.

 

Sistema di gestione ambientale

L’art. 6 del regolamento, ispirato all’art. 6, direttiva 2008/98/Ue, richiede l’applicazione da parte del produttore di carta e cartone recuperati, di un sistema di gestione della qualità conforme alla norma Uni En Iso 9001 e certificato da un organismo accreditato. Il manuale della qualità deve comprendere procedure operative per verificare la conformità del processo alla norma UNI EN 643 ed il piano di campionamento.

Se il produttore è registrato Emas o certificato Uni En Iso 14001 potrà conservare il campione di ciascun lotto di Eow prodotto per soli 6 mesi, a patto che possa provare documentalmente:

  • il rispetto delle norme di cui al regolamento in commento;
  • «il rispetto della normativa in materia ambientale»[8]Si segnala la possibile criticità legata al carattere generico del prescritto «rispetto della normativa in materia ambientale». e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione;
  • la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.

 

Norme transitorie e finali

A differenza del decrerto sul recupero dei PFU, che prescriveva (erroneamente) soli 120 giorni, l’art. 7 comma 1, decreto in commento prevede che entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento, e quindi entro il 23 agosto 2021, il produttore (autorizzato in via semplificata, ordinaria, sperimentale o integrata) presenti all’autorità competente un’istanza di aggiornamento della propria autorizzazione ai criteri descritti nel decreto in commento. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento entro il termine indicato può comportare la sospensione dell’attività oggetto di autorizzazione[9]Vedere A. Kiniger, End of waste: la possibilità di definire criteri specifici (o dettagliati) permette di rilanciare la circular economy in Ambiente&Sicurezza n. 11/2019..

Nelle more dell’adeguamento dell’autorizzazione, la carta e il cartone recuperati possono essere utilizzati per gli scopi specifici di cui all’allegato 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 5.

Note   [ + ]

1. D.M. n. 78/2020. Si veda A. Kiniger End of waste: le regole per la gomma vulcanizzata in Ambiente&Sicurezza n. 9/2020
2. D.M. n 62/2019. Si veda A. Kiniger Prodotti assorbenti per la persona: i criteri per l’end of waste in Ambiente&Sicurezza n. 11/2019
3. Si tratta dei rifiuti di carta e cartone costituiti anche da componenti diverse dalla carta, quali plastica, alluminio eccetera.
4. La norma, in verità, per quanto costituisca dalla sua adozione il riferimento tecnico applicato nella prassi, non disciplina le attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone, esclusivamente le caratteristiche di qualità dei rifiuti da recuperare.
5. Gruppo 1, qualità ordinarie; gruppo 2, qualità medie; gruppo 3, qualità superiori; gruppo 4, qualità kraft; gruppo 5, qualità speciali.
6. Nel parere consultivo 897/2020 del 13 maggio 2020, il Consiglio di Stato ha suggerito al ministero di inserire tra i destinatari della dichiarazione di conformità anche il detentore successivo del materiale, «fatta salva, in ogni caso, la specifica responsabilità dei singoli soggetti che partecipano alla filiera medesima»; il ministero non sembra però aver aderito all’osservazione formulata.
7. Ai sensi dell’art. 65, D.Lgs. n. 82/2005, che richiama a sua volta l’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Si segnala la possibile criticità legata al carattere generico del prescritto «rispetto della normativa in materia ambientale».
9. Vedere A. Kiniger, End of waste: la possibilità di definire criteri specifici (o dettagliati) permette di rilanciare la circular economy in Ambiente&Sicurezza n. 11/2019.

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