End of waste e attività soggette ad Aia: i chiarimenti del Mase sono stati forniti in risposta a un interpello ambientale di Confindustria. In particolare, l'associazione ha chiesto di chiarire se l’art. 184-ter, D.Lgs. 152/2006 debba o meno essere applicato ad un’attività industriale manifatturiera:
- soggetta alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) che utilizza - o ha intenzione di utilizzare - direttamente nel proprio processo produttivo anche alcune categorie di rifiuti, unitamente ad altre materie prime, e il cui scopo non è l’ottenimento di “un rifiuto che ha cessato di essere tale” (end of waste), ma la produzione di un bene finale;
- qualora l’operazione di recupero del rifiuto non sia già autorizzata in Aia, e solo nel caso in cui questo rifiuto sia incluso nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, ovvero se gli impianti possano applicare la procedura semplificata di cui all’art. 216 («Operazioni di recupero»), comma 8-septies, D.Lgs. 152/2006 e utilizzare il rifiuto nel processo produttivo nel rispetto del relativo Bat reference, previa comunicazione da inoltrare all'autorità ambientale competente.
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Di seguito i testi dell'interpello di Confindustria e del parere del Mase.
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Interpello ambientale di Confindustria 14 giugno 2023, n. 97093
Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006.
La scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, relativo all’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184- ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.Lgs. 152/2006.
In particolare, con il presente interpello si chiede di chiarire se l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 debba o meno essere applicato ad un’attività industriale manifatturiera soggetta alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che utilizza - o ha intenzione di utilizzare - direttamente nel proprio processo produttivo anche alcune categorie di rifiuti, unitamente ad altre materie prime, e il cui scopo non è l’ottenimento di “un rifiuto che ha cessato di essere tale” (End of Waste), ma la produzione di un bene finale.
Se dovesse essere applicato l’art. 184-ter a questa fattispecie, le attività industriali di produzione di beni che utilizzano nei loro processi produttivi anche alcune materie prime costituite da rifiuti verrebbero equiparate alle attività economiche volte al recupero dei rifiuti per l’ottenimento di “un rifiuto che ha cessato di essere tale” e ciò solo in funzione dell’inserimento nel ciclo produttivo dell’industria anche di materiali classificati come rifiuti.
A questo proposito, si evidenzia che al capitolo 2 “Inquadramento normativo” delle Linee Guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) per l’applicazione della disciplina End of Waste del 2022, è presente un passaggio che porta a tenere ben
distinte le attività rivolte al recupero di rifiuti per l’ottenimento di “un rifiuto che ha cessato di essere tale” da quelle finalizzate alla vera e propria produzione di beni attraverso un processo manifatturiero. Si legge, infatti, al punto 2.1.1: “Non rientrano nel campo di applicazione della presente linea guida i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l’attività di recupero dei rifiuti, bensì la produzione di un bene”.
Pertanto, sulla base di questo richiamo, si ritiene che per gli impianti industriali soggetti ad AIA che, nell’esitare un bene finale, utilizzano nel loro ciclo produttivo anche rifiuti, non debba applicarsi quanto previsto dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Le stesse linee guida, infatti, sembrano chiarire, correttamente, che per determinate tipologie di recupero dei rifiuti possano essere individuate e applicate procedure differenti da quelle End of Waste. Questo perché il recupero non è finalizzato a verificare/garantire che il materiale in uscita abbia le corrette caratteristiche merceologiche e ambientali per poter essere classificato come “rifiuto che ha cessato di essere tale”, ma dà origine a un bene finale intrinsecamente differente da quello in ingresso. È evidente in questo caso che il bene finale prodotto in nessun modo può essere considerato “un rifiuto che ha cessato di essere tale”.
In conclusione, a nostro avviso, l’art. 184-ter non è da applicarsi agli impianti industriali che svolgono un’attività manifatturiera destinata alla produzione di un bene finale e sono autorizzati in AIA ad utilizzare direttamente nel processo anche rifiuti, unitamente ad altre materie prime. Tali impianti dovranno applicare la disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e le relative prescrizioni, comprensive di quelle relative alla gestione dei rifiuti in ingresso al processo.
È, inoltre, di fondamentale importanza chiarire che, qualora l’operazione di recupero del rifiuto in questione non sia già autorizzata in AIA, e solo nel caso in cui tale rifiuto sia incluso nella Lista Verde di cui al Regolamento (CE) N. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, gli impianti potranno applicare la procedura semplificata di cui all’art. 216 (Operazioni di recupero), comma 8-septies del D.Lgs. 152/2006, e utilizzare il rifiuto nel processo produttivo nel rispetto del relativo BAT Reference, previa comunicazione da inoltrare all'autorità ambientale competente (AC).
La disposizione citata, infatti, espressamente dispone che “Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione”.
In applicazione di questa disposizione, quindi, decorsi 45 giorni dalla comunicazione all'autorità ambientale competente, lo stabilimento autorizzato AIA potrà utilizzare i rifiuti della lista verde specificati nella comunicazione e tali rifiuti saranno assoggettati unicamente al rispetto delle norme riguardanti il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione, dunque: il trasporto dei rifiuti agli stabilimenti AIA sarà effettuato da trasportatori qualificati, i quali, nella compilazione del relativo formulario, faranno riferimento ai Decreti AIA e/o alla comunicazione inviata all’Autorità competente ai sensi dell’art. 216, comma 8-septies e al pertinente codice di destino del rifiuto, individuato nell’ambito delle operazioni di recupero di cui all’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e le materie prime costituite da rifiuti potranno essere gestite unitamente con le altre materie prime, sia in termini di stoccaggio e movimentazione che in relazione ai processi di trattamento e lavorazione volti alla produzione dei beni oggetto dell’attività dello stabilimento.
In conclusione, quindi, anche nel caso di un impianto industriale che svolge un’attività manifatturiera destinata alla produzione di un bene finale e autorizzato in AIA ad utilizzare in ingresso la sola materia prima, che integra nel processo produttivo un rifiuto incluso in Lista Verde non richiamato nelle prescrizioni AIA, a nostro avviso, non è da applicarsi l’art. 184-ter. Tali impianti dovranno applicare la procedura semplificata di cui all’art. 216 (Operazioni di recupero), comma 8- septies del D.Lgs. 152/2006.
Sulla base di queste considerazioni, al fine di garantire la necessaria chiarezza agli operatori del settore e agli enti incaricati dei controlli, si chiede cortesemente al Ministero destinatario del presente interpello, di confermare la correttezza della lettura normativa prospettata.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 17 novembre 2023, n. 187169
Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D. lgs. 152/2006 – applicazione art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’industria manifatturiera
Quesito
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, Confindustria ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:
a) se l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 debba o meno essere applicato ad un’attività industriale manifatturiera soggetta alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che utilizza - o ha intenzione di utilizzare - direttamente nel proprio processo produttivo anche alcune categorie di rifiuti, unitamente ad altre materie prime, e il cui scopo non è l’ottenimento di “un rifiuto che ha cessato di essere tale” (End of Waste), ma la produzione di un bene finale;
b) se l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 debba o meno essere applicato ad un’attività industriale manifatturiera qualora l’operazione di recupero del rifiuto non sia già autorizzata in AIA, e solo nel caso in cui tale rifiuto sia incluso nella Lista Verde di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, ovvero se gli impianti possano applicare la procedura semplificata di cui all’art. 216 (Operazioni di recupero), comma 8-septies del D.Lgs. 152/2006 e utilizzare il rifiuto nel processo produttivo nel rispetto del relativo BAT Reference, previa comunicazione da inoltrare all'autorità ambientale competente.
Riferimenti normativi
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito TUA, e in particolare:
- l’articolo 184-ter recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto;
- l’articolo 216 recante la disciplina per le operazioni di recupero in forma semplificata, con particolare riguardo alla disposizione contenuta nel comma 8-septies riguardante la gestione dei rifiuti individuati nella Lista verde di cui al Regolamento (CE) 1013/2006.
- Decisione di esecuzione 2019/1004/UE della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C (2012) 2384 della Commissione.
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Dal quadro normativo sopraesposto, in coerenza con quanto esplicitato nel parere tecnico reso dall’ISPRA, emerge quanto nel seguito riportato.
L’articolo 184-ter disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto stabilendo che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo. Laddove, non siano adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali i criteri specifici, il comma 3 del citato articolo 184-ter dispone che, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, le autorizzazioni siano rilasciate “caso per caso” per specifiche tipologie di rifiuto, sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente (modifica introdotta dal decreto legge 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021), sulla base delle Linee Guida SNPA n. 41/2022, concernenti l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’art. 184-ter, comma 3-ter, del TUA (revisione gennaio 2022).
Nel merito del quesito posto, considerato che le Linee Guida citate esplicitano chiaramente che “non rientrano nel campo di applicazione (delle Linee Guida) i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l’attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene.”, si ritiene che per gli impianti produttivi - autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - che utilizzano rifiuti unitamente ad altre materie prime nel loro ciclo produttivo non si applichi la disciplina prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, del TUA, in quanto in tale fattispecie non si è in presenza di un “processo di recupero dei rifiuti” che soddisfa le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter e il cui scopo è la cessazione della qualifica di rifiuto, bensì di un processo volto alla produzione di un bene.
Per quanto sopra riportato, e a supporto di tali determinazioni, si ritiene utile ricordare quanto previsto dalla Decisione di esecuzione 2019/1004/UE sulle regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti e dalle relative Linee Guida Eurostat per la compilazione ed il reporting in accordo alla stessa. L’allegato I alla suddetta Decisione individua, infatti, per le varie frazioni merceologiche, ai fini del riciclaggio il posizionamento del punto di calcolo, definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e) come “il punto di immissione dei materiali di rifiuti urbani nell'operazione di riciclaggio con la quale i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti, o il punto in cui i materiali di rifiuto cessano di essere rifiuti in seguito a un’operazione preparatoria prima di essere ritrattati”
Ai fini del calcolo, è quindi esplicitamente differenziato il processo di end of waste, che concorre alla quantificazione dei rifiuti riciclati, dal processo produttivo volto alla produzione del bene; ne discende che la sostanza o l’oggetto che ha cessato di essere rifiuto va inteso quale prodotto intermedio rispetto ad un successivo ritrattamento finalizzato ad ottenere un prodotto finale.
Con riferimento al secondo quesito posto, si rappresenta che l’articolo 216, comma 8-septies, del TUA disciplina la possibilità di utilizzare i rifiuti individuati nella Lista Verde di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 negli impianti industriali autorizzati con AIA, “nel rispetto del relativo Bat References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'Autorità ambientale competente. In tal caso, i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione”. Tale disposizione consente agli impianti autorizzati in AIA di integrare nel processo produttivo i rifiuti inclusi nella Lista Verde, ma non disciplinati nella predetta autorizzazione, prescrivendo il solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti e la compilazione del formulario identificativo. In considerazione di ciò, anche per questa fattispecie, non sembra applicabile la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del TUA.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.