End of waste e inerti: nuovi chiarimenti sul D.M. n. 152/2022 sono stati forniti dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica in risposta a un interpello ambientale della Provincia autonoma di Trento.
Le ragioni dell'interpello sono da ricercare nel fatto che, come scrive la Provincia nella nota di accompagnamento «In sede di prima applicazione del nuovo decreto gli Uffici di quest’Amministrazione hanno rilevato – anche in sede di confronto con il mondo produttivo – numerose criticità interpretative insorte con la nuova disciplina. Tali criticità, oltre a rendere difficoltoso per gli stessi operatori del settore operare con la debita certezza, rischiano di inficiare la stessa possibilità di recuperare le tipologie di rifiuto elencate nel decreto ministeriale, con conseguente rischio di dover smaltire i rifiuti in discarica, a tutto discapito dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti e del perseguimento degli obiettivi dell’economia circolare».
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Di seguito i testi dell'interpello e del successivo parere ministeriale.
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Interpello ambientale della Provincia autonoma di Trento 11 gennaio 2023, n. 3515
Oggetto: decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152 – Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Con decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, è stato emanato il “regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (...)”. Il regolamento in questione, in vigore dal 4 novembre 2022, definisce “i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale (...) sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti” (art. 1).
In sede di prima applicazione del nuovo decreto gli Uffici di quest’Amministrazione hanno rilevato – anche in sede di confronto con il mondo produttivo – numerose criticità interpretative insorte con la nuova disciplina. Tali criticità, oltre a rendere difficoltoso per gli stessi operatori del settore operare con la debita certezza, rischiano di inficiare la stessa possibilità di recuperare le tipologie di rifiuto elencate nel decreto ministeriale, con conseguente rischio di dover smaltire i rifiuti in discarica, a tutto discapito dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti e del perseguimento degli obiettivi dell’economia circolare. Inoltre, le stesse incertezze interpretative potrebbero, nel loro insieme, pregiudicare la stessa applicazione del decreto, finendo con l’inficiarne l’uniformità applicativa sul territorio.
Pertanto, al fine di dirimere le numerose criticità interpretative delle nuove disposizioni, si rende necessario formulare specifico interpello a sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegando alla presente i relativi quesiti, cui si prega di fornire cortese urgente risposta.
Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Quesiti in ordine all’applicazione del decreto ministeriale 7 settembre 2022, n. 152.
Con il decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, è stato emanato il “regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (...)”. Tale regolamento – adottato ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – definisce “i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale (...) sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti” (art. 1 del nuovo decreto ministeriale).
In estrema sintesi, il nuovo decreto ministeriale detta le condizioni e i criteri, affinché determinate tipologie di rifiuti ivi elencati, sottoposti ad attività di recupero, cessano di essere tali. In particolare, il nuovo decreto definisce le procedure di accettazione e verifica sui rifiuti in ingresso negli impianti, le specifiche attività di recupero e i requisiti di qualità del prodotto finale (c.d. “aggregato recuperato"), tra cui i valori limite in sede di caratterizzazione e di test di cessione, nonché gli specifici utilizzi e le norme tecniche di riferimento.
In relazione al suddetto decreto si formulano, ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i seguenti quesiti.
1) Campo applicativo del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152
Il nuovo decreto ministeriale concerne i rifiuti elencati nell’allegato 1, lettera a) “rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato” e alla successiva lettera c) del medesimo allegato elenca il “processo di lavorazione minimo (...)”, ossia il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti finalizzato alla produzione di aggregato recuperato.
Rispetto ai rifiuti elencati nell’allegato 1, lett. a), del nuovo D.M. si chiede – in generale – se essi debbano essere recuperati esclusivamente secondo le modalità operative ivi indicate – e, quindi, per tali rifiuti le attività di recupero volte alla produzione di materia prima sono esclusivamente quelle dettate dal nuovo D.M. – oppure residuano le procedure e le modalità stabilite da precedenti atti normativi?
In relazione al suddetto quesito di carattere generale, si evidenziano i seguenti specifici aspetti.
1.a) I rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02 sono disciplinati sia dal nuovo D.M. che dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso”). In tal caso, poiché sia il nuovo D.M. che il D.M. 69/2018 disciplinano la produzione di materia prima con i rifiuti aventi il suddetto codice CER – prevedendo peraltro requisiti ambientali assai diversi – in quali casi debbono essere applicate le disposizioni del nuovo D.M. e in quali altri sono da applicare quelle del D.M. 69/2018 in ordine alla cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02?
1.b) Con riguardo ai processi di lavorazione, si chiede se i rifiuti elencati nel nuovo D.M. 152/2022 devono essere recuperati esclusivamente secondo le procedure ivi indicate (v. lett. c) dell’allegato 1 del nuovo decreto, ossia “fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo la macinazione, la vagliatura, la selezione granulometrica, la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate”) oppure, qualora non necessitino di essere sottoposti ad operazioni meccaniche, possono essere sottoposti ad operazioni di recupero autorizzate "caso per caso" ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
Infatti, il nuovo D.M. elenca alcuni rifiuti che potenzialmente possono essere recuperati senza effettuare alcuna operazione meccanica, come, ad esempio, i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (CER 17.05.04). Tali rifiuti, invero, potrebbero presentare granulometrie limose/argillose o presentarsi sotto forma di massi da scogliera, direttamente utilizzabili per specifiche opere. A tal proposito si richiama il comma 2 dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, il quale stabilisce che “l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni (...)".
1.c) Con riguardo agli specifici utilizzi dell’aggregato recuperato, qualora un’impresa intendesse procedere al recupero di uno o più rifiuti elencati nell’allegato 1, lettera a) del D.M. 152/2022 al fine di produrre una materia prima da utilizzare per ambiti diversi da quelli prospettati nell’Allegato 2 del D.M. stesso, tale istanza è ancora autorizzabile “caso per caso ” da parte dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 oppure dev’essere negata la possibilità di produrre una materia prima per ambiti diversi da quelli consentiti dal D.M. 152/2022?
A tal proposito, si osserva che nella tabella 5, dell’allegato 2 del nuovo D.M., non sembrano essere riportati i requisiti di idoneità tecnica necessari per alcuni ambiti di utilizzo dell’aggregato recuperato, come ad esempio l’utilizzo per strati drenanti.
2) Modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti
In relazione alle modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso il nuovo D.M. si limita a prevedere che la messa in riserva dei rifiuti conformi deve avvenire “nell’area dedicata esclusivamente ad essi (...) strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi” (v. allegato 1, lett. b).
A tal riguardo, si formulano i seguenti quesiti.
2.a) Ferma restando la necessità di stoccaggio separato dei rifiuti risultati conformi in seguito alle verifiche in ingresso dai rifiuti non risultati conformi (o non ammessi), i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del nuovo D.M., devono essere stoccati separatamente, per singolo codice CER, oppure possono essere stoccati, potenzialmente anche tutti insieme, in un'unica area ad essi appositamente dedicata? In altri termini, al fine di realizzare uno stoccaggio corretto (operazione di recupero R13 - messa in riserva) valgono le regole ordinarie previste dalla normativa vigente in materia di accorpamento, raggruppamento e/o miscelazione di rifiuti, oppure i rifiuti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del nuovo D.M. possono essere stoccati tutti insieme senza alcuna separazione tra rifiuti con diverso codice CER?
2.b) Nel caso in cui i rifiuti contemplati dal nuovo D.M. – e risultati conformi in seguito alle verifiche in ingresso – dovessero essere stoccati separatamente, ossia per singolo codice CER, come devono essere gestiti i successivi processi meccanici di lavorazione dei rifiuti? I rifiuti possono essere sottoposti a lavorazione contestuale tra due o più codici CER oppure le lavorazioni dovranno avvenire anch’esse in maniera separata, cioè per singolo codice CER?
3) Qualità ambientale dell’aggregato recuperato
3.a) Nella lett. d) dell’allegato 1, del nuovo D.M. 152/2022 sono riportati i requisiti ambientali che ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve garantire. Tali requisiti sembrerebbe debbano essere soddisfatti indistintamente per qualsiasi utilizzo finale dell'aggregato recuperato. In altre parole, il nuovo D.M. non sembra differenziare la qualità che un aggregato recuperato deve avere in funzione dello specifico destino finale. Ad esempio, un aggregato recuperato, al fine di essere utilizzato in un ripristino ambientale oppure per la realizzazione di un piazzale industriale ovvero ancora per la produzione di un materiale legato, deve soddisfare i medesimi requisiti ambientali.
Si ritiene che tale assunto possa condurre, da un lato, ad avere materie prime con requisiti ambientali molto stringenti nel caso di utilizzo delle stesse per alcune tipologie di utilizzo (ad esempio realizzazione di rilevati, sottofondi, strati di fondazione) e, dall’altro lato, ad avere materie prime con requisiti ambientali non cautelativi per altri impieghi. Ad esempio, in caso di utilizzo dell’aggregato in un recupero ambientale le analisi ambientali stabilite dal nuovo D.M. non contemplano la ricerca di determinati parametri in funzione della destinazione urbanistica secondo i limiti della tabella 1 all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (richiamati, peraltro, anche dall’articolo 5, comma 2, lettera d-bis del decreto ministeriale 5 febbraio 1998).
Si chiede conferma della suddetta lettura.
3.b) Nella Tabella 2, dell’allegato 1 del nuovo D.M. 152/2022 sono stabiliti i limiti di caratterizzazione che devono soddisfare gli aggregati recuperati. Tale tabella non prevede la ricerca dei metalli. Tuttavia, parallelamente, nell’allegato 2 del medesimo decreto è riportato che "gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee".
Tale inciso dell’allegato 2 parrebbe sostanzialmente richiamare i limiti disposti dalle tabelle 1 e 2, all'allegato 5, al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
Ciò premesso, si chiede di chiarire se un aggregato recuperato che soddisfa i requisiti ambientali previsti dal nuovo D.M., ma che non soddisfa l'assunto secondo il quale non deve "costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee" (perché ad esempio presenta una concentrazione di un determinato parametro superiore ai limiti della sopra richiamata tabella 1, tra cui ad esempio il piombo, oppure un livello di concentrazione di solfati in cessione conforme al nuovo D.M., ma non conforme con la sopra richiamata tabella 2), lo stesso possa essere considerato a tutti gli effetti un "aggregato recuperato" e, dunque, una materia prima.
Più in generale si chiede di precisare quali sono i criteri per determinare se un aggregato recuperato costituisca “potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee”: ciò anche al fine di non creare un sito potenzialmente contaminato con l’utilizzo dell’aggregato recuperato.
4) Tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022
L’art. 8 del D.M. 152/2022 contempla la disciplina transitoria e stabilisce, in particolare, che “ai fini dell’adeguamento ai criteri” del nuovo D.M. “il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 (...) o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione (...)”.
4.a) Qualora il titolare di un’autorizzazione o di iscrizione da aggiornare ai sensi del suddetto art. 8 del nuovo D.M. entro i termini ivi indicati non presenti alcuna istanza, si chiede se dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del nuovo D.M. sia da intendere decaduta l’autorizzazione o l’ iscrizione in essere all’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti volte alla produzione di materia prima (end of waste).
4.b) Qualora il titolare di un’autorizzazione o di iscrizione da aggiornare ai sensi del suddetto art. 8 del nuovo D.M. entro i termini ivi indicati presenti istanza di adeguamento, si chiede se egli possa continuare ad esercitare le attività secondo la previgente autorizzazione nelle more del rilascio del nuovo titolo abilitativo e, ciò, anche dopo lo scadere del 180° giorno?
4.c) L’art. 7 del nuovo D.M. prevede la possibilità, “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore” del decreto, di “una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (...) per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa”. Si osserva che tale termine è il medesimo di quello previsto dall’art. 8 del D.M. per l’aggiornamento delle autorizzazioni o iscrizioni in essere.
A tal riguardo, si chiede quale sarà la sorte delle autorizzazioni aggiornate o rilasciate nel termine di centottanta giorni previsto dall’art. 8, in ragione dell’eventuale revisione del decreto prevista dall’art. 7.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 6 giugno 2023, n. 91980
Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 (DL 77/2021, convertito con legge 108/2021)- Decreto 27 settembre 2022, n. 152 - Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
QUESITO
Con l’istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. 152/2006, la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto di conoscere la corretta applicazione del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, è stato emanato il “regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (...)”. Il regolamento in questione, in vigore dal 4 novembre 2022, definisce “i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale (...) sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti” (art. 1). In particolare sono stati sottoposti specifici quesiti inerenti:
1) Campo applicativo del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152 2) Modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti
3) Qualità ambientale dell’aggregato recuperato
4) Tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto 27 settembre 2022, n. 152 - Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Il D.M. n. 152/2022 individua i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregati recuperati (Allegato 1).
L’ambito di applicazione del decreto in vigore è circoscritto esclusivamente ai rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'allegato 1, nonché ai rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1. Non sono ammessi i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
In relazione al quesito 1) sul Campo applicativo del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, si rappresenta nello specifico quanto segue.
Per quanto attiene ai rifiuti identificati dal codice EER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, per i quali si chiede se applicare le disposizioni di cui al D.M. n.69/2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” o quelle del D.M. n. 152/2022 (quesito 1.a), si precisa che qualora l’attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto (EER 170302) si applicano le disposizioni di cui al DM 69/2018; mentre, nel caso in cui l’attività di recupero coinvolga anche altri rifiuti, di cui all’Allegato 1 del DM n. 152/2022, le disposizioni da applicarsi sono quelle del D.M. n. 152/2022.
Relativamente al quesito riguardante i processi di lavorazione dell’attività di recupero (quesito 1.b), si precisa che il regolamento, al punto c) dell’Allegato 1, riporta, a mero titolo esemplificativo, le fasi meccaniche del processo di lavorazione. Inoltre, come correttamente indicato, “L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni” (art. 184-ter, comma 2, Dlgs. 152/2006).
Per scopi specifici diversi dagli utilizzi individuati all’Allegato 2 del DM. N. 152/2022 (quesito 1.c), resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorizzazione “caso per caso” in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto. Nello specifico, il comma 3 dispone, infatti, che in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, ovvero mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate “caso per caso” per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.
Come noto, le autorizzazioni “caso per caso” devono individuare:
- i rifiuti ammissibili all'operazione di recupero
-i processi e le tecniche di trattamento consentiti
-i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero
-i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto e
-un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
In particolare, i provvedimenti autorizzativi devono individuare le operazioni di recupero compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata che garantiscano i requisiti di qualità dei materiali in uscita, nonché la conformità alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali. Devono, inoltre, dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l’oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le eventuali tipologie di processi produttivi in cui l’end of waste viene utilizzato, nonché i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi.
In relazione al quesito 2) riguardante le modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, si rappresenta quanto segue.
In riferimento alle modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (quesito 2.a), restano valide le norme tecniche vigenti per l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi quali quelle previste al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, nonché quanto previsto al Decreto 26 luglio 2022 del Ministero dell’interno recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”.
Per quanto riguarda il quesito 2.b, si evidenzia che la cessazione della qualifica di rifiuto si realizza quando si soddisfano al contempo due condizioni: l’aggregato recuperato è conforme ai criteri contenuti nell’Allegato 1 ed è utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2. I criteri prevedono un elenco di rifiuti ammessi alle operazioni di recupero; la verifica sui rifiuti in ingresso – che consiste nell’esame della documentazione a corredo dei rifiuti, nel controllo visivo e, “qualora se ne ravveda la necessità”, in controlli supplementari; indicazioni relative al processo di trattamento e deposito temporaneo presso il produttore; infine, controlli sull’aggregato recuperato da realizzarsi mediante verifica della presenza di determinate sostanze in concentrazioni inferiori agli specifici valori individuati dal decreto. Le lavorazioni dei rifiuti in ingresso devono essere, pertanto, condotte in modo tale da garantire le caratteristiche dei prodotti in uscita per gli utilizzi specifici previsti dal regolamento in coerenza con i rifiuti in ingresso.
In riferimento al quesito 3) relativo alla qualità ambientale dell’aggregato recuperato, si rappresenta quanto segue. In relazione al quesito 3.a), si conferma che i requisiti ambientali da garantire per ogni lotto prodotto sono quelli espressamente indicati nelle tabelle 2-parametri da ricercare e valori limite- e tabella 3-Analiti da ricercare e valori limite- dell’Allegato 1 al DM 152/2022.
Relativamente alla richiesta di precisare quali siano i criteri per determinare se un aggregato recuperato costituisca “potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee”
(quesito 3.b), si precisa che qualora si sospetti la presenza di contaminazione dell’aggregato recuperato, devono essere effettuate le opportune verifiche nel rispetto dei principi generali della gestione dei rifiuti in attuazione a quanto disposto dall'articolo 177, comma 4 del D.Lgs n. 152/2006, secondo cui “I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”
In relazione al quesito 4) su tempi e modalità di adeguamento al nuovo DM 152/2006, si rappresenta sui punti 4a) e 4b che gli articoli 7 e 8 del DM 152/2022 sono stati modificati dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. In particolare, l’articolo 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), comma 8-undecies (Qualifica rifiuti inerti), ha prorogato i termini, previsti dagli art. 7 e 8 del succitato DM, di ulteriori 6 mesi.
Inoltre, si evidenzia che ai sensi dell’articolo 8, comma 2, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto in parola nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo 152/2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa di cui al Capo IV, Titolo I, parte IV, ovvero del Titolo III bis, della Parte II, del dlgs. 152/2006.
Infine, per quanto riguarda il punto 4c), occorre attendere la conclusione del processo di revisione del DM in parola.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.