End of waste e inerti: sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022, n. 246 è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152 recante i criteri specifici per il recupero dei rifiuti inerti da attività di costruzione e demolizione (C&D Waste), nonché per altri rifiuti di origine minerale. Il provvedimento è in vigore dal 4 novembre.
Per effetto delle nuove disposizioni, al termine delle operazioni di recupero di tipo meccanico previste dal regolamento, non si avranno più rifiuti da costruzione e demolizione – pari a circa 70 milioni di tonnellate l’anno – bensì aggregati recuperati da utilizzare per gli scopi specifici previsti dal decreto. Questo anche nell'ottica di implementare un quadro regolamentare più vasto e complesso proteso alla massima attuazione dei principi dell’economia circolare e della società del recupero e del riciclaggio.
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I contenuti
Le novità del provvedimento riguardano:
- l'ambito di applicazione e le definizioni;
- i criteri specifici che permettono ai rifiuti inerti da C&D e di origine minerale di perdere la qualifica di rifiuto e diventare «aggregato recuperato;
- le verifiche sui rifiuti in ingresso;
- il processo di lavorazione minimo dei rifiuti e il successivo deposito dell’aggregato recuperato, prima e dopo la verifica di conformità;
- i requisiti di qualità dell’aggregato recuperato con due sezioni dedicate rispettivamente ai controlli analitici (d.1) e test di cessione (d.2);
- gli utilizzi ammissibili;
- la dichiarazione di conformità e la modalità di detenzione dei campioni;
- l'obbligo, per l’impianto di produzione dell’aggregato recuperato, di dotarsi di un «sistema di gestione della qualità secondo la norma Uni En Iso 9001 certificato da un’organizzazione accreditata».
I nodi da sciogliere
Nell'approfondimento a firma di Luciano Butti, Federico Peres, Alessandro Kiniger, Attilio Balestreri di B&P Avvocati, oltre all'analisi del nuovo decreto, vengono messe in luce i passaggi di incerta interpretazione:
- la definizione di "demolizione selettiva";
- la richiesta formazione e aggiornamento “almeno biennale”;
- la disciplina per la gestione dell’aggregato recuperato durante la fase di verifica di conformità;
- le conseguenze operative e in termini di responsabilità in caso di accertato superamento dei limiti a valle del test di cessione.
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