End of waste inerti: confermata la proroga di ulteriori sei mesi con la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 ad opera della legge 23 febbraio 2024, n. 18 (sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2024, n. 49).
Alle misure già inserite dal D.L. n. 215/2023 (vedi qui) si sono aggiunte, tra le altre, disposizioni in materia di:
- nuovi impianti fotovoltaici;
- impianti di distribuzione dei carburanti;
- rifiuti prodotti dalle navi;
- aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica.
Non solo ambiente
Oltre all'ambiente, il D.L. n. 215/2023, come convertito dalla legge n, 18/2024, prevede anche misure relative:
- al corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- agli obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2;
- ai veicoli a basse emissioni;
- alle semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione.
Di seguito il testo delle misure sopra elencate.
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Testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023), coordinato
con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in
materia di termini normativi.».
Le modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
(Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2024, n. 49)
Vigente al: 28-2-2024
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2024, si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
(omissis)
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato
relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».
(omissis)
15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per
gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal
servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022,
dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo
1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n.
178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c),
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1,
commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22
aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024.
(omissis)
Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in
materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31 dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di
segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai
bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e
provinciali fino al 31 dicembre 2024.
4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validita' della
graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica
di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310
dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al
contributo economico per i familiari del personale delle Forze di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze
armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate
nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto
derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10.
4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis,
lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di
requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da
parte delle polizie locali.
5. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n.
176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.
6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni
liquidita', le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un
disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto
del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli
anni 2023 e 2024 l'entita' dell'accantonamento di cui al terzo
periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, puo' essere inferiore al 70 per cento
dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di
cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle
richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve
in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore
medio dell'ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui
perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.
6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma
6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla
quota ordinaria di tale accantonamento.
6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote
accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte
delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023
e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, in deroga al limite di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per il
pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza
del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione
del relativo stato di emergenza.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 8.338.000 per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione
alla banca dati nazionale unica in cui sono contenute le
comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 97, comma 1, le parole: «regolamento previsto
dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti: «decreto previsto
dall'articolo 99, comma 1-bis»;
b) all'articolo 99:
1) comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le modalita':
» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalita'» e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di funzionamento della
banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro
elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»;
1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono abrogate;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non
regolamentare, sono definite e aggiornate le modalita' di
autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e
delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di
accesso da parte del personale delle Forze di polizia e
dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei
compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale
e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97,
comma 1, del presente codice. Fino all'adozione del decreto
ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le
disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre
2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.».
(omissis)
Art. 4
Proroga di termini in materia di salute
(omissis)
1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre
2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2022, n. 199, concernente la sospensione delle attivita' e dei
procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di
vaccinazione anti SARS-CoV-2, le parole: «fino al 30 giugno 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
(omissis)
Art. 8
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
(omissis)
6. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore
delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico
locale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2» sono inserite le
seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio
2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2
adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di
consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di trasporto
pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo
periodo esclusivamente per l'anno 2024.»;
c) al quarto periodo, dopo le parole: «dei veicoli con
caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti: «Euro 2
e»;
d) al quinto periodo, dopo le parole: «l'esonero dei veicoli»
sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole: «delle risorse di
cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse
di cui al quinto periodo»;
e) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da
adottare entro il 31 gennaio 2024, dispone l'esonero dei veicoli Euro
2 di cui al quarto periodo e definisce le modalita' di verifica e
monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.».
(omissis)
Art. 12
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in
provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti
contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini
della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre anni».
2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure
relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti
fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
3. All'articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente
l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per
i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti
inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono
sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di
entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 45, e' prorogata al 30 aprile 2024.
5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo,
le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il
31 dicembre 2024» e le parole: «del regolamento (UE) 2020/741 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento (UE) 2020/741».
6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun
compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono
soppresse;
b) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Con il
decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato il compenso
del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
d) dopo l'undicesimo periodo, e' inserito il seguente: «Agli
oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di
euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234».
6-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di
durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento
delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario
per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «sino al
31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31
dicembre 2025».
6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro
347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di
operativita' del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che
determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone,
le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 30 settembre 2024»;
b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni in
materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole:
«fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al
31 marzo 2025».
6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017,
n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le
parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 dicembre 2024».
6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di
rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole:
«termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto
legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento
professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni»
sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».
Art. 12 bis
Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai
recipienti a pressione
1. All'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.
122, dopo le parole: «con capacita' complessiva superiore a 13 metri
cubi» sono inserite le seguenti: «si applica fino al 31 dicembre 2024
e».
(omissis)
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.