End of waste inerti: proroga confermata per effetto della conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto "Milleproroghe") da parte della legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023, n. 49).
In particolare, l'art. 11, comma 8-undecies proroga di sei mesi (quindi al 4 novembre 2023) la revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti disposta dall'art. 7, comma 1, D.M. n. 152/2022 e, di conseguenza, i termini per la comunicazione del produttore all'autorità competente (che slitta al 4 maggio 2024).
Altre proroghe riguardano:
- l'adozione di decreti per la riperimetrazione dei siti di interesse nazionale (Sin) da bonificare (art. 11, comma 5);
- le disposizioni per i Raee da fotovoltaico (art. 11, comma 8-quater);
- la disciplina sui piani d'azione in materia di rumore (art. 11, comma 6);
- la prevenzione degli incendi negli edifici scolastici (art. 5, comma 5) e nelle strutture turistico-ricettive (art. 12-bis);
- i contributi per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art. 12, comma 3);
- la tutela del mare (art. 20).
Di seguito il testo delle disposizioni sopra elencate.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Testo coordinato del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198
Testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi». (23A01269)
(Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023, n. 49)
(omissis)
Art. 3-ter
Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e
utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025».
2. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale
emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2023,
gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o
sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di
prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la
Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione
dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle
relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi
energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione
bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che
prevedano la sospensione della quota capitale delle rate di
ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023,
con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale
sospensione puo' avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze
contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma
non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse
automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano
di ammortamento.
(omissis)
Art. 5
Proroga di termini in materia di istruzione e merito
(omissis)
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli
edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonche' per le
strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione
e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto
adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»;
c) al comma 2-ter, dopo le parole: «per gli edifici, i locali e le
strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica,» sono inserite le seguenti: «nonche'
per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS
Academy,».
5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: «Per l'anno 2023».
5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti
del CSPI e di garantire la continuita' delle sue funzioni, i
componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31
agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233».
5-quater. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024».
(omissis)
Art. 10-bis
Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di
messa in sicurezza di edifici e territori
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «I termini per gli
interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023,
fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza».
(omissis)
Art. 10-quater
Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali
marittime, lacuali e fluviali
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo e'
composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da
rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche
del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del
Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e
da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente
rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano
rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennita' comunque
denominati.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a
tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime,
lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2 della legge 5
agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la
determinazione della sussistenza della scarsita' della risorsa
naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale
che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza
economica transfrontaliera.
3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui
al comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022,
n. 118, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». Le concessioni e i
rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge
5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia
sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.
(omissis)
Art. 11
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Il termine per il reclutamento a tempo determinato del
contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, previsto all'articolo 17-octies, comma
3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' differito al
biennio 2022-2023.
2. Il termine per l'assunzione a tempo indeterminato del
contingente di personale in posizioni di livello dirigenziale non
generale nonche' di cinquanta unita' appartenenti all'area II,
posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al triennio 2022-2024.
3. Il termine per l'assunzione di duecentodiciotto unita' di
personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da
inquadrare nell'Area III, previste all'articolo 17-quinquies, comma
1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, e' differito al
triennio 2022-2024.
4. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2023»;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
5. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due
anni».
6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3, alinea, le parole: «entro il 18 aprile 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»;
2) al comma 3-bis, le parole: «e, successivamente, ogni cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il
18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data»;
3) al comma 4, le parole: «e, successivamente, ogni cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il
18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data»;
b) all'articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: «e,
successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti:
«e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a
partire da tale data».
7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con
gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per gli interventi
di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il termine di cui
all'articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 30 giugno 2024.
8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo
periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono
all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di
aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle
stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente
previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.».
8-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 22, comma
2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al comma 24
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il terzo
periodo e' sostituito dai seguenti: «Fino al 30 settembre 2023, nel
limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua
detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di
reintegrazione di morosita' a favore degli esercenti il servizio di
default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza,
prevedendo al contempo modalita' finalizzate a ridurre le tempistiche
di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue
sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali
di sistema per il settore del gas naturale».
8-ter. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
8-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
«Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale
a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali
e' gia' stato avviato il processo di trattenimento delle quote a
garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono
comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e
al sistema collettivo medesimo nonche' inviare a quest'ultimo la
relativa documentazione di adesione e' fissato al 30 giugno 2023».
8-quinquies. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole: «al 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2024».
8-sexies. All'attuazione di quanto previsto dal comma 8-quinquies
si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai
sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020
e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non
superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a
tempo determinato.
8-septies. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
8-octies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, le parole: «Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «di origine non
biologica» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusa la
produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei
limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e
comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato».
8-novies. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico
nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole: «esclusivamente
durante il periodo emergenziale» sono inserite le seguenti: «e
comunque almeno fino al 31 marzo 2024».
8-decies. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, le parole: «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». All'articolo 40-bis, comma 2,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole:
«dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi
2022 e 2023».
8-undecies. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del
regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto
dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti
inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della
transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di sei
mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1,
del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della
transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di
ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di
monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo
regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente
comma.
Art. 12
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero delle imprese e del made in Italy
1. All'articolo 11-quater, comma 8, secondo periodo, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e
dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi i
crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla
Commissione europea».
1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: «entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 novembre 2023».
1-ter. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 novembre 2023».
2. Al fine di consentire il rispetto del termine stabilito
dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220,
nonche' il pieno esercizio delle competenze della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, il termine di scadenza del contratto di servizio
vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. e' differito al 30 settembre 2023.
2-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla
consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder idonei alla
ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi
(DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle
risorse disponibili gia' impegnate.
3. La misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre
2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' estesa alle annualita' 2023 e
2024. Conseguentemente, le risorse assegnate dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023
e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto,
sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2023
e 2024 per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2, comma
1, lettera f-bis) del medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
4. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
4-bis. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
5. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa
Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15
giugno 2010, il Ministero delle imprese e del made in Italy
predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto una procedura di gara con offerte economiche al
ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto
d'uso radiofonico nazionale in tecnica DAB che renda disponibile,
senza oneri, per la Citta' del Vaticano, per un periodo pari alla
durata dell'Accordo, la capacita' trasmissiva di un modulo da almeno
36 unita' di capacita' trasmissiva su un multiplex DAB con copertura
nazionale.
5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e
con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26
ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti
dall'operatore di rete che renda disponibile senza oneri per la
Citta' del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la
capacita' trasmissiva ai sensi del comma 5, e' autorizzata la spesa
di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6-bis. All'articolo 389, comma 3, del codice della crisi d'impresa
e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto
dal periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto adottato ai
sensi del predetto articolo 4, comma 1-bis, non si applicano agli
immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima
della data di entrata in vigore del medesimo decreto».
6-ter. All'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono
inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro delle imprese e
del made in Italy, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,».
6-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «all'obbligo di
notifica di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, qualora la
quantita' di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero
qualora la somma della quantita' di rottami ferrosi oggetto delle
operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore
a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun
mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini
previsti dal comma 2, si da' atto del superamento del limite in
conseguenza delle precedenti esportazioni»;
b) al comma 4, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
6-quinquies. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi,
effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle
soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge n.
21 del 2022, come modificato dal comma 6-quater, lettera a), del
presente articolo, non da' luogo all'applicazione di sanzioni.
6-sexies. All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
Art. 12-bis
Prevenzione degli incendi
nelle strutture turistico-ricettive
1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la
situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi
dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti
delle imprese, riducendone la capacita' di investimento, al comma
1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera
i) e' sostituita dalla seguente:
«i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25
posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola
tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in
possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di
adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno
16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti
prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con
esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei
materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a
depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'
prorogato al 31 dicembre 2023».
2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017,
come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle
attivita' di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:
a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita
nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre
2021, l'attivita' di sorveglianza volta ad accertare visivamente la
permanenza delle normali condizioni operative, della facile
accessibilita' e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di
apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e
sicura fruibilita' dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza,
su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di
illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del
Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;
c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori
sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio
dell'attivita';
d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche
derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata
attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri
all'interno delle attivita';
e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui
all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.
3. I soggetti che hanno superato il periodo di addestramento
previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, se occupati nelle attivita' ricettive
turistico-alberghiere, possono essere adibiti all'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla
lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.
(omissis)
Art. 20
Proroga di termini in materia
di politiche per il mare
1. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno 2023,
il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere di
una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare
dall'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204
e' prorogato al 31 luglio 2023.