End of waste inerti: introdotta una nuova proroga per l'adeguamento ai criteri indicati al D.M. 27 settembre 2022, n. 152.
La misura, legata alla prossima uscita del nuovo regolamento di settore, è contenuta nel decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto "milleproroghe 2023", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303) e introduce ulteriori sei mesi in aggiunta a quelli già previsti dal D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023.
Altre misure
Il D.L. n. 215/2023 contiene altre misure in materia di:
- siti da bonificare;
- organi dell'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin);
- riutilizzo delle acque reflue;
- Sin di Taranto;
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Di seguito il testo delle misure sopra elencate.
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Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (23G00227)
(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303)
Vigente al: 31-12-2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire la continuita' dell'azione amministrativa, nonche' di
adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione
delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
(omissis)
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato
relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024».
(omissis)
15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per
gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal
servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022,
dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo
1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n.
178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c),
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1,
commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22
aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024.
(omissis)
Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in
materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31 dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di
segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai
bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e
provinciali fino al 31 dicembre 2024.
4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validita' della
graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica
di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310
dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al
contributo economico per i familiari del personale delle Forze di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze
armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate
nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto
derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo
di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10.
5. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n.
176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.
6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni
liquidita', le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, in deroga al limite di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per il
pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza
del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione
del relativo stato di emergenza.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7 pari a euro 8.338.000 per
l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione « Fondi da
ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione
alla banca dati nazionale unica in cui sono contenute le
comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 97, comma 1, le parole: «regolamento previsto
dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti: «decreto previsto
dall'articolo 99, comma 1-bis»;
b) all'articolo 99:
1) comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le modalita':»
sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalita'» e
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «di funzionamento della
banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro
elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»;
1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono soppresse;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con decreto
del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite
e aggiornate le modalita' di autenticazione, autorizzazione e di
registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca
dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze
di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da
parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo
svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di
procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui
all'articolo 97, comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale
di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al
Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati
numeri 2, 3, 4 e 5.».
(omissis)
Art. 12
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in
provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti
contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini
della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre anni».
3. All'articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente
l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per
i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti
inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono
sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di
entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 45, e' prorogata al 30 aprile 2024.
5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo,
le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2024».
6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun
compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono
soppresse;
b) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Con il
decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato il compenso
del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024»;
d) dopo l'undicesimo periodo, e' inserito il seguente: «Agli
oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di
euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234».
(omissis)
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Mi interessa