End of waste inerti: nuova proroga per l’adeguamento

End of waste inerti
La misura, legata alla prossima uscita del nuovo regolamento di settore, è contenuta nel decreto "milleproroghe 2023"

End of waste inerti: introdotta una nuova proroga per l'adeguamento ai criteri indicati al D.M. 27 settembre 2022, n. 152.

La misura, legata alla prossima uscita del nuovo regolamento di settore, è contenuta nel decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto "milleproroghe 2023", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303) e introduce ulteriori sei mesi in aggiunta a quelli già previsti dal D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  14/2023.

 

Altre misure

Il D.L. n. 215/2023 contiene altre misure in materia di:

  • siti da bonificare;
  • organi dell'ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la  radioprotezione (Isin);
  • riutilizzo delle acque reflue;
  • Sin di Taranto;
  • Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Di seguito il testo delle misure sopra elencate.

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Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215

 

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (23G00227)

 

(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303)

 

Vigente al: 31-12-2023

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla

proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di

garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  nonche'  di

adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione

delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 28 dicembre 2023;

Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

 

(omissis)

 

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.

150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.

15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a  tempo  indeterminato

relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «31 dicembre 2024».

(omissis)

15. Il termine per  le  assunzioni  di  personale  delle  Forze  di

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per

gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle  cessazioni  dal

servizio  verificatesi  negli  anni  2019,   2020,   2021   e   2022,

dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre

2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e)  della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19,  comma  1,  lettere

a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  dall'articolo

1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre  2020,  n.

178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2,  lettera  c),

del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.   146,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1,

commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29  dicembre  2022,

n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del  decreto-legge  22

aprile 2023 n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21

giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024.

(omissis)

                               Art. 2

Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero

  dell'interno e di personale del  comparto  sicurezza-difesa  e  del

  Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio

2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,

n. 35, in materia di documentazione amministrativa,  le  parole:  «31

dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in

materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31  dicembre

2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3.  Le  procedure  semplificate  per  l'accesso  alla  carriera  di

segretario comunale e provinciale, di  cui  all'articolo  25-bis  del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  possono  essere  applicate  ai

bandi di concorso  per  il  reclutamento  dei  segretari  comunali  e

provinciali fino al 31 dicembre 2024.

4. Al decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1,  comma  15,  concernente  la  validita'  della

graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella  qualifica

di vigile del  fuoco  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,

riservata al personale volontario del medesimo Corpo,  approvata  con

decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso

pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno  n.  310

dell'11 giugno 2019, le parole:  «fino  al  31  dicembre  2023»  sono

sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) all'articolo 2, comma 4, concernente le  risorse  relative  al

contributo economico per i familiari del  personale  delle  Forze  di

polizia, del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  delle  Forze

armate, impegnato  nelle  azioni  di  contenimento,  contrasto  e  di

gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  non  utilizzate

nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023»  sono  sostituite

dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e  2024».  Alla  compensazione

degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento   netto

derivanti dal primo periodo, pari a 300.000  euro  per  il  2024,  si

provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del  Fondo

di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29  dicembre

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio

2011, n. 10.

5. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18  novembre  2022,  n.

176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio  2023,  n.

6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31

dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9  agosto  2022,

n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,

n.  142,  in  materia  di  ricostituzione  del  fondo   anticipazioni

liquidita',  le  parole:  «rendiconto  2023»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «rendiconto 2024» e le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

7. In relazione agli  accresciuti  impegni  connessi  all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, in deroga  al  limite  di

cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,

n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per  il

pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario  svolte

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza

del termine di cui all'articolo 74,  comma  6,  del  decreto-legge  5

maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23

luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022  di  cessazione

del relativo stato di emergenza.

8. Agli oneri derivanti dal comma  7  pari  a  euro  8.338.000  per

l'anno 2024  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e speciali», della missione  «  Fondi  da

ripartire», dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in  relazione

alla  banca  dati  nazionale  unica  in   cui   sono   contenute   le

comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 97, comma 1,  le  parole:  «regolamento  previsto

dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto  previsto

dall'articolo 99, comma 1-bis»;

b) all'articolo 99:

1) comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le modalita':»

sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate  le  modalita'»  e

sono aggiunte, infine, le seguenti parole:  «di  funzionamento  della

banca  dati  nazionale  unica  e  di  collegamento  con   il   Centro

elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»;

1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono soppresse;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con decreto

del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite

e aggiornate le modalita'  di  autenticazione,  autorizzazione  e  di

registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca

dati nazionale unica; di accesso da parte del personale  delle  Forze

di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso  da

parte della Direzione nazionale antimafia  e  antiterrorismo  per  lo

svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice  di

procedura penale e di consultazione da  parte  dei  soggetti  di  cui

all'articolo 97, comma 1. Fino all'adozione del decreto  ministeriale

di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di  cui  al

Capo IV, sezione II, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati

numeri 2, 3, 4 e 5.».

(omissis)

                               Art. 12

Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero

             dell'ambiente e della sicurezza energetica

1.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,

relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune  di  Cogoleto  in

provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole:  «31  dicembre  2023»,

ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,

n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione  dei  siti

contaminati attualmente classificati di interesse nazionale  ai  fini

della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:

«tre anni».

3.  All'articolo  11,  comma  8-undecies,  secondo   periodo,   del

decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  concernente

l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per

i rifiuti inerti da costruzione e demolizione  e  per  altri  rifiuti

inerti di origine minerale, le parole:  «Conseguentemente,  il»  sono

sostituite dalla seguente: «Il» e le  parole:  «ulteriori  sei  mesi»

sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

4.  La  durata  degli  organi  dell'Ispettorato  nazionale  per  la

sicurezza nucleare e la  radioprotezione  (ISIN)  che  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto non siano  stati  ricostituiti

ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo  4  marzo

2014, n. 45, e' prorogata al 30 aprile 2024.

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14  aprile  2023,  n.

39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,

in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a  uso  irriguo,

le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30

giugno 2024».

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  7  agosto  2012,  n.

129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  2012,  n.

171, relativo  al  sito  di  interesse  nazionale  di  Taranto,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo  periodo,  le  parole:  «,  senza  diritto  ad  alcun

compenso  e  senza  altri  oneri  per  la  finanza  pubblica,»   sono

soppresse;

b) dopo il primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Con  il

decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato  il  compenso

del  Commissario,  in  misura  non  superiore   a   quanto   previsto

dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

c) al  secondo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2023"  sono

sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024»;

d) dopo l'undicesimo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Agli

oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di

euro 132.700  per  l'anno  2024,  mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498,  della

legge 30 dicembre 2021, n. 234».

 

(omissis)

 

                               Art. 20

                          Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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