End of waste inerti: pubblicato il decreto. Si tratta, in particolare, del decreto del ministero della Transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152 recante il «regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022, n. 246).
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Tra gli altri, il provvedimento regolamenta:
- gli scopi specifici di utilizzabilità (allegato 2);
- la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;
- il sistema di gestione.
Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152; l'allegato 3 (recante il modello di dichiarazione di conformità - Ddc) è disponibile in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152
Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto
dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti
inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (22G00163)
(in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022, n. 246)
Vigente al: 4-11-2022
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo, dove si
prevede che «I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita'
a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza
di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di
rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto
di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o
dell'oggetto.»;
Vista la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in particolare, l'articolo 11,
paragrafo 1, che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottano
misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire
la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e
facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita' tramite la
rimozione selettiva dei materiali;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione nn. 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni
della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998;
Vista la decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del 3 maggio
2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un
elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della
direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la
decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di
rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;
Considerato che esiste un mercato per l'aggregato recuperato in
ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la
realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della
materia prima naturale, e possiede un effettivo valore economico, che
sussistono scopi specifici per i quali tale sostanza e' utilizzabile,
nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, e che la
medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili
ai prodotti;
Considerato che dall'istruttoria effettuata e' emerso che
l'aggregato recuperato, che soddisfa i criteri di cui al presente
regolamento, non comporta impatti complessivi negativi sulla salute
umana o sull'ambiente;
Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva (UE)
n. 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della societa' dell'informazione, effettuata con nota del 10 marzo
2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota del 27 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel
rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e
di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di
recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi
dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati
recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione
selettiva.
2. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3,
del decreto legislativo n. 152 del 2006, le operazioni di recupero
aventi a oggetto rifiuti non elencati all'Allegato 1, tabella 1,
punti 1 e 2, del presente regolamento finalizzate alla cessazione
della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo
delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al
Titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo
n. 152 del 2006.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche'
le seguenti:
a) «rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e demolizione»:
i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione
identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui
alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e
indicati al punto 1 della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente
regolamento;
b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non
appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui
alla decisione della Commissione 2000/532/CE e indicati al punto 2
della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento;
c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi dalle attivita' di
costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale
che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica
significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne'
sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono
biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non
comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o
danno alla salute umana;
d) «aggregato recuperato»: i rifiuti di cui alle lettere a) e b)
che hanno cessato di essere tali a seguito di una o piu' operazioni
di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle
disposizioni del presente regolamento;
e) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore
ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
f) «produttore di aggregato recuperato» o «produttore»: il
gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato
recuperato;
g) «dichiarazione di conformita'»: la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore attestante le
caratteristiche dell'aggregato recuperato, di cui all'articolo 5;
h) «autorita' competente»: l'autorita' che rilascia
l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del
Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006, ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione di cui
all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.
Art. 3
Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del
decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti dalle attivita'
di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine
minerale, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come
rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato
recuperato e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.
Art. 4
Scopi specifici di utilizzabilita'
1. L'aggregato recuperato e' utilizzabile esclusivamente per gli
scopi specifici elencati nell'Allegato 2.
Art. 5
Dichiarazione di conformita' e modalita'
di detenzione dei campioni
1. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5,
188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il
produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato
recuperato e' responsabile della corretta attribuzione dei codici dei
rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonche'
della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto
(FIR).
2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 e' attestato dal
produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per
ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione
sostitutiva e' redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 ed
e' inviata con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorita' competente e
all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
territorialmente competente.
3. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso
l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della
dichiarazione di cui al comma 2, anche in formato elettronico,
mettendola a disposizione delle autorita' di controllo che la
richiedono.
4. Ai fini della prova della sussistenza dei criteri di cui
all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato conserva per
cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede
legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del
processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in
conformita' alla norma UNI 10802. Le modalita' di conservazione del
campione sono tali da garantire la non alterazione delle
caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e
idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
Art. 6
Sistema di gestione
1. Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di
gestione della qualita' secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato
da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente,
atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente
regolamento. Il manuale della qualita' deve essere comprensivo di
procedure operative per il controllo delle caratteristiche di
conformita' ai criteri di cui all'Allegato 1, del piano di
campionamento e dell'automonitoraggio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano
alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle
imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001,
rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
Art. 7
Monitoraggio
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi
all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il
Ministero della transizione ecologica valuta l'opportunita' di una
revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto
dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per
tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase
applicativa.
Art. 8
Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente
regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita' competente un
aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo
216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantita'
massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento
dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della
Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano
ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile
1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme
tecniche di cui all'allegato 5, nonche' i valori limite per le
emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.
2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali gia'
prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento
nonche' quelli che risultano in esito alle procedure di recupero gia'
autorizzate possono essere utilizzati in conformita' alla
comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione
concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero
del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.
3. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del
presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 1 (Art. 3)
a) Rifiuti ammissibili
Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili
esclusivamente i rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e di
demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i
rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella
Tabella 1, punto 2.
Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i
rifiuti dalle attivita' di costruzione e di demolizione abbandonati o
sotterrati.
Tabella 1
Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato
1. (Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti)
170101 Cemento
170102 Mattoni
170103 Mattonelle e ceramiche
170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 non appartenenti al Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti)
010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409 Scarti di sabbia e argilla
010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso
101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce)
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso
I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono
essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti
in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la
necessita', a controlli supplementari.
A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi
di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti atto a
verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste
dal presente regolamento.
Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale
UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi
della normativa vigente, il suddetto sistema e' integrato nel sistema
di gestione ambientale.
Il sistema deve garantire almeno il rispetto dei seguenti
obblighi e presuppone la predisposizione di una procedura per la
gestione, la tracciabilita' e la rendicontazione delle non
conformita' riscontrate:
esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in
ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione
e addestramento;
controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della
documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo
sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento almeno
biennale che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene
separato qualsiasi materiale estraneo;
pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei
rifiuti in ingresso;
stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui
al presente regolamento in area dedicata;
messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella l
del presente Allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la
quale e' strutturata in modo da impedire la miscelazione anche
accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato
recuperato realizzata da parte di personale con formazione e
aggiornamento almeno biennale in modo da impedire la contaminazione
degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a
campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il
controllo visivo indichi tale necessita'.
c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore
Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle
attivita' di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti
di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b)
dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato
recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e tecnologicamente
interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo:
la macinazione,
la vagliatura,
la selezione granulometrica,
la separazione della frazione metallica e delle frazioni
indesiderate.
Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si
realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi,
ovvero di altri processi di tipo meccanico che consentano il rispetto
dei criteri previsti dal presente regolamento.
Durante la fase di verifica di conformita' dell'aggregato
recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono
organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano
miscelati.
In attesa del trasporto al sito di utilizzo, l'aggregato
recuperato e' depositato e movimentato nell'impianto in cui e' stato
prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte
salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e
prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative
specifiche.
d) Requisiti di qualita' dell'aggregato recuperato
d.1) Controlli sull'aggregato recuperato
Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto e' garantito il
rispetto dei parametri di cui alla tabella 2.
Tabella 2
Parametri da ricercare e valori limite
===================================================================== | | | Concentrazioni | | Parametri | Unita' di misura | limite | +========================+========================+=================+ | | mg/kg espressi come | | | Amianto | sostanza secca | 100(1) | +------------------------+------------------------+-----------------+ |(IDROCARBURI AROMATICI) | | | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Benzene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Etilbenzene | sostanza secca | 0.5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Stirene | sostanza secca | 0.5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Toluene | sostanza secca | 0.5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Xilene | sostanza secca | 0.5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | Sommatoria organici | | | | aromatici (da 20 a 23) | mg/kg espressi come | | | (²) | sostanza secca | 1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | (IDROCARBURI AROMATICI | | | | POLICICLICI) | | | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Benzo(a)antracene | sostanza secca | 0.5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Benzo(a)pirene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Benzo(b)flourantene | sostanza secca | 0.5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Benzo(k)fluorantene | sostanza secca | 0.5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | |Benzo(g, h, i) perilene| sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Crisene | sostanza secca | 5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Dibenzo(a,e)pirene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Dibenzo(a,l)pirene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Dibenzo(a,i)pirene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Dibenzo(a,h)pirene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Dibenzo(a,h) antracene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Indenopirene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Pirene | sostanza secca | 5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | Sommatoria policiclici | | | | aromatici (da 25 a 34) | mg/kg espressi come | | | (³) | sostanza secca | 10 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Fenolo | sostanza secca | 1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | PCB | sostanza secca | 0.06 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | C>12 | sostanza secca | 50 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Cr VI | sostanza secca | 2 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | Materiali galleggianti | | | | (4) | cm³/kg | <5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | Frazioni estranee (4) | % in peso | <1% | +------------------------+------------------------+-----------------+
(1) Corrispondente al limite di rilevabilita' della tecnica
analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilita').
In ogni caso dovra' utilizzarsi la metodologia ufficialmente
riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di
rilevare valori di concentrazione inferiori.
(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23):20-Etilbenzene,
21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui
all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34):
25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluorantene,
28-Benzo(k,)fluoranten, 29-Benzo(g,h,i,)perilene, 30-Crisene,
31-Dibenzo(a,e)pirene, 32- Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene,
34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5
alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.
d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato
Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, ad esclusione di
quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla Norma
UNI EN 12620 con classe di resistenza Rck/leq ≥ 15 MPa, deve essere
sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il
rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in
tabella 3.
Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice
A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN
12457-2.
Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una
granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla
fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per
almeno 10 minuti.
Solo dopo tale fase si puo' procedere alla successiva fase di
filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI
EN 12457-2.
Tabella 3
Analiti da ricercare e valori limite
===================================================================== | Parametri | Unita' di misura | Concentrazioni limite | +=================+=======================+=========================+ | Nitrati | mg/l | 50 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Fluoruri | mg/l | 1,5 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Cianuri | microgrammi/l | 50 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Bario | mg/l | 1 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Rame | mg/l | 0,05 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Zinco | mg/l | 3 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Berillio | microgrammi/l | 10 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Cobalto | microgrammi/l | 250 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Nichel | microgrammi/l | 10 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Vanadio | microgrammi/l | 250 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Arsenico | microgrammi/l | 50 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Cadmio | microgrammi/l | 5 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Cromo totale | microgrammi/l | 50 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Piombo | microgrammi/l | 50 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Selenio | microgrammi/l | 10 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Mercurio | microgrammi/l | 1 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | COD | mg/l | 30 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Solfati | mg/l | 750 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Cloruri | mg/l | 750 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | PH | | 5,5 < > 12,0 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato In tabella 4 sono riportate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato.
Tabella 4
Norme tecniche per certificazione CE
===================================================== | Norma | Titolo | +===============+===================================+ | | Aggregati per materiali non legati| | |e legati con leganti idraulici per | | |l'impiego in opere di ingegneria | | |civile e nella costruzione di | | UNI EN 13242 |strade | +---------------+-----------------------------------+ | UNI EN 12620 |Aggregati per calcestruzzo | +---------------+-----------------------------------+ | UNI EN 13139 | Aggregati per malta | +---------------+-----------------------------------+ | |Aggregati per miscele bituminose e | | |trattamenti superficiali per | | |strade, aeroporti e altre aree | | UNI EN 13043 |soggette a traffico | +---------------+-----------------------------------+ | UNI EN 13055 |Aggregati leggeri | +---------------+-----------------------------------+ | |Aggregati per massicciate per | | UNI EN 13450 |ferrovie | +---------------+-----------------------------------+ | |Aggregati per opere di protezione | |UNI EN 13383-1 |(armourstone) - Specifiche | +---------------+-----------------------------------+
Allegato 2 (Art. 4)
L'aggregato recuperato e' utilizzato, secondo le norme tecniche
di utilizzo di cui alla tabella 5, per:
a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra
dell'ingegneria civile;
b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari,
aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
c) la realizzazione di strati di fondazione delle
infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e
colmate;
e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo
esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con
leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati,
miscele betonabili).
Tabella 5
Norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato
===================================================================== | | Conformita' | | | | alle norme | | | | armonizzate | | | | europee / | | | Impiego | prestazioni | Idoneita' tecnica | +========================+================+=========================+ |Colmate, rinterri, | |UNI EN 11531-1 Prospetto | |ripristini morfologici | UNI EN 13242 | 4a | +------------------------+----------------+-------------------------+ |Corpo del rilevato | UNI EN 13242 |UNI 11531-1 Prospetto 4a | +------------------------+----------------+-------------------------+ |Miscele non legate, | | | |strato anticapillare, |UNI EN 13242 UNI| | |fondazione, base | EN 13450 |UNI 11531-1 Prospetto 4b | +------------------------+----------------+-------------------------+ |Produzione di miscele | | | |legate con leganti | | | |idraulici (qauli, a | | | |titolo esemplificativo, | | | |misti cementati, miscele| | | |betonabili) | UNI EN 13242 | UNI EN 14227-1:2013 | +------------------------+----------------+-------------------------+ | | | UNI 8520-1 Prospetto 1 | | | | UNI 8520-2 Appendice A | | | |UNI 11104 Prospetto 4 UNI| | | |EN 206 Appendice E Dm 17 | |Produzione di | | genn. 2018 NTC: Tab | |calcestruzzi | UNI EN 12620 | 11.2.III | +------------------------+----------------+-------------------------+
Per tutti gli utilizzi, ad esclusione di quelli di cui alla
lettera d), e' si applica la Marcatura CE come disposto dal
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 marzo 2011.
Gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di
contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
Per gli utilizzi di cui alla lettera f) debbono essere rispettati
i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE)
n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele
contenenti cemento.