End of waste: le regole per i conglomerati bituminosi

end of waste
Previste alcune esenzioni da adempimenti per le imprese registrate Emas o certificate Iso 14001

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018, n. 139 il regolamento recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) da applicare ai conglomerati bituminosi. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69 è stato emanato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Definite anche le modalità di attestazione della conformità, da parte del produttore tramite  una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e di conservazione dei campioni che dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità per cinque anni presso l'impianto di produzione (obbligo, quest'ultimo, non previsto per le imprese registrate Emas o certificate Iso 14001).

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
28 marzo 2018, n. 69 


Regolamento recante disciplina della cessazione  della  qualifica  di
rifiuto di conglomerato bituminoso ai  sensi  dell'articolo  184-ter,
comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (18G00093)

           in Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018, n. 139

 Vigente al: 3-7-2018 



                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE




  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che «i criteri di

cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in  conformita'  a

quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di

criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto

attraverso uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonche'  il  comma  3,  il  quale

prevede che «Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al

comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  ai  decreti

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  in  data  5

febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.  269  e

l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6  novembre  2008,  n.

172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.

210»;

  Visto l'articolo  40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;

  Considerato che in Italia esiste un mercato  per  il  granulato  di

conglomerato bituminoso in ragione del fatto che  lo  stesso  risulta

comunemente  oggetto  di  transazioni  commerciali  e   possiede   un

effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici

per i quali la sostanza e' utilizzabile, nel rispetto  dei  requisiti

tecnici di cui al presente regolamento, che la medesima  rispetta  la

normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e  che  il

suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull'ambiente o

sulla salute umana;

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2017;

  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

effettuata con nota del 7 luglio 2017, ai sensi della legge 23 agosto

1988, n. 400;

  Vista la comunicazione del Ministero dell'ambiente n. 25097 del  24

ottobre 2017 effettuata ai sensi dell'articolo 5 della  direttiva  n.

2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore  delle

regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della

societa' dell'informazione e la successiva notifica alla  Commissione

europea n. 2017/0531/I del 20 novembre 2017;


                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                   Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il  presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  in

presenza  dei  quali  il  conglomerato  bituminoso  cessa  di  essere

qualificato come rifiuto ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo

184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  2. Le disposizioni del presente regolamento  non  si  applicano  al

conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152.




                               Art. 2
                              Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di

cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

nonche' le seguenti:

    a) «conglomerato bituminoso»: il rifiuto costituito dalla miscela

di inerti  e  leganti  bituminosi  identificata  con  il  codice  EER

17.03.02 proveniente:

  1)  da  operazioni  di  fresatura  a   freddo   degli   strati   di

pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;

  2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate  in  conglomerato

bituminoso;

  b)  «granulato  di  conglomerato   bituminoso»:   il   conglomerato

bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una  o  piu'

operazioni di recupero di cui  all'articolo  184-ter,  comma  1,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  delle

disposizioni del presente decreto;

  c) «lotto»: un quantitativo non superiore a 3.000 m³  di  granulato

di conglomerato bituminoso;

  d) «produttore»: il gestore  di  un  impianto  autorizzato  per  la

produzione  di  granulato  di  conglomerato  bituminoso  (di  seguito

impianto di produzione);

  e)  «dichiarazione  di  conformita'»:   dichiarazione   sostitutiva

dell'atto di notorieta'  rilasciata  dal  produttore,  attestante  le

caratteristiche del granulato  di  conglomerato  bituminoso,  di  cui

all'articolo 4;

  f)    «autorita'    competente»:    l'autorita'    che     rilascia

l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della  Parte  II  o  del

Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione  di

cui all'articolo 216 del medesimo decreto.




                               Art. 3

      Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

  1. Ai fini dell'articolo 1 e ai  sensi  dell'articolo  184-ter  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso

cessa di essere qualificato come rifiuto ed e' qualificato  granulato

di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

  a) e' utilizzabile per gli scopi specifici di  cui  alla  parte  a)

dell'Allegato 1;

  b) risponde agli standard  previsti  dalle  norme  UNI  EN  13108-8

(serie da 1-7) o UNI EN  13242  in  funzione  dello  scopo  specifico

previsto;

  c)  risulta  conforme  alle  specifiche  di  cui  alla   parte   b)

dell'Allegato 1.




                               Art. 4
                     Dichiarazione di conformita'
               e modalita' di detenzione dei campioni


  1. Il rispetto dei criteri di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e'

attestato dal produttore tramite  una  dichiarazione  sostitutiva  di

atto  di  notorieta'  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  redatta  al

termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di

cui all'Allegato 2 e  inviata  tramite  raccomandata  con  avviso  di

ricevimento ovvero con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorita'  competente  e

all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

  2. Il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso

la propria sede legale, la  suddetta  dichiarazione  di  conformita',

anche  in  formato  elettronico,  mettendola  a  disposizione   delle

autorita' di controllo che la richiedono.

  3. Il produttore conserva per  cinque  anni  presso  l'impianto  di

produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato

di  conglomerato  bituminoso  prelevato,  al  termine  del   processo

produttivo di ciascun lotto, in conformita' alla norma UNI 10802:2013

ai  fini  della  verifica  di  sussistenza  dei  requisiti   di   cui

all'articolo 3. Le modalita' di conservazione del campione sono  tali

da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche

del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire  la

ripetizione delle analisi.




                              Art. 5
                  Sistema di gestione ambientale


  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano

alle imprese registrate ai sensi del regolamento  (CE)  n.  1221/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS)  e

alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI  EN  ISO

14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi  della  normativa

vigente.

  2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1  deve  essere  prevista

apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

  a) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3;

  b)  caratterizzazione  del  granulato  di  conglomerato  bituminoso

secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b);

  c)  tracciabilita'  dei  rifiuti  in  ingresso   all'impianto   del

produttore;

  d)  le  destinazioni  del  granulato  di  conglomerato   bituminoso

prodotto;

  e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali

prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

  f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;

  g) formazione del personale.

  3. Ai fini di cui al comma 1, il sistema di gestione ambientale  e'

certificato da un  organismo  terzo  accreditato  ed  e'  soggetto  a

verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali  di  rinnovo

della certificazione.




                               Art. 6
                     Norme transitorie e finali

  1.  Ai  fini  dell'adeguamento  ai  criteri  di  cui  al   presente

regolamento, il produttore, entro centoventi giorni  dall'entrata  in

vigore   dello   stesso,   presenta   all'autorita'   competente   un

aggiornamento della comunicazione effettuata ai  sensi  dell'articolo

216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione  ai  sensi  del

Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, il  granulato  di

conglomerato bituminoso prodotto puo' essere utilizzato  se  presenta

caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3,  attestate

mediante dichiarazione di conformita' ai sensi dell'articolo 4.

  3. La  presente  regolamentazione  non  comporta  limitazione  alla

commercializzazione di materiali legalmente  commercializzati  in  un

altro Stato membro dell'Unione europea o  in  Turchia  ne'  a  quelle

legalmente fabbricate  in  uno  Stato  dell'Associazione  europea  di

libero scambio (EFTA), parte  contraente  dell'accordo  sullo  Spazio

economico europeo (SEE), purche' le stesse garantiscano i livelli  di

sicurezza,  prestazioni  ed   informazione   equivalenti   a   quelli

prescritti dal presente decreto.

  4.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente

regolamento.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.


                                                           Allegato 1

                                                         (articolo 3)

Parte a)

    Scopi specifici per i  quali,  ai  sensi  dell'articolo  184-ter,

comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'

comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso:

      per  le  miscele  bituminose  prodotte  con   un   sistema   di

miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie  da

1-7);

      per  le  miscele  bituminose  prodotte  con   un   sistema   di

miscelazione a freddo;

      per la produzione di  aggregati  per  materiali  non  legati  e

legati con leganti  idraulici  per  l'impiego  nella  costruzione  di

strade, in conformita'  alla  norma  armonizzata  UNI  EN  13242,  ad

esclusione dei recuperi ambientali.

Parte b)

    b.1) Verifiche sui rifiuti in ingresso

    Controlli sui rifiuti in ingresso all'impianto atti a  verificare

l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.

    Specifiche:   L'impianto   di   produzione   del   granulato   di

conglomerato bituminoso e' dotato di una  procedura  di  accettazione

dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo,  dove  per

«controllo visivo» si intende il controllo dei rifiuti con codice EER

17.03.02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacita'

sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata.

    b.2) Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso

    b.2.1) Test sul campione di granulato di conglomerato  bituminoso

mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite  dalla

norma UNI 10802:

  Specifiche:

      frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m³;

      analisi eseguite da un laboratorio certificato;

      parametri da ricercare: Amianto e IPA (sommatoria parametri  da

25 a 34 di Tabella 1  dell'allegato  5  alla  parte  IV  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

      limiti riportati nella tabella b.2.1.




=====================================================================

|      |                     |           |    Limite massimo di     |

|      |      Parametro      |    U.M.   |concentrazione ammissibile|

+======+=====================+===========+==========================+

|   1  |    Sommatoria IPA   |   mg/kg   |           100            |

+------+---------------------+-----------+--------------------------+

|   2  |       Amianto       |   mg/kg   |         1000(*)          |

+------+---------------------+-----------+--------------------------+




Tabella b.2.1

    (*) Corrispondente  al  limite  di  rilevabilita'  della  tecnica

analitica (diffrattometria a raggi X oppure  I.R.  -  trasformata  di

Fourier).  In   ogni   caso   dovra'   utilizzarsi   la   metodologia

ufficialmente riconosciuta per  tutto  il  territorio  nazionale  che

consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

    b.2.2) Test di cessione sul granulato di conglomerato  bituminoso

mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite  dalla

norma UNI 10802:

    Specifiche:

      frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m³;

      analisi eseguite da un laboratorio certificato;

      preparazione del campione ai fini della esecuzione del test  di

cessione secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al  decreto  del

Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla  norma  UNI

10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2);

      parametri e limiti riportati nella tabella b.2.2:




=====================================================================

|      |                    |          |     Limite massimo di      |

|      |      Parametro     |   U.M.   | concentrazione ammissibile |

+======+====================+==========+============================+

|   1  |       Nitrati      | mg/l NO3 |             50             |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|   2  |      Fluoruri      |  mg/l F  |            1.5             |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|   3  |       Solfati      | mg/l SO4 |            250             |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|   4  |       Cloruri      |  mg/l Cl |            100             |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|   5  |       Cianuri      |  µg/l Cn |             50             |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|   6  |        Bario       |  mg/l Ba |             1              |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|   7  |        Rame        |  mg/l Cu |            0.05            |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|   8  |        Zinco       |  mg/l Zn |             3              |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|   9  |      Berillio      |  µg/l Be |             10             |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|  10  |      Cobalto       | µg/l Co  |            250             |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|  11  |       Nichel       | µg/l Ni  |             10             |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|  12  |      Vanadio       |  µg/l V  |            250             |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|  13  |      Arsenico      | µg/l As  |             50             |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|  14  |       Cadmio       | µg/l Cd  |             5              |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|  15  |    Cromo totale    | µg/l Cr  |             50             |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|  16  |       Piombo       | µg/l Pb  |             50             |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|  17  |      Selenio       | µg/l Se  |             10             |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|  18  |      Mercurio      | µg/l Hg  |             1              |

+------+--------------------+----------+----------------------------+

|  19  |        COD         |   mg/l   |             30             |

+------+--------------------+----------+----------------------------+




Tabella b.2.2

    b.3) Caratteristiche prestazionali del granulato di  conglomerato

bituminoso.

    Specifiche:

      Presenza di materie estranee: Max 1% in massa;

      Normativa di riferimento per la classificazione granulometrica:

EN 933-1;

      Normativa di riferimento per  la  natura  degli  aggregati:  EN

932-3.

                                                           Allegato 2




                            (articolo 4)




                 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (DDC)




              Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.M. n. 69/2018

Allegato 2

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