Pubblicato il decreto ministeriale per l'applicazione dei criteri di end of waste ai prodotti assorbenti per la persona (Pap). Si tratta del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 maggio 2019, n. 62 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio, n. 158), recante, appunto, «la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Tra i punti del nuovo provvedimento:
- la dichiarazione di conformità e la modalità di detenzione dei campioni;
- la validità esimente dei sistemi di gestione ambientale.
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Negli allegati sono, invece, riportati:
- i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (allegato 1);
- i criteri specifici per le plastiche eterogenee a base di poliolefine ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- i criteri specifici per il Sap (super absorbent polymer) ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- i criteri specifici per la cellulosa ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici per cui sono utilizzabili le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il polimero Sap ovvero la cellulosa, ad alto o a basso contenuto di Sap;
- la modulistica per la dichiarazione di conformità.
Di seguito il testo del D.M. 15 maggio 2019, n. 62 (l'allegato 6 è disponibile in pdf alla fine della pagina).
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 maggio 2019, n. 62
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di
rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. (19G00071)
in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio, n. 158
Vigente al: 23-7-2019
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «i criteri
di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformita'
a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza
di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di
rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonche' il comma 3, il
quale prevede che «nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di
cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in
data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.
269 e l' articolo 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210»;
Visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio approvato il 18 dicembre 2006;
Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;
Considerato che esiste un mercato per le plastiche eterogenee a
base di poliolefine, il SAP e la cellulosa, in ragione del fatto che
tali materiali risultano comunemente oggetto di transazioni
commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio,
che sussistono scopi specifici per i quali tali materiali sono
utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente
regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard
esistenti applicabili ai prodotti;
Considerato che dall'istruttoria effettuata e' emerso che le
plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa,
che soddisfano i requisiti tecnici di cui al presente decreto, non
comportano impatti negativi complessivi sulla salute umana o
sull'ambiente;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota 1447 del 18 gennaio 2019, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva
2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione (codificazione) con nota n. 1234 del 23
gennaio 2019;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel
rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il
SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti
assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come
rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonche' le seguenti:
a) «PAP»: prodotti assorbenti per la persona;
b) «Plastiche eterogenee a base di poliolefine»: miscela composta
per almeno l'80% da poliolefine (polietilene e polipropilene),
proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha
cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto;
c) «SAP (Super Absorbent Polymer)»: poliacrilato di sodio,
proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha
cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto;
d) «Cellulosa ad alto contenuto di SAP»: materiale
prevalentemente cellulosico ad alto contenuto di SAP, proveniente da
trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere
rifiuto ai sensi del presente decreto;
e) «Cellulosa a basso contenuto di SAP»: materiale
prevalentemente cellulosico a basso contenuto di SAP, proveniente da
trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere
rifiuto ai sensi del presente decreto;
f) «Lotto di plastiche eterogenee a base di poliolefine»:
quantitativo di plastiche eterogenee a base di poliolefine prodotto
trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore
a 3.000 tonnellate di PAP;
g) «Lotto di SAP»: quantitativo di polimero SAP prodotto
trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore
a 3.000 tonnellate di PAP;
h) «Lotto di cellulosa»: quantitativo di materiale cellulosico
prodotto trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non
superiore a 3.000 tonnellate di PAP;
i) «Produttore»: il gestore di un impianto autorizzato al
recupero di materiali da PAP qualificati come rifiuti (di seguito:
impianto di recupero);
j) «Dichiarazione di conformita'»: dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore, attestante le
caratteristiche delle plastiche eterogenee a base di poliolefine, del
SAP o della cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, di cui
all'articolo 5;
k) «Autorita' competente»: l'autorita' che rilascia
l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del
Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione di
cui all'articolo 216 del medesimo decreto.
Art. 3
Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal
recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di
essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche
eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a
basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici
generali di cui all'allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici
specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4.
Art. 4
Scopi specifici di utilizzabilita'
1. Le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la
cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono utilizzabili
esclusivamente per i rispettivi scopi specifici elencati
nell'Allegato 5 per ciascun materiale.
Art. 5
Dichiarazione di conformita'
e modalita' di detenzione dei campioni
1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, e'
attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al
termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il
modulo di cui all'Allegato 6 e inviata tramite raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero con una delle modalita' di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
all'autorita' competente e all'agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente.
2. Il produttore conserva, presso l'impianto di recupero o presso
la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformita',
anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle
autorita' di controllo che la richiedono.
3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 3, il produttore conserva per cinque anni presso
l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione
di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di cellulosa
ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevato, al termine del
processo produttivo di ciascun lotto, in conformita' rispettivamente
alla norma UNI EN 10667-16 per le plastiche a base di poliolefine e
alla norma UNI EN 643 per la cellulosa. Le modalita' di conservazione
del campione sono tali da garantire la non alterazione delle
caratteristiche chimico/fisiche delle plastiche eterogenee, del SAP e
della cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevate e
idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
Art. 6
Sistema di gestione ambientale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano
alle imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) e alle
imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001
rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere
predisposta apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti
aspetti:
a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3;
b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle
eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione
ambientale.
Art. 7
Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente
regolamento, il produttore, entro 120 giorni dall'entrata in vigore
dello stesso, presenta all'autorita' competente un aggiornamento
della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o
un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Capo IV,
del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato 1
(Articolo 3, comma 1)
Criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
1 - Verifiche sui rifiuti in ingresso.
Per la produzione di plastiche eterogenee a base di poliolefine,
di SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono
ammessi esclusivamente i seguenti rifiuti:
a. codice EER 180104 limitatamente ai PAP, qualificati come
rifiuti, provenienti da apposite raccolte urbane differenziate
dedicate, che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in ogni caso
quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP
realizzati con materiali biodegradabili;
b. codice EER 150203 limitatamente ai PAP, qualificati come
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 150202*, provenienti da
raccolte urbane differenziate dedicate e scarti delle attivita' di
produzione di PAP con esclusione dei PAP realizzati con materiali
biodegradabili;
c. Per un periodo transitorio della durata di 6 mesi a partire
dalla entrata in vigore del presente decreto sono ammessi rifiuti
aventi codice EER 200111 con annotazione «rifiuti costituiti da
pannolini, pannoloni e assorbenti igienici».
Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve almeno
assicurare:
controlli analitici mediante analisi merceologiche e analisi
chimiche sul rifiuto in ingresso. Tali controlli dovranno verificare
che la presenza di materiale estraneo, inteso come materiale diverso
da PAP, non assorbente o non plastico, sia inferiore o uguale al 5%
nonche' l'assenza di pericolosita' del rifiuto nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla normativa sulla classificazione dei rifiuti
Il campionamento e' da eseguirsi in conformita' alla norma UNI 10802
e al piano di campionamento redatto secondo la norma UNI EN
14899:2006. Le analisi chimico-fisiche vanno eseguite dopo
omogeneizzazione e quartatura del materiale campionato;
accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato
livello di formazione e addestramento;
esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in
ingresso;
controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso, incluse le
informazioni sulla provenienza;
stoccaggio dei rifiuti in idonei dispositivi atti a impedire
contatti accidentali con il personale dell'impianto e a prevenire
qualunque forma di dispersione ambientale;
assenza di manipolazione da parte degli operatori dei sacchi
contenenti rifiuti e/o di triturazione dei rifiuti in ingresso;
procedura scritta per la gestione e la tracciabilita' dei
singoli flussi di rifiuti nonche' del processo operativo, dalla fase
di raccolta del rifiuto sino alla produzione dei materiali end of
waste, e rendicontazione delle non conformita'.
2 - Prescrizioni relative al processo di recupero.
Il processo di recupero deve prevedere almeno le seguenti fasi:
a. stoccaggio dei rifiuti in idonei contenitori atti a impedire
contatti accidentali con il personale dell'impianto e a prevenire
qualunque forma di dispersione ambientale;
b. raccolta di eventuale percolato o di effluenti liquidi, da
sottoporre ad idoneo trattamento;
c. idoneo trattamento dell'aria esausta di lavorazione;
d. ciclo di sterilizzazione dei rifiuti da eseguirsi secondo la
norma UNI EN 285 e UNI EN 17665 (UNI EN 17665-1 e UNI EN 17665-2),
che garantisca il rispetto dei criteri microbiologici di cui al punto
3.a del presente allegato;
e. recupero e trattamento del vapore di contatto;
f. triturazione dei prodotti uscenti dal ciclo di
sterilizzazione di cui al punto precedente;
g. asciugatura fino al raggiungimento di una umidita' inferiore
o uguale al 20%;
h. separazione meccanica per l'ottenimento di materiali la cui
composizione deve soddisfare i criteri di cui ai punti 3.b, 3.c e 3.d
del presente allegato nonche', a seconda della tipologia di materiale
che si intende produrre, quelli di cui agli allegati 2, 3 e 4.
3 - Criteri sanitari.
Le tre tipologie di materiali: plastiche eterogenee a base di
poliolefine, SAP e cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP,
ottenute solo da PAP qualificati come rifiuti, relativamente ai
parametri igienico-sanitari devono soddisfare tutti i criteri di cui
ai seguenti punti 3 a), 3 b), 3 c) e 3 d).
3.a) Criteri microbiologici.
I criteri microbiologici sono soddisfatti se i rifiuti sono
sottoposti ad un ciclo di sterilizzazione eseguito in ottemperanza
alle norme UNI EN ISO 17665-1, UNI CEN ISO/TS 17665-2, UNI EN 285,
UNI EN ISO 11138-1 e UNI EN ISO 11138-3, fermo restando la necessita'
di adottare procedure che garantiscano, all'interno della camera di
sterilizzazione, l'apertura dei contenitori dei PAP e
l'omogeneizzazione dei materiali trattati, in modo da consentire la
perfetta penetrazione del vettore sterilizzante in ciascun punto di
materiale durante la fase di sterilizzazione.
Per ogni lotto di materiale sottoposto a sterilizzazione sono
effettuati almeno i controlli riportati in tabella 3 a.
Tabella 3 a - Controlli microbiologici
===================================================================== | Parametro | Requisito | Riferimento | +=======================+=========================+=================+ | | |UNI EN ISO | | |Inattivazione della |11138-3 UNI EN | | |crescita delle spore di |ISO 17665-1 UNI | | |Geobacillus |CEN ISO/TS | | Indicatore biologico |Stearothermofilus |17665-2 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ | | |UNI EN ISO | | | |11138-3 UNI EN | |Popolazione minima | |ISO 17665-1 UNI | |dell'indicatore | |CEN ISO/TS | |biologico |≥106 CFU |17665-2 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ | |Nelle condizioni piu' | | | |difficili per la | | | |penetrazione del vettore | | | |sterilizzante (ad esempio| | | |all'interno dei PAP | | | |chiusi). Una parte dei | | | |campioni dovra' essere | | | |avvolta con almeno 3 PAP.| | | |Un terzo dei PAP | | |Posizionamento dei |contenenti i campioni | | |campioni |dovra' essere | | |dell'indicatore |preventivamente bagnato |UNI EN ISO | |biologico |con acqua. |17665-1 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+
3.b) Criteri chimici.
Per ogni lotto di ciascun materiale devono essere effettuati
almeno i controlli analitici sui parametri chimici riportati nella
tabella 3 b.
Tabella 3 b- Limiti concentrazione parametri chimici (test di
cessione in ambiente alcalino-acquoso)
===================================================================== | | | |Unita' | | | | | di | | Analita | Impiego clinico | Limite |misura | +====================+=============================+========+=======+ | | | |µg/kg | |Acido clavulanico | Coadiuvante per antibiotici | <10 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Amoxicillina | Antibiotici | <10 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Ampicillina | | <10 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Cefalosporine | | <10 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Claritromicina | | <10 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Ciprofloxacina | | <10 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Levofloxacina | | <10 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Azitromicina | | <10 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ |Idrocortisone | | |µg/kg | |acetato |Cortisonici | <7 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Benzodiatiazine |Diuretici-antipertensivo | <25 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Diazepam |Psicofarmaco | <30 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Ibuprofene |FANS | <45 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Diclofenac | | <45 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ |Acido | | |µg/kg | |acetilsalicilico | | <5 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Bicalutamide |Antiandrogenico | <50 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Metformina |Antidiabetico | <50 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Pioglitazone | | <50 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Clopidogrel |Antiaggregante piastrinico | <100 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Lansoprazolo |Inibitore pompa protonica | <3 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Telmisartan |Antipertensivo | <15 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Torasemid | | <15 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Lovastatina |Ipercolesterolemia | <35 |ss | +--------------------+ |--------+-------+ | | | |µg/kg | |Atorvastatina | | <15 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+ | | | |µg/kg | |Acido clodronico |Osteoporosi | <1 |ss | +--------------------+-----------------------------+--------+-------+
3.b.1 I risultati riportati come «minore di» sono da intendersi
come valori inferiori al limite di rilevabilita' della tecnica
utilizzata e determinato a valle di 10 repliche eseguite su soluzioni
di controllo ottenute da paralleli test di cessione effettuati su
matrice appositamente contaminata da farmaci. Le analisi sono
condotte secondo le indicazioni delle linee guida EPA SW-846
Compendium: Environmental Protection Agency 200, Test Methods for
Evaluating Solid Waste: Physical and Chemical Methods e in accordo
con i metodi EPA 3000C, EPA 3500C e EPA 8000D.
3.b.2 Sono effettuati test di screening analitici[1] Per test di screening analitico si intende un metodo analitico sistematico in grado di rivelare, identificare e se del caso quantificare, quali sostanze siano presenti in un campione. Si utilizzeranno tecniche diverse per sostanze organiche o inorganiche e le condizioni analitiche dovranno essere adeguate a seconda della matrice, e delle caratteristiche chimico fisiche degli analiti per i quali si voglia determinare quali/quantitativamente la presenza o l'assenza. sui materiali
per valutare l'eventuale presenza di ulteriori sostanze (o gruppi di sostanze)[2]Per poter effettuare un corretto 'raggruppamento' ci si riferisca ai documenti OECD Guidance on Grouping of Chemicals, 2nd Edition Series on Testing & Assessment No. 194 2014), http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2014)4&doclanguage=en ed ECHA http://echa.europa.eu/support/grouping-of-substances-and-read-across ,
organiche e inorganiche, pertinenti in base
all'origine dei materiali. A tal fine e' utilizzato il miglior metodo
disponibile, che deve essere, in ogni caso, rispondente ai criteri di
qualita' previsti dalla norma ISO/IEC 17025. La procedura include la
predisposizione e conservazione del razionale utilizzato per la
scelta degli analiti e le modalita' operative dei test devono essere
tali da consentire di rivelare eventuali quantita' di sostanze
residue post trattamento che non comportino, nelle reali condizioni
di uso del materiale, un'esposizione per il consumatore a livelli
superiori al Threshold of Toxicology Concern (TTC)[3]Come definito in "Review of the Threshold of Toxicological Concern (TTC) approach and development of new TTC decision tree European Food Safety Authority and World Health Organization- EFSA supporting publications 2016:EN1006, March 2016 https://www.efsa.europa.eu/it/supporting/pub/1006e. Nel caso di
superamento di tali valori il materiale non e' conforme ai criteri
del presente decreto ai fini della cessazione della qualifica di
rifiuto. Tutta la documentazione relativa alle analisi e alle
valutazioni effettuate e' conservata ed esibita su richiesta delle
Autorita' competenti.
3.c) Altri criteri sanitari.
Per ogni lotto di ciascun materiale si procede a verificare
l'assenza di citotossicita' (serie norme EN ISO 10993) e di
irritazione e sensibilizzazione cutanea (Linee Guida OCSE, Test No.
439: In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis Test
Method; Test No. 442C, 442D e 442E, combinate secondo quanto indicato
nel Guidance Document OECD n° 256 per la sensibilizzazione cutanea).
Le metodologie proposte si avvalgono di test alternativi, nel pieno
rispetto del benessere animale. Solo per applicazioni di cui
all'Allegato 5 che prevedono il contatto diretto con la cute, e'
verificata l'assenza di potenziale di sensibilizzazione cutanea
attraverso patch test ad insulto ripetuto HRIPT (Human Repeat Insult
Patch Test) sull'eluato del materiale ottenuto secondo quanto
indicato dalla norma EN ISO 10993.
3.d) Test di cessione.
Per ogni lotto di ciascun materiale devono essere rispettati i
limiti relativi ai seguenti analiti secondo la metodica del test di
cessione condotto in ambiente acido-acquoso ed organico di cui alla
tabella 4. Le analisi sono condotte secondo le indicazioni delle
linee guida EPA SW-846 Compendium: Environmental Protection Agency
200, Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical and Chemical
Methods e in accordo con i metodi EPA 3000C, EPA 3500C e EPA 8000D.
Tabella 4- Limiti negli eluati da test di cessione
===================================================================== | | | Unita' di | | | Parametri | Metodo analitico | misura |Valori limite| +======================+==================+===========+=============+ |Alluminio | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Bario | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 20 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Cadmio | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0,02 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Cromo totale | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 2 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Nichel | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 2 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Piombo | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0.2 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Rame | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0.1 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Zinco | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0,5 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Cloruri | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1200 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Solfuri | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Solfiti | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Solfati | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 1000 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Floruri | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 6 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Azoto ammoniacale | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 15 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |Fenoli | APAT 29/2003 | mg/l | ≤ 0,5 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |PH | APAT 29/2003 | | 5,5-9,5 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+ |COD | APAT 29/2003 | mg/l | 160 | +----------------------+------------------+-----------+-------------+
4 - Piano dei controlli del processo di trattamento.
Ai fini del controllo del processo di trattamento i rifiuti in
ingresso e i materiali prodotti devono essere sottoposti ai seguenti
controlli:
Rifiuti in ingresso: controlli analitici mediante analisi
merceologiche e analisi chimiche. Tali controlli devono essere
effettuati, nel primo anno di operativita', con la frequenza di
almeno una volta ogni sei mesi e, successivamente, di almeno una
volta all'anno e devono verificare che il contenuto di materiale
estraneo, inteso come materiale diverso da PAP, non assorbente o non
plastico sia inferiore o uguale al 5% e che il rifiuto non sia
pericoloso secondo i criteri stabiliti dalla normativa sulla
classificazione dei rifiuti.
Materiali recuperati attraverso il processo di riciclo dei PAP da
rifiuti post-consumo:
almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato devono
essere verificati i criteri microbiologici di cui al punto 3.a) del
presente allegato;
almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato devono
essere verificati i criteri chimici di cui al punto 3.b) del presente
allegato;
almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato devono
essere verificati i criteri sanitari di cui al punto 3.c) del
presente allegato;
almeno per ogni lotto di ciascun materiale recuperato, devono
essere verificati i criteri relativi alle analisi degli eluati da
test di cessione di cui al punto 3.d) del presente allegato.
Frazione plastica ottenuta da rifiuti da PAP e da scarti di
lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto di produzione, la
frazione composta dalle plastiche eterogenee a base di poliolefine
ottenuta da rifiuti post-consumo e da scarti della produzione
industriale di PAP cessa di essere classificata come rifiuto se
rispetta i limiti di cui alla Tabella 2 - Allegato 2.
Frazione composta da SAP ottenuta da rifiuti da PAP e da scarti
di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto di produzione, il
SAP ottenuto da rifiuti post-consumo e da scarti della produzione
industriale di PAP cessa di essere classificato come rifiuto se
rispetta i limiti di cui alla Tabella 3 - Allegato 3.
Frazione cellulosica a basso contenuto di SAP ottenuta da rifiuti
da PAP e da scarti di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto
di produzione, la cellulosa a basso contenuto di SAP ottenuta da
rifiuti post-consumo e da scarti della produzione industriale di PAP
cessa di essere classificata come rifiuto se rispetta i limiti di cui
alla tabella Tabella 4a - Allegato 4.
Frazione cellulosica ad alto contenuto di SAP ottenuta da rifiuti
da PAP e da scarti di lavorazione industriale dei PAP: per ogni lotto
di produzione, la cellulosa ottenuta da rifiuti post-consumo e da
scarti della produzione industriale di PAP cessa di essere
classificata come rifiuto se rispetta i limiti di cui alla tabella
Tabella 4 b - Allegato 4.
Allegato 2
(Articolo 3)
Criteri specifici per le plastiche eterogenee a base di poliolefine
ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
La frazione plastica e' composta da plastiche eterogenee a base
di poliolefine (polietilene e polipropilene) per almeno l'80% e
presenta le seguenti caratteristiche composizionali:
Poliolefine (PP e PE): ≥ 80%;
Materiali non poliolefinici (Cellulosa, SAP, PET): ≤ 20%.
Criterio
Le plastiche eterogenee a base di poliolefine ottenute da PAP
qualificati come rifiuti, rispettano, per ogni lotto di materiale, i
valori descritti in tabella 2.
Tabella 2 - Valori per la frazione plastica
===================================================================== | | | Unita' di | | | Parametri | Metodo analitico | misura | Valore | +========================+==================+===========+===========+ | Umidita' | UNI 10667-16 | % | < 10 | +------------------------+------------------+-----------+-----------+ | | | % (su | | | Poliolefine | UNI 10667-16 | secco) | ≥ 80 | +------------------------+------------------+-----------+-----------+ | Plastiche non | | | | |poliolefine e materiali | | % (su | | |estranei | UNI 10667-16 | secco) | ≤ 20 | +------------------------+------------------+-----------+-----------+
Allegato 3
(Articolo 3)
Criteri specifici per il SAP ai fini della cessazione della qualifica
di rifiuto.
Il SAP presenta le seguenti caratteristiche composizionali:
SAP: 80%-95%
Cellulosa: 5% - 20%
Residui plastici (PP e PE): tracce
Criterio
Il SAP ottenuto da PAP qualificati come rifiuti, rispetta, per
ogni lotto di materiale, i valori descritti in tabella 3.
Tabella 3 - Valori per il SAP
===================================================================== | | | Unita' di| | | Parametri | Metodo analitico | misura |Valore| +================+================================+==========+======+ | Umidita' |UNI 10667-16 | % | < 20 | +----------------+--------------------------------+----------+------+ | Cellulosa |Metodo indiretto attraverso | | | |eventualmente |prova di assorbimento secondo | | | |presente |French standard NF V19-002 % | % | < 20 | +----------------+--------------------------------+----------+------+ |Materiali | | | | |estranei (non | | | | |assorbenti e | | | | |cioe' diversi da| | % (su | | |SAP e cellulosa)|UNI 10667-16 | secco) | < 5 | +----------------+--------------------------------+----------+------+ |Granulometria | | | | |(materiale | | | | |libero |ISO 17190.3 o in altenativa, | | | |essiccato) |Edana 420.2 | Mm | < 1 | +----------------+--------------------------------+----------+------+ |Assorbenza (solo| | | | |per SAP da | | |> 20 x| |rifiuti post |Prova di assorbimento secondo | Acqua |(peso | |consumo) |French standard NF V19-002 |assorbita |secco)| +----------------+--------------------------------+----------+------+ |Assorbenza (solo| | | | |per SAP da | | | | |rifiuti da | | | | |scarto di | | |> 20 x| |produzione |Prova di assorbimento secondo | Acqua |(peso | |industriale) |French standard NF V19-002 |assorbita |secco)| +----------------+--------------------------------+----------+------+
Allegato 4
(Articolo 3)
Criteri specifici per la cellulosa ai fini della cessazione della
qualifica di rifiuto.
La cellulosa e' composta prevalentemente da cellulosa derivante
dal processo kraft e da SAP, in percentuali variabili come di seguito
riportato.
4.1. Cellulosa a basso contenuto di SAP
Caratteristiche composizionali della cellulosa a basso contenuto
di SAP:
cellulosa da processo kraft: ≥ 90%;
polimero SAP: ≤ 5%;
residui plastici (PP e PE): ≤ 5% .
Criterio
La cellulosa a basso contenuto di SAP ottenuta da PAP,
qualificati come rifiuti, rispetta, per ogni lotto di materiale, i
limiti descritti in tabella 4 a.
Tabella 4 a - Valori per la cellulosa a basso contenuto di SAP
===================================================================== | | | Unita' di | | | Parametri | Metodo analitico | misura | Valore | +================+============================+============+========+ | Umidita' | UNI 10667-16 | % | < 20 | +----------------+----------------------------+------------+--------+ | |Metodo indiretto attraverso | | | | |prova di assorbimento | | | | |secondo French standard NF | | | | SAP presente |V19-002 % | % | ≤ 5 | +----------------+----------------------------+------------+--------+ |Materiali | | | | |estranei (non | | | | |assorbenti e | | | | |cioe' diversi da| | | | |cellulosa e SAP)| UNI 10667-16 |% (su secco)| ≤ 5 | +----------------+----------------------------+------------+--------+ | | Prova di assorbimento | | > 5 x | | |secondo French standard NF | Acqua | (peso | | Assorbenza |V19-002 | assorbita | secco) | +----------------+----------------------------+------------+--------+
4.2. Cellulosa ad alto contenuto di SAP
Caratteristiche composizionali della cellulosa ad alto contenuto
di SAP:
Cellulosa da processo kraft: ≥ 55%;
Polimero SAP: ≤ 40%;
Residui plastici (PP e PE): ≤ 5%.
Criterio
La cellulosa ad alto contenuto di SAP ottenuta da PAP,
qualificati come rifiuti, rispetta, per ogni lotto di materiale, i
limiti descritti in tabella 4 b.
Tabella 4 b - Valori per la cellulosa ad alto contenuto di SAP
===================================================================== | | | Unita' di | | | Parametri | Metodo analitico | misura | Valore | +================+============================+============+========+ | Umidita' | UNI 10667-16 | % | < 20 | +----------------+----------------------------+------------+--------+ | |Metodo indiretto attraverso | | | | |prova di assorbimento | | | | |secondo French standard NF | | | | SAP presente |V19-002 | % | < 40 | +----------------+----------------------------+------------+--------+ |Materiali | | | | |estranei (non | | | | |assorbenti e | | | | |cioe' diversi da| | | | |cellulosa e SAP)| UNI 10667-16 |% (su secco)| ≤ 5 | +----------------+----------------------------+------------+--------+ | | Prova di assorbimento | |> 10 x | | |secondo French standard NF | Acqua | (peso | | Assorbenza |V19-002 | assorbita | secco) | +----------------+----------------------------+------------+--------+
Allegato 5
Scopi specifici per cui sono utilizzabili le plastiche eterogenee
a base di poliolefine, il polimero SAP ovvero la cellulosa, ad alto o
a basso contenuto di SAP.
(Articolo 4)
1) Scopi specifici ammessi per le plastiche eterogenee a base di
poliolefine.
Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del
presente allegato, le plastiche eterogenee a base di poliolefine
possono essere impiegate in processi di trasformazione manifatturiera
o tal quali per i seguenti scopi specifici:
a. Manufatti plastici;
b. Materiali per il settore automobilistico;
c. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla
combustione.
Non e' consentito l'utilizzo delle plastiche eterogenee a base di
poliolefine per le attivita' di recupero ambientale e, in forma
sciolta, per le applicazioni che prevedano il contatto diretto con il
suolo adibito a coltivazioni agricole.
2) Scopi specifici ammessi per il SAP.
Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del
presente allegato, il SAP puo' essere impiegato in processi di
trasformazione manifatturiera o tal quale per la produzione di:
a. Prodotti assorbenti;
b. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla
combustione.
3) Scopi specifici ammessi per la cellulosa.
Ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) del
presente allegato, la cellulosa puo' essere impiegata in processi di
trasformazione manifatturiera per i seguenti scopi specifici:
a. Prodotti assorbenti;
b. Prodotti cartacei;
c. Chemical building blocks;
d. Prodotti per uso florovivaistico (cellulosa ad alto
contenuto di SAP);
e. Prodotti tessili (cellulosa a basso contenuto di SAP);
f. Materiali per l'edilizia (cellulosa a basso contenuto di
SAP);
g. Materiali per il settore siderurgico (cellulosa a basso
contenuto di SAP);
h. Additivi;
i. Prodotti per l'industria chimica (cellulosa a basso
contenuto di SAP);
f. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla
combustione.
4) Limitazioni all'utilizzo.
L'utilizzo dei materiali End of Waste provenienti dal recupero
dei PAP deve essere conforme alle seguenti normative:
a. del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare e del Regolamento
(CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre
2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari;
b. della Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 settembre 2007 sui dispositivi medici;
c. della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli,
recepita dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sulla sicurezza generale dei
prodotti in relazione ai prodotti per la puericultura;
d. del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;
e. del Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi.
Allegato 6
Allegato 6 - Dichiarazione di conformita'
Parte di provvedimento in formato grafico
VEDI ALLEGATO SOTTO
↓↓↓
Allegati
Note
1. | ↑ | Per test di screening analitico si intende un metodo analitico sistematico in grado di rivelare, identificare e se del caso quantificare, quali sostanze siano presenti in un campione. Si utilizzeranno tecniche diverse per sostanze organiche o inorganiche e le condizioni analitiche dovranno essere adeguate a seconda della matrice, e delle caratteristiche chimico fisiche degli analiti per i quali si voglia determinare quali/quantitativamente la presenza o l'assenza. |
2. | ↑ | Per poter effettuare un corretto 'raggruppamento' ci si riferisca ai documenti OECD Guidance on Grouping of Chemicals, 2nd Edition Series on Testing & Assessment No. 194 2014), http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2014)4&doclanguage=en ed ECHA http://echa.europa.eu/support/grouping-of-substances-and-read-across |
3. | ↑ | Come definito in "Review of the Threshold of Toxicological Concern (TTC) approach and development of new TTC decision tree European Food Safety Authority and World Health Organization- EFSA supporting publications 2016:EN1006, March 2016 https://www.efsa.europa.eu/it/supporting/pub/1006e |