Energia da fonti rinnovabili: la garanzia di origine è l'oggetto del decreto del Mase 14 luglio 2023, n. 224 che attua l’articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Il decreto è stato annunciato da un comunicato dello stesso dicastero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2023, n. 235.
Il provvedimento stabilisce le modalità di emissione, trasferimento, riconoscimento e annullamento delle garanzie di origine della produzione di energia da fonti rinnovabili riferite ai seguenti vettori energetici:
- energia elettrica;
- gas, incluso il biometano;
- idrogeno, anche in attuazione della riforma 3.1 “Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno” della missione 2, componente 2 del Pnrr;
- energia termica e/o frigorifera.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224
«Attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 in materia di garanzie di origine»
(omissis)
Decreta CAPO 1
Finalità, ambito di applicazione e disposizioni comuni
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce:
a) le modalità di emissione, trasferimento, riconoscimento e annullamento delle garanzie di origine della produzione di energia da fonti rinnovabili riferite ai seguenti vettori energetici:
i. energia elettrica;
ii. gas, incluso il biometano;
iii. idrogeno, anche in attuazione della riforma 3.1 “Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno” della missione 2, Componente 2 del PNRR;
iv. energia termica e/o frigorifera;
b) le modalità di utilizzo delle garanzie di origine da parte dei fornitori di energia nell'ambito dell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
c) le modalità con le quali è verificata la precisione, l’affidabilità e l’autenticità delle garanzie di origine emesse da altri Stati Membri.
2. Il presente decreto definisce, altresì:
a) le modalità per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle garanzie di origine nella propria disponibilità;
b) criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto valgono tutte le definizioni di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 e si applicano inoltre, le seguenti ulteriori definizioni:
a) AU: Acquirente Unico S.p.A., soggetto di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 presso cui, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 129, è istituito il Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell'energia elettrica e del gas secondo le regole e i procedimenti definiti dall'ARERA;
b) Autorità o ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
c) CAR: la cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 recante “Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2011, n. 218;
d) Cliente finale: persona fisica o giuridica che preleva l’energia, per la quota di proprio uso finale, dalla rete;
e) Contratto di vendita di energia rinnovabile: contratto di vendita in cui l’energia venduta, in tutto o in parte, viene commercialmente definita come energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
f) CSEA: Cassa per i servizi energetici e ambientali;
g) Disclosure o Fuel mix disclosure: sistema di regole e procedure connesse alla determinazione dei mix energetici di approvvigionamento di energia elettrica da parte delle imprese di vendita;
h) Energia netta prodotta da fonti rinnovabili:
1. con riferimento all’energia elettrica: è la produzione lorda dell’unità di produzione diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di connessione dell’energia alla rete elettrica;
2. con riferimento ai gas rinnovabili: è la produzione lorda di gas rinnovabile immesso in rete, diminuita dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto. Nel caso di idrogeno rinnovabile, l’energia netta prodotta da fonti rinnovabili è pari all’energia associata alla produzione di idrogeno diminuita dei consumi energetici per la compressione o liquefazione, solo se non funzionali a rendere trasportabile l’idrogeno stesso;
3. con riferimento all’energia termica e/o frigorifera: è la quantità di energia, espressa in MWh, immessa in rete.
i) ETS: Emission Trading System;
j) Garanzia di origine o GO: documento elettronico che serve a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili;
k) Gas rinnovabili: il biogas, compreso il biometano, e la parte di combustibili gassosi rinnovabili nei combustibili o carburanti di origine non biologica, ivi incluso l’idrogeno rinnovabile;
l) GME: Gestore Mercati Energetici – GME S.p.A.;
m) GSE: Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
n) Idrogeno rinnovabile: idrogeno di cui all’articolo 2, comma 1, del DM 21 ottobre 2022, prodotto in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001;
o) Impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili: l’insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione di energia rinnovabile in energia elettrica da fonti rinnovabili, gas rinnovabile, incluso il biometano, idrogeno rinnovabile o energia termica da fonti rinnovabili. In particolare:
1. con riferimento all’energia elettrica: è l’insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare: le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica; i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.
2. con riferimento al gas, ivi incluso il biometano: è l’insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla produzione di gas rinnovabile. Per il biometano, esso comprende in particolare: le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono la produzione, il convogliamento, il trasporto e l’accumulo di biogas; le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono la gestione della biomassa e del digestato; i sistemi di trattamento e purificazione del biogas ai fini della trasformazione in biometano in modo da risultare idoneo all’immissione in rete; i dispositivi di convogliamento e trasporto del biometano, compresi i sistemi di compressione; i dispositivi di trasformazione del biometano in forma liquida; le opere di connessione alla rete; gli impianti e le apparecchiature per l’autoconsumo del biometano; i servizi ausiliari di impianto, nonché i misuratori dell’energia elettrica e termica;
3. con riferimento all’idrogeno: è l’insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla trasformazione dell’energia rinnovabile in idrogeno. Esso comprende in particolare: le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono la produzione, il condizionamento termico, la purificazione, lo stoccaggio e la compressione dell’idrogeno in modo da risultare idoneo all’utilizzo finale oppure all’immissione in rete; con specifico riferimento agli impianti di produzione di idrogeno mediante trasformazione dell’energia elettrica in idrogeno per via elettrolitica, anche le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono la gestione e il trattamento dell’acqua necessaria al processo elettrolitico; i sistemi di trattamento e purificazione dell’ossigeno prodotto dal processo elettrolitico; le opere di connessione alla rete e di elettronica di potenza necessarie; i servizi ausiliari di impianto, nonché i misuratori dell’energia elettrica e termica funzionali alla quantificazione dei flussi energetici;
4. con riferimento all’energia termica: è l’insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia termica e/o frigorifera, eventualmente, anche sotto forma di calore cogenerato. L’impianto comprende in particolare: le opere e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile, il suo successivo utilizzo per la produzione di energia termica o e i macchinari in centrale che consentono la conversione dell’energia in energia frigorifera. Sono parte integrante della centrale anche i sistemi di pompaggio primari e di accumulo dell’energia termica o frigorifera in centrale;
p) Ministero: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
q) Mix energetico residuale: mix energetico nazionale di uno Stato membro non tracciato tramite Garanzie di Origine;
r) Piattaforma GO o Piattaforma P-GO: piattaforma organizzata e gestita dal GME ai sensi della deliberazione dell’Autorità ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011; è l’insieme dei sistemi di trasferimento delle garanzie di origine articolato in piattaforma di mercato (M-GO) e in piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali delle garanzie di origine, ivi incluse quelle risultanti in esito alle procedure concorrenziali per l’assegnazione delle garanzie di origine nella titolarità del GSE (PB-GO);
s) Produttore di energia rinnovabile: soggetto che ha diritto a richiedere la qualifica dell’impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili ai fini dell’emissione delle GO. Si intende:
1. con riferimento all’energia elettrica: persona fisica o giuridica titolare di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
2. con riferimento al gas, ivi incluso il biometano: persona fisica o giuridica titolare di un impianto di produzione di gas rinnovabile, ivi inclusi i soggetti che accedono agli incentivi previsti dal DM 2 marzo 2018 e dal DM 15 settembre 2022;
3. con riferimento all’idrogeno: persona fisica o giuridica titolare di un impianto di produzione di idrogeno rinnovabile;
4. con riferimento all’energia termica: persona fisica o giuridica titolare di un impianto di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per l’immissione in rete;
t) Rete:
1. con riferimento all’energia elettrica: qualsiasi rete di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi di sistemi di distribuzione chiusi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 210 del 2021 nonché le reti elettriche di distribuzione nella disponibilità delle cooperative storiche o delle nuove cooperative di cui al Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT);
2. con riferimento al gas: le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale, del biometano e dell’idrogeno, sia quelle private che le reti con obbligo di connessione di terzi, e i mezzi di trasporto del gas, sia allo stato gassoso che liquido;
3. con riferimento all’energia termica: rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all’articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo n. 102 del 2014, vale a dire qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica, censita nell’Anagrafica Territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento ai sensi della delibera ARERA 574/2018/R/tlr, realizzata prevalentemente su suolo pubblico e finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
u) SII: Sistema Informativo Integrato di cui all’articolo 1 bis della legge 13 agosto 2010 n. 129 gestito dall’Acquirente Unico;
v) Sistema semplice di produzione e consumo: sistema di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 210 del 2021;
w) Soggetto Obbligato: soggetto che immette in consumo biocarburanti, biometano, biogas per i trasporti, benzina, gasolio e/o metano, individuato in base al verificarsi dei presupposti per il pagamento dell’accisa per i trasporti stradali e ferroviari;
x) Utente del servizio di dispacciamento in prelievo: soggetto che, ai sensi della delibera ARERA 111/06 e s.m.i. ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento.
Articolo 3
(Registro nazionale delle Garanzie di Origine)
1. È istituito presso il GSE il registro nazionale delle GO. Il registro è funzionale alla gestione:
a) della qualifica degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini dell’emissione delle GO;
b) delle funzionalità relative ai conti proprietà degli operatori economici che vendono e acquistano le GO in ambito nazionale e internazionale;
c) delle operazioni di emissione, trasferimento e annullamento delle GO nonché della registrazione sui conti proprietà delle operazioni di trasferimento delle GO.
Articolo 4
(Criteri generali di emissione, validità e annullamento delle Garanzie di Origine)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, 13 e 15, possono richiedere l’emissione delle GO i produttori di energia da fonti rinnovabili in relazione agli impianti di produzione per i quali abbiano preliminarmente ottenuto apposita qualifica da parte del GSE. La richiesta di qualifica deve essere trasmessa dai produttori al GSE esclusivamente per via telematica, mediante le applicazioni informatiche appositamente rese disponibili dal GSE, secondo le modalità definite nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 17, comma 1.
2. Il processo di valutazione della richiesta di qualifica da parte del GSE prevede la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini dell’emissione delle GO mediante il controllo delle dichiarazioni, dei dati e della documentazione caricati nel portale, con particolare riferimento:
a) alla fonte rinnovabile utilizzata;
b) alla configurazione impiantistica;
c) alla modalità di collegamento alla rete;
d) al processo di produzione di energia da fonte rinnovabile.
3.Il GSE definisce, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 17, comma 1, i termini massimi per la valutazione delle richieste di qualifica degli impianti, tenendo conto delle peculiarità dei singoli vettori energetici e delle possibili sinergie con le procedure di valutazione delle richieste di accesso agli incentivi. A tal fine, in caso di contestuale richiesta di accesso agli incentivi, il GSE comunica al produttore l’esito della valutazione della richiesta di qualifica di cui al comma 1 entro i termini previsti per la conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi, ovvero entro il termine di novanta giorni, nel caso di richiesta di accesso agli incentivi alla produzione di energia elettrica, o centoventi giorni, in caso di accesso agli incentivi alla produzione di biometano. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che non accedono agli incentivi, il GSE comunica, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di qualifica di cui al comma 1, l’esito della valutazione o l’eventuale richiesta di integrazione della documentazione trasmessa.
4. Il GSE, per gli impianti qualificati, emette le GO al produttore su base mensile. Ogni garanzia di origine corrisponde a una quantità standard di 1 MWh di energia netta prodotta e indica, oltre alle informazioni previste al comma 5, se la corrispondente quantità di energia netta prodotta sia immessa in rete oppure consumata in sito. Per ogni unità di energia netta prodotta non può essere emessa più di una garanzia di origine ed è garantito che non si verifichino doppi conteggi dello stesso quantitativo di energia.
5. La GO indica almeno:
a) se riguarda:
1) l'energia elettrica;
2) il gas, incluso il biometano;
3) l'idrogeno;
4) l’energia termica o frigorifera;
b) la fonte energetica utilizzata per produrre l’energia;
c) la data di inizio e di fine della produzione;
d) la denominazione, l’ubicazione, il tipo e la potenza e/o la capacità produttiva dell’impianto di produzione;
e) se l’impianto ha beneficiato di regimi di sostegno all’investimento e se l’unità energetica ha beneficiato di regimi di sostegno;
f) la data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione;
g) la data di emissione;
h) se la corrispondente quantità di energia netta prodotta è immessa in rete: l’indicazione della rete.
6. Le GO sono valide per un periodo di dodici mesi dalla produzione della relativa unità energetica, al termine del quale non possono essere ulteriormente trasferite e possono essere esclusivamente annullate dal detentore, al più tardi, nei successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di produzione della relativa unità energetica.
7. Il GSE monitora l’implementazione del sistema di Garanzia di Origine e Disclosure negli Stati Membri dell’Unione Europea e nei Paesi Terzi e riconosce le GO emesse dagli altri Stati Membri solo se conformi alle disposizioni di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001 nonché alla norma CEN - EN 16325, per le finalità per cui sono istituite. Il GSE, qualora nutra fondati dubbi sulla precisione, affidabilità o autenticità delle GO emesse da altri Stati Membri, propone al Ministero le proprie motivazioni e il rifiuto di dette GO. Il Ministero decide sul rifiuto delle GO e notifica alla Commissione europea la propria decisione.
Articolo 5
(Modalità di commercializzazione e registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine)
1. Le GO riferite all’energia da fonti rinnovabili prodotta e immessa in rete possono essere oggetto di negoziazione nelle sedi di contrattazione appositamente predisposte dal GME.
2. In caso di scambio bilaterale al di fuori della sede di contrattazione di cui al comma 1, è previsto l’obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione presso le piattaforme di registrazione appositamente predisposte dal GME.
3. Con l’obiettivo di favorire ulteriormente gli scambi delle garanzie di origine, il GME realizza, nell’ambito dei sistemi di negoziazione delle garanzie di origine attualmente organizzati e gestiti, una bacheca informatica, con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti a lungo termine delle GO. Il GME disciplina le regole di funzionamento della bacheca informatica nell’ambito del regolamento di funzionamento della Piattaforma GO, approvato dall’ARERA.
CAPO 2
Disposizioni per la certificazione della energia elettrica da fonti rinnovabili e definizione dei criteri e delle modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia elettrica
Articolo 6
(Certificazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
1. Ai fini dell’emissione delle GO nel settore elettrico, il GSE acquisisce le misure dell’energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete dagli impianti di produzione qualificati direttamente dai gestori di rete responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura, secondo modalità definite dal medesimo GSE nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 17, comma 1, previa verifica positiva da parte dell’ARERA.
2. Per i fini di cui al comma 1, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere dotati di idonee apparecchiature che consentano la misurazione della produzione lorda e dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e immessa in rete. I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica sono quantificati, anche in via forfettaria, secondo modalità definite nell’ambito delle regole applicative.
3. Le GO emesse per la produzione di energia elettrica consumata in sito nell’ambito di un sistema semplice di produzione e consumo sono contestualmente annullate a favore del cliente finale e non sono conteggiate nell’ambito della determinazione del mix energetico residuale.
4. Le GO possono essere emesse, su indicazione del produttore, direttamente all'acquirente che acquista l'energia nell'ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine. Se l'acquirente coincide con un consumatore finale di energia elettrica, la garanzia di origine è immediatamente annullata a seguito dell’emissione.
5. Le GO sono annullate e utilizzate dalle società di vendita per dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili presente nel proprio mix energetico nonché come prova dell’origine rinnovabile dell’energia elettrica fornita ai consumatori nell’ambito di contratti di vendita di energia da fonti rinnovabili.
6. Le GO possono altresì essere annullate dagli utenti del dispacciamento in prelievo al fine di certificare il proprio consumo di energia elettrica da fonte rinnovabile.
7. Le GO annullate dalle società di vendita entro il 31 marzo dell’anno successivo rispetto a quello di produzione sono prese in considerazione ai fini della determinazione della composizione del mix energetico dell'energia elettrica venduta nell’anno precedente.
Articolo 7
(Garanzie di origine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del GSE)
1. Le GO vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest’ultimo nei seguenti casi:
a) l’impianto si avvale del ritiro dedicato dell’energia ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 387 del 2003;
b) l’impianto si avvale del meccanismo dello scambio sul posto;
c) l’impianto è incentivato nell'ambito di meccanismi che prevedono il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE;
d) l’impianto è incentivato nell’ambito di un regime di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, istituito in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, che non tiene conto del valore di mercato della garanzia di origine.
2. Ai fini dell’emissione delle GO di cui al comma 1, il GSE applica quanto previsto all’articolo 6, comma 1, in relazione alle modalità di acquisizione delle misure dell’energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete.
3. Con riferimento agli impianti di potenza inferiore a 50 kW che rientrano in una delle casistiche di cui al comma 1, il GSE emette GO in relazione alla produzione di energia elettrica aggregata di un impianto virtuale, risultante dalla somma delle produzioni di energia elettrica degli impianti ricompresi nella medesima zona di mercato. Per tali GO, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 17, comma 1, sono definiti i criteri con cui le informazioni minime di cui all’articolo 4, comma 5, possono essere riportate in forma aggregata.
4. Al fine di assegnare le GO nella propria disponibilità, il GSE organizza procedure concorrenziali ai sensi della Deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11 e ss.mm.ii., oppure può provvedere direttamente nell’ambito delle procedure concorrenziali svolte in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
Articolo 8
(Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione)
1. In attuazione delle previsioni di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo n. 210 del 2021, le società di vendita di energia elettrica forniscono ai clienti finali informazioni in relazione a:
a) composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita nell’anno precedente, anche con riferimento a ciascun contratto, in modo comprensibile e facilmente confrontabile;
b) impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente.
2. Per l'informativa sull'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, si possono utilizzare le garanzie di origine emesse a norma dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e ai sensi del presente decreto.
3. Le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica devono basarsi sulla distinzione tra: fonti rinnovabili, gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, lignite, altre fonti. La composizione del mix energetico relativo all'energia venduta dalle società di vendita, nell'anno di riferimento, deve essere indicata in termini percentuali dell'energia venduta per fonte rispetto all'ammontare di energia elettrica complessivamente venduta dall'impresa nel medesimo anno.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in collaborazione con il GSE, elabora e trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica uno studio che valuta l’impatto ambientale della produzione di energia elettrica dell’anno precedente. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, le società di vendita fanno riferimento a tali studi.
5. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili ai clienti finali nel materiale promozionale in fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilità consegnate ai clienti alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione del contratto. A tal fine, l’ARERA aggiorna, ove necessario, i propri provvedimenti al fine di definire le modalità standard per la fornitura ai clienti finali delle informazioni relative al mix nazionale, al mix nazionale residuale, al mix di approvvigionamento dell’energia elettrica fornita dalla società di vendita e al mix del contratto di fornitura.
6. Le informazioni relative al mix energetico dell'energia elettrica venduta devono essere riportate nei siti internet delle società di vendita entro il 31 luglio di ogni anno, nonché, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale, uniformandosi allo schema riportato nell’Allegato 1 al presente decreto.
7. Al fine di assicurare tracciabilità e trasparenza delle informazioni fornite ai clienti finali in merito alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta, le società di vendita, Terna, AU e GSE sono tenute a ottemperare alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le società di vendita comunicano al GSE, secondo le modalità definite nella “Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa di vendita” di cui all’articolo 17, relativamente ai due anni precedenti, le seguenti informazioni:
a) la quantità totale di energia elettrica venduta ai propri clienti finali;
b) la quantità totale di energia elettrica acquistata in Italia;
c) la quantità totale di energia elettrica importata, con indicazione specifica delle importazioni da Paesi Terzi;
d) la quantità totale di energia elettrica venduta ai propri clienti finali come rinnovabile;
e) le quantità di energia elettrica vendute ai clienti finali come prodotte da fonti rinnovabili nell'ambito di ciascuna offerta contrattuale specificando, per ciascun contratto, i relativi punti di consegna dell’energia elettrica e i corrispondenti quantitativi di GO annullate.
9. Il GSE, in collaborazione con l’AU, verifica la veridicità e la coerenza delle comunicazioni di cui al comma 8, secondo le modalità definite nella “Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa di vendita” di cui all’articolo 17.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento ai due anni precedenti, Terna trasmette al GSE con riferimento a ciascun impianto e a ciascun produttore, i dati dell'energia elettrica immessa in rete e, complessivamente, dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano suddivisa sulla base delle fonti individuate al comma 4 e i dati dei consumi totali nazionali, con il dettaglio della quota importata e autoconsumata.
11. Anche ai fini di cui al comma 6, entro il 30 giugno di ogni anno, il GSE individua il mix nazionale di produzione, il mix nazionale residuale nonché, per ciascuna società di vendita, la composizione del mix energetico dell'elettricità da esse venduta e li pubblica sul proprio sito istituzionale e sull’apposito portale informatico.
12. Per le finalità di cui al comma 11, conseguentemente entro la medesima data, il GSE definisce e pubblica, nell’ambito della “Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa di vendita” di cui all’articolo 17, le modalità di determinazione dei suindicati mix nonché le modalità con cui le società di vendita, Terna ed Acquirente Unico trasmettono al GSE le informazioni di cui al presente articolo.
13. In attuazione dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 210 del 2021, al fine di rendere disponibile ai clienti finali uno strumento unico di comparabilità delle informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dalle imprese di vendita, le informazioni di cui al comma 6, come determinate dal GSE, sono rese disponibili nel SII per essere integrate con gli strumenti di confronto delle offerte di cui all'articolo
10 del medesimo decreto legislativo secondo modalità definite dall’ARERA con proprio provvedimento.
Articolo 9
(Certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica dei consumatori finali)
1. Con l’obiettivo di favorire la trasparenza e una maggiore responsabilizzazione nelle scelte di consumo di energia elettrica, le GO annullate a favore dei consumatori finali, da parte delle imprese di vendita, quelle annullate direttamente dagli utenti di dispacciamento in prelievo e dai consumatori finali che acquistano l'energia nell'ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine, ivi incluse le pubbliche amministrazioni, possono essere utilizzate dal GSE, su richiesta degli stessi consumatori, per la fornitura di un servizio di monitoraggio e certificazione dei consumi di energia da fonti rinnovabili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, su richiesta dei consumatori finali interessati, il GSE rilascia una certificazione dei consumi rinnovabili sulla base del bilancio fisico dei consumi elettrici, che tiene conto dell’energia prelevata dalla rete elettrica e inclusa nei contratti di fornitura di energia elettrica sottoscritti dai medesimi consumatori finali con le relative società di vendita e nell’ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, nonché dell’energia prodotta e autoconsumata.
3. I flussi informativi e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite nell’ambito della procedura tecnica di cui all’articolo 17, comma 2.
CAPO 3
Disposizioni per la certificazione della produzione di gas rinnovabili
Articolo 10
(Disposizioni generali per l’emissione e l’utilizzo delle garanzie di origine riferite alla produzione di gas rinnovabili )
1. Ai fini dell’emissione delle GO per la produzione di gas rinnovabili, il GSE acquisisce le misure del gas prodotto e di quello immesso in rete dagli impianti qualificati. Le modalità di acquisizione e determinazione delle misure necessarie all’emissione delle GO sono specificate dal GSE nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 17, comma 1.
2. Le GO relative alla produzione di gas rinnovabili da biomassa sono emesse esclusivamente se sono rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Conseguentemente, le GO importate potranno essere annullate per certificare un consumo di gas rinnovabile sul territorio italiano solo se conforme ai richiamati criteri di sostenibilità di cui e se riportano l’informazione di cui all’articolo 11, comma 3 lettera c).
3. Le GO emesse per la produzione di gas rinnovabili da biomassa, incluso il biometano, possono essere utilizzate nell’ambito del sistema di Emission Trading qualora siano rispettate le condizioni stabilite all’articolo 39 del Regolamento di esecuzione UE 2018/2066 e ss.mm.ii. e soddisfatti i requisiti previsti dalle Linee Guida di settore - in particolare dal “Guidance document: Biomass issues in the EU ETS - MRR Guidance document No. 3 -, aggiornate periodicamente, e da ulteriori previsioni che fissano le modalità operative da seguire per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE.
4. Il certificato di annullamento della GO reca specifica indicazione dello scopo dell’annullamento: disclosure o disclosure ed ETS.
5. Con riferimento agli impianti di produzione di gas rinnovabili diversi dal biometano e dall’idrogeno rinnovabile, nelle regole applicative di cui all’articolo 17, il GSE definisce le modalità di emissione e utilizzo delle garanzie di origine in coerenza a quanto definito nella norma CEN - EN 16325.
Articolo 11
(Disposizioni specifiche per la certificazione della produzione di biometano )
1. La qualifica finalizzata all’ottenimento delle GO emesse per la produzione di biometano è rilasciata dal GSE, su richiesta del produttore, nel caso di impianti non incentivati, o contestualmente all’accesso ai regimi di sostegno, nel caso di accesso agli incentivi previsti dal DM 15 settembre 2022, secondo le modalità definite nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 17, comma
1. Gli impianti incentivati ai sensi del DM 2 marzo 2018 sono automaticamente qualificati ai fini dell’emissione della GO.
2. Le GO emesse per la produzione di biometano incentivato ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 e del
D.M. 15 settembre 2022 sono determinate sulla base degli stessi quantitativi di biometano incentivato e riportano l’informazione del settore di utilizzo del biometano, quali:
a) settore trasporti;
b) altri usi.
3. Le GO emesse per la produzione di biometano, oltre alle informazioni previste all’articolo 4, comma 5, includono:
a) il riferimento al relativo certificato di sostenibilità, sia esso emesso da un sistema di certificazione nazionale o volontario;
b) il settore di utilizzo:
i. settore trasporti;
ii. settore altri usi, inclusa la cogenerazione;
iii. settore elettrico;
c) le emissioni di gas a effetto serra associate alla produzione di biometano;
4. Le GO possono essere annullate esclusivamente nel settore di utilizzo identificato in fase di emissione.
5. Le GO emesse per la produzione di biometano da impianti di produzione incentivati:
a) se riferite a biometano autoconsumato, sono contestualmente annullate e, conseguentemente, ai fini della valorizzazione della tariffa premio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v) del D.M. 15 settembre 2022 per la medesima quantità di biometano il prezzo medio mensile delle GO è nullo;
b) su indicazione del produttore, possono essere emesse direttamente all'acquirente con cui ha sottoscritto un accordo per la vendita di biometano. In tal caso, le GO sono contestualmente annullate.
c) se impiegate nel settore trasporti possono essere annullate solo per l’utilizzo nel territorio italiano e dai seguenti soggetti:
i. imprese di vendita di gas naturale per il settore trasporti;
ii. gestori o titolari di impianti di distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti. tali soggetti dovranno indicare, in fase di annullamento almeno:
i. le informazioni sul cliente finale beneficiario dell’annullamento delle GO, che può essere il cliente finale o l’impianto di distribuzione di gas naturale per i trasporti;
ii. il sotto-settore di utilizzo del biometano quali, a titolo esemplificativo: trasporto marittimo, trasporto ferroviario, trasporto pesante su gomma, trasporto leggero su gomma e veicoli agricoli;
d) se impiegate nel settore altri usi possono essere annullate solo nel territorio italiano dalle società di vendita di gas naturale, che dovranno indicare, in fase di annullamento, almeno:
i. le informazioni sul cliente finale beneficiario dell’annullamento delle GO;
ii. la tipologia di utilizzo del biometano nel settore altri usi, ovvero il sotto-settore di utilizzo, ad esempio: processi industriali, riscaldamento e/o raffrescamento, cogenerazione;
6. Le GO emesse per la produzione di biometano da impianti che non beneficiano di incentivi:
a) in caso di autoconsumo, sono emesse al produttore e contestualmente annullate;
b) su indicazione del produttore, possono essere emesse direttamente all’acquirente con cui ha sottoscritto un accordo per la vendita di biometano. In tal caso, le GO sono immediatamente annullate;
c) possono essere annullate:
i. per il settore dei trasporti, dalle imprese di vendita di gas naturale per il settore trasporti, gestori o titolari di impianti di distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti;
ii. per settori diversi dai trasporti, dalle società di vendita di gas naturale; in tali casi devono indicare almeno:
i. le informazioni sul cliente finale beneficiario dell’annullamento delle GO;
ii. il settore di utilizzo.
7. L’annullamento delle GO emesse per la produzione di biometano in forma gassosa può essere effettuato anche in relazione alla fornitura di biometano in forma liquida.
8. Qualora ai fini della determinazione dell’energia assorbita dai servizi ausiliari di un impianto di produzione di biometano concorra la produzione di energia elettrica da un impianto alimentato da altre fonti rinnovabili, non è consentita l’emissione delle GO per la corrispondente quota di energia elettrica prodotta.
9. Le GO importate potranno essere annullate per certificare un consumo di gas rinnovabile sul territorio italiano solo se fanno riferimento a biometano conforme ai requisiti di sostenibilità di cui all’art. 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e riportano l’informazione di cui al comma 3 lettera
c) del presente articolo.
Articolo 12
(Disposizioni specifiche per la certificazione della produzione di idrogeno rinnovabile)
1. Gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile possono essere qualificati ai fini del riconoscimento delle GO se soddisfano i seguenti requisiti:
a) i requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del DM 21 settembre 2022. In tal caso, l’energia elettrica approvvigionata per la produzione di idrogeno rinnovabile tramite accordi di compravendita di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nel rispetto dell'atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva UE 2018/2001, è certificata mediante l’annullamento di un equivalente numero di GO;
b) i requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del DM 21 settembre 2022. In tal caso, l’energia elettrica approvvigionata per la produzione di idrogeno rinnovabile è certificata mediante l’annullamento immediato di un equivalente numero di GO.
2. Le GO emesse per la produzione di idrogeno rinnovabile, oltre alle informazioni previste all’articolo 4, comma 5, includono:
a) il riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita conseguita dall’impianto, calcolata così come indicato nelle regole applicative di cui all’articolo 17, comma 1, tenendo conto della metodologia definita dall’atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva UE 2018/2001;
b) il rispetto delle condizioni stabilite dall’atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva UE 2018/2001;
c) le informazioni relative all'energia elettrica certificata ed utilizzata per il processo di produzione dell'idrogeno stesso.
3. L’immissione dell’idrogeno rinnovabile nella rete del gas naturale non è considerata una conversione energetica.
4. Il consumo di idrogeno prelevato dalla rete del gas naturale può essere certificato esclusivamente mediante l’annullamento di GO relative all’idrogeno prodotto e immesso nella rete del gas naturale. A tal fine, il consumatore finale deve essere titolare di un contratto di fornitura di idrogeno immesso nella rete del gas naturale.
5. La GO per la produzione di idrogeno rinnovabile certifica l’origine rinnovabile dell’idrogeno fornito ai clienti finali.
Articolo 13
(Garanzie di origine della produzione di gas rinnovabili nella disponibilità del GSE )
1. Le GO vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest’ultimo nel caso in cui l’impianto di produzione di gas rinnovabile o di idrogeno rinnovabile è incentivato nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che non tiene conto del valore di mercato della garanzia di origine.
2. Con specifico riferimento agli impianti di produzione di biometano, le GO vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest’ultimo nei seguenti casi:
a) l’impianto è incentivato ai sensi del DM 15 settembre 2022, nel caso in cui il produttore benefici della tariffa omnicomprensiva;
b) l’impianto è incentivato ai sensi DM 2 marzo 2018.
3. Ai fini dell’emissione delle GO di cui ai commi 1 e 2, il GSE applica quanto previsto all’articolo 10, comma 1, in relazione alle modalità di acquisizione delle misure del gas da fonti rinnovabili prodotto e immesso in rete.
4. Al fine di assegnare le GO nella propria disponibilità, il GSE organizza procedure concorrenziali, in analogia a quanto previsto per le GO per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi della Deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11 e ss.mm.ii. oppure può provvedere direttamente nell’ambito delle procedure per la cessione del biometano oggetto di ritiro da parte del GSE nell’ambito dei meccanismi di incentivazione.
5. Le GO di cui al comma 2, lettera b), fino alla fine dell’anno termico 2022-2023, sono assegnate direttamente dal GSE alle società di vendita alle quali viene ceduto il biometano incentivato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 2 marzo 2018 nell’ambito delle procedure svolte per la cessione del biometano.
6. Fino al termine del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, analoghe disposizioni di cui al comma 5, sono previste per le società di vendita che hanno già stipulato contratti di fornitura con i produttori di biometano che non hanno richiesto il ritiro al GSE ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018.
CAPO 4
Disposizioni per la certificazione della produzione di calore e freddo da fonti rinnovabili
Articolo 14
(Certificazione della produzione di calore e freddo da fonti rinnovabili )
1. In sede di prima attuazione, si prevede che possano essere qualificati ai fini dell’emissione delle GO di cui al presente capo i soli impianti di produzione di energia termica e/o frigorifera da fonti rinnovabili connessi alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il GSE, su richiesta del produttore, emette le GO anche in relazione alla produzione da fonti rinnovabili realizzata da impianti inclusi negli interventi che beneficiano dei certificati bianchi, sulla base delle misure acquisite secondo quanto stabilito nelle regole applicative di cui all’articolo 17, comma 1.
2. Ai fini dell’emissione delle GO, il GSE acquisisce le misure dell’energia termica e frigorifera prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili direttamente dai soggetti gestori del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento secondo modalità definite dal medesimo
GSE nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 17, comma 1, previa verifica positiva da parte dell’ARERA. Qualora il periodo di misura fosse superiore a un mese, il numero di GO emesse per ogni mese può essere determinato proporzionalmente.
3. Il GSE aggiorna le procedure per la qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 199 del 2021 al fine di integrare in maniera sinergica le procedure di qualifica e gestione delle GO ai sensi del presente decreto e di prevedere che la quota parte di energia immessa nelle reti di teleriscaldamento da impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sia certificata esclusivamente con GO.
Articolo 15
(Garanzie di origine della produzione di calore e freddo da font i rinnovabili nella disponibilità del GSE)
1. Le GO vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest’ultimo:
a) nel caso in cui l’impianto di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è incentivato nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che non tiene conto del valore di mercato della garanzia di origine;
b) per gli impianti riconosciuti come operanti in cogenerazione ad alto rendimento che beneficiano del riconoscimento dei premi stabiliti all'articolo 8, comma 8, del DM 6 luglio 2012.
2. Ai fini dell’emissione delle GO di cui al comma 1, il GSE applica quanto previsto all’articolo 14, comma 2, in relazione alle modalità di acquisizione delle misure del calore o freddo da fonti rinnovabili prodotto e immesso nei sistemi di teleriscaldamento.
3. Al fine di assegnare le GO nella propria disponibilità, il GSE organizza procedure concorrenziali in analogia a quanto previsto per le GO per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
CAPO 5
Ulteriori disposizioni
Articolo 16
(Disposizioni specifiche per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento)
1. In conformità a quanto previsto all’ultimo periodo articolo 4, comma 4, nel caso di impianti CAR alimentati da fonti rinnovabili, non possono essere emesse più garanzie d’origine in relazione alla medesima unità di energia.
2. Il produttore può richiedere, alternativamente, l’emissione delle GO per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al presente decreto o delle GO per l’energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.102 del 2014.
3.In caso di emissione della GO per la produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere emesse sia GO per la produzione di energia termica sia GO per la produzione di energia elettrica, ciascuna separatamente identificata con l’attributo identificativo della cogenerazione ad alto rendimento.
4. Nel caso di utilizzo del biometano prelevato dalla rete per la produzione di energia elettrica e termica cogenerata, gli impianti CAR possono essere qualificati ai fini del riconoscimento delle GO,
conseguentemente, l’impiego di biometano deve essere certificato mediante l’annullamento di un equivalente numero di GO emesse per la produzione di biometano.
5. Nell’ambito della definizione dei provvedimenti di cui all’articolo 20, commi 4 e 5, sono stabilite le modalità attuative del comma 4, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’articolo 4, comma 4, e per garantire che la stessa quantità di energia non sia conteggiata più volte.
Articolo 17
(Compiti del GSE)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE:
a) definisce e trasmette al Ministero, per l’approvazione, le regole applicative connesse alla gestione dei processi relativi alle funzionalità del registro di cui all’articolo 3 comma 1. In particolare, le regole applicative:
i. si conformano ai requisiti stabiliti dal presente decreto e alle previsioni dello standard CEN
- EN 16325 predisposto a seguito degli aggiornamenti previsti dall’articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001;
ii. Sono organizzate per sezioni distinte rispetto alla gestione del registro delle GO per la produzione di energia elettrica, del gas, dell’idrogeno e dell’energia termica;
b) rendono note, altresì, le modalità attuative di cui all’articolo 7, comma 3.
2. Il GSE, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) definisce e pubblica, sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, la “Procedura per la determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa di vendita”;
b) definisce una procedura tecnica ai fini dell’erogazione del servizio di certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica di cui all’articolo 9. La procedura è trasmessa all’Autorità, che si pronuncia nel merito entro trenta giorni dalla data di ricevimento della medesima.
3. Il GSE effettua controlli a campione, documentali e anche tramite sopralluoghi, sugli impianti a fonti rinnovabili allo scopo di accertare la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle GO nonché la loro conformità a quanto dichiarato dal produttore ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 ai fini del rilascio della relativa qualifica.
4. Il GSE effettua controlli sulle dichiarazioni rese dai venditori e, più in generale, in merito al rispetto delle disposizioni relative alla Fuel Mix Disclosure, e segnala all’ARERA eventuali inadempimenti o dichiarazioni mendaci da parte di imprese di vendita, secondo anche quanto disposto dall’articolo 8, comma 8.
5. Nell’ambito delle regole applicative di cui al comma 1, lettera a) sono riportati i corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal GSE per la gestione delle attività di cui al presente decreto.
Articolo 18
(Flussi informativi )
1. Per le finalità di cui al presente decreto, il GSE definisce, nelle regole applicative di cui all’articolo 17, comma 1, le modalità di acquisizione delle misure necessarie all’emissione delle GO da parte di:
a) gestori di rete e produttori se del caso, con riferimento alle GO di cui al Capo 2 e al Capo 3;
b) i gestori delle reti di teleriscaldamento e produttori se del caso, con riferimento alle GO di cui al Capo 4.
2. Per le finalità di cui all’articolo 9, Acquirente Unico e le società di vendita rendono disponibili i dati e le informazioni secondo modalità stabilite nell’ambito della procedura tecnica di cui all’articolo 17, comma 2.
Articolo 19
(Utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle GO nella propria disponibilità relative alle fonti rinnovabili sono versati a CSEA e contribuiscono alla riduzione del gettito necessario per la copertura dei costi dei meccanismi di incentivazione. In particolare:
a) i proventi derivanti dalla vendita delle GO per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all’articolo 43 del Testo Integrato Trasporto;
b) i proventi derivanti dalla vendita delle GO relative all’idrogeno rinnovabile, all’energia termica alle fonti rinnovabili, al gas rinnovabile, a eccezione di quelle afferenti al biometano impiegato nel settore dei trasporti, sono posti a valere sul Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui all’articolo 75 della Regolazione Tariffaria Distribuzione Gas.
2. I proventi derivanti dalla vendita delle GO relative al biometano incentivato impiegato nel settore dei trasporti sono utilizzati dal GSE per ridurre gli oneri a copertura degli incentivi posti a carico dei soggetti obbligati all’immissione in consumo di biocarburanti, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e ss.mm. ii..
3. Con propri provvedimenti, l’ARERA stabilisce le modalità di utilizzo da parte di CSEA dei proventi di cui al comma 1.
Articolo 20
(Disposizioni finali)
1. Le garanzie di origine emesse per la produzione di energia elettrica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono scadute né annullate, si conformano ai requisiti stabiliti dal presente decreto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 6.
2. I criteri e le modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita stabiliti ai sensi del presente decreto trovano applicazione dal 1° gennaio 2024. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il D.M. 31 luglio 2009 è abrogato.
3. Le garanzie di origine per la produzione di biometano sono emesse con riferimento alla produzione di biometano realizzata a partire dal 1° gennaio 2023.
4. Il GME adegua le sedi per la contrattazione e la registrazione delle GO sulla Piattaforma P-GO, nonché quelle oggetto delle procedure concorrenziali del GSE, oltre ai relativi regolamenti di funzionamento, comprensivi dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l’accesso, al fine di consentire la commercializzazione e la registrazione delle GO emesse ai sensi del presente decreto e per essere conformi a quanto previsto dal paragrafo 5 dell’Allegato I al decreto legislativo n.210 del 2021.
5. L’adeguamento della piattaforma P-GO potrà essere realizzato in maniera graduale per garantire, in via prioritaria, la gestione delle GO relative all’energia elettrica e al gas, incluso il biometano, e rinviando a una fase successiva l’implementazione delle attività funzionali alla gestione delle GO relative all'idrogeno e all’energia termica o frigorifera.
6. L’Autorità aggiorna i propri provvedimenti in materia di condizioni per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia prodotta da fonti rinnovabili in conformità a quanto previsto dal presente decreto.
7. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità propone al Ministero una procedura in materia di determinazione del mix energetico da parte dei fornitori di energia ed utilizzato per la produzione di:
a) gas rinnovabile fornito ai clienti finali nei settori diversi dal settore dei trasporti;
b) energia termica prodotta da fonti rinnovabili e immessa nei sistemi di teleriscaldamento.
8. Il presente decreto, il cui allegato è parte integrante, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Allegato 1
Schema per le comunicazioni relative al mix energetico
Fonti primarie utilizzate |
Composizione del mix energetico per contratto (%) |
Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel
sistema elettrico (%) |
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
Anno (n-1) | Anno (n-1) | Anno (n-1) | |
Fonti Rinnovabili | |||
Carbone | |||
Lignite | |||
Gas Naturale | |||
Prodotti Petroliferi | |||
Nucleare | |||
Altre Fonti |