Energia e imprese: le misure urgenti del D.L. n. 50/2022 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 114.
Tra le tante si segnalano:
- l'estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale;
- disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;
- disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- disposizioni in materia di Via;
- disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili;
- modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
- sostegno agli obiettivi del Pnrr nelle grandi città.
Clicca qui per le misure urgenti del D.L. n. 17/2022 convertito in legge
Di seguito il testo delle disposizioni in materia di energia e ambiente.
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Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche'
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)
(Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022, n.114)
Vigente al: 18-5-2022
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE
Capo I
Misure in materia di energia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi
internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento
delle attivita' produttive;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e
dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al
credito delle imprese, nonche' integrare le risorse per compensare
l'aumento del costo delle opere pubbliche;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 2 e del 5 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica,
della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Bonus sociale energia elettrica e gas
1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla
base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno
2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa
per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022.
2. Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, si interpreta nel senso che in caso di
ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei
bonus sociali elettricita' e gas l'eventuale intervenuto pagamento,
nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento
dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base
dell'applicazione del bonus, e' oggetto di automatica compensazione
da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero
qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso,
compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022.
Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato,
l'importo e' rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo
periodo.
Art. 2
Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta,
fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella
misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per
cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
58.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21
del 2022, nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura
del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati
in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta,
fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022,
nella misura del 12 per cento e' rideterminato nella misura del 15
per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in
215,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
Art. 3
Credito d'imposta per gli autotrasportatori
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter,
comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella
misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre
dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi
soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per
l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro
496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e'
abrogato.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 4
Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle
imprese a forte consumo di gas naturale
1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'articolo 15
e' inserito il seguente:
«Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per
il primo trimestre dell'anno 2022). - 1. Alle imprese a forte consumo
di gas naturale di cui al comma 2 e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas
naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati
energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte consumo di
gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato
1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre
2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022
e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un
quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25
per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma
1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale
impiegato in usi termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito
d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' utilizzato dal
cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni relative
alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti
previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6,
del decreto-legge n. 34 del 2020.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 427,10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
58.
Art. 5
Disposizioni per la realizzazione
di nuova capacita' di rigassificazione
1. In considerazione della necessita' di diversificare le fonti di
approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica
nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del
sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all'incremento
della capacita' di rigassificazione nazionale mediante unita'
galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete
di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto,
incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi
strategici di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. Per la
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al
primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo. Per lo
svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, il
Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali
competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1,
nonche' per la realizzazione delle connesse infrastrutture,
l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e' rilasciata dal Commissario di cui al comma
1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi
giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.
3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture
connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione
europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle
procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione
demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di
cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorita' e urgenza negli
adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini
del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui
al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1,
terzo periodo e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene
luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. L'autorizzazione
include altresi' l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai fini
della realizzabilita' dell'opera all'interno di siti contaminati,
ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta
ai fini della realizzabilita' dell'opera ivi incluse quelle ai fini
antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,
nonche' la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove
necessario, la concessione demaniale, fatti salvi la successiva
adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e
tecnico-operative. L'autorizzazione ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti, nonche' di approvazione della variante
al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante
urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono
luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti
locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree
interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario
di cui al comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione delle
opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la
relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario,
corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento
dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da
un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio
dell'impianto, nonche' da una descrizione delle condizioni di
approvvigionamento del gas.
6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili le
istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i
progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio
dell'autorizzazione.
7. Qualora l'ubicazione individuata per l'installazione delle
unita' galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per
l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle
connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di
rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le
infrastrutture di cui al comma 1 e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo pari
a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il
fondo e' destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di
rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione
dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota
eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui
alla delibera dell'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione
tariffaria. L'importo residuo del fondo e' destinato a contribuire
alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di
rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio
degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalita'
di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,
qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle attivita'
necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture
connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di
subappalto.
10. In ogni caso, in considerazione della necessita' di realizzare
con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1,
nell'ambito delle relative procedure di affidamento:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,
nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura;
b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione
dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere
alla visita dei luoghi, nonche' alla consultazione sul posto dei
documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente
indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della
complessita' dell'appalto da affidare;
e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti
dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' i termini ridotti
ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli
articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la
presentazione delle offerte non puo' superare sette giorni;
g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a cinque
giorni. In ogni caso, e' esclusa la possibilita' di esperire la
procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle
incompletezze e ad ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi
rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il
termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni
non puo' essere superiore a sette giorni.
11. Per le medesime finalita' di cui al comma 10, e' possibile
altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui
all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente
necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da
circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante,
ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in
atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati,
previsti per le procedure ordinarie puo' compromettere la
realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di
assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma
mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi
alle procedure di affidamento di cui ai commi, 9, 10 e 11 si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al
presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto
(CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al
comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e
procedurale e' svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere
attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere di
rigassificazione». Il Commissario di cui al comma 1 verifica
l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal
predetto sistema di monitoraggio.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto
a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ai sensi
dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 6
Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 4:
1.1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini
dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;
1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al periodo
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo
periodo»;
2) al comma 8, dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente:
«c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b),
c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro
dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni
sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente
lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una
distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette
chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli
impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove
ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di
connessione degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete
elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale
all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della
cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione
dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a
facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la
motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata
evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali
esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel
rispetto della specificita' delle caratteristiche dei diversi
territori.
Art. 7
Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il
progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di
competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei
ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il
provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5
dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle adottate dal
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento
autorizzatorio unico, che e' perentoriamente concluso
dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni.
Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio
del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine
di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.
3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per
l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere
invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle
province autonome interessate, che esprimono definitivamente la
posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni
non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
Art. 8
Incremento della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili per il settore agricolo
1. Nell'applicazione degli «Orientamenti dell'Unione europea per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della Commissione europea
2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacita' di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, e' ammissibile la concessione
di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e
agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle
coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza
eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso
quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti
aiuti, e' altresi' consentita la vendita in rete dell'energia
elettrica prodotta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure
di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di
ripresa e resilienza.
3. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 9
Disposizioni in materia di comunita'
energetiche rinnovabili
1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa
e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire
comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e
con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto
legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e
utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria,
previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione
pubblica.».
2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento
della resilienza energetica nazionale, le Autorita' di sistema
portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo
6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o
piu' comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il
documento di pianificazione energetica e ambientale di cui
all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi
previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli
impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunita' energetiche
rinnovabili costituite dalle Autorita' di sistema portuale, ai sensi
del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.
Art. 10
Disposizioni in materia di VIA
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, nono periodo, le parole «con
diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di
voto»;
b) all'articolo 23, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Entro i successivi quindici giorni, la Commissione di cui
all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8,
comma 2-bis, nonche' la competente Direzione generale del Ministero
della cultura avviano la propria attivita' istruttoria e, qualora la
documentazione risulti incompleta, richiedono al proponente la
documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la
presentazione non superiore a trenta giorni.»;
c) all'articolo 25, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di
riferimento, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi
del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori
rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di VIA
originario.»;
d) all'allegato II alla Parte Seconda, il punto 4) e' soppresso.
Art. 11
Semplificazioni autorizzative per interventi
di ammodernamento asset esistenti
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
dopo il comma 4-sexiesdecies e' inserito il seguente:
«4-septiesdecies. Per la realizzazione degli interventi che
comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee
esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in
corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili,
si applicano i regimi di semplificazione di cui al presente comma.
Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo
tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri
lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei
sostegni superiore al 30 per cento rispetto all'esistente, sono
realizzati mediante denuncia di inizio attivita' di cui al comma
4-sexies. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli
interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine
della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della
trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire
l'esercizio in corrente continua, si rendano necessari la
realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o
l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma
4-sexies e' applicabile, anche per detti impianti, a condizione che i
medesimi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o
parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199. L'esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente comma
avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi
elettromagnetici gia' applicabili alla linea esistente, in caso di
mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonche' nel
rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di
corrente continua nel caso di modifica tecnologica.».
Art. 12
Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli
impianti di produzione di energia da fonti fossili
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole «nonche' assimilandoli
alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico» sono
soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Tenuto conto della finalita' di cui al comma 1 e della
situazione di eccezionalita' che giustifica la massimizzazione
dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, i gestori degli
impianti medesimi comunicano all'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis
della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di
sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis. Alla scadenza del
termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita'
permanga, i gestori comunicano all'autorita' competente le nuove
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il
periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore a
sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis.
Con la medesima comunicazione di cui al primo e secondo periodo, i
gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria
l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee.
I valori limite in deroga non possono in ogni caso eccedere, per
ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di qualita'
dell'ambiente e dalla normativa unionale, nonche' i valori meno
stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui
all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al comma 3
al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee
misure di controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, adeguando, ove
necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto
nell'autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero della
transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla
Commissione europea, al fine di consentire la valutazione
dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al
comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore dell'impianto
interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni
vigenti per il periodo di cui al comma 3. L'autorita' competente
assicura adeguata pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3 e
agli esiti dei relativi controlli.».
Art. 13
Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure
per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025
1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al
periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma
Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114,
terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate
alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma
Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo
198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) regolamenta le attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree
inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di
rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti
e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le
competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma
1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze
statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n.
152 del 2006.
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il
Commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere a mezzo di
ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il
termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si
procede anche in mancanza della pronuncia.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere
nominati uno o piu' subcommissari. Il Commissario straordinario si
avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite
convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente
nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo
l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del
danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da lui
dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o
inerzia del soggetto agente.
5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per ogni intervento
il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il
soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo
dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro
economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla
societa' "Giubileo 2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale
percentuale e' determinato in ragione della complessita' e delle
tipologie di servizi affidati alla societa' "Giubileo 2025" e non
puo' essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo
dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa
applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei
suddetti interventi.».
Art. 14
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza
energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30
settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per
cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo.»;
b) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai
crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a
favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di
conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la
cessione a favore dei clienti professionali privati di cui
all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione»;
2) alla lettera b), le parole: «alle banche, in relazione ai
crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a
favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di
conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la
cessione a favore dei clienti professionali privati di cui
all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2
milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno
2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno
2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
(omissis)
Capo II
Misure a sostegno della liquidita' delle imprese
(omissis)
Art. 19
Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di
cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
e' incrementata di 20 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 20
Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi
energetici
1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per
cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole
e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per
l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022
come da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima
di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a
centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento
dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante
dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale
presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra
idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, ai
sensi dell'articolo 58 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante
utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria
centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere
utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie di cui al presente articolo.
(omissis)
Titolo II
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE
(omissis)
Capo II
Misure in favore degli enti territoriali
Art. 42
Sostegno obiettivi PNRR grandi citta'
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per
l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026,
finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione
superiore a seicentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun
comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in
proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono
indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i
comuni destinatari del finanziamento, e' individuato per ciascun
comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede
progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di
Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con
gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresi', le modalita'
di erogazione delle risorse, le modalita' di monitoraggio, attraverso
il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
nonche' di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato
utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento,
dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano
degli interventi.
4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si
applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato
di avanzamento stabilite per il PNRR.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 325 milioni
di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70
milioni per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, si
provvede ai sensi dell'articolo 58.
(omissis)