Energia elettrica e calore: il riesame dei valori di rendimento nella produzione separata è l'oggetto del regolamento 2023/2104 pubblicato sulla G.U.C.E. L del 4 ottobre 2023.
In particolare, è stato modificato il regolamento delegato (Ue) 2015/2402 come segue:
- gli allegati I e II sono sostituiti dal testo dell’allegato I del nuovo regolamento;
- l’allegato IV è sostituito dal testo dell’allegato II del nuovo regolamento.
Di seguito il testo del regolamento 2023/2104; gli allegati sono riportati in pdf alla fine della pagina.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Regolamento delegato (Ue) 2023/2104 della Commissione del 4 luglio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2402 per quanto riguarda il riesame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(G.U.C.E. L del 4 ottobre 2023)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE[1]GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1., in particolare l’articolo 14, paragrafo 10, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione[2]Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 54).i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e termica, definiti come matrice di valori differenziati in base a determinati fattori, tra cui l’anno di costruzione e il tipo di combustibile, sono stati riveduti e integrati da fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie e alle perdite evitate nella rete.
(2) La Commissione ha riesaminato i suddetti valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore, tenendo conto dei dati riferiti a un uso operativo in condizioni reali trasmessi dagli Stati membri e dai portatori di interessi. Alla luce dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili economicamente valide osservata dal 2016 al 2021, periodo del riesame, la distinzione operata nel regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione per anno di costruzione delle unità di cogenerazione dovrebbe essere mantenuta per quanto riguarda i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica.
(3) Il riesame ha evidenziato la necessità di includere nuovi combustibili e tecnologie emergenti che potrebbero essere usati più diffusamente o introdotti nella cogenerazione. L’elenco delle fonti energetiche con valori di riferimento specifici dovrebbe pertanto essere ampliato e includere anche gli elettrogas e l’idrogeno commercializzato. Per quanto riguarda l’idrogeno commercializzato, è opportuno fissare valori di riferimento distinti per aumentare l’efficienza d’uso dell’idrogeno nelle grandi unità di cogenerazione.
(4) Il riesame avvalora il ricorso a un valore di riferimento unico per la produzione separata di energia elettrica per tutti i combustibili fossili, basato sull’uso del gas naturale nelle centrali a turbina a gas a ciclo combinato. La costruzione di nuove unità di cogenerazione che usano combustibili fossili liquidi o solidi non è conforme agli obiettivi a lungo termine della politica energetica e climatica dell’Unione. Pertanto, al fine di evitare modifiche retroattive dei regimi attuali, i valori di riferimento dovrebbero essere aggiornati ed applicarsi alle unità di cogenerazione nuove o sottoposte a ristrutturazione sostanziale alimentate a combustibili fossili che sono messe in funzione a partire dal 1o gennaio 2024.
(5) Dal riesame è emerso che i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore dovrebbero essere modificati solo per i combustibili fossili. La nuova serie di valori di riferimento per i combustibili fossili è stabilita sulla base delle caldaie a gas naturale che producono solo riscaldamento e dovrebbe essere applicabile alle unità per la produzione separata di calore nuove o ristrutturate in modo sostanziale completate a partire dal 1o gennaio 2024.
(6) È necessario disporre di condizioni stabili per gli investimenti nella cogenerazione e per il mantenimento della fiducia degli investitori ed è quindi opportuno fissare valori di riferimento armonizzati per l’energia elettrica e il calore.
(7) Uno degli obiettivi della direttiva 2012/27/UE è di promuovere la cogenerazione allo scopo di risparmiare energia ed è pertanto opportuno incentivare l’ammodernamento delle unità di cogenerazione più vecchie per migliorarne l’efficienza energetica. Per offrire questo incentivo e in conformità dell’obbligo di definire i valori di rendimento di riferimento armonizzati sulla base dei principi di cui all’allegato II, sezione f), della direttiva 2012/27/UE, i valori di rendimento di riferimento per l’energia elettrica che si applicano alle unità di cogenerazione dovrebbero aumentare a partire dall’undicesimo anno successivo a quello di costruzione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2402.
(8) La generazione termica sta diventando sempre più importante per la sicurezza, la resilienza e la flessibilità del sistema energetico. Il funzionamento di alcuni sistemi di cogenerazione può variare, in funzione dell’uso, per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, la flessibilità o i servizi ancillari del sistema elettrico. Le future revisioni del regolamento delegato (UE) 2015/2402 dovranno studiare l’evoluzione dei livelli di efficienza, in quanto le centrali termoelettriche devono adattare il loro funzionamento per diventare più flessibili nel rispondere all’intermittenza dell’energia rinnovabile e all’elettrificazione della domanda.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2402,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/2402 è così modificato:
gli allegati I e II sono sostituiti dal testo dell’allegato I del presente regolamento; l’allegato IV è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
↓ CLICCA QUI SOTTO PER GLI ALLEGATI ↓
Allegati
Note
1. | ↑ | GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1. |
2. | ↑ | Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 54). |