Riformata la disciplina dei progetti di ricerca sull'energia elettrica con la pubblicazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 aprile 2018 sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2018, n. 119.
In pratica sono stati riviste le modalità per la selezione e il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui all'art. 11 (Fondo per la ricerca), comma 1, D.M. 26 gennaio 2000 «Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico» e le modalità di verifica dello stato di avanzamento delle attività e dei risultati conseguiti.
Il decreto distingue le attività di ricerca in due tipologie:
- a totale beneficio degli utenti
- a beneficio degli utenti del sistema elettrico e di contestuale specifico interesse di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica.
Di seguito il testo integrale del D.M. 16 aprile 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 aprile 2018
Riforma della disciplina della ricerca del sistema elettrico.
in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2018, n. 119
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 3, comma 11,
che prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
predetto decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi
inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente
tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attivita'
di ricerca;
Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 2000 e ss.mm.ii,
concernente l'individuazione degli oneri generali afferenti al
sistema elettrico e in particolare l'art. 11, comma 2, che dispone
che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(oggi Ministero dello sviluppo economico), di intesa con l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas (oggi Autorita' di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente, di seguito ARERA), definisce le modalita'
per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione
degli stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento
dell'attivita' di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il
settore elettrico (oggi Cassa servizi energetici e ambientali, di
seguito CSEA);
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE) sugli aiuti concessi dagli Stati, in
particolare l'art. 107, paragrafo 3, sugli aiuti concessi dagli
Stati, che possono considerarsi compatibili con il mercato interno;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo
2006 (di seguito: il decreto 8 marzo 2006), di modifica del 28
febbraio 2003, relativo alle modalita' di gestione del Fondo per il
finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse
generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo);
Visto il decreto-legge in data 18 giugno 2007, n. 73, recante
«Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in
materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», convertito con
modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, che all'art. 1,
comma 6, prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui le
disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema, previste
dal decreto 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di
sistema gestiti dalla CSEA;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno
2007, n. 383, con il quale sono state attribuite transitoriamente
all'ARERA le funzioni del CERSE di cui al decreto 8 marzo 2006;
Vista la nota U. prot DVA-2012-0007527 del 28 MARZO 2012 con cui il
MATTM, nell'escludere il Piano triennale 2009-2011 dalla procedura di
VAS, precisava che «sulla base della documentazione prodotta risulta
un elevato grado di astrattezza del Piano, riconducibile alla natura
puramente scientifica della ricerca...» e che detto parere «e'
subordinato alla condizione che le successive fasi di programmazione
del piano o singoli progetti applicativi dei risultati della ricerca
finanziaria, siano sottoposti alle procedura di VAS e VIA in
relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e
s.m.i., al ricorrere dei rispettivi presupposti»;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, dichiara
alcune categorie di aiuti, tra cui quelli per la ricerca, compatibili
con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui al
medesimo art. 108, paragrafo 3;
Vista la comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01
recante la disciplina sugli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea in data 27 giugno 2014;
Considerato che ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 sopra
citato gli aiuti ai progetti di ricerca sono esentati dall'obbligo di
notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del Trattato purche'
soddisfino i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento medesimo;
Vista la nota 32943 del 3 novembre 2015 con la quale l'ARERA ha
evidenziato le difficolta' nella gestione del Fondo causate
dell'attuale assetto organizzativo, che prevede una programmazione
annuale, e ha auspicato per il futuro una programmazione triennale,
coincidente con l'intera durata dei piani;
Considerato che l'applicazione del decreto 8 marzo 2006 alla
gestione dei Piani triennali 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 e
2015-2017 ha generato notevoli criticita' per la complessita' delle
regole amministrative ivi previste;
Considerato che, a causa delle anzidette criticita', si e' prodotto
uno sfasamento crescente tra l'esecuzione dei progetti e le attivita'
di valutazione nonche' quella di erogazione dei contributi spettanti;
Considerato che la ricerca di sistema elettrico dovrebbe favorire
una sinergia tra la ricerca di base finanziata tramite accordi di
programma e quella applicata e di sviluppo sperimentale finanziata
tramite bandi di gara;
Ritenuto di condividere le considerazioni della nota n. 32943 del 3
novembre 2015 con cui l'ARERA ha evidenziato la necessita' di passare
a una programmazione triennale delle attivita', fatta salva la
possibilita' di intervenire in corso d'opera in presenza di
importanti modifiche del quadro energetico nazionale o di esigenze
strategiche nel settore elettrico;
Ritenuto opportuno ridefinire il meccanismo di gestione della
ricerca di sistema per garantire una maggiore aderenza alle finalita'
previste dal decreto 26 gennaio 2000;
Vista l'intesa dell'ARERA espressa con deliberazione del 5 aprile
2018 n. 215/2018/I/RDS;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalita' per la selezione e il
finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione
degli stanziamenti di cui all'art. 11 (Fondo per la ricerca), comma
1, del decreto 26 gennaio 2000 e le modalita' di verifica dello stato
di avanzamento delle attivita' e dei risultati conseguiti.
2. L'attribuzione delle risorse finanziarie avviene mediante
procedure concorsuali e accordi di programma. Il finanziamento delle
attivita' di ricerca e' sottoposto a valutazione preventiva del
progetto proposto, a verifiche sullo stato di avanzamento e sui
risultati conseguiti a fine progetto.
Art. 2
Piano triennale della ricerca di sistema elettrico
1. Il Piano Triennale (PT), in accordo con i documenti di
programmazione energetica del governo di medio e lungo termine, con i
programmi europei e gli impegni internazionali sottoscritti dal
governo in materia di energia, e' predisposto dal Ministero dello
sviluppo economico (MiSE) entro il mese di marzo dell'anno precedente
il triennio di riferimento. Nel piano sono indicati:
obiettivi generali e temi di ricerca;
i criteri di valutazione dei Piani Triennali di Realizzazione
(PTR);
la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo di
cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000.
2. Il MiSE pubblica sul sito internet del Ministero il testo del
PT, promuovendone la conoscenza e la discussione nelle sedi e nelle
forme piu' opportune per un periodo di trenta giorni; con apposito
avviso, al momento della pubblicazione sul sito internet, sono
disciplinate le modalita' di svolgimento della consultazione.
3. Il MiSE, emendato il PT sulla base delle osservazioni scaturite
dalla consultazione pubblica, acquisisce il parere dell'Autorita' di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Entro il mese di
maggio, il Ministro emana il decreto di approvazione del PT nella
versione definitiva. Il provvedimento e' trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e, successivamente, all'ARERA per le
determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo e alla Cassa
per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
4. Il MiSE, di propria iniziativa o su segnalazione dell'ARERA,
puo' disporre una revisione del PT in ragione di modifiche degli
scenari nazionali e internazionali di politica energetica, prevedendo
gli eventuali meccanismi di adeguamento.
Art. 3
Progetti di ricerca
1. I progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto
26 gennaio 2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto
delle norme pertinenti di cui al Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea ed al Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno
2014, con le seguenti modalita':
a) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a),
del decreto 26 gennaio 2000, possono essere interamente finanziati
dal Fondo, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'art.
10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri
finanziamenti;
b) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b),
del decreto 26 gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino
a un ammontare massimo definito nel PT a condizione che contemplino
attivita' di ricerca applicata, suddivisa in ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, e che le intensita' di aiuto non siano
comunque superiori a quelle consentite dalla disciplina europea degli
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. I progetti di ricerca sono ammessi a contribuzione a condizione
che i soggetti realizzatori abbiano adeguata disponibilita' di
strutture, attrezzature e risorse professionali, idonee a garantire
il buon esito della ricerca proposta e dimostrino effettiva
competenza ed esperienza maturata sui temi specifici caratterizzanti
il progetto.
3. L'erogazione dei contributi a carico del Fondo puo' essere
condizionata alla presentazione, da parte dei soggetti realizzatori,
di garanzie finanziarie o assicurative.
Art. 4
Attivita' di ricerca a totale beneficio degli utenti
del sistema elettrico (tipo a)
1. I progetti della ricerca di sistema elettrico rientranti nelle
attivita' di cui all'art. 10, comma 2, lettera a) del decreto 26
gennaio 2000 possono essere realizzati tramite accordi di programma o
tramite bandi di gara.
2. I risultati dei progetti di ricerca di cui al comma 1 sono
liberamente utilizzabili, secondo criteri non discriminatori, da
tutti i soggetti pubblici e privati, come previsto dall'art. 10,
comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000. I risultati dei
progetti di ricerca sono divulgati, con modalita' che ne assicurino
la massima diffusione e utilizzazione, dagli affidatari degli accordi
di programma, dai vincitori dei bandi di gara e dalla CSEA, secondo
quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c del presente decreto.
3. Accordi di programma
3.1 Il MiSE, per i progetti di ricerca da realizzare attraverso
accordi di programma, individua con il decreto di approvazione del PT
i soggetti pubblici o gli organismi a prevalente partecipazione
pubblica, aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, con i quali
stipulare accordi di validita' triennale.
3.2 Ogni soggetto di cui al comma 3.1, entro il mese di
settembre, redige e invia al MISE, e alla CSEA il rispettivo PTR,
articolato per singoli progetti e coerente con gli obiettivi generali
e con i temi di ricerca previsti dal Piano Triennale.
3.3 I PTR sono valutati dagli esperti di cui all'art. 9, secondo
criteri di coerenza con il PT, innovativita', originalita',
fattibilita' tecnica ed economica, congruita' di tempi e costi
rispetto ai risultati ottenibili, benefici per gli utenti finali a
fronte dei costi previsti, orientamento allo sviluppo di ricerche
applicate e/o sperimentali con ricadute positive per l'industria di
settore.
3.4 Il MiSE, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il triennio
di riferimento, tenuto conto dei risultati delle valutazioni di cui
al comma precedente, ammette i progetti di ricerca valutati
positivamente ai contributi del Fondo, nei limiti delle
disponibilita' assegnate e stipula gli accordi di programma per la
realizzazione dei PTR e li trasmette alla CSEA per l'erogazione della
prima quota di contributo cui all'art. 7, comma 3, e per l'avvio
delle successive attivita' di verifica dello stato di avanzamento dei
progetti di ricerca.
3.5 Il MiSE, in relazione all'andamento delle attivita' svolte
dagli affidatari e alle modifiche degli scenari energetici nazionali
e internazionali, puo' chiedere all'affidatario la revisione del PTR
e la conseguente revisione delle attivita', da valutare nuovamente ai
sensi del presente articolo.
4. Bandi di gara
4.1 A seguito dell'approvazione del PT il MiSE approva entro il
mese di ottobre precedente il triennio di riferimento i bandi di gara
per l'attivita' di ricerca di tipo a) redatti dalla CSEA entro il
precedente mese di settembre. La procedura concorsuale si svolge
secondo le modalita' indicate nell'art. 5, commi 2, 4, 5 e 6.
Art. 5
Attivita' di ricerca a beneficio degli utenti del sistema elettrico e
di contestuale specifico interesse di soggetti operanti nel settore
dell'energia elettrica (tipo b).
1. A seguito dell'approvazione del PT di cui all'art. 2, comma 3,
il Ministero dello sviluppo economico approva entro il mese di
ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento, i bandi di
gara redatti dalla CSEA entro il precedente mese di settembre,
relativi a progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera
b), del decreto 26 gennaio 2000, che hanno natura applicativa e
riguardano in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici
concernenti il settore elettrico o attivita' a esso collegate. I
bandi sono predisposti in modo da assicurare il rispetto della
normativa europea sugli aiuti di stato e la conformita' alla
disciplina prevista dal Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno
2014.
2. I bandi di gara contengono l'oggetto, la descrizione degli
aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti
di ricerca da presentare, l'indicazione delle eventuali garanzie
finanziarie o assicurative richieste, i criteri di ammissibilita' dei
costi e i criteri per la valutazione delle proposte di progetto
presentate, nonche' gli schemi contrattuali di attuazione dei
progetti stessi, ivi incluse le modalita' e le condizioni per
l'ammissibilita' di eventuali soluzioni migliorative a progetti gia'
approvati. Nei bandi deve essere indicato il livello minimo richiesto
di maturita' tecnologica dei progetti proposti e possono essere
definiti criteri di valutazione premianti per i progetti che
presentano il maggiore incremento relativo di maturita' tecnologica.
3. I bandi di gara relativi a progetti di ricerca di cui all'art.
10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, devono indicare
le condizioni per rispettare il divieto di cumulo di aiuti di Stato
secondo la vigente normativa europea.
4. I bandi di gara, pubblicati a cura del MiSE, sono trasmessi alla
CSEA per le attivita' operative e gestionali connesse al loro
svolgimento.
5. La valutazione delle proposte di progetto presentate a seguito
della pubblicazione dei bandi di gara e' effettuata dagli esperti,
individuati ai sensi dell'art. 9. La CSEA, a seguito delle
valutazioni espresse dagli esperti predispone la graduatoria di
ammissione dei progetti ai contributi del Fondo secondo criteri
specificati in dettaglio nel bando di gara.
6. Il MiSE, tenuto conto dei risultati delle attivita' di
valutazione di cui al comma precedente, approva la graduatoria delle
proposte di progetto predisposta a seguito delle valutazioni degli
esperti, ammette i progetti ai contributi del Fondo nei limiti delle
disponibilita' esistenti e li trasmette alla CSEA per l'avvio delle
attivita' connesse allo svolgimento dei progetti di ricerca, per le
verifiche sul loro stato di avanzamento, per la stipula dei contratti
con i titolari dei progetti ammessi al finanziamento e per
l'erogazione della prima quota di contributo. La CSEA stipula i
contratti con i soggetti titolari dei progetti ed eroga il contributo
in quote correlate allo stato di avanzamento.
7. I risultati dei progetti di ricerca di cui al comma 1 sono
soggetti alle restrizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera b, del
decreto 26 gennaio 2000.
Art. 6
Verifica sullo stato di avanzamento
dei progetti di ricerca
1. I soggetti titolari dei progtti di ricerca ammessi a
contribuzione del Fondo trasmettono alla CSEA relazioni intermedie
sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca e una relazione
finale
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono corredate dalla
documentazione contabile relativa ai costi per le attivita'
sostenute, predisposta in conformita' ai criteri e secondo quanto
indicato negli accordi di programma o nei bandi di gara, insieme a
una dichiarazione attestante che quanto prodotto e' conforme alla
documentazione contabile originale e si riferisce unicamente a costi
ammissibili e pertinenti alla realizzazione dei progetti di ricerca.
3. CSEA, avvalendosi degli esperti di cui all'art. 9, verifica lo
stato di avanzamento dei progetti di cui agli art. 4 e 5,
l'ammissibilita', la pertinenza e la congruita' delle spese
documentate e il conseguimento dei risultati intermedi e finali
trasmettendo l'esito delle verifiche al MiSE.
4. Il MiSE, sulla base dei risultati della verifiche di cui al
presente articolo, dispone l'erogazione delle quote di contributo,
dandone comunicazione alla CSEA.
5. Il MISE puo' disporre in ogni momento verifiche sullo stato di
avanzamento dei progetti di ricerca di cui agli articoli 4 e 5,
sull'ammissibilita', sulla pertinenza e sulla congruita' delle spese
documentate e sul conseguimento dei risultati intermedi e finali.
Art. 7
Modalita' di erogazione dei contributi
1. La CSEA eroga ciascuna quota di contributo entro trenta giorni
dal ricevimento delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non
puo' essere superiore al 10% dell'intero contributo per le attivita'
affidate tramite gli accordi di programma triennali, e del 30%
dell'intero contributo per progetti affidati tramite procedure
concorsuali.
3. Le successive quote di contributo sono erogate in misura
proporzionale all'effettivo stato di avanzamento del progetto a
seguito della presentazione di relazioni intermedie e di avanzamento
e in accordo con gli esiti delle verifiche eventualmente disposte. La
liquidazione della quota a saldo, non puo' essere inferiore al 20%
dell'intero contributo.
Art. 8
Funzioni della Cassa per i servizi energetici
e ambientali
1. La CSEA, nel rispetto degli indirizzi impartiti da ARERA quale
organo di vigilanza, oltre ai compiti espressamente indicati nei
precedenti articoli:
a) svolge le attivita' operative connesse allo svolgimento degli
Accordi di programma e dei bandi di gara;
b) presenta al MiSE e all'ARERA, entro il mese di giugno di ogni
anno, un rapporto sullo stato della ricerca relativo all'anno
precedente, contenente anche il quadro economico-finanziario dei
progetti svolti e di quelli in essere;
c) assicura la diffusione dei risultati finali di tutti i
progetti di ricerca ammessi a contribuzione, tenendo conto di quanto
disposto dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio
2000;
d) promuove, su indicazione del MiSE. eventuali sinergie con
altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca per il
settore elettrico.
e) svolge le attivita' connesse alla stipula dei contratti con i
soggetti assegnatari dei finanziamenti;
f) provvede alla liquidazione delle quote di contributo;
g) stipula i contratti con gli esperti incaricati della
valutazione dei singoli progetti e ne definisce i compensi sulla base
degli importi unitari stabiliti per analoghe attivita' nell'ambito
dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo
energetico;
h) acquisisce e verifica i progetti, gli stati di avanzamento e i
consuntivi;
i) forma e aggiorna annualmente elenchi di esperti organizzati
per settore di competenza.
Art. 9
Esperti
1. Il MiSE individua i criteri per la costituzione di liste di
esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza ed esperienza
nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico che
garantiscano indipendenza di valutazione e giudizio e ne avvia la
selezione assicurandone la pubblicita' con mezzi idonei.
2. La CSEA, forma e aggiorna annualmente elenchi di esperti
organizzati per competenza nel cui ambito individuare i valutatori
dei singoli progetti.
3. Gli esperti cui affidare le attivita' di valutazione e verifica
sui singoli progetti e/o sui PTR sono selezionati negli elenchi di
cui al comma 2 e nominati dal MiSE, singolarmente o per gruppi.
4. Gli esperti svolgono, in piena autonomia, attivita' di
valutazione e verifica sui progetti di ricerca, in base ai criteri
definiti negli accordi di programma o nei bandi di gara.
Art. 10
Copertura finanziaria
1. Gli oneri per le attivita' sulla ricerca del sistema elettrico
svolte dalla CSEA e dagli esperti di cui all'art. 9 sono a carico del
Fondo di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000.
2. La CSEA liquida i compensi degli esperti sulla base di quanto
indicato dall'art. 8, comma 2, lettere f), g).
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Il decreto 8 marzo 2006 e' abrogato con decorrenza dal 1 gennaio
2019. Con medesima decorrenza e' altresi' abrogato il decreto del
Ministro dello Sviluppo economico 21 giugno 2007 n. 383.
2. La gestione delle attivita' relative al Piano triennale
2019-2021 e' disciplinata dal presente decreto. Per le attivita'
riguardanti i precedenti piani triennali, fino al 31 dicembre 2018
valgono le disposizioni di cui al decreto 8 marzo 2006.
3. Gli Accordi di programma relativi al Piano triennale 2015-2017 e
le rispettive attivita' avranno nuovo termine comune al 31 dicembre
2018. Oltre tale data, non potra' essere autorizzato lo svolgimento
di attivita' relative al suddetto Piano triennale, ne' potra' essere
autorizzata nessuna ulteriore spesa relativa a finanziamenti gia'
concessi.
4. Gli affidatari di Accordi di programma le cui attivita' ammesse
al finanziamento abbiano termine nel corso del 2018 presentano al
MiSE Piani di realizzazione, coerenti con il Piano triennale
2015-2017, contenenti le attivita' integrative da svolgere entro il
31 dicembre 2018. Per l'ammissione al finanziamento, i Piani sono
valutati secondo le procedure prevista dal decreto 8 marzo 2006.
5. Il MiSE, sulla base delle valutazioni trasmesse, ammette i
progetti di ricerca di cui al comma 4 ai contributi del Fondo e
trasmette i relativi provvedimenti alla CSEA e all'ARERA per le
attivita' di erogazione dei contributi e di verifica dei risultati,
secondo le modalita' di cui all'art. 7 del decreto 8 marzo 2006.
6. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione, e' pubblicato sul sito del MiSE ed entra in vigore a
partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
