Al via gli incentivi sulle fonte di energia rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Il decreto del ministero dello Sviluppo economico 23 giugno 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, n. 150) si occupa, tra le altre misure, di:
- accesso ai meccanismi di incentivazione;
- vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti;
- determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi e relativa erogazione;
- procedure applicative, controlli e monitoraggio;
- cumulabilità di incentivi;
- interventi sugli impianti in esercizio;
- procedure per iscrizione a registro e procedure d'asta.
Tra le tipologie di impianti presi in considerazione:
- impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili;
- impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti;
- ex-zuccherifici;
- impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate;
- impianti solari termodinamici.
A seguire il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 23 giugno 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 23 giugno 2016 Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. (16A04832) in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, n. 150 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (omissis) Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto ha la finalita' di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalita' di accesso semplici, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita' degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale nonche' il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01). Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, escluso il comma 15, le definizioni riportate all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere a) ed e), le definizioni di cui all'art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle seguenti definizioni: a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: e' l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare: i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica; ii) i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonche' i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi. Nell'allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da fonti rinnovabili e' considerato un «nuovo impianto» quando e' realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile; b) integrale ricostruzione: e' l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale puo' essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2; l'intervento deve essere realizzato utilizzando componenti nuovi o rigenerati; c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e' l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e puo' includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entita' e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto; il rifacimento e' considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell'intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2; d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e' l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell'impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2; e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e' la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni, anche mediante impiego di componenti rigenerati; f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011; ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h); g) «impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili» o «impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti»: sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile e' superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; h) «altri impianti ibridi»: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili; i) «produzione lorda di un impianto, espressa in MWh»: e' la somma delle quantita' di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina; l) «produzione netta di un impianto, espressa in MWh»: e' la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica; m) «data di entrata in esercizio di un impianto»: e' la data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, cosi' come risultante dal sistema GAUDI'; n) «data di entrata in esercizio commerciale di un impianto»: e' la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione; o) «periodo di avviamento e collaudo di un impianto»: e' il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale; p) «potenza di un impianto»: e' la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore e' determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformita' alla norma CEI EN 60034; valgono inoltre le seguenti eccezioni: i. per gli impianti eolici, la potenza e' la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera p); ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza e' pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua; iii. per gli impianti solari termodinamici in assetto ibrido con frazione di integrazione superiore al 35% si assume una potenza convenzionale, espressa in kW, calcolata sulla base della seguente formula: Pn= mq * 0.1 dove mq e' la superficie captante dell'impianto espressa in metri quadrati, come definita al paragrafo 1.1.9 dell'allegato 2. Il suddetto valore di potenza e' assunto a riferimento, anche per gli impianti in assetto ibrido, per il calcolo delle tariffe incentivanti stabilite dall'allegato 1, del valore di soglia di cui all'art. 5 e della potenza iscrivibile nei contingenti di asta e registro di cui agli articoli 9 e 12; q)» potenza di soglia o valore di soglia»: e' il valore di potenza al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa incentivante e' determinata mediante procedura competitiva di asta al ribasso; r) «bioliquidi sostenibili»: sono i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011; s) «gas di discarica»: e' il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica; t) «gas derivante dai processi di depurazione»: e' il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali; u) «biogas»: e' il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa; v) «bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas da filiera»: i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio e' misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi; z) «prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari»: sono prodotti di origine biologica, ottenuti da coltivazioni non impiegate per l'alimentazione umana e animale, di cui alla tabella 1-B dell'allegato 1; aa) «tariffa incentivante»: e' il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo; ab) «incentivo»: e' l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e corrisposta dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in rete; ac) «costo indicativo annuo degli incentivi» o «costo indicativo degli incentivi»: e' la sommatoria dei degli incentivi complessivamente riconosciuti, in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione, agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, calcolato con le modalita' di cui all'art. 27; ad) «impresa operante nel settore forestale»: impresa iscritta alla camera di commercio che svolge prioritariamente attivita' di «silvicoltura e altre attivita' forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00); ae) «componente rigenerato» un componente gia' utilizzato che a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato alle normali condizioni di operativita'. Art. 3 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, fatto salvo il comma 4, disciplina l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica. 2. Fermo restando il comma 5, l'accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date: a) il 1° dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di cui all'art. 4, comma 3, il 1° dicembre 2017; b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma 2. 3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), viene comunicata con delibera dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base degli elementi forniti dal GSE. 4. Il decreto ministeriale 6 luglio 2012 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto e agli impianti che accedono direttamente ai meccanismi d'incentivazione, entrati in esercizio nei trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che presentino domanda di accesso agli incentivi nei termini di cui all'art. 21 del decreto ministeriale 6 luglio 2012. Le tariffe determinate ai sensi del medesimo decreto sono attribuite altresi' agli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), fermo restando che per tali impianti si applicano le modalita' e le condizioni di accesso agli incentivi di cui al presente decreto. 5. Il presente decreto continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi degli articoli 9, 12, 17. Art. 4 Accesso ai meccanismi di incentivazione 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti: a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non e' superiore alla potenza di soglia; b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non e' superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata; c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalita' stabiliti all'art. 17; d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte. 2. Accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso i seguenti impianti: a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza e' superiore alla pertinente potenza di soglia; b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per gli impianti alimentati dalla stessa fonte. 3. Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto: a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW; b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW che rientrano in una delle seguenti casistiche: i. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale, ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo; ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'art. 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW; d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento non sia superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); e) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); f) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i consorzi di bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c); g) gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW. 4. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, accedono agli incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 19. 5. Gli impianti di cui al comma 1 hanno accesso agli incentivi a condizione che i relativi lavori di costruzione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. 6. Il comma 5 non si applica agli impianti che hanno fatto richiesta di accesso agli incentivi nell'ambito delle procedure di aste e registro svolte ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 nonche' agli impianti aventi diritto all'accesso diretto sulla base del medesimo decreto. 7. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2014. 8. Gli impianti di cui al comma 3 possono optare, in alternativa all'accesso diretto, per le procedure di iscrizione al registro di cui al comma 1. In tal caso, dopo la richiesta di iscrizione a registro, non e' consentito l'accesso diretto. 9. Per gli impianti idroelettrici che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico, ai fini dell'ammissione all'incentivo il produttore allega un'attestazione rilasciata dalla autorita' competente che accerti o che confermi che il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato, tenuto conto dell'art. 12-bis, comma 1, lettera a) del regio decreto n. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 10. Per gli impianti ad accesso diretto, ferma restando la possibilita' di richiedere l'accesso agli incentivi, l'ammissione e la conseguente erogazione degli stessi sono sospese fino alla trasmissione al GSE dell'attestazione di cui al comma 9. Decorsi inutilmente sei mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, l'eventuale richiesta di accesso decade. 11. Per gli impianti a registro, l'attestazione di cui al comma 9 e' prodotta al GSE entro la data di chiusura dei registri ed e' condizione necessaria per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria dei registri medesimi. Art. 5 Valori della potenza di soglia 1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile. 2. Fermo restando l'art. 29, ai fini della determinazione della potenza dell'impianto, ivi incluso il valore di soglia di cui al comma 1, si considera quanto segue: a) la potenza di un impianto e' costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; per gli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione; b) piu' impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilita' del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Art. 6 Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti 1. Ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto e della relativa durata, la vita media utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento e' pari ai valori riportati in allegato 1. 2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed e' pari alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti e' considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorita', secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorita', per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonche', per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A tal fine, al produttore e' concessa un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. 4. L'erogazione degli incentivi e' sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo superiore a 6 ore consecutive. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti e' conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si e' registrata tale sospensione. La stessa disposizione si riferisce al caso in cui si registrino prezzi negativi, quando saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano. Art. 7 Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi 1. Le tariffe incentivanti e gli eventuali premi determinati sulla base del decreto ministeriale 6 luglio 2012 si applicano: a) agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi dello stesso decreto ministeriale 6 luglio 2012; b) agli impianti che accedono direttamente agli incentivi ai sensi dell'art. 4, comma 3, e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore presente decreto; c) agli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto e che entrano in esercizio entro un anno dalla sua data di entrata in vigore. 2. Per i nuovi impianti diversi da quelli di cui al comma 1 e per gli impianti solari termodinamici, si applicano le tariffe incentivanti di cui all'allegato 1 del presente decreto. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi la tariffa incentivante e gli incentivi sono determinati applicando le condizioni e le modalita' indicate in allegato 2. 3. Per gli impianti inseriti nei progetti di riconversione degli ex-zuccherifici il valore delle tariffe incentivanti e' determinato con le modalita' e alle condizioni previste dall'art. 19. 4. Ferme restando le determinazioni dell'Autorita' in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza fino a 500 kW, il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante omnicomprensiva, determinata, in relazione alla fonte, alla tipologia dell'intervento e alla potenza dell'impianto, sulla base dell'allegato 1. 5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 500 kW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in riferimento alla produzione netta immessa in rete, l'incentivo determinato ai sensi del presente decreto. L'energia prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilita' del produttore. 6. Gli impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di mantenere l'energia nella propria disponibilita' ai sensi del comma 5, possono richiedere al GSE di cambiare le modalita' di erogazione dell'incentivo optando per il ritiro onnicomprensivo ai sensi del comma 4. Il passaggio da un sistema all'altro e' consentito per non piu' di due volte durante l'intero periodo di incentivazione. 7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4 e 5 e' alternativo all'accesso alle modalita' di ritiro dell'energia di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'accesso al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma, per gli impianti aventi diritto a seguito di partecipazione alle procedure di aste e registro, la possibilita' di passare dal ritiro e scambio ai predetti meccanismi di incentivazione. 8. Fermo restando il comma 1, la tariffa incentivante di riferimento e' quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. Art. 8 Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili 1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto e' subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilita', da effettuarsi con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 2. Ai fini della verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilita' della materia prima, si applica quanto disposto dall'art. 8, comma 10, del decreto ministeriale 6 luglio 2012. 3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica e' tenuto, su richiesta del GSE, a fornire ogni elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati. 4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore con le modalita' di cui in allegato 3, da quali delle tipologie di seguito elencate e' alimentato l'impianto: a) prodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-B; b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A; c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile e' determinata forfettariamente con le modalita' di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012; d) frazione biodegradabile dei rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c). 5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4 non indichi in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE procede all'individuazione della tariffa incentivante di riferimento secondo le modalita' di seguito indicate: a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda che l'impianto possa utilizzare piu' di una tipologia fra quelle di cui al comma 4, attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate; b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi esplicita indicazione delle tipologie di biomasse utilizzate, attribuisce la tariffa incentivante di minor valore fra quelle delle possibili tipologie di alimentazione dell'impianto; c) per gli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel caso in cui dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b) del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del medesimo comma 4. 6. La verifica per gli impianti di cui al comma 5, lettera c) e' svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la procedura di cui all'art. 8, comma 10, del decreto 6 luglio 2012, che accerta, con riferimento all'anno solare, le quantita' di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione. 7. Per gli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), si applica l'art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e i relativi allegati. Titolo II PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO Art. 9 Iscrizione al registro 1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), b) e d), richiede al GSE l'iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell'impianto. 2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016. Il bando e' pubblicato dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in sessanta giorni. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, sono messi a disposizione i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW: ============================================= | | MW | +===================================+=======+ |Eolico onshore | 60 | +-----------------------------------+-------+ |Idroelettrico | 80 | +-----------------------------------+-------+ |Geotermoelettrico | 30 | +-----------------------------------+-------+ |Biomasse e biogas di cui all'art. | | |8, comma 4, lettere a), b) e d), | | |gas di depurazione e gas di | | |discarica e bioliquidi sostenibili | 90 | +-----------------------------------+-------+ |Oceanica (comprese maree e moto | | |ondoso) | 6 | +-----------------------------------+-------+ |Solare termodinamico | 20 | +-----------------------------------+-------+ 4. Nella procedura viene messo a registro il contingente indicato nella tabella di cui al comma 3, cui vengono sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'art. 4, comma 3, con esclusione della lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di pubblicazione del bando. Art. 10 Requisiti e modalita' per la richiesta di iscrizione al registro e criteri di selezione 1. Fermo restando l'art. 22, possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti titolari dell'autorizzazione oppure, in alternativa, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici e da fonte oceanica, della concessione nonche', in tutti i casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, l'iscrizione al registro puo' essere richiesta all'avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, attestato dalla comunicazione prevista all'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo. 2. La richiesta di iscrizione al registro e' formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3. Dopo la chiusura del registro non e' consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati. 3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE forma e pubblica la graduatoria sul proprio sito, secondo i seguenti criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico: a) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati da biomasse e biogas di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 5, lettera c), con potenza non superiore a 600 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento o, in via subordinata, forestale; b) impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, muniti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali e' necessaria la concessione, di titolo concessorio; c) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1; d) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettera d): dichiarazione dell'Autorita' competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti; e) per gli impianti geotermoelettrici, nell'ordine: i. impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza; ii. impianti che rispettano i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c); iii. titolarita' della concessione di sfruttamento dei fluidi geotermici e del titolo autorizzativo; f) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine: i. impianti aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 6 luglio 2012, tenuto conto di quanto disposto alla lettera h) dello stesso comma 3. Per tali impianti, la data ultima per l'entrata in esercizio e' fissata al 30 aprile 2017; ii. titolarita' della concessione di derivazione dell'acqua e del titolo autorizzativo; iii. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo; iv. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; vi. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; f1) per gli impianti solari termodinamici: impianti con frazione di integrazione piu' bassa; g) anteriorita' del titolo autorizzativo; h) anteriorita' del titolo concessorio; i) anteriorita' della comunicazione prevista all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2010; l) minor potenza degli impianti; m) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro. 4. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto e' facolta' del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente. 5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non e' soggetta a scorrimento fatto salvo l'art. 11, comma 4. 6. L'iscrizione ai registri e' cedibile a terzi solo dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto e la stipula del contratto di cui all'art. 24, comma 5, del presente decreto. 7. Il GSE iscrive a registro gli impianti geotermoelettrici di cui al comma 1, secondo periodo, assumendo convenzionalmente una potenza pari a 5 MW per ciascun impianto, salvo una potenza inferiore, dichiarata dal produttore all'atto della richiesta di iscrizione al registro. Resta fermo che tali impianti, una volta realizzati, dovranno avere una potenza effettiva, come definita al comma 3-bis.1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2010, non superiore al valore assunto dal GSE o dichiarato dal produttore, pena la decadenza dagli incentivi. Art. 11 Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro 1. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il termine massimo di 6 mesi, l'impianto decade dal diritto all'accesso ai benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita' competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. 3. Agli impianti che non entrano in esercizio nel termine indicato al comma 2, e che vengano successivamente riammessi ai meccanismi di incentivazione, si applica comunque una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio. 4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE da' luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini di cui allo stesso comma 1 e alle decurtazioni di cui al comma 2, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 3. Titolo III PROCEDURE D'ASTA Art. 12 Capacita' di produzione da mettere ad asta e periodicita' delle procedure 1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 4, comma 2, partecipa a procedure pubbliche d'asta al ribasso, svolte in forma telematica, per la definizione del livello di incentivazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacita' produttiva di cui ai commi 3 e 4. Le procedure si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicita', tutela della concorrenza e secondo modalita' non discriminatorie. 2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016. Il bando e' pubblicato dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in novanta giorni. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 sono messi a disposizione i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW: ============================================= | | MW | +===================================+=======+ |Eolico onshore | 800 | +-----------------------------------+-------+ |Eolico offshore | 30 | +-----------------------------------+-------+ |Geotermoelettrico | 20 | +-----------------------------------+-------+ |Solare termodinamico | 100 | +-----------------------------------+-------+ |Biomasse di cui all'art. 8, comma | | |4, lettere c) e d) | 50 | +-----------------------------------+-------+ 4. Nella procedura viene messo ad asta l'intero contingente indicato nella tabella di cui al comma 3. Art. 13 Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti 1. Possono partecipare alla procedura d'asta i soggetti titolari di autorizzazione oppure, in alternativa, per gli impianti eolici offshore e geotermoelettrici, della concessione, nonche', in tutti i casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. 2. Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, partecipano alle procedure d'asta i soggetti dotati di solidita' finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacita' finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entita' dell'intervento, tenuto conto della redditivita' attesa dall'intervento stesso e della capacita' finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento; b) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo e' stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'allegato 2, nella seguente misura: i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100 ML€; ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100 ML€ e fino a 200 ML€; iii. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200 ML€. 3. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualita' del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d'asta e una definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta, con le modalita' specificate nell'allegato 3. 4. Fermo restando l'art. 23, comma 3, del decreto n. 28 del 2011, sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 5. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di potenza di cui all'art. 12 garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i gestori di rete comunicano al GSE, ove ricorrano, le zone nelle quali, in ragione dell'elevata concentrazione di impianti non programmabili gia' in esercizio, sono presenti criticita' nella gestione in sicurezza delle reti, indicando l'ulteriore capacita' produttiva massima di impianti non programmabili, incentivabile nelle medesime zone. Sulla base di tali indicazioni, all'atto della pubblicazione del bando, il GSE da' evidenza della massima capacita' produttiva incentivabile nelle predette zone. Art. 14 Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto 1. L'asta al ribasso e' realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'asta, corrispondente alla tariffa incentivante base vigente per l'ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto, cosi' come individuato dall'allegato 1, per ciascuna tipologia. 2. Sono escluse dalla valutazione d'asta le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta nonche' quelle superiori al 40%. 3. La tariffa incentivante minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente, e' quella corrispondente ad una riduzione percentuale del 40% della tariffa incentivante posta a base d'asta, come individuata al comma 1, a condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo. Art. 15 Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalita' di selezione dei progetti 1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta e' formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante le informazioni e i documenti di cui all'allegato 3. 2. La graduatoria e' formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta. Non e' consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura d'asta. 3. A parita' di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'art. 14, comma 3, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorita': a. possesso di un rating di legalita', di cui all'art. 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due «stellette»; b. anteriorita' del titolo autorizzativo; c. anteriorita' del titolo concessorio. 4. Nel caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto puo' richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente. 5. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure d'asta, il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie per ciascuna fonte o tipologia impiantistica. 6. La graduatoria di cui al comma 5 non e' soggetta a scorrimento, salvo i seguenti casi: a) mancata costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 16, comma 2, nei termini ivi indicati; b) rinuncia da parte di soggetti aggiudicatari, secondo le modalita' di cui al comma 7. 7. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso: a) il GSE escute il 30% della cauzione definitiva; b) da' luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti sono tenuti al rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 16, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. 8. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono, decorsi sei mesi ed entro il dodicesimo mese dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva. 9. Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedura d'asta e' consentito solo dopo la sua entrata in esercizio e la stipula del contratto di cui all'art. 24, comma 5, del presente decreto. Art. 16 Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste 1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, il GSE restituisce la cauzione provvisoria, di cui all'allegato 3, ai soggetti che, in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari. 2. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di esito della procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario e' tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva nei termini indicati in allegato 3. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita entro detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria e l'iniziativa decade dal diritto d'accesso all'incentivo. 3. Gli impianti inclusi nelle graduatorie, devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione: =============================================== | | Mesi | +===================================+=========+ |Eolico onshore | 31 | +-----------------------------------+---------+ |Eolico offshore | 43 | +-----------------------------------+---------+ |Geotermoelettrico | 51 | +-----------------------------------+---------+ |Solare termodinamico | 39 | +-----------------------------------+---------+ |Biomasse di cui all'art. 8, comma | | |4, lettere c) e d) | 51 | +-----------------------------------+---------+ 4. I termini di cui al comma 3 sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita' competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. 5. La cauzione definitiva di cui in allegato 3 e' svincolata alla data di stipula del contratto di cui all'art. 24, comma 5, del presente decreto. Decorso il termine massimo di cui al comma 3, il soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici e il GSE escute la cauzione. 6. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate. Titolo IV INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE Art. 17 Rifacimenti totali e parziali 1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto nel limite dei seguenti contingenti di potenza: ============================================= | | MW | +===================================+=======+ |Eolico onshore | 40 | +-----------------------------------+-------+ |Idroelettrico | 30 | +-----------------------------------+-------+ |Geotermoelettrico | 20 | +-----------------------------------+-------+ 2. Ai fini dell'ammissione, il GSE avvia una procedura, con le medesime tempistiche e modalita' previste per la procedura di registro. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti: a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto; b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali; c) rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale 6 novembre 2014. 3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a quella messa a disposizione, il GSE redige e pubblica la graduatoria degli interventi ammessi, selezionati sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorita': a) anzianita' della data di prima entrata in esercizio dell'impianto; b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo; c) per impianti eolici: minore entita' dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna; d) per impianti geotermoelettrici: i. reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza; ii. rispetto dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c); e) anteriorita' del titolo autorizzativo all'esecuzione del rifacimento. 4. Gli impianti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3 devono entrare in esercizio entro i termini indicati nella sottostante tabella, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, determinata come specificato in allegato 2, dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 8 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita' competente, da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. Parte di provvedimento in formato grafico 5. Agli impianti che, a seguito del rifacimento, non entrano in esercizio nel termine indicato al comma 4 e che richiedano successivamente di accedere ai meccanismi di incentivazione, si applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio. 6. Nella prima procedura viene messo a registro il 100% del contingente indicato nella tabella di cui al comma 1a cui vengono sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di apertura della procedura. 7. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE da' luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini e alle decurtazioni di cui al comma 4, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 5. Titolo V DISPOSIZIONI SPECIALI Art. 18 Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti 1. Per gli impianti alimentati da rifiuti diversi da quelli di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e' calcolata attraverso metodi di determinazione analitica, sulla base delle procedure redatte dal GSE in attuazione dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto. 2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, il biogas ottenuto dalla fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani ricade tra le fonti di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata alla legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Per le finalita' di cui al presente decreto, il medesimo biogas ottenuto dalla stessa frazione organica dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata, ricade nella tipologia di cui all'art. 8, comma 4, lettera d). Art. 19 Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici 1. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, continuano ad accedere agli incentivi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, alle condizioni e nei limiti previsti dalla delibera del predetto Comitato del 5 febbraio 2015 e nel limite complessivo, richiamato anche in premessa, di 83 MW elettrici. A tale fine, nella gestione delle qualifiche gia' rilasciate, il GSE tiene conto delle proposte di ridimensionamento della potenza incentivata presentate dagli operatori. Art. 20 Disposizioni per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate 1. Le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti geotermici sono incrementate: a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle; b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di coltivazione sulle quali non preesistevano precedenti impianti geotermici; c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione. 2. In conformita' a quanto disposto dall'art. 24, comma 9, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e' definita una specifica tariffa incentivante, non cumulabile con quelle indicate in allegato 1 ne' con il premio di cui al comma 1, lettera a), per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti: a) di 200 €/MWh nel caso di impianti che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,0% in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia definita di media entalpia con temperatura massima di 151°C (considerato con la tolleranza di 1°C); b) nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,0% in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia fra la temperatura minima di 151°C e la massima di 235°C (considerato con la tolleranza di 1°C) l'incentivo e' ridotto di 0,75€ per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C, secondo la seguente formula: 200 € - (Tx - Tm) * 0,75 = Pi €/MWh Ove: concentrazione minima di gas in peso sul fluido geotermico ≥ 1%; 200 € e' l'incentivo massimo considerato; Tm e' la temperatura minima del fluido geotermico considerata pari a 151 C°; Tx e' la temperatura del fluido geotermico presente in sito (tra 235C° e 151C°); 0,75 €MWh e' il decremento dell'incentivo per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C; Pi e' la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico. 3. La tariffa di cui al comma 2 e' costante in moneta corrente e riconosciuta per un periodo di 25 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Agli impianti di cui al medesimo comma 2 si applica quanto previsto all'art. 7, commi da 4 a 8, nonche' quanto disposto nel paragrafo «Determinazione degli incentivi per impianti nuovi» dell'allegato 1, ferma restando la tariffa di cui al comma 2. 4. Ai fini dell'accesso al premio di cui al comma 1, lettere a) e c), vale quanto stabilito dall'art. 27, comma 4, del decreto ministeriale 6 luglio 2012. 5. Per gli impianti di cui al comma 4, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche di cui al medesimo comma. Art. 21 Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici 1. Possono accedere all'incentivazione di cui al presente decreto gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, che rispettano i seguenti requisiti: a) sono dotati di sistema di accumulo termico con capacita' nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m2; 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra 10.000 e 50.000 m2; b) non utilizzano come fluido termovettore ne' come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro successive modificazioni; il predetto requisito non e' richiesto in caso di impianti ubicati in aree industriali. 2. Su richiesta del soggetto responsabile, il GSE entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, effettua una verifica preventiva di conformita' dei progetti di impianti solari termodinamici, anche ibridi, alle disposizioni del presente decreto, e ne da' comunicazione all'interessato, ferme restando, ai fini dell'accesso agli incentivi, le procedure di cui ai titoli II e III. 3. Gli incentivi dell'allegato 1 sono incrementati di: a) 20 €/MWh per impianti con frazione di integrazione tra 0,15 e 0,50; b) 45 €/MWh per impianto con frazione di integrazione fino a 0,15. 4. E' abrogato il decreto ministeriale 11 aprile 2008 e successive modificazioni. Art. 22 Disposizioni per consorzi di bonifica e irrigazione 1. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione, il richiedente, oltre alla concessione, deve allegare l'atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono regolati i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, attestante il titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso del consorzio medesimo. In assenza della concessione e' sufficiente che il richiedente sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 166 del decreto legislativo n. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. Il presente comma si applica anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012. Art. 23 Disposizioni in materia di prodotti e sottoprodotti 1. Gli elenchi dei sottoprodotti e prodotti contenuti nell'allegato 1, tabelle 1A e 1B, sono da considerarsi esaustivi. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' aggiornare i predetti elenchi sulla base di istanze presentate da soggetti interessati. Le istanze sono presentate secondo modalita' definite dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dovranno essere corredate della documentazione necessaria a verificare che i sottoprodotti in esame non abbiano altra utilita' produttiva o commerciale al di fuori di un loro impiego per la produzione di energia. Titolo VI ULTERIORI DISPOSIZIONI Art. 24 Accesso ai meccanismi di incentivazione 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI', il soggetto responsabile presenta al GSE la documentazione indicata in allegato 3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, procede alla stipula del contratto di cui al comma 5 e all'erogazione dell'incentivo spettante, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale. Il termine di novanta giorni di cui al periodo precedente va calcolato al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli operatori coinvolti nel processo di validazione dei dati su GAUDI'. 2. La violazione del termine di cui al primo periodo del comma 1 comporta il mancato riconoscimento degli incentivi per un periodo temporale pari a quello intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della presentazione della documentazione al GSE. In tal caso, inoltre, il GSE attribuisce all'impianto una data di entrata in esercizio convenzionale corrispondente alla data antecedente trenta giorni quella della comunicazione tardiva. L'impianto e' conseguentemente considerato in esercizio a tale data ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni del presente decreto. Non sono comunque ammesse richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione da impianti entrati in esercizio anteriormente al 1° gennaio 2013. 3. Le tariffe dovute dai produttori al GSE ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 sono disciplinate dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014. 4. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto devono assolvere gli eventuali obblighi in materia fiscale, ove previsti. 5. Per ogni singolo impianto, a seguito del conseguimento del diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile stipula un contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011. 6. Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista dall'art. 99, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia. 7. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 387 del 2003, possono richiedere al GSE, ai fini dell'ammissibilita' degli impianti alla procedura di cui al medesimo art. 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di alimentazione dell'impianto alla definizione di fonti energetiche rinnovabili, cosi' come stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 8. Il GSE potra' richiedere, anche ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, l'acquisizione delle informazioni gia' in possesso dell'Agenzia delle dogane e di tutte le altre pubbliche amministrazioni, laddove funzionali allo svolgimento delle attivita' di competenza. Art. 25 Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti 1. Il GSE provvede alla liquidazione degli importi dovuti in applicazione del presente decreto secondo le modalita' di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 6 luglio 2012. 2. All'art. 2, comma 1, lettera a) secondo periodo, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2009, n. 1, la locuzione «energia immessa nel sistema elettrico» va intesa come energia elettrica prodotta da impianti oggetto di incentivazione e immessa in rete, al netto di quella eventualmente prelevata attraverso punti di connessione distinti ai fini dell'alimentazione dei servizi ausiliari dei medesimi impianti. 3. L'Autorita' definisce le modalita' con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE. 4. L'Autorita' definisce le modalita' per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresi' le modalita' di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE. 5. A fini del presente decreto, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari sono calcolati secondo le modalita' di cui all'art. 22, comma 3, del decreto ministeriale 6 luglio 2012. Art. 26 Procedure applicative, controlli e monitoraggio 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica apposite procedure applicative, ivi incluso il regolamento operativo per le procedure di asta, per le procedure di iscrizione al registro e per i rifacimenti parziali e totali, valorizzando, per quanto compatibili, le procedure seguite nell'ambito dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresi', sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalita' di raccordo tra le verifiche di cui all'art. 8 e le attivita' di controllo e di erogazione degli incentivi, di competenza del GSE. 3. Il GSE effettua l'attivita' di verifica e controllo ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014. 4. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione da fonte rinnovabili, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonche' di spesa di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, il GSE, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuita': a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza e all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilita' di cui al presente decreto; b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilita' di cui ai precedenti provvedimenti di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di competenza del GSE; c) la curva contenente i valori del costo indicativo annuo per tutti i mesi futuri nei quali e' prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, calcolata con le modalita' di cui all'art. 27, comma 1. 5. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio e in progetto con l'indicazione della tipologia della fonte, della potenza, del comune di localizzazione e della categoria dell'intervento, inclusi nelle graduatorie a seguito delle procedure di registro ed asta, degli incentivi previsti e delle tariffe erogate. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica, sui controlli effettuati. Per gli impianti in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilita' attesa, dichiarata dal produttore o calcolata dal GSE. Su richiesta dei comuni, il GSE fornisce i dati di cui al comma 4, lettere a) e b), riferiti al comune richiedente. 6. Il GSE sviluppa, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali Paesi europei per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel settore elettrico e un rapporto, che raffronti, inoltre, i costi di generazione nei principali Paesi europei, con particolare riguardo all'Italia. 7. Il GSE integra il sistema informativo di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011 con un'apposita sezione disponibile al pubblico, da aggiornare annualmente, che riporti i dati di sintesi, raggruppati per tipologia di impianto e per categoria d'intervento, riguardanti gli incentivi erogati alle fonti rinnovabili ai sensi del presente decreto nonche' ai sensi dei precedenti provvedimenti di incentivazione delle fonti rinnovabili. Il GSE sviluppa, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sulle energie rinnovabili che illustri tutti i principali risultati raggiunti in Italia, il raffronto con il target al 2020, i costi sostenuti per gli incentivi nonche' una stima dei costi da sostenere negli anni futuri. Art. 27 Contatore del costo indicativo degli incentivi 1. Il GSE calcola il valore del «costo indicativo annuo» degli incentivi per tutti i mesi futuri nei quali e' prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria. Per il calcolo si assume che: i) il costo e' calcolato come la sommatoria dei prodotti degli incentivi gia' riconosciuti a ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per la producibilita' annua netta incentivabile nei dodici mesi successivi, stimata dal GSE sulla base della produzione storica del medesimo impianto, laddove disponibile, ovvero della produzione media statistica per impianti con caratteristiche omogenee a quello in esame; ii) il costo include il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile o vincitori delle procedure di asta al ribasso, il costo degli impianti di cui all'art. 19 e una stima, basata sui dati storici disponibili, del costo degli impianti ad accesso diretto per i mesi futuri di applicazione del decreto. Il costo di tali impianti e' attribuito dalla data di entrata in esercizio; fino a tale data, il GSE attribuisce il costo a una data presunta, stimata tenendo conto dei tempi tipici di entrata in esercizio e dell'eventuale decadenza degli impianti desunta dai dati storici a disposizione; iii) il prezzo dell'energia e' pari alla media dei prezzi dei ventiquattro mesi precedenti e dei dodici mesi successivi, come risultanti dagli esiti del mercato a termine pubblicati sul sito del GME; iv) ai soli fini del calcolo del costo indicativo, lo stesso prezzo dell'energia di cui al punto iii si assume per definire il costo dell'incentivo attribuibile agli impianti che usufruiscono di incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a tariffe fisse onnicomprensive e gli impianti di cui all'art. 19, comma 1, del decreto ministeriale 6 luglio 2012. 2. Ogni mese il GSE calcola la media, per il triennio successivo, dei valori mensili calcolati con le modalita' di cui al comma 1. Tale media e' definita «costo indicativo annuo medio degli incentivi» ed e' pubblicata dal GSE sul proprio sito, con aggiornamenti mensili. 3. Qualora il costo indicativo annuo medio degli incentivi, riferito al mese in cui e' effettuato il calcolo, raggiunga i 5,8 MLD€ si applica l'art. 3, commi 2 e 3. 4. Prima della data di apertura delle sessioni di procedure di aste, registro e rifacimento, il GSE verifica, con le modalita' previste dal presente articolo, che il costo correlato ai contingenti resi disponibili non comporti il superamento del limite dei 5,8 MLD€ di cui all'art. 3, comma 2, lettera b). Qualora il costo correlato comportasse il superamento del limite, tutti i contingenti sono ridotti dal GSE nella medesima misura percentuale, pari al rapporto fra il costo effettivamente disponibile e quello relativo ai contingenti resi disponibili con le modalita' di cui all'art. 9, comma 4, all'art. 12, comma 4, e all'art. 17, comma 6. Art. 28 Cumulabilita' di incentivi 1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 2. La tariffa per la produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento di cui in allegato 1 non e' cumulabile con ulteriori incentivi all'efficienza energetica e alla produzione di energia termica, ivi inclusi quelli di cui all'art. 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009. Art. 29 Frazionamento della potenza degli impianti 1. Il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE puo' valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l'unicita' del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione. 2. Il GSE applica i principi generali di cui al comma 1 anche nell'ambito dello svolgimento delle attivita' di verifica e controllo svolte, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari. 3. In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e 2, il GSE considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la tariffa spettante. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme gia' erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa. Art. 30 Interventi sugli impianti in esercizio 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica o aggiorna le procedure per l'effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, ivi inclusi i fotovoltaici, con le finalita' di salvaguardare l'efficienza del parco di generazione e, al contempo, di evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione. Le procedure si conformano ai seguenti criteri: a) sono consentiti gli interventi di manutenzione che non comportano incrementi superiori all'1% della potenza nominale dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonche', ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi; per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW sono consentiti incrementi fino al 5%; per gli impianti solari termodinamici non e' altresi' ammesso l'incremento della superficie captante; b) nel caso di sostituzioni definitive devono essere utilizzati componenti nuovi o rigenerati; c) fatta salva la lettera d), gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei componenti principali degli impianti, come indicati dal paragrafo 4 dell'allegato 2, sono comunicati al GSE entro sessanta giorni dall'esecuzione dell'intervento, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in conformita' a un modello predisposto dallo stesso GSE, per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b); a tal fine, per gli impianti fotovoltaici sono considerati componenti principali i moduli e gli inverter; per gli impianti la cui capacita' di generazione e' inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003 sono stabilite modalita' di comunicazione ulteriormente semplificate; d) per gli impianti di potenza fino a 3 kW operanti in regime di scambio sul posto, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b), non e' prevista alcuna comunicazione, fatto salvo quanto stabilito ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 574/2014/R/EEL; e) sono consentiti gli interventi di manutenzione mediante l'utilizzo anche temporaneo, di macchinari ed elementi di impianto di riserva, anche nella titolarita' di soggetti diversi dal soggetto responsabile, che non comportino incrementi della potenza nominale dell'impianto. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al paragrafo 13 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 si applicano solo per gli interventi di sostituzione dei componenti principali di cui alla lettera c) dello stesso comma 1. 3. Il GSE verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014. Art. 31 Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri 1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia possono partecipare alle procedure di asta indette ai sensi del titolo III del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalita' indicate nel presente articolo. 2. Sono ammessi alle procedure d'asta gli impianti di cui al comma 1 a condizione che: a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui e' ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE; b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocita' e le modalita' con le quali e' fornita prova dell'importazione fisica dell'elettricita' verde; c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalita' indicate dal GSE. 3. La potenza massima PUE resa disponibile nelle procedure d'asta per gli impianti di cui al comma 1, e' calcolata sulla base della seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico Dove: PTOT asta: e' la potenza totale messa ad asta, come indicata all'art. 12, comma 3; Eimp SMn: e' l'energia totale importata dallo Stato membro n; FER% SMn: e' la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n; Etot consumata ITA: rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia. 4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo: rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT; inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell'art. 15 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite del valore PUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento della potenza massima disponibile. 5. Nell'ambito del presente decreto, il GSE attribuisce l'intero contingente di potenza di cui al comma 3 all'asta per impianti eolici onshore. Art. 32 Disposizioni finali 1. Gli impianti a biomasse e a bioliquidi soggetti, dal 1° gennaio 2016, all'applicazione del regime di calcolo dell'incentivo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto 6 luglio 2012, ivi inclusi gli impianti di cui all'art. 30, comma 3, del medesimo decreto, possono in alternativa optare per l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2016, del regime generale di cui alla formula indicata allo stesso comma 1. L'esercizio di tale opzione va comunicata al GSE entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non e' piu' modificabile per il residuo periodo di diritto all'incentivo. 2. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 11 e il comma 6 dell'art. 17 del decreto 6 luglio 2012. 3. Gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di registro svolte ai sensi del decreto 6 luglio 2012, che non risultino realizzati nel limite massimo di tempo indicato al comma 2 dell'art. 11 e al comma 6 dell'art. 17 dello stesso decreto, possono accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto con una riduzione del 6% della tariffa incentivante di riferimento di cui all'allegato 1, vigente alla data di entrata in esercizio. 4. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico