Cambia la disciplina sugli incentivi degli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In particolare, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 (in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, n. 51), definisce:
- i soggetti ammessi
- le tipologie di interventi incentivabili
- le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo
- la procedura di accesso agli incentivi
- l'ammontare e la durata dell'incentivo
- gli adempimenti a carico del GSE, di ENEA e di AEEG
- monitoraggio, relazioni, verifiche, controlli e sanzioni
- l'integrazione della documentazione da presentare con l'attestato di diagnosi e certificazione energetica
- le misure di accompagnamento
- il corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività.
Di seguito il testo integrale del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016; approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016
Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di
piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per
la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. (16A01548)
in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, n. 51
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e
in particolare, l'art. 1, comma 154;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito legge
n. 164/2014), recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive» e in
particolare l'art. 22;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (di seguito decreto
legislativo n. 28/2011), di attuazione della direttiva 2009/28/CE del
23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in
particolare:
l'art. 28, commi 1 e 2, il quale prevede che con decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i
profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono
incentivati la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e
gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni
realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, stabilendone i
criteri;
l'art. 23, comma 3, il quale prevede condizioni ostative alla
percezione degli incentivi per i soggetti che, in relazione alla
richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli
incentivi, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero
abbiano reso dichiarazioni false o mendaci;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito
decreto legislativo n. 102/2014) recante «Attuazione della direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni;
Vista la legge del 23 dicembre 2014, n. 190, che proroga nella
misura del 65% e fino al 31 dicembre 2015, le detrazioni fiscali per
interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015, concernente l'applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi negli edifici;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 28 dicembre 2012 «Incentivazione della produzione di
energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del 28 dicembre 2012 recante determinazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico che le imprese di
distribuzione di energia elettrica e gas devono conseguire nel
periodo 2013 al 2016 ai sensi del meccanismo dei certificati bianchi;
Visto il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica,
approvato con decreto 17 luglio 2014 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
luglio 2014, n. 176 e successivamente trasmesso alla Commissione
europea in attuazione dell'art. 24, paragrafo 2 della direttiva
2012/27/UE;
Vista la Strategia energetica nazionale, approvata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2013;
Considerata la necessita' di assicurare coerenza al sistema degli
incentivi, raccordando, in particolare, la disciplina dei contributi
di cui al presente decreto con quella delle detrazioni fiscali di cui
all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296
e dei certificati bianchi;
Considerata la semplificazione procedurale adottata con l'art. 1,
comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con l'art. 31 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, in merito alla certificazione energetica
per l'accesso alle detrazioni fiscali di cui all'art. 1, commi da 344
a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;
Considerato che, in base all'art. 28 del decreto legislativo n.
28/2011, l'incentivo e' commisurato all'energia termica prodotta da
fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli
interventi e puo' essere assegnato esclusivamente agli interventi che
non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di
garanzia, i fondi di rotazione ed i contributi in conto interesse;
Considerato che le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi
delle detrazioni fiscali e che, per tali soggetti, risulta complesso
l'accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi;
Considerato l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio
energetico di riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di
tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria,
pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia
finale rispetto al 2010, previsto dall'art. 3, del decreto
legislativo n. 102/2014, di recepimento dell'art. 7, della direttiva
2012/27/UE;
Considerato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali di
realizzare interventi di miglioramento dell'efficienza energetica
degli edifici di loro proprieta' o da esse occupati, in grado di
conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento
annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in
alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo
2014-2020 di almeno 0,04 milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio, previsto dall'art. 5, del decreto legislativo n. 102/2014,
di recepimento dell'art. 5, della direttiva 2012/27/UE;
Considerato l'obbligo di aggiornamento entro il 30 giugno 2014 del
sistema di incentivi di cui all'art. 28, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di
diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli
obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica
amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE, previsto
dall'art. 1, comma 154 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Ritenuto di rivedere, ampliare e razionalizzare il perimetro degli
interventi oggetto degli incentivi disposti dal presente decreto, in
modo da creare uno strumento di maggiore efficacia per gli interventi
di produzione di energia termica rinnovabile, nonche' per gli
interventi di efficienza energetica negli edifici della pubblica
amministrazione;
Ritenuto necessario introdurre norme finalizzate a rimuovere gli
ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato
che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali
dell'energia;
Ritenuto necessario agevolare l'accesso di imprese, famiglie e
soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella riunione del 20
gennaio 2016;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per l'incentivazione
di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza
energetica e per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia,
diversificazione e innovazione tecnologica nonche' di coerenza con
gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della
pubblica amministrazione. La nuova disciplina concorre al
raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione
per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, e dall'art.
7 del decreto legislativo n. 102/2014.
2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa
con la Conferenza Unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28,
comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 28/2011 e, ove
necessario, secondo le modalita' previste all'art. 22, comma 2 della
legge n. 164/2014.
3. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa
annua cumulata pari a 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti
ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), non sono accettate ulteriori
richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da
parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento
di cui al comma 2.
4. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa
annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti
ad interventi realizzati da parte di soggetti di cui all'art. 3,
comma 1, lettera b), non sono accettate ulteriori richieste di
accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali
soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento di cui al
comma 2.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115 e al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Si applicano altresi' le definizioni di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015, concernente l'applicazione
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici,
di seguito solo «decreto requisiti minimi». Valgono inoltre le
seguenti definizioni:
a) amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e
trasformati dalle regioni nonche', ai sensi della legge 11 novembre
2014, n. 164, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale
delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi
costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base
all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del presente
decreto sono inoltre ricomprese le societa' a patrimonio interamente
pubblico, costituite ai sensi dell'art. 113, comma 13, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, nonche' le societa' cooperative sociali
costituite ai sensi dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381
e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali
di cui all'art. 9, comma 1 della medesima disposizione;
b) azienda agricola: impresa al cui titolare e' stata rilasciata
la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) da parte
dell'Amministrazione competente;
c) Catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo: elenco, reso
pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi,
macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la
produzione di energia termica per interventi di cui all'art. 4, comma
1, lettera c) e comma 2, conformi ai requisiti tecnici previsti dal
presente decreto. Per apparecchi relativi ad interventi di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c) e all'art. 4, comma 2, lettera a),
lettera b), lettera d) e lettera e), la potenza termica utile
nominale dell'apparecchio e' inferiore o uguale a 35 kW. Con
riferimento a interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), la
superficie solare lorda del collettore o del sistema solare e'
inferiore o uguale a 50 m2 ;
d) data di conclusione dell'intervento: data di effettuazione
dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i lavori e
le attivita' correlate all'intervento medesimo e per i quali sono
state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi dell'art. 5
del decreto. Le prestazioni professionali, comprese la redazione di
diagnosi e attestati di prestazione energetica, anche quando
espressamente previste dal presente decreto per l'intervento, non
rientrano tra le attivita' da considerare ai fini dell'individuazione
della data di conclusione dell'intervento;
e) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e
fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto
edilizio urbano, ad esclusione degli edifici in costruzione
(categoria F/3), alla data di presentazione dell'istanza di
incentivazione;
f) esecuzione a regola d'arte: interventi e prestazioni eseguite
e/o fornite secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche
in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite;
g) GSE: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto
responsabile della gestione degli incentivi e delle attivita' di cui
al presente decreto;
h) impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi
annui, che il GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del
presente decreto, ai soggetti responsabili. Tale impegno considera
gli importi erogati dal GSE nell'anno di riferimento, calcolati
secondo le modalita' di cui all'art. 7, sulla base dei contratti
attivati dall'avvio del meccanismo i cui ratei sono in pagamento
nell'anno di riferimento. Per le Amministrazioni pubbliche, la spesa
annua cumulata indicata all'art. 1, comma 3, comprende anche le
risorse erogate dal GSE in acconto prima della realizzazione
dell'intervento, secondo la procedura di cui all'art. 6, comma 4;
i) impresa operante nel settore forestale: impresa iscritta alla
Camera di Commercio che svolge prioritariamente attivita' di
«silvicoltura e altre attivita' forestali» (codice Ateco 02.10.00) o
«utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
j) installazione di tecnologie di building automation degli
impianti termici ed elettrici degli edifici: installazione di
tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici
ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento dell'efficienza
energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e
condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione,
controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo
integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento
consumi unitamente al miglioramento dei parametri, conformi ai
requisiti tecnici previsti nell'Allegato I al presente decreto;
k) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza
energetica: interventi di cui all'art. 4, comma 1, che soddisfano i
requisiti previsti dall'Allegato I;
l) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di
impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al
successivo art. 4 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei
sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione,
esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di piu'
unita' immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di
contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata per la
conseguente ripartizione delle spese;
m) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi su
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre
comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume
riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o
ombreggiamento fissi e mobili, verso l'esterno e con esposizione da
Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), nonche' scuri, persiane, avvolgibili e
cassonetti solidali con l'infisso, che rispettano i requisiti di cui
all'Allegato I del presente decreto;
n) intervento di piccole dimensioni di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza:
interventi di cui all'art. 4, comma 2, che soddisfano i requisiti
previsti dall'Allegato II. Per interventi di cui all'art. 4, comma 2,
lettera a) e lettera b), la potenza termica utile nominale
complessiva dell'impianto termico a valle dell'intervento ivi
compresi i generatori nuovi, non sostituiti, ausiliari e di backup,
con riferimento al singolo edificio, unita' immobiliare, fabbricato
rurale o serra, deve essere inferiore o uguale a 2.000 kW. Per gli
interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), la superficie
solare lorda dell'impianto solare termico deve essere inferiore o
uguale a 2.500 metri quadrati;
o) Portaltermico: portale internet di cui all'art. 14, comma 1
del decreto legislativo n. 28/2011;
p) potenza termica nominale o potenza termica utile di un
impianto termico: somma delle potenze nominali, come dichiarate dal
costruttore, degli impianti oggetto dell'intervento. Valgono inoltre
le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t);
q) scheda-contratto: modello informatico di contratto riportante
le condizioni e le modalita' di accesso agli incentivi, redatto in
base al contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo n. 28/2011;
r) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che
caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i
soggetti coinvolti, resa disponibile dal GSE tramite il
Portaltermico;
s) sistema ibrido a pompa di calore: impianto dotato di pompa di
calore integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o
factory made;
t) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera,
tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul
portale predisposto dal GSE; puo' coincidere con il tecnico
abilitato;
u) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per
l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha
diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE per mezzo
della scheda-contratto. Per la compilazione della scheda-domanda e
per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, puo' operare
attraverso un soggetto delegato;
v) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle
pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di
illuminazione che rispettano i requisiti di cui all'Allegato I;
w) superficie solare lorda: superficie totale dell'impianto
solare ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il
campo solare per l'area lorda del singolo modulo;
x) superficie utile: superficie netta calpestabile dei volumi
interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di
1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative
ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unita'
immobiliare; tale superficie e' la stessa utilizzata per la
determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;
y) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di
edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e
collegi professionali;
z) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia
quasi zero»: intervento di ristrutturazione edilizia, compreso
l'ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria e nel
rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, finalizzato a
trasformare gli edifici di proprieta' della pubblica amministrazione
in «edifici a energia quasi zero».
Art. 3
Soggetti ammessi
1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto:
a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione
di uno o piu' degli interventi di cui all'art. 4;
b) i soggetti privati, relativamente alla realizzazione di uno o
piu' degli interventi di cui all'art. 4, comma 2.
2. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i
soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, possono avvalersi
dell'intervento di una ESCO mediante la stipula di un contratto di
prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti
dall'Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014.
3. Ai fini dell'accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i
soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, possono avvalersi
dell'intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di
servizio energia di cui all'allegato II del decreto legislativo n.
115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui
al decreto legislativo n. 102/2014, fermo restando le specifiche
deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio
energia indicate dal GSE nelle regole applicative di cui all'art. 8,
comma 2.
4. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 102/2014, potranno presentare al GSE richiesta di concessione
dell'incentivo, in qualita' di soggetto responsabile, solo le ESCO in
possesso della certificazione, in corso di validita', secondo la
norma UNI CEI 11352, per interventi realizzati in virtu' di contratti
con i soggetti ammessi ai benefici di cui al presente decreto.
Art. 4
Tipologie di interventi incentivabili
1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita' di
cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui
all'art. 5, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza
energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita'
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di
impianto di climatizzazione:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume
climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi
delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti
generatori di calore a condensazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di
chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o
mobili, non trasportabili;
e) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia
quasi zero»;
f) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle
pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di
illuminazione;
g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico
(building automation) degli impianti termici ed elettrici degli
edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del calore.
2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita' di
cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui
all'art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione
di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta
efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita'
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di
impianto di climatizzazione:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati
per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di
calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica,
geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per
la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza
termica utile superiore a 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali
esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente
all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel
caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
c) installazione di impianti solari termici per la produzione di
acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di
climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling,
per la produzione di energia termica per processi produttivi o
immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel
caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² e' richiesta
l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di
calore;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere realizzati
utilizzando esclusivamente apparecchi e i componenti di nuova
costruzione, nonche' devono essere correttamente dimensionati, sulla
base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali
fabbisogni di energia termica. E' altresi' necessario che gli stessi
interventi incentivati mantengano i requisiti che hanno consentito
l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5
anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi.
4. Ogni sopravvenuta modifica e/o variazione degli interventi
incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e nei 5 anni
successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, deve essere
comunicata al GSE, secondo modalita' dallo stesso definite. Le
modifiche apportate agli interventi incentivanti non potranno
comportare, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell'incentivo
riconosciuto. L'esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli
interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti
previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzati durante
il succitato periodo, puo' comportare, a seconda dei casi, la
decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di
essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il Soggetto
Responsabile e il GSE, nonche' il recupero delle somme erogate.
5. A seguito dell'ottenimento degli incentivi per la realizzazione
di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica
da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui al comma
2, non sono incentivabili ulteriori interventi delle medesima
tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti, realizzati nel
medesimo edificio o nella medesima unita' immobiliare e relative
pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima serra e
relative pertinenze per almeno 1 anno dalla data di stipula del
contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.
6. Gli interventi realizzati ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011
accedono agli incentivi previsti al presente decreto limitatamente
alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi
obblighi. La quota d'obbligo deve essere determinata dal progettista
degli impianti e riportata nella relazione tecnica di cui all'art. 8
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche
ed integrazioni. La quota eccedente l'obbligo deve essere indicata
dal Soggetto Responsabile nella scheda-domanda.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), ai fini
dell'accesso all'incentivo di cui al presente decreto, sono
ammissibili gli interventi di incremento dell'efficienza energetica
volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione
invernale ed estiva, l'illuminazione degli interni e delle pertinenze
esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria,
nonche' gli interventi di produzione di energia termica ed elettrica
da fonti rinnovabili, destinata alla copertura dei fabbisogni
medesimi.
8. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) nel caso
di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW e per gli
interventi di cui al comma 2, lettere c) nel caso di superfici del
campo solare superiori a 100 m², per i quali e' richiesta
l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, il
soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo le modalita' e le
tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all'art. 8,
comma 10, le misure dell'energia termica annualmente prodotta dagli
impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici.
9. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere da a) ad e) nel
caso di impianti con potenza termica utile inferiore ai 200 kW o
superfici del campo solare inferiori a 100 m², che abbiano
volontariamente installato sistemi di acquisizione di dati per il
monitoraggio dell'energia prodotta, il soggetto responsabile
trasmette al GSE i dati raccolti, secondo le modalita' e le
tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all'art. 8,
comma 10. I costi per l'installazione di tali sistemi non sono
ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo.
Art. 5
Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo
1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 4, concorrono
alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo
quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca
un costo:
a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di
energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling,
alla climatizzazione estiva:
smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o
totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte
degli impianti organicamente collegati alle utenze;
b) per gli interventi impiantistici concernenti la
climatizzazione invernale:
smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di
tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione
invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti
nonche' i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi
ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di
calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione,
sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e
regolazione, nonche' sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese
tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino
lo scambio termico con il sottosuolo;
c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della
trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro
edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti;
ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari
alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle
preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto
i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti;
iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove
coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della
trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali
porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di
infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
integrati nell'infisso stesso:
i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o
assimilabili;
ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
iii. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;
e) per gli interventi che comportino la riduzione
dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature
solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di
regolazione e controllo;
iii. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e
schermature solari preesistenti;
f) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia
quasi zero:
i. fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie
finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia
quasi zero»;
ii. demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli
elementi costruttivi dell'involucro e degli impianti per i servizi di
riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e
illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione
energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
iii. demolizione e ricostruzione delle strutture dell'edificio;
iv. eventuali interventi per l'adeguamento sismico delle
strutture dell'edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono
anche all'isolamento termico;
g) per gli interventi di sostituzione di sistemi per
l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici
esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
i. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di
illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti negli allegati
tecnici al presente decreto;
ii. adeguamenti dell'impianto elettrico, ivi compresa la messa
a norma;
iii. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per
l'illuminazione preesistenti;
h) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione
e controllo automatico (building automation) degli impianti termici
ed elettrici degli edifici:
i. fornitura e messa in opera di sistemi di building automation
finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle
prestazioni energetiche dell'edificio e conformi ai requisiti minimi
definiti nell'Allegato I al presente decreto;
ii. adeguamenti dell'impianto elettrico e di climatizzazione
invernale ed estiva;
i) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli
interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di
diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica
relativi agli edifici oggetto degli interventi, come specificato
all'art. 15.
Art. 6
Procedura di accesso agli incentivi
1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto,
il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la
scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il
Portaltermico.
2. Per gli interventi riguardanti l'installazione di uno degli
apparecchi contenuti nel Catalogo di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c), e' prevista una procedura di richiesta di accesso agli incentivi
semplificata tenuto conto di quanto previsto al comma 3.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la domanda di cui al
comma 1 e' presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione
dell'intervento, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui
e' resa disponibile sul portale del GSE la scheda-domanda di cui al
comma 1, pena la non ammissibilita' ai medesimi incentivi. La data di
conclusione dell'intervento, ai fini dell'accertamento della quale
non e' considerato valido riferimento il pagamento di prestazioni
professionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), non supera i 90
giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento.
4. In alternativa a quanto previsto dal comma 3, e fatto salvo
l'avvio ad intervento concluso della procedura di accesso diretto
all'incentivo, le amministrazioni pubbliche, direttamente o, nei casi
di cui alle lettere b) e c), attraverso la ESCO che agisce per loro
conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle
cooperative sociali, possono presentare al GSE una scheda-domanda a
preventivo per la prenotazione dell'incentivo, qualora si verifichi
almeno una delle seguenti condizioni:
a) presenza di una diagnosi energetica eseguita ai sensi
dell'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102/2014 e di un
provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno
all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella
diagnosi energetica e coerenti con l'art. 4, commi 1 e 2. Nel caso in
cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione
energetica, lo schema tipo dello stesso, che rispetta quanto previsto
dall'allegato 8 del decreto legislativo n. 102/2014, e' allegato
all'atto amministrativo;
b) presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato
con una ESCO nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall'Allegato
8 al decreto legislativo n. 102/2014 o nell'ambito della convenzione
con Consip S.p.A., con la centrale di acquisti regionale, o altro
soggetto aggregatore inserito nell'elenco tenuto da ANAC ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014,
ovvero mediante specifica gara effettuata dalla amministrazione
pubblica appaltante, per l'affidamento del servizio energia o altro
contratto di fornitura integrato con la riqualificazione energetica
dei sistemi interessati. In tal caso alla domanda e' allegata, oltre
a quanto previsto dal comma 5, con riferimento all'intervento da
eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed
immediatamente esecutivo dal momento del riconoscimento della
prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;
c) presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo
attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della
scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto
dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione di
cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore
del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante da
intendersi come massimale a preventivo. L'atto di conferma della
prenotazione rilasciato dal GSE, costituisce impegno all'erogazione
delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle
condizioni di cui al presente decreto. In particolare, ove
espressamente previsto nel contratto di cui alla lettera b), la
Pubblica Amministrazione richiedente puo' chiedere che le somme
prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE
alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilita'
circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione
richiesta. Alla procedura d'accesso di cui al presente comma, e'
riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non
superiore al 50% di quanto previsto all'art. 1, comma 3, e, a tal
fine, il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalita'
fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale
contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito
internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.
5. Nei casi di cui al comma 4, la scheda-domanda e' firmata dal
soggetto responsabile e contiene l'impegno ad eseguire o affidare i
lavori nei termini temporali previsti dal contratto o dal
provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 4 stesso.
In particolare, a pena di decadenza al diritto alla prenotazione
dell'incentivo, il soggetto responsabile:
a) nei casi in cui al comma 4, lettera a), a decorrere dalla data
di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell'intervento
previsto:
i. entro 180 giorni presenta la documentazione attestante
l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda,
unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore
dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
ii. entro 240 giorni, presenta la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' che attesti l'avvio dei lavori per la
realizzazione dell'intervento previsto;
iii. entro 18 mesi, ovvero entro 36 mesi nel caso degli
interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), presenta la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti la
conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.
b) nei casi in cui al comma 4, lettere b) o c), a decorrere dalla
data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione
dell'intervento previsto:
i. entro 60 giorni, presenta la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' che attesti l'avvio dei lavori per la
realizzazione dell'intervento previsto;
ii. entro 12 mesi, ovvero entro 24 mesi nel caso degli
interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), presenta la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti la
conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.
6. La domanda di cui al comma 1 indica in modo chiaro il tipo di
intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per
la realizzazione dell'intervento ed e' firmata dal soggetto
responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da copia di un
documento di identita' in corso di validita' dello stesso.
7. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce
informazioni su uno o piu' dei seguenti documenti, che potranno
essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico, in
base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli Allegati
I e II e secondo le modalita' applicative di cui all'art. 8, comma 2:
a) attestato di prestazione energetica, ove previsto ai sensi
dell'art. 15, comma 1, redatto secondo quanto definito nel decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero attestati di
certificazione redatti in conformita' a procedure e sistemi di
certificazione nazionali, o di regioni e province autonome ove
presenti;
b) diagnosi energetica, ove prevista ai sensi dell'art. 15, comma
1;
c) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature
installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti il
rispetto dei requisiti tecnici prescritti, qualora non siano
ricompresi nel Catalogo;
d) per interventi non ricompresi nel Catalogo, asseverazione di
un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del
generatore di calore nonche' la rispondenza dell'intervento ai
pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati negli Allegati
del presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), tale asseverazione puo' essere compresa nell'ambito di
quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle
opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Nel caso di interventi di
cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere da a) a e),
con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW o superficie
solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati, non ricompresi
nel Catalogo, l'asseverazione puo' essere sostituita da una
dichiarazione del soggetto responsabile, corredata da una
certificazione dei produttori degli elementi impiegati, che attesti
il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento,
come descritti negli Allegati al presente decreto;
e) fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi
oggetto della richiesta d'incentivazione e relative ricevute di
bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali
risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto
responsabile e il codice fiscale ed il numero di partita IVA del
soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato. La somma degli
importi corrisponde alla spesa totale consuntivata, come indicata
nella domanda di ammissione di cui al comma 1. L'indicazione, nella
ricevuta di versamento, di riferimenti riguardanti disposizioni
normative inerenti altri incentivi statali, determina
l'improcedibilita' della richiesta. Relativamente a spese sostenute
in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro,
alternativamente alle succitate modalita', al fine di documentare le
medesime spese e' possibile presentare ricevute attestanti l'avvenuto
pagamento con carta di credito;
f) per le sole amministrazioni pubbliche, fatture attestanti le
spese sostenute e gli eventuali bonifici e mandati di pagamento
disponibili al momento della presentazione della domanda al GSE,
unitamente ad un prospetto riportante le scadenze di pagamento
successive alla data di presentazione della richiesta di concessione
dell'incentivo. Relativamente a spese sostenute in un unico pagamento
e fino a un importo massimo di 5.000 euro, alternativamente alle
succitate modalita', al fine di documentare le medesime spese e'
possibile presentare ricevute attestanti l'avvenuto pagamento con
carta di credito;
g) delega firmata dal soggetto responsabile nel caso in cui il
soggetto responsabile acceda alla procedura di incentivazione
attraverso proprio delegato;
h) ove il soggetto responsabile sia una ESCO che realizza gli
interventi di cui all'art. 4 presso edifici non di sua proprieta',
copia dell'accordo contrattuale recante l'eventuale avvenuto
finanziamento tramite terzi. Tale accordo contrattuale deve contenere
l'indicazione dettagliata delle spese sostenute dalla ESCO con
specifico riferimento alla realizzazione dell'intervento, ripartite
per tipologia di spesa in coerenza con l'art. 5, specificando
l'aliquota IVA applicata, e distinte dai servizi erogati e dall'utile
d'impresa e da eventuali altre spese non ammissibili;
i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere nel
divieto di cumulo di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto.
Nell'ambito di tale dichiarazione sostitutiva, il soggetto
responsabile e' tenuto altresi' a dichiarare, con riferimento
all'intervento per cui e' richiesta la concessione dell'incentivo,
eventuali incentivi aggiuntivi percepiti, a impegnarsi, anche in nome
e per conto del soggetto ammesso, a non richiedere o percepire,
successivamente alla sottoscrizione della scheda-contratto, alcun
ulteriore incentivo non cumulabile con quelli di cui e' beneficiario
e a rendersi disponibile ai controlli di cui all'art. 14;
j) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto;
k) dichiarazione di conformita' dell'impianto, ove prevista, ai
sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti
professionali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011;
l) certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di
sostituzione e smaltimento, ove previsto;
m) per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) che
impieghino apparecchi non ricompresi nel Catalogo, certificato
rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi
in atmosfera, ai fini dell'applicazione del fattore premiante,
distinto per tipologia installata, ove previsto.
8. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono
sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza
ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al
presente decreto, e di congruita' dei costi dell'intervento. La
scheda-domanda e' firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del DPR
28 dicembre 2000, n. 445. Per gli apparecchi ricompresi nel Catalogo,
la sopra indicata verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti
dal decreto si intende superata positivamente. In caso di esito
negativo di tale verifica, la domanda e' respinta, dando
comunicazione delle motivazioni al soggetto responsabile. In ogni
caso resta ferma, anche nella fase di istruttoria
tecnico-amministrativa ai fini della qualifica dell'intervento, la
possibilita' di esecuzione delle verifiche di cui all'art. 14.
9. Nell'ambito della richiesta di accesso agli incentivi di cui al
presente decreto, e' resa disponibile al soggetto responsabile la
scheda-contratto. Il soggetto responsabile prende visione delle
condizioni contenute nella scheda-contratto e, previa accettazione
informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il soggetto
responsabile ottiene copia informatica della scheda-contratto
contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato, utile
per i successivi contatti con il GSE.
10. L'incentivo di cui all'art. 7 e' corrisposto dal GSE secondo le
modalita' e tempistiche stabilite nelle regole applicative di cui
all'art. 8, comma 2 e richiamate nella scheda-contratto di cui al
comma 9.
Art. 7
Ammontare e durata dell'incentivo
1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, gli interventi
di cui all'art. 4 sono incentivati in rate annuali costanti, per la
durata definita nella Tabella A, secondo le modalita' di cui agli
Allegati al presente decreto.
2. Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non
superiore a € 5.000 il GSE corrisponde l'incentivo in un'unica rata.
3. Nel rispetto dei principi di cumulabilita' di cui all'art. 12,
l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi
del presente decreto non puo' eccedere, in nessun caso, il 65% delle
spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'art. 6, comma 7,
lettere e) ed f) e deve rispettare la normativa comunitaria vigente
in materia di aiuti di Stato, applicabile ai soggetti ammessi di cui
all'art. 3.
Tabella A - Soggetti ammessi e durata dell'incentivo in anni in base
alla tipologia di intervento
=====================================================================
| | | | Durata |
| Codice | Tipologia di | | dell'incentivo |
| intervento | intervento | Soggetti ammessi| (anni) |
+============+===================+=================+================+
| |Isolamento termico | | |
| |di superfici opache| | |
| |delimitanti il | Amministrazioni | |
| 1.A |volume climatizzato| pubbliche | 5 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Sostituzione di | | |
| |chiusure | | |
| |trasparenti | | |
| |comprensive di | | |
| |infissi delimitanti| | |
| |il volume | Amministrazioni | |
| 1.B |climatizzato | pubbliche | 5 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Sostituzione di | | |
| |impianti di | | |
| |climatizzazione | | |
| |invernale con | | |
| |generatori di | | |
| |calore a | Amministrazioni | |
| 1.C |condensazione | pubbliche | 5 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Installazione di | | |
| |sistemi di | | |
| |schermatura e/o | | |
| |ombreggiamento di | | |
| |chiusure | | |
| |trasparenti con | | |
| |esposizione da ESE | | |
| |a O, fissi o | | |
| |mobili, non | Amministrazioni | |
| 1.D |trasportabili | pubbliche | 5 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Trasformazione | | |
| |"edifici a energia | Amministrazioni | |
| 1.E |quasi zero" | pubbliche | 5 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Sostituzione di | | |
| |sistemi per | | |
| |l'illuminazione di | | |
| |interni e delle | | |
| |pertinenze esterne | | |
| |esistenti con | | |
| |sistemi di | | |
| |illuminazione | Amministrazioni | |
| 1.F |efficienti | pubbliche | 5 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Installazione di | | |
| |tecnologie di | | |
| |gestione e | | |
| |controllo | | |
| |automatico | | |
| |(building | | |
| |automation) degli | | |
| |impianti termici ed| | |
| |elettrici ivi | | |
| |inclusa | | |
| |l'installazione di | | |
| |sistemi di | | |
| |termoregolazione e | | |
| |contabilizzazione | Amministrazioni | |
| 1.G |del calore | pubbliche | 5 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Sostituzione di | | |
| |impianti di | | |
| |climatizzazione | | |
| |invernale esistenti| | |
| |con impianti di | | |
| |climatizzazione | | |
| |invernale | | |
| |utilizzanti pompe | | |
| |di calore | | |
| |elettriche o a gas,| | |
| |anche geotermiche | | |
| |con potenza termica| | |
| |utile nominale | Amministrazioni | |
| |inferiore o uguale | pubbliche e | |
| 2.A |a 35 kW |soggetti privati | 2 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Sostituzione di | | |
| |impianti di | | |
| |climatizzazione | | |
| |invernale esistenti| | |
| |con impianti di | | |
| |climatizzazione | | |
| |invernale | | |
| |utilizzanti pompe | | |
| |di calore | | |
| |elettriche o a gas,| | |
| |anche geotermiche | | |
| |con potenza termica| | |
| |utile nominale | | |
| |maggiore di 35 kW e| Amministrazioni | |
| |inferiore o uguale | pubbliche e | |
| 2.A |a 2.000 kW |soggetti privati | 5 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Sostituzione di | | |
| |impianti di | | |
| |climatizzazione | | |
| |invernale o di | | |
| |riscaldamento delle| | |
| |serre esistenti e | | |
| |dei fabbricati | | |
| |rurali esistenti | | |
| |con generatori di | | |
| |calore alimentati | | |
| |da biomassa con | | |
| |potenza termica | | |
| |nominale al | Amministrazioni | |
| |focolare inferiore | pubbliche e | |
| 2.B |o uguale a 35 kW |soggetti privati | 2 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Sostituzione di | | |
| |impianti di | | |
| |climatizzazione | | |
| |invernale o di | | |
| |riscaldamento delle| | |
| |serre esistenti e | | |
| |dei fabbricati | | |
| |rurali esistenti | | |
| |con generatori di | | |
| |calore alimentati | | |
| |da biomassa con | | |
| |potenza termica | | |
| |nominale al | | |
| |focolare maggiore | | |
| |di 35 kW e | Amministrazioni | |
| |inferiore o uguale | pubbliche e | |
| 2.B |a 2.000 kW | oggetti privati | 5 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Installazione di | | |
| |collettori solari | | |
| |termici, anche | | |
| |abbinati sistemi di| | |
| |solar cooling, con | | |
| |superficie solare | | |
| |lorda inferiore o | Amministrazioni | |
| |uguale a 50 metri | pubbliche e | |
| 2.C |quadrati |soggetti privati | 2 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Installazione di | | |
| |collettori solari | | |
| |termici, anche | | |
| |abbinati sistemi di| | |
| |solar cooling, con | | |
| |superficie solare | | |
| |lorda superiore a | | |
| |50 metri quadrati e| | |
| |inferiore o uguale | Amministrazioni | |
| |a 2.500 metri | pubbliche e | |
| 2.C |quadrati |soggetti privati | 5 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Sostituzione di | | |
| |scaldacqua | | |
| |elettrici con | Amministrazioni | |
| |scaldacqua a pompa | pubbliche e | |
| 2.D |di calore |soggetti privati | 2 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Sostituzione di | | |
| |impianti di | | |
| |climatizzazione | | |
| |invernale esistenti| | |
| |con sistemi ibridi | | |
| |a pompa di calore | | |
| |con potenza termica| | |
| |utile nominale | Amministrazioni | |
| |inferiore o uguale | pubbliche e | |
| 2.E |a 35 kW |soggetti privati | 2 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
| |Sostituzione di | | |
| |impianti di | | |
| |climatizzazione | | |
| |invernale esistenti| | |
| |con sistemi ibridi | | |
| |a pompa di calore | | |
| |con potenza termica| Amministrazioni | |
| |utile nominale | pubbliche e | |
| 2.F |superiore a 35 kW |soggetti privati | 5 |
+------------+-------------------+-----------------+----------------+
4. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del
decreto legislativo n. 102/2014, le amministrazioni pubbliche che
optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di cui
all'art. 6, comma 4, possono richiedere l'erogazione di una rata di
acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori e di una
rata di saldo a seguito della sottoscrizione della scheda-contratto.
A tal fine, il GSE eroga la rata di acconto entro 60 giorni dalla
ricezione della comunicazione di avvio dei lavori suddetta. Per
interventi, di cui alla Tabella A, la rata di acconto e' pari ai due
quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata
dell'incentivo e' di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la
durata sia di due anni. Nel caso in cui le amministrazioni pubbliche
si avvalgono di una ESCO per l'accesso agli incentivi, a garanzia
dell'erogazione degli acconti, e' richiesta una formale obbligazione
solidale tra la parti.
5. Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di
una ESCO, per la procedura di accesso diretto, di cui all'art. 6,
comma 1, possono richiedere l'erogazione dell'incentivo in un'unica
rata anche per importi del beneficio complessivamente riconosciuto
superiori a 5.000 euro.
6. Nel rispetto dei valori massimi dell'incentivo previsti dal
presente decreto, nel caso di piu' interventi eseguiti
contestualmente, l'ammontare dell'incentivo e' pari alla somma degli
incentivi relativi ai singoli interventi.
7. Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore
forestale e' ammessa ad incentivo, oltre alla sostituzione,
l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomassa, secondo le modalita' di
cui agli Allegati al presente decreto.
Art. 8
Adempimenti a carico del GSE
1. Il GSE e' responsabile dell'attuazione e della gestione del
sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del
presente decreto.
2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca
degli incentivi secondo modalita' e tempistiche specificate in
apposite regole applicative, emanate entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto.
3. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche ai sensi dell'art.
42 del decreto legislativo n. 28/2011, nel rispetto di quanto
previsto al successivo art. 14. Nell'esecuzione di questa attivita' i
funzionari del GSE, o i soggetti da questo preposti, rivestono la
qualifica di pubblico ufficiale.
4. Il GSE, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, al fine di facilitare la conoscenza dei consumatori
sui prodotti ad alta efficienza presenti sul mercato e rispondenti ai
requisiti tecnici richiesti per l'accesso agli incentivi, pubblica
sul proprio sito e aggiorna semestralmente, anche in considerazione
dell'evoluzione della normativa tecnica di settore e/o dei requisiti
richiesti per l'accesso, il Catalogo degli apparecchi idonei,
finalizzati per installazioni ad uso domestico, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento e tutela del
libero mercato dei prodotti. I produttori di apparecchi e tecnologie
possono presentare al GSE richiesta di iscrizione dei propri prodotti
al Catalogo, secondo modalita' e tempistiche definite dallo stesso
nelle regole applicative di cui al comma 2. Accedono al Catalogo
suddetto solo gli apparecchi per i quali sia verificata
positivamente, sulla base della documentazione fornita dal
produttore, la rispondenza ai requisiti tecnici di cui agli Allegati
al presente decreto. Resta fermo il valore esemplificativo e non
esaustivo del Catalogo con riguardo ai prodotti in possesso dei
requisiti tecnici richiesti.
5. Il GSE, al fine di agevolare l'accesso al regime incentivante,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico,
specifiche modalita' applicative, in coerenza con gli standard gia'
utilizzati in fattispecie analoghe, per favorire la cessione del
credito e il mandato irrevocabile all'incasso da parte del soggetto
beneficiario dell'incentivo.
6. Il GSE aggiorna con continuita' sul Portaltermico, il contatore
riportante l'impegno di spesa annua cumulata raggiunta per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto.
7. Il GSE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, fornisce all'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico gli elementi per l'aggiornamento della
scheda-contratto di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 28/2011, prevedendo la prima rata di pagamento entro
l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre
in cui ricade la data di attivazione del contratto di cui all'art. 6,
comma 9.
8. Il GSE predispone la relazione annuale sul funzionamento del
sistema incentivante secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2,
segnalando eventuali misure per il miglioramento dell'efficacia dello
strumento di incentivazione nell'ambito degli aggiornamenti previsti
all'art. 1, comma 2.
9. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti e
per la completa attuazione del presente decreto, il GSE puo'
avvalersi, oltre che delle societa' da esso controllate, anche di
altre societa' e/o enti di comprovata esperienza.
10. Il GSE, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI le modalita'
e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati relativi
all'energia termica prodotta per gli interventi di cui all'art. 4,
comma 2, lettere a) e b) nel caso di impianti con potenza termica
utile superiore a 200 kW, per gli interventi di cui al comma 2,
lettere c) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m²,
nonche' nei casi di cui all'art. 4, comma 9.
11. Il GSE, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI, le linee
guida per l'installazione di contatori termici per la
contabilizzazione dell'energia termica prodotta. Le suddette linee
guida saranno impiegate ai fini dell'applicazione di un sistema di
contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del presente
decreto, come previste all'art. 1, comma 2.
Art. 9
Adempimenti a carico dell'Unita' Tecnica per l'Efficienza Energetica
dell'Enea
1. L'ENEA in qualita' di organismo tecnico, e a supporto del GSE,
puo':
a) partecipare all'esecuzione delle verifiche per le attivita'
tecnico-amministrative relative all'art. 14, comma 1;
b) svolgere parte dei controlli in situ, o ispezioni, mirati e a
campione come previsto dall'art. 14, comma 1.
Art. 10
Adempimenti a carico del soggetto responsabile
1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE,
nonche' ai fini dell'accertamento da parte delle autorita'
competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di
incentivo conserva, per tutta la durata dell'incentivo stesso e per i
5 anni successivi all'anno di corresponsione, da parte del GSE,
dell'ultima rata dell'incentivo concesso, garantendone la corretta
conservazione al fine del riscontro, gli originali dei documenti di
cui all'art. 6, comma 7, di quelli previsti negli allegati al
presente decreto, nonche' le fatture attestanti le spese
effettivamente sostenute e le relative ricevute dei bonifici bancari
o postali effettuati per il pagamento o dei pagamenti con carta di
credito, comprese quelle per l'acquisto delle biomasse finalizzate
all'alimentazione degli impianti incentivati, nonche' tutta la
ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti per
l'accesso ai benefici di cui al presente decreto. Se le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non
tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle
spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione.
Art. 11
Adempimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
aggiorna, su proposta del GSE, il contratto tipo di cui all'art. 28,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011.
2. Al fine di ottimizzare la raccolta delle risorse destinate alla
copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle
attivita' di cui al presente decreto, l'Autorita' per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico, a seguito della trasmissione da
parte del GSE della rendicontazione dei costi sostenuti per la
gestione delle attivita' ivi attribuite, provvede tempestivamente
alla compensazione dei costi sostenuti dallo stesso GSE, non gia'
coperti dalle entrate previste all'art. 17.
Art. 12
Cumulabilita'
1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti
esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano
concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i
fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'ammontare
complessivo dell'incentivo concesso, per interventi di cui al
presente decreto, alle imprese che ne facciano richiesta, ad
eccezione delle ESCO che operano per conto di pubbliche
amministrazioni o soggetti privati, deve rispettare la normativa
comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
3. Limitatamente agli edifici di proprieta' della pubblica
amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al
comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 3, gli
incentivi di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con
incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un
finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese
ammissibili, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle
cooperative sociali.
Art. 13
Monitoraggio e relazioni
1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di
produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza
energetica di cui all'art. 1, comma 1, il GSE aggiorna con
continuita' sul proprio sito:
a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo
depositate, ripartiti per tipologia di intervento, comprensivi dei
relativi dettagli tecnici significativi e dei dati statistici
aggregati a livello nazionale;
b) il valore annuo di spesa per incentivi e il valore dei costi
degli incentivi, sia per singola tipologia di intervento che
cumulati.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, predispone e trasmette
al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e alle Regioni, una relazione
sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente
decreto. La relazione contiene, fra l'altro, informazioni sul numero
delle domande pervenute, numero degli interventi realizzati, valore
degli investimenti realizzati, entita' degli incentivi erogati,
risparmi di energia primaria realizzati, energia termica rinnovabile
prodotta attraverso gli interventi, emissioni di gas serra evitate,
nonche' l'entita' e gli esiti dei controlli effettuati, distinti per
tipologia d'intervento e regione.
3. In attuazione dell'art. 40, comma 7 del decreto legislativo n.
28/2011, il GSE in collaborazione con l'ENEA, sottopone
all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico
programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le
prospettive delle tecnologie per la produzione di calore, nonche' lo
stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di
efficienza energetica, con riguardo particolare alla disponibilita'
di nuove opzioni tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio
e lungo periodo di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale
residuo di fonti rinnovabili termiche e di efficienza energetica. Il
consuntivo delle attivita' e dei costi sostenuti e' approvato dal
Ministero dello sviluppo economico e trasmesso all'Autorita' per
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ai fini
dell'applicazione dell'art. 40, comma 8, del decreto legislativo n.
28/2011, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
Art. 14
Verifiche, controlli e sanzioni
1. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche sugli interventi
incentivati per il tramite sia di controlli documentali sia di
controlli in situ, o sopralluoghi, al fine di accertarne la
regolarita' di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza o la
permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi,
per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi rilasciati ai
sensi della normativa vigente, sulla base di un programma annuale, di
cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Le
verifiche possono essere effettuate a campione, per un totale non
inferiore all'1 per cento delle richieste approvate nell'anno
precedente, anche durante la fase di istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi
e comunque entro i 5 anni successivi al periodo di erogazione degli
incentivi. Per lo svolgimento delle verifiche il GSE puo' avvalersi,
oltre che delle societa' da esso controllate, anche di altre societa'
e/o enti di comprovata esperienza, tra cui l'ENEA. Tutta la
documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento
degli incentivi deve essere conservata per il periodo di erogazione
degli incentivi e per i 5 anni successivi.
2. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili degli
interventi devono adottare tutti i provvedimenti necessari affinche'
le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene
e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia, anche
nel caso di ESCO. Il soggetto responsabile e' altresi' obbligato ad
inviare preliminarmente all'effettuazione dei sopralluoghi, qualora
richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare
preventivamente i rischi derivanti da tali attivita'.
3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei
controlli di cui al comma 1 siano rilevanti ai fini dell'erogazione
degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la
decadenza degli incentivi nonche' il recupero delle somme gia'
erogate, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo
n. 28/2011, a segnalare le istruttorie all'Autorita' per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico, ai fini dell'irrogazione delle
eventuali sanzioni. Qualora il GSE rilevi comunque violazioni o
inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli
incentivi, dispone le prescrizioni piu' opportune ovvero ridetermina
l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito della
verifica e alla normativa applicabile, recuperando le somme
indebitamente erogate.
4. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo
di cui all'art. 12, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2,
l'ENEA e l'Agenzia delle Entrate mettono a disposizione del GSE, su
richiesta, informazioni puntuali su specifici nominativi di soggetti
ammessi e/o responsabili di interventi ai sensi del presente decreto.
Il GSE, su richiesta di ENEA o dell'Agenzia delle Entrate, comunica i
nominativi dei beneficiari e i dati relativi all'intervento
incentivato.
Art. 15
Diagnosi e certificazione energetica
1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma
1, lettera a) ed e), le richieste di incentivo sono corredate da
diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di
prestazione energetica successiva. Nel caso di realizzazione di
interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2,
lettere da a) a d), quando l'intervento stesso e' realizzato su
interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale
totale maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo sono
corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da
attestato di prestazione energetica successivo. La diagnosi e la
certificazione energetica dell'edificio non sono richieste per
installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la
produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di
teleriscaldamento o teleraffrescamento.
2. L'attestato di prestazione energetica degli edifici e' redatto
nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove
presenti.
3. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche o dalla ESCO
che esegue l'intervento per suo conto, ad esclusione delle
cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l'esecuzione
della diagnosi e la redazione dell'attestato di prestazione
energetica per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di
quanto indicato all'Allegato I, sono incentivate nella misura del
cento per cento della spesa.
4. Le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b) e commi 2 e 3, nonche' dalle cooperative di abitanti e
dalle cooperative sociali, per l'esecuzione della diagnosi e la
redazione dell'attestato di prestazione energetica per gli
adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato
all'Allegato I, sono incentivate nella misura del cinquanta per cento
della spesa.
5. L'incentivo di cui ai commi 3 e 4 non concorre alla
determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore
massimo erogabile.
Art. 16
Misure di accompagnamento
1. Il GSE promuove la conoscenza delle opportunita' offerte dal
presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari
degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento con le
regioni, gli enti locali per il tramite dell'ANCI e con la Consip
S.p.A., gli strumenti utili a promuovere l'effettuazione degli
interventi di riqualificazione energetica.
2. Nell'ambito del programma triennale di informazione e formazione
di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2014,
l'ENEA dedica una specifica sezione alla promozione degli incentivi
concessi dal presente decreto con particolare riferimento alle
opportunita' per la pubblica amministrazione, per i cittadini e per
le imprese.
3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie
competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del
presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento
delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali,
secondo criteri di priorita' per interventi integrati di efficienza
energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica
e per la riqualificazione dell'edilizia sociale.
Art. 17
Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento
delle attivita' di cui al presente decreto
1. Ai fini della copertura delle attivita' svolte dal GSE in merito
ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonche'
ai controlli sugli interventi e in generale a tutte le attivita'
gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate
all'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, il
soggetto responsabile e' tenuto a corrispondere un corrispettivo pari
all'1 per cento del valore del contributo totale spettante al
medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere sulle rate annuali
cui ha diritto il soggetto responsabile dell'intervento, con un
massimale pari a 150 €.
Art. 18
Disposizioni finali
1. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, sono soggette alla
disciplina prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
28 dicembre 2012 recante «Incentivazione della produzione di energia
termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica
di piccole dimensioni».
2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante,
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
laddove necessario, aggiorna con proprio provvedimento gli allegati
al presente decreto.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegato I
Criteri di ammissibilita' degli interventi
1. Criteri di ammissibilita' per interventi di piccole dimensioni
di incremento dell'efficienza energetica di cui all'art. 4, comma 1.
Nelle tabelle sottostanti si riportano i requisiti di soglia per
l'accesso agli incentivi di cui all'art. 4, comma 1, del presente
decreto.
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), che
prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in
intercapedine, i valori delle trasmittanze di cui alla Tabella 1 sono
incrementati del 15%, comunque nel rispetto di quanto previsto dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015
concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Per i soli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), in
alternativa al rispetto delle trasmittanze di cui alla Tabella 1, nel
caso in cui per l'edificio oggetto dell'intervento sia stata
dichiarata la fine dei lavori e sia stata presentata la richiesta di
iscrizione al Catasto edilizio urbano prima del 29 ottobre 1993, data
di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, ai fini dell'accesso all'incentivo e' necessario
ottenere un miglioramento dell'indice di prestazione energetica
almeno del 50% rispetto al valore precedente alla realizzazione
dell'intervento stesso. A tal fine il richiedente invia, insieme alla
documentazione di cui all'art. 6 del presente decreto, gli attestati
di certificazione energetica relativi allo stato dell'immobile prima
e dopo la realizzazione dell'intervento.
Per interventi di installazione di generatori di calore a
condensazione di cui alla Tabella 2 sono installate valvole
termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo
modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti a
esclusione:
a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o
altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia
dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso
specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione
energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici);
b) dei locali in cui e' installata una centralina di
termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione
automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al
servizio di piu' locali, e' possibile omettere l'installazione di
elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata
esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei
locali in cui e' presente una centralina di termoregolazione, anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui
terminali di emissione installati in altri locali;
c) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a
45°C;
L'intervento comprende la messa a punto e l'equilibratura del
sistema di distribuzione del fluido termovettore e l'adozione, in
caso di molteplici unita' immobiliari, di un sistema di
contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata e di
conseguente ripartizione delle spese. Per impianti aventi potenza
nominale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, oltre al rispetto
di quanto riportato ai punti precedenti, l'asseverazione reca le
seguenti ulteriori specificazioni:
i. che e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
ii. che la regolazione climatica agisce direttamente sul
bruciatore;
iii. che e' stata installata una pompa di tipo elettronico a
giri variabili.
Le spese relative all'installazione di un sistema di
contabilizzazione individuale dell'energia termica utilizzata legate
al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 9, comma 5, lettera d) del
decreto legislativo n. 102/2014 sono ammissibili unicamente per
interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2016.
Gli interventi agevolativi che prevedano l'installazione di
generatori di calore a condensazione sono agevolati per le annualita'
successive alla prima a condizione che siano effettuate le
manutenzioni secondo la norma tecnica di riferimento per ciascun
impianto o, se piu' restrittive, delle istruzioni per la manutenzione
fornite dal fabbricante e che tale attivita' sia documentata a cura
dell'utente.
L'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di
chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati,
o mobili di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) e' incentivata
esclusivamente se abbinata, sul medesimo edificio, ad almeno uno
degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) o b). Tale
requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi
dell'edificio oggetto di intervento gia' soddisfano i requisiti di
cui alla Tabella 1. Per i sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche
integrati, o mobili installati, e' richiesta una prestazione di
schermatura solare di classe 3 o superiore come definite dalla norma
UNI EN 14501. La prestazione e' valutata attraverso l'impiego delle
norme della serie UNI EN 13363. Sono ammessi agli incentivi di cui al
presente decreto esclusivamente i meccanismi automatici di
regolazione e controllo delle schermature, secondo la UNI EN 15232,
basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente.
Per interventi di ristrutturazione importante o riqualificazione,
tali da trasformare gli edifici esistenti in «edifici a energia quasi
zero», si rappresenta che, al fine del rilascio dell'incentivo di cui
alla Tabella 5, l'attestato di prestazione energetica redatto
successivamente alla realizzazione degli interventi, deve riportare
la classificazione di «edificio a energia quasi zero», ovvero
l'edificio deve rispettare i requisiti indicati al paragrafo 3.4, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015
concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Per interventi di sostituzione di sistemi di illuminazione
d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con
sistemi a led o a piu' alta efficienza:
a) le lampade devono essere certificate da laboratori
accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche
(solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza),
nonche' per la loro conformita' ai criteri di sicurezza e di
compatibilita' elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti
e recanti la marcatura CE;
b) le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
i. indice di resa cromatica >80 per l'illuminazione d'interni
e >60 per l'illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
ii. efficienza luminosa minima: 80 lm/W.
c) la potenza installata delle lampade non deve superare il 50%
della potenza sostituita, nel rispetto dei criteri illuminotecnici
previsti dalla normativa vigente;
d) gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i
requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi
della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e devono avere almeno le
stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e
permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti
dalle norme UNI e CEI vigenti;
e) i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso
l'esterno sono realizzati in conformita' alla normativa
sull'inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presente.
Per interventi relativi all'installazione di sistemi di building
automation e' consentito l'accesso alle sole tecnologie afferenti
almeno alla classe B della Norma EN 15232.
2. Criteri di ammissibilita' per interventi di piccole dimensioni
di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi
ad alta efficienza di cui all'art. 4, comma 2
Di seguito si riportano i requisiti di soglia e le modalita' di
calcolo per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui
all'art. 4, comma 2, del presente decreto.
2.1 Pompe di calore
Per le pompe di calore, l'accesso agli incentivi di cui al
presente decreto e' consentito a condizione che le predette pompe di
calore soddisfino i seguenti requisiti:
a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di
prestazione istantanei (COP) deve essere almeno pari ai valori
indicati nella Tabella 3. La prestazione delle pompe deve essere
dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla
base di prove effettuate in conformita' alla UNI EN 14511. Al momento
della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle
condizioni indicate nella Tabella 3.
Parte di provvedimento in formato grafico
La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal
costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in
conformita' alle seguenti norme, restando fermo che al momento della
prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle
condizioni indicate nelle Tabelle 3 e 4 sopra riportate:
UNI EN 12309-2: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad
assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
UNI EN 14511 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a
motore endotermico;
c) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le
emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come NO2 ),
dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in
conformita' alla vigente normativa europea e devono essere inferiori
a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
d) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione
interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi
come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati
in conformita' alla vigente normativa europea e devono essere
inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all'energia termica
prodotta);
e) nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di
variatore di velocita' (inverter o altra tipologia), i pertinenti
valori di cui alla Tabella 3 e 4 sono ridotti del 5%;
f) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia
termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata)
su tutti i corpi scaldanti a esclusione:
i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche
o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia
dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso
specifico, con particolare riferimento alle specifiche tecniche di
modulazione dei generatore a biomassa (cfr. decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici);
ii. dei locali in cui e' installata una centralina di
termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione
automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici); in caso di impianti al
servizio di piu' locali, e' possibile omettere l'installazione di
elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata
esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei
locali in cui e' presente una centralina di termoregolazione, anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui
terminali di emissione installati in altri locali;
iii. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a
45°C.
2.2 Generatori di calore alimentati da biomassa
Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli
incentivi relativi agli interventi di cui all'art. 4, comma 2,
lettera b), del presente decreto.
Sono ammessi esclusivamente i generatori di calore di cui alle
successive lettere da a) a e) installati in sostituzione di
generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a
gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici, incluse le
serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti.
Nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole, e'
consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con
sola funzione di backup. In tal caso il produttore e' tenuto ad
installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo ed
accessibili ai controlli. L'incentivo e' calcolato, per mezzo dei
coefficienti di cui alla tabella 9 dell'Allegato II, ed erogato sulla
base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte
rinnovabile, che il produttore e' tenuto a fornire al GSE.
L'incentivo annualmente riconosciuto non puo' comunque superare
quello previsto dall'Allegato II, paragrafo 2.2, per impianti
equivalenti in assenza della misurazione suddetta.
Per la sostituzione di piu' generatori di calore presenti presso
uno o piu' edifici e/o case isolate con un impianto di generazione
centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kWt , la richiesta
di concessione dell'incentivo potra' essere presentata al
raggiungimento della sostituzione di almeno il 70% dei generatori
esistenti presso le diverse utenze. Tutti i generatori di calore
sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio
combustibile, o a gasolio. I generatori a biomassa installati presso
la centrale termica devono avere i requisiti tali da ottenere, ai
sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle
emissioni di polveri pari a 1,5.
Per gli interventi effettuati nelle aree non metanizzate
esclusivamente dalle aziende agricole e dalle imprese operanti nel
settore forestale, e' ammessa agli incentivi di cui al presente
decreto la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con
generatori di calore alimentati a biomassa che abbiano requisiti tali
da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante
riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5. Resta ferma la
possibilita' delle Regioni di limitare l'applicazione della predetta
fattispecie nel rispetto dell'art. 3-quinquies del d.lgs. n.
152/2006.
Sono esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano per la
generazione la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
E' richiesta, per tutti gli impianti a biomassa che accedono agli
incentivi, almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la
durata dell'incentivo, svolta da parte di soggetti che presentino i
requisiti professionali previsti dall'art. 15 del decreto legislativo
n. 28/2011. La manutenzione dovra' essere effettuata sul generatore
di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta
di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell'incentivo
stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali
certificati possono altresi' essere inseriti nei Catasti
informatizzati costituiti presso le Regioni.
Sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o
altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i
corpi scaldanti a esclusione:
i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o
altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia
dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso
specifico, con particolare riferimento alle specifiche tecniche di
modulazione dei generatore a biomassa (cfr. decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici);
ii. dei locali in cui e' installata una centralina di
termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione
automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici); in caso di impianti al
servizio di piu' locali, e' possibile omettere l'installazione di
elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata
esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei
locali in cui e' presente una centralina di termoregolazione, anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui
terminali di emissione installati in altri locali;
iii. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a
45°C;
iv. dei termocamini e delle stufe a pellet.
Ai fini dell'accesso agli incentivi e' richiesto il rispetto dei
requisiti di cui alle successive lettere da a) a e) oppure, ove
esistenti, i piu' restrittivi vincoli e limiti fissati da norme
regionali.
In aggiunta al rispetto di tutti i sopra indicati requisiti,
decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di attuazione
dell'art. 290, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006, l'accesso agli
incentivi per gli interventi relativi a generatori di calore oggetto
di tale decreto, e' altresi' subordinato all'avvenuta certificazione
del generatore ai sensi di quanto ivi previsto.
a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale
inferiore o uguale a 500 kWt :
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la
conformita' alla norma UNI EN 303-5, classe 5;
ii. rendimento termico utile non inferiore a 87%+ log(Pn ) dove
Pn e' la potenza nominale dell'apparecchio;
iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato
nella Tabella 15, come verificate da un organismo accreditato, in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;
iv. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico
dimensionato secondo quanto segue:
per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in
accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;
per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile,
prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kWt ;
per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un
volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di
compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di
accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o
dal progettista.
v. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo
di certificazione accreditato che ne certifichi la conformita' alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni
previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera
d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni.
Nel caso delle caldaie potra' essere utilizzato solo pellet
appartenente alla classe di qualita' per cui il generatore e' stato
certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualita'
rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovra'
riportare l'evidenza della classe di qualita' e il codice di
identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione
accreditato al produttore e/o distributore del pellet.
vi. possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'Allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006
e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.
b) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale
superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt :
i. rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato da
una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve
essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
ii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato
nella Tabella 15, come verificate da un laboratorio accreditato
secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con
indicazione del biocombustibile utilizzato;
iii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un
organismo di certificazione che ne certifichi la conformita' alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni
previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera
d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni.
Nel caso delle caldaie potra' essere utilizzato solo pellet
appartenente alla classe di qualita' per cui il generatore e' stato
certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualita'
rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovra'
riportare l'evidenza della classe di qualita' e il codice di
identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione
accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
iv. possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'Allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006
e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili;
v. per le caldaie automatiche prevedendo comunque un volume di
accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di
carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e
spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui
non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno
essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di
progetto.
c) Per le stufe ed i termocamini a pellet:
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la
conformita' alla norma UNI EN 14785;
ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato
nella Tabella 15, come verificate da un organismo accreditato, in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;
iv. il pellet utilizzato deve essere certificato da un
organismo di certificazione che ne certifichi la conformita' alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni
previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera
d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni.
d) Per i termocamini a legna:
i. siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o
termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufe a legna,
indipendentemente dal fluido termovettore;
ii. certificazione di un organismo accreditato che attesti la
conformita' alla norma UNI EN 13229;
iii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
iv. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato
nella Tabella 15, come verificate da un organismo accreditato, in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;
v. possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'Allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006
e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.
e) Per le stufe a legna:
i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la
conformita' alla norma UNI EN 13240;
ii. rendimento termico utile maggiore dell'85%;
iii. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato
nella Tabella 15, come verificate da un organismo accreditato, in
base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16;
iv. possono altresi' essere utilizzate altre biomasse
combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'Allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e
successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.
2.3 Solare termico e solar cooling
Di seguito si riportano i requisiti di soglia per l'accesso agli
incentivi relativi agli interventi di cui all'art. 4, comma 2,
lettera c), del presente decreto.
Per impianti solari termici e di solar cooling, l'accesso agli
incentivi di cui al presente decreto e' consentito se:
a) i collettori solari sono in possesso della certificazione
Solar Keymark;
b) in alternativa, per gli impianti solari termici
prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al
punto a) relativa al solo collettore puo' essere sostituita dalla
certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
c) i collettori solari hanno valori di producibilita'
specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per
unita' di superficie lorda AG, o di superficie degli specchi primari
per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato
contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente
nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a
concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C,
superiori ai seguenti valori minimi:
nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht /m² anno,
con riferimento alla localita' Würzburg;
nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi
evacuati: maggiore di 400 kWht /m² anno, con riferimento alla
localita' Würzburg;
nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht
/m² anno, con riferimento alla localita' Atene;
d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali e'
applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilita' specifica,
in termini di energia solare annua prodotta QL per unita' di
superficie di apertura Aa , misurata secondo la norma UNI EN 12976-2
con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli
disponibili, piu' vicino, in valore assoluto, al volume netto
nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata
sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un
laboratorio accreditato, deve rispettare almeno uno dei seguenti
valori:
maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla localita'
Würzburg;
e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per
almeno cinque anni. In caso di installazione di collettori solari
termici per la produzione di calore in processi industriali,
artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il
riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un
sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla
garanzia di tale componente vengono meno. L'asseverazione, o la
dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme
con la richiesta di concessione degli incentivi, dovra' essere
corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia
del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non
indispensabilita' del sistema di accumulo termico, specificando,
anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell'impianto,
le caratteristiche tecniche del processo e dell'impianto;
f) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono
garantiti almeno due anni;
g) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita'
ai manuali di installazione dei principali componenti;
h) per i collettori solari a concentrazione per i quali non e'
possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark, la
certificazione di cui al punto a) e' sostituita da un'approvazione
tecnica rilasciata dall'ENEA;
i) nel caso in cui l'impianto solare sia stato realizzato ai fini
di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione
invernale, e' necessaria, l'installazione di elementi di regolazione
della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche
a bassa inerzia termica, ad eccezione:
i. dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o
altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia
dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso
specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione
energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici);
ii. dei locali in cui e' installata una centralina di
termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione
automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di
calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni
e dei requisiti minimi degli edifici); in caso di impianti al
servizio di piu' locali, e' possibile omettere l'installazione di
elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata
esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei
locali in cui e' presente una centralina di termoregolazione, anche
se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui
terminali di emissione installati in altri locali;
iii. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a
45°C;
j) per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri
quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la
potenza frigorifera (espressa in kWf ) e' maggiore di 2; in ogni
caso, tale rapporto non potra' superare il valore di 2,75;
k) per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare
lorda installata dei collettori deve essere di 8 m² ogni 1.000 m³/ora
di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei
collettori installata ogni 1.000 m³/ora di aria trattata non potra'
superare il valore di 10.
Il requisito di cui alla lettera i) non e' richiesto per impianti
di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e
per le reti di teleriscaldamento.
2.4 Scaldacqua a pompa di calore
Per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua
calda sanitaria e' richiesto un COP ≥ 2,6 misurato secondo la norma
EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali
di normazione.
2.5 Sistemi ibridi a pompa di calore
Per i sistemi ibridi a pompa di calore il rapporto tra la potenza
termica utile della pompa di calore e la potenza termica utile della
caldaia deve essere minore o uguale a 0,5.
La pompa di calore deve rispettare i requisiti tecnici di cui
alle lettere da a) a e) del paragrafo 2.1 del presente Allegato I.
La caldaia deve essere di tipologia a condensazione e rispettare
i requisiti tecnici di soglia minimi consentiti di cui alla Tabella 2
del presente Allegato I.
Devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia
termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata)
su tutti i corpi scaldanti come indicato alla lettera f) del
paragrafo 2.1 del presente Allegato I.
3. Criteri di ammissibilita' per le diagnosi energetiche
preliminari e gli attestati di prestazione energetica
Le diagnosi energetiche sono conformi alle norme tecniche UNI CEI
EN 16247.
Gli attestati di prestazione energetica sono conformi al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni,
nonche' ai decreti attuativi dello stesso nel rispetto delle
disposizioni regionali, ove presenti.
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico