Rivisto il sovracanone rivierasco per le derivazioni finalizzate alla produzione di energia idroelettrica. Lo ha reso noto l'agenzia del Demanio con il decreto 4 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2019, n. 296.
La revisione riguarda il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, distinguendo:
- le produzioni di potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000 dalle
- produzioni di potenza media annua superiore a chilowatt 3.000.
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Di seguito il testo del decreto dell'agenzia del Demanio 4 dicembre 2019.
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Decreto dell’agenzia del Demanio 4 dicembre 2019
Revisione della misura del sovracanone rivierasco per derivazioni
idroelettriche. (19A07905)
in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2019, n. 296
IL DIRETTORE
dell'agenzia del demanio
Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i
sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre
1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura
di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e
riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a
chilowatt 220;
Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al
Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con
decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura
del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del
costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati;
Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete
all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n.
300/1999 e resa esecutiva in virtu' del decreto ministeriale prot.
1390 in data 28 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio
2001);
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488 - art. 27 comma 10, con la
quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22
dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 10 gennaio 2002 viene fissata in
euro 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi,
come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n.
925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31, comma 10, con la
quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22
dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in
euro 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi
come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n.
925, sulla base di successivi decreti ministeriali;
Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19
novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre
1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042;
1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio
1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n. 78879; nonche' i decreti
direttoriali 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223;
31 gennaio 2006 n. 5439; 21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio
2010, n. 2383 con i quali la suddetta misura fissa e' stata elevata,
ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/1980, come segue:
dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983: lire 1.614 per kW;
dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985: lire 2.141 per kW;
dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: lire 2.532 per kW;
dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: lire 2.802 per kW;
dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: lire 3.135 per kW;
dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: lire 3.535 per kW;
dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995: lire 3.871 per kW;
dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997: lire 4.250 per kW;
dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999: lire 4.445 per kW;
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001: lire 4.601 per kW;
dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003: lire 4.845 per kW;
dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005: euro 4,73 per kW;
dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007: euro 4,91 per kW;
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009: euro 5,09 per kW;
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011: euro 5,27 per kW;
Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che,
a decorrere dal 1° gennaio 2010, fissa in 7,00 euro la base di
calcolo dei sovracanoni previsti all'art. 2 della legge 22 dicembre
1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per
uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli
anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge
n. 925/1980;
Visto il decreto direttoriale n. 37803 in data 30 novembre 2011 di
questa agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni
chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1°
gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, viene elevata ad euro 5,53 per le
piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,35 per le grandi derivazioni
d'acqua;
Visto il decreto direttoriale n. 27998 in data 22 novembre 2013 di
questa agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni
chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1°
gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, viene elevata a euro 5,72 per le
piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,60 per le grandi derivazioni
d'acqua;
Visto il decreto direttoriale n. 21499 in data 2 dicembre 2015 di
questa agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni
chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1°
gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, viene elevata ad euro 5,73 per le
piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,61 per le grandi derivazioni
d'acqua;
Visto il decreto direttoriale n. 15834 in data 6 dicembre 2017 di
questa agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni
chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1°
gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, viene elevata ad euro 5,78 per le
piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,67 per le grandi derivazioni
d'acqua;
Visto l'art. 6, comma 2, lettera a) del regio decreto n. 1775/1933,
che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza
motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua
oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;
Vista la variazione percentuale verificatasi negli indici dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (gia' indici
del costo della vita), che nel periodo ottobre 2017 - ottobre 2019 e'
stata + 1,5 per cento, come da comunicato pubblicato dall'ISTAT -
Istituto nazionale di statistica - nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 280 del 29 novembre 2019;
Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone e' da
elevare, per il biennio 2020-2021, per le piccole derivazioni d'acqua
da euro 5,78 ad euro 5,87, mentre per le grandi derivazioni d'acqua
da euro 7,67 ad euro 7,78 per ogni chilowatt di potenza nominale
media, pertanto con un rispettivo incremento di euro 0,09 e di euro
0,11;
Decreta:
Art. 1
La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo
comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il
periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ad euro 5,87, per
ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per
derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con
potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non
eccedente il limite di chilowatt 3.000.
Art. 2
La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo
comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il
periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 ad euro 7,78, per
ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per
derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con
potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.