Energia: il conguaglio all'organismo centrale di stoccaggio italiano (Ocsit) per l'anno 2020 è stato reso noto con il decreto del ministero della Transizione ecologica 27 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022, n. 63.
L'importo è pari a 2.774.302 euro, frutto della differenza tra il contributo corrisposto in via provvisoria a Ocsit (56.511.000 euro) e il costo per l'operatività dell'organismo per l'anno 2020, determinato a consuntivo (53.736.698 euro).
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Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2020 è così ripartito tra i soggetti obbligati:
a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;
b) quota variabile pari a 1,200857 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2019 da ciascun soggetto obbligato.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 27 gennaio 2022.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 27 gennaio 2022
Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2020 e
dell'ammontare provvisorio per l'anno 2021 all'Organismo centrale di
stoccaggio italiano (OCSIT). (22A01634)
(Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022, n. 63)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante
«Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per
gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto
legislativo n. 249/2012»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 4 luglio
2019 recante attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge
n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della
Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva
2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo
degli obblighi di stoccaggio;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 249/2012 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed
assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la salvaguardia
dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente
unico S.p.a. anche le funzioni e le attivita' di Organismo centrale
di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;
Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n.
249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione
e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse
dell'OCSIT, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai
soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello
stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in
consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del
regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147
del 13 febbraio 2013, e da ultimo con regolamento (UE) 2017/2010
della Commissione del 9 novembre 2017, e che l'OCSIT svolge le
funzioni ed attivita', senza fini di lucro con la sola copertura dei
propri costi;
Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, il
quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4
sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e
in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti
petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare
del contributo nonche' le modalita' ed i termini di accertamento,
riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti
obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed
in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e
finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto
legislativo n. 249/2012, l'ammontare del citato contributo e'
determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e
salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano
immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti
energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE)
n. 1099/2008 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013
recante, tra l'altro, le modalita' di determinazione del contributo
per l'anno 2013 e gli anni seguenti;
Considerato il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente unico
S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio
2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il
piano finanziario in esso contenuto;
Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello
sviluppo economico comunicato ad Acquirente unico S.p.a. al fine
dell'avvio operativo delle attivita' e funzioni dell'OCSIT;
Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in
qualita' di OCSIT, con nota del 29 novembre 2019, ai sensi dell'art.
7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla
previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2020
(budget OCSIT 2020);
Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in
qualita' di OCSIT, con nota del 15 febbraio 2021, sulla base di
quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del decreto del 13 novembre
2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma
5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente al rendiconto
consuntivo dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2020
(Consuntivo OCSIT 2020);
Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in
qualita' di OCSIT, con nota del 22 dicembre 2020, ai sensi dell'art.
7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla
previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2021
(budget OCSIT 2021);
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 16
marzo 2021 di determinazione dei quantitativi complessivi delle
scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti
petroliferi per l'anno scorta 2020 che, ai sensi dell'art. 9, comma
6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna
all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero
ventisette giorni;
Considerata la necessita' di definire, con il decreto ministeriale
di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n.
249/2012, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo
conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT
per l'anno 2021 e che tale contributo e' di titolarita' dell'OCSIT
stesso;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2020
recante la determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno 2019
e provvisorio per l'anno 2020 all'Organismo centrale di stoccaggio
italiano (OCSIT) e relative modalita' di versamento per
l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai
sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;
Visto la legge 22 aprile 2021, n. 55 di conversione in legge del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art. 2,
comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione
ecologica quelli della «gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;
Considerato che la competenza sulla «gestione delle scorte
energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di
emergenza energetica» rientra tra quelle della Direzione generale per
le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e
geominerari, del Dipartimento per l'energia ed il clima, del
Ministero della transizione ecologica;
Ritenuto opportuno dover stabilire con un unico decreto
interministeriale sia le modalita' di pagamento e/o restituzione del
contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il 2020, sia le
modalita' di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo
2021;
Decreta:
Art. 1
Determinazione dell'ammontare a conguaglio
del contributo 2020
1. Il costo per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2020, ai sensi
dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.
249, e' determinato a consuntivo nella misura di 53.736.698 euro. Al
fine di garantire il principio di equilibrio economico, patrimoniale
e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo e' a
diretta copertura di tutte le tipologie di oneri e costi di cui
all'art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo, cosi' come
identificate per natura a bilancio.
2. Per l'anno 2020 il contributo corrisposto in via provvisoria ad
OCSIT, che e' ammontato a 56.511.000 euro, risulta essere superiore
al contributo complessivo dovuto per un valore di 2.774.302 euro,
somma che sara' pertanto oggetto di conguaglio a favore dei soggetti
obbligati.
3. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno
2020 e' cosi' ripartito tra i soggetti obbligati:
a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;
b) quota variabile pari a 1,200857 euro per ogni tonnellata di
prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2019 da ciascun
soggetto obbligato.
4. L'OCSIT, ai sensi del comma 4, dell'art. 7, del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a
consuntivo dell'anno 2020 tra tutti i soggetti, che hanno immesso in
consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del
regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni.
5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione di cui al comma 3,
provvede alla richiesta di pagamento della rata a saldo e alla
restituzione della eventuale differenza tra contributo versato a
titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo di consuntivo, per
l'anno 2020, in una unica rata, entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Art. 2
Determinazione dell'ammontare provvisorio
del contributo 2021
1. Il contributo provvisorio per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, e' determinato
nella misura di 64.952.000 euro.
2. Il contributo provvisorio per l'anno 2021 e' da corrispondersi
in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell'anno
scorta definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e corrisponde al 100%
del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio.
3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle
tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato A, capitolo
3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni,
immesse in consumo nell'anno 2020 da parte dei soggetti obbligati, e
ne da' comunicazione al Ministero della transizione ecologica e agli
stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. La prima rata di acconto potra'
essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del
primo mese dell'anno scorta 2021, come definito con il decreto di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.
249.
4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non e' dovuto da quei
soggetti per i quali risulti un obbligo di pagamento inferiore a euro
1.000 mensili/complessivi. Per tali soggetti obbligati l'emissione
della fattura di acconto e' effettuata in una sola soluzione, per un
importo pari al 50% delle rate d'acconto calcolate sulla base del
comma 3, da emettere a partire dall'ultimo giorno lavorativo del
primo mese dell'anno scorta 2021.
5. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti
obbligati dovra' essere effettuato, per le rate in acconto, entro
trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.