Energia: il conguaglio all’organismo centrale di stoccaggio italiano

L'importo, relativo al 2020, nel decreto del ministero della Transizione ecologica 27 gennaio 2022

Energia: il conguaglio all'organismo centrale di stoccaggio italiano (Ocsit) per l'anno 2020 è stato reso noto con il decreto del ministero della Transizione ecologica 27 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022, n. 63.

L'importo è pari a 2.774.302 euro, frutto della differenza tra il contributo corrisposto in via provvisoria a Ocsit (56.511.000 euro) e il costo per l'operatività dell'organismo per l'anno 2020, determinato a consuntivo (53.736.698 euro).

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Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2020 è così ripartito tra i soggetti obbligati:

a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;

b) quota variabile pari a 1,200857 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo  nell'anno  2019  da  ciascun soggetto obbligato.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 27 gennaio 2022.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 27 gennaio 2022 

 

Determinazione dell'ammontare a  conguaglio  del  contributo  2020  e
dell'ammontare provvisorio per l'anno 2021 all'Organismo centrale  di
stoccaggio italiano (OCSIT). (22A01634)

 

(Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2022, n. 63)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo  31  dicembre  2012,  n.  249  recante

«Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo  per

gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio

greggio e/o di prodotti petroliferi», di  seguito  indicato  «decreto

legislativo n. 249/2012»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  4  luglio

2019 recante attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della  legge

n. 234/2012, della  direttiva  di  esecuzione  (UE)  2018/1581  della

Commissione del 19 ottobre 2018,  recante  modifica  della  direttiva

2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  metodi  di  calcolo

degli obblighi di stoccaggio;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del  decreto  legislativo

n. 249/2012 il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  contribuire  ed

assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la  salvaguardia

dell'approvvigionamento petrolifero, sono  attribuite  all'Acquirente

unico S.p.a. anche le funzioni e le attivita' di  Organismo  centrale

di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;

Visto l'art. 7,  comma  4,  dello  stesso  decreto  legislativo  n.

249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione

e dall'espletamento di tutte le  funzioni  e  le  attivita'  connesse

dell'OCSIT, ad eccezione delle attivita' richieste e  finanziate  dai

soggetti obbligati di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera  a),  dello

stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso  in

consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo  3.4  del

regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147

del 13 febbraio 2013, e da  ultimo  con  regolamento  (UE)  2017/2010

della Commissione del 9  novembre  2017,  e  che  l'OCSIT  svolge  le

funzioni ed attivita', senza fini di lucro con la sola copertura  dei

propri costi;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo  n.  249/2012,  il

quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente  comma  4

sono coperti mediante un contributo articolato in una quota  fissa  e

in  una  variabile,  in  funzione  delle   tonnellate   di   prodotti

petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un

decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare

del contributo nonche' le modalita' ed  i  termini  di  accertamento,

riscossione  e  versamento  dei  contributi   dovuti   dai   soggetti

obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT  ed

in  modo  da  assicurare  l'equilibrio  economico,   patrimoniale   e

finanziario dell'OCSIT, e che,  in  prima  applicazione  del  decreto

legislativo  n.  249/2012,  l'ammontare  del  citato  contributo   e'

determinato entro il 30 aprile 2013, anche  in  forma  provvisoria  e

salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano

immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate  di  prodotti

energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del  regolamento  (CE)

n. 1099/2008 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  24  aprile  2013

recante, tra l'altro, le modalita' di determinazione  del  contributo

per l'anno 2013 e gli anni seguenti;

Considerato il piano  dell'OCSIT  comunicato  da  Acquirente  unico

S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del  18  luglio

2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e  il

piano finanziario in esso contenuto;

Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014  del  Ministro  dello

sviluppo economico comunicato ad  Acquirente  unico  S.p.a.  al  fine

dell'avvio operativo delle attivita' e funzioni dell'OCSIT;

Considerate le informazioni rese da  Acquirente  unico  S.p.a.,  in

qualita' di OCSIT, con nota del 29 novembre 2019, ai sensi  dell'art.

7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012,  relativamente  alla

previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT  per  l'anno  2020

(budget OCSIT 2020);

Considerate le informazioni rese da  Acquirente  unico  S.p.a.,  in

qualita' di OCSIT, con nota del  15  febbraio  2021,  sulla  base  di

quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del  decreto  del  13  novembre

2014 del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.  7,  comma

5, del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente  al  rendiconto

consuntivo dei costi per l'operativita' dell'OCSIT  per  l'anno  2020

(Consuntivo OCSIT 2020);

Considerate le informazioni rese da  Acquirente  unico  S.p.a.,  in

qualita' di OCSIT, con nota del 22 dicembre 2020, ai sensi  dell'art.

7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012,  relativamente  alla

previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT  per  l'anno  2021

(budget OCSIT 2021);

Visto il decreto del Ministro della transizione  ecologica  del  16

marzo 2021  di  determinazione  dei  quantitativi  complessivi  delle

scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di  prodotti

petroliferi per l'anno scorta 2020 che, ai sensi dell'art.  9,  comma

6,  del  decreto  legislativo  31  dicembre  2012,  n.  249,  assegna

all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero

ventisette giorni;

Considerata la necessita' di definire, con il decreto  ministeriale

di cui al  citato  art.  7,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.

249/2012, l'ammontare del  contributo  in  forma  provvisoria,  salvo

conguaglio, anche sulla base delle  informazioni  fornite  dall'OCSIT

per l'anno 2021 e che tale contributo e'  di  titolarita'  dell'OCSIT

stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze del  28  dicembre  2020

recante la determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno 2019

e provvisorio per l'anno 2020 all'Organismo  centrale  di  stoccaggio

italiano   (OCSIT)   e   relative   modalita'   di   versamento   per

l'effettuazione delle funzioni in materia di  scorte  petrolifere  ai

sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Visto la legge 22 aprile 2021, n. 55 di conversione  in  legge  del

decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni  urgenti  in

materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art.  2,

comma 2, ha previsto tra i compiti del  Ministero  della  transizione

ecologica quelli della «gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'

predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;

Considerato  che  la  competenza  sulla  «gestione   delle   scorte

energetiche  nonche'  predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di

emergenza energetica» rientra tra quelle della Direzione generale per

le  infrastrutture  e  la  sicurezza   dei   sistemi   energetici   e

geominerari,  del  Dipartimento  per  l'energia  ed  il  clima,   del

Ministero della transizione ecologica;

Ritenuto  opportuno  dover   stabilire   con   un   unico   decreto

interministeriale sia le modalita' di pagamento e/o restituzione  del

contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il  2020,  sia  le

modalita' di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo

2021;

 

Decreta:

                               Art. 1

             Determinazione dell'ammontare a conguaglio

                         del contributo 2020

1. Il costo per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2020, ai sensi

dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.

249, e' determinato a consuntivo nella misura di 53.736.698 euro.  Al

fine di garantire il principio di equilibrio economico,  patrimoniale

e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo e' a

diretta copertura di tutte le tipologie  di  oneri  e  costi  di  cui

all'art. 7, comma  4  del  citato  decreto  legislativo,  cosi'  come

identificate per natura a bilancio.

2. Per l'anno 2020 il contributo corrisposto in via provvisoria  ad

OCSIT, che e' ammontato a 56.511.000 euro, risulta  essere  superiore

al contributo complessivo dovuto per un  valore  di  2.774.302  euro,

somma che sara' pertanto oggetto di conguaglio a favore dei  soggetti

obbligati.

3. Il contributo complessivo, compreso il  conguaglio,  per  l'anno

2020 e' cosi' ripartito tra i soggetti obbligati:

a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;

b) quota variabile pari a 1,200857 euro per  ogni  tonnellata  di

prodotti petroliferi immessa in consumo  nell'anno  2019  da  ciascun

soggetto obbligato.

4. L'OCSIT,  ai  sensi  del  comma  4,  dell'art.  7,  del  decreto

legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a

consuntivo dell'anno 2020 tra tutti i soggetti, che hanno immesso  in

consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4,  del

regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni.

5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione  di  cui  al  comma  3,

provvede alla richiesta di  pagamento  della  rata  a  saldo  e  alla

restituzione della eventuale  differenza  tra  contributo  versato  a

titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo  di  consuntivo,  per

l'anno  2020,  in  una  unica  rata,  entro   trenta   giorni   dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

 

                               Art. 2

              Determinazione dell'ammontare provvisorio

                         del contributo 2021

1. Il contributo provvisorio per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 7,

comma 5, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  e'  determinato

nella misura di 64.952.000 euro.

2. Il contributo provvisorio per l'anno 2021 e'  da  corrispondersi

in un numero di rate di acconto pari al  numero  dei  mesi  dell'anno

scorta definiti con il decreto  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del

decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e  corrisponde  al  100%

del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio.

3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle

tonnellate di prodotti energetici, di cui  all'allegato  A,  capitolo

3.4 del regolamento (CE) n.  1099/2008  e  successive  modificazioni,

immesse in consumo nell'anno 2020 da parte dei soggetti obbligati,  e

ne da' comunicazione al Ministero della transizione ecologica e  agli

stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data  di  entrata

in vigore del presente decreto.  La  prima  rata  di  acconto  potra'

essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del

primo mese dell'anno scorta 2021, come definito con il decreto di cui

all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo  31  dicembre  2012,  n.

249.

4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non e' dovuto da quei

soggetti per i quali risulti un obbligo di pagamento inferiore a euro

1.000 mensili/complessivi. Per tali  soggetti  obbligati  l'emissione

della fattura di acconto e' effettuata in una sola soluzione, per  un

importo pari al 50% delle rate d'acconto  calcolate  sulla  base  del

comma 3, da emettere a  partire  dall'ultimo  giorno  lavorativo  del

primo mese dell'anno scorta 2021.

5. Il pagamento delle  fatture  all'OCSIT  da  parte  dei  soggetti

obbligati dovra' essere effettuato, per le  rate  in  acconto,  entro

trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

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