Dalle misure del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123 restano esclusi gli impianti termici civili
Il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158) detta le regole per l'utilizzo dei combustibili a base di gliceridi a fini energetici. In particolare, il provvedimento inserisce i «prodotti greggi o raffinati o costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123 Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00133) in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016, n. 158 Vigente al: 23-7-2016 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento comunitario (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) che, agli articoli 15 e 27, rinvia a successive norme attuative per la disciplina dei metodi di trattamento dei materiali di origine animale e per la disciplina della relativa combustione; Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, come modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, che individua, nell'allegato IV, una serie di processi di trasformazione dei materiali di origine animale, inclusi i processi di combustione dei grassi animali; Visto l'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo il cui scopo primario non sia la produzione di tale materiale puo' essere classificato come sottoprodotto, piuttosto che come rifiuto, se si rispettano una serie di requisiti, tra cui l'obbligo che l'ulteriore utilizzo sia legale, ossia il materiale soddisfi i pertinenti requisiti in materia di prodotti e di protezione della salute e dell'ambiente, e non porti ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana; Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui le modifiche e le integrazioni dell'allegato X alla parte quinta di tale decreto sono effettuate con le modalita' previste dall'articolo 281, comma 5, alla stregua del quale gli allegati alla parte quinta di tale decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata; Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che negli impianti produttivi e civili di cui alla parte quinta del decreto, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell'allegato X a tale parte quinta del medesimo decreto e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e definisce le relative caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo; Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI/TS 11163:2009 «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico», che permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare ai grassi animali destinati alla combustione a fini energetici; Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 5 novembre 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00067/2016 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 0001931 del 27 gennaio 2016; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 1. All'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserita, nella parte II, sezione 4, paragrafo 1, la seguente lettera: «h) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che e' possibile utilizzare nei processi di combustione, purche': siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009; i materiali rispettino i valori limite previsti dalla seguente tabella: ===================================================================== | | Unita' di | Valori | Metodo di | | Proprieta' | misura | limite | prova | +==========================+================+===========+===========+ |Densita' a 15 °C | (kg/m³) | 850-970 | ISO 6883 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Densita' a 60 °C | (kg/m³) | 820-940 | 3675 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Viscosita' a 50 °C | (cST) | Max. 100 | 3104 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Contenuto di acqua | (%m/m) | Max. 1 | 12937 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Ceneri | (%m/m) | Max. 0.05 | ISO 6884 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Sedimenti totali | (mg/kg) |Max. 1.500 |ISO 10307-1| +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Potere Calorifico | | | | |Inferiore | (MJ/kg) | Min. 33 |ASTM-D 240 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Punto di infiammabilita' | °C | Min. 120 | ISO 15267 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Stabilita' all'ossidazione| | | | |110°C | (h) | Min. 4 | ISO 6886 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Residuo carbonioso | (%m/m) | Max. 1,5 | 10370 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Acidita' forte (SAN) | (mgKOH/g) | LR |ASTM-D 664 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Zolfo | mg/kg | Max. 200 | 20884 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Solventi organici | | | EN ISO | |clorurati | mg/kg | LR | 16035 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Solventi idrocarburici | | |UNI EN ISO | |(Esano) | mg/kg | Max. 300 | 9832 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ LR: il valore rilevato deve essere inferiore al limite di rilevabilita' specifico per il metodo di analisi indicato L'utilizzo di tali materiali come combustibili e' in tutti i casi escluso negli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del presente decreto.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.