Energia rinnovabile: l’accelerazione delle procedure autorizzative

Energia rinnovabile procedure autorizzative

Energia rinnovabile: l’accelerazione delle procedure autorizzative arriva dalla raccomandazione (Ue) 2022/822 della Commissione del 18 maggio 2022, pubblicata sulla G.U.C.E. L del 25 maggio 2022, n. 146.

Tra i punti focali del documento, che riguarda anche l’agevolazione degli accordi di compravendita di energia:

  • favorire la partecipazione dei cittadini e delle comunità;
  • migliorare il coordinamento interno;
  • procedure chiare e digitalizzate;
  • risorse umane e competenze sufficienti;
  • individuare e pianificare meglio i siti dei progetti;
  • connessione più facile alla rete;
  • progetti innovativi;
  • monitoraggio, comunicazione e riesame.

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Di seguito il testo della raccomandazione (Ue) 2022/822 della Commissione del 18 maggio 2022.

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Raccomandazione (ue) 2022/822 della Commissione del 18 maggio 2022 sull’accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull’agevolazione degli accordi di compravendita di energia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) Le energie rinnovabili sono essenziali per la transizione verso l’energia pulita necessaria per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, garantire l’accessibilità economica dell’energia e ridurre la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili e dalle importazioni energetiche.

(2) Le energie rinnovabili presentano molteplici vantaggi per i cittadini dell’Unione: contribuiscono agli sforzi per affrontare i cambiamenti climatici, alla tutela dell’ambiente, alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro, nonché alla leadership tecnologica e industriale e alla resilienza economica dell’Unione.

(3) Il settore dell’energia è responsabile del 75 % delle emissioni complessive di gas a effetto serra nell’Unione. Accelerare la produzione di energia attraverso lo sviluppo e la diffusione di impianti di energia rinnovabile è pertanto essenziale per consentire all’Unione di raggiungere il suo obiettivo per il 2030 in questo settore e per contribuire al conseguimento dell’obiettivo che si è data, sempre per il 2030, di ridurre di almeno il 55 % le emissioni di gas a effetto serra, conformemente al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1)..

(4) Un rapido incremento della quota delle energie rinnovabili è fondamentale per affrontare il problema dei prezzi elevati dell’energia. Le energie rinnovabili hanno costi fissi minori rispetto al passato e costi variabili quasi inesistenti e, di conseguenza, costi più stabili e contenuti rispetto a quelli dei combustibili fossili. L’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili renderà l’Unione meno dipendente dai combustibili fossili, che generalmente sono importati da altri paesi.

(5) Come riconosciuto nella comunicazione «REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» («comunicazione “REPowerEU”») [2]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, COM(2022) 108 final dell’8.3.2022., l’accelerazione del ricorso alle energie rinnovabili è fondamentale per ridurre la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili ed eliminare gradualmente il consumo di gas russo. Il piano REPowerEU contiene misure volte a realizzare questo obiettivo, così come fa il semestre europeo, nel cui contesto si stanno proponendo raccomandazioni specifiche per paese sulle procedure autorizzative adattate alle circostanze dei singoli Stati membri.

(6) La comunicazione REPowerEU ha inoltre introdotto un’iniziativa di acceleratore dell’idrogeno che raddoppia gli obiettivi per il 2030 per l’idrogeno rinnovabile, al fine di ridurre la dipendenza esterna dell’Unione dalle importazioni di combustibili fossili. Per produrre 10 Mt di idrogeno rinnovabile, l’Unione avrà bisogno di ulteriori capacità di energia rinnovabile pari a 80 GW entro il 2030.

(7) I progetti nel settore delle energie rinnovabili in linea di principio devono ottenere un’autorizzazione per poter svolgere l’attività prevista. Le procedure autorizzative sono finalizzate a garantire la sicurezza dei progetti. Tuttavia, la complessità, la varietà e l’eccessiva durata di tali procedure costituiscono un ostacolo rilevante alla rapida e necessaria diffusione delle energie rinnovabili e alla realizzazione di un sistema energetico dell’Unione più economico, sicuro e sostenibile.

(8) Le lungaggini amministrative nell’iter di rilascio delle autorizzazioni compromettono il raggiungimento nei tempi previsti degli obiettivi in materia di energia e clima e aumentano i costi dei progetti destinati a conseguirli. Altra possibile conseguenza dei ritardi è la realizzazione di impianti di energia rinnovabile meno efficienti rispetto a quanto sarebbe consentito dall’innovazione dinamica intervenuta nel frattempo.

(9) Questi ostacoli erano già stati individuati nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33)., che imponeva agli Stati membri di valutare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al fine di ridurre gli ostacoli normativi e non normativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16). ha introdotto requisiti per semplificare le procedure amministrative per i promotori di progetti di energie rinnovabili. La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).rafforza tali requisiti. Il pieno e rapido recepimento di questi atti da parte di tutti gli Stati membri contribuisce in modo significativo a snellire le procedure amministrative ed è pertanto una questione della massima priorità e urgenza.

(10) La Commissione sostiene gli Stati membri mediante lo strumento di sostegno tecnico [6]Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1)., che mette a disposizione competenze tecniche su misura per l’elaborazione e l’attuazione di riforme, fra cui quelle volte a razionalizzare l’iter amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energie rinnovabili e a promuovere l’uso di accordi di compravendita di energia rinnovabile tra imprese. Il sostegno tecnico comporta, ad esempio, il rafforzamento della capacità amministrativa, l’armonizzazione dei quadri legislativi e la condivisione delle migliori pratiche.

(11) I termini per la durata della procedura autorizzativa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 si applicano, fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell’Unione in materia ambientale, ai reclami, ai ricorsi e agli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali, e ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, ai ricorsi e rimedi non giurisdizionali e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.

(12) In molti Stati membri anche le reticenze dell’opinione pubblica nei confronti dei progetti di energie rinnovabili sono un ostacolo significativo alla loro realizzazione. Per sormontarlo, le esigenze e le prospettive dei cittadini e delle parti interessate della società dovrebbero essere prese in considerazione in tutte le fasi dello sviluppo dei progetti di energia rinnovabile – dall’elaborazione delle politiche alla pianificazione territoriale e all’iter progettuale – e dovrebbero essere incoraggiate buone pratiche volte garantire un’equa distribuzione degli impatti degli impianti sulla popolazione locale.

(13) Quasi tutti gli ostacoli al rilascio di autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e per la relativa infrastruttura di rete, nonché le buone pratiche per superarli, sono stati individuati a livello degli Stati membri.

(14) Fra gli ostacoli esistenti, quelli amministrativi hanno assunto maggiore rilevanza in seguito ai miglioramenti ottenuti in altri campi, come quello dei costi tecnologici, che negli ultimi dieci anni sono fortemente diminuiti, o del reperimento dei finanziamenti, divenuti più agevoli grazie alle riduzioni dei costi e all’aumento degli accordi di compravendita di energia da fonti rinnovabili tra imprese.

(15) La presente raccomandazione risponde a tali preoccupazioni, invitando a trovare soluzioni nell’ambito del quadro giuridico esistente. Lascia impregiudicato il diritto dell’Unione, in particolare nel settore dell’energia e dell’ambiente, e gli obblighi che ne derivano. Lascia altresì impregiudicate le norme dell’Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e la prassi decisionale della Commissione nell’applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza.

(16) Parallelamente alla presente raccomandazione è stata adottata una proposta legislativa per modificare e rafforzare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 relative alle procedure amministrative. Per l’urgenza di accelerare la diffusione dei progetti di energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero iniziare quanto prima a individuare zone terrestri e marine adatte e a preparare piani per zone particolarmente idonee («zone di riferimento per le rinnovabili»), conformemente all’articolo 15 ter della proposta di modifica della direttiva (UE) 2018/2001 sulle autorizzazioni.

(17) La pianificazione dello spazio marittimo è uno strumento fondamentale per individuare aree future per la produzione di energie rinnovabili e facilitare l’uso diversificato dello spazio marittimo, compresa la conservazione e la protezione dell’ambiente marino. La direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo[7]Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135). impone agli Stati membri di adottare i piani nazionali di gestione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021. La Commissione esorta gli Stati membri che non hanno ancora attuato pienamente tale direttiva a elaborare e adottare i rispettivi piani nazionali[8]Cfr. la relazione della Commissione che illustra i progressi compiuti nell’attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, COM(2022) 185 del 3 maggio 2022..

(18) Gli ostacoli inerenti alle procedure di autorizzazione potrebbero anche incidere sulla futura diffusione di tecnologie innovative di decarbonizzazione necessarie per conseguire la neutralità climatica. La creazione di spazi di sperimentazione normativa, ossia di sperimentazione in ambiente reale di tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi che non siano pienamente conformi al quadro giuridico e normativo esistente, potrebbe sostenere le innovazioni e facilitare il successivo adeguamento del contesto normativo per incorporarle.

(19) Lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, finanziati in tutto o in parte mediante accordi di compravendita tra imprese, contribuirà ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Gli accordi tra imprese comportano inoltre vantaggi diretti per i consumatori finali, ad esempio offrendo un prezzo dell’energia competitivo e prevedibile e contribuendo alle azioni di responsabilità sociale delle imprese nell’Unione.

(20) Nonostante negli ultimi cinque anni si sia verificato un aumento su base annua degli accordi di compravendita tra imprese, la percentuale di progetti nel settore delle energie rinnovabili finanziati direttamente da imprese acquirenti dell’energia prodotta rappresenta solo il 15-20% del volume di mercato annuale. La diffusione di accordi di compravendita tra imprese, inoltre, si restringe a un numero limitato di Stati membri, all’energia elettrica come vettore e a grandi multinazionali orientate ai consumatori.

(21) Insieme con la presente raccomandazione, la Commissione mette a disposizione digitalmente serie di dati consolidate su un’ampia gamma di fattori energetici e ambientali pertinenti attraverso il laboratorio di geografia dell’energia e dell’industria (Energy and Industry Geography Lab, EIGL)[9]https://energy-industry-geolab.jrc.ec.europa.eu/, per aiutare gli Stati membri a individuare le «zone di riferimento» per la rapida realizzazione di nuovi progetti di energia rinnovabile. La Commissione intende sviluppare ulteriormente questo strumento di mappatura integrandovi ulteriori serie di dati e collegamenti con gli strumenti digitali di pianificazione territoriale degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

DEFINIZIONE

 

  1. Ai fini della presente raccomandazione e degli orientamenti che la accompagnano, i progetti di energia rinnovabile comprendono gli impianti di produzione di energia rinnovabile quali definiti nella direttiva sulle energie rinnovabili (anche in forma di idrogeno rinnovabile) e le opere necessarie per la loro connessione alla rete e per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

 

PROCEDURE PIÙ VELOCI E PIÙ BREVI

 

2. Gli Stati membri dovrebbero garantire che la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete elettrica, del gas e del calore e la relativa infrastruttura di rete e di stoccaggio possano beneficiare della procedura di pianificazione e autorizzazione più favorevole fra quelle disponibili e siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell’interesse della sicurezza pubblica, in considerazione della proposta legislativa che modifica e rafforza le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 relative alle procedure amministrative, fatto salvo il diritto dell’Unione.

3. Gli Stati membri dovrebbero istituire scadenze chiaramente definite, ravvicinate e il più brevi possibile per tutte le fasi necessarie per autorizzare la costruzione e il funzionamento di progetti di energia rinnovabile, specificando i casi in cui tali scadenze possono essere prorogate e in quali circostanze. Gli Stati membri dovrebbero stabilire termini massimi vincolanti per tutte le fasi pertinenti della procedura di valutazione dell’impatto ambientale. La durata delle procedure autorizzative per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare in strutture artificiali dovrebbe essere limitata a un massimo di tre mesi.

4. Gli Stati membri dovrebbero stabilire calendari e norme procedurali specifiche al fine di garantire l’efficienza dei procedimenti giurisdizionali relativi all’accesso alla giustizia per i progetti di energia rinnovabile.

5. Gli Stati membri dovrebbero creare una procedura unica di domanda per l’intera procedura amministrativa di richiesta e rilascio dell’autorizzazione. Se sono necessarie autorizzazioni diverse, anche per progetti di rete interrelati, si dovrebbero privilegiare le domande simultanee rispetto alle domande in sequenza.

6. Per favorire l’adozione di tecnologie innovative gli Stati membri dovrebbero consentire ai richiedenti di aggiornare le specifiche tecnologiche dei loro progetti nel periodo che intercorre tra la domanda di autorizzazione e la costruzione dei progetti.

7. Nell’attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo I, sezione 2, degli orientamenti di cui all’allegato della presente raccomandazione.

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE COMUNITÀ

8. Gli Stati membri dovrebbero stimolare la partecipazione dei cittadini, anche delle famiglie a basso e medio reddito, e delle comunità energetiche ai progetti di energia rinnovabile, e adottare misure volte a incoraggiare il trasferimento dei benefici della transizione energetica alle comunità locali, rafforzando in tal modo l’accettazione e il coinvolgimento dei cittadini.

9. Gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure autorizzative semplificate per le comunità di energia rinnovabile, anche per la connessione alla rete degli impianti di proprietà della comunità, e ridurre al minimo le procedure e gli obblighi per il rilascio delle licenze di produzione, ivi compreso per gli autoconsumatori di energia rinnovabile.

10. Nell’attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo I, sezione 5, lettera c), e sezione 6, lettera a), degli orientamenti di cui all’allegato della presente raccomandazione.

MIGLIORARE IL COORDINAMENTO INTERNO

11. Gli Stati membri dovrebbero assicurare un coordinamento fluido ed effettivo delle autorità competenti a livello nazionale, regionale e comunale per quanto riguarda sia i loro ruoli e responsabilità sia la legislazione, la regolamentazione e le procedure d’autorizzazione applicabili ai progetti di energia rinnovabile.

12. Lo sportello unico che la direttiva (UE) 2018/2001 impone agli Stati membri di istituire per il rilascio delle autorizzazioni dei progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere concepito in modo da limitare al numero necessario le autorità coinvolte e massimizzare l’efficienza, tenuto conto delle risorse pubbliche e dei vantaggi derivanti dal concentrare le competenze tecnologiche, ambientali e giuridiche.

13. Gli Stati membri dovrebbero introdurre norme in base alle quali la mancata risposta della o delle autorità competenti, entro i termini prestabiliti, comporti l’accettazione della richiesta nella fase pertinente della procedura autorizzativa dei progetti di energia rinnovabile (il cosiddetto «silenzio-assenso della pubblica amministrazione»), a meno che non siano tenute a dare una risposta in virtù della legislazione dell’Unione o nazionale.

14. Nell’attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo I, sezione 3, degli orientamenti di cui all’allegato della presente raccomandazione.

PROCEDURE CHIARE E DIGITALIZZATE

15. All’inizio della procedura autorizzativa dei progetti di energia rinnovabile gli Stati membri dovrebbero comunicare ai richiedenti informazioni chiare, complete e trasparenti su tutti gli obblighi e le fasi procedurali, comprese le procedure di reclamo.

16. Gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure autorizzative completamente digitali e comunicazioni elettroniche per sostituire l’uso della carta. I promotori dei progetti dovrebbero poter accedere a informazioni centralizzate raccolte in un manuale online delle procedure, che includa modelli per domande, studi e dati ambientali, nonché informazioni sulle opzioni di partecipazione del pubblico e sugli oneri amministrativi.

17. Nell’attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo I, sezione 3, degli orientamenti di cui all’allegato della presente raccomandazione.

RISORSE UMANE E COMPETENZE SUFFICIENTI

18. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli organismi competenti per le autorizzazioni e le autorità di valutazione ambientale dispongano di personale sufficiente e adeguato, in possesso delle giuste competenze e qualifiche.

19. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare le opportunità di finanziamento unionali e nazionali disponibili per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale, in particolare a livello regionale e locale, e valutare la possibilità di istituire un’alleanza per la cooperazione settoriale sulle competenze allo scopo di colmare la carenza di competenze del personale incaricato delle procedure autorizzative e delle valutazioni ambientali.

20. Nell’attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo I, sezione 4, degli orientamenti di cui all’allegato della presente raccomandazione.

INDIVIDUARE E PIANIFICARE MEGLIO I SITI DEI PROGETTI

21. Gli Stati membri dovrebbero individuare rapidamente le zone terrestri e marine adatte alla realizzazione di progetti di energia rinnovabile, in funzione dei rispettivi piani nazionali per l’energia e il clima e dei rispettivi contributi all’obiettivo riveduto di energia rinnovabile per il 2030. Nell’ambito di questo processo di mappatura, è opportuno designare un numero limitato di zone chiaramente definite come particolarmente adatte allo sviluppo dell’energia rinnovabile (zone di riferimento per le rinnovabili), evitando il più possibile le aree di pregio ambientale e dando la priorità, inter alia, alle terre degradate non utilizzabili a fini agricoli. A tale scopo si incoraggiano gli Stati membri ad avvalersi delle serie di dati aggiornate disponibili nel laboratorio di geografia dell’energia e dell’industria[10]https://ec.europa.eu/energy-industry-geography-lab(Energy and Industry Geography Lab, EIGL).

22. Gli Stati membri dovrebbero limitare al minimo necessario le «zone di esclusione», in cui l’energia rinnovabile non può essere sviluppata. Dovrebbero fornire informazioni chiare e trasparenti, corredate di una giustificazione motivata, sulle restrizioni dovute alla distanza dagli abitati e dalle zone dell’aeronautica militare o civile. Le restrizioni dovrebbero essere basate su dati concreti e concepite in modo da rispondere allo scopo perseguito massimizzando la disponibilità di spazio per lo sviluppo dei progetti, tenuto conto di altri vincoli di pianificazione territoriale.

23. Gli Stati membri dovrebbero razionalizzare, nella misura giuridicamente consentita, gli obblighi in materia di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti di energia rinnovabile, applicando gli orientamenti tecnici disponibili per conciliare la diffusione dell’energia rinnovabile e la legislazione ambientale dell’Unione e accorpando in una procedura unica la valutazione dell’impatto ambientale e le altre valutazioni ambientali applicabili. Per migliorare la qualità del processo di valutazione dell’impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero definire sistematicamente il campo d’applicazione («scoping») o rendere tale definizione obbligatoria[11]Per «scoping» s’intende la formulazione di un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni ambientali da presentare sotto forma di rapporto di valutazione dell’impatto ambientale..

24. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’uccisione o la perturbazione di singoli esemplari di uccelli selvatici e di specie protette a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio[12]Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). non ostacoli lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, esigendo che tali progetti eventualmente integrino misure di mitigazione per evitare nel modo più efficace possibile di ucciderli o perturbarli, monitorando l’efficacia delle misure adottate e, alla luce delle informazioni ottenute con il monitoraggio, adottandone di ulteriori necessarie a garantire l’assenza di ripercussioni negative significative sulla popolazione delle specie interessate. In tali condizioni l’uccisione accidentale o la perturbazione di singoli esemplari non dovrebbe essere considerata deliberata e non dovrebbe pertanto rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE o dell’articolo 5 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [13]Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7)..

25. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la partecipazione precoce del pubblico alla definizione dei piani territoriali, promuovere l’uso polivalente dei siti e garantire la trasparenza su dove e come possono essere costruiti o installati i progetti di energia rinnovabile, compresi gli impianti su piccola scala a livello comunale. Gli Stati membri dovrebbero perseguire una pianificazione coordinata delle reti e delle capacità di produzione di energia rinnovabile a tutti i livelli, anche nel contesto della cooperazione regionale.

26. Nell’attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo I, sezione 5, degli orientamenti di cui all’allegato della presente raccomandazione.

CONNESSIONE PIÙ FACILE ALLA RETE

27. Gli Stati membri dovrebbero attuare una pianificazione della rete e investimenti a lungo termine coerenti con l’espansione prevista delle capacità di produzione di energia rinnovabile, tenendo conto della domanda futura e dell’obiettivo della neutralità climatica.

28. Gli Stati membri dovrebbero stabilire procedure semplificate per revisionare la potenza degli impianti di energia rinnovabile esistenti, comprese procedure più snelle per le valutazioni ambientali, e adottare una procedura di notifica semplice per la loro connessione alla rete se non si prevede un impatto ambientale o sociale negativo significativo.

29. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i gestori di sistema i) applichino una procedura digitale trasparente per la presentazione delle domande di connessione alla rete; ii) forniscano informazioni sulle capacità di rete; e iii) ottimizzino l’uso della capacità di rete permettendo che se ne servano centrali elettriche che combinano più tecnologie complementari.

30. Gli Stati membri dovrebbero garantire la certezza del diritto per il cambio di destinazione dei gasdotti dal gas naturale all’idrogeno, indicando chiaramente le autorizzazioni che saranno necessarie e consentendo il mantenimento delle autorizzazioni esistenti.

31. Nell’attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo I, sezione 6, degli orientamenti di cui all’allegato della presente raccomandazione.

PROGETTI INNOVATIVI

32. Gli Stati membri sono incoraggiati a porre in essere spazi di sperimentazione normativa per concedere a tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi esenzioni mirate dal quadro legislativo o regolamentare nazionale, regionale o locale, al fine di agevolarne l’autorizzazione e sostenere così la diffusione dell’energia rinnovabile, dello stoccaggio e di altre tecnologie di decarbonizzazione e la loro integrazione nel sistema, in conformità della legislazione dell’Unione.

AGEVOLARE GLI ACCORDI DI COMPRAVENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

33. Gli Stati membri dovrebbero eliminare rapidamente qualsiasi ostacolo amministrativo o di mercato ingiustificato agli accordi di compravendita di energia rinnovabile tra imprese, in particolare per accelerare l’adozione di questo tipo di accordi da parte delle piccole e medie imprese.

34. Gli Stati membri dovrebbero progettare, programmare e attuare i regimi di sostegno — e le garanzie di origine — in modo che siano compatibili con gli accordi di compravendita di energia rinnovabile tra imprese, siano ad essi complementari e ne favoriscano la stipula.

35. Nell’attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo II degli orientamenti di cui all’allegato della presente raccomandazione.

MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E RIESAME

36. Gli Stati membri dovrebbero istituire un punto di contatto incaricato di monitorare regolarmente le strozzature principali nel processo di autorizzazione e di affrontare i problemi incontrati dai promotori di progetti di energia rinnovabile.

37. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, ogni due anni a partire da marzo 2023, nell’ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima che sono tenuti a presentare a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. Raccomandazione (ue) 2022/822 della Commissione del 18 maggio 2022 sull’accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull’agevolazione degli accordi di compravendita di energia, tutte le informazioni dettagliate disponibili sullo stato di attuazione della presente raccomandazione.

38. La Commissione riesaminerà l’attuazione della presente raccomandazione due anni dopo la sua adozione e valuterà se siano necessarie ulteriori misure, tenuto conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri.

Note   [ + ]

1. Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
2. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, COM(2022) 108 final dell’8.3.2022.
3. Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33).
4. Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
5. Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
6. Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
7. Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).
8. Cfr. la relazione della Commissione che illustra i progressi compiuti nell’attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, COM(2022) 185 del 3 maggio 2022.
9. https://energy-industry-geolab.jrc.ec.europa.eu/
10. https://ec.europa.eu/energy-industry-geography-lab
11. Per «scoping» s’intende la formulazione di un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni ambientali da presentare sotto forma di rapporto di valutazione dell’impatto ambientale.
12. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
13. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
14. Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. Raccomandazione (ue) 2022/822 della Commissione del 18 maggio 2022 sull’accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull’agevolazione degli accordi di compravendita di energia

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