Energie rinnovabili: autorizzazioni e aste al centro di due raccomandazioni Ue

Si tratta, rispettivamente, della raccomandazione (Ue) 2024/1343 e della raccomandazione (Ue) 2024/1344

Energie rinnovabili: autorizzazioni e aste al centro di due raccomandazioni Ue pubblicate sulla G.U.U.E. L del 21 maggio 2024. In particolare si tratta della:

  • «raccomandazione (Ue) 2024/1343 della Commissione, del 13 maggio 2024, sull’accelerazione delle procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati»;
  • «raccomandazione (Ue) 2024/1344 della Commissione, del 13 maggio 2024, sulla progettazione delle aste per le energie rinnovabili».

Di seguito il testo delle due raccomandazioni.

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Raccomandazione (Ue) 2024/1343 della Commissione, del 13 maggio 2024, sull’accelerazione delle procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati

(G.U.U.E. L del 21 maggio 2024)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(omissis)

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente raccomandazione, per «progetti di energia rinnovabile» dovrebbero intendersi gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili[1]Quale definita all’articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001., anche sotto forma di idrogeno rinnovabile, e le opere necessarie per la loro connessione alla rete e per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per «infrastrutture correlate» ai sensi della presente raccomandazione dovrebbero intendersi le reti destinate all’energia elettrica, al gas e al calore o gli impianti di stoccaggio necessari a integrare l’energia rinnovabile nel sistema energetico.

PROCEDURE PIÙ VELOCI E PIÙ BREVI

2. Gli Stati membri dovrebbero garantire che la pianificazione, la costruzione e l’esercizio dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati possano beneficiare della più favorevole tra le procedure nazionali di pianificazione e rilascio delle autorizzazioni. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i progetti di sviluppo della rete godano dello status di massima importanza possibile a livello nazionale, se detto status è previsto dal diritto nazionale, con tutti i vantaggi che ne derivano nei procedimenti amministrativi o giudiziari.

3. Fatti salvi i termini per le autorizzazioni di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, gli Stati membri dovrebbero stabilire termini chiaramente definiti e quanto più brevi possibili per tutte le fasi necessarie per autorizzare la costruzione e l’esercizio dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati, specificando i casi in cui tali termini possono essere prorogati e in quali circostanze. Gli Stati membri dovrebbero stabilire termini massimi vincolanti per tutte le fasi pertinenti della procedura di valutazione dell’impatto ambientale al fine di garantire il rispetto dei termini definiti nella direttiva (UE) 2018/2001.

4. Gli Stati membri dovrebbero stabilire calendari e norme procedurali specifiche al fine di garantire l’efficienza dei procedimenti giurisdizionali relativi all’accesso alla giustizia per i progetti di energia rinnovabile e i progetti infrastrutturali correlati.

5. Gli Stati membri dovrebbero creare una procedura unica di domanda per l’intero iter amministrativo di richiesta e rilascio dell’autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile. Se sono necessarie autorizzazioni diverse, anche per progetti di connessione di rete interrelati, si dovrebbero privilegiare le domande simultanee rispetto alle domande in sequenza.

6. Per favorire l’adozione di tecnologie innovative gli Stati membri dovrebbero consentire ai richiedenti di aggiornare le specifiche tecnologiche dei loro progetti nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di autorizzazione e la costruzione dei progetti.

7. Nell’attuare le raccomandazioni ai punti da 2 a 6, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 2 degli orientamenti che figurano nel documento di lavoro dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione[2]«Guidance to the Member States on good practices to speed up permit-granting procedures for renewable energy and related infrastructure projects» (SWD(2024) 124)..

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE COMUNITÀ

8. Gli Stati membri dovrebbero applicare procedure autorizzative semplificate per le energie rinnovabili su piccola scala e gli autoconsumatori di energia rinnovabile, anche rendendo meno stringenti i requisiti in materia di consenso per l’installazione di energie rinnovabili nei condomini (ad esempio con maggioranze ridotte) o evitandoli del tutto. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i consumatori disposti a partecipare all’autoconsumo di energia rinnovabile possano accedere alle informazioni riguardanti le procedure autorizzative e i requisiti in materia di consenso.

9. Gli Stati membri dovrebbero stimolare la partecipazione dei cittadini, comprese le famiglie a basso e medio reddito, e delle comunità energetiche alla pianificazione, allo sviluppo, alla costruzione e all’esercizio dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati, nonché adottare misure per incoraggiare il trasferimento dei benefici della transizione energetica alle comunità locali, anche attraverso la partecipazione a comunità energetiche o ad altre strutture di comproprietà. A tale riguardo gli Stati membri sono incoraggiati ad aderire ai pilastri del «patto di coinvolgimento per garantire un coinvolgimento tempestivo, regolare e significativo dei portatori di interessi nello sviluppo delle reti» annunciato nella comunicazione della Commissione sul piano d’azione dell’UE per le infrastrutture di rete e a rafforzare le attuali pratiche di coinvolgimento del pubblico per assicurare un processo regolare che valorizzi la fiducia e la partecipazione allo sviluppo delle reti e attenui l’impatto sulle comunità e sulla natura, anche attraverso la condivisione e la distribuzione dei benefici.

10. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’organizzazione tempestiva e periodica di audizioni pubbliche o altre opportunità di coinvolgimento dei portatori di interessi durante il processo di progettazione e pianificazione, quando queste possono ancora influire sull’ubicazione, sul tracciato o sulla tecnologia delle opere di rete. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le audizioni pubbliche e le altre iniziative di coinvolgimento dei portatori di interessi siano inclusive e accessibili, consentano al pubblico di interagire in tempo utile con i promotori dei progetti e i responsabili politici e incoraggino la partecipazione attiva a ogni fase di sviluppo, costruzione ed esercizio dei progetti.

11. Nel caso delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini gli Stati membri dovrebbero applicare procedure autorizzative semplificate e requisiti di autorizzazione proporzionati, anche per la connessione alla rete degli impianti di proprietà di tali comunità, e ridurre al minimo le procedure e i requisiti inerenti alle licenze di produzione, come pure i permessi d’esercizio o le certificazioni analoghe, garantendo nel contempo il rispetto del diritto dell’UE.

12. Nell’attuare le raccomandazioni ai punti da 8 a 11, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 5, lettera c), e nella sezione 6, lettera a), degli orientamenti che figurano documento di lavoro dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione[3]SWD(2024) 124..

MIGLIORARE IL COORDINAMENTO INTERNO

13. Gli Stati membri dovrebbero assicurare un coordinamento efficace delle autorità competenti a livello nazionale, regionale e comunale per quanto riguarda i rispettivi ruoli e responsabilità, nonché razionalizzare la legislazione, la regolamentazione e le procedure applicabili all’autorizzazione dei progetti di energia rinnovabile e delle infrastrutture correlate.

14. Gli Stati membri dovrebbero designare i punti di contatto unici per il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e per i progetti di interesse comune e di interesse reciproco, come previsto rispettivamente dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal regolamento (UE) 2022/869, in modo da limitare il numero di autorità coinvolte allo stretto necessario. Gli Stati membri dovrebbero massimizzare l’efficienza, tenendo conto dei vantaggi derivanti dal concentrare competenze tecnologiche, ambientali e giuridiche.

15. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i punti di contatto unici fungano da Mediatore fra gli sviluppatori dei progetti e le altre autorità competenti onde garantire tanto l’interpretazione uniforme delle norme in materia di rilascio delle autorizzazioni quanto lo sviluppo delle capacità di tutte le autorità coinvolte.

16. Gli Stati membri dovrebbero incentivare i punti di contatto unici e le altre autorità competenti ad avviare, subito dopo l’inizio della procedura autorizzativa, scambi in merito alle esigenze e ai potenziali rischi legati all’autorizzazione dei progetti.

17. Gli Stati membri dovrebbero introdurre norme sulle conseguenze di eventuali ritardi o omissioni delle autorità amministrative, ad esempio prevedendo la tacita approvazione delle fasi intermedie in assenza di una risposta esplicita della o delle autorità competenti entro i termini stabiliti, anche al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e con le necessarie misure di salvaguardia.

18. Nell’attuare le raccomandazioni ai punti da 13 a 17, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 3 degli orientamenti che figurano nel documento dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione[4]SWD(2024) 124..

PROCEDURE CHIARE, TRASPARENTI E DIGITALIZZATE

19. All’inizio della procedura autorizzativa dei progetti di energia rinnovabile e delle infrastrutture correlate gli Stati membri dovrebbero comunicare ai richiedenti informazioni chiare, complete e trasparenti su tutti gli obblighi e le fasi procedurali, comprese le procedure di reclamo[5]Si veda ad esempio questa sintesi di tutte le norme nazionali pertinenti sulla gestione dei reclami in materia ambientale, presentata in modo facilmente fruibile: https://e-justice.europa.eu/300/IT/access_to_justice_in_environmental_matters.

20. Gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure autorizzative totalmente digitali e sistemi di comunicazione elettronica quanto prima e comunque entro il 21 novembre 2025 a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Nel farlo essi dovrebbero avvalersi di strumenti digitali per monitorare e far rispettare i termini stabiliti e informare i richiedenti dello stato della loro domanda. Il manuale delle procedure online da mettere a disposizione degli sviluppatori di progetti a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, anche attraverso il portale YourEurope[6]Alle procedure autorizzative si applica il punto relativo all’avvio, alla gestione e alla chiusura di un’impresa di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj)., dovrebbe includere una chiara descrizione sequenziale delle fasi e dei termini vincolanti per ciascuna fase della procedura autorizzativa con l’indicazione della durata massima di ciascuna proroga, oltre a modelli per le domande, studi e dati ambientali nonché informazioni sulle opzioni di partecipazione del pubblico e sugli oneri amministrativi.

21. Gli Stati membri dovrebbero sondare la possibilità di utilizzare meglio le nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale e i dati geospaziali, per individuare i casi in cui è possibile velocizzare e automatizzare il trattamento delle informazioni e sostituire la comunicazione da parte dei promotori dei progetti con dati ottenuti con altri mezzi, riducendo così l’onere per i promotori stessi e accelerando la procedura autorizzativa.

22. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i progetti di rilevanza transfrontaliera siano trattati a livello nazionale, coinvolgendo le autorità locali interessate a seconda dei casi.

23. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati intrattengano discussioni bilaterali con gli sviluppatori e, se del caso, con le autorità locali già nelle fasi iniziali del processo di pianificazione al fine di valutare le esigenze in termini di autorizzazione del progetto e consultazione pubblica, unitamente alle misure di mitigazione necessarie per ridurre al minimo l’impatto ambientale, giungendo, se possibile, all’elaborazione di un calendario esaustivo per le autorizzazioni.

24. Nell’attuare le raccomandazioni ai punti da 19 a 23, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 3 degli orientamenti che figurano nel documento dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione[7]SWD(2024) 124..

RISORSE UMANE E COMPETENZE SUFFICIENTI

25. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni e le autorità incaricate della valutazione ambientale dispongano di un organico sufficiente e adeguato, in possesso delle giuste competenze e qualifiche. A tal fine gli Stati membri dovrebbero valutare l’opportunità di istituire, in stretta cooperazione con le parti sociali dei settori interessati, centri nazionali di eccellenza per la formazione tematica e piattaforme di scambio tra le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni.

26. Gli Stati membri dovrebbero garantire un finanziamento sufficiente e adeguato delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e sfruttare le opportunità di finanziamento unionale e nazionale disponibili per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione, in particolare a livello regionale e locale; dovrebbero altresì cooperare con i partenariati su vasta scala per le competenze istituiti nell’ambito del patto per le competenze negli ecosistemi delle energie rinnovabili onshore e offshore[8]https://pact-for-skills.ec.europa.eu/about/industrial-ecosystems-and-partnerships/renewables_itallo scopo di colmare le lacune nelle competenze del personale addetto al rilascio delle autorizzazioni e alle valutazioni ambientali.

27. Nell’attuare le raccomandazioni ai punti 25 e 26, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 4 degli orientamenti che figurano nel documento dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione [9]SWD(2024) 124..

INDIVIDUARE E PIANIFICARE MEGLIO I SITI DEI PROGETTI

28. Ai fini degli obblighi di mappatura di cui agli articoli 15 ter e 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001, gli Stati membri dovrebbero eliminare rapidamente gli ostacoli normativi, individuare le lacune nei dati e garantire il coinvolgimento tempestivo dei portatori di interessi pertinenti per agevolare la raccolta di dati ambientali e incrementare il sostegno pubblico. A questo scopo gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare le serie di dati aggiornate messe a disposizione dal laboratorio di geografia dell’energia e dell’industria (Energy and Industry Geography Lab – EIGL)[10]https://ec.europa.eu/energy-industry-geography-lab e dal sistema di informazioni geografiche per il fotovoltaico (Photovoltaic Geographical Information System – PVGIS)[11]https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis_it, integrandole con le serie di dati disponibili a livello nazionale o regionale.

29. Gli Stati membri dovrebbero limitare al minimo necessario le zone di esclusione in cui non può essere sviluppata l’energia rinnovabile («zone di esclusione»). Essi dovrebbero fornire informazioni chiare e trasparenti, corredate di una giustificazione motivata, sulle restrizioni dovute alla distanza dagli abitati e dalle zone dell’aeronautica militare o civile. Le restrizioni dovrebbero essere basate su dati concreti e concepite in modo da rispondere allo scopo perseguito massimizzando la disponibilità di spazio per lo sviluppo dei progetti di energia rinnovabile, tenuto conto degli altri vincoli di pianificazione territoriale.

30. Gli Stati membri dovrebbero razionalizzare gli obblighi di valutazione ambientale per i progetti di energia rinnovabile e le infrastrutture correlate. A tal fine essi dovrebbero attenersi agli orientamenti tecnici disponibili su come conciliare la diffusione delle energie rinnovabili e delle relative reti con la legislazione ambientale dell’Unione. Per migliorare la qualità del processo di valutazione dell’impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero rendere obbligatoria la definizione del campo d’applicazione («scoping»)[12]Per «scoping» s’intende la formulazione di un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni ambientali, da presentare sotto forma di rapporto di valutazione dell’impatto ambientale.anche per i progetti infrastrutturali correlati. Gli Stati membri dovrebbero applicare procedure comuni o coordinate per tutte le valutazioni pertinenti derivanti dal diritto ambientale dell’Unione.

31. Gli Stati membri dovrebbero agevolare la condivisione dei dati emersi dalle valutazioni ambientali passate e dal monitoraggio degli impatti ambientali dell’energia da fonti rinnovabili e dei progetti infrastrutturali correlati, anche digitalizzando tali dati e raccogliendoli in un portale accessibile al pubblico. Gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi volti a colmare le lacune nelle conoscenze relative alla distribuzione e alle condizioni degli habitat protetti nonché alla distribuzione e ai percorsi migratori delle specie, soprattutto nell’ambiente marino, e provvedere affinché i dati ottenuti dal monitoraggio siano messi rapidamente a disposizione del pubblico, in particolare dei promotori dei progetti.

32. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la partecipazione del pubblico alla definizione dei piani territoriali sin dalle prime fasi, promuovendo l’uso polivalente dei siti e garantendo trasparenza su dove e come possono essere costruiti o installati i progetti di energia rinnovabile e le infrastrutture correlate, compresi gli impianti su piccola scala a livello comunale. Gli Stati membri dovrebbero perseguire una pianificazione a lungo termine, coordinata e preventiva delle reti, dello stoccaggio e delle capacità di produzione di energia rinnovabile a tutti i livelli, anche nel contesto della cooperazione regionale.

33. Nell’attuare le raccomandazioni ai punti da 28 a 32, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 5 degli orientamenti che figurano nel documento dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione[13]SWD(2024) 124..

CONNESSIONE PIÙ AGEVOLE ALLA RETE E USO EFFICIENTE DELLE RETI

34. Gli Stati membri dovrebbero attuare una pianificazione a lungo termine della rete e investimenti ex ante coerenti con l’espansione prevista delle capacità di produzione di energia rinnovabile, tenendo conto della domanda futura e dell’obiettivo della neutralità climatica.

35. Gli Stati membri dovrebbero stabilire procedure semplificate per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti, anche chiarendo le restrizioni applicabili all’uso del suolo e le distanze obbligatorie e formulando orientamenti sulla distinzione tra revisione della potenza e nuovi progetti nell’assetto nazionale.

36. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di sistemi:

i) elaborino piani di sviluppo della rete che integrino adeguatamente le esigenze in termine di rinnovabili ed elettrificazione;

ii) applichino una procedura digitale trasparente per la presentazione delle domande di connessione alla rete;

iii) forniscano informazioni sulle capacità di rete disponibili;

iv) ottimizzino l’uso della capacità di rete permettendo che se ne servano centrali elettriche che combinano più tecnologie complementari.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i gestori dei sistemi di distribuzione intraprendano tali azioni, qualora non lo abbiano già fatto.

37. Una volta adottata, gli Stati membri dovrebbero recepire rapidamente nell’ordinamento nazionale la rifusione della direttiva sui mercati del gas[14]Non ancora adottata. Approvata dal Parlamento europeo (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0283_IT.html), in attesa di adozione da parte del Consiglio. al fine di garantire la certezza del diritto per la riconversione all’idrogeno dei gasdotti adibiti al gas naturale, indicando chiaramente quali nuove autorizzazioni potrebbero essere necessarie e consentendo il cosiddetto «grandfathering» delle autorizzazioni attuali.

38. Nell’attuare le raccomandazioni ai punti da 34 a 37, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche descritte nella sezione 6 degli orientamenti che figurano nel documento dei servizi della Commissione connesso alla presente raccomandazione[15]SWD(2024) 124..

PROGETTI INNOVATIVI

39. Gli Stati membri sono incoraggiati a porre in essere spazi di sperimentazione normativa per concedere a tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi esenzioni mirate dal quadro legislativo o regolamentare nazionale, regionale o locale, al fine di agevolare l’autorizzazione e sostenere così la diffusione delle energie rinnovabili, delle relative reti, dello stoccaggio e di altre tecnologie di decarbonizzazione e la loro integrazione nel sistema, ma anche di agevolare l’autorizzazione di siti di prova per nuove tecnologie.

MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E RIESAME

40. Gli Stati membri dovrebbero istituire un punto di contatto per gli sviluppatori di progetti e per la Commissione, incaricato di monitorare regolarmente le principali strozzature nel processo autorizzativo e di affrontare i problemi incontrati dagli sviluppatori dei progetti di energia rinnovabile e dei progetti infrastrutturali correlati. Gli Stati membri dovrebbero continuare a monitorare gli impatti occupazionali, sociali e distributivi dello sviluppo e della diffusione delle energie rinnovabili, in linea con la raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica[16]Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica..

41. Gli Stati membri dovrebbero sottoporre ad audit le proprie procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile e alle infrastrutture correlate, mappare i processi e le autorità coinvolte ed effettuare valutazioni periodiche al fine di individuare e attuare misure tese ad accelerare tali procedure.

42. Gli Stati membri sono incoraggiati a comunicare alla Commissione, in particolare nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima che sono tenuti a presentare a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[17]Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj)., tutte le informazioni dettagliate disponibili sulle misure nazionali adottate nel contesto della presente raccomandazione.

43. La Commissione, tenuto conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, esaminerà l’attuazione della presente raccomandazione in sede di valutazione della necessità di misure supplementari per coadiuvare gli Stati membri nell’attuazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni stabilite della direttiva (UE) 2018/2001, anche attraverso lo sviluppo di indicatori chiave di prestazione indicativi, obbligo cui deve adempiere entro il 21 novembre 2025 a norma della predetta direttiva.

***

Raccomandazione (UE) 2024/1344 della Commissione, del 13 maggio 2024, sulla progettazione delle aste per le energie rinnovabili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(omissis)

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

DEFINIZIONI

(1) Ai fini della presente raccomandazione, per «asta» si intende un meccanismo di mercato finalizzato all’assegnazione di beni in caso di offerta eccedentaria e alla formazione dei prezzi di beni di cui il soggetto banditore ignora il prezzo di mercato. L’assegnazione si basa esclusivamente sulle offerte presentate dai partecipanti secondo regole di aggiudicazione trasparenti. Ai fini della presente raccomandazione, i termini «asta» e «procedura di gara» sono utilizzati in modo intercambiabile.

CONSIDERAZIONI GENERALI APPLICABILI ALLA PROGETTAZIONE DELLE ASTE

(2) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la progettazione delle aste contribuisca a una diffusione rapida, efficiente e sostenibile delle energie rinnovabili con modalità concorrenziali, attragga investimenti privati e apporti al settore benefici come la certezza degli investimenti.

(3) Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che la progettazione aumenti le possibilità di esito positivo dell’asta tenendo conto della situazione del mercato. Ciò implica tra l’altro il coinvolgimento costante dei partecipanti al mercato e degli esperti sin dalle prime fasi del processo di progettazione e l’allineamento della complessità delle aste alla maturità del mercato.

(4) Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, dovrebbero avvalersi dei canali esistenti per il dialogo strutturato in materia di energie rinnovabili per cercare di armonizzare la progettazione delle aste che riguardano la stessa tecnologia per l’energia rinnovabile e perseguono obiettivi analoghi, così da ridurre i costi delle operazioni per lo sviluppo dei progetti e per gli Stati membri stessi. Dovrebbero prendere in considerazione le possibilità di armonizzazione in particolare quando le aste riguardano tecnologie per l’energia rinnovabile che condividono la medesima ubicazione geografica, ad esempio lo stesso fondale marino, e quando vengono introdotti criteri diversi dal prezzo. Gli Stati membri dovrebbero cooperare per limitare le divergenze nella progettazione delle aste e nelle metodologie utilizzate per misurare i criteri diversi dal prezzo, restando flessibili ove necessario.

(5) Al fine di incrementare la trasparenza e la certezza a beneficio degli operatori di mercato in tutta l’Unione e agevolare gli investimenti necessari a soddisfare le esigenze di diffusione delle rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le informazioni relative al proprio calendario delle aste sull’apposita piattaforma interattiva dell’Unione istituita dalla Commissione.

CRITERI DIVERSI DAL PREZZO E LORO UTILIZZO IN FASE DI PRESELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE

(6) Nell’ambito delle aste gli Stati membri dovrebbero utilizzare criteri diversi dal prezzo nella fase di preselezione o di aggiudicazione, o in entrambe, al fine di perseguire obiettivi che non possono essere ridotti alla sola dimensione del prezzo, come la qualità, la capacità di realizzare il progetto nei tempi previsti, la condotta responsabile delle imprese, la cibersicurezza e la sicurezza dei dati e il contributo alla resilienza, alla sostenibilità ambientale o all’innovazione. Nel decidere se introdurre criteri diversi dal prezzo in fase di preselezione o di aggiudicazione, gli Stati membri dovrebbero evitare impatti negativi sulla competitività della procedura di gara, in particolare per i progetti in materia di energie rinnovabili di minori dimensioni, e definire e valutare i criteri in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio, che non determini un aumento sproporzionato dei costi.

(7) Gli Stati membri dovrebbero utilizzare criteri diversi dal prezzo nella fase di preselezione quando stabiliscono una soglia minima per l’obiettivo perseguito che tutti gli offerenti che partecipano all’asta devono rispettare. Dovrebbero invece utilizzarli nella fase di aggiudicazione quando intendono incentivare un miglior conseguimento di un determinato obiettivo, ad esempio una qualità superiore, l’integrazione del sistema energetico o la fornitura di soluzioni innovative per un determinato livello di sostegno; i criteri dovrebbero essere formulati in modo da consentire la formazione di una graduatoria dei progetti ammissibili. Si dovrebbero evitare criteri di aggiudicazione diversi dal prezzo che siano troppo generici o troppo ampi.

(8) Quando utilizzano criteri diversi dal prezzo per perseguire più obiettivi, gli Stati membri dovrebbero garantirne la coerenza. I criteri diversi dal prezzo dovrebbero essere definiti tenendo conto del modo in cui ciascuna tecnologia può contribuire all’obiettivo strategico. I criteri non dovrebbero limitarsi a riprodurre requisiti concreti già stabiliti nella normativa unionale o nazionale applicabile. In alcuni casi possono essere giustificati criteri che precisano le disposizioni giuridiche generali vigenti in relazione a una data procedura di gara. L’inclusione di criteri diversi dal prezzo dovrebbe tradursi in un contributo netto all’obiettivo strategico in aggiunta a quanto già imposto dalla normativa vigente. Per alcuni criteri diversi dal prezzo utilizzati nella fase di preselezione, quali la condotta responsabile delle imprese, la cibersicurezza e la sicurezza dei dati, può essere opportuno esigere la conformità alla legislazione applicabile.

(9) Gli Stati membri dovrebbero definire una metodologia trasparente, obiettiva e non discriminatoria per valutare le offerte a fronte dei criteri diversi dal prezzo selezionati, in particolare attraverso una valutazione quantitativa basata su un sistema di punteggio stabilito e pubblicato prima dello svolgimento della procedura di gara.

(10) Gli Stati membri che utilizzano criteri diversi dal prezzo dovrebbero dotarsi di meccanismi per garantirne il rispetto. I casi di non conformità dovrebbero essere individuati e dovrebbero essere comminate sanzioni adeguate, sufficientemente elevate da disincentivare strategie di offerta basate sul mancato rispetto dei criteri diversi dal prezzo verificati solo ex post.

(11) Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità delle risorse amministrative necessarie per una verifica efficace ed efficiente della conformità ai criteri di preselezione e di aggiudicazione diversi dal prezzo.

USO DI PARTICOLARI CRITERI DIVERSI DAL PREZZO

(12) Gli Stati membri dovrebbero includere quanto prima nelle loro aste criteri di preselezione o di aggiudicazione diversi dal prezzo riguardanti il contributo a una catena di approvvigionamento resiliente – in conformità alla normativa dell’Unione che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette – allo scopo di evitare l’eccessiva dipendenza da un’unica fonte di approvvigionamento e preservare al contempo la competitività delle aste.

(13) Gli Stati membri che si avvalgono di criteri ambientali e di sostenibilità nelle aste dovrebbero utilizzarli nella fase di preselezione o di aggiudicazione, o in entrambe, a seconda degli obiettivi strategici che intendono perseguire. Detti obiettivi strategici possono includere la protezione dell’ambiente e il ripristino dell’ecosistema, o ancora aspetti relativi alla riciclabilità dei prodotti utilizzati e più in generale alla circolarità della vita dei prodotti.

(14) Gli Stati membri che intendono promuovere l’innovazione attraverso il ricorso a criteri diversi dal prezzo dovrebbero utilizzarli preferibilmente nella fase di aggiudicazione. Quando i criteri inerenti all’innovazione sono intesi a migliorare le prestazioni o l’efficienza, ad esempio dal punto di vista della sostenibilità, i parametri dovrebbero essere definiti in modo quantitativo. Gli Stati membri dovrebbero preferire parametri quantitativi anche quando perseguono l’innovazione dirompente. In circostanze eccezionali, laddove non si possano applicare parametri quantitativi, è possibile optare per una valutazione qualitativa basata su un’ampia consultazione e collaborazione con i portatori di interessi e gli esperti nel corso del processo di progettazione dell’asta. In ogni caso gli Stati membri dovrebbero dare sufficiente visibilità alle modalità di attribuzione del punteggio prima dello svolgimento dell’asta.

(15) Gli Stati membri che intendono promuovere l’integrazione del sistema energetico attraverso il ricorso a criteri diversi dal prezzo, ad esempio premiando la partecipazione a servizi ancillari/di bilanciamento o il contributo alla riduzione della congestione della rete, dovrebbero utilizzarli nella fase di preselezione o di aggiudicazione, o in entrambe.

(16) Gli Stati membri che intendono promuovere la cibersicurezza e la sicurezza dei dati attraverso il ricorso a criteri diversi dal prezzo dovrebbero utilizzarli principalmente nella fase di preselezione. Tali criteri dovrebbero contribuire al perseguimento degli obiettivi della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio [18]Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj)., vale a dire un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, ed essere formulati tenendo conto dei pertinenti rischi di cibersicurezza e delle relative origini. I criteri potrebbero includere la sicurezza fin dalla progettazione delle reti digitali negli impianti eolici, misure volte ad attenuare i rischi di cibersicurezza nella catena di approvvigionamento e il controllo dei dati conservati e trattati. Se del caso, durante la costruzione e l’esercizio degli impianti dovrebbero essere promossi, ove disponibili, i sistemi europei di certificazione della cibersicurezza adottati a norma del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio[19]Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (GU L 151, del 7.6.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj)..

(17) Gli Stati membri che applicano criteri relativi alla condotta responsabile delle imprese, tra cui il rispetto dei diritti umani e delle pratiche del dovere di diligenza in materia ambientale nella catena del valore, dovrebbero includerli nella fase di preselezione. Gli Stati membri dovrebbero richiedere l’applicazione del codice nazionale di condotta responsabile delle imprese o, in futuro, quando sarà disponibile, di un codice europeo di condotta responsabile delle imprese, a meno che la normativa vigente non prescriva già il rispetto di questi criteri o di criteri equivalenti.

(18) Gli Stati membri dovrebbero introdurre, ove necessario, criteri diversi dal prezzo relativi ai benefici per le comunità locali, come la promozione della partecipazione dei cittadini ai progetti, anche attraverso le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini.

MISURE VOLTE A INCENTIVARE IL COMPLETAMENTO DEI PROGETTI NEI TEMPI PREVISTI

(19) Gli Stati membri dovrebbero predisporre misure volte a garantire il completamento dei progetti nei tempi previsti, ad esempio introducendo sanzioni, sulla scorta di una valutazione dettagliata, in caso di mancato completamento o ritardi nella messa in servizio. Le sanzioni dovrebbero essere fissate a un livello tale da bilanciare la necessità di garantire una procedura di gara competitiva e quella di dissuadere le imprese dal presentare offerte se non hanno la ferma intenzione di realizzare il progetto e rispettarne le specifiche (compresi i criteri di preselezione).

(20) Per le aste riguardanti l’eolico offshore, come regola generale gli Stati membri dovrebbero mettere all’asta siti che sono stati oggetto di opportune indagini preliminari per limitare i rischi del progetto e aumentare le probabilità che venga realizzato integralmente e nei tempi previsti. In questi casi le sanzioni per il mancato completamento dovrebbero essere più severe rispetto a quelle previste per i siti offshore che non sono stati oggetto di indagini preliminari, in modo tale da aumentare la probabilità che il progetto sia completato.

(21) Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di includere clausole di indicizzazione nella progettazione delle aste, in particolare nelle situazioni in cui la copertura dei rischi (hedging) da parte delle imprese non è fattibile o è troppo costosa, così da garantire il completamento dei progetti nei tempi previsti, bilanciando la ripartizione del rischio tra lo sviluppatore del progetto e il soggetto banditore e tenendo conto della disponibilità di diverse opzioni di riduzione dei rischi. Nelle aste in cui sono previsti aiuti di Stato sotto forma di sostegno diretto dei prezzi, gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di includere clausole di indicizzazione per la fase di costruzione del progetto. Quando si stabiliscono clausole di indicizzazione, l’impatto sulle finanze pubbliche dovrebbe essere debitamente valutato e tenuto in considerazione nella dotazione di bilancio complessiva destinata ai regimi di sostegno.

(22) Per quanto riguarda le aste che non prevedono aiuti di Stato sotto forma di sostegno diretto dei prezzi, ma che raccolgono denaro grazie alla possibilità di presentare offerte negative, gli Stati membri dovrebbero richiedere che il pagamento venga effettuato a rate nell’arco di un determinato periodo di tempo, così da integrare nella progettazione la copertura del rischio di inflazione e limitare i rischi finanziari per lo sviluppatore.

OFFERTE NEGATIVE

(23) Gli Stati membri che organizzano aste in cui è possibile presentare offerte negative dovrebbero provvedere affinché siano progettate in modo che le offerte riflettano il valore di mercato del progetto e massimizzino la probabilità che quest’ultimo si concretizzi.

(24) Gli Stati membri dovrebbero combinare progressivamente la possibilità di presentare offerte negative con criteri diversi dal prezzo utili a perseguire molteplici obiettivi strategici che contribuiscono al Green Deal europeo[20]Comunicazione della Commissione «Il Green Deal europeo» [COM(2019) 640 final]., segnatamente al piano industriale del Green Deal[21]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un piano industriale del Green Deal per l’era a zero emissioni nette» [COM(2023) 62 final].e al piano REPowerEU[22]Comunicazione della Commissione «Piano REPowerEU» [COM(2022) 230 final]..

(25) La totalità o la maggioranza dei proventi delle aste basate su offerte negative dovrebbe essere destinata a sostenere lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso il rafforzamento o l’espansione della rete, o la flessibilità non fossile.

MASSIMALI DI OFFERTA

(26) Quando decidono di includere massimali di offerta nelle aste che prevedono aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero fissare detti massimali in modo che riflettano l’ammontare del sostegno che sono disposti a erogare per il progetto, tenuto conto tra l’altro dei diversi costi livellati dell’energia elettrica di ogni singolo progetto, onde evitare una scarsa partecipazione all’asta. A tal fine gli Stati membri dovrebbero fissare il volume di energia elettrica messo all’asta a un livello che preservi la competitività della procedura di gara.

GARANTIRE PARITÀ DI CONDIZIONI PER LE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE E LE PMI

(27) Gli Stati membri che decidono di ricorrere alle aste per assegnare aiuti a progetti sviluppati da comunità di energia rinnovabile o PMI[23]Quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. dovrebbero prendere in considerazione ad esempio la possibilità di concedere loro maggiore flessibilità, su base oggettiva, per quanto riguarda i requisiti di preselezione; possono altresì valutare l’opportunità di dotazioni distinte, adattate alle aste per questo tipo di progetti. Se del caso, al momento della progettazione delle aste si dovrebbe tenere conto della possibilità che una comunità di energia rinnovabile sia aperta alla partecipazione transfrontaliera.

Note   [ + ]

1. Quale definita all’articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001.
2. «Guidance to the Member States on good practices to speed up permit-granting procedures for renewable energy and related infrastructure projects» (SWD(2024) 124).
3, 4, 7, 9, 13, 15. SWD(2024) 124.
5. Si veda ad esempio questa sintesi di tutte le norme nazionali pertinenti sulla gestione dei reclami in materia ambientale, presentata in modo facilmente fruibile: https://e-justice.europa.eu/300/IT/access_to_justice_in_environmental_matters
6. Alle procedure autorizzative si applica il punto relativo all’avvio, alla gestione e alla chiusura di un’impresa di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).
8. https://pact-for-skills.ec.europa.eu/about/industrial-ecosystems-and-partnerships/renewables_it
10. https://ec.europa.eu/energy-industry-geography-lab
11. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis_it
12. Per «scoping» s’intende la formulazione di un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni ambientali, da presentare sotto forma di rapporto di valutazione dell’impatto ambientale.
14. Non ancora adottata. Approvata dal Parlamento europeo (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0283_IT.html), in attesa di adozione da parte del Consiglio.
16. Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica.
17. Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).
18. Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).
19. Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (GU L 151, del 7.6.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj).
20. Comunicazione della Commissione «Il Green Deal europeo» [COM(2019) 640 final].
21. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un piano industriale del Green Deal per l’era a zero emissioni nette» [COM(2023) 62 final].
22. Comunicazione della Commissione «Piano REPowerEU» [COM(2022) 230 final].
23. Quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

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