Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni: novità dalla legge di delegazione europea. In particolare, l'art. 8 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (in Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2024, n. 46) dispone i principi e i criteri direttivi «per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (Ue) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/Ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro».
Altre disposizioni della legge delega riguardano:
- cybersicurezza (art. 3);
- parità di retribuzione tra uomini e donne (art. 9);
- riduzione delle emissioni (art. 12);
- rendicontazione societaria di sostenibilità (art. 13).
Di seguito il testo delle misure sopra elencate.
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Legge 21 febbraio 2024, n. 15
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2022-2023. (24G00027)
(Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2024, n.46)
(omissis)
Capo II
Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee
Art. 3
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per
un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante
modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE)
2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
dicembre 2022, il Governo, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico puo'
essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione
delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, anche considerando
la possibilita' di applicazione della direttiva medesima ai comuni e
alle province secondo principi di gradualita', proporzionalita' e
adeguatezza;
b) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della
direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione
operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della
direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la
sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto
2007, n. 124;
c) avvalersi della facolta' di cui all'articolo 2, paragrafo 8,
della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle
competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che
svolgono attivita' nei settori ivi indicati o che forniscono servizi
esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva;
d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, quale autorita' nazionale competente e punto di contatto,
ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le
autorita' di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e
II alla medesima direttiva;
e) in relazione all'istituzione del team di risposta agli
incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10
della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni
dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in
materia di istituzione del CSIRT Italia, nonche' ampliare quanto
previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la
collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di
Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso di eventi
malevoli per la sicurezza informatica;
f) prevedere un regime transitorio per i soggetti gia' sottoposti
alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,
recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, garantendo termini
congrui di adeguamento, ai fini della migliore applicazione delle
disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;
g) prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei
soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della
direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal
paragrafo 4 del medesimo articolo 3, compresi i soggetti che
gestiscono servizi connessi o strumentali alle attivita' oggetto
delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della
cultura;
h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2,
della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere l'individuazione,
attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al
rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad
assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorita'
amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento
provvede altresi' all'aggiornamento degli strumenti adottati;
i) introdurre nella legislazione vigente, anche in materia
penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto
recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della
direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata delle
vulnerabilita';
l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle
attivita' previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini
dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23,
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;
n) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed
esecuzione, in particolare:
1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive
rispetto alla gravita' della violazione degli obblighi derivanti
dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai
limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad
adempiere;
2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle
sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per
incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale;
o) assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni
adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della
direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi
dell'articolo 5 della presente legge per il recepimento della
direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2022, nonche' le disposizioni del regolamento (UE)
2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 16 della presente
legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della
direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2022;
p) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le
integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
(omissis)
Art. 8
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la
direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
durante il lavoro
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie
ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431,
in conformita' al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui
alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo,
del 3 febbraio 2021, in particolare attraverso la previsione di
obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di
formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di
applicazione della direttiva, sentita anche la comunita' scientifica
in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio;
b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al
fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE)
2022/431.
(omissis)
Art. 9
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare
l'applicazione del principio della parita' di retribuzione tra
uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore
attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di
applicazione
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2023/970 del Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio
2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie
ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva
(UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei
considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia
per la parita' di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della
Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel
rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;
b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le
metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro,
prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella
definizione di tale valore ed evitando incertezze interpretative e
applicative;
c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza
retributiva, estendere a una piu' ampia platea di destinatari gli
obblighi concernenti l'accessibilita' e le comunicazioni di
informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza
delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando
altresi' la possibilita' di ricavare in modo automatico le
informazioni richieste da dati amministrativi gia' esistenti, quali i
flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli
enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per
le imprese.
(omissis)
Art. 12
Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della
direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del
trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti
i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione
di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante
modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice
del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio
2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorita' nazionale
competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno
2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da
svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata
rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti
decisori adottati dalla stessa autorita';
b) istituire un'autorita' nazionale competente responsabile
dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo
scambio di quote di emissione «ETS II», in ragione dell'autonomia
tecnica e normativa nonche' della specificita' di tale ambito;
c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive
procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra (European Union emissions trading
system - EU ETS), coordinando e integrando tali procedure con il
sistema informatizzato gia' esistente nel Portale ETS di cui
all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47;
d) rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di
definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di
conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni
anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;
e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di
nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle
attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio
nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai
procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote
di emissione di gas a effetto serra;
f) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo
3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto
marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia
destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto
marittimo;
g) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e
coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno
2020, n. 47, assicurando la neutralita' sui saldi di finanza pubblica
nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle
quote di emissione.
Art. 13
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la
direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di
sostenibilita', e per l'adeguamento della normativa nazionale
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie ad
assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE)
2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in
materia di rendicontazione di sostenibilita' e di attestazione della
conformita' della rendicontazione;
b) prevedere che la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB), quale autorita' nazionale competente ai sensi
dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 dicembre 2004, disponga dei poteri di
vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il
rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilita' previsti
dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati
aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera w-quater), del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione
della citata direttiva, ivi compresi:
1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti
dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;
2) il potere di applicare almeno le misure e le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 28 ter della citata direttiva
2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e
del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva medesima, come
recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58
del 1998;
c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla
CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del perimetro di
vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilita'
individuato ai sensi della lettera b) del presente comma, i poteri di
vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il
rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attivita' di
attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da
ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle
disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di
cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla
revisione legale dei conti nonche', con riguardo alla previsione di
sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti
edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati
agli articoli da 24 a 26 del citato decreto legislativo n. 39 del
2010;
d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto
del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di
rendicontazione di sostenibilita' individuato ai sensi della lettera
b) del presente comma e del riparto di competenze in materia di
attestazione della conformita' della rendicontazione individuato ai
sensi della lettera c) del medesimo comma;
e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative
previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle
caratteristiche e delle peculiarita' del contesto nazionale di
riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette
opzioni, della necessita' di garantire la tutela dei destinatari di
tali informazioni di sostenibilita' nonche' l'integrita' e la
qualita' dei servizi di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita', tenuto conto anche della fase di
prima applicazione della nuova disciplina;
f) apportare, in conformita' alle definizioni e alla disciplina
della direttiva (UE) 2022/2464 nonche' ai principi e criteri
direttivi specifici previsti dal presente comma, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea,
per i settori interessati dalla direttiva medesima, al fine di
realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni
vigenti;
g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal
Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno
e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentiti la Banca
d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i
profili di competenza con riferimento ai soggetti da essi vigilati,
per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della
delega di cui al presente articolo, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;
h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche
mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le
amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle
materie della sostenibilita' ambientale, sociale e della tutela dei
diritti umani, prevedendo anche la facolta' di concludere appositi
protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di
agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai sensi
delle lettere b) e c) del presente comma sul rispetto degli obblighi
di rendicontazione di sostenibilita' e di attestazione della
conformita' della medesima.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.