Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni: novità dalla legge di delegazione europea

Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
Nella legge n. 15/2024 anche misure su emissioni, rendicontazione societaria di sostenibilità e cybersicurezza

Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni: novità dalla legge di delegazione europea. In particolare, l'art. 8 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (in Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2024, n. 46) dispone i principi e i criteri direttivi «per l'esercizio della delega per il  recepimento della direttiva (Ue)  2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/Ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro».

Altre disposizioni della legge delega riguardano:

  • cybersicurezza (art. 3);
  • parità di retribuzione tra uomini e donne (art. 9);
  • riduzione delle emissioni (art. 12);
  • rendicontazione societaria di sostenibilità (art. 13).

Di seguito il testo delle misure sopra elencate.

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Legge 21 febbraio 2024, n. 15

 

Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2022-2023. (24G00027)
(Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2024, n.46)

 

(omissis)

Capo II

Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee

                               Art. 3

Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il

  recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a  misure  per

  un livello comune elevato di  cibersicurezza  nell'Unione,  recante

  modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e  della  direttiva  (UE)

  2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva

(UE) 2022/2555  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14

dicembre 2022, il Governo, sentita l'Agenzia  per  la  cybersicurezza

nazionale, osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di

cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare i criteri in base ai quali un ente  pubblico  puo'

essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione

delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, anche considerando

la possibilita' di applicazione della direttiva medesima ai comuni  e

alle province secondo principi  di  gradualita',  proporzionalita'  e

adeguatezza;

b) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della

direttiva (UE) 2022/2555  gli  enti  della  pubblica  amministrazione

operanti nei settori  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  7,  della

direttiva medesima, compresi gli organismi  di  informazione  per  la

sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3  agosto

2007, n. 124;

c) avvalersi della facolta' di cui all'articolo 2,  paragrafo  8,

della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o piu' decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle

competenti amministrazioni, siano  esentati  soggetti  specifici  che

svolgono attivita' nei settori ivi indicati o che forniscono  servizi

esclusivamente  agli  enti  della  pubblica  amministrazione  di  cui

all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva;

d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la  cybersicurezza

nazionale, quale autorita' nazionale competente e punto di  contatto,

ai sensi  dell'articolo  8  della  direttiva  (UE)  2022/2555,  e  le

autorita' di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati  I  e

II alla medesima direttiva;

e)  in  relazione  all'istituzione  del  team  di  risposta  agli

incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di  cui  all'articolo  10

della  direttiva   (UE)   2022/2555,   confermare   le   disposizioni

dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio  2018,  n.  65,  in

materia di istituzione del  CSIRT  Italia,  nonche'  ampliare  quanto

previsto   dal   medesimo   decreto   legislativo    prevedendo    la

collaborazione tra tutte  le  strutture  pubbliche  con  funzioni  di

Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso  di  eventi

malevoli per la sicurezza informatica;

f) prevedere un regime transitorio per i soggetti gia' sottoposti

alla disciplina del  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,

recante attuazione della  direttiva  (UE)  2016/1148  del  Parlamento

europeo e del  Consiglio,  del  6  luglio  2016,  garantendo  termini

congrui di adeguamento, ai fini  della  migliore  applicazione  delle

disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;

g) prevedere  meccanismi  che  consentano  la  registrazione  dei

soggetti  essenziali  e  importanti,  di  cui  all'articolo  3  della

direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti  dal

paragrafo  4  del  medesimo  articolo  3,  compresi  i  soggetti  che

gestiscono servizi connessi  o  strumentali  alle  attivita'  oggetto

delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della

cultura;

h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo  2,

della   direttiva   (UE)   2022/2555,   prevedere   l'individuazione,

attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al

rapido  sviluppo  tecnologico,   delle   tecnologie   necessarie   ad

assicurare l'effettiva attivazione delle misure  stesse.  L'autorita'

amministrativa individuata come  responsabile  di  tale  procedimento

provvede altresi' all'aggiornamento degli strumenti adottati;

i)  introdurre  nella  legislazione  vigente,  anche  in  materia

penale, le modifiche necessarie al fine  di  assicurare  il  corretto

recepimento  nell'ordinamento  nazionale  delle  disposizioni   della

direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata  delle

vulnerabilita';

l) definire le competenze dell'Agenzia per  l'Italia  digitale  e

dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale  in  relazione  alle

attivita' previste dal regolamento (UE) n.  910/2014  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;

m)  individuare  criteri  oggettivi  e  proporzionati   ai   fini

dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo  23,

paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;

n) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed

esecuzione, in particolare:

1) prevedendo sanzioni effettive,  proporzionate  e  dissuasive

rispetto alla gravita'  della  violazione  degli  obblighi  derivanti

dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche  in  deroga  ai  criteri  e  ai

limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24

dicembre 2012, n. 234,  e  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,

introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad

adempiere;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle

sanzioni siano versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per

essere riassegnati all'apposito capitolo dello  stato  di  previsione

della spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  cui

all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2021,   n.   109,   per

incrementare  la  dotazione  del   bilancio   dell'Agenzia   per   la

cybersicurezza nazionale;

o) assicurare  il  migliore  coordinamento  tra  le  disposizioni

adottate ai sensi del presente  articolo  per  il  recepimento  della

direttiva  (UE)  2022/2555,  le  disposizioni   adottate   ai   sensi

dell'articolo  5  della  presente  legge  per  il  recepimento  della

direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

14 dicembre  2022,  nonche'  le  disposizioni  del  regolamento  (UE)

2022/2554 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14  dicembre

2022, e quelle adottate ai  sensi  dell'articolo  16  della  presente

legge per l'adeguamento a quest'ultimo e  per  il  recepimento  della

direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

14 dicembre 2022;

p) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni  e  le

integrazioni  occorrenti  ad  assicurare  il  coordinamento  con   le

disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

(omissis)

Art. 8  

Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il

  recepimento  della  direttiva  (UE)  2022/431,  che   modifica   la

  direttiva 2004/37/CE  sulla  protezione  dei  lavoratori  contro  i

  rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

  durante il lavoro

 

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva

(UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  marzo

2022, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le  modificazioni  necessarie

ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431,

in conformita' al Piano europeo di lotta contro  il  cancro,  di  cui

alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo,

del 3 febbraio 2021,  in  particolare  attraverso  la  previsione  di

obblighi  specifici  del  datore  di  lavoro,  anche  in  materia  di

formazione  ovvero  informazione,  in  ragione  del  nuovo  campo  di

applicazione della direttiva, sentita anche la comunita'  scientifica

in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio;

b) aggiornare l'attuale sistema  di  sorveglianza  sanitaria,  al

fine di assicurare la  corretta  applicazione  della  direttiva  (UE)

2022/431.

(omissis)

                               Art. 9

Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il

  recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo  e

  del  Consiglio,  del   10   maggio   2023,   volta   a   rafforzare

  l'applicazione del principio  della  parita'  di  retribuzione  tra

  uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore

  attraverso la trasparenza retributiva e i  relativi  meccanismi  di

  applicazione

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva

(UE) 2023/970 del Parlamento europeo del  Consiglio,  del  10  maggio

2023, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le  modificazioni  necessarie

ad assicurare la corretta e integrale  applicazione  della  direttiva

(UE)  2023/970,  tenendo  conto  anche  di   quanto   riportato   nei

considerando della direttiva medesima, in coerenza con  la  strategia

per la parita' di genere 2020-2025, di cui alla  comunicazione  della

Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel

rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;

b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le

metodologie  per  valutare  e  raffrontare  il  valore  del   lavoro,

prevedendo  anche  un  coinvolgimento  delle  parti   sociali   nella

definizione di tale valore ed evitando  incertezze  interpretative  e

applicative;

c) ai  fini  del  rafforzamento  dei  meccanismi  di  trasparenza

retributiva, estendere a una piu' ampia  platea  di  destinatari  gli

obblighi  concernenti  l'accessibilita'   e   le   comunicazioni   di

informazioni sul divario retributivo, tenuto  conto  della  rilevanza

delle informazioni sul divario  retributivo  di  genere,  verificando

altresi'  la  possibilita'  di  ricavare  in   modo   automatico   le

informazioni richieste da dati amministrativi gia' esistenti, quali i

flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori  di  lavoro  agli

enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri  amministrativi  per

le imprese.

(omissis)

 

Art. 12

Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il

  recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante  modifica  della

  direttiva  2003/87/CE  per  quanto  riguarda  il   contributo   del

  trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti

  i settori dell'economia dell'Unione e recante  adeguata  attuazione

  di una misura mondiale basata  sul  mercato,  e  2023/959,  recante

  modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema  per

  lo  scambio  di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto   serra

  nell'Unione,   e   della   decisione   (UE)   2015/1814,   relativa

  all'istituzione e al funzionamento di una  riserva  stabilizzatrice

  del mercato nel sistema dell'Unione per  lo  scambio  di  quote  di

  emissione dei gas a effetto serra

 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  10  maggio

2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai  principi

e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24

dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri  direttivi

specifici:

a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorita' nazionale

competente, di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  9  giugno

2020, n.  47,  in  considerazione  dell'ampliamento  dei  compiti  da

svolgere anche verso nuovi settori e tenuto  conto  dell'incrementata

rilevanza,  anche  sotto  l'aspetto  economico,   dei   provvedimenti

decisori adottati dalla stessa autorita';

b)  istituire  un'autorita'  nazionale  competente   responsabile

dell'attuazione della normativa correlata al  nuovo  sistema  per  lo

scambio di quote di emissione «ETS  II»,  in  ragione  dell'autonomia

tecnica e normativa nonche' della specificita' di tale ambito;

c)  ottimizzare  e  informatizzare  le  rinnovate  e   aggiuntive

procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di  quote  di

emissione di gas a effetto serra (European  Union  emissions  trading

system - EU ETS), coordinando e  integrando  tali  procedure  con  il

sistema  informatizzato  gia'  esistente  nel  Portale  ETS  di   cui

all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.

47;

d) rivedere e  adeguare  il  sistema  sanzionatorio  al  fine  di

definire  sanzioni  efficaci,  proporzionate  e   dissuasive   e   di

conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione delle  violazioni

anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;

e)  assegnare  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza

energetica i proventi  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative  di

nuova istituzione e  destinare  gli  stessi  al  miglioramento  delle

attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio

nonche' alla verifica del  rispetto  delle  condizioni  previste  dai

procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio  di  quote

di emissione di gas a effetto serra;

f) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo

3 octies bis, paragrafo  3,  secondo  comma,  quarto  periodo,  della

direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13

ottobre 2003, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto

marittimo,  non  attribuiti  al  bilancio  dell'Unione  europea,  sia

destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto

marittimo;

g)  abrogare  espressamente  le  disposizioni   incompatibili   e

coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno

2020, n. 47, assicurando la neutralita' sui saldi di finanza pubblica

nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle

quote di emissione.

 

                               Art. 13

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)

  2022/2464,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  537/2014,  la

  direttiva 2004/109/CE,  la  direttiva  2006/43/CE  e  la  direttiva

  2013/34/UE per quanto riguarda  la  rendicontazione  societaria  di

  sostenibilita', e per l'adeguamento della normativa nazionale

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva

(UE) 2022/2464  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14

dicembre 2022, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri

direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre

2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi

specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto

legislativo 30 dicembre 2016,  n.  254,  al  decreto  legislativo  18

agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,

al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,

al testo unico delle disposizioni in materia bancaria  e  creditizia,

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al  codice

delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7

settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie  ad

assicurare il corretto e integrale recepimento della  direttiva  (UE)

2022/2464 e  il  coordinamento  del  quadro  normativo  nazionale  in

materia di rendicontazione di sostenibilita' e di attestazione  della

conformita' della rendicontazione;

b) prevedere che la Commissione nazionale per le  societa'  e  la

borsa  (CONSOB),  quale  autorita'  nazionale  competente  ai   sensi

dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e

del  Consiglio,  del  15  dicembre  2004,  disponga  dei  poteri   di

vigilanza, di indagine e  sanzionatori  necessari  ad  assicurare  il

rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilita' previsti

dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti  quotati

aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, lettera w-quater), del testo  unico  delle  disposizioni  in

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, che  rientrano  nel  campo  di  applicazione

della citata direttiva, ivi compresi:

1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento  previsti

dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;

2) il potere di  applicare  almeno  le  misure  e  le  sanzioni

amministrative previste dall'articolo 28 ter della  citata  direttiva

2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure  e

del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva  medesima,  come

recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo  n.  58

del 1998;

c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze  e  alla

CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di  cui  al

decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  e  del  perimetro  di

vigilanza  della  CONSOB  sulla  rendicontazione  di   sostenibilita'

individuato ai sensi della lettera b) del presente comma, i poteri di

vigilanza, di indagine e  sanzionatori  necessari  ad  assicurare  il

rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi  all'attivita'  di

attestazione   della    conformita'    della    rendicontazione    di

sostenibilita'  disciplinati  dalla  direttiva  2006/43/CE,  come  da

ultimo  modificata  dalla   direttiva   (UE)   2022/2464,   e   dalle

disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con  i  poteri  di

cui dispongono in base alla legislazione vigente  con  riguardo  alla

revisione legale dei conti nonche', con riguardo alla  previsione  di

sanzioni  amministrative,  nel  rispetto  dei  criteri,  dei   limiti

edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione  disciplinati

agli articoli da 24 a 26 del citato decreto  legislativo  n.  39  del

2010;

d) apportare le occorrenti modifiche agli  articoli  8  e  9  del

decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto

del  nuovo  perimetro  di  vigilanza  della  CONSOB  in  materia   di

rendicontazione di sostenibilita' individuato ai sensi della  lettera

b) del presente comma e del  riparto  di  competenze  in  materia  di

attestazione della conformita' della rendicontazione  individuato  ai

sensi della lettera c) del medesimo comma;

e) esercitare,  ove  ritenuto  opportuno,  le  opzioni  normative

previste  dalla  direttiva  (UE)  2022/2464,  tenendo   conto   delle

caratteristiche  e  delle  peculiarita'  del  contesto  nazionale  di

riferimento,  dei  benefici  e  degli  oneri  sottesi  alle  suddette

opzioni, della necessita' di garantire la tutela dei  destinatari  di

tali  informazioni  di  sostenibilita'  nonche'  l'integrita'  e   la

qualita'  dei  servizi  di  attestazione  della   conformita'   della

rendicontazione di sostenibilita', tenuto conto anche della  fase  di

prima applicazione della nuova disciplina;

f) apportare, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina

della  direttiva  (UE)  2022/2464  nonche'  ai  principi  e   criteri

direttivi  specifici  previsti  dal  presente  comma,  le  occorrenti

modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione  europea,

per i settori  interessati  dalla  direttiva  medesima,  al  fine  di

realizzare  il  migliore  coordinamento  con  le  altre  disposizioni

vigenti;

g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria  adottata  dal

Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno

e nel  rispetto  delle  rispettive  attribuzioni,  sentiti  la  Banca

d'Italia e l'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  per  i

profili di competenza con riferimento ai soggetti da  essi  vigilati,

per l'attuazione  delle  disposizioni  emanate  nell'esercizio  della

delega di cui al presente articolo,  da  adottare  entro  centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo  di

recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche

mediante  lo  scambio  di  informazioni,   tra   la   CONSOB   e   le

amministrazioni  pubbliche  dotate  di  specifica  competenza   nelle

materie della sostenibilita' ambientale, sociale e della  tutela  dei

diritti umani, prevedendo anche la facolta'  di  concludere  appositi

protocolli  di  intesa  e  accordi  di  collaborazione,  al  fine  di

agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste  ai  sensi

delle lettere b) e c) del presente comma sul rispetto degli  obblighi

di  rendicontazione  di  sostenibilita'  e  di   attestazione   della

conformita' della medesima.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

competenti   provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

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