Etichettatura ambientale degli imballaggi: le nuove esclusioni

Le misure in una risposta del ministero dell’Ambiente a un interpello ex art. 3-septies, D.Lgs. n. 152/2006 promosso da Confindustria sui cosiddetti prodotti connessi all’energia. L'interpello segue a breve distanza un precedente quesito della stessa associazione, segno evidente sul fatto che continuino a permanere dubbi e criticità sul tema, soprattutto quando l’obbligo di etichettatura ambientale si scontra con obblighi pregressi e sovranazionali, come nel caso di specie.

Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) è recentemente tornato a parlare di etichettatura degli imballaggi per rispondere a un interpello ambientale ex art. 3-septies, D.Lgs. n. 152/2006 promosso da Confindustria. Con nota del 17 gennaio 2023, l’associazione di categoria aveva, infatti, chiesto al ministero chiarimenti circa l’applicabilità o meno dell’obbligo di etichettatura ambientale previsto dall’art. 219, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 ai prodotti che devono presentare le cosiddette etichette energetiche in attuazione del regolamento 2017/1369/Ue. Non è la prima volta che il ministero viene direttamente interpellato dall’associazione di categoria in merito alla portata di questo obbligo, segno tangibile che, nonostante l’entrata in vigore dello stesso sia stata più volte rimandata nel corso degli ultimi anni[1]Nel corso del 2020/2021 si sono infatti susseguiti i seguenti interventi del legislatore volti, appunto, a posticipare l’entrata in vigore della nuova disciplina sull’etichettatura: D.L. n. 183/2020, cosiddetto "decreto Milleproroghe", convertito in legge con legge n. 21/2021; legge n. 69/2021 di conversione del D.L. n. 41/2021, cosiddetto “decreto Sostegni”; D.L. n. 228/2021 (altro "decreto Milleproroghe"), convertito in legge con legge n. 15/2022. proprio per consentire un fattivo confronto con le associazioni di categoria, dubbi e criticità permangono, soprattutto quando l’obbligo di etichettatura ambientale si scontra con obblighi pregressi e sovranazionali, come nel caso di specie.

 

L’obbligo

Dallo scorso 1° gennaio 2023, in attuazione di quanto previsto dall’art. 219, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, «tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati», ovvero devono

  • riportare le informazioni relative alla natura dei materiali utilizzati, secondo quanto indicato dalla decisione 97/129/Ce;
  • se destinati ai consumatori, fornire tutte le informazioni funzionali a facilitare questi ultimi nella raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio degli imballaggi, nonché a dare ai consumatori una corretta informazione sulle loro possibili destinazioni finali[2]Si rimanda a Francesca Rigo, Etichettatura degli imballaggi: primo commento alle nuove linee guida, per ogni approfondimento in merito alle condizioni necessarie per poter continuare a commercializzare – fino ad esaurimento scorte – anche successivamente al 31 dicembre 2022, i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, D.Lgs. n. 152/2006, purché immessi in commercio o etichettati (ossia imballaggi già stampati o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) al 1° marzo 2023..

 

Con decreto 28 settembre 2022, n. 360, in attuazione di quanto previsto dall’art. 219, comma 5.1, D.Lgs. n. 152/2006, il Mase ha fornito la regolamentazione di dettaglio dell’etichettatura ambientale mediante l’adozione di apposite linee guida[3]Per un approfondimento sui contenuti delle linee guida si rinvia a Francesca Rigo Linee guida sugli imballaggi. Contenuti e obblighi, elaborate alla luce anche degli esiti della consultazione pubblica condotta nonché sulla base delle linee guida già proposte in materia dal Conai, frutto a loro volta di alcuni tavoli di confronto con Uni, Confindustria e Federdistribuzione. Ciò nonostante, fin dall’introduzione dell’obbligo in parola gli operatori del settore hanno evidenziato difficoltà applicative che hanno portato il ministero ad introdurre alcune eccezioni alla regola generale.

 

Le prime esclusioni: gli imballaggi destinati all’estero e quelli elencati all’art. 219 comma 4

Una prima rideterminazione dell’ambito di applicazione dell’obbligo si è avuta con la nota ministeriale 17 maggio 2021, prot. n. 52445, con la quale l’allora Mite ha cercato di fornire alcuni chiarimenti alle prime problematiche sottoposte alla sua attenzione, tra le quali anche l’applicabilità dell’obbligo di etichettatura agli imballaggi destinati all’esportazione. In quella sede il ministero ha precisato che, sebbene la normativa di cui al comma 5 dell’art. 219 discenda dal recepimento delle direttive comunitarie, gli imballaggi destinati ad uscire dall’Italia non possono ritenersi soggetti all’obbligo di etichettatura ambientale, non essendo ancora intervenuta una armonizzazione a livello europeo della tipologia di informazioni da fornire con l’etichettatura e delle modalità di applicazione[4]Nella nota si legge, infatti, che «in attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione». Sebbene il tema non sia poi stato ripreso in sede di elaborazione delle linee guida ministeriali, non sembra che le argomentazioni spese in questa sede possano ritenersi superate, essendo rimasto immutato il quadro normativo di riferimento.. Così facendo, dunque, il ministero ha limitato l’ambito di applicazione dell’obbligo ai soli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia.

La seconda esclusione – anche se non all’obbligo di etichettatura in sé, ma solo alla disciplina ministeriale adottata con decreto 28 settembre 2022, n. 360 – risale solo a pochi mesi fa quando il dicastero è stato chiamato a rispondere al primo interpello ambientale in materia. A presentarlo con nota del 24 ottobre 2022 sempre Confindustria, in quel caso con riferimento agli imballaggi di farmaci a uso umano e veterinario, di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro. Nella nota, Confindustria ha evidenziato come fosse lo stesso art. 219 a prevedere al comma 4 una espressa deroga all’obbligo generalizzato di etichettatura di cui al comma 5, richiedendo, in ordine ad alcune particolari tipologie di imballaggi («con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso»), l’adozione di una disciplina specifica che, a seconda dei casi, doveva essere elaborata dal ministro dell’Ambiente di concerto con il ministro delle Attività produttive oppure, «qualora siano coinvolti aspetti sanitari» con il Ministro della Salute. Di conseguenza, dal momento che in sede di adozione delle linee guida di cui al decreto 28 settembre 2022, n. 360, non si era assistito ad alcun concerto del Mase con gli altri ministeri, secondo Confindustria le stesse non potevano trovare applicazione con riferimento alle tipologie di imballaggi elencate al comma 4 tra cui, appunto, gli imballaggi di farmaci e di dispositivi medici. Nel riscontrare l’interpello con nota 11 novembre 2022, prot. n. 141128, il Mase ha accolto l’interpretazione avanzata da Confindustria proprio evidenziando che, «posto che i medicinali ad uso umano e veterinario, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro sono soggetti a stringenti normative, che fanno capo alle competenze del Ministero della Salute, ai relativi imballaggi non si applicheranno le disposizioni sull’etichettatura ambientale di cui al comma 5 dell’art. 219 del d.lgs. 152/2006, fino all’adozione del decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo, che recherà per essi la specifica disciplina attuativa».

 

I nuovi esclusi: gli imballaggi dei cosiddetti prodotti connessi all’energia

È in questo contesto che si inserisce il secondo interpello ambientale proposto da Confindustria con nota del 17 gennaio 2023 e volto a «individuare le corrette modalità applicative di etichettatura, con riferimento alle etichette energetiche previste dal Regolamento UE 2017/1369». A differenza del primo, questo secondo quesito non attiene, dunque, alla corretta interpretazione della normativa nazionale di riferimento, ma alla coerenza dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi impartito dal legislatore nazionale con i preesistenti obblighi di derivazione europea di etichettatura di alcuni prodotti. Ma in cosa consistono questi obblighi europei di etichettatura energetica e in che modo si scontrano con gli obblighi nazionali?

Il regolamento 2017/1369/Ue dispone che sui cosiddetti “prodotti connessi all’energia” – ossia quei prodotti aventi un impatto sul consumo di energia durante l’uso, come le apparecchiature elettriche ed elettroniche – venga, appunto, apposta una etichetta funzionale a fornire agli acquirenti informazioni uniformi circa:

  • l’efficienza energetica;
  • il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l’uso;
  • informazioni supplementari sugli stessi, così da consentire scelte più consapevoli e sostenibili.

 

È lo stesso regolamento a indicare come debbano essere fornite queste informazioni, ovvero mediante una «presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, corredata di una scala chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G, ciascuna delle quali rappresenta una classe che corrisponde a risparmi energetici, in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volto a informare i clienti circa l’efficienza energetica e il consumo energetico; […]» (art. 2 punto 19), come riportato nel grafico 1; alla Commissione europea viene poi lasciato il compito di dettare – attraverso appositi regolamenti delegati – non solo la grafica e il contenuto dell’etichetta ma anche la collocazione della stessa, aprendo alla possibilità che possa essere apposta sugli imballaggi dei prodotti (art. 3).

È proprio alla luce di questa possibilità che sorge il potenziale conflitto evidenziato da Confindustria e che ha portato l’associazione di categoria a chiedere conferma al Mase se, considerate le stringenti prescrizioni normative regolanti l’etichettatura energetica, si possa concludere per «l’esclusione dell’obbligo di etichettatura ambientale di cui all’art. 219, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006, in attesa di armonizzare l’anzidetta disposizione con quella prevista dal Regolamento [2017/1369/UE] e dai conseguenti atti delegati della Commissione UE».

 

Grafico 1
L’etichetta energetica

(fonte: I quaderni dell’efficienza energetica. L’etichetta energetica 2021, Enea, 2021)

Anche in questo caso, il dicastero ha accolto in toto la lettura fornita da Confindustria, evidenziando a sua volta nella nota di riscontro 26 gennaio 2023, prot. n. 10855, come, «nelle more dell’adozione dei previsti atti delegati da parte delle Commissione europea, in considerazione della necessità di armonizzare le disposizioni recanti i diversi obblighi di etichettatura, le previsioni di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 non si applicano alle segnalate tipologie di articolo, soggette alla disciplina di cui al Regolamento (Ue) 2017/1369». In altre parole, riconoscendo la superiorità della normativa europea su quella nazionale e non potendo escludere un’interferenza degli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi con la disciplina sulla etichetta energetica, il ministero ha rimandato a un successivo momento la decisione circa la congiunta applicazione di entrambe le etichette escludendo, nel frattempo, l’obbligo di apporre sugli imballaggi dei «prodotti connessi all’energia» l’etichettatura ambientale.

Nel prendere questa decisione, il ministero ha sicuramente considerato il fatto che alcuni degli atti delegati adottati dalla Commissione Ue effettivamente già richiedono l’apposizione dell’etichetta energetica anche sugli imballaggi (così il regolamento delegato 2019/2013/Ue sui display elettronici e il 2019/2015/Ue sulle sorgenti luminose), nonché, forse, le onerose sanzioni amministrative applicabili nei confronti di fornitori e distributori di «prodotti connessi all’energia» che presentano «etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l’uso» (art. 13, D.Lgs. n. 104/2012). Il rischio tangibile, dunque, di far incorrere gli operatori del settore in sanzioni nel tentativo di apporre entrambe le etichette sul medesimo imballaggio (si pensi al caso di imballaggi di piccole dimensioni che non permettono di mantenere nettamente separate le due etichette) potrebbe essere alla base di quest’ultima esclusione.

Note   [ + ]

1. Nel corso del 2020/2021 si sono infatti susseguiti i seguenti interventi del legislatore volti, appunto, a posticipare l’entrata in vigore della nuova disciplina sull’etichettatura: D.L. n. 183/2020, cosiddetto "decreto Milleproroghe", convertito in legge con legge n. 21/2021; legge n. 69/2021 di conversione del D.L. n. 41/2021, cosiddetto “decreto Sostegni”; D.L. n. 228/2021 (altro "decreto Milleproroghe"), convertito in legge con legge n. 15/2022.
2. Si rimanda a Francesca Rigo, Etichettatura degli imballaggi: primo commento alle nuove linee guida, per ogni approfondimento in merito alle condizioni necessarie per poter continuare a commercializzare – fino ad esaurimento scorte – anche successivamente al 31 dicembre 2022, i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, D.Lgs. n. 152/2006, purché immessi in commercio o etichettati (ossia imballaggi già stampati o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) al 1° marzo 2023.
3. Per un approfondimento sui contenuti delle linee guida si rinvia a Francesca Rigo Linee guida sugli imballaggi. Contenuti e obblighi
4. Nella nota si legge, infatti, che «in attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione». Sebbene il tema non sia poi stato ripreso in sede di elaborazione delle linee guida ministeriali, non sembra che le argomentazioni spese in questa sede possano ritenersi superate, essendo rimasto immutato il quadro normativo di riferimento.

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